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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento
inserito il: 16-12-2015 |
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La PignattA
n° 103 Art. 5 del decreto legislativo
180/2015 “salvabanche”. Un articolo normale di un decreto
legislativo normale emanato in paese normale? Di Mauro Novelli 16-12-2015 Il decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 “salvabanche” ha come obbiettivo secondario quello di ristorare i “casi
umani” generati da una vicenda di normale conduzione casareccia delle banche
coinvolte (finora). Cerca di evitare il ricorso dei cittadini alla via
giudiziaria, che farebbe emergere responsabilità impensabili. L’obbiettivo
primario è invece il solito: salvare le terga di coloro che, con la loro
attività di vigilanza pressappochista,
distratta e per nulla professionale, questa situazione hanno creato. Se, infatti, la malagestione di
queste banche fosse emersa per tempo, avremmo potuto risolvere i problemi adottando
soluzioni meno dolorose e meno costose. Soprattutto non si sarebbe messa in
discussione la credibilità dell’intero sistema creditizio italiano, già
minata dai “normali” comportamenti bancari e delle Autorità di controllo. Dimostrazione
della preminenza dell’obbiettivo primario (salvare terga disabituate ad
essere prese di mira) è il contenuto dell’artico 5 “Segreto” del decreto: Art. 5
Segreto Testo in vigore dal: 16-11-2015 1. Tutte le notizie,
le informazioni e i dati in
possesso della Banca d'Italia
in ragione della sua attivita' di risoluzione
sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti
delle pubbliche
amministrazioni, ad eccezione del
Ministero dell'economia e
delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita'
giudiziaria quando le
informazioni richieste siano necessarie
per le indagini
o i procedimenti relativi a
violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della
Banca d'Italia sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
Nell'esercizio delle funzioni di
risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo
di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate,
anche quando assumono
la veste di reati. 3. Sono altresi'
coperti da segreto
d'ufficio le notizie,
le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso
i seguenti soggetti in ragione dell'attivita'
svolta in relazione alle funzioni
disciplinate dal presente decreto: a)
il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche' il personale del Ministero dell'economia e
delle finanze; b) la Consob, la COVIP,
l'IVASS e ogni
altra pubblica
amministrazione o autorita' coinvolta
nella risoluzione, fermo restando l'articolo 6, commi 1 e 2; c) i commissari
speciali di cui all'articolo 37; 4. Sono obbligati al
segreto con riferimento alle informazioni e
i dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte
in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati
dal presente decreto: a) coloro
che sono stati
contattati, direttamente o indirettamente, dalla
Banca d'Italia in qualita' di potenziali acquirenti nell'ambito di
una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto
o della sollecitazione, i
componenti dei relativi organi
e coloro che prestano la loro attivita' per essi; b) i soggetti direttamente o
indirettamente incaricati dalla Banca
d'Italia dello svolgimento
di funzioni disciplinate dal presente decreto, i componenti dei
relativi organi e
coloro che prestano la loro attivita' per essi; c) i componenti
degli organi dei
soggetti presso cui
sono istituiti i fondi di
risoluzione e coloro
che prestano la
loro attivita' per questi ultimi; d) un ente-ponte o
una societa' veicolo per
la gestione delle attivita'
istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonche' i componenti
dei relativi organi
e coloro che prestano la loro attivita' per
essi; e) i sistemi di
garanzia dei depositanti, i
componenti dei relativi organi
e coloro che prestano la propria attivita' per
essi; f) i sistemi di
indennizzo degli investitori, i componenti
dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi. 5. La Banca d'Italia e
i soggetti di cui al comma 3, lettere
a) e b), e di cui al comma 4,
adottano adeguati presidi per assicurare
il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita'
connesse alla risoluzione e per valutare
i possibili effetti in caso di
violazione del segreto. 6. Quando
necessario per pianificare
o attuare una
misura di risoluzione, in
deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4: a) la Banca d'Italia
puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la
trasmissione a soggetti terzi; b) i soggetti
indicati ai commi 3 e
4 possono trasmettere
a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi
trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite
nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati
nel comma 6,
i terzi destinatari
delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime. In poche parole,
nessuno può accedere ai documenti che potrebbero chiarire i comportamenti di Bankitalia nella sua attività di vigilanza perché il
sistema bancario mantenga la necessaria stabilità [peraltro, con i risultati
che sono sotto gli occhi di tutti]. o
che potrebbero evidenziare le azioni poste in essere dalla banche per
rastrellare in ogni modo il risparmio degli italiani. Solo la magistratura penale può accedere: “Il
segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
quando le informazioni richieste
siano necessarie per
le indagini o i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”. Pertanto, o si
va in causa (penale) o tutto rimane segreto. Violata la
Costituzione? Il punto 1 e 2 dell’art. 5 del
decreto ripropongono – con un po’ di affanno – gli articoli del TUB e del TUF
miranti a fornire a Banca d’Italia e a Consob il
ruolo di tribunali speciali: TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) Articolo 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca
d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione
del Ministro dell'economia e delle finanze (2), Presidente del CICR. Il
segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le
informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti
relativi a violazioni sanzionate penalmente (3). 2. I dipendenti della Banca
d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali
e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando
assumano la veste di reati. [….] TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria): Art. 4 […] 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della Consob in ragione della sua attività
di vigilanza sono coperti dal segreto d' ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle
finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini
relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della Consob,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità
constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. [….] |
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