PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Documento inserito il:  9-6-2015

 

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La PignattA n° 93

Ancora un intervento del legislatore. Stavolta sulle commissioni interbancarie nelle operazioni di pagamento tramite Bancomat e Carte di credito: non si è capito che, con tali azioni,  banche ed esercenti si avvantaggeranno a danno degli utenti finali.

Di Mauro Novelli   9-6-2015

 

 

IL TESTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/751 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

 

 

 

Il 19 maggio scorso è entrato in vigore nuovo regolamento UE (2015/751 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015) relativo alle commissioni interbancarie nelle operazioni di pagamento tramite Bancomat e Carte di credito.

Vengono fissati precisi limiti alle commissioni interbancarie applicate alle transazioni: 0,2% per i pagamenti effettuati tramite Bancomat, 0,3% per quelle effettuate con carta di credito.

 

Articolo 3. Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori.

1.   I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione.

[…]

Articolo 4. Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori

I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione interbancarie inferiore.

 

Come quello italiano, neanche il legislatore europeo ha capito (o hanno entrambi capito benissimo?) che ogni volta che si interviene ope legis su spese e commissioni dei servizi bancari, le banche reagiscono – potendolo fare - riparametrando altre voci di spesa ( in questo caso il canone annuo, ad esempio) a danno del cliente finale. Infatti, poiché il settore del credito non è né amministrato né controllato, le aziende sono libere di rivedere i livelli di spese e commissioni o di introdurne di nuove.

A tal proposito ricordo la stupidaggine di Tremonti quando, pensando di eliminare la commissione di massimo scoperto, fornì un assist impensato (o molto ben pensato?) alle aziende di credito: oggi i correntisti affidati o coloro che sconfinano pagano molto più di prima.

Si consideri, inoltre, che gli Italiani poco amano la moneta elettronica (in Europa siamo penultimi, prima della Grecia) e la dinamica dei costi a loro sfavore non promuoverà di certo i sistemi di pagamento diversi dal contante, tanto promossi dal sistema. Si vedano le tabelle che seguono,  ricavate dalla ultima Relazione del Governatore della Banca d’Italia (26 maggio 2015).

 

 

La seconda tabella evidenzia addirittura un calo sia delle carte di credito in circolazione in Italia (scese a 26,6 milioni nel 2014) che di quelle attive (scese a 12,2 milioni), mentre Bancomat e, soprattutto, Carte prepagate continuano a crescere, dimostrando un superiore  gradimento degli Italiani.

 

In conclusione, come sempre, per recuperare sui minori introiti imposti dal legislatore, alle banche basterà rivedere le commissioni e le spese applicate al cliente finale che utilizza Bancomat o carta di credito nei pagamenti.

Ci auguriamo che, sia il legislatore europeo che quello italiano, comprendano che – qualora volessero mitigare i costi del servizio ed essere d’aiuto per gli utenti bancari – occorre innestare nel sistema creditizio veri elementi di concorrenza permettendo, ad esempio, ad operatori non bancari di inserirsi e di operare nel settore dei pagamenti con moneta elettronica, senza dover ricorrere alla intermediazione delle banche per la compensazione e regolamento delle operazioni (clearing e settlement).

 

 

_____________________________________

 

DOCUMENTAZIONE

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2015/751 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. La soppressione degli ostacoli diretti e indiretti al funzionamento e al completamento corretti di un mercato integrato per i pagamenti elettronici, senza distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.

 

(2)

La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti dell'Unione, in quanto ha favorito in modo sostanziale l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, prevedendo regole uniformi in materia di prestazione di servizi di pagamento.

 

(3)

Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha sancito il principio secondo cui le commissioni pagate dagli utilizzatori per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro, comprese le operazioni di pagamento basate su carta contemplate dal presente regolamento.

 

(4)

Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha stabilito le regole di funzionamento dei bonifici e degli addebiti diretti in euro nel mercato interno, escludendo però dal suo ambito di applicazione le operazioni di pagamento basate su carta.

 

(5)

La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) mira ad armonizzare talune norme in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, ivi comprese le norme sulle tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento, sulla base delle quali gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati mezzi di pagamento, commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di detti mezzi.

 

(6)

Affinché i consumatori, gli esercenti e le imprese possano godere appieno dei benefici del mercato interno, è indispensabile che i pagamenti elettronici di cui si servono siano sicuri, efficienti e competitivi, specialmente nel momento in cui il commercio elettronico si sta diffondendo sempre di più.

 

(7)

Alcuni Stati membri hanno adottato o stanno elaborando normative volte a disciplinare direttamente o indirettamente le commissioni interbancarie e che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema e misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra loro. Per uniformare maggiormente i livelli delle commissioni interbancarie, è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti i livelli o le discrepanze tra le commissioni. Tali misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.

 

(8)

Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali e perché a nuovi attori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Vi è la necessità di rimuovere gli ostacoli al funzionamento efficiente del mercato delle carte di pagamento, compresi, nel settore dei pagamenti basati su carta, dei pagamenti mediante Internet e dispositivi mobili basati su carta.

 

(9)

Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, è opportuno promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di esercenti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire agli esercenti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. Le operazioni di pagamento basate su carta, in sostituzione dei pagamenti in contante, potrebbero pertanto apportare benefici per gli esercenti e i consumatori, purché le commissioni per l'utilizzo degli schemi di carte di pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire la concorrenza equa e l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.

 

(10)

Le commissioni interbancarie sono applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato schema di carte di pagamento. Le commissioni interbancarie costituiscono una componente principale delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta. Gli esercenti a loro volta incorporano tali costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra gli schemi di carte di pagamento per convincere i prestatori di servizi di pagamento a emettere le loro carte determina un aumento e non una riduzione delle commissioni interbancarie, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Oltre a un'applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza alle commissioni interbancarie, con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno e si contribuirebbe a ridurre i costi delle operazioni per i consumatori.

 

(11)

L'ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di «nuovi» operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse o nessuna commissione interbancaria, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Tale situazione ha conseguenze negative per gli esercenti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano, come minimo, offrire alle banche emittenti il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. Gli schemi nazionali esistenti che applicano commissioni interbancarie più basse o non applicano commissioni interbancarie possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti si trovano di fronte a una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e anche la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, gli esercenti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dagli schemi di carte di pagamento prescrivono l'applicazione della commissione interbancaria del «punto vendita» (paese dell'esercente) per ogni operazione di pagamento, in base alla politica seguita in materia di licenze territoriali. Tale requisito impedisce ai soggetti convenzionatori di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Può inoltre impedire agli esercenti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.

 

(12)

L'applicazione da parte della Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza della normativa vigente non ha consentito di risolvere tale problema.

 

(13)

Pertanto, per evitare la frammentazione del mercato interno e distorsioni significative della concorrenza dovute a leggi e decisioni amministrative divergenti, è necessario, conformemente all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottare misure per risolvere il problema dovuto a commissioni interbancarie elevate e divergenti, per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di prestare i loro servizi su base transfrontaliera e ai consumatori e agli esercenti di utilizzare i servizi transfrontalieri.

 

(14)

L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme nazionali e dell'Unione in materia di concorrenza. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto analogo mediante disposizioni di legge nazionali.

 

(15)

Per consentire l'ordinato funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta, a vantaggio dei consumatori e degli esercenti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'emissione e al convenzionamento transfrontalieri e nazionali di operazioni basate su carta di pagamento. Se gli esercenti sono posti in grado di scegliere un soggetto convenzionatore al di fuori del proprio Stato membro («convenzionamento transfrontaliero»), possibilità che sarà favorita dall'imposizione del medesimo limite massimo alle commissioni interbancarie sia nazionali che transfrontaliere per le operazioni convenzionate e dal divieto di licenza territoriale, dovrebbe essere possibile assicurare la necessaria chiarezza giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza tra i schemi di carte di pagamento.

 

(16)

A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento basate su carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie. Al fine di garantire una concorrenza equa sul mercato dei servizi di convenzionamento, le disposizioni relative a operazioni transfrontaliere e nazionali si dovrebbero applicare simultaneamente ed entro un ragionevole periodo di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle difficoltà e complessità della migrazione che il presente regolamento impone agli schemi di carte di pagamento.

 

(17)

Esistono due tipi principali di carte di credito disponibili sul mercato. Con le «carte di debito differito», l'importo totale delle operazioni è addebitato sul conto del titolare della carta a una data specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza interessi da versare. Con altre carte di credito, il titolare della carta può utilizzare una linea di credito al fine di rimborsare parte degli importi dovuti a una data successiva a quella specificata, insieme agli interessi o ad altri costi.

 

(18)

Tutte le operazioni di pagamento basate su carte di debito e di credito dovrebbero essere soggette a un massimale per le commissioni interbancarie.

 

(19)

La valutazione d'impatto dimostra che un divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito sarebbe vantaggioso ai fini dell'accettazione della carta, del suo utilizzo e dello sviluppo del mercato unico e genererebbe maggiori benefici per gli esercenti e i consumatori rispetto alla fissazione di un massimale a un livello superiore. Inoltre, eviterebbe gli effetti negativi che un massimale superiore produrrebbe sugli schemi nazionali che applicano commissioni interbancarie molto basse o nulle sulle operazioni tramite carta di debito, a causa dell'espansione transfrontaliera o dell'ingresso di nuovi operatori sul mercato, che aumentano i livelli delle commissioni fino al livello del massimale. Il divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito serve anche a neutralizzare il rischio di trasferire il modello delle commissioni interbancarie a servizi di pagamento nuovi e innovativi come i sistemi tramite dispositivi mobili e i sistemi online.

 

(20)

I massimali di cui al presente regolamento sono basati sul cosiddetto «test di indifferenza per l'esercente» («Merchant Indifference Test») sviluppato nella letteratura economica, che consente di determinare il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a pagare se l'esercente stesso dovesse confrontare il costo che deve sostenere in caso di uso da parte dei consumatori di una carta di pagamento e il costo sostenuto in caso di pagamento (in contante) senza carta (tenendo conto della commissione per i servizi pagata alla banca convenzionatrice, vale a dire la commissione per i servizi all'esercente e la commissione interbancaria). Si stimola in tal modo l'uso di strumenti di pagamento efficienti mediante la promozione delle carte che offrono benefici commerciali più elevati, evitando allo stesso tempo che agli esercenti vengano applicate commissioni sproporzionate, con la conseguente imposizione di costi nascosti ad altri consumatori. Commissioni eccessive per gli esercenti potrebbero anche essere dovute agli accordi collettivi sulle commissioni interbancarie, perché gli esercenti sono riluttanti a rifiutare strumenti di pagamento costosi per timore di perdere un affare. L'esperienza ha dimostrato che tali livelli sono proporzionati e non rimettono in questione il funzionamento degli schemi di carte di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento internazionali. Essi presentano anche benefici per gli esercenti e i consumatori e creano certezza del diritto.

 

(21)

Tuttavia, come dimostrato nella valutazione d'impatto, in alcuni Stati membri le commissioni interbancarie si sono sviluppate in modo da consentire ai consumatori di beneficiare di mercati delle carte di debito efficienti in termini di accettazione delle carte e del loro utilizzo, con una riduzione delle commissioni interbancarie rispetto al livello di indifferenza per l'esercente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter fissare commissioni interbancarie più basse per le operazioni nazionali tramite carta di debito.

 

(22)

Inoltre, per fare in modo che le commissioni sulle carte di debito siano fissate a un livello efficiente sotto il profilo economico, tenuto conto della struttura dei mercati nazionali delle carte di debito, è opportuno mantenere la possibilità di esprimere massimali per le commissioni interbancarie su base fissa. Una commissione fissa può anche promuovere l'uso dei pagamenti basati su carta per importi di piccolo valore («micropagamenti»). Dovrebbe essere anche possibile applicare tale commissione fissa in combinazione con una commissione a percentuale, a condizione che la somma di tali commissioni interbancarie non superi la determinata percentuale del valore totale annuo delle operazioni a livello nazionale all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Dovrebbe inoltre essere possibile stabilire un massimale inferiore per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale e imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile a ciascuna operazione.

 

(23)

Inoltre, tenuto conto del fatto che il presente regolamento intraprende per la prima volta l'armonizzazione delle commissioni interbancarie in un contesto in cui gli schemi di carte di debito e le commissione interbancarie presentano notevoli differenze, è necessario prevedere flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. Pertanto, per un periodo di transizione ragionevole, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri dovrebbero poter applicare a tutte le operazioni nazionali tramite carte di debito nell'ambito di ogni schema di carte di credito una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Per quanto riguarda il massimale per le commissioni interbancarie calcolato sul valore medio annuo delle operazioni all'interno di un unico schema di carte di pagamento, è sufficiente che un prestatore di servizi di pagamento partecipi a un schema di carte di pagamento (o a qualche altro tipo di accordo tra i prestatori di servizi di pagamento) in cui sia applicata, per tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito, una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2 %. Anche in questo caso può essere applicata una commissione fissa o a percentuale, o una combinazione delle due, purché sia rispettato il massimale medio ponderato.

 

(24)

Per definire i pertinenti massimali per le commissioni interbancarie per le operazioni nazionali tramite carta di debito, è opportuno consentire alle autorità nazionali competenti che hanno il potere di garantire la conformità al presente regolamento di raccogliere informazioni concernenti il volume e il valore di tutte le operazioni tramite carta di debito nell'ambito di uno schema di carte di pagamento o delle operazioni tramite carta di debito relative a uno o più prestatori di servizi di pagamento. Di conseguenza, gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a fornire i dati pertinenti a tali autorità nazionali competenti, come specificato da queste ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero estendersi ai prestatori di servizi di pagamento quali i soggetti emittenti o i soggetti convenzionatori e non solo agli schemi di carte di pagamento, al fine di garantire che tutte le informazioni pertinenti siano messe a disposizione delle autorità competenti che dovrebbero in ogni caso poter disporre che tali informazioni siano raccolte attraverso lo schema di carte di pagamento. Inoltre è importante che gli Stati membri assicurino un adeguato livello di comunicazione delle informazioni pertinenti concernenti i massimali applicabili per le commissioni interbancarie. Alla luce del fatto che gli schemi di carte di pagamento in genere non sono prestatori di servizi di pagamento soggetti a vigilanza prudenziale, le autorità competenti possono richiedere la certificazione, da parte di un revisione indipendente, delle informazioni trasmesse da tali entità.

 

(25)

Alcuni strumenti di pagamento a livello nazionale consentono al pagatore di disporre operazioni di pagamento basate su carta che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito dallo schema di carte di pagamento. Le scelte operate dal titolare della carta non sono note allo schema di carte di pagamento e al soggetto convenzionatore; di conseguenza gli schemi di carte di pagamento non hanno la possibilità di applicare i diversi massimali imposti dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito e tramite carta di credito (distinguibili in base ai tempi concordati per l'addebito delle operazioni di pagamento). Tenuto conto della necessità di preservare la funzionalità dei modelli commerciali esistenti, evitando così costi di conformità giuridica ingiustificati o eccessivi e considerando al contempo l'importanza di garantire un'adeguata parità di condizioni tra le diverse categorie di carte di pagamento, è opportuno applicare la stessa norma prevista dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito alle operazioni di pagamento nazionali tramite dette «carte universali». È tuttavia opportuno concedere a tali strumenti di pagamento un periodo più lungo per l'adeguamento. Pertanto, a titolo di eccezione e per un periodo di transizione di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire una quota massima delle operazioni nazionali tramite «carte universali» di pagamento considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito. Ad esempio, il massimale per le carte di credito potrebbe essere applicato alla quota stabilita del valore totale delle operazioni per esercenti o soggetti convenzionatori. Il risultato matematico delle disposizioni sarebbe allora equivalente all'applicazione di un massimale unico sulle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali di pagamento effettuate con carte universali.

 

(26)

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare tutte le operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione.

 

(27)

Conformemente al principio della neutralità tecnologica sancito dall'agenda digitale europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on line, off-line o mobili.

 

(28)

Le operazioni di pagamento basate su carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti schemi di carte di pagamento a tre parti (titolare della carta, schema di convenzionamento e di emissione, esercente) e schemi di carte di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti schemi di carte di pagamento a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, è opportuno considerare gli schemi di carte di pagamento a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente o soggetto convenzionatore alla stregua degli schemi di carte di pagamento a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali. Tuttavia, tenuto conto delle specificità esistenti per tali schemi a tre parti, è opportuno consentire agli Stati membri, per un periodo transitorio, di decidere di non applicare le norme relative al massimale sulle commissioni interbancarie se tali schemi detengono una quota di mercato molto limitata nello Stato membro interessato.

 

(29)

Il servizio di emissione si basa su una relazione contrattuale tra l'emittente dello strumento di pagamento e il pagatore, indipendentemente dal fatto che l'emittente detenga o no i fondi per conto del pagatore. L'emittente mette a disposizione del pagatore le carte di pagamento, autorizza le operazioni presso terminali o loro equivalenti e può garantire il pagamento al convenzionatore per le operazioni conformi alle regole del relativo schema. Pertanto, la mera distribuzione di carte di pagamento o prestazione di servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice conservazione di dati, non costituisce un'emissione.

 

(30)

I servizi di convenzionamento costituiscono una catena di operazioni che vanno dall'ordine di un'operazione di pagamento basata su carta al trasferimento dei fondi al conto di pagamento del beneficiario. A seconda dello Stato membro e del modello commerciale esistente, il servizio di convenzionamento è organizzato in modo diverso. Pertanto il prestatore di servizi di pagamento che versa la commissione interbancaria non sempre stipula un contratto direttamente con il beneficiario. Gli intermediari che forniscono parte dei servizi di convenzionamento ma senza relazione contrattuale diretta con i beneficiari dovrebbero rientrare comunque nella definizione di soggetto convenzionatore a norma del presente regolamento. Il servizio di convenzionamento è fornito a prescindere dal fatto che il convenzionatore detenga o no i fondi per conto del beneficiario. I servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali, non costituiscono un convenzionamento.

 

(31)

È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie che devono essere pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni agli emittenti. Per evitare ciò, è opportuno considerare alla stregua di commissione interbancaria la «compensazione netta» delle commissioni pagate o riscosse dall'emittente, comprese eventuali spese di autorizzazione, dallo schema o allo schema di carte di pagamento, un convenzionatore o qualunque altro intermediario. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, si dovrebbe tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dall' emittente da uno schema di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente allo schema. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra cui incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di operazioni). Al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno tener conto in particolare degli utili realizzati dagli emittenti grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e schemi di carte di pagamento nonché del reddito che gli schemi di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi. Ove opportuno e se confermato da ulteriori elementi oggettivi, al momento di valutare se vi sia stata elusione del presente regolamento, si potrebbe anche tenere conto dell'emissione di carte di pagamento in paesi terzi.

 

(32)

I consumatori sono di norma all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo, una serie di pratiche incentivanti seguite dagli emittenti (ad esempio i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita ecc.) possono concorrere a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento, generando in tal modo commissioni elevate a favore degli emittenti. Per contrastare tali pratiche, è opportuno che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui quelle in materia di separazione tra schemi e infrastrutture, orientamento del pagatore da parte del beneficiario e accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario.

 

(33)

La separazione tra schemi e infrastrutture dovrebbe consentire a tutti i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni di competere nell'attirare clienti degli schemi. Dato che i costi di trattamento rappresentano una quota significativa del costo totale di accettazione delle carte, è importante che tale parte della catena di valore sia aperta alla concorrenza effettiva. Sulla base della separazione tra schemi e infrastrutture, è opportuno che gli schemi di carte e i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni siano indipendenti sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale. Non dovrebbero attuare discriminazioni, ad esempio, concedendosi reciprocamente un trattamento preferenziale o scambiandosi informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, imponendo obblighi eccessivi in materia di informazione ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, attuando sovvenzioni incrociate delle rispettive attività o concludendo accordi di governance condivisa. Tali pratiche discriminatorie contribuiscono alla frammentazione del mercato, hanno un impatto negativo sull'entrata nel mercato di nuovi operatori e ostacolano l'emergere di operatori paneuropei e quindi il completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta, a scapito degli esercenti, delle imprese e dei consumatori.

 

(34)

Le regole dello schema applicate degli schemi di carte di pagamento e le pratiche seguite dai prestatori di servizi di pagamento tendono a mantenere gli esercenti e i consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni e a ridurre la trasparenza del mercato, ad esempio, con l'applicazione di commissioni uniformi e non differenziate o il divieto imposto agli esercenti di scegliere il marchio più economico sulle carte multimarchio in co-badging o di orientare i consumatori verso l'uso di tali carte più economiche. Anche se gli esercenti sono a conoscenza delle differenze di costo, le regole dello schema spesso impediscono loro di agire per ridurre le commissioni.

 

(35)

Gli strumenti di pagamento presentano costi diversi a carico del beneficiario e alcuni strumenti sono più costosi di altri. Salvo i casi in cui un particolare strumento di pagamento sia imposto dalla legge per talune categorie di pagamenti o non possa essere rifiutato in ragione del suo valore legale, il beneficiario dovrebbe essere libero di orientare i pagatori verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento, conformemente alla direttiva 2007/64/CE. Al riguardo, gli schemi di carte e i prestatori di servizi di pagamento impongono numerose restrizioni ai beneficiari quali, ad esempio: restrizioni alla possibilità del beneficiario di rifiutare specifici strumenti di pagamento per importi modesti, restrizioni alla comunicazione di informazioni al pagatore sulle commissioni pagate dal beneficiario per specifici strumenti di pagamento o limitazioni imposte al beneficiario sul numero di casse presenti nel suo esercizio commerciale abilitate ad accettare specifici strumenti di pagamento. Tali restrizioni dovrebbero essere abolite.

 

(36)

Nei casi in cui il beneficiario orienta il pagatore verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento, occorre che il beneficiario non sia tenuto al pagamento nei confronti del pagatore di spese per l'uso di strumenti di pagamento ai quali si applicano commissioni interbancarie regolamentate ai sensi del presente regolamento, perché in tal caso si ridurrebbero i vantaggi della maggiorazione e si accrescerebbe la complessità del mercato.

 

(37)

L'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema è un obbligo di natura duplice con cui gli emittenti e gli schemi di carte di pagamento impongono ai beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso marchio (componente «onora tutti i prodotti»), a prescindere dalla differenza di costo delle carte e a prescindere dalla banca emittente che ha emesso la carta (componente «onora tutti gli emittenti»). È nell'interesse del consumatore che per la stessa categoria di carte il beneficiario non possa operare discriminazioni tra gli emittenti o i titolari di carta, e che gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento possano imporre un tale obbligo. Pertanto, la componente «onora tutti gli emittenti» dell'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema è una regola giustificabile nell'ambito del sistema di carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta. La componente «onora tutti i prodotti» configura in sostanza una vendita abbinata, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica una commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La soppressione della componente «onora tutti i prodotti» dell'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema consentirebbe agli esercenti di limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti che accettano carte di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare carte di credito, e quelli che accettano carte di credito non sarebbero costretti ad accettare le carte aziendali. Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti dovrebbero essere obbligati ad accettare le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata solo se emesse all'interno dello stesso marchio e della stessa categoria (carte prepagate, carte di debito o carte di credito). Tale limitazione consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate e considerate accettabili solo per aumentare la protezione dei consumatori fornendo ai consumatori un livello adeguato di certezza circa il fatto che le loro carte di pagamento saranno accettate dagli esercenti.

 

(38)

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire una chiara distinzione tra carte a uso dei consumatori e carte aziendali a un livello sia tecnico che commerciale. É pertanto importante definire carta aziendale lo strumento di pagamento utilizzato solo per le spese aziendali imputate direttamente al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista indipendente.

 

(39)

I beneficiari e i pagatori dovrebbero disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, i vari marchi e categorie dovrebbero essere identificabili sul dispositivo per via elettronica e, per gli strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, in modo visibile. Inoltre il pagatore dovrebbe essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare l'accettazione di un determinato marchio.

 

(40)

Per garantire un'efficace concorrenza fra marchi è importante che la scelta dell'applicazione di pagamento sia fatta dagli utenti e non imposta dal mercato a monte (inclusi schemi di carte di pagamento, prestatori di servizi di pagamento o soggetti che si occupano del trattamento). Tale disposizione non dovrebbe impedire a pagatori e beneficiari di impostare, se tecnicamente fattibile, una selezione predefinita dell'applicazione a condizione che la selezione sia modificabile per ciascuna operazione.

 

(41)

Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottino misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurare che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

 

(42)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione in cui sono analizzati i vari effetti del presente regolamento sul funzionamento del mercato. Occorre che la Commissione abbia la possibilità di raccogliere le informazioni necessarie per la preparazione di detta relazione e che le autorità competenti cooperino strettamente con la Commissione per la raccolta dei dati.

 

(43)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta e per le operazioni tramite Internet e dispositivi mobili basate su pagamenti tramite carta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(44)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la libertà di impresa, la tutela dei consumatori, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

a)

strumenti che permettono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi in base ad un accordo commerciale diretto con un emittente professionale;

 

b)

strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;

 

c)

strumenti validi solo in un unico Stato membro forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente.

3.   Il capo II non si applica:

a)

alle operazioni tramite carte aziendali;

 

b)

ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) o presso gli sportelli di prestatori di servizi di pagamento; e

 

c)

alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti.

4.   L'articolo 7 non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti.

5.   Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti può essere esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale schema di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3 % del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in tale Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «soggetto convenzionatore (acquirer: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al beneficiario;

2)   «emittente»: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore;

3)   «consumatore»: persona fisica che nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

4)   «operazione tramite carta di debito»: operazione di pagamento basata su carta, ivi comprese quelle con carte prepagate che non sono operazioni tramite carte di credito;

5)   «operazione tramite carta di credito»: operazione di pagamento basata su carta in cui l'importo dell'operazione è addebitato totalmente o in parte al pagatore a una data specifica del mese di calendario precedentemente concordata, in conformità a una linea di credito prestabilita, con o senza interesse;

6)   «carta aziendale»: qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono imputati direttamente al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista;

7)   «operazione di pagamento basata su carta»: servizio basato sull'infrastruttura e le regole commerciali di uno schema di carte di pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento;

8)   «operazione di pagamento transfrontaliera»: operazione di pagamento basata su carta in cui l'emittente e il soggetto convenzionatore sono situati in Stati membri diversi o in cui lo strumento di pagamento basato su carta è emesso da un emittente situato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;

9)   «operazione di pagamento nazionale»: qualsiasi operazione di pagamento basata su carta che non è un'operazione di pagamento transfrontaliera;

10)   «commissione interbancaria»: commissione applicata per ogni operazione direttamente o indirettamente, ad esempio mediante un terzo, tra l'emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta. La compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione formano parte della commissione interbancaria;

11)   «compensazione netta»: l'importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate;

12)   «commissione per i servizi all'esercente»: commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta;

13)   «beneficiario»: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell'operazione di pagamento;

14)   «pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

15)   «carta di pagamento»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;

16)   «schema di carte di pagamento»: insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento dello schema;

17)   «schema di carte di pagamento a quattro parti»: schema di carte di pagamento in cui le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione dello schema, dell'emittente (dal lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (dal lato del beneficiario);

18)   «schema di carte di pagamento a tre parti»: schema di carte di pagamento in cui lo schema stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell'ambito dello schema. Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti.

19)   «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

20)   «strumento di pagamento basato su carta»: qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento adatta, che consente al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un addebito diretto come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012;

21)   «applicazione di pagamento»: software o equivalente caricato su un dispositivo che permette di disporre operazioni di pagamento basate su carta e che consente al pagatore di impartire ordini di pagamento;

22)   «conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento, anche tramite un conto specifico per la moneta elettronica, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

23)   «ordine di pagamento»: istruzione del pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

24)   «prestatore di servizi di pagamento»: ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o riconosciuta quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi;

25)   «utente di servizi di pagamento»: persona fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

26)   «operazione di pagamento»: l'azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

27)   «trattamento» (processing): la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l'emittente;

28)   «soggetto incaricato del trattamento dell'operazione»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;

29)   «punto vendita»: l'indirizzo dei locali dell'esercente in cui l'operazione di pagamento è disposta. Tuttavia:

a)

nel caso di vendite a distanza (ad esempio nel commercio elettronico), quali definite dall'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, il punto vendita è l'indirizzo della sede commerciale fissa presso la quale l'esercente esercita la sua attività a prescindere dall'ubicazione del sito web o del server presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

 

b)

nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa, il punto vendita è l'indirizzo per il quale l'esercente detiene una licenza commerciale valida presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

 

c)

nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa né detenga una licenza commerciale valida, il punto vendita è l'indirizzo per la corrispondenza per il pagamento delle imposte relative alla sua attività di vendita presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

30)   «marchio di pagamento»: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell'ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;

31)   «multimarchio in co-badging»: inclusione di due o più marchi di pagamento o di due o più applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;

32)   «multimarchio in co-branding»: inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;

33)   «carta di debito»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito ad eccezione di quelle con carte prepagate;

34)   «carta di credito»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di credito;

35)   «carta prepagata»: una categoria di strumenti di pagamento su cui è caricata moneta elettronica, quale definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE.

CAPO II

COMMISSIONI INTERBANCARIE

Articolo 3

Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori

1.   I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione.

2.   Per le operazioni nazionali tramite carta di debito gli Stati membri possono:

a)

definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 e possono imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile; o

 

b)

consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data dell'8 giugno 2015, che deve essere rivisto ogni cinque anni o ogniqualvolta vi sia una variazione significativa dei tassi di cambio. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 %, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

3.   Fino al 9 dicembre 2020, per quanto riguarda le operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito.

4.   I valori annui di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter sono calcolati su base annua, a partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre, e si applicano a decorrere al 1o aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo calcolo di detto valore ha inizio quindici mesi di calendario prima della data di applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter e si conclude tre mesi di calendario prima di tale data.

5.   Le autorità competenti di cui all'articolo 13 impongono, con richiesta scritta, agli schemi di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente prima del 1o marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 quater, prima frase. Ogni altra informazione che sia utile per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta, entro i termini da esse stabiliti. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Articolo 4

Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori

I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione interbancarie inferiore.

Articolo 5

Divieto di elusione

Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria.

CAPO III

REGOLE COMMERCIALI

Articolo 6

Licenza

1.   Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi delle carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o per il convenzionamento delle operazioni di pagamento basate su carta sono vietate restrizioni territoriali nell'Unione e regole aventi effetto equivalente.

2.   Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi di carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese al fine di operare a livello transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente.

Articolo 7

Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni

1.   Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:

a)

sono indipendenti sotto i profili contabile, organizzativo e decisionale;

 

b)

non offrono tariffe per attività dello schema di carte di pagamento o di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano sovvenzioni incrociate di tali attività;

 

c)

non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.

2.   L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la sede legale dello schema può chiedere a uno schema di carte di pagamento di fornire una relazione indipendente in cui si conferma la sua conformità al paragrafo 1.

3.   Gli schemi di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi.

4.   Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento.

5.   I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell'Unione.

6.   L'autorità bancaria europea (ABE), previa consultazione di un gruppo consultivo di esperti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), può mettere a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabiliti i requisiti che gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per assicurare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 9 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 8

Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento

1.   Sono vietate le regole dello schema di carte di pagamento e le clausole dei contratti di licenza, o misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente di riunire in co-badging uno o più marchi di strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di pagamento basato su carta o che creano ostacoli in tal senso.

2.   Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore può chiedere di avere due o più marchi di pagamento diversi sullo strumento di pagamento basato su carta, purché il prestatore di servizi di pagamento offra un siffatto servizio. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di strumenti di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.

3.   Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole dello schema e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire in co-badging diversi marchi di strumenti di pagamento o diverse applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.

4.   Gli schemi di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali lo schema non è utilizzato.

5.   I principi di indirizzamento o misure equivalenti intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di strumenti di pagamento e applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta sono non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.

6.   Gli schemi di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori di servizi tecnici non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento, o entrambi, da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging.

I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento ma i beneficiari non impediscono al pagatore di modificare una tale automatica selezione prioritaria per le categorie di carte o dei relativi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario.

Articolo 9

Applicazione di commissioni differenziate

1.   Ogni soggetto convenzionatore offre e applica al suo beneficiario commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai soggetti convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.

2.   I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i beneficiari informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sul servizio all'esercente, delle commissioni interbancarie e delle commissioni dello schema applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che i beneficiari formulino successivamente una diversa richiesta per iscritto.

Articolo 10

Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema

1.   Gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che obblighino i beneficiari che accettano uno strumento di pagamento basato su carta emesso da un emittente ad accettare anche altri strumenti di pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso schema di carte di pagamento.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli strumenti di pagamento basati su carta ad uso dei consumatori dello stesso marchio e della stessa categoria di carte prepagate, di carte di debito o di carte di credito soggette a commissioni interbancarie di cui al capo II del presente regolamento.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per gli schemi di carte di pagamento i prestatori di servizi di pagamento di prevedere che le carte non possano essere rifiutate sulla base dell'identità dell'emittente o del titolare della carta.

4.   I beneficiari che decidono di non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento di uno schema di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro e inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte di pagamento e degli altri strumenti di pagamento dello schema di carte di pagamento che accettano. Tali informazioni sono affisse in bella vista all'ingresso del negozio e alla cassa.

In caso di vendite a distanza, le informazioni figurano sul sito web o su altro dispositivo elettronico o mobile a disposizione del beneficiario. Le informazioni sono comunicate in tempo utile al pagatore prima che quest'ultimo concluda un contratto di acquisto con il beneficiario

5.   Gli emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili per via elettronica e, in caso di strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, anche in modo visibile, in modo da consentire ai beneficiari e ai pagatori di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale scelti dal pagatore.

Articolo 11

Norme in materia di orientamento

1.   Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di pagamento basati su carta di un dato schema di carte di pagamento un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri.

2.   Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole dello schema applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE e alla direttiva 2011/83/UE.

Articolo 12

Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta

1.   Dopo l'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni:

a)

il riferimento che consente al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento basata su carta;

 

b)

l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

 

c)

l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria.

Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione.

2.   Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario può includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo.

2.   Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.

3.   Gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro 9 giugno 2016. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

5.   Le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.

6.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

Articolo 14

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

2.   Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 9 giugno 2016 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 9 giugno 2017. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

Articolo 16

Carte universali

1.   Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito da parte dello schema di carte di pagamento, si applicano le disposizioni relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito.

2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 9 dicembre 2016 gli Stati membri possono stabilire una quota non superiore al 30 % delle operazioni nazionali di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito cui si applica il massimale sulle commissioni interbancarie stabilito all'articolo 4.

Articolo 17

Clausola di revisione

Entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. Nella valutazione si esamina in particolare:

a)

gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari;

 

b)

il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento;

 

c)

gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;

 

d)

la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;

 

e)

i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;

 

f)

gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;

 

g)

gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;

 

h)

gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;

 

i)

gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero;

 

j)

l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica;

 

k)

l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2 % del valore dell'operazione.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione degli articoli 3, 4,6 e 12 che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015, e degli articoli 7, 8, 9 e 10, che si applicano a decorrere dal 9 giugno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 193 del 24.6.2014, pag. 2.

(2)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(4)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(6)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(7)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(8)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).