Mod d'interesse

 

imagesCAXUIR6KHOME                PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli      ictus

DOCUMENTO INSERITO IL  26-1-2012

 

 

COMMENTO

 

Documenti correlati

 

 

 

 

 

L’Espresso  24-1-2012

 

Consumatori. Class action, perché non funziona

 

di Paolo Cagnan

Sapete quante cause collettive sono state vinte in Italia da quando c'è la legge che le prevede? Una. Contro la Regione Lazio. Mentre le corporation private (banche assicurazioni etc.) l'hanno sempre fatta franca. Il bel risultato di una norma fatta male, chissà se apposta o no

 

L'ultima minaccia, o promessa a seconda di come la si voglia vedere, non poteva che essere legata al naufragio della Costa Concordia: «Class action internazionale 125 mila euro per ogni passeggero». Vedremo. Ma intanto vale la pena di chiedersi: in Italia, chi ha vinto, fino ad oggi, un'azione risarcitoria collettiva? La risposta è facile: nessuno, contro i privati. Solo il Codacons, contro un'amministrazione pubblica: il ministero dell'Istruzione, chiamato in causa per le "classi pollaio" del Lazio.

Un successo in due anni è un misero bilancio, a fronte dei molti proclami. Perché la class action all'italiana è un gran pasticcio, non si sa quanto voluto. E non è affatto scontato che le modifiche in materia inserite nel decreto sulle liberalizzazioni riusciranno a far decollare lo strumento principe per difendere i consumatori dai loro diritti calpestati.

La legge
L'istituto della class action è stato introdotto nella legislazione italiana con la legge 99 del 23 luglio 2009, che ha modificato l'articolo 140-bis del Codice del consumo rendendo (teoricamente) percorribile la strada dell'azione risarcitoria collettiva a partire dal gennaio del 2010. In pratica, si tratta di consentire a chi ritiene di essere stato danneggiato di mettersi insieme ad altri che hanno subito lo stesso tipo di danno e avviare così una causa collettiva. Contro chi? Soprattutto, in teoria, contro i colossi del settore privato: banche, industrie, aziende, corporation. Il singolo cittadino non si imbarcherebbe mai in una simile impresa, lunga e costosa: avvocati, perizie, ricorsi. Non solo: i tribunali competenti per l'esame delle richieste d'ammissibilità delle cause sono pochi (undici in tutto) e accorpati: così, gli aostani dovrebbero rivolgersi al Foro di Torino, a trentini e friuliani verrebbe chiesto di recarsi a Venezia, i lucani e i calabresi sarebbero convocati a Napoli, mentre a Roma finirebbero giocoforza tutti i marchigiani, gli umbri, gli abruzzesi e i molisani. Ma l'unione, come dice il proverbio, fa la forza. E allora, avanti tutta: almeno a parole.

I ritardi
La class action all'italiana è un insieme di promesse non mantenute, meccanismi farraginosi, paletti spesso insuperabili ed enormi difficoltà procedurali. Ci provò per primo il governo Prodi, che fece inserire nella Finanziaria del 2007 alcune norme che ebbero vita breve, complice la crisi che avvenne di lì a poco. Subentrato Berlusconi a Palazzo Chigi, iniziò subito un valzer di rinvii.

Nel 2008, Confindustria chiese alcuni mesi di tregua : «Vogliamo ridiscutere», spiegava Emma Marcegaglia, «alcuni punti per noi penalizzanti, a partire dall'ammissibilità delle cause: oggi qualsiasi gruppo potrebbe promuoverne una». Il ministro Claudio Scajola bloccò la norma mentre Giulio Tremonti, da parte sua, avrebbe voluto vietare le azioni collettive contro lo Stato, temendo oscure vendette da parte del "partito dei giudici". Un anno e mezzo dopo, finalmente, ecco la modifica del Codice di consumo. Con partenza fissata al primo gennaio 2010 e retroattività consentita sino al 15 agosto 2009, data d'entrata in vigore della legge.

I paletti
In realtà, la montagna ha partorito il topolino. Innanzitutto, per avviare una class action serve il ricorso al tribunale da parte di uno dei soggetti coinvolti. Una volta ottenuta l'aggregazione di tutti gli eventuali cointeressati, l'immaginario signor Rossi dovrebbe garantire a sue spese un'adeguata pubblicizzazione. E' evidente che, senza le associazioni di consumatori, il nostro non andrebbe da nessuna parte, tanto più con la spada di Damocle di una condanna a pagare le spese in caso di sconfitta. Ma è vero anche il contrario: le associazioni avrebbero voluto essere libere di proporre cause a nome dei consumatori, ma senza l'obbligo di mandato. Punto secondo: «C'è un grosso problema di costi», spiega l'avvocato Simone Filonzi dell'Adoc, «perché la legge chiede che, una volta ottenuta da un tribunale l'ammissibilità di una causa, si debba dare la massima pubblicità al cosiddetto "opt in", ovvero alla campagna di adesioni, affinché ciascun potenziale danneggiato venga informato della possibilità di inserirsi». Ma chi paga pagine e pagine di pubblicità sui maggiori quotidiani nazionali? «Abbiamo sostenuto che la pubblicizzazione potrebbe avvenire attraverso Internet: più di un giudice ha ritenuto la misura inadeguata». Punto terzo, il più importante: la norma prevede che i consumatori riuniti nell'azione collettiva debbano presentare situazioni "identiche". E qui viene il casino.

 

Bilancio disastroso
Imbattersi in situazioni "identiche" è risultato pressoché impossibile. A molti sarebbe piaciuto vedere applicata la class action ai crack Cirio e Parmalat, ma al di là della inapplicabilità del principio di retroattività, ci si sarebbe comunque imbattuti in "profili clienti" così diversificati (ad esempio, sulla reale consapevolezza del profilo di rischio) che l'azione sarebbe stata quasi certamente rigettata.
Sinora, due sole class action sono state dichiarate ammissibili. La prima è quella avviata dal Codacons a Milano contro il test fai-da-te per la H1N1, la cosiddetta influenza suina, venduto a 13 euro dalla Voden Medical Instruments Spa. «Abbiamo speso 20 mila euro per pubblicizzare la causa», spiega il presidente Rienzi , « sa quante persone hanno aderito? Una». Colpa di questa legge-truffa, rincara la dose l'avvocato Marco Ramadori: «In America vige il principio dell'opt out, ovvero sono dentro tutti i consumatori, tranne chi se ne chiama fuori. E non il contrario, come da noi». La sentenza non è ancora stata pronunciata: sarà la prima, in Italia.

Il caso Intesa Sanpaolo
La seconda ammissibilità, decisamente più importante perché coinvolge il mondo delle banche, ha visto il ribaltamento in appello della sentenza con cui il tribunale di Torino aveva respinto l'azione collettiva promossa da Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo.
Oggetto del contendere, la commissione di massimo scoperto per i conti senza fido. In primo grado, semaforo rosso. In appello, un successo quasi insperato. E ora, l'iter è pienamente avviato. Ma come si svolge una class action? Superato lo scoglio dell'ammissibilità, il tribunale deve assicurarsi che alla class action venga data "adeguata pubblicità" e fissare i termini - 120 giorni - entro i quali la campagna di adesioni può svolgersi. Chiusa questa fase, si entra nel vivo della causa, che segue in linea di massima le procedure di un processo civile, con l'escussione dei testi e l'acquisizione delle prove documentali. Contro l'eventuale sentenza di condanna si può ricorrere in appello, ma i risarcimenti possono scattare trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione.

Non più identico ma omogeneo
«Abbiamo tolto qualche granello di sabbia dagli ingranaggi della class action», annunciava il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Antonio Catricalà il 20 gennaio, nel confermare la nuova formulazione dell'azione collettiva che tutela «i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano, nei confronti di una stessa impresa, in situazione del tutto omogenea».
Da "identico" a "omogeneo": basterà una parolina a far decollare lo strumento di tutela? I pareri sono addirittura antitetici. «Questa novità ci aiuterà parecchio», dice il presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti. Anche al l'Adoc sono ottimisti «E' un grande passo in avanti, speriamo che aiuti a far cadere le molte barriere nell'applicabilità di questo strumento». Ma completamente diverso è il parere di ribatte Carlo Rienzi, presidente del Codacons : «E' una fregatura bella e buona. Tanto per fare un esempio, due clienti che abbiano rispettivamente un conto corrente affidato e uno non affidato, per la legge non presentano situazioni “omogenee”. Quindi niente class action».

Gli spot e la realtà
Intanto, nel mare magnum dei proclami, ma soprattutto dei roboanti annunci destinati a restare lettera morta, riuscire a distinguere il vero dal verosimile non è affatto semplice.
Non risultano altre class action già ammesse, oltre alle due citate. Un tentativo simile a quello di Torino, sempre sul massimo scoperto ma questa volta contro la Popolare di Novara, è in atto da parte dell'Adoc, mentre solo alcuni giorni fa la Federconsumatori ha annunciato l'avvio della causa contro la Popolare di Milano per il "Convertendo BPM", prodotto collocato nel 2009. «Acquistato da 15 mila risparmiatori per un totale di 400 milioni di euro investiti», riassume l'avvocato Massimo Cerniglia, «la Popolare ne ha anticipato la naturale scadenza dal 2013 al 22 novembre scorso e i sottoscrittori hanno visto scomparire l'88 per cento dell'investimento».

Molte le proposte di azioni collettive già dichiarate inammissibili: si va dalla richiesta di rimborso delle licenze di Windows preinstallato sui Pc a quella dei pendolari della linea Roma-Nettuno contro Trenitalia, sino alla causa proposta contro la BAT Italia per i danni da fumo.
Le minacce di class action sono pressoché infinite: tariffe dei traghetti per la Sardegna, canone RAI, inadempienze del social shopping Groupon, pubblicità invasiva su Sky, tassi d'interesse sui buoni fruttiferi postali, rincari autostradali, persino i "pensionati tartassati" e il degrado di Roma.

Il pubblico
La class action per antonomasia è quella applicata al settore privato. Ma la legge prevede anche la possibilità di muoversi contro la pubblica amministrazione. Anche qui, i tabù non mancano: sono escluse ad esempio tutte le Authority, Bankitalia, i ministeri senza portafoglio etc. La competenza è del Tar e l'oggetto del contendere è l'inadempimento, ad esempio sotto forma di violazione della Carta dei servizi. Nessun risarcimento ai consumatori, in caso di vittoria - l'ennesima beffa - «ma il riconoscimento dei cosiddetti danni reputazionali - spiega l'avvocato Cerniglia - e la possibilità teorica che i funzionari che abbiano sbagliato vengano perseguiti dalla Corte dei conti». Il Codacons ha portato a casa la sola vittoria ottenuta sinora in questo campo, sulle "classi pollaio" del Lazio: aule scolastiche troppo piccole e sovraffollate.
Esito pratico della sentenza? Non pervenuto. Sempre il Codacons sta portando avanti una class action che, se vinta, potrebbe portare ad un terremoto: quella relativa ai 38 mila precari della scuola. Il prossimo 2 febbraio il Tar del Lazio sarà chiamato a pronunciarsi sull'abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato di cui il Ministero dell'istruzione (MIUR) è chiamato a rispondere


Il naufragio del Giglio
In chiusura, torniamo da dove siamo partiti: dalla class action internazionale che il Codacons ha annunciato contro Costa Crociere e Carnival per il naufragio del Giglio. Una causa che, visti i problemi italiani, qualcuno pensa di intentare a Miami. Il presidente Rienzi la spiega così: «Siamo legittimati da almeno tre ordini di fattori: la proprietà della Carnival è americana, le crociere sono state ampiamente pubblicizzate anche negli Stati Uniti e lì risiedono alcuni dei nostri ricorrenti». Per altre associazioni di consumatori, si tratta di puro marketing: una simile iniziativa - dicono - avrebbe eventualmente senso solo nel caso in cui non si riuscisse ad ottenere risposte concrete dalla società sui rimborsi e sul risarcimento dei danni materiali ed esistenziali. Una mossa del tutto prematura, insomma. Ma di sicuro effetto mediatico.