PRIVILEGIA NE IRROGANTO di
Mauro Novelli
(Documento inserito il
13-11-2006)
DA IL SOLE – 24 ORE 11 novembre 2006
Sommario
>>
Banche, ecco chi taglia le spese di Nicola Borzi
>> CLIENTI ALLO SPORTELLO / Trasferimento titoli, passaggio a
peso d’oro di
Maximilian Cellino e Vitaliano D’Angerio
>> CLIENTI ALLO SPORTELLO - Le risposte delle banche (N. Borzi)
>> DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006 n. 223 , coordinato e modificato dalla legge di conversione 248/2006
I risparmiatori hanno certamente
ottenuto qualche beneficio dal decreto Bersani, come un generale miglioramento
della comunicazione da parte delle banche. Ma sul fronte dei costi, come quelli
di trasferimento titoli da un intermediario a un altro o per l’estinzione
anticipata dei mutui, poco è cambiato. Lo dimostra l’inchiesta di
«Plus24», condotta con un questionario inviato a gruppi bancari e istituti di
credito di ogni dimensione in tutto il Paese. Hanno risposto 40 banche (tra cui
grandi gruppi come Bnl, Capitalia, UniCredit, Mps e SanPaolo Imi), che nel 2005
gestivano oltre 15.800 sportelli: un campione superiore a metà della
rete nazionale. La tabella riassuntiva e tutte le risposte sono pubblicate
negli articoli collegati ai link che seguono.
Cosa dice la legge. L’articolo 10 del decreto Bersani (Dl 4 luglio 2006, n.
223), convertito dalla legge 248 del 4 agosto (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’11 agosto) prevede che le variazioni contrattuali dei contratti di durata
sono inefficaci «se pregiudizievoli per il consumatore», nel caso non
rispettino alcune regole. Le variazioni contrattuali decise unilateralmente
dalla banca vanno comunicate entro 30 giorni: il cliente può chiudere il
contratto entro 60 giorni dalla comunicazione della banca «senza
penalità e senza spese di chiusura», mentre le altre spese saranno
applicate alle condizioni praticate in precedenza. Il decreto Bersani quindi non
azzera le altre spese: nel caso del conto corrente, ad esempio, per i bonifici,
per l’uso del Bancomat, la domiciliazione di bollette e fatture, l’acquisto di
titoli, di bollo e per riga dell’estratto conto.
Interpretazione difficile. La materia del decreto è complessa, il testo
originario è stato modificato in sede di conversione e non c’è
accordo sulla sua applicazione. Con la circolare del 3 agosto, l’Associazione
bancaria italiana (Abi) ha escluso i mutui dall’ambito della norma. Le
associazioni dei consumatori non ne danno un’interpretazione unica. Il 22
novembre si terrà la prossima riunione del "tavolo tecnico",
un gruppo di lavoro al quale partecipano organizzazioni dei risparmiatori,
banche e ministero dell’Economia, che cercheranno l’interpretazione autentica
che elimini i rischi di disparità di trattamento in caso di eventuali
cause.
Chi si è mosso per primo. Le politiche di costo sono fondamentali anche
per le banche, sia per guadagnare nuovi clienti che per fidelizzare quelli
esistenti. La competizione è stata aperta da UniCredit Banca che ha
rotto il fronte degli istituti di credito il primo giugno 2005 lanciando la
chiusura gratuita del conto corrente e l’eliminazione delle spese di chiusura
dossier e trasferimento titoli per alcuni conti "a pacchetto". Una
decisione poi estesa a tutta la clientela dal 23 gennaio scorso.
Applicazione a macchia di leopardo. Nonostante i buoni propositi,
l’applicazione del decreto Bersani non è sempre garantita. Lo
testimoniano le lamentele dei clienti alle associazioni e anche le quattro
"candid bank" delle pagine seguenti. «Spese di chiusura eliminate?
Non ci è arrivata nessuna circolare» si è sentito rispondere, ad
esempio, un risparmiatore milanese al quale a inizio ottobre sono stati chiesti
28 euro per chiudere il conto corrente. Decreto o no, insomma, resta ancora
molto da fare.
11 novembre 2006
Una banca può guadagnare
fino a 100 volte per un click sulla tastiera. Succede anche questo a un malcapitato
correntista italiano. O almeno poteva accadere fino allo scorso anno, prima
cioè che gli appelli del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi,
e il decreto Bersani cominciassero a dare una scossa al sistema bancario di
casa nostra.
L’operazione in questione è il trasferimento di titoli da un conto
corrente all’altro: nel 2005, secondo i dati diffusi da Montetitoli (Borsa
Italiana), un istituto di credito spostava un’azione o un’obbligazione pagando
in media poco più di 35 centesimi di euro (0,30 euro per ordinante e
beneficiario su operazioni domestiche, 0,60 euro per operazioni
trasfrontaliere). Siamo però di fronte a prezzi all’ingrosso. Se invece
passiamo alla «spesa al dettaglio», ecco la sorpresa: il correntista italiano,
a fine 2005, pagava mediamente 35 euro per ciascun titolo (45 euro per quelli
esteri) e i dati sono stati forniti dall’Osservatorio Patti Chiari al «Sole-24
Ore» (pubblicati su Affari Privati, il 16 gennaio 2006). Cento volte in
più dunque o, per chi ama le percentuali, sul conto titoli vi è
stato un ricarico in media di quasi il 10mila per cento. Forse un po’ eccessivo
per giustificare i pur elevati costi dell’impiegato che ha seguito la pratica o
del mantenimento delle strutture.
La svolta. Cambio ai vertici della Banca d’Italia, sbarco in Italia di
agguerriti concorrenti stranieri e decreto Bersani. Sono alcuni dei fattori che
hanno dato la sveglia, nel 2006, alle banche italiane. Senza dimenticare il
pressing dei consumatori e qualche mirata campagna di marketing. Sta di fatto
che è crollato il tabù delle spese di chiusura del conto corrente
e gli istituti di credito tricolore stanno, anche se con lentezza, eliminando i
costi legati all’estinzione del dossier titoli. Dove il sistema bancario oppone
una strenua resistenza è appunto sul trasferimento titoli e non
c’è da stupirsi, viste le cifre. C’è, è vero, anche chi ha
tagliato del tutto il balzello come UniCredit, Mps e Bpvn. Ma la maggioranza
degli istituti di credito fa ancora pagare l’operazione, qualcuno anche oltre
50 euro a titolo (vedi tabella in alto e lista completa sul sito del
«Sole24-Ore»).
Sul filo dell’interpretazione. Il trasferimento titoli è quindi il tema
cruciale di cui si sta discutendo nel tavolo tecnico tra Abi, l’associazione
bancaria, e associazioni consumatori. All’origine della discussione c’è
l’interpretazione del decreto Bersani. «Il conto titoli è un contratto
di durata — afferma Fabio Picciolini, segretario nazionale Adiconsum — da cui
c’è la facoltà di recedere senza penalità e senza spese di
chiusura. E ciò vale anche per le spese di trasferimento titoli». L’Abi
invece limita l’estensione della norma ai costi di chiusura del conto titoli.
Nel braccio di ferro si è poi inserita la Banca d’Italia: «È
opportuno che i costi direttamente o indirettamente connessi con la chiusura
dei rapporti in essere con le banche siano eliminati», ha dichiarato
lunedì scorso il direttore generale Fabrizio Saccomanni.
Rischio cause. A questo punto è fondamentale un accordo
sull’interpretazione del decreto. «Il 22 novembre ci sarà un altro
incontro del tavolo tecnico», ricorda Picciolini. Sempre che non arrivi prima
una circolare del ministro dello Sviluppo economico con l’interpretazione
autentica del decreto.
In caso contrario si aprono due scenari. Da una parte potrebbe aumentare il
contenzioso tra banche e clienti davanti al giurì bancario (vedi
intervista nella pagina a fianco) e al giudice di pace. Dall’altra c’è
la concorrenza: alcuni istituti di credito, italiani e non, stanno infatti utilizzando
a proprio vantaggio questa situazione per attirare nuovi clienti. Alcuni si
spingono addirittura a rimborsare i costi sostenuti per chiudere il conto in
un’altra banca. Lì dove non arriva la legge, vincerà (forse) il
mercato.
“Plus24”, il settimanale di
finanza e risparmio del “Sole 24 Ore”, ha condotto una inchiesta sul
recepimento da parte degli istituti di credito delle norme contenute nel
“decreto Bersani” (articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).
Abbiamo chiesto a un campione di
circa 130 istituti di credito quali sono
le rispettive politiche aziendali
riguardo ai contratti bancari di durata (conto corrente, conto o dossier
titoli, e altri).
Ecco di seguito il questionario
inviato agli istituti di credito.
Per i conti correnti:
A - In caso di modifica
unilaterale delle condizioni, la chiusura del conto è senza spese o
commissioni di chiusura?
B - Oppure, sempre in caso di
modifica unilaterale delle condizioni, valgono le condizioni contrattuali
statuite alla firma del contratto?
C - In alternativa ai casi A e B,
la banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto corrente?
Per i conti o dossier titoli:
D - La chiusura di un conto o
dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori implica costi od
oneri? Per fare un esempio, qual è la commissione unitaria per strumento
finanziario: azione quotata a Milano, obbligazione quotata, titolo di Stato,
fondo comune, Etf.
E - Oppure la chiusura di un conto
o dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori è
gratuita?
Per la comunicazione alla
clientela:
F - La banca comunica entro 30
giorni le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali?
G – La banca comunica le
variazioni dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria?
H - In caso di variazioni dei
tassi per decisioni di politica monetaria, la banca le applica contestualmente
sia ai tassi attivi che a quelli passivi?
Per il recesso dai contratti di
durata (conti correnti, conti titoli, mutui):
I – La banca accorda al cliente la
facoltà di recesso senza penalità e senza spese di chiusura?
L - Oppure la banca applica al
recesso le condizioni contrattuali statuite al momento della firma del
contratto?
Hanno risposto al questionario una
quarantina di istituti di credito (si veda la tabella precedente) che, alla
fine del 2005, gestivano una rete complessiva di oltre 16.800 sportelli pari a
oltre il 53% della rete di oltre 31mila filiali presenti in Italia, per non
parlare dei promotori finanziari e degli altri canali di vendita (come quello
online). Alcuni di questi istituti di credito operano su una sola categoria di
prodotti (ad esempio, mutui, o credito al consumo), oppure sui canali Internet
o attraverso reti di agenti e promotori. Le risposte sono quindi collegate alla
tipologia di prodotti e servizi offerti, che non in tutti i casi è
onnicomprensiva.
Di seguito riportiamo le risposte
a ciascun punto ricevute da ogni istituto.
Nicola Borzi
SANPAOLO IMI
A - Tutte le banche del Gruppo
Sanpaolo IMI non prevedono in alcun caso spese o commissioni per la chiusura di
un conto corrente
B - Tutte le banche del Gruppo
Sanpaolo IMI non prevedono in alcun caso spese o commissioni per la chiusura di
un conto corrente
C - Sì, tutte le banche del
Gruppo Sanpaolo IMI non prevedono in alcun caso spese o commissioni per la
chiusura di un conto corrente
D - E - Non sono previste spese o
commissioni per la chiusura di conti/dossier titoli. Sono recuperate
esclusivamente eventuali spese vive per il trasferimento di titoli materiali.
Sono altresì soggette a recupero eventuali spese addebitate dalle
Società di Gestione per la produzione di certificati fisici rappresentativi
di quote di fondi comuni, necessari in caso di trasferimento ad istituti che
non rivestano la qualifica di banca depositaria.
F - Si
G - Si
H - Si
I - L - Non sono previste spese di
chiusura per conti correnti e dossier titoli. (La facoltà di recesso per
i conti titoli è contrattualmente prevista previo preavviso di 15
giorni). Esiste la possibilità di estinguere anticipatamente un mutuo o
un finanziamento personale: in questi casi, per alcuni prodotti è
previsto un compenso di estinzione anticipata come da contratto. Questo
compenso non è previsto per alcuni prodotti, come per esempio, per i
mutui a tasso variabile.
UNICREDIT BANCA
In relazione ai temi affrontati
dal cosiddetto decreto Bersani, UniCredit Banca non solo ha dato immediata
attuazione alla normativa ma ha addirittura anticipato di propria inizativa
l'applicazione di alcune delle misure più favorevoli per la clientela
previste dalla normativa stessa.
A – B – La chiusura del conto
corrente, per qualsiasi motivo avvenuta, non solo in dipendenza di modifica
unilaterale delle condizioni, non è soggetta a spese o commissioni di
chiusura sin dal 23 gennaio 2006 (Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2006).
L'agevolazione è stata posta in essere sin dal primo giugno 2005 per i
titolari da almeno sei mesi di vari conti correnti package(Gamma Genius e Light
- Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2005).
C - Come risulta dai precedenti
punti la Banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto corrente.
D - E - La chiusura di un conto o
dossier titoli è gratuita. Il trasferimento degli strumenti finanziari
ad altra Banca è gratuito non essendo previsti oneri a carico della
clientela per l'attività della Banca. L'iniziativa è stata
assunta, con le modalità e i tempi indicati nei precedenti punti A e B,
in particolare per tutta la clientela a far data dal 23 gennaio 2006 e per i
titolari dei conti package più diffusi con decorrenza primo giugno 2005.
F - La Banca comunica le
variazioni unilaterali rispettando il termine di preavviso di 30 giorni stabilito
dalla normativa vigente.
G – H - La Banca non assume
iniziative in relazione alle decisioni di politica monetaria, ma in funzione
dell'andamento dei tassi di mercato. Tuttavia anche se le variazioni dei tassi
debitori non sono connesse a decisioni di politica monetaria, ai clienti
interessati viene applicato un aumento dei tassi creditori di ugual misura.
I – L - La facoltà di
recesso viene accordata senza penalità e spese di chiusura. Nei
contratti ove è prevista una determinata scadenza, in caso di estinzione
anticipata rispetto alla scadenza prefissata, per esempio per mutui fondiari,
in conformità alle previsioni di legge, ossia l'articolo 40 del Decreto
Legislativo 385 del 1993, è previsto un compenso onnicomprensivo
contrattualmente definito per l'estinzione.
GRUPPO MPS (MPS, BANCA TOSCANA,
BANCA AGRICOLA MANTOVANA)
1 - La chiusura di un conto
corrente avviene sempre senza l’applicazione di
commissioni o “spese di estinzione”.
2 - Se la chiusura avviene per recesso del cliente a seguito di “proposta di
modifica unilaterale delle condizioni”, la modifica stessa non ha alcun effetto
e vengono applicate le “vecchie” condizioni fino – ovviamente – al momento
della chiusura che, come stabilisce la legge, può avvenire nei 60 giorni
successivi alla comunicazione da parte della banca.
3 - L’esenzione dalle spese di
chiusura vale sempre e in ogni caso, anche al di
fuori delle previsioni del decreto Bersani.
4 - La chiusura di un conto o dossier
titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori non implica alcun costo
od onere a carico del cliente. Vengono ovviamente recuperate eventuali spese
reclamate da terzi.
5 - La chiusura di un conto o
dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori è
gratuita.
6 - La banca comunica – attraverso
una “proposta” le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, con un
preavviso minimo di 30 giorni, avvertendo con
la stessa comunicazione il cliente che, in caso non intenda accettare le
modifiche, ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni e in
tal caso verranno applicate le vecchie condizioni.
7 - Tutte le variazioni, comprese
quelle dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria,
vengono comunicate secondo la procedura descritta al punto 6.
8 - In caso di variazioni dei tassi per decisioni
di politica monetaria, le variazioni stesse vengono applicate contestualmente
sia ai tassi attivi che a quelli passivi.
Per il recesso dai contratti di
durata il Gruppo Mps si attiene alle norme di cui sopra: se il cliente recede
dal contratto di conto corrente e dossier titoli, perché non intende accettare
le modifiche proposte, in sede di chiusura gli vengono applicate le
vecchie condizioni, senza l’applicazione di nessun onere o commissione per
“spese di chiusura”. Se recede per altri motivi gli vengono applicate le
condizioni contrattualizzate, sempre senza nessun onere o commissione per
“spese di chiusura”. Nel caso di estinzione anticipata di un mutuo viene
applicata solo la commissione omnicomprensiva (conteggi estinzione anticipata,
coperture swap, eccetera) prevista in contratto.
CAPITALIA
A - L'estinzione del conto
corrente è sempre senza spese di estinzione.
B - Si, se il cliente non aderisce
e pertanto decide di recedere.
C – Si.
D – Si. Per fare un esempio, qual
è la commissione unitaria per strumento
finanziario: azione quotata a
Milano, obbligazione quotata, titolo di
Stato, fondo comune, Etf, da 25 euro a un massimo di 250 euro.
E – No.
F – Si.
G – Si.
H – Si.
I – Si.
L – No.
BANCA POPOLARE ITALIANA
A - Da agosto 2006 la chiusura del
conto corrente è senza spese e senza penalità.
B - La banca ha un obbligo di
preavviso al cliente di 30 giorni (in caso di modifica unilaterale delle
condizioni del contratto) e dalla ricezione di tale preavviso, il cliente ha 60
giorni di tempo per recedere dal contratto senza spese di chiusura e
commissioni. Sono da ritenersi valide le condizioni contrattuali
precedentemente in essere.
C - Non esistono più le spese
di chiusura. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura.
D -Dal primo dicembre 2006 non
esisteranno più le spese di chiusura dossier titoli e la commissione per
il trasferimento sarà di 5 euro a titolo (qualunque tipo di titolo).
F -Esatto. La Banca Popolare
Italiana comunica con un preavviso di 30 giorni le modifiche unilaterali
contrattuali al cliente.
G -Le variazioni dei tassi di
interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Il preavviso al
cliente è di 30 giorni.
H - Si, ad entrambi.
I - Si. Senza penalità, né
spese di chiusura.
GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE
A – Sì.
B - NO, non ci sono spese.
C – Sì.
D - -.
E - La chiusura di un dossier
titoli non prevede applicazioni di commissioni. In caso di richiesta di
trasferimento Titoli, le commissioni sono azzerate, mentre è previsto il
recupero di eventuali spese reclamate dall'intermediario terzo.
F – Sì.
G – Sì.
H – Sì.
I - Sì relativamente a Conti Correnti,
Depositi a Rispamio, Dossier Titoli.
L – No.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Bnl ha azzerato già da
febbraio 2006 le spese per trasferimento titoli così come quelle di
estinzione per i conti correnti a canone.
D - Il trasferimento di titoli,
con o senza la chiusura del relativo dossier, non ha alcun costo per il
cliente.
E - E' tutto gratuito.
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA
A - B - C - La banca non
prevede spese o commissioni di chiusura su tutti i conti correnti.
D – E - Anche per la chiusura di un
dossier o di un conto titoli e per il trasferimento dei titoli ad altro
istituto non sono previsti oneri o spese a carico dei clienti.
F - Si, in linea con il dettato del
Decreto Bersani.
G - Si, in linea con il dettato del
Decreto Bersani.
H - Si, in linea con il dettato del
Decreto Bersani.
I - L - Come già precisato, per
conti correnti e conti titoli non sono previste in nessun caso penalità
o spese di chiusura. Per quanto concerne l'estinzione anticipata di mutui, sono
applicate le condizioni di volta in volta stabilite con il cliente alla stipula
del contratto.
BANCA POPOLARE DI MILANO
A - B - Senza spese.
C - Sempre senza spese estinzione.
D - E - La chiusura di un dossier
titoli non è gratuita ma implica costi per il trasferimento dei titoli
(azione quotata a Milano, obbligazione quotata, titolo di Stato, fondo comune,
Etf, eccetera). Infatti per il trasferimento del deposito compreso il primo
titolo il costo è di euro
F - Eventuali modifiche vengono
comunicate almeno 30 giorni prima.
G - Ove applicate comunicate con decorrenza
posteriore 30 giorni.
H - Applicata la
contestualità per non recare pregiudizio al cliente.
I - Senza spese estinzione.
L - Si applicano le ultime
condizioni prima della variazione proposta.
CREDITO EMILIANO
A - B - C - I - L - L’estinzione
del conto è sempre gratuita: nessuna penale di chiusura,
indipendentemente dalla casistica.
D - E- L’estinzione di un conto
titoli è sempre gratuita; per l’eventuale trasferimento titoli presso altro intermediario la commissione
unitaria che è in fase di delibera in questi giorni sarà pari a
25 euro per i titoli Italia e 50 euro per i titoli esteri; su queste ultime
commissioni occorre precisare che le operazioni di trasferimento comportano dei
costi vivi per la banca. La revisione dei processi operativi ha consentito
anche la riduzione delle commissioni.
F - Le comunicazioni di variazioni
condizioni unilaterali vengono effettuate sempre entro 30 giorni.
G - Le variazioni del tasso Bce
non vengono comunicate in quanto di dominio pubblico.
H - Nel caso di variazioni tassi,
tali variazioni devono avvenire contestualmente sia sui tassi attivi, sia su
quelli passivi per effetto del "Decreto Bersani".
BIPOP CARIRE
A - B - C - La Banca, nel rispetto della
normativa prevede che la chiusura del conto corrente sia esente da spese di
estinzione in ogni caso, e pertanto sia per il caso di eventuale esercizio
della facoltà di modifica delle condizioni, sia per ogni altro caso di
chiusura del rapporto.
D - E - La chiusura di un conto o di un dossier
titoli non comporta spese di estinzione, diverso discorso riguarda le spese per
l'eventuale trasferimento dei titoli contenuti nel dossier che attualmente
ammontano a 50 euro per trasferimento ad altro istituto per ogni codice
italiano e 75 euro per il trasferimento
ad altro istituto per ogni codice estero.
F - La Banca, nel rispetto delle
previsioni dell'art.118 D.Lgs.385/93 come da ultimo modificato osserva il
preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni
G - H -La risposta è sì
per entrambe le domande.
I - L - La Banca non applica
penalità e spese di chiusura in relazione al recesso da parte dei
clienti in relazione ai contratti di durata. La Banca non ritiene rientrino
nell'ambito delle penalità e delle spese di chiusura vietate dalla legge
la previsione, per i mutui, di un compenso per anticipata estinzione. Il
compenso per anticipata estinzione rappresenta un corrispettivo per la banca in
relazione alla concessione al cliente dell'esercizio della propria
facoltà di modificare il contratto rispetto al piano di durata del
finanziamento, come tale confermato, nella sua legittimità, anche
dall'art.40 del Testo Unico Bancario per quanto riguarda i mutui fondiari.
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE
A - Si, è senza spese e
senza commissioni di chiusura.
B - Non prevedere spese o
commissioni di chiusura del conto non risulta contraddittorio rispetto ad
applicare le condizioni precedentemente previste. In caso di modifica
unilaterale delle condizioni, il cliente può recedere dal contratto
senza spese e la banca applica le condizioni precedentemente praticate (di
norma, più favorevoli al cliente). Infatti, poiché la comunicazione deve
essere effettuata almeno 30 giorni prima della decorrenza della variazione
stessa ed il termine per l’esercizio del recesso è di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, può accadere che il cliente receda dal
contratto in vigenza delle nuove condizioni. È appunto in tal caso che
la banca annulla gli effetti della modifica, ripristinando le condizioni
precedenti.
C - La banca prevede che la
chiusura del conto corrente avvenga sempre senza spese e penalità.
D – E - Non sono previsti costi
per la chiusura del deposito titoli. È invece previsto un diritto fisso
per ogni strumento finanziario trasferito. Non è percepito alcun onere
per il trasferimento di Fondi Comuni di diritto italiano.
F - Certamente, la banca comunica
per iscritto le modifiche unilaterali delle condizioni, con almeno 30 giorni di
preavviso rispetto alla decorrenza delle modifiche stesse.
G - Qualora la banca decida di
variare i tassi di interesse a seguito di decisioni di politica monetaria, tali
variazioni sono comunicate con le modalità ed i tempi di preavviso
indicati nella precedente risposta.
H - Sì, in caso di
variazioni dei tassi derivanti da decisioni di politica monetaria, le
variazioni stesse vengono attualmente applicate contestualmente ed in egual
misura ai tassi attivi e passivi.
H - Sì, in caso di
variazioni dei tassi derivanti da decisioni di politica monetaria, le variazioni
stesse vengono attualmente applicate contestualmente ed in egual misura ai
tassi attivi e passivi.
L – Si veda la risposta al punto
B: non prevedere spese o commissioni di chiusura del conto non risulta
contraddittorio rispetto ad applicare le condizioni precedentemente previste.
In caso di modifica unilaterale delle condizioni, il cliente può
recedere dal contratto senza spese e la banca applica le condizioni
precedentemente praticate (di norma, più favorevoli al cliente).
Infatti, poiché la comunicazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima
della decorrenza della variazione stessa ed il termine per l’esercizio del
recesso è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può
accadere che il cliente receda dal contratto in vigenza delle nuove condizioni.
È appunto in tal caso che la banca annulla gli effetti della modifica,
ripristinando le condizioni precedenti.
DEUTSCHE BANK
A - B - C - La banca applica la soluzione C dal 4 agosto 2006.
D – Titoli Italia: diritto fisso per disposizione 80 euro - per
ogni strumento finanziario 10 euro; Titoli esteri: diritto fisso per ogni
strumento finanziario (oltre alle eventuali spese vive sostenute) - se
sub-depositati presso Clearing House 26 euro - se sub-depositati presso altri
depositari 40 euro
E – No.
F - Sì, 40 giorni da data
comunicazione.
G – Sì.
H –Sì.
I - Sì, se conseguente a
modifica unilaterale.
L – No.
BANCA DELLE MARCHE
A - In caso di chiusura del conto
corrente da parte del cliente a causa di modifica unilaterali delle condizioni,
Banca Marche non applica nessuna spesa o commissione.
B - Solo nel caso in cui non siano
stati rispettati i tempi previsti (almeno 30 gg. prima) per la comunicazione al
cliente della modifica unilaterale delle condizioni
C - Banca Marche non applica nessuna
spesa o commissione per la chiusura del conto corrente.
D - Per la chiusura del conto
corrente vale quanto indicato al punto precedente. Per il trasferimento ad
altro Istituto di titoli e la conseguente chiusura del dossier, Banca Marche
applica un recupero spese per trasferimento titoli pari a 35 euro per ogni
titolo trasferito. Se i titoli vengono trasferiti a Monte Titoli o Banca
d’Italia viene applicato un recupero spese di 15,49 euro per ogni titolo
trasferito.
E - La chiusura di un conto
corrente è gratuita. La chiusura di un dossier titoli è gratuita
solo nel caso in cui non vengano trasferiti titoli ad altro Istituto, in questo
caso vengono applicate le spese di cui al punto precedente.
F - Banca Marche, in caso di
modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, comunica alla clientela
tali variazioni con un preavviso minimo di 30 giorni.
G - Banca Marche, dall’entrata in
vigore del Decreto Bersani, non ha ancora effettuato variazioni dei tassi di
interesse derivanti da decisioni di politica monetaria. Qualora ciò in
futuro dovesse avvenire, la Banca ha adeguato le proprie modalità di
comunicazione alla clientela così come previsto dalla normativa
“Bersani”.
H - Banca Marche, dall’entrata in
vigore del Decreto Bersani, non ha ancora effettuato variazioni dei tassi di
interesse derivanti da decisioni di politica monetaria. Qualora ciò in
futuro dovesse avvenire, la Banca per l’applicazione delle variazioni dei tassi
seguirà quanto previsto dalla normativa “Bersani”.
I - Non vengono applicate penalità
per il recesso dal contratto per quanto riguarda il conto corrente ed il conto
titoli, mentre per il contratto di mutuo, in caso di estinzione anticipata del
mutuo, viene applicata la penale di “estinzione anticipata” prevista nel
contratto di mutuo.
L - Solo per quanto riguarda i
contratti di mutuo, come indicato al punto precedente.
GRUPPO VENETO BANCA
A - B - C - La chiusura di un
conto corrente è sempre stata gratuita per Veneto Banca, Banca di
Bergamo e Banca Meridiana. Per Banca del Garda è gratuita dal 12 agosto
2006 (l’11 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge
di conversione del Decreto Bersani/Visco).
D - La chiusura di un dossier
titoli è gratuita, invece il trasferimento di titoli ad altri
intermediari ha dei costi: 150 euro fissi più 50 euro per ciascun codice
titolo trasferito.
F - Bisogna distinguere se
parliamo di modifiche unilaterali su singoli accordi o massive. Nel primo caso
la risposta è no, in quanto non vengono fatte modifiche unilaterali.
Eventuali modiche sono solamente bilaterali con sottoscrizione di un modello
apposito. Quando invece effettuiamo variazioni massive (come nel caso di
variazioni dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria)
inviamo almeno 30 giorni prima una lettera di preavviso alla clientela
interessata dalla variazione.
G - Sì (vedi sopra).
H - Sì. I conti correnti
che sono soggetti ad un aumento dei tassi passivi cliente beneficiano
contestualmente ed in egual misura di un aumento dei tassi attivi.
I - Per le spese di chiusura vale
quanto detto sopra. Per le penalità vale la precisazione che i compensi
omnicomprensivi contrattualmente previsti per l’estinzione anticipata dei mutui
possono ancora essere applicati in quanto aventi natura diversa dalle penali e
dalle spese di chiusura. In pratica, secondo l’interpretazione data dall’Abi
(lettera circolare Abi, Prot. LG/004315 del 4 agosto 2006), quella che
comunemente viene chiamata “penale estinzione anticipata” non è di fatto
una penale. Secondo questa interpretazione la nostra Banca, quindi, non applica
alcuna penalità. Bisogna però aggiungere che la lettera circolare
in questione è stata sospesa dopo l’avvio di un procedimento verso l’Abi
da parte del Garante della concorrenza e del mercato.
BANCA ETRURIA
F - La chiusura del conto e'
sempre gratuita, non solo in caso di proposta di modifica unilaterale delle
condizioni.
B - Se il cliente in caso di
proposta unilaterale di modifica delle
condizioni esercita il diritto di recesso, la liquidazione del conto
avviene alle condizioni in essere ante
proposta di modifica.
C - La chiusura del conto è
sempre gratuita.
D - 1) Relativamente alla chiusura
dei conti correnti le spese di chiusura sono
sempre pari a zero, le spese per trasferimento saldo creditore, che
avviene tramite bonifico bancario, sono pari alle spese di bonifico (come
previsto nei fogli informativi dei bonifici), le spese di trasferimento saldo
debitore sono pari a zero essendo un giro tra banche. 2) Relativamente alla
chiusura dei dossier titoli le spese di chiusura sono sempre pari a zero, le
spese di trasferimento titoli sono diversificate per tipologia titoli, come
pubblicizzato nei fogli informativi, e possono essere applicate per un massimo
di 150 euro. Non c'e distinzione tra i titoli come pubblicizzatoi nei fogli
informativi.
E - 1) Relativamente alla chiusura
dei conti correnti le spese di chiusura sono sempre pari a zero, le spese per
trasferimento saldo creditore, che avviene tramite bonifico bancario, sono pari
alle spese di bonifico (come previsto nei fogli informativi dei bonifici), le
spese di trasferimento saldo debitore sono pari a zero essendo un giro tra
banche. 2) Relativamente alla chiusura dei dossier titoli le spese di chiusura
sono sempre pari a zero, le spese di trasferimento titoli sono diversificate
per tipologia titoli, come pubblicizzato nei
fogli informativi, e possono essere applicate per un massimo di 150
euro.
F – Sì.
G - Certamente sì, nel caso
in cui la banca le recepisca.
H - Sì.
I - Non vengono percepite spese di
chiusura e penalita' sia per per i conti correnti che per i conti titoli; per i mutui non vengono
percepite penalita' solo se contrattualemnte previsto.
L - al momento dell'eventuale
recesso il conto viene liquidato alle condizioni in essere al momento del
recesso stesso (ribadiamo che non vengono percepite ne' spese di chiusura ne'
penali).
BANCO DESIO
A – Sì.
D – 50 euro per chiusura dossier,
51,65 euro per titolo Italia,77,47 euro per titolo estero, massimo 1032,91
euro.
F – Sì.
G – Sì, se modifichiamo i
tassi.
H – Sì.
I – Sì, nel caso del conto
corrente.
BIVERBANCA
A – B – C - La banca offre sempre
gratuitamente la chiusura del conto corrente.
D- E - La chiusura del dossier
titoli è gratuita, il trasferimento
dei valori ad altro istituto implica un recupero di 50 euro per ogni codice
titolo con un massimo di 250 euro.
F – Sì.
G – Sì.
H – Sì.
I – L - Per i conti correnti ed i
conti titoli è valida la prima ipotesi (la banca accorda al cliente la
facoltà di recesso senza penalità e senza spese di chiusura,
Ndr), per i mutui la seconda (la banca applica al recesso le condizioni
contrattuali statuite al momento della firma del contratto, Ndr).
BANCA FIDEURAM
A - La chiusura del conto è gratuita.
B -No, in coerenza con il nuovo art.118 del Testo Unico
Bancario.
C - Sì, la chiusura del conto corrente è
sempre gratuita.
D - E - La chiusura di un
conto o dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori è
sempre gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese (ove presenti) di
trasporto/postali ovvero reclamate da banca corrispondente.
F - Sì
G - Sì, qualora effettuate.
H - Sì, qualora effettuate.
I - Non sono previste
penalità o spese di chiusura. Nei rapporti di mutuo viene applicato, in
coerenza con quanto previsto dall'art.40 del Testo Unico Bancario un compenso
(di diversa natura giuridica) stabilito contrattualmente nel caso di richiesta
di estinzione anticipata del mutuo da parte del debitore.
L – No.
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ
Cassa dei Risparmi di Forlì
ha pienamente adeguato la propria policy
commerciale, recependo le previsioni del cosiddetto "decreto
Bersani", pertanto:
C - La banca offre sempre
gratuitamente la chiusura del conto
corrente.
E - La chiusura del conto/dossier
titoli è sempre gratuita, compreso il
trasferimento dei titoli ad altra banca (con la sola eccezione del recupero delle spese eventualmente reclamate
da altri intermediari).
F - La banca comunica le
"proposte di variazione unilaterale" delle condizioni inviando una
lettera al domicilio del cliente almeno 30 giorni prima della decorrenza della
modifica.
G - La banca comunica anche le
variazioni di tasso derivanti da decisioni di politica monetaria inviando una
"proposta di variazione unilaterale" delle condizioni, tramite
lettera al domicilio del cliente, almeno 30 giorni prima della decorrenza della
modifica.
H - Le variazioni di tasso
derivanti da decisioni di politica monetaria, una volta decorso il preavviso di
cui sopra, sono applicate contestualmente sia ai tassi attivi, sia ai tassi
passivi.
I - La nostra banca offre al
cliente il recesso dai contratti di durata senza applicazione di penali o spese
di chiusura, come previsto dal "decreto Bersani". L'unica eccezione
è costituita dal recupero del compenso onnicomprensivo per l'anticipata
estinzione di finanziamenti così come previsto da specifiche normative
che non sono state modificate dal "decreto Bersani" (ad esempio:
credito fondiario ex art. 40 Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385).
BANCA POPOLARE DI INTRA
La Banca Popolare di Intra, dallo
scorso settembre, ha abolito le spese di estinzione dei conti correnti;
Analogamente a quanto previsto per
il conto corrente, anche l'estinzione del dossier titoli è esente da
costi; il trasferimento di titoli ad altro istituto su indicazione del cliente
è, invece, assogettato a costi standard che ammontano a 36,15 euro per
ogni titolo Italia e a 46,48 euro per ogni titolo estero con un limite massimo
di 516,46 euro.
In caso di modifiche unilaterali
delle condizioni contrattuali praticate alla clientela, la banca provvede a
comunicare le predette variazioni con un preavviso minimo di trenta giorni.
Analogamente, anche le variazioni
unilateriali dei tassi - sia attivi, che passivi - applicati alla clientela,
conseguenti a decisioni di politica monetaria, sono comunicate sempre con un
preavviso minimo di trenta giorni.
In caso di recesso dai contratti
di durata, come peraltro nei casi di estinzione, alla clientela non vengono applicate
spese di estinzione, né sono previste penalità. Qualora il cliente
intenda recedere, in sede di liquidazione del rapporto, allo stesso vengono
praticate le condizioni contrattuali statuite all'atto della sottoscrizione del
contratto. Per quanto concerne, invece, mutui e finanziamenti può
trovare applicazione, se prevista in contratto, la "commissione per
rimborso anticipato".
BANCA DI CIVIDALE
A – Sì.
B - Qualora i contratti di conto
corrente avessere previsto (all'epoca della firma) esplicite “spese di chiusura
conto”, esse sono state eliminate.
C – Sì.
D - E - La chiusura di un conto o
dossier titoli è gratuita. Nel caso di richiesta di estinzione di un
dossier titoli, vengono eddebitate le sole spese relative al servizio di
custodia ed amministrazione prestato nel periodo, se previsto (presso la Banca
di Cividale SpA numerosi strumenti finanziari prevedono la custodia e
amministrazione gratuita, per tutte le categorie di clienti). Il costo di
trasferimento di un titolo presso un altro intermediario dipende dal
depositario presso cui è rubricato il titolo stesso (ad esempio Monte
Titoli o banca depositaria estera) indipendentemente dalla estinzione o meno
del dossier titoli. Il costo di trasferimento massimo per un titolo in
deposito presso Monte Titoli è di 50 euro. Il costo di trasferimento massimo
per un titolo in deposito presso altro depositario (italiano o estero) è
di 70 euro.
F – Sì.
G – Sì.
H – Sì.
I - La facoltà di recesso -
in generale - non prevede penalità per la chiusura, ad esempio: a) nel
caso di chiusura di un conto corrente si provvede a una liquidazione immediata
delle competenze a debito e a credito del cliente, secondo le modalità
applicate alla consueta chiusura (= conteggio delle competenze) annuale a fine
dicembre; b) il rimborso anticipato di un finanziamento (totale o parziale)
prevede il pagamento del capitale, degli interessi maturati fino alla data del
rimborso e del compenso omnicomprensivo per il rimborso anticipato (se
contrattualmente previsto).
L - Qualora i contratti avessere
previsto (all'epoca della firma) esplicite spese di chiusura (ad esempio: conti
correnti che avessero previsto specifiche “spese di chiusura conto”), esse sono
state eliminate.
CASSA PADANA
A - La
chiusura del conto corrente è sempre senza spese.
B - La
chiusura del conto corrente è sempre senza spese ed in caso di
contestazione si applicano i tassi pre esistenti alla variazione.
C – Sempre.
D - La
chiusura del conto o del dossier titoli è sempre gratuita. Il trasferimento
fondi da una chiusura è sempre gratuita, mentre il trasferimento dei
titoli il costo è in base ad un tariffario.
E - Sempre.
F - Sempre,
per evitare disguidi postali comunichiamo le variazioni unilaterali 50 giorni
prima.
G –Si.
H – Si.
I - Per
conti e dossier nessuna penale, per i mutui applichiamo le condizioni
contrattuali.
L - Vedi sopra.
BANCA ETICA
Banca Etica ha abolito tutte le
spese relative all'estinzione del conto corrente (erano 20 euro fino allo
scorso luglio) e non ha mai previsto alcuna spesa per la chiusura o il
trasferimento del dossier titoli. Questo trattamento vale sia in caso di
modifica unilaterale delle condizioni, sia in caso di recesso da parte del
cliente.
Banca Etica ha sempre comunicato
anticipatamente ai propri clienti, congiuntamente all'invio dell'estratto conto
trimestrale (che è gratuito), tutte le variazioni delle condizioni
contrattuali (evenienza che in sette anni si è verificata una sola volta
nel 2003).
Per quanto riguarda l'estinzione
anticipata dei mutui, viene applicata una penale forfettaria per quanto
riguarda i mutui a tasso fisso, mentre non è prevista alcuna penale nel
caso di mutui a tasso variabile.
MACQUARIE BANK
A - B - C – La banca non offre
conti correnti.
D - E - La banca non offre conti o
dossier titoli.
F - Nei contratti di mutuo
Macquarie Bank stabilisce : 1) che la
banca non ha la facoltà di modificare unilateralmente lo spread, in caso
di mutui a tasso variabile, il tasso di interesse convenuto, in caso di mutui a
tasso fisso, e l’indennizzo da corrispondersi in caso di estinzione anticipata;
2) che qualora la banca dovesse modificare unilateralmente le commissioni e le
spese applicate al contratto di mutuo lo farà nel pieno rispetto del
nuovo articolo 118 del Testo Unico Bancario e, pertanto: i) solo qualora
sussista un giustificato motivo ii) tramite espressa comunicazione in forma
scritta al cliente iii) secondo modalità contenenti in modo evidenziato
la formula ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’ iv) con preavviso
minimo di trenta giorni. Si segnala che, a oggi, Macquarie Bank non ha mai
apportato alcuna modifica unilaterale ai contratti di mutuo stipulati con la
clientela.
G - Come già detto,
Macquarie Bank non si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i
tassi di interesse. In caso di mutui a tasso variabile, la banca comunica le
variazioni del parametro di riferimento (Euribor
H - Non applicabile.
I -No, peraltro si segnala che la
norma contenuta nell'articolo 10 della legge di conversione del Dl Bersani, in
materia di diritto di recesso dai contratti di durata senza penalità, non
è applicabile ai mutui fondiari, in quanto il Testo
Unico Bancario all'articolo 40 prevede espressamente la facoltà del
cliente di estinguere anticipatamente il proprio debito corrispondendo alla
banca un compenso onnicomprensivo per l'esinzione contrattualmente stabilito.
BANCA DELLA RETE
A – Sì.
C – Sì.
D - La chiusura del conto /
dossier titoli è gratuita. Il trasferimento degli strumenti finanziari
prevede il pagamento di 10 euro per ISIN
F – Banca della Rete segue alla
lettera il dettato dell'art. 118 del Testo Unico Bancario.
G -Tassi attivi e passivi sui
conto corrente di Banca della Rete sono parametrati al tasso euribor a 3 mesi
(base 360) aggiornato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di
ogni anno, conseguentemente, come previsto, ogni fine trimestre vengono resi
disponibili i documenti di sintesi aggiornati con indicazione puntuale del
tasso da applicare per il trimestre successivo.
H - Tassi attivi e passivi sui
conto corrente di Banca della Rete sono parametrati al tasso euribor a 3 mesi
(base 360) aggiornato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di
ogni anno, conseguentemente, come previsto, ogni fine trimestre vengono resi
disponibili i documenti di sintesi aggiornati con indicazione puntuale del
tasso da applicare per il trimestre successivo.
I – Sì.
ING DIRECT
Da sempre la “filosofia” di Ing
Direct è quella di non innalzare alcuna barriera all’uscita dei clienti,
che possono decidere di lasciare la banca senza nessun costo e nessuna penale
quando vogliono. Ing Direct cerca di attrarre e mantenere i clienti offrendo
loro prodotti di qualità, semplici, a condizioni economiche altamente
competitive (sia in termini di assenza di costi – o di low cost - e di tassi di
interesse molto competitivi), ottimo servizio al cliente e
l’affidabilità di un grande gruppo bancario internazionale.
A – B – C- Ing Direct Italia non
offre a oggi il conto corrente.
D - Ing Direct non applica nessun
costo di chiusura né sul conto, né sugli investimenti (fondi).
E - Il conto deposito Conto
Arancio è completamente a costo zero: zero spese di apertura, zero spese
di chiusura, zero spese periodiche, zero spese di trasferimento denaro sul
conto predefinito. Con Conto Arancio non si paga neanche l’imposta di bollo.
Anche i fondi di investimento ING DIRECT sono definiti fondi “low cost” poiché
hanno eliminato tutti i costi superflui (costi entrata, uscita, commissioni di
performance, costi periodici). Il Ter (Total Expense Ratio, Indice di Costo
Complessivo) risulta dunque essere in assoluto tra i più competitivi del
mercato. Alcuni esempi: Dividendo Arancio, il fondo azionario internazionale ha
un Ter di 1,50% di commissione (contro una media di categoria di 2,09%), Euro
Arancio, fondo obbligazionario in Euro 0,80% (media categoria 1,11%), Mattone
Arancio, fondo azionario settore immobiliare l’1,50% (media categoria 1,87%).
Il trasferimento del denaro sul
Conto Arancio e da qui –eventualmente - ad un’altra banca è gratuito.
F - Ogni cambio di tasso viene
annunciato da Ing Direct circa un mese prima della sua entrata in vigore.
G - Qualsiasi variazione del tasso
di interesse viene comunicata circa un mese prima.
H - La mission di Ing Direct
è offrire le condizioni economiche più competitive del mercato,
ovvero gli spread più bassi per il mutuo e un tasso di interesse molto
competitivo per il conto di deposito. Tutto sempre a zero spese e senza alcun
vincolo per il cliente. Nel 2006 Ing Direct è intervenuta due volte
sulle condizioni di conto deposito e mutui, entrambe le volte a favore del
cliente. In particolare: marzo 2006: ha alzato il tasso di Conto Arancio dal
2,40% al 2,60% e ridotto lo spread del mutuo variabile ad un massimo dell’1%
(dall’1,20% precedente e ancora prima dell’1,40%); - agosto 2006: ha alzato il
tasso del Conto Arancio al 2,80% e da settembre introdotto per il mutuo
variabile una nuova fascia di spread che favorisce le durate più lunghe
e gli importi più elevati (in linea con la tendenza del mercato). Lo
spread massimo è sempre dell’1%.
I - Ing Direct non applica alcuna
spesa di chiusura né sui conti, né sui prodotti di investimento, né sui mutui a
tasso variabile. Solo il mutuo a tasso fisso prevede a oggi una penale per
estinzione anticipata pari al 2% dell’importo rimborsato.
CITIBANK
I dati si riferiscono ai conti
correnti tradizionali e non al conto corrente ad alta remunerazione Citibest.
A – B - C: in Citibank la chiusura
del conto corrente è SEMPRE senza spese o commissioni.
D - E: per il trasferimento di
titoli dai conti ai conti di altre banche, applica le seguenti due tariffe:
51,65 euro per spese trasferimento
titoli ad altre banche Italia; 103,29 euro per spese trasferimento titoli ad
altre banche estero. Molto spesso però queste somme vengono derogate.
F – Sì.
G – Sì.
H – Sì.
I – Sì.
L – No.
BANCA WOOLWICH
Woolwich è un banca specializzata
in mutui immobiliari. Per stipulare un mutuo con Woolwich, quindi, non è
necessario aprire un conto corrente (anche perché Woolwich non ha questo tipo
di prodotti in gamma). Le risposte sono limitate quindi alle domande relative
alla comunicazione alla clientela e al recesso dei contratti di durata.
F - Non è ancora capitato
di prevedere delle modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali. Se
dovesse capitare la banca comunicherà entro 30 giorni il nuovo documento
di sintesi.
G – No.
H -Sì, sempre.
I - No, sono previste delle penali
di estinzione anticipata del mutuo.
L – Sì
RASBANK
A – Sì, la chiusura
è senza spese o commissioni di chiusura.
B – Sì.
C – Sì, Rasbank offre
sempre la chiusura gratuita dei rapporti di conto e deposito titoli.
D - La chiusura è
completamente gratuita. Per il trasferimento titoli su altra banca è
prevista una commissione di 25 euro a titolo con un massimo di 150 euro
qualsiasi sia la piazza di negoziazione o la tipologia dello strumento
finanziario.
E - La chiusura dei rapporti
è gratuita (sia conto corrente che dossier titoli) mentre il
trasferimento dei valori prevede un costo di 25 euro per codice titolo. Non
è previsto alcun costo per il trasferimento del saldo di conto corrente.
F – Sì.
G – Sì, per il conti aperti
a società e persone giuridiche in genere (rappresentano una percentuale
molto contenuta rispetto al totale dei rapporti aperti). Per i conti aperti a
persone fisiche sin dal 2003 la banca regola i rapporti creditori e debitori
parametrizzandoli all'Euribor 1 mese/365 (con revisione mensile delle
condizioni applicate). Da ciò deriva che non è necessario inviare
alcuna comunicazione in caso di decisioni di politica monetaria in quanto i
tassi di mercato (nostro parametro di riferimento) si allineano immediatamente
alla nuova situazione.
H - Sì, le modifiche sono
contestuali sia per i tassi attivi che per quelli passivi.
I – Sì.
L – La banca conferma che in caso
di recesso viene data facoltà di estinguere il rapporto di durata senza
penalità, spese di chiusura e mantenendo le condizioni contrattuali
statuite al momento della firma del contratto. La banca precisa, peraltro, che
Rasbank non eroga mutui (si limita a distribuire mutui di altre case) motivo
per il quale non è applicabile la fattispecie proposta al prodotto
bancario citato.
IWBANK
A - La chiusura è sempre
senza spese, a prescindere.
B - Sempre chiusura gratuita.
C - Sì, sempre chiusura
gratuita.
D - Dipende dal tipo di conto: 25
euro per ogni titolo (codice ISIN) per il conto Banking, 15 euro per ogni
titolo (codice ISIN) per il conto Trading, 25 euro per ogni titolo (codice
ISIN) per il conto Corporate.
F – Sì.
G – Sì.
H – Sì.
I – Sì.
L - Sono sempre senza penali e
spese di chiusura.
FINECOBANK
A - La chiusura del conto Fineco
è senza spese.
B – La banca conferma: valgono le
condizioni contrattuali statuite alla firma del contratto.
C - Sì, la chiusura del
conto Fineco è sempre gratuita.
D - La chiusura del conto e del
dossier titoli sono sempre gratis.
E - Anche in questo caso chiusura
conto e dossier titoli sono gratuiti.
F – Sì.
G - Sì, la banca comunica
ai clienti le variazioni dei tassi tempestivamente via e mail.
H - Sì, i tassi attivi e
passivi applicati da FinecoBank sono ancorati alle variazioni Bce e si adeguano
sempre automaticamente e tempestivamente a ogni decisione della Banca Centrale
Europea.
I - Il recesso dai contratti di
conto corrente e conto titoli è senza penalità e senza spese di
chiusura. In caso di recesso dal contratto di mutuo viene applicata la penale di
estinzione anticipata prevista dal contratto sottoscritto dal cliente.
L - Il recesso dal contratto di
conto corrente e conto titoli e contrattualmente senza penalità e spese
di chiusura. In caso di mutuo vengono applicate le penali di estinzione anticipata
previste dal contratto.
BANCA GENERALI
A - B - C - SI, in ogni caso (dal
14 agosto 2006).
D - Titoli italiani (azioni, obbligazioni, ETF, Titoli di Stato): 35 euro per titolo (per codice ISIN); titoli esteri:
52 per titolo (per codice ISIN); Fondi comuni; nessuna spesa.
F - Sì, la decorrenza delle variazioni è posticipata di circa 45
giorni rispetto alla data di invio della comunicazione.
G - Tutti i conti correnti di
Banca Generali hanno tassi attivi e passivi indicizzati a tassi ufficiali
(euribor) e aggiornati mensilmente, per cui non è necessario comunicarne
la variazione ogni mese. Il cliente può verificarlo in ogni momento su
internet o tramite call center o chiedendo al promotore. In ogni caso il tasso
puntuale è comunicato all'interno della rendicontazione periodica.
H - Sì, si veda la risposta
precedente.
I - Sì, limitatamente alla
chiusura del conto corrente e alla chiusura del deposito titoli, nonché
all'estinzione dei mutui "propri" (erogati da Banca Generali). Sono
invece previste spese per il trasferimento di titoli (vedi sopra) e per
l'estinzione anticipata di mutui "di terzi" (erogati da altre banche,
e che Banca Generali distribuisce ai propri clienti).
BANCA GALILEO
A - In questi casi Banca Galileo
non applica spese o commissioni di chiusura.
B - In caso di modifica
unilaterale delle condizioni il cliente ha tempo 60 giorni per recedere dal
contratto con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente
concordate.
C - Banca Galileo non applica, in
ogni caso, spese o commissioni di chiusura conto corrente.
D -Banca Galileo non applica,spese
o commissioni di chiusura del conto o del dossier titoli. Spese di
trasferimento titoli ad altro istituto per titolo: per titoli obbligazionari e
azionari domestici 25 euro; per titoli obbligazionari e azionari esteri 50
euro.
E - La chiusura di un conto o
dossier titoli è gratuita, per il trasferimento si applicano le spese
indicate al punto D).
F - Banca Galileo comunica per
iscritto le modifiche unilaterali delle condizioni con un preavviso di almeno
30 giorni.
G - Eventuali modifiche
unilaterali conseguenti a decisioni di politica monetaria vengono comunicate
alla clientela.
H - Eventuali variazioni dei tassi
di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria vengono applicate
contestualmente sia ai tassi debitori che a quelli creditori.
I - Per conti correnti e dossier
titoli non si applicano spese di estinzione.
L - Per i mutui valgono le
condizioni pattuite in sede di firma del contratto.
BANCA MEDIOLANUM
A - B - C In caso di modifica unilaterale delle condizioni
l’estinzione del conto corrente è senza spese. In ogni caso l’estinzione
del conto corrente è sempre senza spese trovando applicazione la
statuizione del nuovo articolo 118 del Testo Unico Bancario.
D - E - L’estinzione del dossier titoli è sempre gratuita.
Il costo di trasferimento è 15 euro per ogni codice titolo.
F - La banca
comunica con un preavviso minimo di 30 giorni la proposta di modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali.
G - Sì.
H – Sì.
I - Sì, per
quanto riguarda i conti correnti e i dossier titoli.
L - Per i mutui a seguito del recesso si applicano le
condizioni contrattuali statuite ossia la penale per estinzione anticipata che non
rappresenta una spesa d’estinzione. In questo caso si applica l’articolo 40 del
Testo Unico Bancario dove si parla di compenso omnicomprensivo per estinzione
anticipata del mutuo e non di spese di estinzione.
GE MONEY BANK
GE Money Bank non applica e non
applicherà delle modifiche alle condizioni contrattuali stabilite al
momento della sottoscrizione del finanziamento garantito da ipoteca.
BANCA UCB
Per quanto riguarda il settore di
attività di Banca Ucb - concessione di mutui per acquisto immobili a uso
abitativo – la banca conferma che al recesso applica le condizioni contrattuali
statuite al momento della firma del contratto di mutuo. In merito alle penali
applicate per estinzioni anticipate il meccanismo della banca prevede che non
si applica penale per rimborsi fino al 50% del capitale e per estinzioni totali
non si applicano penali dopo l'ammortamento del 50% del capitale.
GRUPPO BANCA SELLA
C - Il
Gruppo Banca Sella offre sempre e per tutti i clienti la chiusura gratuita di
tutti i tipi di conto corrente e di deposito a risparmio.
D - L'estinzione del conto o
dossier titoli è gratuita per tutti (aziende e privati) ; inoltre dal 13
febbraio 2006, sono state azzerate le spese di trasferimento titoli per la
clientela privata; per le aziende le suddette spese sono diverse per le varie
banche del gruppo e sono indicate in valore massimo all'interno dei fogli
informativi del servizio di deposito titoli.
F - Le
variazioni unilaterali vengono comunicate alla clientela con almeno 30 giorni
di preavviso tramite apposita lettera redatta secondo normativa.
G - La
variazioni di tassi d'interesse derivanti da decisioni di politica monetaria
vengono comunicati con le stesse modalità di qualsiasi altra modifica
unilaterale, con almeno 30 giorni di preavviso tramite apposita lettera inviata
alla clientela.
H - In caso di variazioni di tassi legati a
politica monetaria, la variazione viene applicata contestualmente sia ai tassi
attivi che passivi
I - Per tutti i contratti di conto
corrente deposito a risparmio e conto titoli, indipendentemente dalla data di
sottoscrizione, non viene applicata alcuna commissione in caso di recesso
(salvo quanto sopra specificato per i conti o dossier titoli).
L - Per quanto riguarda i mutui
vengono applicate in caso di estinzione anticipata le condizioni contrattuali
stabilite al momento della firma del contratto o successivamente accettate dal
cliente.
UNIPOL BANCA
A - B - C - Unipol Banca per
quanto riguarda spese e commissioni di chiusura conto corrente ha anticipato il
Decreto Bersani. Infatti già dal primo marzo di questo anno sono state
azzerate tutte le spese e commissioni di chiusura conto.
D - E - La chiusura di un conto o
dossier titoli è gratuita; il trasferimento dei titoli implica una commissione
pari a 25 euro per codice titolo.
F - G - H - Unipol Banca comunica qualsiasi variazione
unilaterale peggiorativa nei confronti del cliente. Tali variazioni entrano in
vigore con decorrenza minima di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa. Quindi anche per le variazioni di tassi di interesse derivanti da
decisioni di politica monetaria, ma sempre nel caso esse siano peggiorative per
il cliente. Le variazioni di tassi causate da decisioni di politica monetaria
sono applicate contestualmente sia ai tassi attivi che a quelli passivi.
I - L - Per i recessi di conti
correnti e conti titoli come già sottolineato sono state eliminate spese
e commissioni come indicato nelle condizioni contrattuali, mentre per alcune
categorie di mutui è prevista una commissione per l’estinzione
anticipata.
GRUPPO BPU
A – B – C- I conti correnti
commercializzati dal Gruppo Bpu non prevedono l'applicazione di "spese di
chiusura".
D - Fermo restando la non
presenza di "spese di chiusura" per conti correnti o dossier titoli,
attualmente la commissione massima prevista per il trasferimento presso altri
Istituti di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni eccetera) per le banche
del Gruppo oscilla tra i 25,82 e i
30 euro a titolo.
E - Non sono previste
"spese di chiusura" per conti correnti o dossier titoli.
F – Sì, in attuazione
del "Decreto Bersani".
G – H - A oggi non è stata effettuata alcuna variazione derivante da decisioni di politica monetaria.
H – Vale quanto specificato
per il punto G.
I – L - È necessario un chiarimento
sulla tipologia di recesso.
BANCA DI VERONA CREDITO COOP CADIDAVID
A – B – C- Per quanto riguarda i
conti correnti la banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto
corrente (risposta C).
D – E -Per la chiusura di un conto
corrente o di un dossier titoli non sono previste applicazioni di costi o
oneri. Per il trasferimento ad altro istituto dei valori nei dossier titoli
è prevista una commissione pari a 30 euro per i titoli Italia e da un
minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro per i titoli esteri.
F – G – H - Riguardo alla
comunicazione alla clientela la banca comunica le variazioni dei tassi di
interesse derivanti da decisioni di
politica monetaria (risposta G) e, nel caso di variazioni dei tassi per decisioni
di politica monetaria, tali variazioni vengono applicate contestualmente sia ai
tassi attivi che a quelli passivi (risposta H). La banca, inoltre, è
obbligata a inserire la decorrenza delle variazioni delle condizioni
peggiorative almeno 30 giorni dopo la data della comunicazione al cliente.
I – Riguardo al recesso dai
contratti di durata la bancai accordiamo al cliente la facoltà di
recesso senza penalità e senza spese di chiusura.
FINDOMESTIC BANCA
Pur essendo Findomestic una banca, svolge un'attività limitata al credito al consumo, settore già regolamentato da apposita normativa. L’istituto, seppure banca, opera esclusivamente nell'ambito dell'erogazione dei finanziamenti di credito al consumo, ragion per cui gli ambiti di prodotto evidenziati nll’indagine non costituiscono oggetto della sua attività. Questa si sostanzia nell'erogazione del credito al consumo: a) "classico",con piano di ammortamento predefinito e b) "revolving" con carta di credito. Nel primo caso il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito corrispondendo, oltre alle mensilità scadute, il residuo capitale maggiorato di una indennità di estinzione contrattualmente prevista pari all'1% dello stesso capitale residuo dovuto. Nel caso di credito "revolving" il cliente può sempre recedere in ogni momento corrispondendo gli importi capitale ed interessi maturati sino a quel momento senza alcuna aggiunta/penalità. Sempre nel prodotto "revolving" qualora si ponga la necessità, nel corso del rapporto, di modifica delle condizione praticate, le stesse vengono preventivamente comunicate al cliente secondo i dettami della legge tempo per tempo vigente (adesso legge "Bersani"), fatta sempre salva la facoltà del cliente stesso di recedere dal rapporto alle condizioni sopra dette senza alcuna aggiunta/penalità..
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - S.O. n. 183)
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti
correnti bancari
L'articolo 118 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, é sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
Nei contratti di durata può
essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato
motivo.
Qualunque modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente
per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con
preavviso minimo di trenta giorni.
Entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere
senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
Le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
Le variazioni dipendenti da
modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari
misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».
Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
((
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita'
contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare
pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di
chiusura. ))
Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, concernente «testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1993, n. 230, supplemento ordinario.
MUTUI CASA / La circolare Abi
sull’interpretazione del Decreto Bersani
Ecco il testo della circolare Abi
del 4 agosto 2006, Prot. LG/004315, diramata a commento della «legge di
conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 articolo 10 - Modifiche
all'articolo 118 del Dlgs n. 385/1993 (Testo unico bancario)»
Il Parlamento ha approvato la legge di conversione del decreto legge 4 luglio
2006 n. 223, che introduce «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»
(1).
Tale provvedimento - in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» -
reca disposizioni in tema di «Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali», che sostituiscono integralmente quelle contenute nell'articolo
118 del Testo unico bancario, così come modificato dall'articolo
Si commenta il testo della disposizione in argomento - di seguito riportata
integralmente - (3) che ha portata completamente innovativa, e non
interpretativa, delle disposizioni in precedenza vigenti.
«Articolo 10 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali -
"articolo 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - 1.
Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto
qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1341, secondo comma, del Codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con
preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta
giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori,
e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al
cliente".
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura».
Si rammenta che la legge in oggetto - ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della stessa
legge - entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
in «Gazzetta Ufficiale» e che le modifiche apportate all'articolo 118 Tub in
sede di conversione in legge del Dl n. 223/2006 hanno efficacia da tale giorno.
Ambito di applicazione della normativa.
1.1 Il nuovo testo dell'articolo 118 del Testo unico bancario, come i testi
precedentemente in vigore (4), si rivolge a tutti i clienti della banca e trova
applicazione a tutti i contratti bancari di durata, intendendosi per tali i
contratti (a tempo indeterminato e determinato) volti a creare con il cliente
un rapporto che per sua natura duri nel tempo, con esclusione dunque dei
contratti la cui esecuzione, contestuale o meno alla conclusione, sia
istantanea (5).
Per la norma in esame non è più sufficiente che sia
contrattualmente prevista la possibilità per la banca di variare le
condizioni, sia economiche che normative, con clausola approvata dal cliente in
modo specifico, ma è necessario che ricorra anche un giustificato motivo
(6).
Sono da ritenere esclusi dall'ambito applicativo della norma in esame le
pattuizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di tassi, condizioni e
spese indicizzati ove le variazioni di tali oneri economici sono una
conseguenza automatica della variazione di specifici parametri prescelti dalle
parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle
medesime.
La disposizione in esame è connessa a quella dell'articolo 117, comma 5
Tub, per cui la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente
il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente per
iscritto.
Pertanto, restano operanti le pattuizioni che, nel rispetto del predetto comma
5 dell'articolo 117, hanno formato oggetto di sottoscrizione specifica da parte
del cliente, ai sensi dell'articolo1341, comma 2, Codice civile, e contengono
un richiamo all'articolo 118 Tub, il quale deve intendersi sostituito nei
contenuti da quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 118 Tub.
Va da sé che vengono meno comunque eventuali previsioni contenute nelle
pattuizioni, anche se specificamente approvate, non in linea con la nuova
disciplina dell'articolo 118 Tub, in quanto sostituite ex lege (quali ad esempio
il richiamo specifico alla possibilità di effettuare comunicazioni
impersonali) (7).
È da notare che al ricorrere di un giustificato motivo sembra ora
soggetta anche la variazione unilaterale delle condizioni favorevoli al
cliente, come depone il tenore letterale della norma, a differenza del testo
contenuto nel Dlgs n. 385/1993, che faceva riferimento solo alle variazioni
sfavorevoli. La sanzione di inefficacia prevista dal comma 3 per le variazioni
che non osservino le prescrizioni stabilite dall'articolo in commento è
limitata a quelle sfavorevoli per il cliente.
Va infine segnalato che la normativa in parola (8) si applica - ai sensi
dell'articolo 23, Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 (Tuf) (9) - esclusivamente ai
rapporti bancari, mentre i contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento e al servizio di consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari rimangono regolati dalla disciplina della trasparenza
emanata dalla Consob.
1.2 Con specifico riferimento alla materia dei rapporti tra banca e cliente, il
giustificato motivo (10) potrebbe essere identificato con qualsiasi accadimento
sopravvenuto alla conclusione del contratto, sia con riguardo ai mutamenti
delle condizioni soggettive del cliente o della banca sia con riferimento a
situazioni oggettive (11).
Nel primo caso potrebbero, a mero titolo esemplificativo, rientrare i mutamenti
relativi al grado di affidabilità del cliente, in termini di rischio di
credito, e, con riferimento alla banca, i mutamenti nelle caratteristiche
gestionali.
Nel secondo caso potrebbero, a mero titolo esemplificativo, ricomprendersi le
variazioni dei tassi di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (Bce,
Fed, eccetera, in relazione alle valute di riferimento) - come previsto
espressamente dall'attuale testo dell'articolo 118 Tub - o anche dei tassi di
interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio Euribor, Libor,
Irs), o di altri rilevanti e oggettivi parametri economici (ad esempio indici
Istat) e altre condizioni di mercato (ad esempio, aumenti generali dei costi
industriali - trasporto valori, forniture di sevizi informatici, spese postali,
presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle
operazioni e servizi bancari). Potrebbe inoltre configurarsi come esigenza
giustificativa, legittimante l'esercizio dello ius variandi, la
necessità di adeguarsi a una intervenuta modifica di disposizioni
legislative (12).
Quanto sopra illustrato costituisce un primo approfondimento della nozione di
"giustificato motivo". Al momento non si è in grado di fornire
una più articolata e puntuale casistica degli eventi che potrebbero
integrare detta nozione, in quanto essa, con riferimento alla materia bancaria,
non ha avuto ancora una compiuta elaborazione da parte della giurisprudenza e
dalla dottrina.
2. Modalità di comunicazione
al cliente della variazione
delle condizioni del contratto.
La norma in commento prevede la comunicazione in forma scritta o mediante altro
supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, di qualsiasi modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti
in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del
contratto». Tale comunicazione va fatta con un preavviso minimo di trenta
giorni (si veda il comma 2).
Per supporto durevole va inteso qualsiasi strumento che permetta al cliente di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate (13).
Ne deriva che non è più possibile ricorrere a forme di
comunicazione impersonale delle variazioni unilaterali delle condizioni
mediante l'inserzione di appositi avvisi nella «Gazzetta Ufficiale», come in
precedenza disposto dall'articolo 11 della Delibera del Cicr 4 marzo 2003 e
dalle relative Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, che sono comunque
venute meno per la parte relativa alla disciplina delle modifiche delle
variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela, atteso che l'attuale
formulazione dell'articolo 118 Tub non prevede più la delega al Cicr per
stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle variazioni
sfavorevoli intervenute nel corso del rapporto.
Si ritiene che la comunicazione al cliente delle variazioni in parola possa
effettuarsi quindi mediante l'invio di un'apposita lettera (14) o anche nel
contesto degli strumenti di comunicazione periodica alla clientela, come ad
esempio l'estratto conto, sempreché sia riportata ed evidenziata la formula
sopra citata relativa alla proposta di modifica unilaterale.
È ragionevole ritenere che l'utilizzo del documento di sintesi al fine
di comunicare la variazione unilaterale - sebbene non sia più
obbligatorio per le ragioni sopra indicate - si collochi comunque nello spirito
della novella, in quanto in tale documento debbono essere chiaramente poste in
evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o
contrattuali. Per renderlo conforme alla norma in commento sarà comunque
necessario riportate in esso, all'inizio del testo e con evidenza grafica, la
frase relativa alla "proposta di modifica unilaterale".
Per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in commento, appare
opportuno esplicitare nella comunicazione inviata al cliente - il motivo che
dà luogo alla «proposta di modifica unilaterale del contratto» (per cui
si rimanda alle categorie indicate, peraltro a titolo meramente
esemplificativo, nel paragrafo 1.2.), oltreché la data di decorrenza della
modifica e il diritto di recesso per il cliente alle condizioni di legge.
3. Esercizio del diritto di recesso
e inefficacia delle variazioni.
Per quanto attiene alla operatività della variazione comunicata,
è da ritenere che essa decorra dalla scadenza del termine di preavviso
senza attendere anche il decorso dell'ulteriore termine di 60 giorni previsto
per l'esercizio del diritto di recesso trascorso il quale, come stabilito dalla
norma, la modifica si intende approvata dal cliente.
Ciò è confermato in primo luogo dall'esistenza stessa di un
termine di preavviso, la cui funzione è proprio quella di preannunciare
l'applicazione della variazione, onde non avrebbe senso far riferimento al
preavviso ove fosse comunque da ritenersi sospesa l'applicazione della modifica
comunicata fino al momento in cui sia decorso il termine per il recesso del
cliente.
In secondo luogo, la norma in commento prevede il diritto del cliente di
vedersi applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni in
precedenza praticate, previsione questa che non sarebbe stata necessaria ove le
mutate condizioni non fossero già divenute operanti.
L'aver esplicitato (15) che &la modifica si intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni» è
funzionale alla prova dell'avvenuta accettazione - tacita - dell'intervenuta
modifica delle condizioni (16). Il termine spese dovrebbe riferirsi a quelle di
chiusura coerentemente con quanto previsto in via generale nel comma 2
dell'articolo 10.
Quest'ultimo comma prevede che in ogni caso il cliente, nei contratti di
durata, ha sempre la facoltà di recedere dal rapporto, senza
penalità e senza che siano dovute spese di chiusura. Si tratta di
previsione che - al di là della collocazione in una disposizione (il
predetto articolo 10) la cui rubrica è intitolata «modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali» - appare di portata generale e non limitata alle
sole ipotesi di esercizio del recesso da pare del cliente in conseguenza della
modifica unilaterale comunicata (17). Tale interpretazione può trovare
conferma anche nella circostanza che, in sede di conversione del decreto legge
n. 223/2006, la previsione in parola è stata svincolata dalla
fattispecie prevista nel terzo comma del decreto legge che risultava connessa
alla modifica delle condizioni ed è stata resa di carattere generale.
Dovrebbe peraltro
ritenersi che la previsione del comma 2 dell'articolo 10 non sia volta a
introdurre un diritto di recesso ex lege per ogni tipo di rapporto di durata,
ma solo a escludere l'applicazione di penalità e spese di chiusura nel
caso di recesso (18), laddove il cliente sia a ciò facoltizzato ex lege
o in base a quanto convenuto in contratto. Si pensi ai contratti a tempo
determinato (ad esempio, depositi vincolati a termine) nei quali per loro
natura, a differenza di contratti a tempo indeterminato, il recesso è
possibile se espressamente pattuito o al verificarsi di una giusta causa.
Si ritiene che per spese di chiusura possono intendersi quelle strettamente
inerenti alle attività di chiusura del rapporto (ad esempio, nel conto
corrente, conteggi, conguagli contabili e messa a disposizione delle somme
risultanti dal saldo) e non quelle generate da ulteriori servizi richiesti a
valle della chiusura del rapporto medesimo (ad esempio spese sostenute dalla
banca in presenza di prestazioni fornite da terzi per il trasferimento titoli o
dossier titoli).
Si rammenta, come detto, che l'attuale formulazione dell'articolo 118 Tub - in
modo sostanzialmente conforme all'originaria formulazione della norma e
cioè quella anteriore all'emanazione del citato Dl n. 223/2006 - precisa
inoltre che la sanzione di inefficacia, per le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le richiamate prescrizioni, è
circoscritta al caso in cui le variazioni stesse siano sfavorevoli per il
cliente (si veda il comma 3) (19).
4. Variazioni del tasso di interesse dipendenti da decisioni
di politica monetaria.
L'articolo 118 Tub in esame stabilisce che le modifiche dei tassi d'interesse -
conseguenti a decisioni di politica monetaria- devono riguardare, contestualmente,
sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità
tali da non recare pregiudizio al cliente (articolo 118, comma 4) (20).
Si premette che la formulazione del comma in parola non è chiara, ne
emergono dall'iter legislativo elementi utili per individuarne la portata: essa
non si presta pertanto a un'interpretazione univoca. Le considerazioni che
seguono devono quindi ritenersi come un primo tentativo di analisi.
Dovrebbe ritenersi che la previsione in oggetto presupponga delle variazione
dei tassi che la banca decida unilateralmente, nel rispetto di quanto
prescritto dall'articolo 118 Tub, in conseguenza di interventi di politica
monetaria (che quindi costituiscono ex lege un caso di giustificato motivo),
come depone anche la previsione che fa obbligo alla banca, in caso in cui
voglia modificare i tassi di interesse, di operare contestualmente - con
riferimento ai tassi creditori e debitori - una variazione in una misura non
prestabilita. In altri termini la banca di fronte ad eventi di decisioni di
politica monetaria (ad esempio, modifica dei tassi Bce, Fed) può
decidere se procedere a una variazione determinandone l'entità, con
modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Potrebbe ritenersi che il fatto che la norma disponga esplicitamente che le
variazioni dei tassi debitori e creditori avvengano "contestualmente"
indichi che dette variazioni operano nell'ambito di uno stesso rapporto (e
cioè nello stesso "contesto") e quindi allorché il rapporto può
essere sia attivo sia passivo.
Potrebbe altresì ritenersi che il termine "contestualmente"
vada inteso nella sua accezione temporale e vada quindi letto alla luce
dell'esigenza che la proposta di variazione dei tassi, conseguente a decisione
di politica monetaria, debba riguardare al contempo non solo i tassi attivi e
passivi di uno stesso rapporto ma anche quelli (attivi e/o passivi) relativi ad
altri rapporti con lo stesso cliente. Per quanto riguarda l'ambito dei rapporti
interessati esso dovrebbe riguardare quelli in cui sia stata pattuita - nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 - la facoltà di variare
unilateralmente il tasso di interesse. Poiché la variazione dei tassi, per le
motivazioni sopra illustrate, è legata alla scelta della banca di
adeguarsi a intervenuti eventi di politica monetaria, le variazioni deliberate
troveranno applicazione - contesualmente sia per i tassi creditori che per
quelli debitori - nei confronti del singolo cliente interessato dalle
variazioni apportate.
Come nelle altre fattispecie di modifica unilaterale delle condizioni, il
cliente potrà recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto
dall'articolo in oggetto. Quanto infine alla specifica prescrizione che fa
riferimento, in modo estremamente generico, a che le variazioni dei tassi «si
applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente», si
ritiene che la stessa vada interpretata in coerenza con la linea interpretativa
adottata ai fini del comma in esame.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare il testo dell'Avviso
sulle principali norme di trasparenza ai nuovi principi introdotti dalla
normativa sopra esaminata.
Si fa presente che quanto in precedenza illustrato costituisce un primo
commento sulla materia, onde si fa riserva in argomento.
Note:
(1) Si veda la seduta del Senato
della Repubblica del 26 luglio 2006 e quella della Camera dei deputati del 3
agosto 2006.
(2) Si riporta di seguito il testo dell'articolo 118 Tub, così come
modificato dall'articolo
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il
cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura
e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate. 4. Le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se pregiudizievoli per il consumator
e. 5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare,
contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli
creditori.»".
Il testo dell'articolo 118 Tub, nella formulazione originaria (e cioè
quella ante articolo
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero
dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma
1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di
ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate".
(3) Si segnala che il commento è effettuato prendendo a riferimento il
testo dell'articolo 118 Tub come modificato dalla legge di conversione del Dl
n. 223/2006.
(4) E cioè rispettivamente il testo dell'articolo 118 Tub, nella
formulazione recata del Dlgs n. 385/1993 - in vigore dal 1º gennaio 1994 -
e successivamente, cioè dal 4 luglio 2006, nella formulazione ante
conversione in legge del Dl n.223/2006.
(5) Si veda «Molle, I contratti bancari, Milano, 1981, pagina 35; Rescigno,
voce Contratto I, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1998, volume IX,
pagina 27».
(6) Si rammenta sul punto che il testo dell'articolo 118 Tub, nella
formulazione ante conversione in legge del Dl 223/2006 non richiamava
esplicitamente in materia l'articolo 1341, comma 2, Codice civile.
(7) Si vedano gli articoli 1339 e 1419 del Codice civile.
(8) Confermando quanto indicato nel testo originario dell'articolo 118 Tub e
nel testo di tale articolo nella versione ante conversione in legge del Dl n.
223/2006.
(9) L'articolo 23, comma 4, Tuf prevede che «le disposizioni del titolo VI,
capo I, del Testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né
al servizio accessorio previsto dall'articolo I, comma 6, lettera f)». Si
segnala inoltre l'articolo 11, comma 2 lettera b) della legge n. 262/2005 che -
nell'abrogare l'articolo 100, comma 1, lettera f) Tuf - assoggetta tutti i
prodotti finanziari emessi da banche alla disciplina sulla sollecitazione
all'investimento che include quella sul prospetto informativo, di competenza
della Consob (si veda la comunicazione Consob n. Dem/6031543 del 7 aprile 2006
e la nota della Banca d'Italia n. 787371 dell'11 luglio 2006).
(10) Per quanto attiene alla nozione di giustificato motivo, essa è
stata in particolare oggetto di attenzione nell'ambito della tematica relativa
al rapporto di lavoro, ove si è fatto riferimento, da un lato, a un
notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore (cosiddetto giustificato
motivo soggettivo) e, dall'altro, a ragioni caratteristiche
dell'attività economica svolta dall'impresa e alla sua organizzazione
(cosiddetto giustificato motivo oggettivo).
(11) Per approfondimenti in materia si veda «Santosuosso D., Prime note a
commento della disciplina sui contratti del consumatore, in Giur. comm., 1996
pagina 1012, Gaggero, La modifica unilaterale dei contratti bancari, Padova
1999, pagina 132; La Rocca, Il potere della banca di modificare unilateralmente
i contratti: esigenze sostanziali e profili civilistici, in Banca, impresa e
società, 1997, pagine 63 e seguenti; Bussoletti, La normativa sulla
trasparenza: il ius variandi, in Dir. Banc., 1994, pagine 471 e seguenti».
(12) App. Roma 24 settembre
(13) Si veda al riguardo la definizione contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza
della Banca d'Italia, tuttora vigenti, che disciplinano in particolare, con
riferimento alle tecniche di comunicazione a distanza, l'utilizzo della posta
elettronica per le comunicazioni al cliente - ove ciò sia pattuito - da
fornire su supporto durevole (si veda paragrafo 5, sezione IV). In argomento si
rinvia inoltre alla lettera - circolare Abi, Protocollo Lg n. 4139 del 1º
agosto 2003.
(14) Per quanto attiene alla prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione
in parola, si rammenta che la giurisprudenza ritiene applicabile la presunzione
di conoscenza stabilita dall'articolo 1335 del Codice civile con riferimento a
tutte le dichiarazioni recettizie e per il solo fatto oggettivo dell'arrivo
della dichiarazione a destinazione indipendentemente dal mezzo di trasmissione
adoperato. Qualora non si faccia ricorso a mezzi che costituiscono prova certa
della spedizione e ricezione della comunicazione (ad esempio, raccomandata a/r,
telegramma, fax, eccetera), la prova della ricezione dell'atto può
essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni (si veda ex multis,
Cassazione, 20 gennaio 2004, n. 771; Cassazione, 26 marzo 2002, n. 4310;
Cassazione, 22 febbraio 2001, n. 2612; Cassazione, 15 febbraio 1999, n. 1265;
Cassazione 13 gennaio 1988, n. 178, ove con riferimento alla presunzione legale
contenuta nell'articolo 1832, comma 1 del Codice civile in tema di approvazione
dell'estratto conto, si afferma che la prova dell'avvenuta trasmissione e
ricezione dello stesso estratto conto può essere fornita con ogni mezzo
e quindi anche attraverso presunzioni semplici, decisione pubblicata in Leggi
d'Italia, sub articoli 1335 e 1832 del Codice civile, o a prova testimoniale:
si veda Cassazione 29 gennaio 1982, n.
(15) Si segnala infatti che il testo dell'articolo 118 Tub nella formulazione
ante conversione in legge del Dl n. 223/206 prevedeva in materia il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta per l'esercizio da
parte del cliente del recesso, senza penalità e senza spese di chiusura
e di ottenere in sede di liquidazione dal rapporto l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
(16) In tema di approvazione tacita, si vedano l'articolo 119, comma 3, Tub e
l'articolo 1832 del Codice civile in forza dei quali l'estratto conto si intende
approvato qualora non contestato nei termini stabiliti, con l'effetto di
precludere al correntista ogni azione concernente la conformità delle
singole operazioni già registrate in conto (si veda ad esempio
Cassazione 15 giugno 1995, n. 6736; Cassazione 26 luglio 2001, n. 10186;
Cassazione 8 agosto 2003, n. 11961; Tribunale di Monza 15 marzo 2006 e
Tribunale di Genova 6 aprile 2006, tutte in Le leggi d'Italia, 2006).
(17) L'aver previsto che il recesso avviene per il cliente senza
penalità e senza spese di chiusura del rapporto non comporta che non
siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi onnicomprensivi da
corrispondere nel caso di estinzione anticipata del rapporto stesso, aventi per
ciò stesso natura diversa dalle penali e dalle spese di chiusura prima
dette. Si veda ad esempio quanto previsto in tema di credito al consumo
dell'articolo 135, comma 2, per cui &la facoltà di adempiere in via
anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano
unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il
consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a
un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità
stabilite dal Cicr». Tali modalità sono tuttora disciplinate
dall'articolo 3 del Dm 8 luglio 1992 ove è previsto che «il consumatore
ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si
esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi
e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un
compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo».
(18) Si veda Cassazione, 28 novembre 1981, n.
(19) La dottrina, che si è occupata della natura assoluta o relativa
dell'inefficacia con specifico riferimento al previgente articolo 118, si
è espressa, come noto, propendendo per l'inefficacia relativa nel senso
di rimettere al cliente l'interesse a farla valere (si veda Belli, Contento,
Patroni Griffi, Porzio, Santoro, Commentario al Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, volume II, pagina 1951).
(20) L'articolo 118, nel testo ante conversione in legge del Dl n. 223/2006
prevedeva che «le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento
devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su
quelli creditori». Pertanto eventuali variazioni unilaterali, dipendenti da
modifiche del tasso di riferimento, effettuate prima dell'entrata in vigore
della legge di conversione di tale decreto, dovrebbero essere effettuate
secondo le modalità indicate da detta disposizione.