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La PignattA
n° 93
Ancora un
intervento del legislatore. Stavolta sulle commissioni interbancarie nelle
operazioni di pagamento tramite Bancomat e Carte di credito: non si è capito
che, con tali azioni, banche ed
esercenti si avvantaggeranno a danno degli utenti finali.
Di Mauro
Novelli 9-6-2015
IL TESTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/751 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Il 19 maggio
scorso è entrato in vigore nuovo regolamento UE (2015/751 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015) relativo alle
commissioni interbancarie nelle operazioni di pagamento tramite Bancomat e
Carte di credito.
Vengono
fissati precisi limiti alle commissioni interbancarie applicate alle
transazioni: 0,2% per i pagamenti effettuati tramite Bancomat, 0,3% per
quelle effettuate con carta di credito.
Articolo 3. Commissioni interbancarie per le operazioni
tramite carta di debito a uso dei consumatori.
1. I prestatori di servizi di
pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di
debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 %
del valore dell'operazione.
[…]
Articolo 4. Commissioni interbancarie per le operazioni
tramite carta di credito a uso dei consumatori
I prestatori di servizi di pagamento non
offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore
allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta
di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati
membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione
interbancarie inferiore.
Come quello
italiano, neanche il legislatore europeo ha capito (o hanno entrambi capito
benissimo?) che ogni volta che si interviene ope legis su spese e commissioni dei servizi bancari, le
banche reagiscono – potendolo fare - riparametrando altre voci di spesa ( in
questo caso il canone annuo, ad esempio) a danno del cliente finale. Infatti,
poiché il settore del credito non è né amministrato né controllato, le
aziende sono libere di rivedere i livelli di spese e commissioni o di
introdurne di nuove.
A tal
proposito ricordo la stupidaggine di Tremonti quando, pensando di eliminare
la commissione di massimo scoperto, fornì un assist impensato (o molto ben
pensato?) alle aziende di credito: oggi i correntisti affidati o coloro che
sconfinano pagano molto più di prima.
Si consideri,
inoltre, che gli Italiani poco amano la moneta elettronica (in Europa siamo
penultimi, prima della Grecia) e la dinamica dei costi a loro sfavore non
promuoverà di certo i sistemi di pagamento diversi dal contante, tanto
promossi dal sistema. Si vedano le tabelle che seguono, ricavate dalla ultima Relazione del Governatore
della Banca d’Italia (26 maggio 2015).
La seconda
tabella evidenzia addirittura un calo sia delle carte di credito in
circolazione in Italia (scese a 26,6 milioni nel 2014) che di quelle attive
(scese a 12,2 milioni), mentre Bancomat e, soprattutto, Carte prepagate continuano
a crescere, dimostrando un superiore
gradimento degli Italiani.
In
conclusione, come sempre, per recuperare sui minori introiti imposti dal
legislatore, alle banche basterà rivedere le commissioni e le spese applicate
al cliente finale che utilizza Bancomat o carta di credito nei pagamenti.
Ci auguriamo
che, sia il legislatore europeo che quello italiano, comprendano che –
qualora volessero mitigare i costi del servizio ed essere d’aiuto per gli
utenti bancari – occorre innestare nel sistema creditizio veri elementi di
concorrenza permettendo, ad esempio, ad operatori non bancari di inserirsi e
di operare nel settore dei pagamenti con moneta elettronica, senza dover
ricorrere alla intermediazione delle banche per la compensazione e
regolamento delle operazioni (clearing e settlement).
_____________________________________
DOCUMENTAZIONE
REGOLAMENTO (UE)
2015/751 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2015
relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta
(Testo rilevante ai
fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione
europea,
previa trasmissione del progetto di
atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale
europea (1),
visto il parere del Comitato economico
e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)
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La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività,
la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. La soppressione
degli ostacoli diretti e indiretti al funzionamento e al completamento
corretti di un mercato integrato per i pagamenti elettronici, senza
distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri, è
necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.
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(2)
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La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha
fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei
pagamenti dell'Unione, in quanto ha favorito in modo sostanziale l'attività
dei prestatori di servizi di pagamento, prevedendo regole uniformi in
materia di prestazione di servizi di pagamento.
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(3)
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Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha
sancito il principio secondo cui le commissioni pagate dagli utilizzatori
per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate ai
corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro, comprese le
operazioni di pagamento basate su carta contemplate dal presente
regolamento.
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(4)
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Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha
stabilito le regole di funzionamento dei bonifici e degli addebiti diretti
in euro nel mercato interno, escludendo però dal suo ambito di applicazione
le operazioni di pagamento basate su carta.
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(5)
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La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) mira
ad armonizzare talune norme in materia di contratti conclusi tra
consumatori e professionisti, ivi comprese le norme sulle tariffe per
l'utilizzo di mezzi di pagamento, sulla base delle quali gli Stati membri
vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso
di determinati mezzi di pagamento, commissioni che superano il costo
sostenuto dal professionista per l'uso di detti mezzi.
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(6)
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Affinché i consumatori, gli esercenti e le imprese possano godere
appieno dei benefici del mercato interno, è indispensabile che i pagamenti
elettronici di cui si servono siano sicuri, efficienti e competitivi,
specialmente nel momento in cui il commercio elettronico si sta diffondendo
sempre di più.
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(7)
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Alcuni Stati membri hanno adottato o stanno elaborando normative volte
a disciplinare direttamente o indirettamente le commissioni interbancarie e
che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle
commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti,
l'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema e misure in materia di
orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni
Stati membri variano in modo significativo tra loro. Per uniformare
maggiormente i livelli delle commissioni interbancarie, è anche in
programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale
riguardanti i livelli o le discrepanze tra le commissioni. Tali misure
nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del
mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti
tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di
ostacolare la libertà di prestazione di servizi.
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(8)
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Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più
comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione
del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere
completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre
i confini nazionali e perché a nuovi attori paneuropei viene impedito di
entrare nel mercato. Vi è la necessità di rimuovere gli ostacoli al
funzionamento efficiente del mercato delle carte di pagamento, compresi,
nel settore dei pagamenti basati su carta, dei pagamenti mediante Internet
e dispositivi mobili basati su carta.
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(9)
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Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, è
opportuno promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a
vantaggio di esercenti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri
pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo,
compresa la possibilità di pagare on line per sfruttare i vantaggi del
mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire agli esercenti
la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. Le operazioni di
pagamento basate su carta, in sostituzione dei pagamenti in contante,
potrebbero pertanto apportare benefici per gli esercenti e i consumatori,
purché le commissioni per l'utilizzo degli schemi di carte di pagamento
siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo
stesso tempo favorire la concorrenza equa e l'innovazione e consentire
l'entrata nel mercato di nuovi operatori.
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(10)
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Le commissioni interbancarie sono applicate di norma tra i prestatori
di servizi di pagamento convenzionatori e i
prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un
dato schema di carte di pagamento. Le commissioni interbancarie
costituiscono una componente principale delle commissioni applicate agli
esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata
su carta. Gli esercenti a loro volta incorporano tali costi della carta, al
pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi. La
concorrenza tra gli schemi di carte di pagamento per convincere i
prestatori di servizi di pagamento a emettere le loro carte determina un
aumento e non una riduzione delle commissioni interbancarie, in contrasto
con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in
un'economia di mercato. Oltre a un'applicazione uniforme delle norme in
materia di concorrenza alle commissioni interbancarie, con la
regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il
funzionamento del mercato interno e si contribuirebbe a ridurre i costi
delle operazioni per i consumatori.
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(11)
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L'ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola
l'affermarsi di «nuovi» operatori paneuropei sulla base di modelli
commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse o nessuna
commissione interbancaria, a scapito di potenziali economie di scala e di
scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Tale situazione
ha conseguenze negative per gli esercenti e i consumatori e ostacola
l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano, come minimo,
offrire alle banche emittenti il livello massimo della commissione
interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come
conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. Gli
schemi nazionali esistenti che applicano commissioni interbancarie più
basse o non applicano commissioni interbancarie possono essere costretti a
uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per
ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza,
i consumatori e gli esercenti si trovano di fronte a una possibilità di
scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore
qualità, e anche la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento
paneuropee è limitata. Inoltre, gli esercenti non possono superare le
differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle
carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate
dagli schemi di carte di pagamento prescrivono l'applicazione della commissione
interbancaria del «punto vendita» (paese dell'esercente) per ogni
operazione di pagamento, in base alla politica seguita in materia di
licenze territoriali. Tale requisito impedisce ai soggetti convenzionatori di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero.
Può inoltre impedire agli esercenti di ridurre, a vantaggio dei
consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.
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(12)
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L'applicazione da parte della Commissione e delle autorità nazionali
della concorrenza della normativa vigente non ha consentito di risolvere
tale problema.
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(13)
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Pertanto, per evitare la frammentazione del mercato interno e
distorsioni significative della concorrenza dovute a leggi e decisioni
amministrative divergenti, è necessario, conformemente
all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
adottare misure per risolvere il problema dovuto a commissioni
interbancarie elevate e divergenti, per consentire ai prestatori di servizi
di pagamento di prestare i loro servizi su base transfrontaliera e ai consumatori
e agli esercenti di utilizzare i servizi transfrontalieri.
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(14)
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L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare
impregiudicata l'applicazione delle norme nazionali e dell'Unione in
materia di concorrenza. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli
Stati membri di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi
oggetto o effetto analogo mediante disposizioni di legge nazionali.
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(15)
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Per consentire l'ordinato funzionamento del mercato interno dei
pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite Internet e dispositivi
mobili basati su carta, a vantaggio dei consumatori e degli esercenti, il
presente regolamento dovrebbe applicarsi all'emissione e al
convenzionamento transfrontalieri e nazionali di operazioni basate su carta
di pagamento. Se gli esercenti sono posti in grado di scegliere un soggetto
convenzionatore al di fuori del proprio Stato
membro («convenzionamento transfrontaliero»), possibilità che sarà favorita
dall'imposizione del medesimo limite massimo alle commissioni interbancarie
sia nazionali che transfrontaliere per le operazioni convenzionate e dal
divieto di licenza territoriale, dovrebbe essere possibile assicurare la
necessaria chiarezza giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza tra
i schemi di carte di pagamento.
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(16)
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A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti
in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di
pagamento basate su carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale
delle commissioni interbancarie. Al fine di garantire una concorrenza equa
sul mercato dei servizi di convenzionamento, le disposizioni relative a
operazioni transfrontaliere e nazionali si dovrebbero applicare
simultaneamente ed entro un ragionevole periodo di tempo dall'entrata in
vigore del presente regolamento, tenuto conto delle difficoltà e
complessità della migrazione che il presente regolamento impone agli schemi
di carte di pagamento.
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(17)
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Esistono due tipi principali di carte di credito disponibili sul
mercato. Con le «carte di debito differito», l'importo totale delle
operazioni è addebitato sul conto del titolare della carta a una data
specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza
interessi da versare. Con altre carte di credito, il titolare della carta
può utilizzare una linea di credito al fine di rimborsare parte degli
importi dovuti a una data successiva a quella specificata, insieme agli
interessi o ad altri costi.
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(18)
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Tutte le operazioni di pagamento basate su carte di debito e di credito
dovrebbero essere soggette a un massimale per le commissioni interbancarie.
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(19)
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La valutazione d'impatto dimostra che un divieto delle commissioni
interbancarie per le operazioni tramite carta di debito sarebbe vantaggioso
ai fini dell'accettazione della carta, del suo utilizzo e dello sviluppo
del mercato unico e genererebbe maggiori benefici per gli esercenti e i
consumatori rispetto alla fissazione di un massimale a un livello
superiore. Inoltre, eviterebbe gli effetti negativi che un massimale
superiore produrrebbe sugli schemi nazionali che applicano commissioni
interbancarie molto basse o nulle sulle operazioni tramite carta di debito,
a causa dell'espansione transfrontaliera o dell'ingresso di nuovi operatori
sul mercato, che aumentano i livelli delle commissioni fino al livello del
massimale. Il divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni
tramite carta di debito serve anche a neutralizzare il rischio di
trasferire il modello delle commissioni interbancarie a servizi di
pagamento nuovi e innovativi come i sistemi tramite dispositivi mobili e i
sistemi online.
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(20)
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I massimali di cui al presente regolamento sono basati sul cosiddetto
«test di indifferenza per l'esercente» («Merchant Indifference
Test») sviluppato nella letteratura economica, che consente di determinare
il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a pagare se
l'esercente stesso dovesse confrontare il costo che deve sostenere in caso
di uso da parte dei consumatori di una carta di pagamento e il costo
sostenuto in caso di pagamento (in contante) senza carta (tenendo conto
della commissione per i servizi pagata alla banca convenzionatrice,
vale a dire la commissione per i servizi all'esercente e la commissione
interbancaria). Si stimola in tal modo l'uso di strumenti di pagamento
efficienti mediante la promozione delle carte che offrono benefici
commerciali più elevati, evitando allo stesso tempo che agli esercenti
vengano applicate commissioni sproporzionate, con la conseguente imposizione
di costi nascosti ad altri consumatori. Commissioni eccessive per gli
esercenti potrebbero anche essere dovute agli accordi collettivi sulle
commissioni interbancarie, perché gli esercenti sono riluttanti a rifiutare
strumenti di pagamento costosi per timore di perdere un affare.
L'esperienza ha dimostrato che tali livelli sono proporzionati e non
rimettono in questione il funzionamento degli schemi di carte di pagamento
e dei prestatori di servizi di pagamento internazionali. Essi presentano
anche benefici per gli esercenti e i consumatori e creano certezza del
diritto.
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(21)
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Tuttavia, come dimostrato nella valutazione d'impatto, in alcuni Stati
membri le commissioni interbancarie si sono sviluppate in modo da
consentire ai consumatori di beneficiare di mercati delle carte di debito
efficienti in termini di accettazione delle carte e del loro utilizzo, con
una riduzione delle commissioni interbancarie rispetto al livello di
indifferenza per l'esercente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter fissare
commissioni interbancarie più basse per le operazioni nazionali tramite
carta di debito.
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(22)
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Inoltre, per fare in modo che le commissioni sulle carte di debito
siano fissate a un livello efficiente sotto il profilo economico, tenuto
conto della struttura dei mercati nazionali delle carte di debito, è
opportuno mantenere la possibilità di esprimere massimali per le
commissioni interbancarie su base fissa. Una commissione fissa può anche
promuovere l'uso dei pagamenti basati su carta per importi di piccolo
valore («micropagamenti»). Dovrebbe essere anche
possibile applicare tale commissione fissa in combinazione con una
commissione a percentuale, a condizione che la somma di tali commissioni
interbancarie non superi la determinata percentuale del valore totale annuo
delle operazioni a livello nazionale all'interno di ciascuno schema di
carte di pagamento. Dovrebbe inoltre essere possibile stabilire un
massimale inferiore per operazione sulle commissioni interbancarie a
percentuale e imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite
all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile a
ciascuna operazione.
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(23)
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Inoltre, tenuto conto del fatto che il presente regolamento intraprende
per la prima volta l'armonizzazione delle commissioni interbancarie in un
contesto in cui gli schemi di carte di debito e le commissione
interbancarie presentano notevoli differenze, è necessario prevedere
flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. Pertanto,
per un periodo di transizione ragionevole, relativamente alle operazioni
nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri dovrebbero poter
applicare a tutte le operazioni nazionali tramite carte di debito
nell'ambito di ogni schema di carte di credito una commissione interbancaria
media ponderata non superiore allo 0,2 % del valore medio annuo di
tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di
ciascuno schema di carte di pagamento. Per quanto riguarda il massimale per
le commissioni interbancarie calcolato sul valore medio annuo delle
operazioni all'interno di un unico schema di carte di pagamento, è
sufficiente che un prestatore di servizi di pagamento partecipi a un schema
di carte di pagamento (o a qualche altro tipo di accordo tra i prestatori
di servizi di pagamento) in cui sia applicata, per tutte le operazioni
nazionali tramite carta di debito, una commissione interbancaria media
ponderata non superiore allo 0,2 %. Anche in questo caso può essere
applicata una commissione fissa o a percentuale, o una combinazione delle
due, purché sia rispettato il massimale medio ponderato.
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(24)
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Per definire i pertinenti massimali per le commissioni interbancarie
per le operazioni nazionali tramite carta di debito, è opportuno consentire
alle autorità nazionali competenti che hanno il potere di garantire la
conformità al presente regolamento di raccogliere informazioni concernenti
il volume e il valore di tutte le operazioni tramite carta di debito
nell'ambito di uno schema di carte di pagamento o delle operazioni tramite
carta di debito relative a uno o più prestatori di servizi di pagamento. Di
conseguenza, gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di
pagamento dovrebbero essere tenuti a fornire i dati pertinenti a tali
autorità nazionali competenti, come specificato da queste ultime ed entro i
termini da esse stabiliti. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero
estendersi ai prestatori di servizi di pagamento quali i soggetti emittenti
o i soggetti convenzionatori e non solo agli
schemi di carte di pagamento, al fine di garantire che tutte le
informazioni pertinenti siano messe a disposizione delle autorità
competenti che dovrebbero in ogni caso poter disporre che tali informazioni
siano raccolte attraverso lo schema di carte di pagamento. Inoltre è
importante che gli Stati membri assicurino un adeguato livello di
comunicazione delle informazioni pertinenti concernenti i massimali
applicabili per le commissioni interbancarie. Alla luce del fatto che gli
schemi di carte di pagamento in genere non sono prestatori di servizi di
pagamento soggetti a vigilanza prudenziale, le autorità competenti possono
richiedere la certificazione, da parte di un revisione indipendente, delle
informazioni trasmesse da tali entità.
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(25)
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Alcuni strumenti di pagamento a livello nazionale consentono al
pagatore di disporre operazioni di pagamento basate su carta che non sono
distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito
dallo schema di carte di pagamento. Le scelte operate dal titolare della carta
non sono note allo schema di carte di pagamento e al soggetto convenzionatore; di conseguenza gli schemi di carte di
pagamento non hanno la possibilità di applicare i diversi massimali imposti
dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito e
tramite carta di credito (distinguibili in base ai tempi concordati per
l'addebito delle operazioni di pagamento). Tenuto conto della necessità di
preservare la funzionalità dei modelli commerciali esistenti, evitando così
costi di conformità giuridica ingiustificati o eccessivi e considerando al
contempo l'importanza di garantire un'adeguata parità di condizioni tra le
diverse categorie di carte di pagamento, è opportuno applicare la stessa
norma prevista dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di
debito alle operazioni di pagamento nazionali tramite dette «carte
universali». È tuttavia opportuno concedere a tali strumenti di pagamento
un periodo più lungo per l'adeguamento. Pertanto, a titolo di eccezione e
per un periodo di transizione di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter
stabilire una quota massima delle operazioni nazionali tramite «carte
universali» di pagamento considerate equivalenti alle operazioni tramite
carta di credito. Ad esempio, il massimale per le carte di credito potrebbe
essere applicato alla quota stabilita del valore totale delle operazioni
per esercenti o soggetti convenzionatori. Il
risultato matematico delle disposizioni sarebbe allora equivalente
all'applicazione di un massimale unico sulle commissioni interbancarie per
le operazioni nazionali di pagamento effettuate con carte universali.
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(26)
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Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero
rientrare tutte le operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento
del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono
situati nell'Unione.
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(27)
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Conformemente al principio della neutralità tecnologica sancito
dall'agenda digitale europea, è opportuno che il presente regolamento si
applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente
dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite
strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on line, off-line o mobili.
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(28)
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Le operazioni di pagamento basate su carta sono di norma eseguite sulla
base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti schemi di carte di
pagamento a tre parti (titolare della carta, schema di convenzionamento e
di emissione, esercente) e schemi di carte di pagamento a quattro parti
(titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice,
esercente). Molti schemi di carte di pagamento a quattro parti applicano
una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi
multilaterale. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie
implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, è opportuno
considerare gli schemi di carte di pagamento a tre parti che utilizzano i
prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente o soggetto convenzionatore alla stregua degli schemi di carte di
pagamento a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché
applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le
altre misure relative alle regole commerciali. Tuttavia, tenuto conto delle
specificità esistenti per tali schemi a tre parti, è opportuno consentire
agli Stati membri, per un periodo transitorio, di decidere di non applicare
le norme relative al massimale sulle commissioni interbancarie se tali
schemi detengono una quota di mercato molto limitata nello Stato membro
interessato.
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(29)
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Il servizio di emissione si basa su una relazione contrattuale tra
l'emittente dello strumento di pagamento e il pagatore, indipendentemente
dal fatto che l'emittente detenga o no i fondi per conto del pagatore.
L'emittente mette a disposizione del pagatore le carte di pagamento,
autorizza le operazioni presso terminali o loro equivalenti e può garantire
il pagamento al convenzionatore per le operazioni
conformi alle regole del relativo schema. Pertanto, la mera distribuzione
di carte di pagamento o prestazione di servizi tecnici, quali il semplice
trattamento e la semplice conservazione di dati, non costituisce
un'emissione.
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(30)
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I servizi di convenzionamento costituiscono una catena di operazioni
che vanno dall'ordine di un'operazione di pagamento basata su carta al
trasferimento dei fondi al conto di pagamento del beneficiario. A seconda
dello Stato membro e del modello commerciale esistente, il servizio di convenzionamento
è organizzato in modo diverso. Pertanto il prestatore di servizi di
pagamento che versa la commissione interbancaria non sempre stipula un
contratto direttamente con il beneficiario. Gli intermediari che forniscono
parte dei servizi di convenzionamento ma senza relazione contrattuale
diretta con i beneficiari dovrebbero rientrare comunque nella definizione
di soggetto convenzionatore a norma del presente
regolamento. Il servizio di convenzionamento è fornito a prescindere dal
fatto che il convenzionatore detenga o no i fondi
per conto del beneficiario. I servizi tecnici, quali il semplice
trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali,
non costituiscono un convenzionamento.
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(31)
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È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni
interbancarie che devono essere pagate o riscosse dai prestatori di servizi
di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di
commissioni agli emittenti. Per evitare ciò, è opportuno considerare alla stregua
di commissione interbancaria la «compensazione netta» delle commissioni
pagate o riscosse dall'emittente, comprese eventuali spese di
autorizzazione, dallo schema o allo schema di carte di pagamento, un convenzionatore o qualunque altro intermediario. Nel
calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata
elusione, si dovrebbe tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli
incentivi ricevuti dall' emittente da uno schema di carte di pagamento in
relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal
prestatore di servizi di pagamento emittente allo schema. I pagamenti, gli
incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti
(ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra
cui incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di
operazioni). Al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni
del presente regolamento, è opportuno tener conto in particolare degli
utili realizzati dagli emittenti grazie a programmi speciali condotti
congiuntamente da emittenti e schemi di carte di pagamento nonché del
reddito che gli schemi di carte di pagamento traggono da servizi di
trattamento, licenze e altri compensi. Ove opportuno e se confermato da ulteriori
elementi oggettivi, al momento di valutare se vi sia stata elusione del
presente regolamento, si potrebbe anche tenere conto dell'emissione di
carte di pagamento in paesi terzi.
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(32)
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I consumatori sono di norma all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente
per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo, una serie
di pratiche incentivanti seguite dagli emittenti (ad esempio i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per
inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita ecc.) possono
concorrere a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento,
generando in tal modo commissioni elevate a favore degli emittenti. Per
contrastare tali pratiche, è opportuno che le misure miranti a imporre
restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle
carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno
di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia
in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le
carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente
il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e
per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a
quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui
quelle in materia di separazione tra schemi e infrastrutture, orientamento
del pagatore da parte del beneficiario e accettazione selettiva degli
strumenti di pagamento da parte del beneficiario.
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(33)
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La separazione tra schemi e infrastrutture dovrebbe consentire a tutti
i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni di competere
nell'attirare clienti degli schemi. Dato che i costi di trattamento
rappresentano una quota significativa del costo totale di accettazione
delle carte, è importante che tale parte della catena di valore sia aperta
alla concorrenza effettiva. Sulla base della separazione tra schemi e
infrastrutture, è opportuno che gli schemi di carte e i soggetti che si occupano
del trattamento delle operazioni siano indipendenti sotto il profilo
contabile, organizzativo e decisionale. Non dovrebbero attuare
discriminazioni, ad esempio, concedendosi reciprocamente un trattamento
preferenziale o scambiandosi informazioni privilegiate non disponibili ai
concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, imponendo obblighi
eccessivi in materia di informazione ai concorrenti nel rispettivo segmento
di mercato, attuando sovvenzioni incrociate delle rispettive attività o
concludendo accordi di governance condivisa. Tali
pratiche discriminatorie contribuiscono alla frammentazione del mercato,
hanno un impatto negativo sull'entrata nel mercato di nuovi operatori e
ostacolano l'emergere di operatori paneuropei e quindi il completamento del
mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti
tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta, a scapito degli
esercenti, delle imprese e dei consumatori.
|
(34)
|
Le regole dello schema applicate degli schemi di carte di pagamento e
le pratiche seguite dai prestatori di servizi di pagamento tendono a
mantenere gli esercenti e i consumatori all'oscuro delle differenze tra le
commissioni e a ridurre la trasparenza del mercato, ad esempio, con
l'applicazione di commissioni uniformi e non differenziate o il divieto
imposto agli esercenti di scegliere il marchio più economico sulle carte multimarchio in co-badging o
di orientare i consumatori verso l'uso di tali carte più economiche. Anche
se gli esercenti sono a conoscenza delle differenze di costo, le regole
dello schema spesso impediscono loro di agire per ridurre le commissioni.
|
(35)
|
Gli strumenti di pagamento presentano costi diversi a carico del
beneficiario e alcuni strumenti sono più costosi di altri. Salvo i casi in
cui un particolare strumento di pagamento sia imposto dalla legge per
talune categorie di pagamenti o non possa essere rifiutato in ragione del
suo valore legale, il beneficiario dovrebbe essere libero di orientare i
pagatori verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento, conformemente
alla direttiva 2007/64/CE. Al riguardo, gli schemi di carte e i prestatori
di servizi di pagamento impongono numerose restrizioni ai beneficiari
quali, ad esempio: restrizioni alla possibilità del beneficiario di
rifiutare specifici strumenti di pagamento per importi modesti, restrizioni
alla comunicazione di informazioni al pagatore sulle commissioni pagate dal
beneficiario per specifici strumenti di pagamento o limitazioni imposte al
beneficiario sul numero di casse presenti nel suo esercizio commerciale
abilitate ad accettare specifici strumenti di pagamento. Tali restrizioni
dovrebbero essere abolite.
|
(36)
|
Nei casi in cui il beneficiario orienta il pagatore verso l'uso di uno
specifico strumento di pagamento, occorre che il beneficiario non sia
tenuto al pagamento nei confronti del pagatore di spese per l'uso di
strumenti di pagamento ai quali si applicano commissioni interbancarie
regolamentate ai sensi del presente regolamento, perché in tal caso si
ridurrebbero i vantaggi della maggiorazione e si accrescerebbe la
complessità del mercato.
|
(37)
|
L'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema è un obbligo di
natura duplice con cui gli emittenti e gli schemi di carte di pagamento
impongono ai beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso
marchio (componente «onora tutti i prodotti»), a prescindere dalla
differenza di costo delle carte e a prescindere dalla banca emittente che
ha emesso la carta (componente «onora tutti gli emittenti»). È
nell'interesse del consumatore che per la stessa categoria di carte il
beneficiario non possa operare discriminazioni tra gli emittenti o i
titolari di carta, e che gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di
servizi di pagamento possano imporre un tale obbligo. Pertanto, la
componente «onora tutti gli emittenti» dell'obbligo di onorare tutte le
carte di uno schema è una regola giustificabile nell'ambito del sistema di
carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino
discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta. La
componente «onora tutti i prodotti» configura in sostanza una vendita
abbinata, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica
una commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La
soppressione della componente «onora tutti i prodotti» dell'obbligo di
onorare tutte le carte di uno schema consentirebbe agli esercenti di
limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole
carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico
dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti
che accettano carte di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare
carte di credito, e quelli che accettano carte di credito non sarebbero
costretti ad accettare le carte aziendali. Tuttavia, per tutelare il
consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento
ogniqualvolta possibile, gli esercenti dovrebbero essere obbligati ad
accettare le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata
solo se emesse all'interno dello stesso marchio e della stessa categoria
(carte prepagate, carte di debito o carte di credito). Tale limitazione
consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte
cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente
regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere
negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad
accettare dette carte. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate e considerate
accettabili solo per aumentare la protezione dei consumatori fornendo ai
consumatori un livello adeguato di certezza circa il fatto che le loro
carte di pagamento saranno accettate dagli esercenti.
|
(38)
|
I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire una chiara
distinzione tra carte a uso dei consumatori e carte aziendali a un livello
sia tecnico che commerciale. É pertanto importante definire carta aziendale
lo strumento di pagamento utilizzato solo per le spese aziendali imputate direttamente
al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista
indipendente.
|
(39)
|
I beneficiari e i pagatori dovrebbero disporre dei mezzi per
identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, i vari marchi e
categorie dovrebbero essere identificabili sul dispositivo per via
elettronica e, per gli strumenti di pagamento basati su carta di nuova
emissione, in modo visibile. Inoltre il pagatore dovrebbe essere informato
dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto
vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un
determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore
contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare
l'accettazione di un determinato marchio.
|
(40)
|
Per garantire un'efficace concorrenza fra marchi è importante che la
scelta dell'applicazione di pagamento sia fatta dagli utenti e non imposta
dal mercato a monte (inclusi schemi di carte di pagamento, prestatori di
servizi di pagamento o soggetti che si occupano del trattamento). Tale
disposizione non dovrebbe impedire a pagatori e beneficiari di impostare,
se tecnicamente fattibile, una selezione predefinita dell'applicazione a
condizione che la selezione sia modificabile per ciascuna operazione.
|
(41)
|
Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente
regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie
tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di
pagamento è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure
extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottino
misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme riguardanti
le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e
assicurare che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e
che siano applicate.
|
(42)
|
La Commissione dovrebbe presentare una relazione in cui sono analizzati
i vari effetti del presente regolamento sul funzionamento del mercato.
Occorre che la Commissione abbia la possibilità di raccogliere le
informazioni necessarie per la preparazione di detta relazione e che le
autorità competenti cooperino strettamente con la Commissione per la
raccolta dei dati.
|
(43)
|
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la
fissazione di requisiti uniformi per le operazioni di pagamento basate su
carta e per le operazioni tramite Internet e dispositivi mobili basate su
pagamenti tramite carta, non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione,
possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
|
(44)
|
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo e ad
un giudice imparziale, la libertà di impresa, la tutela dei consumatori, e
deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi,
|
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le
operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione.
2. Il presente
regolamento non si applica ai servizi basati su specifici strumenti di
pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle
seguenti condizioni:
a)
|
strumenti che permettono al detentore di acquistare beni o servizi
soltanto nella sede dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di
prestatori di servizi in base ad un accordo commerciale diretto con un
emittente professionale;
|
b)
|
strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una
gamma molto limitata di beni o servizi;
|
c)
|
strumenti validi solo in un unico Stato membro forniti su richiesta di
un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità
pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per
l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo
commerciale con l'emittente.
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3. Il capo II non si
applica:
a)
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alle operazioni tramite carte aziendali;
|
b)
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ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di
contante (ATM) o presso gli sportelli di prestatori di servizi di
pagamento; e
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c)
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alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte
di pagamento a tre parti.
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4. L'articolo 7 non
si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti.
5. Lo schema di carte
di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di
pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di
pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati
su carta con un partner di carta multimarchio in
co-branding o tramite un agente, è considerato uno
schema di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, fino al
9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento
nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti può essere
esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le
operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro
nell'ambito di tale schema di carte di pagamento a tre parti non superino
annualmente il 3 % del valore di tutte le operazioni di pagamento basate
su carta effettuate in tale Stato membro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si
applicano le seguenti definizioni:
1) «soggetto convenzionatore
(acquirer)»: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il
beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di
pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al
beneficiario;
2) «emittente»: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire
al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni
di pagamento basate su carta del pagatore;
3) «consumatore»: persona fisica che nei contratti di servizi di pagamento contemplati
dal presente regolamento agisce per scopi estranei alla sua attività
commerciale o professionale;
4) «operazione tramite carta di debito»: operazione di pagamento basata su carta, ivi comprese quelle con carte
prepagate che non sono operazioni tramite carte di credito;
5) «operazione tramite carta di credito»: operazione di pagamento basata su carta in cui l'importo
dell'operazione è addebitato totalmente o in parte al pagatore a una data
specifica del mese di calendario precedentemente concordata, in conformità a
una linea di credito prestabilita, con o senza interesse;
6) «carta aziendale»: qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di
imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle
spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono
imputati direttamente al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico
o del professionista;
7) «operazione di pagamento basata su
carta»: servizio basato sull'infrastruttura
e le regole commerciali di uno schema di carte di pagamento per effettuare
un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione,
digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite
carta di debito o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta
non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento;
8) «operazione di pagamento transfrontaliera»: operazione di pagamento basata su carta in cui l'emittente e il
soggetto convenzionatore sono situati in Stati
membri diversi o in cui lo strumento di pagamento basato su carta è emesso da
un emittente situato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;
9) «operazione di pagamento nazionale»: qualsiasi operazione di pagamento basata su carta che non è
un'operazione di pagamento transfrontaliera;
10) «commissione interbancaria»: commissione applicata per ogni operazione direttamente o
indirettamente, ad esempio mediante un terzo, tra l'emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un'operazione di pagamento
basata su carta. La compensazione netta o altre forme concordate di
remunerazione formano parte della commissione interbancaria;
11) «compensazione netta»: l'importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi
che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in
relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate;
12) «commissione per i servizi
all'esercente»: commissione pagata dal beneficiario
al soggetto convenzionatore in relazione a
operazioni di pagamento basate su carta;
13) «beneficiario»: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che
sono oggetto dell'operazione di pagamento;
14) «pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che
autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in
mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà
l'ordine di pagamento;
15) «carta di pagamento»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di
disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;
16) «schema di carte di pagamento»: insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione
per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, separato da
qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le
operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità
responsabili del funzionamento dello schema;
17) «schema di carte di pagamento a
quattro parti»: schema di carte di pagamento in cui
le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di
pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite
l'intermediazione dello schema, dell'emittente (dal lato del pagatore) e del
soggetto convenzionatore (dal lato del
beneficiario);
18) «schema di carte di pagamento a tre
parti»: schema di carte di pagamento in cui
lo schema stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le
operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di
pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell'ambito
dello schema. Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad
altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti
di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento
basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta
con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di
carte di pagamento a quattro parti.
19) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure
concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di
pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;
20) «strumento di pagamento basato su
carta»: qualsiasi strumento di pagamento,
compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo
tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento adatta, che consente al
pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia
un bonifico o un addebito diretto come definito all'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 260/2012;
21) «applicazione di pagamento»: software o equivalente caricato su un dispositivo che permette di
disporre operazioni di pagamento basate su carta e che consente al pagatore
di impartire ordini di pagamento;
22) «conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento
utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento, anche tramite un
conto specifico per la moneta elettronica, secondo la definizione di cui
all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (8);
23) «ordine di pagamento»: istruzione del pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di
eseguire un'operazione di pagamento;
24) «prestatore di servizi di pagamento»: ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di
pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o riconosciuta
quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di
pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore
o entrambi;
25) «utente di servizi di pagamento»: persona fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità
di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
26) «operazione di pagamento»: l'azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei
fondi da trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra
il pagatore e il beneficiario;
27) «trattamento» (processing): la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento
in termini di azioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento tra
il soggetto convenzionatore e l'emittente;
28) «soggetto incaricato del trattamento
dell'operazione»: persona fisica o giuridica che
fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;
29) «punto vendita»: l'indirizzo dei locali dell'esercente in cui l'operazione di pagamento
è disposta. Tuttavia:
a)
|
nel caso di vendite a distanza (ad esempio nel commercio elettronico),
quali definite dall'articolo 2, punto 7, della direttiva
2011/83/UE, il punto vendita è l'indirizzo della sede commerciale fissa
presso la quale l'esercente esercita la sua attività a prescindere
dall'ubicazione del sito web o del server presso il quale l'operazione di
pagamento è disposta;
|
b)
|
nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa,
il punto vendita è l'indirizzo per il quale l'esercente detiene una licenza
commerciale valida presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;
|
c)
|
nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa
né detenga una licenza commerciale valida, il punto vendita è l'indirizzo
per la corrispondenza per il pagamento delle imposte relative alla sua
attività di vendita presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;
|
30) «marchio di pagamento»: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o
digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell'ambito
del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;
31) «multimarchio
in co-badging»: inclusione di due o più marchi di pagamento o di due o più applicazioni
di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento basato
su carta;
32) «multimarchio
in co-branding»: inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non
riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento
basato su carta;
33) «carta di debito»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di
disporre un'operazione tramite carta di debito ad eccezione di quelle con
carte prepagate;
34) «carta di credito»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di
disporre un'operazione tramite carta di credito;
35) «carta prepagata»: una categoria di strumenti di pagamento su cui è caricata moneta
elettronica, quale definita all'articolo 2, punto 2, della
direttiva 2009/110/CE.
CAPO II
COMMISSIONI INTERBANCARIE
Articolo 3
Commissioni interbancarie per le
operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori
1. I prestatori di
servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite
carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore
allo 0,2 % del valore dell'operazione.
2. Per le operazioni
nazionali tramite carta di debito gli Stati membri possono:
a)
|
definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a
percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 e possono imporre
un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della
commissione risultante dalla percentuale applicabile; o
|
b)
|
consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una
commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, o,
negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente
nella moneta nazionale alla data dell'8 giugno 2015, che deve essere
rivisto ogni cinque anni o ogniqualvolta vi sia una variazione
significativa dei tassi di cambio. Tale commissione interbancaria per
operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non
superiore allo 0,2 %, a condizione che la somma delle commissioni
interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2
% del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di
debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
|
3. Fino al 9 dicembre
2020, per quanto riguarda le operazioni nazionali tramite carta di debito,
gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di
applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore
all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni
nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di
pagamento. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato
sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni
nazionali tramite carta di debito.
4. I valori annui di
cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter sono calcolati su base annua, a partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre, e si applicano a decorrere al 1o aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo
calcolo di detto valore ha inizio quindici mesi di calendario prima della
data di applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter e si conclude tre mesi di
calendario prima di tale data.
5. Le autorità
competenti di cui all'articolo 13 impongono, con richiesta scritta, agli
schemi di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di
fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione
dei paragrafi 1 bis e 1 ter del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse
all'autorità competente prima del 1o marzo
dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al
paragrafo 1 quater, prima frase. Ogni altra informazione
che sia utile per consentire alle autorità competenti di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità
competenti su loro richiesta scritta, entro i termini da esse stabiliti. Le
autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate
da un revisore indipendente.
Articolo 4
Commissioni interbancarie per le
operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori
I prestatori di servizi di pagamento
non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore
allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta
di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati
membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione
interbancarie inferiore.
Articolo 5
Divieto di elusione
Ai fini dell'applicazione dei
massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa
la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione
interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da
un soggetto convenzionatore o da qualunque altro
intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività
correlate è considerata parte della commissione interbancaria.
CAPO III
REGOLE COMMERCIALI
Articolo 6
Licenza
1. Negli accordi di
licenza o nelle regole degli schemi delle carte di pagamento per l'emissione
di carte di pagamento o per il convenzionamento delle operazioni di pagamento
basate su carta sono vietate restrizioni territoriali nell'Unione e regole
aventi effetto equivalente.
2. Negli accordi di
licenza o nelle regole degli schemi di carte di pagamento per l'emissione di
carte di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento basate su
carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento della licenza o
dell'autorizzazione specifica per paese al fine di operare a livello
transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente.
Articolo 7
Separazione tra schemi di carte di
pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
1. Gli schemi di
carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:
a)
|
sono indipendenti sotto i profili contabile, organizzativo e
decisionale;
|
b)
|
non offrono tariffe per attività dello schema di carte di pagamento o
di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano
sovvenzioni incrociate di tali attività;
|
c)
|
non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o
i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e
altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non
condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi
offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un
qualsiasi altro servizio da essi offerto.
|
2. L'autorità
competente dello Stato membro in cui è ubicata la sede legale dello schema
può chiedere a uno schema di carte di pagamento di fornire una relazione
indipendente in cui si conferma la sua conformità al paragrafo 1.
3. Gli schemi di
carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione
e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su
carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento
diversi.
4. Sono vietate le
discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate
dagli schemi di carte di pagamento.
5. I soggetti
incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano
l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati
del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da
organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi
di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che
limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento
nell'Unione.
6. L'autorità
bancaria europea (ABE), previa consultazione di un gruppo consultivo di
esperti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio (9), può mettere a punto
progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabiliti i
requisiti che gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del
trattamento devono rispettare per assicurare l'applicazione del
paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
L'ABE presenta i progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 9 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere
di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del
presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 8
Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di
pagamento o dell'applicazione di pagamento
1. Sono vietate le
regole dello schema di carte di pagamento e le clausole dei contratti di
licenza, o misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente
di riunire in co-badging uno o più marchi di
strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di
pagamento basato su carta o che creano ostacoli in tal senso.
2. Quando stipula un
contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore può chiedere
di avere due o più marchi di pagamento diversi sullo strumento di pagamento
basato su carta, purché il prestatore di servizi di pagamento offra un
siffatto servizio. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi
di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e
obiettive su tutti i marchi di strumenti di pagamento disponibili e sulle
loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.
3. Il diverso
trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori
nelle regole dello schema e nelle clausole dei contratti di licenza per
quanto riguarda la possibilità di riunire in co-badging
diversi marchi di strumenti di pagamento o diverse applicazioni di pagamento
su uno strumento di pagamento basato su carta è giustificato da ragioni
oggettive e non discriminatorie.
4. Gli schemi di
carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare
commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico
dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori
per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente
il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali lo
schema non è utilizzato.
5. I principi di
indirizzamento o misure equivalenti intesi a dirigere le operazioni
attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e
di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di strumenti di
pagamento e applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su
carta sono non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.
6. Gli schemi di
carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori,
i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori
di servizi tecnici non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei
dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o
dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o
dell'applicazione di pagamento, o entrambi, da parte del pagatore o del
beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio
in co-badging.
I beneficiari si riservano la facoltà
di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il
punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare
marchio di pagamento o applicazione di pagamento ma i beneficiari non
impediscono al pagatore di modificare una tale automatica selezione
prioritaria per le categorie di carte o dei relativi strumenti di pagamento
accettati dal beneficiario.
Articolo 9
Applicazione di commissioni
differenziate
1. Ogni soggetto convenzionatore offre e applica al suo beneficiario
commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse
categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di
commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai
soggetti convenzionatori di applicare commissioni
per i servizi all'esercente non differenziate.
2. I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i
beneficiari informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sul
servizio all'esercente, delle commissioni interbancarie e delle commissioni
dello schema applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a
meno che i beneficiari formulino successivamente una diversa richiesta per
iscritto.
Articolo 10
Regole in materia di obbligo di
accettare tutte le carte di uno schema
1. Gli schemi di
carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano
regole che obblighino i beneficiari che accettano uno strumento di pagamento
basato su carta emesso da un emittente ad accettare anche altri strumenti di
pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso schema di carte di
pagamento.
2. Il paragrafo 1 non
si applica agli strumenti di pagamento basati su carta ad uso dei consumatori
dello stesso marchio e della stessa categoria di carte prepagate, di carte di
debito o di carte di credito soggette a commissioni interbancarie di cui al
capo II del presente regolamento.
3. Il paragrafo 1
lascia impregiudicata la possibilità per gli schemi di carte di pagamento i
prestatori di servizi di pagamento di prevedere che le carte non possano
essere rifiutate sulla base dell'identità dell'emittente o del titolare della
carta.
4. I beneficiari che
decidono di non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento
di uno schema di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro
e inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte di pagamento e
degli altri strumenti di pagamento dello schema di carte di pagamento che
accettano. Tali informazioni sono affisse in bella vista all'ingresso del
negozio e alla cassa.
In caso di vendite a distanza, le
informazioni figurano sul sito web o su altro dispositivo elettronico o
mobile a disposizione del beneficiario. Le informazioni sono comunicate in
tempo utile al pagatore prima che quest'ultimo concluda un contratto di
acquisto con il beneficiario
5. Gli emittenti
assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili per via
elettronica e, in caso di strumenti di pagamento basati su carta di nuova
emissione, anche in modo visibile, in modo da consentire ai beneficiari e ai
pagatori di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria
di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta
aziendale scelti dal pagatore.
Articolo 11
Norme in materia di orientamento
1. Sono vietate le
clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dagli
schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono
a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi
strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica
altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di
pagamento basati su carta di un dato schema di carte di pagamento un
trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri.
2. Sono vietate le
clausole nei contratti di licenza, nelle regole dello schema applicate dagli
schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono
a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e
sulle commissioni per i servizi all'esercente.
3. I paragrafi 1 e 2
del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese,
riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE
e alla direttiva 2011/83/UE.
Articolo 12
Informazioni al beneficiario in merito
ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta
1. Dopo l'esecuzione
di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti
informazioni:
a)
|
il riferimento che consente al beneficiario di identificare
l'operazione di pagamento basata su carta;
|
b)
|
l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene
l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
|
c)
|
l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su
carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi
all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria.
|
Con il consenso previo ed esplicito
del beneficiario le informazioni di cui al primo comma possono essere
aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e
per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione.
2. Il contratto tra
soggetto convenzionatore e beneficiario può
includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al
paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili
periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che
permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni
immutate.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Autorità competenti
1. Gli Stati membri
designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle
disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di
indagine e di controllo.
2. Gli Stati membri
possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.
3. Gli Stati membri
possono designare una o più autorità competenti.
4. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro
9 giugno 2016. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni
cambiamento ulteriore relativo alle autorità.
5. Le autorità
competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate
per l'esercizio delle loro funzioni.
6. Gli Stati membri
prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la
conformità con il presente regolamento, anche per contrastare tentativi di
elusione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di
pagamento, e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale
conformità.
Articolo 14
Sanzioni
1. Gli Stati membri
stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione
del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per
assicurarne l'applicazione.
2. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 9 giugno 2016 e
notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.
Articolo 15
Risoluzione delle controversie,
procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso
1. Gli Stati membri
garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso
adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle
controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari
e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri
designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.
Gli organismi sono indipendenti dalle parti.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 9 giugno
2017. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo
cambiamento relativo a tali organismi.
Articolo 16
Carte universali
1. Ai fini del presente
regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non
sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito
da parte dello schema di carte di pagamento, si applicano le disposizioni
relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito.
2. In deroga al
paragrafo 1, fino al 9 dicembre 2016 gli Stati membri possono stabilire una
quota non superiore al 30 % delle operazioni nazionali di pagamento di
cui al paragrafo 1 del presente articolo considerate equivalenti alle
operazioni tramite carta di credito cui si applica il massimale sulle
commissioni interbancarie stabilito all'articolo 4.
Articolo 17
Clausola di revisione
Entro il 9 giugno 2019, la Commissione
presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al
Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione valuta in
particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i
meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei
costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di
nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi.
Nella valutazione si esamina in particolare:
a)
|
gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari;
|
b)
|
il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di
pagamento;
|
c)
|
gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;
|
d)
|
la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della
riduzione delle commissioni interbancarie;
|
e)
|
i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti
coinvolti;
|
f)
|
gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per
le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;
|
g)
|
gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo
II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le
maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;
|
h)
|
gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni
interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;
|
i)
|
gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti
sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle
commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di
chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento
transfrontaliero;
|
j)
|
l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema
di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la
separazione giuridica;
|
k)
|
l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3,
paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per
le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere
detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato
all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2 % del valore
dell'operazione.
|
La relazione della Commissione è
accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una
proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.
Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a
decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione degli articoli 3, 4,6
e 12 che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015, e degli
articoli 7, 8, 9 e 10, che si applicano a decorrere dal
9 giugno 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
Z.
KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) GU C 193 del 24.6.2014, pag. 2.
(2) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
(3) Posizione
del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.
(4) Direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007,
pag. 1).
(5) Regolamento
(CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009,
pag. 11).
(6) Regolamento
(UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012,
pag. 22).
(7) Direttiva
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011,
pag. 64).
(8) Direttiva
2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009,
pag. 7).
(9) Regolamento
(UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
(Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la
decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010,
pag. 12).
|
|