HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documento d’interesse Inserito il 29-1-2007 |
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COMUNICATO STAMPA
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2007;
SENTITO il Relatore Dottor
Antonio Pilati; VISTO l’articolo 12, comma 2,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità
può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali
l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze
facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata; VISTO il D.P.R. 30 aprile
1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di
natura generale; VISTA la propria indagine
conoscitiva IC15 sul settore degli Ordini e dei Collegi Professionali
conclusasi il 3 ottobre 1997; VISTE le segnalazioni e i
pareri adottati dall’Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 della citata legge n.
287/90 in materia di servizi professionali e, tra questi: AS298 “Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale”,
del 20 aprile 2005, AS306 “Ricognizione dei
principi fondamentali in materia di professioni”, del 13 luglio 2005, AS316 “Liberalizzazione dei
servizi professionali - Relazione sull’attività svolta
nel biennio 2004/2005”,
del 16 novembre 2005; VISTI gli articoli 1 e 2 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006,
n. 248, recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”; 2 VISTE le richieste di
intervento pervenute nelle date 18 settembre 2006, 16 novembre 2006 e 28 dicembre organismi rappresentanti di
professionisti intesi a limitarne la concorrenza, sotto il profilo della promozione
dei servizi professionali e della determinazione dei corrispettivi richiesti
per i servizi medesimi; CONSIDERATI i seguenti
elementi: 1. Nell’ambito della propria
attività istituzionale, l’Autorità è intervenuta in più occasioni nel settore dei
servizi professionali, utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione. L’Autorità
ha indagato il settore con un’Indagine Conoscitiva ed ha
inviato numerosi pareri e segnalazioni al Parlamento e al Governo, sia
con riferimento a singole professioni e ad aspetti puntuali, che in relazione ad
ipotesi di riforma complessiva dell’intero settore delle attività
professionali. L’Autorità, infine, è intervenuta utilizzando i propri poteri istruttori
nei confronti di comportamenti dei professionisti e/o dei loro organismi
rappresentativi configurabili come intese restrittive della concorrenza
ex art. 2 della legge n. 287/90 e
dell’art. 81 del Trattato CE. Nel corso del biennio 2004/2005,
anche al fine di dare seguito alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione
europea, l’Autorità ha promosso occasioni di confronto con i
rappresentanti delle categorie professionali per verificare, anche con il
loro ausilio, l’effettiva necessità delle restrizioni alla concorrenza
che caratterizzano il sistema. Di tale attività si è dato conto nella Relazione sull’attività
svolta nel biennio 2004/2005 del 16 novembre 2005. 2. Con legge 4 agosto 2006, n.
248, di conversione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani),
sono state introdotte misure di promozione della concorrenza nel settore delle
professioni. L’art. 1 della legge, nel
definirne le finalità, fa riferimento “all’improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di
assetti di mercato maggiormente concorrenziali”, in ossequio agli articoli
3, 11, 41 e 117 Cost. “con particolare riferimento alle
materie di competenza statale della tutela della concorrenza”. Viene,
quindi, manifestata l’esigenza di adottare misure necessarie a “garantire il rispetto
degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunità europea”, nonché di “assicurare 3 l’osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di
regolazione e vigilanza di settore”. 3. L’art. 2 della legge citata,
con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali e “in conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di
libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare
agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri
diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”, prescrive l’abrogazione, a
far data dall’entrata in vigore del decreto, delle disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono i principi e i divieti di seguito
indicati. 4. L’art. 2, comma 1, lettera a), abroga le disposizioni che prevedono “l'obbligatorietà
di tariffe fisse o minime”,
nonché “il
divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti”. La lettera b) abroga “il divieto, anche
parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”, stabilendo che la pubblicità di
attività professionali deve essere informata a “criteri di trasparenza
e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine”. La lettera c) abroga “il divieto di fornire
all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti”, stabilendo che “l'oggetto sociale relativo
all'attività liberoprofessionale deve essere esclusivo”, che “il medesimo
professionista non può partecipare a
più di una società” e che “la
specifica prestazione deve essere resa da uno o
più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità”. L’art. 2, comma 2-bis,
sostituisce il terzo comma dell’art. 2233 c.c. nei seguenti termini: “Sono nulli, se non
redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. 5. L’art. 2, comma 3, statuisce
che “le
disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina”
che contengono le limitazioni alla concorrenza sopra elencate devono essere
adeguate al nuovo contesto normativo entro il 1° gennaio 4 medesima data, le norme deontologiche
e pattizie in contrasto con quanto previsto dal decreto sono in ogni caso
nulle. abolisce il divieto di
pubblicità professionale e di costituzione di società interdisciplinari tra professionisti, statuendo
l’abrogazione di previsioni normative che prevedono siffatte
limitazioni e la nullità delle disposizioni di natura pattizia
contenenti le medesime limitazioni. 7. Nel periodo successivo all’emanazione
del decreto Bersani, alcuni organismi rappresentativi dei
professionisti hanno assunto decisioni volte ad interpretare in senso restrittivo le
disposizioni sulle professioni contenute nel decreto anzidetto. Si noti, inoltre, che la legge
notarile n. 89/1913, nella parte relativa alla definizione degli onorari, è stata
modificata con D. Lgs. 1° agosto 2006 n. 349, successivamente all’entrata
in vigore del decreto Bersani e in senso non coerente con quest’ultimo. Infine, sono pervenute all’Autorità
segnalazioni di singoli professionisti relative a comportamenti di alcuni
organismi professionali tesi a precludere ai propri iscritti l’opportunità
di avvalersi delle leve concorrenziali previste nel decreto Bersani. 8. Attualmente il Parlamento
italiano è investito dell’esame di un disegno di legge delega, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2006, sulla riforma delle professioni intellettuali. Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha pubblicato il 10 gennaio 2007 il “Rapporto sui primi sei mese di attuazione della legge 248/2006”, dal quale emerge che il medesimo Ministero sta
provvedendo a raccogliere i codici deontologici modificati ai sensi della
legge suddetta. tramite la presente indagine
conoscitiva, anche alla luce del nuovo contesto normativo, lo stato del recepimento dei
principi di concorrenza nelle disposizioni di natura deontologica e pattizia, con particolare riferimento all’abolizione delle seguenti
restrizioni: - obbligatorietà di
tariffe fisse o tariffe minime; - divieto dei c.d. patti di
quota lite; - divieto, anche parziale, di
svolgere pubblicità informativa; 5 - divieto di costituire
società interdisciplinari tra professionisti. 10. L’obbligo di adeguamento dei
codici deontologici, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani, incombe
su tutti gli organismi rappresentativi di soggetti che svolgono
attività professionali, siano essi costituiti nella forma di ordini e
collegi, ma anche di associazioni. 11. Considerata l’ampiezza dei
soggetti destinatari di tale obbligo, allo stato l’Autorità ritiene
opportuno svolgere l’attività di indagine con particolare riguardo agli ordini e ai collegi
rappresentativi delle professioni di architetto, avvocato, commercialista e ragioniere,
consulente del lavoro, farmacista, geologo, geometra, giornalista e
pubblicista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio, perito industriale e
psicologo1. Tutto ciò premesso e
considerato; DELIBERA di procedere, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, ad un’indagine conoscitiva
riguardante il settore dei servizi professionali, con particolare riferimento all’adeguamento
dei codici deontologici delle professioni indicate ai principi di
concorrenza. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio
Catricalà 1
Per quanto riguarda la professione di veterinario l’Autorità sta
svolgendo un procedimento istruttorio avente
ad oggetto le restrizioni in materia di prezzi e di attività
promozionali che incombono su tali professionisti. |