HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 12-7-2007 |
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Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico Assemblee Costituenti
dell’Ulivo-Partito Democratico Regolamento
Approvato l’11 luglio 2007 Articolo 1 (Indizione dell’elezione e titolari
dell’elettorato attivo e passivo) 1
È indetta per il
14 ottobre 2007 l’elezione dei componenti della Assemblea costituente nazionale
e, in collegamento con essi, del Segretario politico
nazionale del partito democratico. È inoltre indetta, per quella
stessa data, l’elezione dei componenti delle Assemblee regionali e, in
collegamento con essi, dei segretari regionali del
partito. Nella Regione Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle
assemblee provinciali di Trento e Bolzano e i relativi segretari provinciali;
le due assemblee provinciali costituiscono insieme
l’Assemblea regionale che elegge il proprio coordinatore, eventualmente anche
prevedendo la turnazione in tale incarico fra i due segretari provinciali. 2
Possono partecipare in
qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini
italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici
anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i
cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri
Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto
dichiarino di voler partecipare al processo costituente del Partito
Democratico e devolvano un contributo minimo di € 5,00, ridotto a 2 € per le
elettrici e gli elettori che non ancora compiuto venticinque anni. 3
Con successivo
Regolamento vengono stabilite le modalità di
elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, da tenersi
entro il 31 dicembre 2007. Articolo 2 (Funzioni degli organi da eleggere) 1
L’Assemblea Nazionale,
convocata da Romano Prodi che ne assume la Presidenza, si riunisce per la
prima seduta il 27 ottobre2007. Essa approva il Manifesto e lo Statuto
nazionale del Partito,ed assolve ad ogni altra
funzione attribuitale dalle norme transitorie e finali dello Statuto.
2. La prima seduta delle Assemblee
costituenti regionali è convocata da Romano Prodi entro 30 giorni
dallo svolgimento delle elezioni ed è presieduta dal Presidente del collegio
circoscrizionale dei garanti; nelle Regioni con più circoscrizioni la
presidenza della prima seduta è affidata al Presidente del collegio
dei garanti della circoscrizione del capoluogo di
regione. L’Assemblea come primo adempimento procede all’elezione del proprio
presidente tra propri componenti a scrutinio
segreto; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima
votazione la maggioranza dei componenti si procede immediatamente a una
seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due
candidati più votati in cui risulta eletto il candidato col maggior
numero di voti. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nazionale,
tali Assemblee approvano il rispettivo Statuto regionale,ed
assolvono ad ogni altra funzione attribuita loro dalle norme transitorie e
finali degli Statuti nazionale e regionale. 2
L’Assemblea costituente
approva le ulteriori disposizioni dirette a disciplinare, anche nella fase
transitoria, le modalità di funzionamento degli organi, ivi compresi i
poteri sostitutivi e sussidiari, nonché i casi di revoca e di surroga. Articolo 3 (Comitati promotori e Ufficio di
Presidenza) 1. Il Comitato Promotore 14 Ottobre nomina
l’Ufficio di Presidenza dell’elezione. 1
L’Ufficio di Presidenza: a) nomina i componenti del
Collegio nazionale e dei Collegi circoscrizionali dei Garanti, scelti fra
personalità autorevoli e imparziali e, tra questi, i Presidenti dei
Collegi stessi; b) nomina i componenti dell’Ufficio tecnico-amministrativo e,
tra questi, il Direttore; c) nomina i membri dell’Ufficio di Tesoreria e, tra
questi, il Tesoriere; d) riconosce i Comitati regionali e provinciali
costituiti localmente; e) approva gli ulteriori regolamenti necessari allo
svolgimento dell’elezione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli
successivi. 2
Il Comitato promotore
nazionale e i Comitati promotori regionali e
provinciali, così come i Collegi dei garanti e gli uffici di cui al
successivo articolo 4, hanno il fine di promuovere e garantire lo svolgimento
della consultazione elettorale del livello istituzionale corrispondente e si
considerano sciolti al momento dell’insediamento delle relative Assemblee. (Garanti)
1
I Collegi dei Garanti
decidono sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme
contenute nel presente regolamento-quadro e nei Regolamenti di cui
all’articolo precedente e vigilano,ciascuno per
l’ambito territoriale di propria competenza, sul corretto e imparziale
svolgimento dell’elezione. 2
Gli eventuali reclami o
ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione
al Collegio dei garanti della circoscrizione di
residenza. 3
I reclami e i ricorsi
relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro
due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità. 4
I reclami e i ricorsi
relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono
essere presentanti entro le 48ore successive. 5
I Garanti si pronunciano
sulle questioni di cui al comma 4 entro le24 ore successive. Articolo 5 (Uffici tecnici) 1
L’Ufficio
tecnico-amministrativo cura l’attuazione del presente regolamento e lo
svolgimento dell’elezione, a partire dalla predisposizione dei moduli e dalla
definizione delle modalità di presentazione delle
candidature. Entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti,
predispone i regolamenti necessari a specificare le procedure operative per
la gestione delle operazioni di voto. 2
Il Direttore è
responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto. 3
Il Responsabile della comunicazione
dell’Ulivo promuove e coordina le attività finalizzate a informare i
cittadini e sollecitare la partecipazione al voto. 4
L’Ufficio di Tesoreria
è responsabile per la gestione finanziaria delle attività
connesse con lo svolgimento dell’elezione. 5
L'ufficio
tecnico-amministrativo decide le proprie modalità di articolazione a
livello territoriale . 1
Per la ripartizione dei
seggi della Assemblea Nazionale, si fa riferimento ai collegi e alle
circoscrizioni di cui alla legge 4 agosto1993, n. 277. Milleduecento seggi vengono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione
al numero di residenti e milleduecento seggi in proporzione al numero dei
voti conseguiti dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei
deputati, in entrambi i casi sulla base del metodo dei quozienti interi e dei
più alti resti. 2
I seggi così
assegnati a ciascuna circoscrizione vengono
ripartiti tra i collegi in proporzione ai voti conseguiti dall’Ulivo nelle
elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei
quozienti interi e dei più alti resti. Qualora uno o più
collegi abbiano ottenuto con tale metodo meno di tre seggi, ne ottengono tre. Si procede quindi nuovamente alla ripartizione di
tutti i seggi tra gli altri collegi, sempre in proporzione ai voti conseguiti
dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del
metodo dei quozienti interi e più alti resti,reiterando
eventualmente il computo fino a che tutti i collegi ottengano un minimo di
tre seggi. Nelle circoscrizioni delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto
Adige la ripartizione dei seggi nei collegi è stabilita con successivo
Regolamento. Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a
più del 20 per cento dei voti ottenuti dall’Ulivo nelle elezioni per
la camera dei deputati del 2006. 3
Gli italiani residenti
all’estero eleggono 60 rappresentanti. La ripartizione dei candidati nelle
diverse circoscrizioni e le modalità di svolgimento della campagna
elettorale e di voto sono regolate con apposito regolamento da approvare
dall’Ufficio di Presidenza su proposta di un gruppo
di coordinamento da questo appositamente nominato. Articolo 7 (Candidature)
1. Le liste per l'elezione
dell’Assemblea Nazionale devono comprendere un numero di candidati non
superiore al numero dei componenti da eleggere nei relativi
collegi e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere
nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. A pena di
inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati
di sesso diverso. A pena di inammissibilità, se il numero di liste tra
loro collegate in ambito circoscrizionale è pari, non più della
metà di tali liste possono avere come capolista persone dello stesso
sesso; se il numero di
liste tra loro collegate
in ambito circoscrizionale è dispari, la differenza di numero tra
capilista di sesso diverso non può essere superiore a una
unità. 2
Le candidature nei
collegi sono presentate all’Ufficio tecnico amministrativo territorialmente
competente. Le candidature all’Assemblea nazionale devono essere corredate
dalle sottoscrizioni di almeno cento e non più di centocinquanta
aventi diritto nei rispettivi collegi, autenticate da almeno un consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale. Nessuno può sottoscrivere
più di una lista. 3
Nessuno può
candidarsi in più di un collegio per l’elezione dell’Assemblea
nazionale. 4
Non è ammessa la
candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad
ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito
Democratico. 5
Non è ammessa la
candidatura di persone che , alla data di
presentazione delle candidature, si trovino in una delle situazioni previste
dall’art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa o similare il 3 aprile 2007. 6
Le candidature per
l’Assemblea costituente nazionale sono valide solo se accompagnate dai
seguenti documenti sottoscritti: a) dichiarazione
di accettazione della candidatura con un ordine delle
candidature; b) dichiarazione di adesione al processo
costituente del Partito Democratico; c) nome
o slogan identificativo della lista; d) dichiarazione politica avente riguardo
agli intenti che la lista si propone in relazione ai compiti dell’Assemblea
costituente; e) indicazione
di un referente circoscrizionale della lista, corredata dalla corrispondente
dichiarazione di accettazione del ruolo di referente
da parte di quest’ultimo; f) eventuale
dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri
collegi della medesima circoscrizione identificate dalla medesima
denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo
referente circoscrizionale; g) indicazione della persona che la lista sostiene come
candidato alla carica di Segretario Nazionale, corredata dalla corrispondente
dichiarazione di accettazione da parte di quest’ultimo; h) autocertificazione
che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni
di inammissibilità di cui al precedente comma 5. 1
Le liste per l’Assemblea
Costituente devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 21 e
il 22 settembre 2007. 2
Le dichiarazioni di
candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate all’Ufficio
tecnico amministrativo nazionale entro il 30 luglio 2007 8unitamente a una
dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso
tra duemila e tremila, di cui almeno cento in ognuna di cinque
regioni. Le dichiarazioni di candidatura sono accettate se corredate, entro i
termini previsti per la presentazione delle liste, da dichiarazioni di cui al comma 6, lettera g), relative a liste presentate
in almeno 25 diversi collegi presenti in non meno di 5 differenti regioni. 3
Nel caso in cui una
candidatura alla carica di Segretario Nazionale sia stata dichiarata
invalida, il referente circoscrizionale della lista che lo aveva indicato ai
sensi della lettera g) del comma 6 può,entro i
5 giorni successivi al termine di cui al comma 9, indicare il nome di un
ulteriore candidato alla carica di Segretario Nazionale,scelto fra i soggetti
che abbiano regolarmente presentato la propria candidatura ai sensi del
precedente comma 8 e corredata dall’accettazione dell’interessato. In caso di
mancata accettazione la lista decade. 4
L'eventuale mendace autocertificazione di cui al precedente comma 6,
lettera h), costituisce causa di ineleggibilità. In caso di elezione
l’accertamento della mendace dichiarazione comporta l’immediata decadenza da
qualsiasi carica del partito e la trasmissione degli atti all’autorità
giudiziaria per il reato di falsità ideologica in atti privati (art.
485 c.p.) nonché la revoca di tutti i componenti della stessa lista di collegio
alla quale appartiene il candidato. Articolo 8 (Confronto tra i candidati) 1. L'Ufficio di
Presidenza promuove assemblee ed iniziative pubbliche nel corso delle quali
ha luogo un confronto tra i candidati o i loro delegati a parità di
condizioni. Tali assemblee si svolgono nei 20giorni antecedenti la data di
svolgimento dell’elezione. Iniziative analoghe possono essere promosse anche
tramite l’utilizzo delle reti di comunicazione telematica. Articolo 9 (Disciplina della campagna elettorale)
1
Al fine di contenere i
costi della campagna elettorale in vista delle elezioni di cui al presente
regolamento, non è in ogni caso ammessa la
pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari odi propaganda elettorale
su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e
informazione. 2
Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, il Collegio nazionale dei Garanti, entro quindici
giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone un regolamento di
autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad
assicurare condizioni di parità fra i candidati, con riferimento anche
all’entità massima, alle modalità e alla documentazione delle
spese. 3
Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le
modalità con le quali è possibile rendere pubblici e diffondere
gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, nonché discorsi svolti
dai candidati. 4
Agli eventuali reclami
relativi all’applicazione del presente articolo si applicano le procedure di
cui ai ricorsi previsti dall’art. 4 del presente regolamento. Per le
questioni riguardanti la campagna elettorale dei candidati alla carica di
Segretario Nazionale è competente il Collegio nazionale
dei garanti. 5
Le limitazioni di cui al
comma 1 non si applicano alle attività di comunicazione eventualmente
promosse unitariamente dal Comitato promotore 14 ottobre al fine di far
conoscere ai cittadini le iniziative legate alla costituzione del Partito
Democratico. Articolo 10 (Voto) 1
Per essere ammessi al
voto, che si svolge in unica giornata dalle ore 7 alle ore
20, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e, ad eccezione
dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini, la propria tessera
elettorale. 2
L’Ufficio
tecnico-amministrativo determina le modalità di voto per i non ancora
maggiorenni e i non cittadini. 3
L’Ufficio Tecnico-amministrativo determina le modalità con
le quali gli studenti universitari fuorisede e i lavoratori fuorisede sono ammessi a votare rispettivamente nella loro
sede universitaria o di lavoro. 4
È necessario
inoltre dare espresso consenso a che il proprio nominativo ed i propri
recapiti siano inseriti nell’elenco dei partecipanti alla votazione ed a che
l’elenco stesso sia reso consultabile per ogni
eventuale verifica relativa all’effettiva partecipazione al voto, nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Articolo 11 (Procedimento
elettorale) 1
Entro quindici giorni
dall’approvazione del presente Regolamento l'Ufficio di Presidenza, sentito
il parere dell’Ufficio tecnico-amministrativo, nomina i responsabili del
procedimento elettorale per ogni circoscrizione. Il Collegio circoscrizionale
dei Garanti, qualora riscontri irregolarità o elementi di turbativa
nello svolgimento del procedimento, può, di sua iniziativa, revocare
il mandato conferito, surrogando contestualmente il responsabile revocato. 2
In ciascun comune
è costituito almeno un seggio per lo svolgimento delle elezioni ed
almeno un seggio aggiuntivo per ogni diecimila voti validi ricevuti nel 2006
dall’Ulivo. Di ogni seggio, viene definito e
pubblicato su apposita sezione del sito web www.ulivo.it l’ambito territoriale,
facendo riferimento alle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, o alle
vie e piazze in esso ricomprese, in modo da garantirne l’omogeneità
complessiva. 3
I responsabili del
procedimento nominano gli scrutatori per ciascun seggio e coordinano le
attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della
consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno
3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. 4
Le schede di voto, in
formato cartaceo o informatico, sono predisposte a cura dell’Ufficio
tecnico-amministrativo. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista,
all’interno della quale sono presenti, nell’ordine, dall’alto in basso, i
nominativi dei candidati di collegio, preceduti dal candidato
alla carica di Segretario nazionale sostenuto dalla lista. 5
Gli elettori possono
esprimere un unico voto in un’unica colonna di
ciascuna scheda. Il voto si considera valido in qualsiasi punto della colonna
sia stato apposto un segno. Sono considerate non
valide le schede che presentino segni di votazione
che ricadono all’interno di due o più colonne. 6
Lo scrutinio inizia
subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della
chiusura. Si procede prima allo scrutinio delle
schede per l’elezione dell’Assemblea costituente nazionale e, subito dopo,
allo scrutinio delle schede per l’elezione dell’Assemblea regionale. Articolo 12 (Assegnazione alle
liste dei seggi per l’Assemblea costituente nazionale) 1
Dopo aver ricevuto le
schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all’elezione dell’Assemblea costituente nazionale avvenuto in ciascun
collegio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi
assegnati a ciascun collegio in base alla cifra elettorale di ciascuna lista.
A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il
numero dei seggi assegnati al collegio più due, ottenendo così
il quoziente elettorale di collegio;nell'effettuare
la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di
ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei
seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati
al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto
diminuendo di una unità il divisore. 2
I seggi che rimangono
non assegnati vengono attribuiti al collegio unico
circoscrizionale. 3
L'Ufficio elettorale
circoscrizionale identifica quindi i gruppi di liste tra loro collegate ai
sensi dell’art. 8, comma 6, lettera f) che abbiano
ottenuto nel complesso più del 5% dei voti validamente espressi in
ambito circoscrizionale. Con riferimento soltanto a tali gruppi di liste,
computa la cifra elettorale circoscrizionale, pari alla somma dei voti
residuati alle rispettive liste di collegio, a seguito della assegnazione dei
seggi in base al precedente comma 1. 4
L'Ufficio elettorale
circoscrizionale procede quindi alla assegnazione tra i gruppi di liste di
cui al comma precedente dei seggi non ancora
assegnati. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo di cui al comma
1. 5
I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle liste
appartenenti al gruppo che abbiano la frazione residuata del quoziente
più alta. Qualora tutti i suoi candidati siano stati eletti, i seggi
spettanti vengono assegnati alle altre liste del
gruppo secondo l’ordine dei rispettivi quozienti. 6
Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati
accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati in essa
presenti seguendo l’ordine della lista stessa. Articolo 13 (Elezione
dell’Assemblea Regionale) 1
Per l’elezione
dell’Assemblea regionale e per l’indicazione dei Segretari regionali, ovvero
nel Trentino Alto Adige per l’elezione delle Assemblee provinciali e dei
Segretari provinciali, si applicano, in quanto
compatibili, le norme previste per l’Assemblea Nazionale. 2
L’elezione dei
componenti delle Assemblee costituenti e dei Segretari regionali avviene su
una scheda composta in maniera simile a come indicato all’articolo 11, comma 4, ma distinta dalla scheda per l’elezione dell’Assemblea
e del Segretario nazionali. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di
segretario regionale sono presentate all’ufficio tecnico amministrativo
regionale entro il 12settembre 2007 unitamente a una dichiarazione d’intenti
e a un numero di firme compreso tra 500 e 750 per le
Regioni fino a unmilione di abitanti e tra 1000 e 1500 per le Regioni con
popolazione superiore a un milione di abitanti. Per quanto non previsto dal
presente articolo, ai fini della presentazione delle candidature, si
applicano, in quanto compatibili, le norme previste all’articolo 7; ai fini
dell’assegnazione dei seggi alle liste si applica il metodo indicato
all’articolo 12. 3
Il numero dei componenti
della Assemblea regionale è pari al doppio di quelli da eleggere per
l’assemblea Nazionale nella regione. La ripartizione dei seggi tra i collegi
avviene in base al metodo indicato all’articolo 6, comma 2, avendo cura di
attribuire a ciascun collegio un minimo di 6 seggi. 4
Sono componenti con
diritto di parola dell’Assemblea costituente regionale gli eletti all’Assemblea costituente nazionale nella regione. Articolo 14 (Elezione del Segretario politico
nazionale) 1. Qualora sia stata
eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un
candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea costituente nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta
dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella
stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati
collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto
Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente
espressi. Articolo 15 (Elezione dei
segretari regionali) 1. Qualora
vi sia, tra i componenti eletti all’Assemblea costituente regionale ai sensi
del precedente articolo 13, una maggioranza assoluta di componenti eletti a
sostegno di un candidato segretario regionale, il Presidente dell’Assemblea lo proclama eletto all’apertura della prima seduta
dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella
stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati
collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea eletti ai sensi del
precedente articolo 13 e proclama coordinatore regionale il candidato che ha
ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. Articolo 16 (Regole sulla trasparenza) 1
Il presente regolamento,
unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti
dagli articoli precedenti, è pubblicato in apposita sezione del sito
web www.ulivo.it 2
Nella sezione del sito
web di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, via
via che si procede alla loro determinazione, costituzione
o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente
regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare
comunicazioni dirette agli organi medesimi,l’elenco dei candidati, l’elenco
dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento identificato
dal Collegio nazionale dei garanti di cui all’art. 3 e all’art. 4. 3
Il Collegio dei Garanti
di cui all’art. 3 e all’art. 4 definisce le ulteriori disposizioni dirette a
garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette
all’elezione delle assemblee costituenti nazionale e locali.
Decalogo per le Assemblee costituentidel
Partito Democratico
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