HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO Documentazione Documento inserito il 6-3-2008 |
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Da Garante
Dati Personali Propaganda elettorale: il "decalogo" del Garante In calce, il testo
del documento del
2005 Propaganda
elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini Regole chiare per
partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini. Dati
utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di
propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e
singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati
contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere
usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed
attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed
altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque
(es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare lecitamente i
dati personali di iscritti ed aderenti. Dati
utilizzabili con il previo consenso. A meno che i dati personali siano stati
forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso
per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms,
e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso
discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad
un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Dati non
utilizzabili.
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da
titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile,
l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività
e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste
elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati
privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante
operazioni elettorali. Informazione ai
cittadini.
I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i
dati non sono raccolti direttamente presso
l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto
della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in
caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d.
"santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una
temporanea sospensione dell'informativa fino al 31
luglio 2008 Roma, 3 marzo 2008 Propaganda elettorale: il "decalogo" del Garante - 7 settembre 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la
normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione
dei dati personali (direttive nn. 95/46/CE
e 2002/58/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la
documentazione in atti; Viste le
osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il
dott. Giuseppe Chiaravalloti; Premesso: 1. Finalità del
provvedimento Le iniziative
di propaganda elettorale, o collegate a referendum o alla selezione di
candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo
della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.). In vista
delle prossime consultazioni il Garante richiama l'attenzione sui principali
casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e
sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali per
iniziative di propaganda rispettando i diritti e le libertà
fondamentali degli interessati (art. 2 del Codice). 2. Dati utilizzabili senza
consenso A) Liste elettorali Possono
essere altresì utilizzati i seguenti altri elenchi e registri in
materia di elettorato attivo e passivo:
B) Altri elenchi e registri pubblici C) Dati
raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche Alcune
specifiche disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare
della carica elettiva possa richiedere agli uffici di fornire notizie
utili all'esercizio del mandato, che possono essere utilizzate solo per
finalità pertinenti a tale esercizio. L'eventuale impiego di tali
informazioni per iniziative di propaganda rivolte agli interessati è
pertanto consentita solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse
possano risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attività
e compiti espletati nel corso del mandato. È illegittima
l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o
dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di
appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda fuori
dai predetti casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel
corso del mandato. Non
può ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti titolari
di altre cariche pubbliche non elettive, l'utilizzo per finalità
di propaganda di dati acquisiti per svolgere i relativi compiti
istituzionali. D) Dati
raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa E) Iscritti a partiti,
organismi politici e comitati F) Iscritti
ad altri organismi associativi a carattere non politico 3. Fonti
documentali non utilizzabili per propaganda Alcune fonti
documentali detenute da soggetti pubblici non sono utilizzabili, neanche da
parte di titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa
che ne precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto
d'ufficio o della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una
normativa che ne vincola l'utilizzo. Ciò avviene ad esempio nei
seguenti casi:
4. Dati
utilizzabili previo consenso Con il
consenso preventivo degli interessati possono essere utilizzate per
iniziative di propaganda altre fonti documentali. A)
Simpatizzanti e persone contattate In questi
casi, occorre però aver acquisito preventivamente il consenso scritto,
trattandosi di dati sensibili. Tale consenso può essere anche
manifestato una tantum. B) Elenchi
telefonici In tali casi,
i nominativi sono pertanto utilizzabili anche per inviare a domicilio
materiale di propaganda, oppure per effettuare chiamate aventi
finalità di propaganda, a seconda dei simboli apposti sull'elenco. C)
Particolari modalità di comunicazione Il consenso,
che anche in questo caso può essere acquisito una
tantum, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere
raccolto sulla base di formule chiare che specifichino espressamente la
finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile
ricorrere a modalità di silenzio-assenso. Senza un
preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter
e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano:
D) Dati
raccolti e messi a disposizione da terzi
Queste
cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge
le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la
propaganda. 5. Obbligo di
informativa Se i dati
sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere comunque
informato a norma di legge delle caratteristiche del trattamento, salvo che
per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, commi 1 e 2).
Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui
al successivo punto L'informativa
sintetica, ma efficace, può essere basata
sulla seguente formula semplificata che può essere inserita
anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda (art.
13, comma 3, del Codice): INFORMATIVA
6. Casi in
cui l'informativa non è dovuta Il Garante
ritiene che nei due seguenti casi il partito, l'organismo politico, il
comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato non debbano
fornire l'informativa agli interessati secondo le ordinarie modalità
di legge relativamente alle iniziative e consultazioni in programma sino al
30 giugno 2006. Questa
Autorità, analogamente a quanto già provveduto in passato,
ritiene infatti che l'impiego dei mezzi necessario
per le finalità in esame sia sproporzionato rispetto ai diritti
tutelati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), qualora il partito,
l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo
candidato utilizzi i dati solo per le finalità di cui al presente
provvedimento e: a) li
raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti
conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure b) invii materiale propagandistico di dimensioni ridotte
che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica. L'Autorità
intende anche evitare che, in un breve arco di tempo, un alto numero di
interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di
più soggetti impegnati in iniziative politiche e campagne elettorali. Qualora gli
interessati siano invece contattati mediante lettere cartacee, messaggi
per posta elettronica o missive e plichi contenenti più documenti
anche di dimensioni ridotte, l'informativa –secondo la predetta formula
semplificata- potrà essere inserita nella lettera, nel messaggio,
nella missiva o plico, anziché essere inviata all'atto della registrazione
dei dati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice). Dopo il 31
ottobre 2006, partiti, movimenti politici, comitati di promotori e
sostenitori e singoli candidati che intendano conservare i dati per i quali
non si sia già provveduto all'informativa dovranno informare gli
interessati nei modi previsti dal predetto art. 13 qualora intendano inviare
loro una comunicazione. 7. Garanzie e
adempimenti Nelle
iniziative di propaganda e di selezione di candidati che comportano
l'utilizzo di dati personali va posta attenzione alle garanzie che il
Codice prevede a tutela delle persone a cui essi si riferiscono, i quali sono
a volte di natura sensibile. Il
trattamento non deve essere comunque notificato al Garante (art. 37 del
Codice), quale che sia il soggetto titolare (partito, organismo politico,
comitato di promotori e sostenitori o singolo candidato). È altresì
facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art.
29 del Codice). Occorre
però designare le persone fisiche incaricate del trattamento
(art. 30 del Codice) e adottare, in conformità al Codice, idonee misure di sicurezza conformi a quelle
previste, a seconda dei casi, dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del
medesimo Codice. Deve essere
infine dato tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli
interessati esercitino i propri diritti, ad esempio
per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune
modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio
all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice).
Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo
l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure
presentare un ricorso al Garante; può altresì presentare a
questa Autorità una segnalazione o un reclamo. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ai titolari
interessati di conformare il trattamento dei dati personali ai principi
richiamati nel presente provvedimento; b) ai sensi
dell'art. 13, comma 5, del Codice, dispone che partiti e movimenti politici,
comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possano prescindere
dall'informativa agli interessati nei casi indicati nel punto del presente
provvedimento; c) dispone
che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. Roma, 7 settembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |