PRIVILEGIA
NE IRROGANTO di Mauro Novelli
Il PuntO
n° 82.
TV: due domande sulla riforma Gentiloni.
Di Mauro Novelli
15/10/2006
1) Sul ripristino delle regole di concorrenza.
In un mercato da decenni graniticamente duopolistico,
che significato ha fissare al 45 per cento il tetto alla pubblicità dei
competitors? Fatto il pieno (con l’aiutino di sorvolare su qualche sforamento, comme d’abitude) resta agli “altri” il 10 per cento. Concorrenza
vorrebbe che, se si interviene per imporre le regole della concorrenza in
mercato con sclerosi duopolistiche, il legislatore dovrebbe imporre
- per i due dominanti - il tetto massimo
del 50 per cento del mercato, cioè non più del 25 per cento in
capo ad ogni operatore, per lasciare agli altri “partecipanti” la metà
del mercato. Forse l’Antitrust di Catricalà avrà qualcosa da
dire. Diciamo meglio: l’Antitrust di Catricalà avrà qualcosa da
dire ? E quello europeo?
2) Sul ripristino della legalità e del rispetto delle sentenze.
In Italia, da sempre, il potere legislativo e quello esecutivo
sono inclini ad allearsi contro il potere giudiziario che – diciamocelo – rompe
spesso le loro uova nel paniere. Nell’ultimo ventennio, il contrasto si
è acuito, anche per una evidente decadenza
della qualità dell’offerta politica di governi e legislatori. Gli
atteggiamenti di rottura, di conseguenza, si sono fatti mediaticamente
più marcati.
Ma da un governo che si dice deciso a
ripristinare nel corpo sociale espressioni di maggior rispetto della
legalità ed a colpire l’inclinazione ad imporre scelte di convenienza politica, non ci saremmo
aspettati un tanto “naturale” stravolgimento dei confini di intervento: lascia
interdetti la “cassazione”, da parte dell’Esecutivo, della sentenza della Corte
Costituzionale n° 466 del 20 novembre 2002. La Corte aveva stabilito che la legge Meccanico
sul settore delle comunicazioni era illegittima nella parte in cui non definiva
un termine certo e non prorogabile oltre il 31.12 03, per la cessazione delle
trasmissioni via etere di Rete 4. La Corte aveva mal digerito la l’annosa fase transitoria e ne aveva accettata “l’attuale
prosecuzione, purché temporaneamente limitata”; aveva inoltre definito
l’incostituzionalità della legge poiché – riferendosi ad uno
sviluppo della rete digitale “ancora in una fase di
mera sperimentazione” - non garantiva “alcuna certezza di cessazione della fase
transitoria entro un termine congruo e definitivo”. Imponeva, quindi, la
fissazione di “un termine finale assolutamente certo, definitivo e dunque non
eludibile” entro il quale o si dava concreto inizio ad un nuovo sistema
realmente pluralistico o Rete 4 doveva cessare le trasmissioni via etere.
Secondo la Corte, la data del 31.12.03 “offre margini temporali all’intervento
del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione
del regime transitorio”. Detti margini temporali sono quindi senz’altro
compresi tra il 20.11.02 (data della sentenza) e il
31.12.03 (decorrenza del nuovo regime).
Ma il 31.12.03 è trascorso senza che il legislatore
intervenisse con nuove norme di sistema, ed avrebbe dovuto imporre a Rete 4 –
senza possibilità di rinvio - il trasferimento sul satellite e lasciare il posto ad Europa
7, legittimata ad utilizzare la
concessione.
Ma, come abbiamo visto, la riforma Gentiloni
“cassa” la sentenza della Corte Costituzionale: impone, infatti, ad entrambi i duopolisti di rinunciare ad una rete ciascuno con trasferimento sul
satellite. Ma solo nel 2009.
Forse il Presidente della Repubblica avrà qualcosa da dire.
Diciamo meglio: il Presidente della Repubblica avrà qualcosa da dire ?