Il
Sole 24 Ore dell’8-3-2008
Sugli assegni trasferibili arriva il bollo da 1,5 euro
di Luca De
Stefani
Tutto
pronto per l'imposta di bollo che dovrà essere applicata dal 30 aprile
2008 sulle richieste in forma libera di assegni bancari, postali, circolari e
di vaglia postali o cambiari. Un costo maggiore a carico del richiedente di
1,50 euro, per evitare la «clausola di non trasferibilità». Dal 30
aprile, infatti, solo su richiesta scritta del richiedente si potranno
ottenere assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari
liberamente trasferibili per importi inferiori a 5mila euro. In quest'ultimo
caso, ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il
codice fiscale del girante. Se gli assegni bancari e postali verranno
utilizzati per importi pari o superiori a 5mila euro, inoltre, dovrà
essere indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilità.
Nella circolare 18/E del 7 marzo 2008, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che
l'imposta di bollo prevista dalla nuova normativa
antiriciclaggio (articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231) si aggiunge a tutte le altre disposizioni riguardanti
l'applicazione dei bolli sui mezzi di pagamento e sui documenti bancari.
Continuerà a essere applicata l'imposta sugli estratti conto, comprese
le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai
clienti.
Per gli assegni bancari o postali in forma libera, le banche e le Poste
italiane, già titolari dell'autorizzazione a pagare l'imposta in modo
virtuale (articolo 15 del Dpr 642/72), potranno
avvalersi di questa autorizzazione e delle stesse procedure per il versamento
della nuova imposta di bollo.
Il primo versamento va effettuato il 30 giugno 2008 e successivamente la
scadenza è ogni due mesi.
Entro gennaio 2009 va presentata una dichiarazione definitiva contenente la
«indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente
distinti per voce di tariffa».
Nella circolare di ieri è stata segnalata la necessità di
riportare nella dichiarazione un'ulteriore voce, relativa al numero di
assegni in forma libera emessi nel corso dell'anno precedente con
l'indicazione della corrispondente imposta di bollo dovuta.
Per gli assegni circolari rilasciati in forma libera l'imposta di bollo di
1,50 euro va ad aggiungersi a quella del «6 per mille per ogni anno», che
deve essere liquidata trimestralmente (articolo 10, comma 1, nota 2 della
Tariffa allegata al Dpr 642/72). Saranno queste
anche le modalità di pagamento della nuova imposta di bollo di 1,50
euro per ogni assegno circolare.
Per i vaglia cambiari rilasciati in forma libera continuerà a essere
dovuta l'imposta di bollo del 4 per mille corrisposta «in base alla media
delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e
delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce
l'applicazione dell'imposta», (articolo 10, comma 2 della Tariffa allegata al
Dpr 642/72). Il versamento trimestrale va fatto
entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare:
febbraio, maggio, agosto e novembre. Il versamento dell'imposta di bollo di
1,50 euro seguirà le stesse modalità di pagamento previste per
l'imposta del 4 per mille.
Per i vaglia postali liberi, l'esenzione prevista dall'allegato B del Dpr 642/72 non si applica, per cui è dovuta
l'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascuno di essi. Il versamento va
effettuato con le stesse modalità previste per gli assegni postali.
Se rilasciati in forma libera, gli assegni bancari e postali, gli assegni
circolari, i vaglia cambiari e postali devono riportare in modo leggibile la
seguente dicitura «Imposta di bollo di cui al Dlgs
231/2007 assolta in modo virtuale» (articolo 15, comma 2 del Dpr 642/72). Gli assegni bancari e postali devono
riportare anche la data e il numero dell'autorizzazione per il pagamento
virtuale.
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