PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli

 

 

 

Correlazioni al presente documento

Da il Sole 24 Ore (2-12-06) Il testo del ddl Pinza di attuazione della legge 262/2005 (riforma del risparmio)

 


 

Il PuntO n° 84.

Commento  all’atto del governo n° 26:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento di TUB e TUF ed altre norme

alle disposizioni di cui alla legge 262 del 28 dicembre 2005 (Legge di riforma del risparmio)

 

di Mauro Novelli  24-10-2006

 

 

 

A) L’ARTICOLO 1 MODIFICA IL TESTO UNICO BANCARIO

 

ART 1 - COMMA 1 modifiche all’art. 2

Il comma 2 dell’articolo 2 del TUB prevede che il presidente CICR possa invitare a partecipare alle riunioni altri ministri, oltre a quelli indicati al comma 1.

L’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto estende la facoltà prevedendo che il presidente possa invitare a partecipare alle riunioni anche i presidenti delle altre Autorità, in relazione alle competenze di queste e agli argomenti trattati.

 

Commento: SAREBBE OPPORTUNO   CHE CONSOB, ANTITRUST, ISVAP SIANO SEMPRE PRESENTI ALLE RIUNIONI DEL CICR, PER POTER ESSERE CONSULTATE PUR SE CON PARERE NON VINCOLANTE.

 

ART 1 - COMMA 2 Modifiche all’art. 53

Il comma 4 dell’art. 53 TUB contiene una minuziosa elencazione dei soggetti da considerare collegati alla banca. Il comma 4-bis individua direttamente i parametri tecnico-economici di cui la Banca d’Italia deve tenere conto nella definizione delle condizioni per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

L’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto sostituisce il comma 4 dell’art. 53 TUB. e rimette alla Banca d’Italia, sulla base di deliberazioni del CICR, l’individuazione delle condizioni e dei limiti cui subordinare l’assunzione di attività di rischio da parte delle banche nei confronti dei soggetti che possono influenzarne la gestione. Alla Banca d’Italia viene anche consentita l’adozione di provvedimenti specifici, ove la situazione lo richieda.

In tale ottica, l’articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto abroga il comma 4-bis dell’articolo 53.

 

Il comma 4-quater dell’art. 53 TUB attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare le situazioni di conflitto d’interesse per le attività bancarie diverse dall’assunzione di attività di rischio. Ma la limitazione del potere regolamentare alle sole attività bancarie appare riduttiva.

L’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto estende pertanto il potere regolamentare della Banca d’Italia sui conflitti d’interesse a tutti i rapporti di natura economica, diversi da quelli che generano attività di rischio (ad esempio rapporti di consulenza)

 

Commento: SI TORNA AD ANNETTERE ALLA BANCA D’ITALIA UN POTERE DISCREZIONALE ECCESSIVO. RITENGO CHE, PER LE VALUTAZIONI RELATIVE AI CONFLITTI DI INTERESSE, L’ANTITRUST SI DEBBA  AFFIANCARE A BANKITALIA.

 

ART. 1-COMMA 3 – Modifiche all’art. 116

Il comma 1 dell’articolo 116 TUB prevede che nei locali aperti al pubblico le banche e gli intermediari finanziari pubblicizzino, per le operazioni di finanziamento, il tasso effettivo globale medio (TEGM). Per le modalità di calcolo si fa riferimento all’articolo 122 che però riguarda il tasso annuo effettivo globale (TAEG), e non il TEGM, definito dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

L’articolo 1, comma 3, del decreto corregge il riferimento normativo

 

Commento: RITENGO  CHE SI DEBBA RIVEDERE LA MODALITA’ DI RILEVAZIONE ADOTTATA DA BANKITALIA PER INDIVIDUARE IL TASSO MEDIO SUGLI SCOPERTI DI c/c. BANKITALIA ESCLUDE INFATTI LA COMMISSIONE DI MAX SCOPERTO DALLA RILEVAZIONE.  TALE ESCLUSIONE NON HA ALCUNA RAGIONE D’ESSERE E DEVE ESSERE RIMOSSA.

 

ART. 1 - COMMA 4 – modifiche all’art. 128 bis

L’articolo 128-bis TUB prevede che banche ed intermediari aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ne limita però l’applicazione alle controversie con i consumatori.

L’emendamento di cui all’articolo 1, comma 4, estende a tutta la clientela, incluse quindi le imprese, la possibilità di accedere ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

 

STA BENE

 

ART.1 COMMA 5 Modifiche all’articolo 129

L’art. 129 TUB assegna alla Banca d’Italia il potere di autorizzare le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari emessi all’estero quando superino un determinato importo o quando i valori mobiliari non appartengano alle tipologie individuate dalla Banca d’Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.

La legge 262/2005 annette il controllo di tutte le competenze relative alla tutela degli investitori e alla trasparenza sugli strumenti finanziari alla Consob.

Il comma 5 limita la funzione di Bankitalia  al monitoraggio dei mercati finanziari.

 

STA BENE

 

ART. 1 - COMMA 6 – modifiche all’art. 136

L’art. 136 TUB vieta a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di compiere atti di compravendita o contrarre obbligazioni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente con la banca amministrata diretta o controllata, purché non  sussista una previa delibera dell’organo di amministrazione assunta all’unanimità e con il voto a favore di tutti i componenti dell’organo di controllo.

La legge n. 262/2005 ha modificato l’art. 136 TUB com prendendo anche le obbligazioni intercorrenti fra la banca e altra società controllata dall’esponente bancario o che la controllano, nonché con le società in cui l’esponente bancario svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

 

STA BENE

 


 

  

B) L’ART. 2 MODIFICA LA LEGGE 287 DEL 1990 (NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO)

 

Modifiche all’art. 20

Le modifiche all’art. 20 della legge n. 287/1990 risolvono i problemi derivanti dal trasferimento all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) delle funzioni antitrust sul settore bancario, in precedenza attribuite alla Banca d’Italia.

 


 

 

C) ART. 3 MODIFICHE AL TESTO UNICO DI FINANZA

  

ART. 3 COMMA 1 – modifiche all’art. 1, comma 1 del TUF

L’art. 1, comma 1, lett. t), TUF esclude depositi bancari e postali dall’applicazione della disciplina sulla

sollecitazione all’investimento.

L’art. 25-bis del TUF, introdotto dall’art. 11 della legge n. 262/2005, assoggetta invece il collocamento di tali servizi alla normativa sugli obblighi di comportamento e trasparenza previsti per i servizi di investimento.

Il comma 1 chiarisce che la nozione di “prodotto finanziario” prevista dal TUF non comprende i depositi bancari e postali se non rappresentati da strumenti finanziari.

 

STA BENE

 

ART. 3 COMMA 2   Modifiche all’art. 23, comma 4

Per effetto dell’introduzione dell’art. 25-bis TUF sono attratti nel campo di applicazione dell’art. 23 TUF la sottoscrizione ed il collocamento di tutti i prodotti finanziari bancari.

L’art. 23, comma 4, TUF, va integrato con la precisazione che non si applica la disciplina di cui al Titolo VI del TUB né ai prodotti finanziari di origine bancaria né alle componenti bancarie di prodotti finanziari (c.d. prodotti misti) assoggettati all’articolo 25-bis TUF.

Tale esenzione è esclusa per le operazioni riconducibili al credito al consumo, alle quali va necessariamente applicata la disciplina del TUB che incorpora disposizioni di origine comunitaria.

 

STA BENE

 

ART 3 COMMA 3 – modifiche all’art. 25-bis, comma 1

Si chiarisce che in caso di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da compagnie  di assicurazione trova applicazione la disciplina del TUF e non quella del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). Le norme del Codice delle Assicurazioni in contrasto vengono abrogate. La vigilanza è tolta all’Isvap.

 

STA BENE

 

ART. 3 COMMA 4 - modifiche all’art. 30, comma 9

La legge n. 262/2005 esclude i prodotti bancari dall’esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede (modificato l’art. 30). L’esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede perdura invece con riferimento ai prodotti emessi dalle imprese di assicurazione.

Si propone l’eliminazione, anche in conseguenza delle modifiche, sopra illustrate, all’art. 25-bis.

 

STA BENE

 

ART. 3 COMMA 5 – modifiche all’art. 32, comma 2

 

STA BENE

 

ART. 3 COMMA 6 – modifiche all’art. 100-bis

L’articolo 100-bis del TUF introdotto dalla legge n. 262/2005 presenta elementi di incompatibilità con la disciplina comunitaria (attuazione della direttiva MIFID – si veda in calce-),  che esclude l’obbligo degli intermediari di fornire specifiche informazioni sui singoli titoli, ancor più se concentrate in un documento da consegnare alla clientela.).

Si introduce un nuovo comma 1 dell’art. 100-bis che ricalca l’impostazione dell’art. 3 della direttiva 2003/71/CE2, secondo la quale alla collocazione da parte di intermediari di strumenti destinati unicamente ad investitori qualificati si applica  si applica la definizione di offerta al pubblico contenuta nella direttiva medesima.

Si presume, inoltre,una presunzione di esistenza di una sollecitazione all’investimento se, entro 12 mesi dal collocamento riservato a investitori professionali, gli strumenti finanziari vengono rivenduti al pubblico. E’ nulla  la vendita effettuata senza prospetto.

 

Commento: STA BENE SE L’OGGETTO DELLA PRESUNZIONE SI RIFERISCE AD OGNI SINGOLA VENDITA A PRIVATI, ANCHE SE NON SISTEMATICA E/O PIANIFICATA.

 



Si rimanda ad altra sede il commento ai commi 7 – 17 dell’art. 3


 

D) ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005 N. 262

 

ART. 4 COMMA 1 - modifiche all’art. 19 della legge 262/2005

L’art. 19 della legge n. 262/2005 ha trasferito all’AGCM le funzioni in materia antitrust sul settore bancario fino ad ora appannaggio della Banca d’Italia; in alcuni casi, è stato previsto un coordinamento tra le due Autorità, con unico prevedendo finale contenente le valutazioni di stabilità (Banca d’Italia) e di concorrenza (AGCM).

Con l’abrogazione dei commi 12-14 si ritiene di poter superare eventuali problemi applicativi della norma.

 

Commento: SE L’OBBIETTIVO E’ QUELLO DI ELIMINARE EVENTUALI NEGATIVE COMMISTIONI APPLICATIVE, STA BENE. SE INVECE SI VIOLE RENDERE EQUIPOLLENTI I DUE DOCUMENTI FINALI IN MODO CHE – EVENTUALMENTE - SI ELIDINO, L’INIZIATIVA E’ DA CENSURARE.

 

ART. 4 COMMA 2 – modifiche all’art. 24

La proposta precisa  che, al fine dell’avvio di controlli per contenzioso e di procedimenti sanzionatori è rilevante anche la presentazione di esposti, sebbene non derivi da essi un obbligo a procedere automaticamente.

 

Commento. STA BENE. PERCHE’ L’IMPULSO DI PARTE HA SEMPRE UNA CAUSA IMPUTABILE AD ATTEGGIAMENTI RICONDUCIBILI A PATOLOGIE FORIERE DI “DANNI” PER L’INTERA COLLETTIVITA’.

 

ART. 4 COMMA 3 – modifiche all’art. 25

L’art. 25, comma 2, della legge n. 262/2005 crea due problemi: uno formale (richiamo di una norma già abrogata dal Codice delle Assicurazioni: l’art. 109, comma 4,del d. lgs. n. 174/1995); l’altro coinvolge il criterio di ripartizione per finalità  nell’attività delle varie Athorities (nello specifico, Consob e Isvap).

 

Commento: STA BENE NELLA MISURA IN CUI LA NORMA NON SCADE NELL’INDAGINE PER PRODOTTI.

 


 

E) ARTICOLO 5 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Modifiche all’art. 2629-bis

 

Commento: NEUTRO


 

F) ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA CONSOB

 

La legge n. 262/2005 e l’art. 8 della legge n.62/2005 (da UE sul Market abuse) ampliano seriamente  i compiti della Consob. Si ritiene opportuna una maggiore articolazione delle strutture di vertice della Commissione, con l’affiancamento al Direttore Generale di una figura di Vice Direttore Generale e l’inserimento di un Segretario Generale. Si permette infine l’assunzione di ulteriori risorse a contratto.

 

Commento: TRA LE AUTORITA’ DI CONTROLLO, BANKITALIA HA A DISPOSIZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI DIPENDENTI (OLTRE 8MILA) , PUR IN PRESENZA DI UN CALO NOTEVOLE DI INCOMBENZE ISTITUZIONALI. RIGUARDO ALLA CONSOB, E’ STRIDENTE L’INIZIATIVA  MIRANTE AD INSERIRE NUOVE FIGURE DI VERTICE, A PROROGARE I TERMINI PER LE ASSUNZIONI A CONTRATTO E LA SCARSITA’ DI PERSONALE DI UNA AUTORITA’ FONDAMENTALE. LA  CONSOB HA 408 DIPENDENTI; L’ANTITRUST 214.

E’ NECESSARIO SPOSTARE QUALCHE CENTINAIO DI DIPENDENTI DI BANKITALIA VERSO LE ALTRE AUTORITA’, CONSOB IN TESTA.

 


 

G) ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Si prevede lo slittamento per l’adeguamento degli statuti  del termine temporale, dal 12.1.2007  al 30.6.2007.


 

Mauro Novelli – Segretario Adusbef

Roma 24-10-2006

 


 

Direttiva MiFID: i progetti relativi alle misure di esecuzione

La Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Comitato europeo dei valori mobiliari i progetti relativi ad una serie di misure tecniche di esecuzione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (direttiva MiFID). La direttiva MiFID è una delle pietre angolari del piano di azione per i servizi finanziari, volto a dar vita ad un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, ed è anche una risposta ai mutamenti strutturali in corso nei mercati europei dei valori mobiliari.

La direttiva è finalizzata a consentire agli investitori di investire e di prestare servizi di investimento a livello transfrontaliero più agevolmente, a rimuovere gli ostacoli all’uso del passaporto UE da parte delle imprese di investimento, a promuovere la concorrenza e ad assicurare parità di condizioni tra i sistemi di negoziazione esistenti in Europa, e a garantire un’adeguata protezione agli investitori e ai fruitori di servizi di investimento in tutta Europa.

La direttiva MiFID avrà un ruolo essenziale nella realizzazione di un mercato dei capitali più integrato, più profondo e più efficiente, di cui l’Europa ha bisogno per ridurre il costo del capitale, favorire la crescita e rafforzare la propria competitività sul piano internazionale. I progetti ora sottoposti all’esame del Parlamento europeo e del Comitato europeo dei valori mobiliari sono le cosiddette misure “di secondo livello” (o “misure di esecuzione") previste nell’ambito del processo "Lamfalussy", che renderanno operativi i principi enunciati nella direttiva  di "primo livello".

Presentate al termine di due anni di ampie e intense consultazioni con tutte le parti interessate, le misure proposte sono destinate a tutelare gli investitori e i consumatori senza imporre inutili adempimenti burocratici alle imprese. Le misure sono state concepite per garantire alle imprese regole chiare e prevedibili e per offrire maggiore sicurezza agli investitori e ai consumatori che acquistano servizi da imprese estere.

Il commissario per il mercato interno Charlie McCreevy ha dichiarato: "Le misure di primo livello approvate dal Parlamento e dagli Stati membri ci vincolano ad un quadro di base. I progetti di misure di esecuzione presentati dalla Commissione sono molto importanti in quanto offriranno un elevato grado di protezione agli investitori, pur limitando al minimo gli adempimenti burocratici, e rafforzeranno la concorrenza transfrontaliera, a beneficio degli investitori e degli emittenti.  Lo scopo è assicurare condizioni di concorrenza eque alle imprese e garantire chiarezza  agli investitori, e contemporaneamente fare in modo che le nuove regole possano essere recepite negli ordinamenti giuridici nazionali così come richiesto dagli Stati membri. A mio parere, abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi. Nei prossimi mesi ci aspetta una stretta collaborazione con il Parlamento e gli Stati membri, per trovare il maggiore consenso possibile. Nel frattempo le imprese devono cominciare a prepararsi ad applicare la direttiva MIFID. Chi si muoverà per primo sarà avvantaggiato."

Le misure di secondo livello proposte sono in linea con la direttiva "di primo livello". adottata nell'aprile 2004.

Secondo quanto previsto dal processo "Lamfalussy", i progetti di misure di esecuzione sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Comitato europeo dei valori mobiliari, che li esamineranno nel corso dei prossimi tre mesi. Dopo il voto in seno al Comitato, il Parlamento europeo avrà un mese di tempo per verificare che siano stati rispettati i limiti stabiliti nella direttiva ”di primo livello”, dopo di che le misure saranno adottate dalla Commissione, presumibilmente nell’estate 2006.

La direttiva di proroga recentemente adottata rinvia al novembre 2007 la data di applicazione della direttiva di primo livello, per dare alle imprese il tempo di completare i necessari preparativi.

I progetti di misure di esecuzione, insieme ad alcune note informative e alle risposte alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito: http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/isd/mifid2_en.htm

6 febbraio 2006