PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Documento inserito il:  16-12-2015

 

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La PignattA n° 103

Art. 5 del decreto legislativo 180/2015 “salvabanche”.

Un articolo normale di un decreto legislativo normale emanato in paese normale?

Di Mauro Novelli  16-12-2015

 

 

Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 salvabanche ha come obbiettivo secondario quello di ristorare i “casi umani” generati da una vicenda di normale conduzione casareccia delle banche coinvolte (finora). Cerca di evitare il ricorso dei cittadini alla via giudiziaria, che farebbe emergere responsabilità impensabili.

L’obbiettivo primario è invece il solito: salvare le terga di coloro che, con la loro attività di vigilanza  pressappochista, distratta e per nulla professionale, questa situazione hanno creato.

Se, infatti,  la malagestione di queste banche fosse emersa per tempo, avremmo potuto risolvere i problemi adottando soluzioni meno dolorose e meno costose.  Soprattutto non si sarebbe messa in discussione la credibilità dell’intero sistema creditizio italiano, già minata dai “normali” comportamenti bancari e delle Autorità di controllo.

Dimostrazione della preminenza dell’obbiettivo primario (salvare terga disabituate ad essere prese di mira) è il contenuto dell’artico 5 “Segreto” del decreto:

 

 

 

              Art. 5      Segreto    Testo in vigore dal: 16-11-2015

 

 

  1. Tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in  possesso  della Banca d'Italia in ragione della sua  attivita'  di  risoluzione  sono coperti da segreto d'ufficio  anche  nei  confronti  delle  pubbliche amministrazioni, ad eccezione del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente  decreto.

Il segreto non puo' essere opposto all'autorita'  giudiziaria  quando le informazioni richieste  siano  necessarie  per  le  indagini  o  i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

  2. I dipendenti della Banca d'Italia  sono  vincolati  dal  segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di  risoluzione,  essi  sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di  riferire  esclusivamente  al Direttorio le irregolarita'  constatate,  anche  quando  assumono  la veste di reati.

  3. Sono altresi'  coperti  da  segreto  d'ufficio  le  notizie,  le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza  o  in  possesso  i seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione  alle funzioni disciplinate dal presente decreto:

    a)  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

    b)  la  Consob,  la  COVIP,  l'IVASS  e   ogni   altra   pubblica amministrazione  o  autorita'  coinvolta  nella  risoluzione,   fermo restando l'articolo 6, commi 1 e 2;

    c) i commissari speciali di cui all'articolo 37;

  4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e  i dati acquisiti nell'ambito di attivita'  svolte  in  connessione  con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:

    a)   coloro   che   sono   stati   contattati,   direttamente   o indirettamente,  dalla  Banca  d'Italia  in  qualita'  di  potenziali acquirenti  nell'ambito   di   una   risoluzione,   indipendentemente dall'esito del contatto o  della  sollecitazione,  i  componenti  dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;

    b) i soggetti  direttamente  o  indirettamente  incaricati  dalla Banca  d'Italia  dello  svolgimento  di  funzioni  disciplinate   dal presente decreto, i componenti  dei  relativi  organi  e  coloro  che prestano la loro attivita' per essi;

    c) i  componenti  degli  organi  dei  soggetti  presso  cui  sono istituiti i fondi di  risoluzione  e  coloro  che  prestano  la  loro attivita' per questi ultimi;

    d) un ente-ponte o una societa' veicolo  per  la  gestione  delle attivita' istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona  dei propri rappresentanti, nonche' i componenti  dei  relativi  organi  e coloro che prestano la loro attivita' per essi;

    e) i sistemi  di  garanzia  dei  depositanti,  i  componenti  dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi;

    f) i sistemi di indennizzo degli investitori,  i  componenti  dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi.

  5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere  a)  e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare  il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte  nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e  per  valutare  i  possibili effetti in caso di violazione del segreto.

  6. Quando necessario  per  pianificare  o  attuare  una  misura  di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:

    a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;

    b) i soggetti indicati ai commi  3  e  4  possono  trasmettere  a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad  essi  trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione.

  7. Nei casi  indicati  nel  comma  6,  i  terzi  destinatari  delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.

 

In poche parole, nessuno può accedere ai documenti che potrebbero chiarire i comportamenti di Bankitalia nella sua attività di vigilanza perché il sistema bancario mantenga la necessaria stabilità [peraltro, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti].  o che potrebbero evidenziare le azioni poste in essere dalla banche per rastrellare in ogni modo il risparmio degli italiani.  Solo la magistratura penale può accedere: “Il segreto non puo' essere opposto all'autorita'  giudiziaria  quando le informazioni richieste  siano  necessarie  per  le  indagini  o  i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”.

Pertanto, o si va in causa (penale) o tutto rimane segreto.

Violata la Costituzione?

 

Il punto 1 e 2 dell’art. 5 del decreto ripropongono – con un po’ di affanno – gli articoli del TUB e del TUF miranti a fornire a Banca d’Italia e a Consob il ruolo di tribunali speciali:

TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

Articolo 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità) 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze (2), Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (3). 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. [….]

 

TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

Art. 4 […] 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d' ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

[….]