Da toscanaeuropa.it 16 Gennaio 2008
Un credito al consumo più europeo e trasparente
Il Parlamento ha approvato
definitivamente la direttiva volta a promuovere il mercato unico del credito
al consumo. E' così sancita una serie di obblighi per gli istituti di
credito sull'informazione ai consumatori, nella pubblicità e nella fase
precontrattuale, per agevolare la ricerca dell'offerta più
conveniente. Chi ricorre al credito avrà il diritto di recedere dal
contratto entro due settimane senza giustificazioni, e di rimborsare gli
importi dovuti in anticipo versando un indennizzo.
Dopo i negoziati condotti dal relatore Kurt LECHNER (PPE/DE, DE), il
Parlamento ha confermato il compromesso raggiunto tra i gruppi politici, e
tra questi e i rappresentanti del Consiglio, sul testo della direttiva
relativa ai contratti di credito ai consumatori. La direttiva sarà
quindi pubblicata presto sulla Gazzetta Ufficiale e, a partire da allora, gli
Stati membri avranno due anni per recepire e applicare le sue disposizioni.
L'obiettivo del testo legislativo è di istituire un vero mercato unico
del credito ai consumatori. Ad oggi infatti tale mercato è frammentato
nei 27 mercati nazionali degli Stati membri, impedendo ai consumatori e ai
creditori europei di effettuare offerte e contratti transfrontalieri e quindi
di beneficiare dei vantaggi di un mercato unico. I crediti al consumo
transfrontalieri, inoltre, rappresentano solo l'1% del volume totale. La
direttiva assicura un alto livello di protezione e una corretta informazione
dei consumatori, e migliora la chiarezza della legislazione comunitaria
fondendo insieme le tre direttive esistenti in materia di credito ai
consumatori
Il mercato del credito al consumo riveste un ruolo importante nell'economia
dell'UE, e il suo volume è particolarmente importante nel Regno Unito,
in Irlanda, in Germania e in Austria. Mediamente, il credito al consumo
rappresenta il 18% dei ricavi lordi delle banche (al dettaglio) e il mercato
ammonta a più di 800 milioni di euro, con una crescita annua media
dell'8%. Secondo dati della BCE citati dalla Commissione il tasso medio dei
tassi di interessi della zona euro varia da un minimo del 6% in Finlandia al
12% del Portogallo. In Italia è stato del 9,4%.
Campo d'applicazione: crediti da 200 a 75.000 euro
La direttiva dovrà applicarsi ai contratti di credito che contemplano
generalmente il pagamento di interessi, ma non a quelli garantiti da
un'ipoteca sui beni immobili e terreni. Il compromesso ha stabilito inoltre
che sono esclusi i crediti per un importo totale inferiore a 200 euro o
superiore a 75.000 euro (contro la soglia di 100.000 euro proposta
inizialmente dal Consiglio e i 50.000 della controproposta dei deputati)..
Non è stato necessario negoziare, invece, sull'esclusione di altri
contratti di credito, fra i quali figurano quelli di locazione o di leasing
che non prevedono obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da
rimborsarsi entro un mese e i crediti che non prevedono il pagamento di
interessi o altre spese. Sono anche esclusi i crediti concessi dal datore di
lavoro ai dipendenti senza interessi o a tassi preferenziali, quelli relativi
alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente e quelli
concessi, senza interessi o a tassi di favore, a un pubblico ristretto con
finalità di interesse generale.
Se le classiche carte di credito rientrano nel campo d'applicazione della
direttiva, ne sono invece escluse le carte di debito differito, che prevedono
il rimborso del credito entro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (carte
ricaricabili).
Consumatori sempre bene informati
La direttiva prevede disposizioni dettagliate riguardo all'informazione di
base che deve essere fornita ai consumatori prima della conclusione di un
contratto di credito. Nel caso della pubblicità, tra le informazioni
che devono essere presentate «in forma chiara, concisa e graficamente
evidenziata con l'impiego di un esempio», figura il tasso debitore (fisso o
variabile, corredato delle spese addebitate), l'importo totale del credito,
il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto e, se del caso,
l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo
delle rate.
Per quanto riguarda la fase precontrattuale, invece, il creditore deve
fornire al consumatore, prima che questo sia vincolato dal contratto o da
un'offerta, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte,
così da permettergli di prendere una decisione con cognizione di
causa. Tali informazioni, devono essere fornite mediante un modulo standard
uguale per tutta l'UE (modulo relativo alle "Informazioni europee di
base relative al credito ai consumatori"), il cui contenuto è
definito dalla direttiva stessa. Le informazioni riguardano il tipo di
credito, l'identità e l'indirizzo del creditore, l'importo totale del
credito e le condizioni di prelievo e la durata del contratto di credito.
Devono comprendere, inoltre, il tasso debitore, le condizioni che ne
disciplinano l'applicazione nonché i periodi, le condizioni e la procedura
per la sua modifica, il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che
il consumatore è tenuto a pagare, (illustrati mediante un esempio
rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo
di tale tasso) e, infine, l'importo, il numero e la periodicità dei
pagamenti che il consumatore deve effettuare. Ma anche, se del caso,
l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio
all'atto della conclusione del contratto, l'eventuale obbligo di ricorrere a
una polizza assicurativa, il tasso degli interessi in caso di ritardi di
pagamento e le modalità di modifica dello stesso.
Le informazioni devono inoltre contemplare un avvertimento circa le
conseguenze dei mancati pagamenti, le informazioni sulle garanzie richieste,
sull'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e del diritto al rimborso
anticipato. I consumatori hanno anche il diritto di ricevere gratuitamente,
su richiesta, copia della bozza del contratto di credito, nonché del diritto
del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di
calcolo.
Delle disposizioni specifiche riguardano gli obblighi di informazione
precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di
concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici.
Sul creditore, d'altra parte, incombe l'obbligo di verifica del merito
creditizio del consumatore. Prima della conclusione del contratto di credito,
il creditore dovrà valutare il merito creditizio del consumatore sulla
base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e
ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati
membri la cui normativa prevede già una tale valutazione tramite la
consultazione di una banca dati possono mantenere tale obbligo.
Diritti di recesso e di rimborso anticipato
La direttiva prevede che una serie di informazioni analoghe a quelle succitate
debbano figurare sul contratto. Inoltre, stabilisce che Il consumatore
dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal
contratto di credito «senza dare alcuna motivazione». Per avvalersi di tale
diritto, il consumatore deve informare il creditore e pagare il capitale e
gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino
alla data di rimborso del capitale, non oltre 30 giorni dall'invio della
notifica del recesso. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo.
Uno dei punti più controversi della direttiva riguardava il diritto di
rimborso anticipato, in base al quale il consumatore ha il diritto di
adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli
derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una
riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
dovuti per la restante durata del contratto.
Tra Parlamento e Consiglio è stato infine trovato un compromesso che,
in caso di rimborso anticipato, attribuisce al creditore il diritto a un
indennizzo. Tale indennizzo, dovrà essere «equo e oggettivamente
giustificato» per eventuali costi direttamente collegati al rimborso
anticipato, «sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per
il quale il tasso debitore è fisso». L'indennizzo, inoltre, non
potrà superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo,
se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento
previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo
non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo
0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
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