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Documento d’interesse   Inserito il 4-7-2007


 

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Italia Oggi 4-7-2007

Tutela doc per i raggiri di banche e intermediari finanziari

Lo prevede lo schema di dlgs, attuativo della Finanziaria 2006,

oggi in pre-consiglio dei ministri Risparmiatori, indennizzi Consob

 

Di Marco Gasparini

 

Risparmiatori raggirati dalle banche e dagli intermediari finanziari saranno indennizzati dalla Consob. Lo prevede uno schema di dlgs che dà attuazione alla legge n. 262 del 2005 sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il provvedimento che sarà esaminato domani in pre-consiglio istituisce un fondo di garanzia alimentato con le sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti delle imprese e degli operatori attivi nel settore dell'intermediazione mobiliare e prevede l'attivazione di un meccanismo di conciliazione e arbitrato amministrato direttamente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. A beneficiare della nuova procedura di risarcimento saranno i consumatori danneggiati dalla violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza stipulati nei rapporti contrattuali con la clientela. A poche settimane dal varo del regolamento sul fondo anti-crack finanziato dai conti correnti dormienti presso imprese bancarie, assicurative, sim e operatori del mercato il governo tende una nuova mano ai risparmiatori e introduce nell'ordinamento un sistema di indennizzo più rapido ed efficace rispetto a quello della giustizia ordinaria. Presso la Consob opererà, infatti, una vera e propria camera di conciliazione e arbitrato formata da esperti del settore (obbligatorie anche forme di consultazione con le associazioni dei consumatori) e specializzata nella risoluzione di controversie tra gli investitori non professionali e gli intermediari autorizzati. La procedura di conciliazione potrà essere attivata dal cliente mediante presentazione di una semplice istanza purché non sia già stato presentato reclamo all'intermediario o non sia scaduto il termine ordinario per l'impugnazione del contratto. Il procedimento dovrà rispettare i principi di riservatezza, imparzialità, garanzia del contraddittorio tra le parti e celerità. La Consob avrà infatti 40 giorni di tempo per definire la causa con un lodo arbitrale che avrà efficacia esecutiva immediata e potrà essere impugnato dinanzi al giudice civile solo per la violazione di norme e principi di diritto. La banca o l'intermediario riconosciuto responsabile della violazione degli obblighi informativi, di correttezza o trasparenza del contratto, dovrà pertanto risarcire il cliente. In caso di inerzia scatterà la garanzia del fondo gestito dalla Commissione che potrà poi rivalersi nei confronti dell'impresa o del soggetto inadempiente. Fermo restando il diritto dell'investitore di rivolgersi successivamente anche al giudice ordinario per il riconoscimento del maggior danno subito. Le risorse necessarie ad alimentare il fondo saranno garantite da un duplice flusso. Il versamento della metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie pagate dagli operatori all'autorità di vigilanza e i diritti posti a carico degli utenti che ricorreranno alle procedure arbitrali. Sarà la stessa Commissione con appositi regolamenti da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto delegato a disciplinare l'istituzione della camera di conciliazione, il meccanismo di funzionamento e attivazione del fondo nonché la determinazione dell'indennizzo massimo che potrà essere chiesto dai risparmiatori. Per dare maggiore efficacia all'intero impianto normativo il dlgs prevede il ricorso a un'ulteriore procedura semplificata destinata a chiudersi con un 'lodo non definitivo' a favore dei risparmiatori vittime di violazioni 'manifestamente fondate' degli obblighi contrattuali. Anche questo tipo di provvedimento potrà essere immediatamente opposto alla banca. Un'ulteriore disposizione a tutela dei risparmiatori stabilisce che la clausola compromissoria inserita nei contratti riguardanti i servizi di investimento e quelli eventualmente accessori sono 'vincolanti' solo per l'intermediario. In questo modo viene salvaguardata la facoltà del cliente di ricorre a meccanismi di conciliazione diversi da quelli preventivamente concordati con l'impresa finanziaria incluso, naturalmente, l'arbitrato amministrato dalla Consob.