CENACOLO DEI COGITANTI |
Documento d’interesse Inserito il 27-3-2009
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27-3-2009 Radio 24 – 24
Mattina – A. Milan intervista il
sen. Marino sul testamento biologico alla
luce del testo approvato dal Senato (VAI) |
All'articolo
4 è stato cancellato il carattere vincolante per i medici delle dichiarazioni
anticipate di trattamento firmate dai malati. È stato accolto un emendamento
dell'Udc, a prima firma del senatore Fosson, che modifica il primo comma
dell'articolo.
Il testo del DdL sul testamento biologico votato dal Senato
(Ddl Senato 26.3.2009) (Da La Repubblica
26-3-2009)
Non vincolante per il medico la volontà del
paziente sui trattamenti da ricevere
Il Senato ha dato via libera al ddl Calabrò sul
testamento biologico con 150 voti favorevoli, 123 contrari e 3 astenuti. Ora il
provvedimento passa al vaglio della Camera. Il provvedimento, peraltro, prevede
che le volontà del paziente in merito ai trattamenti da ricevere o non
ricevere, non siano in ogni caso vincolanti per il medico. Lo ha deciso l'Aula
questa mattina approvando un emendamento dell'Udc che ha cancellato l'obbligo
per il medico di tenerne conto. In ogni caso nella dichiarazione può essere
esplicitata la rinuncia ad ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari in
quanto di carattere sproporzionato, sperimentali, altamente invasive o
altamente invalidanti. Non possono invece essere inserite indicazioni relative
alla possibilità di sospendere alimentazione e idratazione forzata. Infine si
prevede che le Regioni debbano assicurare assistenza domiciliare ai soggetti in
stato vegetativo persistente.(26 marzo 2009)
Ddl
Senato 10 -A- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso
informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento
Art.
1.
(Tutela
della vita e della salute)
1.
La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32
della Costituzione:
a)
riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile,
garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona
non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei
modi di legge;
b)
riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto
all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c)
riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere
dall’espressione del consenso informato nei termini di cui all’articolo 2,
fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività e nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di
legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
d)
impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari
più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4,
riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il
paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e)
vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di
eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando
l’attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata
alla tutela della vita e della salute nonchè all’alleviamento della sofferenza;
f)
garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di
morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti
straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati
rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
2.
La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa
in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di
volere e della loro famiglia.
Art.
2.
(Consenso
informato)
1.
Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo
consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e
consapevole.
2.
L’espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese
dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi,
prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi
prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili
alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3.
L’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e
paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso
informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella
clinica.
4.
E' fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le
informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento
e deve essere adeguatamente documentato.
5.
Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato,
anche parzialmente.
7.
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è accordato o
rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere
attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di
tali soggetti riguarda quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo
come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8.
Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e
di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso
informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza
e coscienza, conformemente ai princìpi della deontologia medica nonchè della
presente legge.
9.
Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita
della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il
verificarsi di un evento acuto.
Art.
3.
(Contenuti
e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)
1.
Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio
orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale
futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui
il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è
esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione
dell’eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all’articolo 6.
2.
Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena
capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione
medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non
attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto
dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3.
soppresso.
4.
Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la
rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di
trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, o sperimentale.
5.
Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire
indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580
del codice penale.
6.
Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e
l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono
fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente
finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non
possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
7.
La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è
accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere
le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per
questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.
La
valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un
medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico
curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del
medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di
ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
Art.
4.
(Forma
e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)
1.
Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte
in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato
maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e
puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico
di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2.
Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte,
devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonchè sottoscritte
con firma autografa.
3.
Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di
trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione
dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia la
dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la
forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4.
La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in
ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della
dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5.
La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella
clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
Art.
5.
(Assistenza
ai soggetti in stato vegetativo)
1.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le Regioni
si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato
vegetativo permanente.
Art.
6.
(Fiduciario)
1.
Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un
fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la
nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
2.
Il fiduciario se nominato è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad
interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore
interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni
legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
3.
soppresso.
4.
Il fiduciario se nominato si impegna a vigilare perchè al paziente vengano
somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si
creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5.
Il fiduciario se nominato si impegna a verificare attentamente che non si
determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui
agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6.
Il fiduciario se nominato può rinunciare per iscritto all’incarico,
comunicandolo al dichiarante o, ove quest’ultimo sia incapace di intendere e di
volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
Art.
7.
(Ruolo
del medico)
1.
Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di
trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il
fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene
di seguirle o meno.
2.
Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare
la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la
deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il
fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio
dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i
princìpi di precauzione,
proporzionalità
e prudenza.
3.
soppresso
4.
soppresso.
5.
Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è
sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico
legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e
il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla
direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria
locale di competenza regionale.
Art.
8.
(Autorizzazione
giudiziaria)
2.
L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di
inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al
trattamento sanitario.
3.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata
segnalazione al pubblico ministero.
Art.
9.
(Disposizioni
finali)
1.
E ` istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento
nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del
trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
2.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le
regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del
Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme
entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni
anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle
in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di
conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende
sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al
comma 1.
3.
La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le
formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia
elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all’obbligo
di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro
tributo.
4.
Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. All’attuazione del medesimo si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.