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Documento d’interesse   Inserito il 12-2-2007


 

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Da Asca.it    DICO: CECCANTI, NON E' UN SIMILMATRIMONIO - ECCO COME FUNZIONA


Quasi si arrabbia il professore Stefano Ceccanti, docente di diritto costituzionale all'Universita' La Sapienza di Roma, quando gli si chiede se i Dico, le unioni civili previste dal disegno di legge varato ieri dal Consiglio dei ministri sia un simil-matrimonio come dicono molti esponenti del centrodestra e ambienti ecclesiali.
Ceccanti, che del disegno di legge puo' essere considerato il principale ispiratore giuridico, insieme a Renato Balduzzi, anche lui docente di diritto costituzionale a Genova (e ambedue cattolici) accetta volentieri di spiegare gli aspetti del provvedimento per evitare gli equivoci e i frantendimenti.


D - La legge configura un modello molto complicato?
CECCANTI - ''No se seguiamo bene la sequenza delle cose.
Due persone, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, possono ottenere certificazione di questa realta' se si trovano in questa condizione di fatto, che possono dichiarare in due modi a loro scelta: A) quella piu' semplice e' di andare contestualmente all'ufficio di anagrafe facendo una dichiarazione; B) in alternativa puo' andare uno solo e dimostrare di avere avvisato l'altro con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell'applicazione della legge si garantira' che sia l'altro convivente a ricevere materialmente tale comunicazione''.


D - E poi, burocraticamente parlando, cosa succede?
CECCANTI - ''L'anagrafe riportera' tali dichiarazioni in una scheda che e' gia' prevista, che si chiama scheda della famiglia anagrafica, dove sono gia' inseriti tutti quanti vivono sotto lo stesso tetto. Oggi non si sa a che titolo vivono insieme, a meno che non risulti dai registri di un altro ufficio, quello dello stato civile.
L'anagrafe si limita a fotografare la realta'; invece lo stato civile registra gli status, come il matrimonio: sono due uffici diversi.
Dopo l'entrata in vigore della legge chi fa emergere la propria situazione di fatto andando all'anagrafe e facendo quella dichiarazione in uno di quei due modi previsti si trova dentro l'ambito di applicazione della legge. C'e' bisogno di questo passaggio perche' ci deve essere certezza sui titolari: sia in positivo, per renderli effettivi, sia in negativo, per evitare abusi''.


D - Solo diritti? Non ha ragione allora che parla di un simil-matrimonio?
CECCANTI - ''No. C'e' un insieme ragionevole di diritti e di doveri che accompagna la stabilita' della convivenza.
Qui si valorizza il fatto della stabilita' effettiva, mentre invece nel matrimonio i diritti e i doveri derivano da quella scelta che e' un impegno per la stabilita' futura.
La cessazione della convivenza e' semplice perche' non e' un licenziamento, ma una attestazione che il fatto non c'e' piu'''.

D - Dagli oppositori del ddl si dice che per i diritti piu' semplici non c'era bisogno della legge. E' vero?
CECCANTI - ''No, non e' cosi'. Ma vediamoli ad uno ad uno.
1) Assistenza per malattia o ricovero: in assenza di legge e' possibile ad altri familiari opporsi alla presenza del convivente e le carte dei servizi delle strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private possono non prevedere tale diritto; la questione e' delicata soprattutto quando il paziente non puo' manifestare una volonta' (es. : caso di coma).
2) Decisioni in materia di salute e in caso di morte: oggi il convivente puo' essere coinvolto solo su decisione discrezionale del singolo giudice. Con questa garanzia in legge si evitano i conflitti con i congiunti. Per i trapianti la legge 91/99 parifica si' il convivente al coniuge (art. 23, secondo comma) ai fini dell'opposizione alla donazione degli organi, ma si riferisce solo al convivente ''more uxorio'', con esclusione quindi di tutti i conviventi dello stesso sesso.
3) Permesso di soggiorno: si consente al convivente straniero (comunitario e extracomunitario) che e' gia' legalmente in Italia per altri motivi (ad es. turistici) di ottenere il permesso di soggiorno per ragioni affettive.
4) Alloggi di edilizia pubblica: la materia rientra nelle competenze regionali; varie regioni stanno gia' introducendo punteggi aggiuntivi per i conviventi. La norma di principio introduce un vincolo per tutte le Regioni, un livello essenziale dei diritti,le modalita' sono scelte dalle Regioni.
5) Il convivente partecipa agli utili dell'impresa dell'altro convivente, come avevano riconosciuto i giudici, ma solo recentemente.
6) La tassa di successione ,che oggi per il convivente e' fissata all'8 per cento, scende al cinque per cento.
7) Contratto di locazione: Finora la Corte Costituzionale riconosceva la successione nel contratto solo in caso di morte e solo al convivente ''abbandonato'' con figli comuni.
La norma per un verso conferma tale diritto, per un altro lo estende ai casi di mancanza di figli con tre anni di convivenza sia per persone di sesso diverso sia dello stesso sesso.
8) Agevolazioni in materia di lavoro: Oggi non c'e' nessun diritto, domani con tre anni di convivenza saranno facilitati trasferimenti e assegnazioni di sede dei conviventi''.

D - E' vero. come e' stato detto, che reversibilita' e successione colpiscono la famiglia?
CECCANTI - ''No, la riforma delle pensioni fara' in modo di garantire diritti soprattutto a favore dei conviventi piu' deboli stabilendo un periodo minimo di convivenza. Del resto da tempo anche per i familiari ci sono diverse aliquote a seconda delle condizioni economiche del superstite.
Con ben nove anni di convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti legittimari o riservatari (quelli i cui diritti sono comunque intangibili: figli o propri genitori) spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o comuni. Quando si fa testamento non cambia nulla rispetto ad oggi; si puo' lasciare da tutto a nulla, salvi i diritti intangibili dei riservatari (la cosiddetta riserva, dove invece il convivente non e' ricompreso).
Quando manca il testamento, il convivente ha dei diritti ereditari significativi ma non del tutto equivalenti al coniuge''.

D - Puo' spiegare meglio, entrando nel dettaglio?
CECCANTI - ''E' uno schema molto semplice, il convivente ha diritto a: Caso 1 - un terzo dell'eredita' se concorre un solo figlio (il coniuge in caso analogo la meta'). Caso 2 - un quarto se concorrono due o piu' figli (il coniuge in caso analogo un terzo).
Caso 3 - meta' in caso di concorso con ascendenti legittimi (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle (il coniuge due terzi) Caso 4 - tutta l'eredita' in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado (qui si aggiungono i parenti entro il terzo grado che non ci sono per il coniuge)''.


D - Una delle critiche piu' forti e' che non ci sono doveri. E' cosi'?
CECCANTI - ''No, basta pensare che la prima condizione e' che occorre: A) Prestarsi sempre assistenza e solidarieta' materiale e morale. B) C'e' poi anche un obbligo alimentare.
Dopo tre anni di convivenza, in caso di cessazione della stessa, scatta l'obbligo di prestare gli alimenti per far fronte al disagio economico del convivente piu' debole. La durata e' proporzionale alla durata della convivenza. Ha una funzione solo solidaristica, di sostentamento che dura finche' c'e' il bisogno, mentre l'assegno in caso di divorzio da' di piu': consente sempre di mantenere l'identico tenore di vita precedente''.


D - E' vero che c'e' una retroattivita' indiscriminata?
CECCANTI - ''Assolutamente no.
A) Per tutti, nei primi nove mesi dall'entrata in vigore della legge si puo' provare che la convivenza e' iniziata prima con gli stessi criteri usati nei tribunali.
B) Per i divorziati: dopo il divorzio si possono recuperare gli anni di convivenza precedenti, successivi al triennio di separazione, purche' sia stata presentata domanda di divorzio''.