HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento inserito il 23-10-2008 |
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AUTORITA’ GARANTE PRIVACY Conti correnti: è
gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti
Il principio è stato
ribadito dall'Autorità per la protezione dei dati personali (relatore
Mauro Paissan), che ha accolto
il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una
banca la comunicazione di tutti i dati personali relativi al padre scomparso
riguardanti i rapporti che questi aveva intrattenuto con l'istituto di
credito. Avendo ricevuto una
risposta parziale e incompleta, accompagnata da una richiesta di versamento
in favore della banca a fronte delle spese da sostenere per fornire
l'ulteriore documentazione esistente, l'uomo si era rivolto al Garante
chiedendo che ordinasse alla banca di estrapolare e comunicare i dati
personali relativi al defunto. La banca aveva affermato di
aver seguito le norme del Testo unico bancario, che pone a carico del cliente
o di colui che gli succede a qualunque titolo i costi per la copia della
documentazione. Il provvedimento del
Garante ha dato ragione alle richieste avanzate dall'interessato, il cui
diritto all'accesso ai dati personali del familiare defunto, tutelato dal
Codice privacy, risulta essere ben distinto dall'accesso alla documentazione
bancaria regolamentato dal Testo unico bancario, che consente al cliente di
ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati
personali. Il diritto d'accesso ai dati previsto dalla normativa sulla
privacy non implica di per sé l'obbligo di fornire copia dei documenti che li
contengono al loro interno, ma prevede che i dati personali dell'interessato
debbano essere estrapolati dagli archivi e dai documenti che li contengono, e
comunicati in dettaglio all'interessato. Nei casi in cui l'estrapolazione
risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta può essere
soddisfatta anche attraverso la consegna di copie dei documenti contenenti i
dati personali dell'interessato, con l'oscuramento di quelli relativi a
terzi. Il Garante ha così
ribadito come il diritto di accesso ai dati personali debba essere garantito
gratuitamente, ordinando alla banca di accogliere le richieste del ricorrente
e di pagare i costi del procedimento. Conti correnti: è gratuito
l'acceso ai dati personali dei familiari defunti - 17 luglio 2008 IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione
odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale; VISTE le istanze
(e in particolare quelle del 7 dicembre 2007 e 19 febbraio 2008) con le quali
Guido Nannini, in qualità di legittimario di Danilo Nannini deceduto
nel 2007, aveva chiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi
degli artt. 7 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di ottenere la conferma
dell'esistenza e la comunicazione di tutti i dati personali relativi al de cuius dalla stessa conservate in relazioni a rapporti
bancari da questi intrattenuti con l'istituto di credito; VISTO il ricorso
presentato da Guido Nannini (rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bucciarelli Ducci) nei
confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale il
ricorrente, dopo aver ricevuto, in luogo del dovuto riscontro, alcune
richieste volte a ottenere un versamento a favore dell'istituto di credito a
fronte delle spese da sostenere per fornire la documentazione richiesta, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente
di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto e di porre a
carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli
ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la
quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato
il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del
ricorrente, nonché la successiva nota del 6 giugno 2008 con la quale è
stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota
anticipata via fax il 9 maggio 2008 con la quale la
banca resistente, nel dichiarare di aver "inizialmente chiesto il rimborso spese
alla luce del contenuto" di precedenti lettere dell'8 e 29
ottobre 2007 con le quali il ricorrente chiedeva copia della documentazione
bancaria ai sensi dell'art. 119 del d.lg. 1 settembre
1993, n. VISTA la memoria
inviata via fax il 13 maggio 2008 con la quale il
ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza del riscontro ottenuto dalla controparte
che si sarebbe limitata a fornire "un'informazione di tipo identificativo
della sola situazione esistente alla data del (…), senza
comunicare tutte le informazioni ancora disponibili relative a tutti i
rapporti intrattenuti con il de cuius";
rilevato che il ricorrente ha ribadito quindi la propria richiesta di accesso
ai dati personali "riguardanti il de cuius, comunque
detenuti e conservati, senza esclusione di sorta, e non ancora comunicati
relativi ad ogni rapporto contrattuale intercorso ancorché estinto, con
particolare riguardo alle informazioni personali relative al contratto di
conto corrente, quali le informazioni contenute nei relativi estratti conto e
le comunicazioni in forma intelligibile delle operazioni effettuate, le
movimentazioni bancarie, come da richiesta, più volte, formulata"; VISTA la nota
pervenuta via fax il 7 luglio 2008 con la quale la
banca resistente, tenuto conto del disposto degli art. 7 del Codice e 119 del
d.lg. 385/1993, ha sostenuto di aver fornito un
riscontro adeguato alle richieste del ricorrente; RILEVATO che il
ricorrente risulta legittimato a esercitare il diritto di accesso nei
confronti dei dati personali relativi al padre defunto ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione"; precisato che tale diritto
è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui
all'art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg.
1° settembre 1993, n. 385) che consente al cliente o a "colui
che gli succede a qualunque titolo" di ottenere copia di
interi atti o documenti bancari, contenenti o meno
dati personali, ivi compresi i dati personali relativi a terzi; CONSIDERATO che,
allorché debba fornire riscontro a una richiesta di
accesso formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, il titolare del
trattamento non ha l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo
documento contenente i dati personali dell'interessato, prevedendo invece
l'art. 10 del Codice che i dati debbano essere estrapolati da archivi e
documenti che li contengono e comunicati all'interessato in forma
intelligibile; rilevato, peraltro, che solo quando l'estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta
dell'interessato "può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti" (art. 10, comma 4, del Codice), dati che, naturalmente, devono
essere messi a disposizione in modo intelligibile (e quindi con l'indicazione
del significato di eventuali codici, sigle, ecc.) e con l'oscuramento di
quelli relativi a terzi; RILEVATO
altresì che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve
essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato a quanto
statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e
creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia
di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RILEVATO che,
nel caso di specie, due delle diverse istanze con cui il ricorrente ha
chiesto di accedere ai dati personali relativi al defunto sono state
formulate con espresso riferimento al citato art. 7 del Codice e che con esse
il ricorrente ha chiesto l'estrapolazione di tutti i dati personali in
questione comunque detenuti dalla banca; RITENUTO che,
con riferimento a tale richiesta di accesso, il ricorso deve essere accolto
tenuto conto che la banca resistente ha omesso di comunicare, in dettaglio e
in forma intelligibile, tutti i dati personali relativi ai rapporti
intrattenuti dal de cuius con l'istituto di
credito, limitandosi a indicare soltanto alcuni dati sintetici, relativi alla
situazione del rapporto di conto corrente all'epoca del decesso; ritenuto di
dover quindi ordinare alla resistente di aderire alla richiesta del
ricorrente e di comunicargli, nei limiti e con le modalità sopra
richiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008,
tutti i dati personali relativi ai rapporti contrattuali riferibili al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei
contratti stipulati, quelli di cui agli estratti conto, alle movimentazioni
bancarie, etc.) che non sono ancora stati comunicati; ritenuto che l'istituto
di credito resistente dovrà altresì dare conferma dell'avvenuto
adempimento a questa Autorità entro la medesima data; RITENUTO che
deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi
dell'art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali
già comunicati al ricorrente; VISTA la
determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria
dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto
congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui
euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in
particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del
titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della
residua parte per giusti motivi; VISTA la
documentazione in atti; VISTI gli artt.
145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le
osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il
dott. Mauro Paissan; TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie
il ricorso e ordina a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di corrispondere
nei limiti e con le modalità di cui all'art. 10 del Codice, entro il
15 settembre 2008, alla richiesta di accedere a tutti i dati personali
relativi al de cuius (ivi compresi i dati
contenuti nei contratti stipulati e quelli di cui agli estratti conto o alle
movimentazioni bancarie), dando conferma a questa Autorità
dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; b) dichiara
non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali
già comunicati al ricorrente; c) determina
nella misura forfettaria di euro Roma, 17 luglio 2008 |