PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
Correlazioni
al presente documento |
Il PuntO n°
84.
Commento all’atto del governo n° 26:
Schema di
decreto legislativo recante adeguamento di TUB e TUF ed altre norme
alle
disposizioni di cui alla legge 262 del 28 dicembre 2005 (Legge di riforma del
risparmio)
di Mauro Novelli 24-10-2006
A) L’ARTICOLO 1 MODIFICA IL
TESTO UNICO BANCARIO
ART 1 - COMMA 1 modifiche all’art. 2
Il comma 2 dell’articolo 2 del TUB prevede che il presidente CICR
possa invitare a partecipare alle riunioni altri ministri, oltre a quelli
indicati al comma 1.
L’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto estende la
facoltà prevedendo che il presidente possa invitare a partecipare alle
riunioni anche i presidenti delle altre Autorità, in relazione alle
competenze di queste e agli argomenti trattati.
Commento: SAREBBE OPPORTUNO CHE CONSOB, ANTITRUST, ISVAP SIANO
SEMPRE PRESENTI ALLE RIUNIONI DEL CICR, PER POTER ESSERE CONSULTATE PUR SE CON
PARERE NON VINCOLANTE.
ART 1 - COMMA 2 Modifiche all’art. 53
Il comma 4 dell’art. 53 TUB contiene una minuziosa elencazione dei
soggetti da considerare collegati alla banca. Il comma 4-bis individua
direttamente i parametri tecnico-economici di cui la Banca d’Italia deve tenere
conto nella definizione delle condizioni per l’assunzione di attività di
rischio nei confronti di soggetti collegati.
L’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto sostituisce il
comma 4 dell’art. 53 TUB. e rimette alla Banca d’Italia, sulla base di
deliberazioni del CICR, l’individuazione delle condizioni e dei limiti cui
subordinare l’assunzione di attività di rischio da parte delle banche
nei confronti dei soggetti che possono influenzarne la gestione. Alla Banca
d’Italia viene anche consentita l’adozione di provvedimenti specifici, ove la
situazione lo richieda.
In tale ottica, l’articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto
abroga il comma 4-bis dell’articolo 53.
Il comma 4-quater dell’art. 53 TUB attribuisce alla Banca d’Italia
il potere di disciplinare le situazioni di conflitto d’interesse per le
attività bancarie diverse dall’assunzione di attività di rischio.
Ma la limitazione del potere regolamentare alle sole attività bancarie
appare riduttiva.
L’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto estende pertanto il
potere regolamentare della Banca d’Italia sui conflitti d’interesse a tutti i
rapporti di natura economica, diversi da quelli che generano attività di
rischio (ad esempio rapporti di consulenza)
Commento: SI TORNA AD ANNETTERE ALLA BANCA D’ITALIA
UN POTERE DISCREZIONALE ECCESSIVO. RITENGO CHE, PER LE VALUTAZIONI RELATIVE AI
CONFLITTI DI INTERESSE, L’ANTITRUST SI DEBBA AFFIANCARE A BANKITALIA.
ART. 1-COMMA 3 – Modifiche all’art. 116
Il comma 1 dell’articolo 116 TUB prevede che nei locali aperti al
pubblico le banche e gli intermediari finanziari pubblicizzino, per le
operazioni di finanziamento, il tasso effettivo globale medio (TEGM). Per le
modalità di calcolo si fa riferimento all’articolo 122 che però
riguarda il tasso annuo effettivo globale (TAEG), e non il TEGM, definito
dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
L’articolo 1, comma 3, del decreto corregge il riferimento
normativo
Commento: RITENGO CHE SI DEBBA RIVEDERE LA
MODALITA’ DI RILEVAZIONE ADOTTATA DA BANKITALIA PER INDIVIDUARE IL TASSO MEDIO
SUGLI SCOPERTI DI c/c. BANKITALIA ESCLUDE INFATTI LA COMMISSIONE DI MAX
SCOPERTO DALLA RILEVAZIONE. TALE ESCLUSIONE NON HA ALCUNA RAGIONE
D’ESSERE E DEVE ESSERE RIMOSSA.
ART. 1 - COMMA 4 – modifiche all’art. 128 bis
L’articolo 128-bis TUB prevede che banche ed intermediari
aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ne
limita però l’applicazione alle controversie con i consumatori.
L’emendamento di cui all’articolo 1, comma 4, estende a tutta la
clientela, incluse quindi le imprese, la possibilità di accedere ai
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
STA BENE
ART.1 COMMA 5 Modifiche all’articolo 129
L’art. 129 TUB assegna alla Banca d’Italia il potere di
autorizzare le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori
mobiliari emessi all’estero quando superino un determinato importo o quando i
valori mobiliari non appartengano alle tipologie individuate dalla Banca
d’Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.
La legge 262/2005 annette il controllo di tutte le competenze
relative alla tutela degli investitori e alla trasparenza sugli strumenti
finanziari alla Consob.
Il comma 5 limita la funzione di Bankitalia al monitoraggio
dei mercati finanziari.
STA BENE
ART. 1 - COMMA 6 – modifiche all’art. 136
L’art. 136 TUB vieta a tutti coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso una banca di compiere atti di
compravendita o contrarre obbligazioni di qualsiasi natura direttamente o
indirettamente con la banca amministrata diretta o controllata, purché non
sussista una previa delibera dell’organo di amministrazione assunta
all’unanimità e con il voto a favore di tutti i componenti dell’organo
di controllo.
La legge n. 262/2005 ha modificato l’art. 136 TUB com prendendo
anche le obbligazioni intercorrenti fra la banca e altra società
controllata dall’esponente bancario o che la controllano, nonché con le società
in cui l’esponente bancario svolge funzioni di amministrazione, direzione o
controllo.
STA BENE
B) L’ART. 2 MODIFICA LA LEGGE 287 DEL 1990 (NORME PER LA TUTELA
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO)
Modifiche all’art. 20
Le modifiche all’art. 20 della legge n. 287/1990 risolvono i
problemi derivanti dal trasferimento all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) delle funzioni antitrust sul settore bancario,
in precedenza attribuite alla Banca d’Italia.
C) ART. 3 MODIFICHE AL TESTO UNICO DI FINANZA
ART. 3 COMMA 1 – modifiche all’art. 1, comma 1 del TUF
L’art. 1, comma 1, lett. t), TUF esclude depositi bancari e
postali dall’applicazione della disciplina sulla
sollecitazione all’investimento.
L’art. 25-bis del TUF, introdotto dall’art. 11 della legge n.
262/2005, assoggetta invece il collocamento di tali servizi alla normativa
sugli obblighi di comportamento e trasparenza previsti per i servizi di
investimento.
Il comma 1 chiarisce che la nozione di “prodotto finanziario”
prevista dal TUF non comprende i depositi bancari e postali se non
rappresentati da strumenti finanziari.
STA BENE
ART. 3 COMMA 2 Modifiche all’art. 23, comma 4
Per effetto dell’introduzione dell’art. 25-bis TUF sono attratti
nel campo di applicazione dell’art. 23 TUF la sottoscrizione ed il collocamento
di tutti i prodotti finanziari bancari.
L’art. 23, comma 4, TUF, va integrato con la precisazione che non
si applica la disciplina di cui al Titolo VI del TUB né ai prodotti finanziari
di origine bancaria né alle componenti bancarie di prodotti finanziari (c.d.
prodotti misti) assoggettati all’articolo 25-bis TUF.
Tale esenzione è esclusa per le operazioni riconducibili al
credito al consumo, alle quali va necessariamente applicata la disciplina del
TUB che incorpora disposizioni di origine comunitaria.
STA BENE
ART 3 COMMA 3 – modifiche all’art. 25-bis, comma 1
Si chiarisce che in caso di sottoscrizione e collocamento di
prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione trova
applicazione la disciplina del TUF e non quella del d.lgs 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle Assicurazioni private). Le norme del Codice delle
Assicurazioni in contrasto vengono abrogate. La vigilanza è tolta
all’Isvap.
STA BENE
ART. 3 COMMA 4 - modifiche all’art. 30, comma 9
La legge n. 262/2005 esclude i prodotti bancari dall’esenzione
dalla disciplina dell’offerta fuori sede (modificato l’art. 30). L’esenzione
dalla disciplina dell’offerta fuori sede perdura invece con riferimento ai
prodotti emessi dalle imprese di assicurazione.
Si propone l’eliminazione, anche in conseguenza delle modifiche,
sopra illustrate, all’art. 25-bis.
STA BENE
ART. 3 COMMA 5 – modifiche all’art. 32, comma 2
STA BENE
ART. 3 COMMA 6 – modifiche all’art. 100-bis
L’articolo 100-bis del TUF introdotto dalla legge n. 262/2005
presenta elementi di incompatibilità con la disciplina comunitaria
(attuazione della direttiva MIFID – si veda in calce-), che esclude
l’obbligo degli intermediari di fornire specifiche informazioni sui singoli
titoli, ancor più se concentrate in un documento da consegnare alla
clientela.).
Si introduce un nuovo comma 1 dell’art. 100-bis che ricalca
l’impostazione dell’art. 3 della direttiva 2003/71/CE2, secondo la quale alla
collocazione da parte di intermediari di strumenti destinati unicamente ad
investitori qualificati si applica si applica la definizione di offerta
al pubblico contenuta nella direttiva medesima.
Si presume, inoltre,una presunzione di esistenza di una
sollecitazione all’investimento se, entro 12 mesi dal collocamento riservato a
investitori professionali, gli strumenti finanziari vengono rivenduti al
pubblico. E’ nulla la vendita effettuata senza prospetto.
Commento: STA BENE SE L’OGGETTO DELLA PRESUNZIONE SI
RIFERISCE AD OGNI SINGOLA VENDITA A PRIVATI, ANCHE SE NON SISTEMATICA E/O
PIANIFICATA.
Si rimanda ad altra sede il commento ai commi 7 – 17 dell’art. 3
D) ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005 N. 262
ART. 4 COMMA 1 - modifiche all’art. 19 della legge 262/2005
L’art. 19 della legge n. 262/2005 ha trasferito all’AGCM le
funzioni in materia antitrust sul settore bancario fino ad ora appannaggio
della Banca d’Italia; in alcuni casi, è stato previsto un coordinamento
tra le due Autorità, con unico prevedendo finale contenente le
valutazioni di stabilità (Banca d’Italia) e di concorrenza (AGCM).
Con l’abrogazione dei commi 12-14 si ritiene di poter superare
eventuali problemi applicativi della norma.
Commento: SE L’OBBIETTIVO E’ QUELLO DI ELIMINARE
EVENTUALI NEGATIVE COMMISTIONI APPLICATIVE, STA BENE. SE INVECE SI VIOLE
RENDERE EQUIPOLLENTI I DUE DOCUMENTI FINALI IN MODO CHE – EVENTUALMENTE - SI
ELIDINO, L’INIZIATIVA E’ DA CENSURARE.
ART. 4 COMMA 2 – modifiche all’art. 24
La proposta precisa che, al
fine dell’avvio di controlli per contenzioso e di procedimenti sanzionatori
è rilevante anche la presentazione di esposti, sebbene non derivi da
essi un obbligo a procedere automaticamente.
Commento. STA BENE. PERCHE’ L’IMPULSO DI PARTE HA
SEMPRE UNA CAUSA IMPUTABILE AD ATTEGGIAMENTI RICONDUCIBILI A PATOLOGIE FORIERE
DI “DANNI” PER L’INTERA COLLETTIVITA’.
ART. 4 COMMA 3 – modifiche all’art. 25
L’art. 25, comma 2, della legge n. 262/2005 crea due problemi: uno
formale (richiamo di una norma già abrogata dal Codice delle
Assicurazioni: l’art. 109, comma 4,del d. lgs. n. 174/1995); l’altro coinvolge
il criterio di ripartizione per finalità
nell’attività delle varie Athorities (nello specifico, Consob e
Isvap).
Commento: STA BENE NELLA MISURA IN CUI LA NORMA NON SCADE
NELL’INDAGINE PER PRODOTTI.
E) ARTICOLO 5 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Modifiche all’art. 2629-bis
Commento: NEUTRO
F) ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA CONSOB
La legge n. 262/2005 e l’art. 8 della legge n.62/2005 (da UE sul
Market abuse) ampliano seriamente i
compiti della Consob. Si ritiene opportuna una maggiore articolazione delle
strutture di vertice della Commissione, con l’affiancamento al Direttore
Generale di una figura di Vice Direttore Generale e l’inserimento di un
Segretario Generale. Si permette infine l’assunzione di ulteriori risorse a
contratto.
Commento: TRA LE AUTORITA’ DI CONTROLLO, BANKITALIA
HA A DISPOSIZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI DIPENDENTI (OLTRE 8MILA) , PUR IN
PRESENZA DI UN CALO NOTEVOLE DI INCOMBENZE ISTITUZIONALI. RIGUARDO ALLA CONSOB,
E’ STRIDENTE L’INIZIATIVA MIRANTE AD
INSERIRE NUOVE FIGURE DI VERTICE, A PROROGARE I TERMINI PER LE ASSUNZIONI A
CONTRATTO E LA SCARSITA’ DI PERSONALE DI UNA AUTORITA’ FONDAMENTALE. LA CONSOB HA 408 DIPENDENTI; L’ANTITRUST 214.
E’ NECESSARIO SPOSTARE QUALCHE CENTINAIO DI
DIPENDENTI DI BANKITALIA VERSO LE ALTRE AUTORITA’, CONSOB IN TESTA.
G) ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Si prevede lo slittamento per l’adeguamento degli statuti del termine temporale, dal 12.1.2007 al 30.6.2007.
Mauro Novelli – Segretario Adusbef
Roma 24-10-2006
Direttiva MiFID: i progetti relativi alle misure di esecuzione
La Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Comitato
europeo dei valori mobiliari i progetti relativi ad una serie di misure
tecniche di esecuzione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari
(direttiva MiFID). La direttiva MiFID è una delle pietre angolari del
piano di azione per i servizi finanziari, volto a dar vita ad un mercato unico
dei servizi finanziari in Europa, ed è anche una risposta ai mutamenti
strutturali in corso nei mercati europei dei valori mobiliari.
La direttiva è finalizzata a consentire agli investitori di
investire e di prestare servizi di investimento a livello transfrontaliero
più agevolmente, a rimuovere gli ostacoli all’uso del passaporto UE da
parte delle imprese di investimento, a promuovere la concorrenza e ad assicurare
parità di condizioni tra i sistemi di negoziazione esistenti in Europa,
e a garantire un’adeguata protezione agli investitori e ai fruitori di servizi
di investimento in tutta Europa.
La direttiva MiFID avrà un ruolo essenziale nella
realizzazione di un mercato dei capitali più integrato, più
profondo e più efficiente, di cui l’Europa ha bisogno per ridurre il
costo del capitale, favorire la crescita e rafforzare la propria
competitività sul piano internazionale. I progetti ora sottoposti
all’esame del Parlamento europeo e del Comitato europeo dei valori mobiliari
sono le cosiddette misure “di secondo livello” (o “misure di esecuzione")
previste nell’ambito del processo "Lamfalussy", che renderanno
operativi i principi enunciati nella direttiva di "primo
livello".
Presentate al termine di due anni di ampie e intense consultazioni
con tutte le parti interessate, le misure proposte sono destinate a tutelare
gli investitori e i consumatori senza imporre inutili adempimenti burocratici
alle imprese. Le misure sono state concepite per garantire alle imprese regole
chiare e prevedibili e per offrire maggiore sicurezza agli investitori e ai
consumatori che acquistano servizi da imprese estere.
Il commissario per il mercato interno Charlie McCreevy ha
dichiarato: "Le misure di primo livello approvate dal Parlamento e dagli
Stati membri ci vincolano ad un quadro di base. I progetti di misure di
esecuzione presentati dalla Commissione sono molto importanti in quanto
offriranno un elevato grado di protezione agli investitori, pur limitando al
minimo gli adempimenti burocratici, e rafforzeranno la concorrenza
transfrontaliera, a beneficio degli investitori e degli emittenti. Lo
scopo è assicurare condizioni di concorrenza eque alle imprese e
garantire chiarezza agli investitori, e contemporaneamente fare in modo
che le nuove regole possano essere recepite negli ordinamenti giuridici
nazionali così come richiesto dagli Stati membri. A mio parere, abbiamo
raggiunto entrambi gli obiettivi. Nei prossimi mesi ci aspetta una stretta collaborazione
con il Parlamento e gli Stati membri, per trovare il maggiore consenso
possibile. Nel frattempo le imprese devono cominciare a prepararsi ad applicare
la direttiva MIFID. Chi si muoverà per primo sarà
avvantaggiato."
Le misure di secondo livello proposte sono in linea con la
direttiva "di primo livello". adottata nell'aprile 2004.
Secondo quanto previsto dal processo "Lamfalussy", i
progetti di misure di esecuzione sono stati trasmessi al Parlamento europeo e
al Comitato europeo dei valori mobiliari, che li esamineranno nel corso dei
prossimi tre mesi. Dopo il voto in seno al Comitato, il Parlamento europeo
avrà un mese di tempo per verificare che siano stati rispettati i limiti
stabiliti nella direttiva ”di primo livello”, dopo di che le misure saranno
adottate dalla Commissione, presumibilmente nell’estate 2006.
La direttiva di proroga recentemente adottata rinvia al novembre
2007 la data di applicazione della direttiva di primo livello, per dare alle
imprese il tempo di completare i necessari preparativi.
I progetti di misure di esecuzione, insieme ad alcune note
informative e alle risposte alle domande più frequenti, sono disponibili
sul sito: http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/isd/mifid2_en.htm
6 febbraio 2006