PRIVILEGIA NE IRROGANTO       di Mauro Novelli     Articolo d’interesse


 

Dal sito del Ministero del lavoro  della previdenza sociale.

 

Chi è interessato dalla Riforma

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo il disegno di legge finanziaria, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.

Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.


 

Forme pensionistiche complementari

Introduzione

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari –COVIP (v. oltre ‘COVIP’).

Secondo il disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 entrerà in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

Il lavoratore può decidere di avvalersi:

·        di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende);

oppure     

·        di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.  

 

Forme pensionistiche collettive

Forme pensionistiche individuali 

·        Fondi pensione negoziali (o chiusi)

·        Fondi pensione aperti ad adesione collettiva

·        Fondi pensione preesistenti

·        Fondi pensione aperti ad adesione individuale

·        Contratti di assicurazione sulla vita

Fondi pensione negoziali (o chiusi)

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo, la cui attività consiste prevalentemente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nell’individuazione della politica di investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria.

Il fondo è dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.

L’assemblea è formata dagli associati o loro rappresentanti e gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere dotati di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.

Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. L’impiego dei contributi raccolti, infatti, è affidato al gestore delle risorse finanziarie (banca, società di intermediazione mobiliare, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria e le pensioni sono erogate da una compagnia di assicurazione o direttamente dal fondo.  

Fondi Pensione Aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.

L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.

Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l’adesione collettiva ad uno o più fondi aperti.

La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.

Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva. 

Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.

In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.

Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile del fondo.                   

Fondi pensione preesistenti

 I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.

L’adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali.

Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.

La scelta sulla destinazione del Tfr

In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione).

Modalità Esplicite

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

·        destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;

·        mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.

La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)

Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1.    alla forma individuata con accordo aziendale;

2.    in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

·        riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;

·        determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;

·        non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.

Tali lavoratori possono:

·        se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR;  

·        se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato inModalità Tacite’ (v. sopra).

Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base alla categoria di appartenenza.

·        Percorsi decisionali (formato.ppt 31 Kb)

Per saperne di più sul TFR

Che cos’è il TFR?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente

Come si determina?
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.    

Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e l’investimento dei contributi

Finanziamento

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

·        il TFR futuro;

·        contributi a carico del lavoratore;

·        contributi a carico del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V.La scelta sulla destinazione del TFR’). Tale adesione non comporta l’obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.

L’aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.

Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.

Investimento

Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all’esecuzione da parte dei creditori del gestore.

Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull’osservanza e il rispetto di tali regole.

In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.

In altre forme, l’investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.

La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria. 

È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.


La Pensione Complementare e le altre Opzioni

La Pensione Complementare

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.

L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

·         interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare

·        parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.

Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

Anticipazioni

In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:

·        in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;

·        dopo 8 anni di iscrizione al fondo:

·        Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre ‘riscatto della posizione individuale’)

Trasferimento Della Posizione Individuale

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:

·        perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): L’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. ‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;

·        volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

Riscatto della posizione individuale

Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

·        chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;

·        mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione

Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

·        nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale maturata.

·        nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare l’intera posizione.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementare possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

Le agevolazioni fiscali

 

 

Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede alcune agevolazioni fiscali.

 

Regime fiscale dei contributi.
Regime fiscale dei rendimenti.
Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti.

 

 

 

 

 

Regime fiscale dei contributi:

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

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Regime fiscale dei rendimenti:

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento).

 

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Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà  di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.

In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.


La Commissione di Vigilanza sulle Forme Pensionistiche Complementari (Covip)

Nell’ambito del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare, fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace attività di vigilanza.

 

E’ proprio avendo riguardo all’importanza di tale aspetto che la riforma, insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle forme di previdenza complementare e all’incremento dei flussi contributivi, ha posto particolare attenzione al rafforzamento e al potenziamento del complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, affidato ad una specifica Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari – COVIP.

 

La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello svolgimento dei suoi compiti.

 

La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi.

 

In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito dalla Commissione.

 

La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di investimento delle risorse, l’ammontare della posizione individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni).

 

L’attività di vigilanza della COVIP si esplica attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.

 



 

10/07/2006

Previdenza complementare

On line la direttiva attuativa della riforma del TFR e le direttive generali emanate dalla COVIP.

 

 

 

Pubblicata sulla G.U. n. 154 del 5 luglio 2006 la direttiva del 28 aprile del Ministero del Lavoro sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della riforma del TFR.

Il provvedimento chiarisce alcuni aspetti della riforma, dalla vigilanza ai compiti della COVIP.

 La Covip (Commissione di vigilanza su fondi pensione) ha emanato le Direttive generali per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina introdotta dalla riforma del settore (d.lgs n. 252/2005).

 Le direttive, redatte sulla base delle linee generali di indirizzo formulate dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'Economia, forniscono le indicazioni necessarie a procedere al recepimento delle nuove disposizioni in vista del 1 gennaio 2008. (Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006 n. 159.)

 

 

DIRETTIVA 28 aprile 2006
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
(GU n. 154 del 5-7-2006)



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           

Premessa


In attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, «Norme in materia   pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della previdenza  pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza   obbligatoria», il  Governo ha adottato il decreto legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»,  pubblicato  nel  S.O.  alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005.
Tale decreto, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, è  volto ad incentivare la previdenza complementare assumendo la configurazione  «di  disciplina  unitaria  della  materia»  e si pone l'obiettivo  di  garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore,  rimodulare  la  disciplina  fiscale, monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti e, soprattutto, incrementare stabilmente l'entità dei flussi di finanziamento delle forme pensionistiche complementari, contribuendo così a definire una struttura del sistema previdenziale in cui, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere sostenibile la spesa  pensionistica a carico del bilancio dello Stato, siano garantiti al lavoratore trattamenti pensionistici  adeguati  in rispondenza dell'art. 38 della Costituzione.
Tutto ciò anche in considerazione delle indicazioni, provenienti dalla   U.E.,   di   perseguire  riforme  «strutturali»  dei sistemi pensionistici nazionali che prevedano  un'architettura c.d. «multipilastro».
In  questa  logica, il decreto ha provveduto ad omogeneizzare tutte le  diverse  forme  di  previdenza  complementare, dettando identiche norme giuslavoristiche e fiscali oltre che regole omogenee in materia
di  trasparenza  e confrontabilità dei  costi  e dei risultati, di modalità di  informazione  agli  iscritti,  nonchè  di  tempi  di approvazione e procedimenti di autorizzazione delle forme pensionistiche complementari,    indipendentemente dalle fonti istitutive.

In linea con tale ultimo principio, le nuove disposizioni presuppongono la individuazione di  una  autorità,  la  COVIP, incaricata  di  ricevere, in guisa di «sportello unico», le richieste dei soggetti interessati, attivandosi per   l'ottenimento dell'autorizzazione  complessiva attraverso la collaborazione con le altre autorita' di settore.
Le suddette disposizioni devono, altresi', tenere conto della legge 8 dicembre  2005,  n.  262,  recante «Disposizioni per la tutela del risparmio  e la disciplina dei mercati finanziari», che, all'art. 21, riconosce  alla  COVIP il ruolo di autorita' ed impone alla stessa di operare  in  coordinamento  con  le  altre  autorita'  per  agevolare l'esercizio    delle   rispettive   funzioni   di   vigilanza.   Tale collaborazione appare necessaria per garantire la corretta attuazione delle  disposizioni  previste  dall'art.  25,  comma 3,  della stessa legge.
Cio'  premesso,  in base alle previsioni dell'art. 18, comma 1, del decreto  legislativo  n.  252/2005,  che attribuisce al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni di alta vigilanza, mediante  l'adozione,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  di direttive generali alla COVIP, vengono emanate le seguenti direttive.

 

La vigilanza nel nuovo sistema

Il  nuovo decreto prevede, tra l'altro,  nel quadro del perfezionamento del sistema di vigilanza  su tutte  le  forme pensionistiche  complementari,  collettive e individuali, un significativo accrescimento delle competenze della COVIP,  che costituisce  elemento necessario  affincè'  possa  concretamente realizzarsi un serio e rigoroso apparato dei controlli.
Sulla base delle nuove disposizioni in materia, codesta commissione dovrà,  pertanto,  provvedere ad impartire le opportune direttive ai soggetti  vigilati,  uniformando  le  linee  direttrici della propria attività  con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei  comportamenti,  avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al  buon funzionamento del sistema di previdenza complementare e alla sana e  prudente  gestione  delle  forme pensionistiche preesistenti,  delle forme negoziali  e  dei  fondi aperti. 

Ai  sensi  dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005,  resta  ferma la  vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive  autorità  di  controllo  sui  soggetti  abilitati di cui all'art.  6  del  medesimo  decreto,  mentre permangono le competenze previste dal citato comma 3 dell'art. 25 della legge n. 262/2005, «in materia  di  sana  e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite  all'ISVAP  dalla  legge  12 agosto  1982, n. 576, incluse quelle    relative    ai    prodotti   assicurativi   con   finalità previdenziali».
In  tale  contesto,  la  COVIP  si  coordina con le altre autorità promuovendo  forme  di  collaborazione,  anche  preventiva,  ai  fini dell'esercizio  delle  citate  funzioni  di  vigilanza e di sportello unico.
                 

I compiti della COVIP


Le  attribuzioni  di codesta commissione risultano, in particolare, integrate con riferimento ai seguenti principali profili:
definire le condizioni che, allo scopo di garantire il rispetto dei  principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, tutte le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte  all'ambito  d applicazione  del  decreto legislativo ed essere iscritte all'apposito albo;
approvare,  oltre  che  gli  statuti  e  i  regolamenti dei fondi pensione   negoziali  e  aperti,  anche  i  regolamenti  delle  forme pensionistiche  individuali  di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del  decreto legislativo, attuati mediante contratti di ramo I e ramo III  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  del codice delle assicurazioni, approvato  con  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, con specifico  riferimento ai profili menzionati nel comma 3 del medesimo art.  13:  modalita' di partecipazione, trasferimento delle posizioni individuali  verso  altre  forme  pensionistiche,  comparabilita' dei costi  e  dei  risultati  di  gestione, trasparenza dei costi e delle condizioni  contrattuali, modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla  COVIP,  delle  attivita'  della  forma  pensionistica  e  della posizione individuale;
richiedere  di  apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle  forme  pensionistiche  complementari,  fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
dettare  disposizioni  volte  a  garantire  la  trasparenza delle condizioni  contrattuali di tutte le   forme   pensionistiche complementari,  al  fine  di  assicurare  l'adesione  consapevole dei soggetti destinatari garantendo altresi' il diritto alla portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo all'esigenza della comparabilita' dei costi;
disciplinare,  compatibilmente  con  la  normativa  in materia di sollecitazione   degli  investimenti,  le  modalita'  di  offerta  al pubblico  di  tutte  le  forme  pensionistiche, dettando disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica   agli   aderenti   circa   l'andamento   amministrativo  e finanziario   delle   forme   stesse,  anche  al  fine  di  eliminare distorsioni  che  possano  arrecare pregiudizio agli aderenti. COVIP, pertanto,   tenendo  anche  conto,  per  quanto  attiene  alle  forme pensionistiche  individuali  di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), delle  disposizioni in materia di intermediazione assicurativa recate dal  Titolo  IX  del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209,
vigilera'  sull'attuazione  dei  principi di trasparenza nei rapporti con  gli  aderenti  e sulle modalita' di pubblicita', con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle stesse;
dettare  disposizioni  volte  a  disciplinare le modalità con le quali  le  forme  pensionistiche  complementari  sono  ora  tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche  agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla  titolarità  dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
esercitare  il  controllo,  anche  ai  fini della correttezza dei comportamenti,  sulla  gestione  tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile  di  tutte  le  forme  pensionistiche  complementari, ferma restando,  tenuto  anche  conto di quanto previsto dall'art. 25 della legge  262/2005  e  con  le precisazioni in precedenza effettuate con riguardo  alle  forme  pensionistiche  complementari attuate mediante contratti  di assicurazione sulla vita, la vigilanza esercitata dalle rispettive  autorita'  di  controllo  sugli intermediari finanziari e assicurativi  in  ordine  alla  loro  sana e prudente gestione, anche mediante  ispezioni  presso  le  stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti  e  degli  atti che si ritengano necessari.

Per le forme di cui  all'art.  13,  comma 1, lettera b), del decreto restano ferme le regole  di  investimento e di contabilizzazione previste dal predetto codice delle assicurazioni.
Atteso  che  il  decreto  legislativo  n.  252  del 2005 prevede la complessiva  abrogazione  del decreto legislativo n. 124 del 1993 dal 1° gennaio  2008,  si  ritiene  che  il passaggio delle competenze da altre autorita' alla COVIP debba avvenire in coerenza con tale data.
Pertanto,  a  partire  dal  1° gennaio 2008, anche le competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulla raccolta delle adesioni ai  fondi  aperti  saranno svolte dalla COVIP, nel complessivo quadro normativo  e regolamentare delineato in materia di sollecitazione del pubblico risparmio e coordinandosi opportunamente con l'attività svolta  in  materia  dalla  CONSOB, sicche' anche la disciplina della raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti, unitamente a quella relativa  a tutte le altre forme pensionistiche complementari, dovrà essere  ricompresa nell'ambito dei provvedimenti da emanarsi da parte della  COVIP  ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, mentre la CONSOB conservera' sino al 31 dicembre 2007 le attuali  attribuzioni  in materia, da esercitare in coordinamento con la COVIP.

 

Lo snellimento delle procedure e il regime transitorio

Il  decreto  legislativo  reca,  inoltre, una serie di disposizioni volte  allo  snellimento  e  alla  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi  di  competenza della COVIP. In particolare, l'art. 4, comma 3,  individua  i  termini per il rilascio del provvedimento che concede   o   nega   l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita', fissandoli  in  sessanta  giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell'istanza  e  della  prescritta  documentazione,  ovvero in trenta giorni  dal  ricevimento  dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. La COVIP determina  con  proprio  regolamento  le  modalita'  di presentazione dell'istanza,  i  documenti  da  allegare  alla  stessa  ed eventuali diversi  termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni.
Al riguardo e, piu' in generale, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione   e   di   approvazione di modifiche  statutarie  e regolamentari  di  competenza  della  COVIP, si richiama l'attenzione sull'utilita'  di prevedere, secondo quanto prospettato dall'art. 19, comma 2, lettera b), l'adozione della procedura del silenzio-assenso, nonche'  di procedimenti amministrativi semplificati, con particolare riguardo   alle   ipotesi  di  modifiche  di  statuti  e  regolamenti conseguenti a sopravvenute disposizioni normative.
Il comma 1, lettera b), del citato art. 4 precisa, inoltre, che per i  fondi  pensione  che  richiedano  la  personalita'  giuridica,  il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento di  autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP, alla  quale  e'  peraltro affidata la tenuta del registro relativo ai fondi  pensione  costituiti  quali persone giuridiche, ivi compresi i fondi c.d. preesistenti (ossia istituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992).

Pertanto,  tutte le forme pensionistiche, al fine di realizzare gli obiettivi  in  premessa, presentano la documentazione autorizzativa o di modifica alla COVIP, la quale, nell'ottica della collaborazione di cui  all'art.  21  della legge n. 262 del 2005, provvede, nei termini sopra esplicitati, a definire il procedimento di competenza.
 A  questo  fine, le autorita' di vigilanza coinvolte dalla COVIP si adoperano  al  rispetto  dei  tempi,  al  fine  di  garantire  uguale trattamento  a tutte le forme pensionistiche nell'ottica di snellezza e velocizzazione dei procedimenti.
Premesso  quanto  sopra, si richiama l'attenzione sull'esigenza che codesta  autorita'  provveda alla tempestiva adozione delle delibere, direttive,  istruzioni,  nonche'   della   relativa   modulistica, preordinate   a   consentire   l'adeguamento   di   tutte   le  forme pensionistiche  complementari  alle  nuove  disposizioni,  condizione necessaria    affinche'    le    forme    stesse   possano   ricevere l'autorizzazione  della COVIP a nuove adesioni, anche in relazione al conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto,  a  decorrere dal 1° gennaio 2008.

 A  questo  scopo,  ai  sensi  dell'art. 23, comma 3, entro sei mesi dalla  pubblicazione del decreto legislativo n. 252 del 2005, codesta COVIP  e'  tenuta  all'emanazione  delle  direttive  a tutte le forme pensionistiche vigilate.

Tali  direttive  dovranno  fornire  indicazioni utili al tempestivoadeguamento  degli  statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi  per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle  forme  pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione  sulla  vita,  finalizzate a consentire gli adempimenti previsti  dall'art.  13,  comma 3.  Secondo quanto prescritto, queste ultime  forme  pensionistiche complementari dovranno, in particolare, provvedere  alla  predisposizione  dell'apposito  regolamento ed alla costituzione  del  patrimonio  separato,  operando,  per  tale ultimo aspetto, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP.
Per  quanto  attiene  alle  forme  complementari  attuate  mediante contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  l'art.  23,  comma 1, del decreto  legislativo  prevede  che  «i contratti di assicurazione con finalita' previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano  ad  essere  disciplinati  dalle disposizioni vigenti alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  legislativo». 

Detti contratti potranno, quindi, continuare ad essere regolati, anche dopo il  1° gennaio  2008,  sulla  base delle previgenti disposizioni, non potendo  tuttavia  beneficiare del versamento del trattamento di fine rapporto  ne'  delle  altre  disposizioni previste dal nuovo decreto, essendo  cio' ammesso solo nei confronti delle forme che risulteranno adeguate al decreto.

Stante   la   previsione  dell'art.  23,  comma 3,  lettera b),  si sottolinea  che  e' comunque consentito alle imprese di assicurazione di  adeguare  i  contratti  in  essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa,  in  ottemperanza  al  decreto  e alle direttive COVIP. Le imprese   dovranno,   tra   l'altro,  predisporre  il  regolamento  e sottoporlo  all'approvazione  della  COVIP  ai  fini  dell'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari, nonche' attuare la costituzione del patrimonio separato e autonomo, secondo quanto sopra previsto.  Solo  ad  esito  di tali adempimenti, previa iscrizione al citato albo,  si  rendera'  cosi'  possibile,  anche per tali forme, l'acquisizione  di  nuove  adesioni  e  la  destinazione  ad esse del trattamento di fine rapporto.
Agli   aderenti   a   polizze   previdenziali  stipulate  entro  il 31 dicembre  2007  e  non  adeguate  entro  tale  termine  alla nuova normativa,  e'  riconosciuta  la  facolta'  di  trasferire la propria posizione,   alle  condizioni  stabilite  dalla  regolamentazione  di settore,  in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa.
Infine,  si  precisa  che,  fino  alla  data  del 31 dicembre 2007, codesta  COVIP  continuera'  ad  applicare  le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997,  n.  211,  al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del  20 giugno 2003, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, nonche' dei decreti che, fino alla predetta data, saranno emanati  ai  sensi  della  normativa attualmente vigente.
   

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali-  Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze - Tremonti

 

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 325

 


 

COVIP

COMMISSIONE DI VIGILANZA

SUI FONDI PENSIONE

 

 

DELIBERAZIONE del 28 giugno 2006

 

Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

LA COVIP

 Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

 Visto l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate, sulla base dei contenuti del decreto;

 Vista la Direttiva generale alla COVIP adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005;

 Considerato che nella sopra citata Direttiva generale è precisato che la COVIP è tenuta, nelle proprie direttive indirizzate a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni alle norme del decreto legislativo n. 252/2005, nonché, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall’articolo 13, comma 3, del decreto medesimo;

 Considerato che nella sopra citata Direttiva generale è precisato che la COVIP deve uniformare le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

 Rilevata pertanto l’esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di indirizzo di cui sopra, di procedere all’emanazione delle direttive ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005; 

 Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006;

EMANA

le seguenti direttive

 

 

 

Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

Con il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 2005, S.O. n. 200, il Governo ha provveduto, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ad una riforma organica della disciplina della previdenza complementare, al fine di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione del settore.

 

In tale ottica, il decreto ha proceduto ad una revisione integrale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito: decreto n. 124/1993), nonché delle previsioni fiscali in materia di previdenza complementare.  In forza di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, l’intervento normativo di cui sopra entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, fatta eccezione per alcune previsioni (articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1) che sono già entrate in vigore dal 14 dicembre 2005.

 

In considerazione dell’ampiezza e rilevanza delle innovazioni recate dal decreto, l’articolo 23, comma 3, ha attribuito alla COVIP il compito di dettare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari finalizzate al pieno e corretto adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo entro il 31 dicembre 2007. Ciò, avuto anche riguardo al disposto dell’articolo 23, comma 4, del decreto, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione da parte della COVIP potranno ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR).

 

Tenuto conto di quanto sopra, con il presente provvedimento si forniscono indicazioni idonee a chiarire i principali profili di novità del settore e la decorrenza delle diverse previsioni normative, nonché a meglio indirizzare l’attività di adeguamento che le forme pensionistiche complementari sono chiamate a porre in essere.

 

Come precisato nella Direttiva generale alla COVIP (di seguito: Direttiva ministeriale) adottata dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, la COVIP è chiamata ad “impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti”, fornendo indicazioni utili “al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall’articolo 13, comma 3”.

 

L’attribuzione alla COVIP del compito di impartire direttive alle forme pensionistiche complementari è strettamente connessa al significativo ampliamento delle attribuzioni della stessa, recato dal decreto, in linea con il principio di delega volto al perfezionamento dell’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, anche attraverso il conferimento di nuovi poteri di regolamentazione e disciplina delle forme pensionistiche complementari. L’accrescimento delle competenze della COVIP costituisce infatti, come anche sottolineato dalla Direttiva ministeriale, un elemento necessario affinché possa essere efficacemente realizzato un serio e rigoroso apparato di controlli.

 

In piena continuità con il decreto, anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) ha confermato l’architettura del nuovo sistema di vigilanza in materia di previdenza complementare, incentrata sul riconoscimento alla COVIP di un maggior numero di funzioni e competenze su tutte le forme pensionistiche complementari. Ciò nell’obiettivo di pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme pensionistiche complementari così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, di assicurare una più efficace tutela degli iscritti (anche potenziali) e dei beneficiari e di favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

 

In particolare, con riferimento ai fondi pensione aperti e alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il decreto, come anche confermato dall’articolo 25, comma 3, della legge per la tutela del risparmio e precisato nella Direttiva ministeriale, ha previsto la concentrazione in COVIP delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulla documentazione che le forme pensionistiche complementari utilizzano per la raccolta delle adesioni e per l’informativa agli aderenti, così riconoscendo la peculiarità del risparmio previdenziale, il cui collegamento funzionale con la previdenza di base è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale e le cui specificità ne rendono evidente la diversità rispetto al risparmio puramente finanziario. Conformemente al decreto e alla legge sul risparmio, detta regolamentazione, specifica per i fondi pensione, si dovrà comunque ispirare ai principi in materia di sollecitazione del pubblico risparmio.

 

Al riguardo, la Direttiva ministeriale opportunamente precisa che il passaggio delle competenze di cui sopra in capo alla COVIP avverrà a far tempo dal 1° gennaio 2008, data in cui il decreto n. 124/1993 sarà integralmente sostituito dal decreto n. 252/2005. Da tale data confluiranno in COVIP, per detti profili, le competenze sinora attribuite a CONSOB (sui fondi aperti) e ad ISVAP (sulle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita).

 

In ragione di quanto sopra, la COVIP ha assunto il compito di definire criteri omogenei di rappresentazione agli aderenti delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica complementare, al fine di consentire a ciascun soggetto di compiere scelte consapevoli in ordine al proprio piano di previdenza complementare ed effettuare un adeguato raffronto tra le diverse opzioni prospettate, anche in termini di chiara percezione del livello dei costi, dei profili di rischio-rendimento e dei risultati conseguiti. Dell’esigenza di definire tali criteri omogenei, la COVIP terrà conto sia per quanto attiene alla documentazione preordinata alla raccolta delle adesioni sia con riferimento alle comunicazioni periodiche che ciascuna forma pensionistica è tenuta a fornire ai propri iscritti, per permettere un’informazione chiara e facilmente valutabile dall’aderente sull’insieme dei contributi versati e sul riepilogo generale della posizione maturata, nonché circa il livello della rendita che è ragionevole attendersi a scadenza.

 

Più specificamente, con riguardo alla fase della raccolta delle adesioni, tutte le forme pensionistiche complementari dovranno dotarsi, per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una Nota informativa redatta sulla base dello schema predisposto dalla COVIP. 

 

La Nota informativa dovrà essere completata da una Scheda sintetica, anch’essa redatta sulla base dello schema proposto dalla COVIP, che ha lo scopo di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto delle esigenze di semplicità dell’informazione imposte dalle caratteristiche peculiari, per ampiezza e composizione, della platea di soggetti cui le forme pensionistiche complementari si rivolgono. In tale Scheda sono pertanto privilegiati i principi di accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite, anche attraverso l’uso di un linguaggio più semplice e diretto rispetto a quello impiegato nei documenti informativi più “tradizionali”. 

 

Ciò consentirà, pur nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuna forma, un allineamento degli standard di rappresentazione delle informazioni, favorendo in tal modo la comparabilità delle diverse proposte da parte dell’aderente. Con la finalità di consentire la comparabilità delle varie proposte, nei documenti informativi dovrà essere riportato un “Indicatore sintetico dei costi”, costruito in modo da fornire, mediante ricorso a un unico valore, una rappresentazione immediata dell’onerosità della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte all’interno di ciascuna di esse.

 

Le forme pensionistiche complementari dovranno inoltre prevedere un “Progetto esemplificativo”, da definire sulla base di indicazioni fornite dalla COVIP e da mettere a disposizione dell’aderente in forme e con modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici, anche successivamente all’adesione. Il Progetto è volto a fornire un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell’importo iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce anche uno strumento utile all’aderente nell’adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo.

 

I fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti dovranno inoltre provvedere ad una complessiva revisione delle norme statutarie e regolamentari, per renderle compatibili, a partire dal 1° gennaio 2008, con il nuovo assetto normativo recato dal decreto. Tale operazione sarà facilitata dalla predisposizione, da parte della COVIP, di schemi di statuto e di regolamento. 

 

Anche le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, per le quali il decreto impone l’adozione di un apposito regolamento a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso, potranno procedere a detto adempimento utilmente avvalendosi dello schema di regolamento predisposto dalla COVIP in termini di omogeneità rispetto alle altre forme pensionistiche, pur avendo presente la specificità di tali strumenti previdenziali.

 

Al fine dell’adeguamento delle clausole statutarie e regolamentari, tutte le forme pensionistiche complementari potranno attivarsi con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle procedure che saranno definite dalla COVIP. Resta, ovviamente, inteso che la decorrenza degli effetti delle modifiche disposte in attuazione del nuovo quadro normativo non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2008, data in prossimità della quale la COVIP provvederà a comunicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo per le forme precedentemente non iscritte.

 

*  *  *

 

Ambito di applicazione del decreto n. 252/2005: obblighi di adeguamento

 

Secondo quanto disposto nell’articolo 1, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo decreto tutte le forme di previdenza istituite per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto al sistema obbligatorio.

 

Saranno pertanto, in generale, tenuti ad adeguarsi al decreto e alle disposizioni di attuazione dettate dalla COVIP i fondi pensione negoziali iscritti all’Albo, le società di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto che già hanno istituito fondi pensione aperti e le imprese di assicurazione che attuano forme pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, ivi comprese le compagnie operanti nel territorio dello Stato in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

 

Con riguardo a tali ultime forme pensionistiche, il decreto prevede che i contratti di assicurazione con finalità previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continueranno ad essere regolati, anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni. Come precisato nella Direttiva ministeriale, è da ritenersi comunque consentito alle imprese di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive della COVIP. A tal fine, le imprese dovranno predisporre il regolamento e sottoporlo all’approvazione della COVIP per l’iscrizione all’Albo delle forme pensionistiche complementari, nonché attuare la costituzione del patrimonio separato e autonomo. 

 

Solo ad esito di detti adempimenti, previa iscrizione all’Albo, tali forme potranno raccogliere nuove adesioni, i sottoscrittori potranno trasferire ad essi il TFR e il decreto potrà trovare piena applicazione.

 

Le presenti direttive, così come le disposizioni del decreto, non trovano, pertanto, applicazione nei riguardi delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti fino al 31 dicembre 2007, per le quali non sia stato previsto l’adeguamento al nuovo quadro normativo.

 

La Direttiva ministeriale chiarisce inoltre che “agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non adeguate entro tale termine alla nuova normativa, è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa”. Si ritiene che le imprese di assicurazione debbano valutare con particolare attenzione l’esigenza di consentire che la suddetta facoltà sia esercitata dagli aderenti, oltre che senza vincoli temporali di permanenza nella polizza previdenziale, anche senza costi connessi al trasferimento tali da rendere, di fatto, inattuabile l’esercizio di tale prerogativa.

 

Le nuove disposizioni non troveranno poi applicazione, stante la previsione di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto, nei riguardi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali continuerà ad applicarsi la normativa oggi in vigore.  

 

Per le forme pensionistiche complementari preesistenti, ossia quelle già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l’adeguamento alle nuove disposizioni avverrà, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto, secondo i criteri, le modalità e i tempi che saranno specificamente stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro, sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, cioè, entro il 13 dicembre 2006).

 

E’ opportuno, altresì, precisare che anche in riferimento alle forme pensionistiche preesistenti interne a enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed assicurativa, le quali, in base all’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto n. 124/1993, sono attualmente sottoposte alla vigilanza dell’Autorità competente in ragione dei controlli sui soggetti al cui interno sono istituite, il passaggio delle competenze dalla Banca d’Italia e dall’ISVAP alla COVIP avverrà, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella Direttiva ministeriale, dal 1° gennaio 2008.

 

 

Definizioni 

 

Il decreto riconduce tutti gli strumenti di previdenza complementare alla nozione di “forma pensionistica complementare”. Più in particolare, il decreto definisce come “forme pensionistiche complementari collettive”:

- i fondi pensione di carattere negoziale istituiti come autonomi soggetti giuridici, con personalità giuridica ovvero in forma di associazioni non riconosciute;

- i fondi istituiti o promossi dalle Regioni;

- i fondi pensione aperti (avuto riguardo alle adesioni su base collettiva);

- le forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

- le forme pensionistiche preesistenti di cui all’articolo 20 del decreto.

 

 

Sono, inoltre, definite come “forme pensionistiche complementari individuali” quelle attuate mediante adesione su base meramente individuale a fondi pensione aperti e le forme pensionistiche attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita, ai sensi dell’articolo 13 del decreto. 

 

Tutte le forme di cui sopra, a prescindere dal carattere collettivo o individuale delle stesse e dalla forma giuridica assunta, dovranno, comunque, recare nella denominazione la locuzione “fondo pensione”. Si richiama, pertanto, l’attenzione su tale previsione soprattutto per le società istitutrici delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le quali la prescrizione di cui sopra assume carattere di novità e che dovranno ad essa conformarsi nella redazione dei relativi regolamenti.  

 

La denominazione “fondo pensione” non potrà essere, per contro, utilizzata da altri soggetti, rispetto a quelli iscritti all’Albo della COVIP. Giova, al riguardo, ricordare che l’esercizio dell’attività propria dei fondi pensione in difetto delle prescritte autorizzazioni o approvazioni è punita penalmente.

 

Con riguardo alla COVIP, il decreto provvede a modificarne la denominazione per esteso, sostituendo “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”, denominazione contenuta nell’articolo 16, comma 2, del decreto n. 124/1993 con il quale la predetta Commissione è stata istituita, con “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari”. Tale modifica, che interverrà a far tempo dal 1° gennaio 2008, risulta in linea con l’estensione, da tale data, delle prerogative di vigilanza della Commissione su tutte le forme pensionistiche complementari.

 

 

Adesione alle forme pensionistiche complementari

 

Risulta confermato il principio della libertà e volontarietà dell’adesione a qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva sia individuale (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto).

 

Il principio della volontarietà dell’adesione troverà applicazione anche nell’ipotesi di devoluzione del TFR mediante il meccanismo del conferimento tacito (articolo 8, comma 7, del decreto), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà cui consegue l’effetto dell’adesione alla forma pensionistica complementare così individuata: in tal caso all’iscritto dovranno essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative, anche di ordine informativo, connessi alla partecipazione alla forma medesima.

 

Il decreto non esclude la possibilità di adesione contemporanea a più forme pensionistiche complementari, fattispecie che, tipicamente, potrà realizzarsi nell’ipotesi di una pluralità di rapporti di lavoro che diano titolo ad adesioni a forme pensionistiche diverse. Comunque, con le modalità caso per caso più appropriate, l’aderente dovrà essere messo in condizione di valutare attentamente, sotto il profilo dell’opportunità, la costituzione di una pluralità di posizioni presso diverse forme pensionistiche, avendo ad esempio riguardo anche al profilo dei costi complessivi da sostenere.

Destinatari delle forme pensionistiche complementari

 

L’articolo 2 del decreto riproduce, in buona misura, le previsioni riguardanti i destinatari della previdenza complementare oggi contenute nel decreto n. 124/1993, introducendo talune novità. In base a detta previsione, alle forme pensionistiche complementari collettive possono aderire:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 

- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; 

- i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse.

 

Con riguardo, invece, alle forme pensionistiche complementari individuali, il decreto precisa (articolo 13, comma 2) che possono aderirvi anche soggetti diversi da quelli individuati nell’elencazione di cui all’articolo 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro). Non sussiste, pertanto, per tali forme, alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali aderenti.

Tenuto anche conto delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto, possono aderire alle forme di previdenza complementare, sia collettive sia individuali, anche i soggetti c.d. “fiscalmente a carico”, di cui all’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Nel caso dei fondi pensione negoziali, ove si intenda includere detti soggetti nell’ambito dei destinatari, occorrerà un’esplicita previsione dello statuto in tal senso. 

Con riferimento ai fondi pensione aperti, è da ritenersi consentita anche la possibilità di fondi “dedicati” ad un solo tipo di adesioni (fondi aperti alle sole adesioni individuali ovvero fondi aperti alle sole adesioni collettive). Laddove si intenda introdurre siffatta specializzazione, a far tempo dall’entrata in vigore del decreto ovvero successivamente, occorrerà modificare in tal senso il regolamento al fine di delimitare l’ambito delle possibili adesioni. Quanto alle adesioni già effettuate, che risultino di diversa natura rispetto a quella prescelta dal fondo per la sua specializzazione, le società istitutrici dei fondi pensione aperti dovranno valutare se consentire il mantenimento delle iscrizioni in essere, limitando la “specializzazione” solo alle adesioni future, oppure prevederne il necessario trasferimento ad altro fondo, fornendo ogni utile informativa all’iscritto per il consapevole esercizio delle connesse prerogative.

 

 

Istituzione delle forme pensionistiche

 

L’articolo 3 del decreto individua le specifiche fonti istitutive in relazione alle tipologie di destinatari indicate nell’articolo 2, riproducendo, con alcune integrazioni, la formulazione dell’articolo 3 del decreto n. 124/1993. 

 

Tra le novità che interverranno dal 1° gennaio 2008 va segnalata la possibilità di accordi, a livello aziendale, intercorrenti direttamente tra datore di lavoro e singoli lavoratori. Detti accordi avranno, comunque, un’efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli accordi stessi, non potendo in alcun modo inerire ai lavoratori, pur appartenenti alla medesima azienda, che non vi abbiano preso parte e non determinando, conseguentemente, alcun vincolo nei loro confronti. Pertanto, tali accordi non possono essere inclusi tra quelli di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto, al fine di regolare la devoluzione tacita del TFR degli altri dipendenti dell’impresa.

 

Da segnalare è anche l’inserimento tra le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari delle Regioni, cui è anche conferito il compito di disciplinare con legge regionale il funzionamento di tali forme, nel rispetto comunque della normativa nazionale di settore. Resta ovviamente ferma la possibilità delle Regioni di promuovere e favorire lo sviluppo di iniziative di previdenza complementare, come già sperimentato nell’attuale contesto normativo, in primo luogo attraverso formule che prevedano il coinvolgimento della contrattazione collettiva.

 

Per completezza, il decreto riconduce nell’alveo delle fonti istitutive anche le società istitutrici dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

 

Infine, la lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto conferma tra le fonti istitutive gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (come oggi previsto dal comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto n. 124/1993, introdotto dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n. 243). Ai predetti enti è dunque consentito provvedere, sia direttamente, tramite delibera degli enti stessi, sia anche sulla base di contratti collettivi o accordi fra lavoratori, all’istituzione di nuove forme di previdenza complementare. 

 

 

Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio 

 

Per quanto attiene ai fondi pensione negoziali, a far tempo dal 1° gennaio 2008 risulterà modificata, in chiave di snellimento e semplificazione, la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento conseguirà direttamente al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP, senza che più occorra un ulteriore provvedimento del Ministero del Lavoro. La COVIP provvederà, per tali fondi pensione, alla tenuta del registro delle persone giuridiche. 

 

Al riguardo, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti alla COVIP nella Direttiva ministeriale, si ha presente che anche i fondi pensione che risulteranno già costituiti come soggetti dotati di personalità giuridica (siano essi fondi pensione negoziali di nuova istituzione ovvero fondi pensione preesistenti) dovranno essere, da tale data, iscritti nel Registro tenuto dalla COVIP, la quale provvederà all’acquisizione dei fascicoli da parte delle Prefetture competenti.

 

Le forme pensionistiche promosse dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono essere costituite come associazioni non riconosciute ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica; è, inoltre, ammessa l’adozione della forma del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile, gestito separatamente rispetto alle altre attività dell’ente.

 

L’adozione del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, è, in ogni caso, l’unica forma ammessa per i fondi pensione aperti e per le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. La disposizione, già esistente per i fondi pensione aperti, riveste rilevanti profili di novità con riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13 comma 1, lettera b), del decreto. 

 

Ciascuna impresa assicurativa sarà, pertanto, tenuta ad adottare un’apposita deliberazione volta alla costituzione di un patrimonio di destinazione con riguardo alle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Come precisato nella Direttiva ministeriale, nella costituzione del patrimonio separato le imprese di assicurazione dovranno operare secondo le modalità stabilite dall’ISVAP.  

 

Inoltre, l’operatività delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sarà subordinata alla prevista adozione del regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, le modalità di comunicazione agli iscritti e alla COVIP delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale.

 

Unitamente al regolamento, dovranno essere trasmesse alla Commissione anche le condizioni generali dei contratti, per le quali il decreto richiama espressamente l’esigenza di comunicazione prima della loro applicazione. Le eventuali modifiche successive delle condizioni generali dei contratti dovranno essere parimenti trasmesse, da parte delle imprese assicurative, alla COVIP sempre in via preventiva rispetto alla loro concreta applicazione.

 

 

Iscrizione all’Albo della COVIP 

 

Tutte le forme pensionistiche complementari (con la sola eccezione delle forme pensionistiche istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa) dovranno essere iscritte nell’apposito Albo tenuto a cura della COVIP. Ciò costituirà una novità di rilievo per le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, le quali saranno inserite nell’Albo solo ad esito della procedura di approvazione del relativo regolamento.

 

Dette forme potranno essere iscritte all’Albo della COVIP solo a partire dal 1° gennaio 2008. Si ha infatti presente che secondo l’articolo 19 del decreto n. 252/2005 spetta alla Covip definire, “al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità”, le condizioni che le forme devono soddisfare “per poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del (…) decreto ed essere iscritte all’albo”. Considerando pertanto che, per le forme individuali assicurative, la realizzazione dei suddetti principi di trasparenza, comparabilità e portabilità è strettamente correlata all’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare, tali forme potranno essere iscritte all’Albo soltanto una volta intervenuto l’adeguamento alle nuove norme, avendo proceduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e avendo ricevuto l’approvazione del relativo regolamento.

 

 

Responsabile delle forme pensionistiche complementari

 

Alcune significative modifiche ed integrazioni sono previste dal decreto in materia di governance delle forme pensionistiche e dovranno essere tenute presenti ai fini dei necessari adeguamenti. Il decreto valorizza il ruolo del responsabile del fondo disponendo che per tutte le forme pensionistiche complementari, senza eccezione alcuna, si debba procedere alla nomina di un responsabile della forma stessa. L’organo competente ad effettuare la predetta nomina sarà il consiglio di amministrazione del fondo pensione, qualora si tratti di un soggetto giuridico, ovvero della società o ente promotore della forma pensionistica, qualora priva di soggettività.

 

In particolare, questa novità rivestirà rilievo soprattutto per le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le quali non è oggi prevista la figura del responsabile. Dette forme dovranno procedere alla relativa nomina, nel rispetto delle previsioni del decreto, in modo da disporre di tale figura a far tempo dal 1° gennaio 2008.

 

Per i fondi aperti, per i quali la figura del responsabile del fondo risulta già contemplata dall’attuale normativa, oltre a procedere ai necessari adeguamenti quanto alle nuove funzioni da attribuire al responsabile, si richiama l’attenzione sulla necessità che, a far tempo dal 1° gennaio 2008, i soggetti incaricati non si trovino nelle situazioni di incompatibilità delineate nell’articolo 5, comma 3, del decreto.

 

Al riguardo, si evidenzia che l’incarico di responsabile dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita non potrà, in ogni caso, essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa e sarà incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso i soggetti istitutori delle forme stesse, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

 

Con riferimento alle società che hanno istituito una pluralità di fondi pensione aperti o di forme pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, pur restando ammessa la possibilità che sia affidato ad uno stesso soggetto l’incarico di responsabile di più forme pensionistiche, dovrà evitarsi la concentrazione sul medesimo soggetto di un numero eccessivo di incarichi, considerati i delicati compiti che lo stesso è chiamato a svolgere nell’interesse degli iscritti.

 

Per i fondi pensione negoziali istituiti mediante accordi, potrà essere sufficiente provvedere ad integrare le competenze del direttore generale, figura questa in genere già prevista, nei termini indicati dal decreto. Eventualmente, potrà essere valutata l’opportunità di conferire il predetto incarico di responsabile del fondo anche a soggetto distinto dal direttore generale.

 

In generale, quanto alle funzioni, spetterà al responsabile provvedere a verificare che la gestione della forma sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo della COVIP, e delle previsioni di natura contrattuale contenute negli statuti e nei regolamenti. In particolare, al responsabile compete la vigilanza sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la forma, sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti. 

 

 

Organismo di sorveglianza

 

I fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilità di adesioni su base collettiva devono provvedere all’istituzione di un organismo di sorveglianza. In sede di prima applicazione, l’organismo dovrà essere composto da almeno due membri da designarsi da parte dei soggetti istitutori dei fondi, per un incarico che non potrà superare i due anni. 

 

Per i componenti dell’organismo, il decreto richiede determinati requisiti di onorabilità e professionalità e prevede situazioni di incompatibilità e di decadenza, rinviando per la relativa disciplina ad un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro del Lavoro. I componenti non potranno, peraltro, ricoprire cariche negli organi sociali dei soggetti istitutori del fondo pensione aperto ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano, né potranno svolgere presso tali enti attività di lavoro subordinato o di prestazione d’opera a carattere continuativo. E’ fatto divieto di essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti – anche indirettamente o per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. L’accertamento del mancato possesso dei richiesti requisiti, la cui attestazione deve essere effettuata dall’interessato, eventualmente mediante apposita dichiarazione scritta, determina la decadenza dall’ufficio, che sarà dichiarata con decreto del Ministro del Lavoro su proposta della COVIP. Resta facoltativa, in questa fase, la costituzione di un organismo di sorveglianza a partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

Successivamente a questa prima fase, i componenti dell’organismo di sorveglianza dovranno essere individuati nell’ambito degli amministratori indipendenti iscritti ad un Albo della CONSOB (ove istituito). Inoltre, in questa seconda fase, nei fondi pensione aperti ad adesioni collettive, l’organismo di sorveglianza dovrà essere necessariamente integrato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori ogniqualvolta l’adesione collettiva comporti l’iscrizione al fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo. La disposizione di cui sopra non preclude la possibilità per i fondi pensione aperti di prevedere, su base volontaria, la suddetta integrazione anche nella fase di prima applicazione del decreto.

 

L’organismo di sorveglianza è destinato a rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e a verificare che l’amministrazione e gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi. L’organismo riferisce all’organo di amministrazione del fondo pensione aperto e alla COVIP in merito alle irregolarità riscontrate.

 

 

Gestione delle risorse delle forme pensionistiche complementari

 

Il decreto sostanzialmente conferma l’attuale disciplina, con alcune novità di rilievo. In primo luogo, con riferimento al conferimento tacito del TFR, il decreto prevede che l’investimento delle relative somme debba necessariamente avvenire nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

 

Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, si ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (come in particolare il pensionamento). Non è quindi sufficiente il mero impegno a perseguire strategie di investimento atte a realizzare con un grado di probabilità anche molto elevato, ma non ad assicurare con certezza, il risultato della restituzione del capitale. La politica di investimento di detta linea dovrà, comunque, essere idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nel determinare le specifiche caratteristiche della linea, si richiama altresì l'attenzione sulla necessità di considerare ed evidenziare con particolare chiarezza anche il profilo dei costi gravanti direttamente e indirettamente sulle posizioni degli iscritti, che dovranno risultare il più possibile contenuti.

 

Le forme pensionistiche potenzialmente destinatarie del conferimento tacito del TFR dovranno pertanto provvedere ai necessari adeguamenti in tempo utile, prima dell’avvio del meccanismo di devoluzione tacita del TFR, prevedendo una linea con le caratteristiche di cui sopra. In caso contrario, le forme pensionistiche non potranno risultare destinatarie della devoluzione tacita del TFR. Alla predetta linea dovranno confluire anche le sole quote di TFR residuo conferito in via tacita, laddove il lavoratore risulti già iscritto ad altra linea, cui continueranno ad affluire i relativi flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi alle quote di TFR già in precedenza devolute a previdenza complementare). Il lavoratore potrà comunque decidere, attraverso esplicita manifestazione di volontà, di destinare anche le quote di TFR residuo alla medesima linea in precedenza prescelta.

 

In ogni caso, deve consentirsi ai lavoratori la possibilità di chiedere in seguito di riallocare le quote di TFR, quelle già versate e quelle maturande, nella linea di investimento ritenuta più adatta alle proprie esigenze e al proprio grado di propensione al rischio a prescindere anche dal periodo minimo di permanenza nella linea medesima.

 

Inoltre, al momento di effettiva istituzione di tale linea dovrà essere consentito a tutti gli iscritti di esercitare la facoltà del trasferimento della propria posizione individuale (o di parte della stessa, se consentito) alla linea in questione, anche prima del decorso del periodo minimo previsto nello statuto/regolamento per il normale esercizio della facoltà di passaggio ad altra linea.

 

Con riguardo alle forme pensionistiche multicomparto, si rappresenta l’opportunità di una strutturazione articolata su un numero contenuto di linee, di facile comprensione e inquadramento quanto ai profili di rischio.

 

Diversamente, poi, da quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto n. 124/1993 non è più prescritto che la scelta dei gestori finanziari debba essere effettuata dal consiglio di amministrazione individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 1 terzo periodo, del predetto decreto n. 124/1993. A far tempo dal 1° gennaio 2008, pertanto, detta scelta potrà essere effettuata, sempre nel rispetto delle procedure previste, anche dal consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.

 

Per effetto della previsione contenuta nell’articolo 6, comma 1, del decreto, i modelli gestionali ivi contemplati troveranno applicazione anche con riguardo alle forme pensionistiche che saranno istituite direttamente dalle Regioni. Il decreto, inoltre, conferma che detti modelli gestionali si applicano anche alle forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, conformemente a quanto è già oggi contemplato dalla vigente normativa.

 

Inoltre, è da evidenziare che le forme pensionistiche complementari saranno tenute, a far tempo dal 1° gennaio 2008, ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. L’obbligo farà carico a tutte le forme pensionistiche complementari, collettive e individuali.

 

Quanto alla gestione delle forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi, il decreto precisa che continuano ad applicarsi le regole di investimento di cui al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

 

 

Service amministrativo 

 

A partire dal 1° gennaio 2008 verrà meno l’obbligo di richiedere offerte contrattuali, attraverso la forma della pubblicità notizia, per la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi amministrativi.

 

La circostanza che la norma non espliciti più la necessità che la selezione avvenga sulla base di una procedura di pubblica evidenza non farà naturalmente venir meno l’obbligo dei consigli di amministrazione dei fondi pensione di effettuare la scelta del service amministrativo nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, sulla base di criteri oggettivi e adeguati, così da individuare il soggetto che meglio risponde alle esigenze del fondo e della platea di riferimento.

 

 

Limiti agli investimenti e conflitti di interesse

 

Va evidenziata l’innovazione recata dall’articolo 6, comma 13, lettera c), del decreto che, avendo a riferimento la previsione dell’articolo 18 della Direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, introduce un nuovo limite agli investimenti. 

 

In base alla nuova previsione, i fondi aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. I fondi sono chiamati, pertanto, ad adeguarsi anche al predetto limite.

 

Quanto al conflitto di interessi, il decreto prevede che anche per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi debba trovare applicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la normativa prevista per le altre forme pensionistiche complementari. Rilevato che anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di tutela del risparmio, detta previsioni in tema di conflitto di interessi dei fondi pensione, delegando il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia, si fa riserva di fornire in seguito, allorché sarà definito il quadro normativo di riferimento, eventuali direttive circa il predetto adeguamento.

 

 

Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali 

 

Come già anticipato con lettera circolare inviata il 23 febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali, si fa presente che l’articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto (disposizione entrata in vigore il 14 dicembre 2005, in forza di quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, del decreto medesimo), riconosce alla COVIP il compito di provvedere, nell’ambito della generale vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, alla verifica delle linee di indirizzo della gestione e alla vigilanza sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse alla normativa in essere e ai criteri di redazione delle convenzioni, definiti da COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse.

 

La previsione normativa di cui sopra conferma, pertanto, la sussistenza del potere di vigilanza della COVIP in merito alle convenzioni di gestione, già prevista nell’articolo 17, comma 2, lettera f), del decreto n. 124/1993, nell’ambito della complessiva vigilanza sulle linee di indirizzo della gestione (e, cioè, sulla politica di investimento) del fondo e dei singoli comparti. Rispetto alla precedente formulazione del decreto n. 124/1993, è ora previsto il superamento, in un’ottica di semplificazione, dell’assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni. Per effetto di tale previsione, dunque, le convenzioni di gestione non formano più oggetto di autorizzazione preventiva, rientrando, comunque, nell’ambito della vigilanza della COVIP unitamente alla politica di investimento dei singoli comparti.

 

Pertanto, la procedura relativa alle convenzioni di gestione, contemplata nella deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003, recante “Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, è da intendersi superata, per effetto della sopravvenuta disposizione normativa di cui sopra.

 

In particolare, sono da intendersi non più applicabili gli articoli 5 e 6 del citato Regolamento, disciplinanti la procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni e la procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo.

 

Ai fini della vigilanza sulla politica di investimento e sulle convenzioni di gestione, i fondi pensione negoziali devono trasmettere alla COVIP, entro venti giorni dalla stipula delle convenzioni, la seguente documentazione:

- una relazione dell’organo di amministrazione nella quale è illustrata la politica di investimento deliberata per ciascun comparto e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di ogni singola convenzione ed è indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori;

- il testo di ciascuna convenzione, redatto in conformità ai criteri definiti dalla COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari (al momento le convenzioni si dovranno, comunque, conformare agli schemi-tipo di convenzione attualmente vigenti);

- la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della delibera COVIP 9 dicembre 1999.

 

Per quanto riguarda le successive modifiche della politica di investimento o delle convenzioni, i fondi pensione sono tenuti, entro venti giorni dalla data della delibera dell’organo di amministrazione recante la modifica, agli stessi obblighi di comunicazione sopra esposti. In particolare, la relazione dell’organo di amministrazione deve illustrare i cambiamenti introdotti, le motivazioni che hanno portato all’adozione delle suddette modifiche, nonché le eventuali ricadute che le stesse hanno sugli iscritti con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

 

 

Banca depositaria

 

Per quanto attiene all’istituto della banca depositaria, ferma restando la generale disciplina precedentemente applicabile, il decreto chiarisce che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla COVIP sulle eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione. 

 

Tenuto anche presente il disposto dell’articolo 38, comma 1, lettera a-bis), seconda parte, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che ha riconosciuto la possibilità per la banca depositaria di provvedere, su incarico della SGR, al calcolo del valore della quota degli OICR, si ritiene di ammettere che anche i fondi pensione possano attribuire alla banca depositaria la delega a provvedere direttamente al calcolo del valore delle quote del fondo. Come per gli altri casi di delega, rimane ferma in capo al fondo pensione negoziale o alla società istitutrice del fondo pensione aperto la responsabilità per l’operato del soggetto delegato.

 

 

 

 

 

Finanziamento delle forme pensionistiche complementari

 

E’ in primo luogo affermato il principio della libertà per tutti i lavoratori di determinare l’entità della contribuzione a proprio carico, fermo restando che, nelle forme a carattere collettivo, le fonti istitutive potranno fissare le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori. 

 

Inoltre, il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari potrà essere determinato, per tutti gli aderenti, e quindi anche per i lavoratori dipendenti ed autonomi, sia in misura fissa sia in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR (o parte di essa) o del reddito di lavoro autonomo o di impresa.

 

Il decreto consentirà altresì alle forme pensionistiche complementari, a far tempo dal 1° gennaio 2008, di prevedere negli statuti/regolamenti la possibilità per l’aderente di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno di una stessa forma pensionistica. L’introduzione di tale previsione negli statuti/regolamenti è rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche, fermi restando gli effetti conseguenti al conferimento tacito del TFR per un lavoratore già iscritto, come in precedenza precisato. In ogni caso tale facoltà, ove si intenda introdurla, deve essere chiaramente esplicitata a livello di statuto/regolamento.

 

E’ inoltre stabilito che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari possa proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare e ferma restando la libertà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Tale facoltà dell’iscritto dovrà essere necessariamente inserita negli statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari. 

 

Le forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, potranno prevedere, quanto alle modalità di finanziamento, la possibilità per l’iscritto di avvalersi anche dell’accredito, sulla sua posizione individuale, degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati, sulla base di apposita delega al centro servizi o all’azienda emittente la carta di credito o di addebito (risulta così ampliata tale facoltà, oggi ammessa solo per i soggetti destinatari del Fondo INPS di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ossia coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari).

 

E’ da ritenersi, in ogni caso, rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche l’introduzione di tale previsione negli statuti  e nei regolamenti, considerato sia l’effettivo interesse degli iscritti sia le implicazioni amministrative e in termini di costi che la stessa comporta. In ogni caso, qualora si intenda introdurre questa facoltà, la stessa dovrà essere chiaramente esplicitata nella regolamentazione del fondo.

 

 

Conferimento del TFR

 

La disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari risulta incisivamente innovata a decorrere dal 1° gennaio 2008, soprattutto per effetto delle disposizioni che prevedono il conferimento a tali forme, anche con modalità tacite, del TFR, oltre alle quote contributive a carico del lavoratore e, ove previsto, del datore di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti, parte cospicua del finanziamento sarà ovviamente costituita dal TFR, in ordine al quale il decreto prevede un’articolata disciplina, potendo il relativo conferimento a forme di previdenza complementare avvenire secondo modalità sia esplicite sia tacite.

 

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il 1° luglio 2008) ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere, con una manifestazione esplicita di volontà, se conferire l’intero importo del TFR maturando ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare, scelta tra quelle esistenti e già adeguate alle disposizioni del decreto e alle direttive COVIP, ovvero mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In tale secondo caso, il lavoratore potrà comunque successivamente modificare la scelta effettuata, procedendo al conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta.

 

In difetto di una manifestazione esplicita di volontà, nei termini sopra indicati, si attiverà il conferimento tacito del TFR. Al riguardo, il decreto prevede che qualora nell’arco di tempo di sei mesi sopra indicato il lavoratore non esprima alcuna volontà, il datore di lavoro sarà tenuto a conferire il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, che trovano applicazione per quell’azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali), a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti. 

 

Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale) il TFR maturando sarà trasferito a quella individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento, con riguardo all’ipotesi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto, alla data del 1° gennaio 2008, e in ordine ai lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto, alla data di assunzione. Qualora non sia possibile procedere nei termini di cui sopra il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare costituita presso l’INPS. 

 

Disposizioni particolari trovano, poi, applicazione per i lavoratori che siano stati iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto n. 124/1993. In tale ambito, coloro che siano già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data del 1° gennaio 2008 e che non versino già l’intero TFR a previdenza complementare potranno scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data della nuova assunzione se successiva, se mantenere la residua quota di TFR presso il datore di lavoro; in difetto di una manifestazione esplicita di volontà il TFR sarà trasferito integralmente alla forma complementare alla quale risultino avere già aderito. Coloro che, invece, non siano, alla data del 1° gennaio 2008, già iscritti a previdenza complementare potranno scegliere, sempre entro sei mesi dalla predetta data, a quale forma pensionistica complementare destinare il proprio TFR futuro e definire la quota di TFR da conferire. Tale quota corrisponderà a quella prevista dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al lavoratore ovvero, quando tali accordi non prevedono il versamento del TFR, non potrà essere inferiore al 50 per cento; è in ogni caso ammessa la devoluzione di una quota di TFR superiore ai predetti limiti e, quindi, anche pari al 100 per cento. Resta ferma la possibilità, in alternativa, di decidere di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se il lavoratore non esprime alcuna volontà esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto alla forma pensionistica complementare secondo le ordinarie modalità del trasferimento tacito.

 

In forza di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto, le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR non si applicheranno ai lavoratori le cui aziende risulteranno prive dei requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto medesimo, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto. 

 

Come già in precedenza rilevato, è espressamente previsto che il conferimento del TFR, sia in forma espressa sia in forma tacita, determina l’adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare. Ciò, peraltro, non comporterà l’obbligo di destinare alla forma prescelta la contribuzione eventualmente prevista, negli accordi collettivi, a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore sarà libero di destinare, in aggiunta al TFR, anche una parte della propria retribuzione. Nel caso in cui il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico ed abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, ad un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà alla forma prescelta nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Resta comunque salva la facoltà del datore di lavoro di decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore abbia già aderito.

 

Al fine di consentire ai lavoratori una scelta consapevole in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare e renderli edotti degli effetti derivanti dalla mancata manifestazione delle proprie preferenze, il decreto prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire adeguata informativa sulle diverse scelte possibili, nonché sulla forma alla quale il TFR sarà destinato in assenza di manifestazione esplicita di volontà nei termini.

 

In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: in prossimità dell’entrata in vigore del decreto, con riferimento ai lavoratori che risultano già assunti a tale momento; contestualmente all’assunzione, invece, per i lavoratori assunti successivamente. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (e, cioè, entro il 1° giugno 2008 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto e, invece, entro cinque mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2008) i datori di lavoro devono provvedere a fornire, ai soli lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

 

Nel caso di conferimento tacito del TFR, la forma pensionistica di destinazione dovrà prontamente provvedere ad informare il lavoratore dell’avvenuta adesione dello stesso e della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico. La forma pensionistica dovrà, inoltre, fornire al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa per la raccolta delle adesioni, della Scheda sintetica e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica ed i diritti e gli obblighi connessi all’adesione. Unitamente a tale comunicazione dovrà essere trasmesso al lavoratore un modulo per l’eventuale versamento di propri contributi e per l’eventuale modifica della scelta di allocazione delle risorse.

 

 

Regime delle prestazioni

 

Il decreto prevede l’introduzione, dal 1° gennaio 2008, di importanti novità in tema di prestazioni pensionistiche, riscatti, anticipazioni e trasferimenti. Gli statuti e i regolamenti, nonché i documenti informativi per la raccolta delle adesioni, dovranno, pertanto, essere opportunamente modificati al fine di allineare le relative previsioni alle nuove disposizioni.

Le novità inerenti al regime delle prestazioni e al trattamento fiscale dovranno essere, altresì, portate a conoscenza di coloro che risulteranno a tale data già iscritti alle forme di previdenza complementare, onde consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli. In ogni caso, le nuove disposizioni in tema di prestazioni e di regime tributario troveranno immediata applicazione nei confronti di tutti coloro che siano iscritti alle forme pensionistiche complementari riguardate dal decreto, anche in mancanza dell’adeguamento della documentazione contrattuale.

 

Va peraltro tenuto presente che, stante la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative (di cui al decreto n. 124/1993) relativamente alle prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, intendendosi per tali quelle per cui, entro tale data, siano stati conseguiti tutti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo diritto da parte dell’interessato mediante esplicita richiesta.

 

 

Prestazioni pensionistiche 

 

A partire dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisirà al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 

 

Dalla lettura coordinata degli articoli 14, comma 2, lettera c), e 11, comma 4, del decreto deriva che, su richiesta dell’aderente, l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in rendita, potrà essere conseguito in via anticipata rispetto ai termini sopra indicati, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni di base, nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

 

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione, e cioè di iscrizione, a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

 

Resta ferma la possibilità di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50 per cento della posizione individuale. Nel computo dell’importo complessivamente erogabile in capitale dovranno, peraltro, essere sottratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell’iscritto. Ai fini del rispetto di detta previsione le forme pensionistiche complementari dovranno tenere debitamente nota delle anticipazioni concesse e delle reintegrazioni effettuate (si veda il successivo paragrafo relativo alle Informazioni analitiche relative all’iscritto).

 

Qualora l’importo derivante dalla conversione in rendita pensionistica annua a favore dell’iscritto del 70 per cento del montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell’importo annuo dell’assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale. Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità.

 

Infine, il decreto precisa che in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi per l’erogazione delle rendite potranno prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al suddetto montante.

 

Anticipazioni 

 

Anche le disposizioni in tema di anticipazioni presentano delle rilevanti novità. Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dal periodo di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75 per cento dell’intera posizione. Quelle per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi otto anni dall’iscrizione a forme pensionistiche complementari. 

 

In aggiunta alle ipotesi di cui sopra, anticipazioni potranno essere chieste per ulteriori esigenze dell’iscritto, decorsi otto anni dall’iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest’ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazione alla base della richiesta). Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali forme di anticipazione potranno essere, pertanto, richieste nei limiti ora previsti dal decreto.

 

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell’erogazione della stessa, la forma pensionistica dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all’iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

 

Come in precedenza già osservato in riferimento, in via generale, al regime delle prestazioni, si evidenzia che, anche ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

 

 

Perdita dei requisiti di partecipazione prima della maturazione del trattamento pensionistico

 

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico, il decreto prevede la possibilità di effettuare il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore possa iscriversi in ragione della nuova attività lavorativa esercitata e la facoltà di riscatto della posizione.

 

In particolare, il riscatto potrà essere conseguito in misura parziale (50 per cento della posizione individuale maturata), nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni. Il riscatto in misura totale sarà, invece, ammesso nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi. 

Come già sopra rilevato nel paragrafo relativo alle prestazioni pensionistiche, è da tenere presente che la facoltà di riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi non è, comunque, esercitabile nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni giacché in questo caso sussiste il diritto per l’iscritto di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica.

 

Oltre alle ipotesi sopra rappresentate, espressamente contemplate dall’articolo 14, comma 2, del decreto e per le quali è prevista una tassazione particolarmente agevolata ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, va peraltro tenuta presente la disposizione del successivo comma 5, che prevede un diverso, e meno favorevole, regime di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto per “cause diverse” da quelle di cui sopra. 

 

Avuto riguardo alla formulazione normativa, è da ritenersi ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. 

 

Salva l’applicazione delle ordinarie prerogative di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, dovrà comunque essere consentito il mantenimento, in generale, della stessa presso la forma pensionistica complementare di appartenenza. Tutte le forme pensionistiche complementari dovranno pertanto prevedere, oltre al riscatto e al trasferimento anche il mantenimento della posizione individuale dell’aderente presso la forma stessa; la posizione, salvo diverso avviso del lavoratore, dovrà continuare ad essere gestita dalla forma pensionistica ed essere incrementata dei rendimenti conseguiti. In difetto dell’esercizio dell’opzione da parte dell’iscritto dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica.

 

La nuova disciplina precisa, poi, che gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari derivanti dall’esercizio delle facoltà di riscatto o trasferimento conseguenti al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nonché dalle richieste di trasferimento volontario (di cui si tratterà in successivo paragrafo), devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dall’esercizio stesso. Tale termine dovrà essere necessariamente indicato nella documentazione statutaria/regolamentare, per chiarezza nei confronti degli iscritti, ferma comunque restando la facoltà per le forme pensionistiche complementari di fissare, in modo più favorevole per gli iscritti, anche un termine inferiore ai predetti sei mesi. In ogni caso le forme devono provvedere ai relativi adempimenti nel più breve tempo possibile, così da rispondere tempestivamente alle richieste degli iscritti, il cui interesse va tenuto presente anche in questa fase.

 

Restano ferme le disposizioni COVIP (delibera del 17 giugno 1998 sul bilancio dei fondi pensione) in merito al giorno in cui effettuare, a fronte dell’esercizio delle predette facoltà, la valorizzazione della posizione dell’iscritto.

 

 

Premorienza dell’aderente

 

Risulterà unificata, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la disciplina del riscatto della posizione individuale in caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, oggi differenziata a seconda che si tratti di adesione individuale o di adesione su base collettiva.

L’intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall’aderente, sia persone fisiche sia persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resterà acquisita al fondo pensione, fatta eccezione per le forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti dedicati esclusivamente ad adesioni individuali e forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita) per le quali dette somme sono devolute a finalità sociali secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro.

 

 

Trasferimento volontario della posizione individuale

 

In base all’articolo 14 del decreto ed in linea con l’obiettivo della legge delega di agevolare il passaggio tra forme pensionistiche complementari, il periodo di permanenza minimo nella forma pensionistica prescelta scende a due anni da tre/cinque anni contemplati dal decreto n. 124/1993. Decorsi due anni dalla data di iscrizione alla forma pensionistica complementare l’aderente avrà, pertanto, la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

 

Gli statuti e i regolamenti non potranno in alcun modo introdurre limitazioni al predetto diritto: saranno dunque inammissibili clausole che risultino, anche di fatto, limitative, quali, ad esempio, l’applicazione di voci di costo elevate, iniziali o all’atto del trasferimento, che penalizzino un’eventuale fuoriuscita dalla forma (come quelle relative all’applicazione di costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio previste in alcuni contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale).

 

In caso di esercizio della predetta facoltà il lavoratore avrà diritto al versamento alla forma da lui individuata del TFR maturando. Per quanto attiene al contributo del datore di lavoro, la continuazione dei relativi versamenti a favore della forma prescelta dal lavoratore potrà avvenire nel rispetto dei limiti e modalità stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali.

 

In ordine alla tempistica degli adempimenti conseguenti alle richieste di trasferimento volontario della posizione individuale, si richiama quanto in precedenza precisato (trattando del riscatto o trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione).

 

 

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità 

 

L’articolo 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo, l’intangibilità delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e non sono, in generale, disponibili da parte dell’iscritto né assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per iniziativa dell’iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo.

 

Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio 2008, agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun vincolo al riguardo. 

 

 

Informazioni analitiche relative all’iscritto

 

Considerata la necessità di tenere traccia nel tempo delle scelte operate dall’iscritto, in merito soprattutto al conferimento del TFR, alla fruizione delle anticipazioni e alla reintegrazione della posizione individuale, e la possibilità che l’iscritto transiti da una forma all’altra nella fase dell’accumulazione, la forma pensionistica complementare annoterà in modo ordinato e analitico tutte le informazioni rilevanti inerenti la storia del rapporto contrattuale e trasmetterà dette informazioni alla forma pensionistica di destinazione in caso di trasferimento della posizione individuale.

 

 

Creazione di siti Internet e pubblicità

 

I fondi pensione negoziali e le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono pubblicare sul proprio sito Internet lo statuto/regolamento, la nota informativa e la scheda sintetica, i bilanci/rendiconti e tutti gli strumenti utili all'aderente, effettivo o potenziale, per effettuare più consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione. 

 

Le forme pensionistiche complementari comunicano alla COVIP l’indirizzo dei siti Internet realizzati.

 

Nel sito Internet dovrà inoltre essere reso disponibile un programma che consenta di generare i progetti esemplificativi in precedenza richiamati, permettendo altresì di effettuare simulazioni prendendo in considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti parziali.

 

Le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita avranno cura di consentire una chiara e immediata distinzione delle informazioni relative alle forme di previdenza complementare, rispetto a quelle inerenti agli altri prodotti offerti, ponendo in essere siti, o quanto meno apposite sezioni dei siti, dedicati a tali forme. 

 

L’esigenza di distinguere con evidenza le forme pensionistiche complementari rispetto agli altri prodotti offerti andrà peraltro tenuta presente anche con riferimento agli annunci pubblicitari, in qualunque forma diffusi. I prodotti non rientranti nell’ambito della previdenza complementare non dovranno, in alcun modo, essere presentati in modo da ingenerare confusione e da indurre in errore i potenziali interessati.

 

Gli annunci pubblicitari devono essere facilmente individuabili come tali. In particolare, dovrà essere specificata la natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e richiamata la necessità di leggere i documenti informativi prima della sottoscrizione.

 

Roma, 28 giugno 2006

Il Presidente: SCIMIA

 

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Allegato

 

RELAZIONE

 

sulle

 

Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

 

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ha posto in essere una complessiva riforma della disciplina della previdenza complementare, allo scopo di armonizzare e razionalizzare il sistema e di favorire l’incremento dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, soprattutto mediante l’apporto del trattamento di fine rapporto (TFR).

 L’articolo 23 del decreto n. 252/2005 prevede che la maggior parte delle disposizioni entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e attribuisce alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, al fine dell’adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo, considerate l’ampiezza e la rilevanza delle modifiche recate dal decreto.

  La COVIP è pertanto tenuta, come precisato anche nella Direttiva generale alla stessa indirizzata dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, ad impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, e a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e agli altri adempimenti previsti dal decreto.

 Il lavoro della Commissione è stato quindi orientato verso la definizione di regole e modalità operative per quanto possibile comuni a tutte le forme pensionistiche complementari, ricercando un punto di equilibrio che possa rispettare le peculiarità delle diverse forme e favorirne al tempo stesso la confrontabilità.

 A tale scopo, la COVIP ha proceduto all’adozione delle presenti Direttive generali, nelle quali si forniscono indicazioni dirette ad inquadrare i principali profili di novità del settore e indirizzi circa la complessa attività di adeguamento che le forme pensionistiche complementari saranno chiamate a porre in essere.

 L’emanazione delle Direttive è stata preceduta da una consultazione delle parti sociali, degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, al fine di far emergere con evidenza le esigenze del settore, tanto sotto il profilo dell’adeguatezza delle regole di funzionamento quanto sotto quello più strettamente operativo. Anche il CNEL e altre Autorità di vigilanza hanno fatto pervenire alla Commissione indicazioni assai utili. 

 Nel complesso, la consultazione ha fatto emergere l’opportunità della sollecita adozione da parte della Commissione di un primo documento di indirizzo e di chiarimento in ordine a numerosi profili di novità, di particolare rilievo, della normativa. In particolare, tenendo conto delle osservazioni ricevute, la COVIP ha fornito più puntuali indicazioni circa una serie di istituti che presentano significative innovazioni, al fine di favorire l’esatto adempimento da parte degli operatori degli obblighi ad essi imposti. Ciò, tenendo comunque conto del conseguente impatto operativo e dei costi connessi ai previsti adempimenti ed avendo, in ogni caso, a riferimento l’esigenza di assicurare la maggior tutela degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

 In tale ambito, è emersa, più specificamente, l’utilità di fornire precisazioni e chiarimenti in ordine, tra l’altro, alla strutturazione della linea di investimento prudenziale sulla quale far confluire i flussi di TFR conferito in via tacita, alle possibili opzioni di riscatto della posizione individuale, nell’intento di favorire la corretta individuazione delle causali ammissibili in tema di perdita di requisiti di partecipazione, ai modelli di governance, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli che potrebbero determinare onerosità ed inefficienze, alla corretta definizione della nozione di prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, per le quali la legge dispone che continuino a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative.

 La COVIP, nel redigere le Direttive, ha anche ritenuto opportuno predisporre, in attuazione di quanto previsto all’articolo 19 del decreto legislativo n. 252/2005, una serie di documenti tecnici relativi agli schemi di statuti, regolamenti e documenti informativi, che potranno essere di ausilio per gli operatori nella stesura dei relativi atti.

 Tali documenti sono stati concepiti nell’ottica di valorizzare il principio della confrontabilità da parte del lavoratore delle diverse forme pensionistiche complementari e, quindi, cercando di riportare a fattor comune la definizione degli istituti previsti per le varie forme.

 Anche in ordine ai suddetti documenti tecnici, la Commissione ha avviato una procedura di consultazione, i cui tempi di esperimento risulteranno necessariamente più ampi in considerazione dell’articolazione e complessità della documentazione predisposta.

 Peraltro, nella prima fase di consultazione, con riferimento, in particolare, ai documenti informativi, è già emersa l’opportunità di semplificare ulteriormente gli schemi proposti e di rendere più flessibile la definizione delle modalità di consegna degli stessi ai soggetti interessati. Tale istanza è stata tenuta in considerazione nella redazione delle presenti Direttive, che forniscono alcune prime utili indicazioni sulla documentazione in argomento, e sarà, altresì, tenuta presente nella redazione finale dei documenti informativi.

 Per quanto attiene alla struttura delle Direttive, il documento è articolato secondo il seguente schema: una premessa, nella quale sono chiarite le modalità attraverso le quali la COVIP ha proceduto, sulla base della Direttiva generale emanata dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, e poi singoli paragrafi, nei quali sono fornite le indicazioni relative alle novità legislative e le conseguenti direttive e precisazioni agli operatori, in riferimento ai vari istituti previsti dal decreto n. 252/2005.

 Le Direttive contengono, in primo luogo, chiarimenti in tema di definizione delle forme pensionistiche complementari e delle relative fonti istitutive (che risultano ora integrate rispetto alla previgente disciplina), di destinatari delle forme stesse e di modalità di istituzione e autorizzazione all’esercizio (ivi compresa l’obbligatoria iscrizione all’Albo tenuto dalla COVIP).

 Vengono quindi fornite indicazioni inerenti all’assetto della governance delle forme pensionistiche complementari, con particolare attenzione alle innovazioni relative alla figura del responsabile del fondo e agli organismi di sorveglianza previsti per i fondi pensione aperti con adesioni su base collettiva.

 Particolare attenzione è dedicata al tema del conferimento del TFR, specie con riguardo alle modalità tacite attraverso cui esso può confluire alle forme pensionistiche di natura collettiva e agli obblighi di informativa preliminare preordinati alla realizzazione del predetto effetto. Sul punto, vengono anche fornite precisazioni circa le caratteristiche che deve possedere la linea prudenziale cui dovranno essere destinate, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005, le quote di TFR conferite tacitamente.

 Le Direttive analizzano inoltre il tema delle prestazioni, sia con riferimento alle novità relative ai requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche complementari, sia in ordine al mutato regime delle anticipazioni e dei riscatti. Sotto tale ultimo profilo, vengono forniti chiarimenti e precisazioni volti a contemperare la disciplina recata dall’articolo 14, comma 2 (cause tipizzate di riscatto), con quella del successivo comma 5 (altre cause).

 E’, quindi, trattato il profilo del trasferimento volontario delle posizioni, avendo riguardo al nuovo e più ampio regime di “portabilità” delle stesse, riconosciuto in via generale al lavoratore trascorsi due anni dall’iscrizione a ciascuna forma di previdenza complementare.

 Infine, viene evidenziata la nuova disciplina relativa ai vincoli alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle posizioni e delle prestazioni di previdenza complementare, in analogia con le disposizioni previste per la previdenza obbligatoria.

 L’ultima sezione delle Direttive è dedicata agli adempimenti connessi alla creazione di siti internet da parte delle forme pensionistiche complementari e alle modalità di diffusione di messaggi pubblicitari, al fine di definire alcune regole uniformi ed evitare la diffusione di informazioni non pertinenti e fuorvianti.