HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli     (www.mauronovelli.it)    

Documentazione   Documento inserito il 23-10-2008


 

Documenti correlati

 

 

 

 

AUTORITA’ GARANTE PRIVACY

 

Conti correnti: è gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti

 


L'accesso ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria riguardante una persona defunta deve essere garantito gratuitamente ai familiari.

 

Il principio è stato ribadito dall'Autorità per la protezione dei dati personali (relatore Mauro Paissan), che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una banca la comunicazione di tutti i dati personali relativi al padre scomparso riguardanti i rapporti che questi aveva intrattenuto con l'istituto di credito.

 

Avendo ricevuto una risposta parziale e incompleta, accompagnata da una richiesta di versamento in favore della banca a fronte delle spese da sostenere per fornire l'ulteriore documentazione esistente, l'uomo si era rivolto al Garante chiedendo che ordinasse alla banca di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto.

 

La banca aveva affermato di aver seguito le norme del Testo unico bancario, che pone a carico del cliente o di colui che gli succede a qualunque titolo i costi per la copia della documentazione.

 

Il provvedimento del Garante ha dato ragione alle richieste avanzate dall'interessato, il cui diritto all'accesso ai dati personali del familiare defunto, tutelato dal Codice privacy, risulta essere ben distinto dall'accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario, che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali. Il diritto d'accesso ai dati previsto dalla normativa sulla privacy non implica di per sé l'obbligo di fornire copia dei documenti che li contengono al loro interno, ma prevede che i dati personali dell'interessato debbano essere estrapolati dagli archivi e dai documenti che li contengono, e comunicati in dettaglio all'interessato. Nei casi in cui l'estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta può essere soddisfatta anche attraverso la consegna di copie dei documenti contenenti i dati personali dell'interessato, con l'oscuramento di quelli relativi a terzi.

 

Il Garante ha così ribadito come il diritto di accesso ai dati personali debba essere garantito gratuitamente, ordinando alla banca di accogliere le richieste del ricorrente e di pagare i costi del procedimento.

 

 

Conti correnti: è gratuito l'acceso ai dati personali dei familiari defunti - 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze (e in particolare quelle del 7 dicembre 2007 e 19 febbraio 2008) con le quali Guido Nannini, in qualità di legittimario di Danilo Nannini deceduto nel 2007, aveva chiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli artt. 7 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di ottenere la conferma dell'esistenza e la comunicazione di tutti i dati personali relativi al de cuius dalla stessa conservate in relazioni a rapporti bancari da questi intrattenuti con l'istituto di credito;

VISTO il ricorso presentato da Guido Nannini (rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bucciarelli Ducci) nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale il ricorrente, dopo aver ricevuto, in luogo del dovuto riscontro, alcune richieste volte a ottenere un versamento a favore dell'istituto di credito a fronte delle spese da sostenere per fornire la documentazione richiesta,  ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 6 giugno 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 9 maggio 2008 con la quale la banca resistente, nel dichiarare di aver "inizialmente chiesto il rimborso spese alla luce del contenuto" di precedenti lettere dell'8 e 29 ottobre 2007 con le quali il ricorrente chiedeva copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, ha confermato l'esistenza di informazioni personali riferibili al de cuius, precisando il numero del conto corrente e alcune informazioni in ordine allo stato dello stesso alla data del decesso e dichiarando che, "a seguito di espressa richiesta", l'istituto di credito potrà fornire "copia della documentazione di riferimento ai sensi dell'art. 119 Tub"

VISTA la memoria inviata via fax il 13 maggio 2008 con la quale il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza del riscontro ottenuto dalla controparte che si sarebbe limitata a fornire "un'informazione di tipo identificativo della sola situazione esistente alla data del (…), senza comunicare tutte le informazioni ancora disponibili relative a tutti i rapporti intrattenuti con il de cuius"; rilevato che il ricorrente ha ribadito quindi la propria richiesta di accesso ai dati personali "riguardanti il de cuius, comunque detenuti e conservati, senza esclusione di sorta, e non ancora comunicati relativi ad ogni rapporto contrattuale intercorso ancorché estinto, con particolare riguardo alle informazioni personali relative al contratto di conto corrente, quali le informazioni contenute nei relativi estratti conto e le comunicazioni in forma intelligibile delle operazioni effettuate, le movimentazioni bancarie, come da richiesta, più volte, formulata";

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 luglio 2008 con la quale la banca resistente, tenuto conto del disposto degli art. 7 del Codice e 119 del d.lg. 385/1993, ha sostenuto di aver fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;

RILEVATO che il ricorrente risulta legittimato a esercitare il diritto di accesso nei confronti dei dati personali relativi al padre defunto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; precisato che tale diritto è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) che consente al cliente o a "colui che gli succede a qualunque titolo" di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ivi compresi i dati personali relativi a terzi;

CONSIDERATO che, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, il titolare del trattamento non ha l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, prevedendo invece l'art. 10 del Codice che i dati debbano essere estrapolati da archivi e documenti che li contengono e comunicati all'interessato in forma intelligibile; rilevato, peraltro, che solo quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta dell'interessato "può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" (art. 10, comma 4, del Codice), dati che, naturalmente, devono essere messi a disposizione in modo intelligibile (e quindi con l'indicazione del significato di eventuali codici, sigle, ecc.) e con l'oscuramento di quelli relativi a terzi;

RILEVATO altresì che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, due delle diverse istanze con cui il ricorrente ha chiesto di accedere ai dati personali relativi al defunto sono state formulate con espresso riferimento al citato art. 7 del Codice e che con esse il ricorrente ha chiesto l'estrapolazione di tutti i dati personali in questione comunque detenuti dalla banca;

RITENUTO che, con riferimento a tale richiesta di accesso, il ricorso deve essere accolto tenuto conto che la banca resistente ha omesso di comunicare, in dettaglio e in forma intelligibile, tutti i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l'istituto di credito, limitandosi a indicare soltanto alcuni dati sintetici, relativi alla situazione del rapporto di conto corrente all'epoca del decesso; ritenuto di dover quindi ordinare alla resistente di aderire alla richiesta del ricorrente e di comunicargli, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008, tutti i dati personali relativi ai rapporti contrattuali riferibili al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati, quelli di cui agli estratti conto, alle movimentazioni bancarie, etc.) che non sono ancora stati comunicati; ritenuto che l'istituto di credito resistente dovrà altresì dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di corrispondere nei limiti e con le modalità di cui all'art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008, alla richiesta di accedere a tutti i dati personali relativi al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati e quelli di cui agli estratti conto o alle movimentazioni bancarie), dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 luglio 2008