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Il ConsigliO n° 41.
Emissione di assegni scoperti: conseguenze, penalità e azioni da
compiere.
Di Mauro Novelli
(30-9-06)
I titolari di conto corrente possono
emettere assegni a due condizioni:
1) Il sistema non abbia revocato la
facoltà di emissione, concessa all’atto della consegna del primo carnet;
2) Il conto interessato abbia fondi
sufficienti a permettere l’addebito dell’assegno.
La facoltà di emissione
può essere revocata dalla banca in cui il conto è radicato. Le
motivazioni sono quelle conosciute: emissione di assegni non onorati, oppure,
in caso di pagamento dell’assegno in seconda presentazione, inazione del
correntista circa gli obblighi imposti dalla legge per evitare sanzioni e
revoca della facoltà. La revoca di tale facoltà è
integrata dalla iscrizione, per almeno 6 mesi negli elenchi della Centrale di
Allarme Interbancaria (CAI), istituita nel 2002.
Tralasciamo il caso in cui il
correntista abbia continuato ad emettere assegni pur in presenza della “revoca
di sistema”: in tal caso, infatti, l’illecito non è sanabile.
Analizzeremo, invece, le conseguenze, le penalità e le azioni da compiere in caso di
emissione di assegno senza predisposizione in conto corrente dei fondi, e non
pagato in prima presentazione.
Diciamo subito che le penalità
derivanti da una prima presentazione non andata a buon fine, seguita dal
pagamento effettuato in seconda presentazione (manteniamo questa dizione anche se ormai impropria), colpiscono il firmatario
dell’assegno che deve riconoscere al beneficiario – oltre all’importo
nominale del titolo:
-
una somma pari al
10 per cento del valore facciale,
-
interessi per il periodo
necessario alla definizione del caso;
-
eventuali spese di impagato, protesto ecc.
Per meglio comprendere la questione,
vediamo qual’è l’iter normale dell’assegno.
Rossi, debitore di Verdi, sana il suo
debito consegnando a Verdi un suo assegno, tratto su Rossibank,
la sua banca.
Verdi, gira l’assegno di cui è
beneficiario e lo versa sul suo conto radicato presso la Verdibank.
Verdibank comunica informaticamente a Rossibank
della presentazione dell’assegno emesso da Rossi e ne chiede il pagamento. Rossibank verifica il saldo del conto di Rossi; se il conto
è capiente, cioè se i fondi sono sufficienti a permettere
l’addebito del titolo, comunicherà il buon fine dell’operazione. Verdibank riconoscere al suo cliente l’importo
dell’assegno.
Se l’importo di tale assegno è
inferiore a 3.000 euro, il titolo resta presso la banca del beneficiario (Verdibank) ed il suo iter termina là (troncamento).
In caso di assegno di importo
superiore, il titolo (andato a buon fine) verrà consegnato dalla banca
del beneficiario depositante a quella dell’emittente (tramite camera di
compensazione): verrà quindi verificato formalmente e l’assegno estinto.
Per passare dalla fisiologia alla
patologia, analizziamo il caso in cui Verdibank si
sente rispondere da Rossibank che il conto di Rossi
non ha fondi sufficienti. Il tal caso, Verdibank
consegna materialmente il titolo alla banca trassata, non riconosce l’importo a
Verdi ed anzi gli addebita le spese relative all’operazione non andata a buon
fine (assegno impagato).
Alla ricezione dell’assegno rispedito
da Verdibank, Rossibank,
conferma la comunicazione di impagato, ma torna a
verificare il saldo del suo correntista Rossi. Possono verificarsi due casi:
1) Rossi ha
predisposto i fondi per permettere non solo l’addebito dell’assegno, ma anche
del 10 % di tale importo ed degli oneri accessori (interessi, spese sostenute
da Verdi ecc.). Rossi dà quindi disposizione alla sua banca di procedere
all’addebito di quegli importi; Rossibank riconosce
il totale a Verdibank perché li accrediti a
Verdi.
2) Rossi ha
predisposto solo i fondi sufficienti al pagamento del valore facciale
dell’assegno, ma non quello del 10 % e degli ulteriori oneri. In tal caso, Rossibank
addebita il conto di Rossi del solo importo del titolo, riconosce la somma a Verdibank comunicando alla banca il mancato pagamento degli
oneri accessori. Rossibank, infine comunica a Rossi la revoca della facoltà di
emettere assegni e l’iscrizione alla CAI.
ATTENZIONE: Se si è
beneficiari di un assegno non pagato in prima presentazione, ma pagato in seconda, abbiamo diritto a vederci accreditare l’importo
dell’assegno, più il 10 % di detto importo, più gli interessi per
i giorni di ritardato incasso, più le spese addebitateci dalla banca per
l’operazione.
E’ opportuno contattare chi ha
firmato l’assegno per verificare che la somma che la sua banca gli ha
addebitato coincida con quanto la nostra banca ci ha accreditato.
La normativa che detta le regole appena
ricordate è la seguente:
Legge 386/1990 (Antiriciclaggio).
Legge 507/1999 (Depenalizzazione reati minori.).
Legge 458/2001 (Costituzione archivi.).