PRIVILEGIA NE IRROGANTO di
Mauro Novelli
Articolo d’interesse
Dal sito del Ministero del lavoro
della previdenza sociale.
Chi è interessato dalla Riforma
Sono interessati alla riforma della previdenza
complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo il
disegno di legge finanziaria, entrerà in vigore dal 1°
gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i
lavoratori autonomi.
Naturalmente, la specifica disciplina sul
conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche
complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori
dipendenti.
Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione
della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la
disciplina previgente.
Forme pensionistiche
complementari
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza
finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa,
autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità
pubblica, la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
–COVIP (v. oltre ‘COVIP’).
Secondo il disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007
entrerà in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252
che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione
negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di
assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione
preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).
La scelta di aderire o meno ad una forma
pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.
Il lavoratore può decidere di avvalersi:
·
di una forma
pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi
anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro
o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che
individuano specifiche categorie di destinatari (es.:
lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di
aziende);
oppure
·
di una forma
pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del
lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da
contratti o accordi collettivi.
Forme pensionistiche
collettive |
Forme pensionistiche
individuali |
·
Fondi pensione negoziali (o chiusi) ·
Fondi pensione
aperti ad adesione collettiva ·
Fondi pensione
preesistenti |
·
Fondi pensione
aperti ad adesione individuale ·
Contratti di assicurazione sulla vita |
Fondi pensione negoziali (o chiusi)
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi
collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali il fondo
si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o
gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es.
regione o provincia autonoma).
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico
autonomo, la cui attività consiste prevalentemente nella raccolta delle
adesioni e dei contributi e nell’individuazione della politica di investimento
delle risorse, che vengono affidate in gestione a
soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria.
Il fondo è dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del
fondo che in genere coincide con il direttore generale.
L’assemblea è formata dagli associati o loro rappresentanti
e gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai
rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai
rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di
amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere dotati di
specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione
negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura.
L’impiego dei contributi raccolti, infatti, è affidato al gestore delle
risorse finanziarie (banca, società di intermediazione mobiliare,
compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio); le
risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria e le pensioni
sono erogate da una compagnia di assicurazione o direttamente dal
fondo.
Fondi Pensione Aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche,
società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e
società di gestione del risparmio. Costituiscono un patrimonio separato
ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni
previdenziali.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma
individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire un fondo
pensione negoziale, stipulano un accordo per l’adesione collettiva ad uno o
più fondi aperti.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta
generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un
soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività
in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto
e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse
degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo
di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che
l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e
funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di
sorveglianza varia in funzione della tipologia di
fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su
base collettiva.
Contratti di assicurazione sulla vita con finalità
previdenziali
Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere
realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto
sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito
regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire
all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche
complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le
risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio
autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è
prevista la figura del responsabile del
fondo.
Fondi pensione preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche
complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.
L’adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva
e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o
interaziendali.
Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.
La scelta sulla destinazione del Tfr
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun
lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento
di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche
complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli
enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta
per i lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza
obbligatoria dal 29 aprile 1993
La
scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR
maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione
espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione).
Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007
per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di
assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
·
destinare il TFR futuro
ad una forma pensionistica complementare;
·
mantenere il TFR futuro
presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con
più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di
lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato,
gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma
pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta
indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore
di lavoro.
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30
giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o
entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna
indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro
alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva
individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo
deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e
personale.
In presenza di più forme
pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:
1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla
quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile
sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad
un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla
quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare
la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie
informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà
trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.
La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica
complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
·
riguarda esclusivamente
il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta
accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del
rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
·
determina l’automatica
iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto
godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di
previdenza complementare cui ha aderito;
·
non può
essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore
di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma
pensionistica complementare.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza
obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.
Tali lavoratori possono:
·
se già
iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere,
con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità
esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza
mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR;
·
se non iscritti ad una forma pensionistica
complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta
al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a
una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi
collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità di
incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica
complementare.
Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29
aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il
silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente
il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo
quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra).
Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base
alla categoria di appartenenza.
·
Percorsi
decisionali (formato.ppt 31 Kb)
Per saperne di più sul TFR
Che cos’è il TFR?
Il
trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la
somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al
lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente
Come si determina?
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al
6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile
per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti
collettivi.
Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal
75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo
Istat.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea
generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno
in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di
lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede
poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota
media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5
anni.
Il finanziamento delle Forme Pensionistiche
Complementari e l’investimento
dei contributi
Finanziamento
Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire
mediante:
·
il TFR futuro;
·
contributi a carico del
lavoratore;
·
contributi a carico del
datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme
pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro
(V. ‘La scelta sulla destinazione del TFR’). Tale adesione non comporta l’obbligo di versamento
di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.
L’aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori
contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal caso, se gli accordi o
contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a
carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro
può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare
un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla
quale il lavoratore abbia aderito.
Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti
possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in
percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in
cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a
carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi
collettivi.
Investimento
Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica
complementare forma una posizione individuale dove
confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e
del datore di lavoro). I contributi versati vengono
investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di
Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in
base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e
producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati
e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati
costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine
previdenziale e sottratto all’esecuzione da parte dei creditori del gestore.
Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di
individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La
COVIP vigila sull’osservanza e il rispetto di tali regole.
In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle
risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto)
che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione
finanziaria.
In altre forme, l’investimento è differenziato su
più linee di investimento (fondi pluricomparto),
diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l’aderente
sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui
aderire sulla base di valutazioni personali.
La scelta della linea di investimento più adatta deve
tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della
maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione
personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero
essere più propensi a scegliere linee di investimento più
aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio
ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo
periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero
preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più
"prudente", a prevalenza obbligazionaria.
È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle
forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova
disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a
contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
La Pensione Complementare e le altre Opzioni
La Pensione Complementare
La funzione della previdenza complementare è quella di
permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione
di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare
dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno
cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione
pensionistica:
·
interamente
in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare
·
parte in capitale
(fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della
posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS
(attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di
ricevere l’intera prestazione in capitale.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione
necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi
di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati
dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il
riscatto.
Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e
pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.
Anticipazioni
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto
avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di
anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione
individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti
realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere
l’anticipazione della posizione individuale:
·
in qualsiasi
momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75
per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie
conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli
(terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione
possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura
previsti per la pensione obbligatoria;
·
dopo 8 anni di
iscrizione al fondo:
·
Per la maturazione degli otto anni di
iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali
non si sia esercitato il riscatto (v. oltre ‘riscatto della posizione individuale’)
Trasferimento Della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione
individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:
·
perdita dei requisiti
di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa):
L’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v.
‘riscatto della posizione individuale’), trasferire
la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla
quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
·
volontariamente: (cd.
portabilità della posizione individuale) Decorsi due anni di iscrizione
ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire
l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica
complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione
dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia
dell’eventuale contribuzione a carico del datore di
lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o
accordi collettivi.
Riscatto della posizione individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pensionamento, perde
i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in
alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica
complementare, può:
·
chiedere il riscatto della
posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
·
mantenere la posizione
individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione
Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
·
nel caso in cui il
periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività
lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento
della posizione individuale maturata.
·
nel caso in cui il
periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività
lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente
che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
è possibile riscattare l’intera posizione.
In caso di perdita dei requisiti di
partecipazione, le forme pensionistiche complementare possono inoltre prevedere
la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi
sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione
collettiva.
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione
maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate
dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene
assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali,
è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite
con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le agevolazioni fiscali
Al fine di favorire l’adesione alle
forme di previdenza complementare, la nuova disciplina che entrerà in
vigore dal 1° gennaio 2008, prevede alcune agevolazioni fiscali.
Regime
fiscale dei contributi.
Regime fiscale
dei rendimenti.
Regime
fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti.
Regime fiscale dei contributi:
I contributi versati alle forme di previdenza
complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne
deriverà per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del
livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa
alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo
sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di
deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a
carico del datore di lavoro.
Regime fiscale dei
rendimenti:
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi
conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno
sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11%, aliquota più bassa rispetto
a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di
investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di
investimento).
Regime fiscale di
prestazioni, anticipazioni e riscatti:
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale
e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è
già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono
esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata
sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una
quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al
quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L’aliquota applicata potrà
pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste
per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti
è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di
tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa
è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata
al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate
unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a
titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15%
con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di
previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di
riduzione del 6%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per
usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di
tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non
siano stati riscattati.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della
prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella
misura fissa del 23%.
La Commissione di Vigilanza
sulle Forme Pensionistiche Complementari (Covip)
Nell’ambito del sistema di garanzie
previsto dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza
complementare, fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace
attività di vigilanza.
E’ proprio avendo riguardo
all’importanza di tale aspetto che la riforma, insieme alla forte
incentivazione allo sviluppo delle forme di previdenza complementare e
all’incremento dei flussi contributivi, ha posto particolare attenzione al
rafforzamento e al potenziamento del complessivo sistema di vigilanza sulle
forme pensionistiche complementari, affidato ad una specifica Autorità
pubblica, la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
– COVIP.
La COVIP vigila e controlla le forme
pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministero
del Lavoro e della previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia
operativa nello svolgimento dei suoi compiti.
La COVIP opera a tutela degli iscritti
alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi
poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso
accertamenti ispettivi.
In particolare, la COVIP autorizza le
forme pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività dopo aver
verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni
generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte
nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito
dalla Commissione.
La COVIP definisce inoltre le regole
volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in
modo che siano chiari e comprensibili per l’aderente: il funzionamento del
fondo, la politica di investimento delle risorse, l’ammontare della posizione
individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti
che possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto,
anticipazioni e prestazioni).
L’attività di vigilanza della
COVIP si esplica attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle
informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le forme pensionistiche
complementari sono tenute a trasmettere alla Commissione, nonché attraverso
ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e
diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha
il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.
10/07/2006
Previdenza complementare
On line la direttiva attuativa della riforma del TFR e le direttive generali emanate dalla COVIP.
Pubblicata
sulla G.U. n. 154 del 5 luglio 2006 la direttiva del 28 aprile del Ministero del Lavoro sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari,
attuativa della riforma del TFR.
Il provvedimento chiarisce alcuni
aspetti della riforma, dalla vigilanza ai compiti della COVIP.
La Covip
(Commissione di vigilanza su fondi pensione) ha emanato le Direttive generali
per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova
disciplina introdotta dalla riforma del settore (d.lgs
n. 252/2005).
Le direttive, redatte sulla base delle linee generali di indirizzo
formulate dal Ministro del Lavoro e dal Ministro
dell'Economia, forniscono le indicazioni necessarie a procedere al recepimento
delle nuove disposizioni in vista del 1 gennaio 2008. (Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006 n. 159.)
DIRETTIVA 28
aprile 2006
Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23
agosto 2004, n. 243.
(GU n. 154 del 5-7-2006)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Premessa
In attuazione della legge n. 243
del 23 agosto 2004, «Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare
e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria», il Governo ha adottato il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme
pensionistiche complementari», pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005.
Tale decreto, coerentemente ai principi dettati dalla legge
delega, è
volto ad incentivare la previdenza complementare assumendo
la configurazione «di disciplina unitaria della materia»
e si pone l'obiettivo di garantire l'omogeneità del sistema
di vigilanza sul settore, rimodulare
la disciplina fiscale, monitorare la gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti
e, soprattutto, incrementare stabilmente l'entità dei
flussi di finanziamento delle forme pensionistiche
complementari, contribuendo così a definire una struttura del sistema
previdenziale in cui, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere
sostenibile la spesa pensionistica a carico del bilancio
dello Stato, siano garantiti al lavoratore
trattamenti pensionistici adeguati in rispondenza dell'art. 38
della Costituzione.
Tutto ciò anche in considerazione delle indicazioni, provenienti
dalla U.E., di
perseguire riforme «strutturali» dei sistemi
pensionistici nazionali che prevedano un'architettura c.d. «multipilastro».
In questa logica, il decreto ha provveduto ad omogeneizzare tutte
le diverse forme di previdenza complementare,
dettando identiche norme giuslavoristiche e fiscali oltre che regole omogenee
in materia
di trasparenza e confrontabilità dei costi
e dei risultati, di modalità di informazione agli
iscritti, nonchè di
tempi di approvazione e procedimenti
di autorizzazione delle forme pensionistiche
complementari, indipendentemente dalle fonti
istitutive.
In linea con tale ultimo principio, le
nuove disposizioni presuppongono la individuazione di
una autorità, la COVIP, incaricata di
ricevere, in guisa di «sportello unico», le richieste dei
soggetti interessati, attivandosi per l'ottenimento
dell'autorizzazione complessiva attraverso la collaborazione con le
altre autorita' di settore.
Le suddette disposizioni devono, altresi', tenere
conto della legge 8 dicembre 2005,
n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati finanziari», che, all'art. 21, riconosce
alla COVIP il ruolo di autorita' ed impone alla
stessa di operare in coordinamento con le
altre autorita' per agevolare
l'esercizio delle rispettive
funzioni di vigilanza. Tale collaborazione
appare necessaria per garantire la corretta attuazione delle
disposizioni previste dall'art. 25,
comma 3, della stessa legge.
Cio' premesso,
in base alle previsioni dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo n. 252/2005, che attribuisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali le
funzioni di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali
alla COVIP, vengono emanate le seguenti direttive.
La vigilanza nel nuovo sistema
Il
nuovo decreto prevede, tra l'altro, nel
quadro del perfezionamento del sistema di vigilanza
su tutte le forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali,
un significativo accrescimento delle competenze della
COVIP, che costituisce elemento necessario affincè' possa concretamente realizzarsi
un serio e rigoroso apparato dei controlli.
Sulla base delle nuove disposizioni in materia, codesta commissione
dovrà, pertanto, provvedere ad
impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati,
uniformando le linee direttrici della propria
attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli
iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento
del sistema di previdenza complementare e alla sana e prudente
gestione delle forme pensionistiche preesistenti,
delle forme negoziali e dei fondi aperti.
Ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005,
resta ferma la vigilanza di stabilità esercitata dalle
rispettive autorità di controllo sui
soggetti abilitati di cui all'art. 6 del medesimo
decreto, mentre permangono le competenze previste dal citato comma 3
dell'art. 25 della legge n. 262/2005, «in materia di sana e
prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite
all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse
quelle relative ai
prodotti assicurativi con finalità
previdenziali».
In tale contesto, la COVIP si
coordina con le altre autorità promuovendo forme di
collaborazione, anche preventiva, ai fini
dell'esercizio delle citate funzioni di vigilanza
e di sportello unico.
I compiti della COVIP
Le
attribuzioni di codesta commissione risultano, in particolare, integrate
con riferimento ai seguenti principali profili:
definire le condizioni che, allo scopo di garantire il rispetto dei
principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, tutte le
forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere
ricondotte all'ambito d applicazione del decreto
legislativo ed essere iscritte all'apposito albo;
approvare, oltre che gli
statuti e i regolamenti dei fondi pensione
negoziali e aperti, anche i regolamenti
delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo, attuati mediante contratti
di ramo I e ramo III di cui all'art. 2, comma
1, del codice delle assicurazioni, approvato con
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con
specifico riferimento ai profili menzionati nel comma 3 del medesimo
art. 13: modalita' di partecipazione,
trasferimento delle posizioni individuali verso altre
forme pensionistiche, comparabilita' dei
costi e dei risultati di gestione, trasparenza
dei costi e delle condizioni contrattuali, modalita'
di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attivita' della forma pensionistica
e della posizione individuale;
richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti
delle forme pensionistiche complementari, fissando un
termine per l'adozione delle relative delibere;
dettare disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte
le forme pensionistiche complementari, al
fine di assicurare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari garantendo altresi' il diritto alla
portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo
all'esigenza della comparabilita' dei costi;
disciplinare, compatibilmente con la normativa in
materia di sollecitazione degli investimenti, le modalita' di offerta al pubblico
di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni
volte all'applicazione di regole comuni, sia per la
fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente
l'informativa periodica agli aderenti
circa l'andamento amministrativo e
finanziario delle forme stesse,
anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti. COVIP, pertanto, tenendo anche conto,
per quanto attiene alle forme pensionistiche
individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), delle disposizioni
in materia di intermediazione assicurativa recate dal Titolo
IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
vigilera' sull'attuazione dei
principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti e sulle
modalita' di pubblicita',
con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso
di violazione delle stesse;
dettare disposizioni volte a disciplinare le
modalità con le quali le forme pensionistiche
complementari sono ora tenute ad esporre nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in
quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità
dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali;
esercitare il controllo, anche ai fini della
correttezza dei comportamenti, sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le
forme pensionistiche complementari, ferma restando,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 25 della
legge 262/2005 e con le precisazioni in precedenza
effettuate con riguardo alle forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, la
vigilanza esercitata dalle rispettive autorita'
di controllo sugli intermediari finanziari e assicurativi
in ordine alla loro sana e prudente gestione, anche
mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che si ritengano
necessari.
Per le forme di cui
all'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto restano ferme le regole di investimento e di
contabilizzazione previste dal predetto codice delle assicurazioni.
Atteso che il decreto legislativo n.
252 del 2005 prevede la complessiva abrogazione del decreto
legislativo n. 124 del 1993 dal 1° gennaio 2008,
si ritiene che il passaggio delle competenze da altre autorita' alla COVIP debba avvenire in coerenza con tale
data.
Pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2008, anche le competenze in materia di regolamentazione e vigilanza
sulla raccolta delle adesioni ai fondi aperti saranno svolte
dalla COVIP, nel complessivo quadro normativo e regolamentare delineato
in materia di sollecitazione del pubblico risparmio e coordinandosi
opportunamente con l'attività svolta in materia
dalla CONSOB, sicche' anche la disciplina della
raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti, unitamente a quella
relativa a tutte le altre forme pensionistiche complementari,
dovrà essere ricompresa nell'ambito dei
provvedimenti da emanarsi da parte della COVIP ai sensi dell'art.
23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, mentre la CONSOB conservera' sino al 31 dicembre 2007 le attuali
attribuzioni in materia, da esercitare in coordinamento con la COVIP.
Lo snellimento delle procedure e
il regime transitorio
Il decreto
legislativo reca, inoltre, una serie di
disposizioni volte allo snellimento e alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi di
competenza della COVIP. In particolare, l'art. 4, comma 3,
individua i termini per il rilascio del provvedimento che
concede o nega l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita', fissandoli
in sessanta giorni dal ricevimento da parte della COVIP
dell'istanza e della prescritta documentazione,
ovvero in trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal
ricevimento dell'istanza. La COVIP determina con proprio regolamento
le modalita' di presentazione
dell'istanza, i documenti da
allegare alla stessa ed eventuali diversi termini
per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad
ulteriori trenta giorni.
Al riguardo e, piu' in generale, con riferimento ai
procedimenti di autorizzazione e di
approvazione di modifiche statutarie e regolamentari
di competenza della COVIP, si richiama l'attenzione sull'utilita' di prevedere, secondo quanto prospettato dall'art. 19, comma 2, lettera b), l'adozione della
procedura del silenzio-assenso, nonche' di
procedimenti amministrativi semplificati, con particolare riguardo
alle ipotesi di modifiche di statuti
e regolamenti conseguenti a sopravvenute disposizioni normative.
Il comma 1, lettera b), del citato art. 4 precisa, inoltre, che per i
fondi pensione che richiedano la personalita' giuridica,
il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento
di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
adottato dalla COVIP, alla quale e' peraltro affidata la
tenuta del registro relativo ai fondi pensione costituiti
quali persone giuridiche, ivi compresi i fondi c.d. preesistenti (ossia
istituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992).
Pertanto,
tutte le forme pensionistiche, al fine di realizzare gli obiettivi
in premessa, presentano la documentazione autorizzativa
o di modifica alla COVIP, la quale, nell'ottica della collaborazione di
cui all'art. 21 della legge n. 262 del 2005, provvede, nei
termini sopra esplicitati, a definire il procedimento di competenza.
A questo fine, le autorita' di
vigilanza coinvolte dalla COVIP si adoperano al rispetto
dei tempi, al fine di garantire uguale
trattamento a tutte le forme pensionistiche nell'ottica di snellezza e velocizzazione dei procedimenti.
Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione sull'esigenza che
codesta autorita' provveda alla
tempestiva adozione delle delibere, direttive, istruzioni, nonche' della relativa
modulistica, preordinate a consentire
l'adeguamento di tutte le forme
pensionistiche complementari alle nuove
disposizioni, condizione necessaria affinche'
le forme stesse
possano ricevere l'autorizzazione della COVIP a nuove
adesioni, anche in relazione al conferimento del trattamento
di fine rapporto, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
A questo scopo, ai sensi dell'art. 23, comma 3, entro
sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 252 del 2005,
codesta COVIP e' tenuta all'emanazione delle
direttive a tutte le forme pensionistiche vigilate.
Tali direttive
dovranno fornire indicazioni utili al tempestivoadeguamento
degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi
per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme
pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita, finalizzate a consentire gli
adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3. Secondo
quanto prescritto, queste ultime forme pensionistiche complementari
dovranno, in particolare, provvedere alla predisposizione
dell'apposito regolamento ed alla costituzione del
patrimonio separato, operando, per tale ultimo aspetto,
secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP.
Per quanto attiene alle forme complementari
attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita, l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo
prevede che «i contratti di assicurazione con finalita'
previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano
ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla
data di pubblicazione del presente decreto
legislativo».
Detti contratti potranno, quindi,
continuare ad essere regolati, anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni, non
potendo tuttavia beneficiare del versamento del trattamento di fine
rapporto ne' delle altre disposizioni previste dal
nuovo decreto, essendo cio' ammesso solo nei
confronti delle forme che risulteranno adeguate al decreto.
Stante la
previsione dell'art. 23, comma
3, lettera b), si sottolinea che e' comunque consentito
alle imprese di assicurazione di adeguare i contratti
in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in
ottemperanza al decreto e alle direttive COVIP. Le
imprese dovranno,
tra l'altro, predisporre il regolamento e
sottoporlo all'approvazione della COVIP ai
fini dell'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari, nonche' attuare la costituzione del patrimonio separato e
autonomo, secondo quanto sopra previsto. Solo ad esito
di tali adempimenti, previa iscrizione al citato albo, si rendera' cosi'
possibile, anche per tali forme, l'acquisizione di
nuove adesioni e la destinazione ad esse del
trattamento di fine rapporto.
Agli aderenti a polizze
previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007
e non adeguate entro tale termine alla
nuova normativa, e' riconosciuta
la facolta' di trasferire la
propria posizione, alle condizioni stabilite
dalla regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza
complementare realizzati secondo la nuova normativa.
Infine, si precisa che,
fino alla data del 31 dicembre 2007, codesta
COVIP continuera' ad
applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno
2003, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996,
n. 703, nonche' dei decreti che, fino
alla predetta data, saranno emanati ai
sensi della normativa attualmente vigente.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali- Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze - Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 1°
giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 325
COVIP
COMMISSIONE DI
VIGILANZA
SUI FONDI
PENSIONE
DELIBERAZIONE del 28 giugno 2006
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252.
LA COVIP
Visto il decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;
Visto l’articolo 23, comma
3, del decreto legislativo n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di
emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari dalla stessa
vigilate, sulla base dei contenuti del decreto;
Vista la Direttiva generale
alla COVIP adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005;
Considerato che nella sopra
citata Direttiva generale è precisato che la COVIP è tenuta,
nelle proprie direttive indirizzate a tutte le forme pensionistiche
complementari vigilate, a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento
degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la
raccolta delle adesioni alle norme del decreto legislativo n. 252/2005, nonché,
con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti
previsti dall’articolo 13, comma 3, del decreto medesimo;
Considerato che nella sopra
citata Direttiva generale è precisato che la COVIP deve uniformare le
linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela
degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare;
Rilevata pertanto
l’esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di
indirizzo di cui sopra, di procedere all’emanazione delle direttive ai sensi
dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005;
Tenuto conto delle
indicazioni scaturite ad esito della procedura di
consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei
soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori,
posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006;
EMANA
le seguenti direttive
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252.
Con il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito:
decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 2005, S.O. n. 200, il
Governo ha provveduto, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243,
ad una riforma organica della disciplina della previdenza complementare, al
fine di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione del settore.
In tale ottica, il decreto ha proceduto ad una revisione integrale
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di
seguito: decreto n. 124/1993), nonché delle previsioni fiscali in materia di
previdenza complementare. In forza di
quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, l’intervento normativo di cui sopra
entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, fatta eccezione per alcune
previsioni (articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1)
che sono già entrate in vigore dal 14 dicembre 2005.
In considerazione dell’ampiezza e rilevanza delle innovazioni
recate dal decreto, l’articolo 23, comma
Tenuto conto di quanto sopra, con il presente provvedimento si
forniscono indicazioni idonee a chiarire i principali profili di novità
del settore e la decorrenza delle diverse previsioni normative, nonché a meglio
indirizzare l’attività di adeguamento che le forme pensionistiche
complementari sono chiamate a porre in essere.
Come precisato nella Direttiva generale alla COVIP (di seguito: Direttiva ministeriale) adottata dal Ministro del Lavoro, di
concerto con il Ministro dell’Economia, la COVIP è chiamata ad “impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati,
uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di
perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti”, fornendo indicazioni utili “al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei
relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico
riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti
dall’articolo 13, comma
L’attribuzione alla COVIP del compito di impartire direttive alle
forme pensionistiche complementari è strettamente connessa al
significativo ampliamento delle attribuzioni della stessa, recato dal decreto,
in linea con il principio di delega volto al perfezionamento
dell’omogeneità del sistema di vigilanza
sull’intero settore della previdenza complementare, anche attraverso il conferimento
di nuovi poteri di regolamentazione e disciplina delle forme pensionistiche
complementari. L’accrescimento delle competenze della COVIP costituisce infatti, come anche sottolineato dalla Direttiva
ministeriale, un elemento necessario affinché possa essere efficacemente
realizzato un serio e rigoroso apparato di controlli.
In piena continuità con il decreto, anche la legge 28
dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) ha confermato l’architettura del nuovo sistema di vigilanza in
materia di previdenza complementare, incentrata sul
riconoscimento alla COVIP di un maggior numero di funzioni e competenze su
tutte le forme pensionistiche complementari. Ciò nell’obiettivo di
pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme pensionistiche
complementari così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilità e portabilità, di assicurare una più
efficace tutela degli iscritti (anche potenziali) e dei beneficiari e di
favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
In particolare, con riferimento ai fondi pensione aperti e alle
forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita, il decreto, come anche confermato dall’articolo 25, comma 3, della
legge per la tutela del risparmio e precisato nella Direttiva ministeriale, ha
previsto la concentrazione in COVIP delle competenze in materia di
regolamentazione e vigilanza sulla documentazione che le forme pensionistiche
complementari utilizzano per la raccolta delle adesioni e per l’informativa
agli aderenti, così riconoscendo la peculiarità del risparmio
previdenziale, il cui collegamento funzionale con la previdenza di base
è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale e le cui
specificità ne rendono evidente la diversità rispetto al
risparmio puramente finanziario. Conformemente al decreto e alla legge sul
risparmio, detta regolamentazione, specifica per i fondi pensione, si dovrà
comunque ispirare ai principi in materia di sollecitazione del pubblico
risparmio.
Al riguardo, la Direttiva ministeriale opportunamente precisa che
il passaggio delle competenze di cui sopra in capo alla COVIP avverrà a
far tempo dal 1° gennaio 2008, data in cui il decreto n. 124/1993 sarà
integralmente sostituito dal decreto n. 252/2005. Da tale data confluiranno in
COVIP, per detti profili, le competenze sinora attribuite a CONSOB (sui fondi
aperti) e ad ISVAP (sulle forme pensionistiche individuali attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita).
In ragione di quanto sopra, la COVIP ha assunto il compito di
definire criteri omogenei di rappresentazione agli aderenti delle
caratteristiche di ciascuna forma pensionistica
complementare, al fine di consentire a ciascun soggetto di compiere scelte
consapevoli in ordine al proprio piano di previdenza complementare ed
effettuare un adeguato raffronto tra le diverse opzioni prospettate, anche in
termini di chiara percezione del livello dei costi, dei profili di rischio-rendimento
e dei risultati conseguiti. Dell’esigenza di definire tali criteri omogenei, la
COVIP terrà conto sia per quanto attiene alla documentazione preordinata
alla raccolta delle adesioni sia con riferimento alle comunicazioni periodiche
che ciascuna forma pensionistica è tenuta a fornire ai propri iscritti,
per permettere un’informazione chiara e facilmente valutabile dall’aderente
sull’insieme dei contributi versati e sul riepilogo generale della posizione
maturata, nonché circa il livello della rendita che è ragionevole
attendersi a scadenza.
Più specificamente, con riguardo alla fase della raccolta
delle adesioni, tutte le forme pensionistiche complementari dovranno dotarsi,
per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una Nota informativa redatta
sulla base dello schema predisposto dalla COVIP.
La Nota informativa dovrà essere completata da una Scheda
sintetica, anch’essa redatta sulla base dello schema proposto dalla COVIP, che
ha lo scopo di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle
condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo
conto delle esigenze di semplicità dell’informazione
imposte dalle caratteristiche peculiari, per ampiezza e composizione, della
platea di soggetti cui le forme pensionistiche complementari si rivolgono. In
tale Scheda sono pertanto privilegiati i principi di accessibilità,
sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite, anche attraverso
l’uso di un linguaggio più semplice e diretto rispetto a quello
impiegato nei documenti informativi più “tradizionali”.
Ciò consentirà, pur nel rispetto delle differenti
caratteristiche di ciascuna forma, un allineamento degli standard di
rappresentazione delle informazioni, favorendo in tal
modo la comparabilità delle diverse proposte da parte dell’aderente. Con
la finalità di consentire la comparabilità delle varie proposte,
nei documenti informativi dovrà essere riportato un “Indicatore
sintetico dei costi”, costruito in modo da fornire, mediante ricorso a un unico
valore, una rappresentazione immediata dell’onerosità della
partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte
all’interno di ciascuna di esse.
Le forme pensionistiche complementari dovranno inoltre prevedere
un “Progetto esemplificativo”, da definire sulla base di indicazioni fornite
dalla COVIP e da mettere a disposizione dell’aderente in forme e con
modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici, anche
successivamente all’adesione. Il Progetto è volto a fornire
un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e
dell’importo iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce
anche uno strumento utile all’aderente nell’adozione delle scelte relative alla
partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.),
consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte potranno
avere nel tempo.
I fondi pensione negoziali e i fondi
pensione aperti dovranno inoltre provvedere ad una complessiva revisione delle
norme statutarie e regolamentari, per renderle compatibili, a partire dal 1°
gennaio 2008, con il nuovo assetto normativo recato dal decreto. Tale
operazione sarà facilitata dalla predisposizione, da parte della COVIP,
di schemi di statuto e di regolamento.
Anche le forme pensionistiche individuali attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita, per le quali il decreto impone
l’adozione di un apposito regolamento a far tempo dalla data di entrata in
vigore dello stesso, potranno procedere a detto adempimento utilmente
avvalendosi dello schema di regolamento predisposto dalla COVIP in termini di
omogeneità rispetto alle altre forme pensionistiche, pur avendo presente
la specificità di tali strumenti previdenziali.
Al fine dell’adeguamento delle clausole statutarie e
regolamentari, tutte le forme pensionistiche complementari potranno attivarsi
con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, sulla
base delle procedure che saranno definite dalla COVIP. Resta, ovviamente,
inteso che la decorrenza degli effetti delle modifiche disposte in attuazione del nuovo quadro normativo non potrà essere anteriore
al 1° gennaio 2008, data in prossimità della quale la COVIP provvederà
a comunicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo per le forme precedentemente
non iscritte.
* * *
Ambito di applicazione del decreto n. 252/2005: obblighi di
adeguamento
Secondo quanto disposto nell’articolo 1, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo decreto tutte le forme di
previdenza istituite per l’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari rispetto al sistema obbligatorio.
Saranno pertanto, in generale, tenuti ad
adeguarsi al decreto e alle disposizioni di attuazione dettate dalla COVIP i
fondi pensione negoziali iscritti all’Albo, le società di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto che già hanno istituito fondi
pensione aperti e le imprese di assicurazione che attuano forme pensionistiche complementari
mediante contratti di assicurazione sulla vita, ivi comprese le compagnie
operanti nel territorio dello Stato in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi.
Con riguardo a tali ultime forme pensionistiche, il decreto
prevede che i contratti di assicurazione con finalità previdenziale
stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continueranno ad essere regolati,
anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni. Come
precisato nella Direttiva ministeriale, è da ritenersi comunque
consentito alle imprese di assicurazione di adeguare i contratti in essere al
31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e alle
direttive della COVIP. A tal fine, le imprese dovranno predisporre il
regolamento e sottoporlo all’approvazione della COVIP per l’iscrizione all’Albo
delle forme pensionistiche complementari, nonché attuare la costituzione del
patrimonio separato e autonomo.
Solo ad esito di detti adempimenti, previa iscrizione all’Albo,
tali forme potranno raccogliere nuove adesioni, i sottoscrittori potranno
trasferire ad essi il TFR e il decreto potrà
trovare piena applicazione.
Le presenti direttive, così come le disposizioni del
decreto, non trovano, pertanto, applicazione nei riguardi delle forme pensionistiche
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti fino al 31
dicembre 2007, per le quali non sia stato previsto
l’adeguamento al nuovo quadro normativo.
La Direttiva ministeriale chiarisce inoltre che “agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31
dicembre 2007 e non adeguate entro tale termine alla nuova normativa, è
riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione, alle
condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di
previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa”. Si ritiene che le imprese di assicurazione debbano valutare con
particolare attenzione l’esigenza di consentire che la suddetta facoltà
sia esercitata dagli aderenti, oltre che senza vincoli temporali di permanenza
nella polizza previdenziale, anche senza costi connessi al trasferimento tali
da rendere, di fatto, inattuabile l’esercizio di tale prerogativa.
Le nuove disposizioni non troveranno poi applicazione, stante la
previsione di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto, nei riguardi dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i
quali continuerà ad applicarsi la normativa oggi in vigore.
Per le forme pensionistiche complementari preesistenti, ossia
quelle già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, l’adeguamento alle nuove disposizioni avverrà, ai
sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto, secondo i criteri, le
modalità e i tempi che saranno specificamente stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con
uno o più decreti del Ministro dell’Economia, di concerto con il
Ministro del Lavoro, sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, cioè, entro il 13
dicembre 2006).
E’ opportuno, altresì, precisare che anche in riferimento alle forme pensionistiche preesistenti
interne a enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di
esercizio della funzione creditizia ed assicurativa, le quali, in base
all’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto n.
124/1993, sono attualmente sottoposte alla vigilanza dell’Autorità
competente in ragione dei controlli sui soggetti al cui interno sono istituite,
il passaggio delle competenze dalla Banca d’Italia e dall’ISVAP alla COVIP
avverrà, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella Direttiva
ministeriale, dal 1° gennaio 2008.
Definizioni
Il decreto riconduce tutti gli strumenti di previdenza
complementare alla nozione di “forma
pensionistica complementare”. Più in particolare, il decreto definisce come “forme pensionistiche complementari collettive”:
- i fondi pensione di carattere negoziale istituiti come autonomi
soggetti giuridici, con personalità giuridica
ovvero in forma di associazioni non riconosciute;
- i fondi istituiti o promossi dalle Regioni;
- i fondi pensione aperti (avuto riguardo alle adesioni su base
collettiva);
- le forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
- le forme pensionistiche preesistenti di cui all’articolo 20 del
decreto.
Sono, inoltre, definite come “forme pensionistiche complementari individuali” quelle attuate mediante adesione su base meramente individuale a
fondi pensione aperti e le forme pensionistiche attuate tramite contratti di
assicurazione sulla vita, ai sensi dell’articolo 13 del decreto.
Tutte le forme di cui sopra, a prescindere dal carattere
collettivo o individuale delle stesse e dalla forma giuridica assunta,
dovranno, comunque, recare nella denominazione la locuzione “fondo pensione”.
Si richiama, pertanto, l’attenzione su tale previsione soprattutto per le
società istitutrici delle forme pensionistiche individuali di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le
quali la prescrizione di cui sopra assume carattere di novità e che
dovranno ad essa conformarsi nella redazione dei
relativi regolamenti.
La denominazione “fondo pensione” non potrà essere, per
contro, utilizzata da altri soggetti, rispetto a quelli iscritti all’Albo della
COVIP. Giova, al riguardo, ricordare che l’esercizio dell’attività
propria dei fondi pensione in difetto delle prescritte autorizzazioni o
approvazioni è punita penalmente.
Con riguardo alla COVIP, il decreto provvede a modificarne la
denominazione per esteso, sostituendo “Commissione di vigilanza sui fondi
pensione”, denominazione contenuta nell’articolo 16, comma 2, del decreto n.
124/1993 con il quale la predetta Commissione è stata istituita, con “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari”. Tale modifica, che interverrà a far tempo dal 1° gennaio
2008, risulta in linea con l’estensione, da tale data, delle prerogative di
vigilanza della Commissione su tutte le forme
pensionistiche complementari.
Adesione alle forme pensionistiche complementari
Risulta confermato il principio della libertà e
volontarietà dell’adesione a qualunque forma pensionistica
complementare, sia collettiva sia individuale (articoli 1,
comma 2, e 3, comma 3, del decreto).
Il principio della volontarietà dell’adesione
troverà applicazione anche nell’ipotesi di devoluzione del TFR mediante
il meccanismo del conferimento tacito (articolo 8,
comma 7, del decreto), configurandosi il silenzio del lavoratore come una
manifestazione implicita di volontà cui consegue l’effetto dell’adesione
alla forma pensionistica complementare così individuata: in tal caso
all’iscritto dovranno essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative,
anche di ordine informativo, connessi alla partecipazione alla forma medesima.
Il decreto non esclude la possibilità di adesione
contemporanea a più forme pensionistiche
complementari, fattispecie che, tipicamente, potrà realizzarsi
nell’ipotesi di una pluralità di rapporti di lavoro che diano titolo ad
adesioni a forme pensionistiche diverse. Comunque, con le modalità caso
per caso più appropriate, l’aderente dovrà
essere messo in condizione di valutare attentamente, sotto il profilo
dell’opportunità, la costituzione di una pluralità di posizioni
presso diverse forme pensionistiche, avendo ad esempio riguardo anche al
profilo dei costi complessivi da sostenere.
Destinatari delle forme pensionistiche complementari
L’articolo 2 del decreto riproduce, in buona misura, le previsioni
riguardanti i destinatari della previdenza complementare oggi contenute nel
decreto n. 124/1993, introducendo talune novità. In base a detta
previsione, alle forme pensionistiche complementari collettive possono aderire:
- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ivi inclusi i
lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative, anche
insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse.
Con riguardo, invece, alle forme pensionistiche complementari
individuali, il decreto precisa (articolo 13, comma 2) che possono aderirvi
anche soggetti diversi da quelli individuati nell’elencazione di cui all’articolo 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito
di lavoro). Non sussiste, pertanto, per tali forme, alcuna restrizione sotto il
profilo dei potenziali aderenti.
Tenuto anche conto delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto, possono aderire alle forme di previdenza
complementare, sia collettive sia individuali, anche i soggetti c.d.
“fiscalmente a carico”, di cui all’articolo 12 del Testo unico delle imposte
sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Nel caso dei fondi pensione negoziali, ove si intenda includere detti soggetti
nell’ambito dei destinatari, occorrerà un’esplicita previsione dello
statuto in tal senso.
Con riferimento ai fondi pensione aperti, è da ritenersi
consentita anche la possibilità di fondi “dedicati” ad un solo tipo di
adesioni (fondi aperti alle sole adesioni individuali
ovvero fondi aperti alle sole adesioni collettive). Laddove si intenda
introdurre siffatta specializzazione, a far tempo dall’entrata in vigore del
decreto ovvero successivamente, occorrerà modificare in tal senso il regolamento
al fine di delimitare l’ambito delle possibili adesioni. Quanto alle adesioni
già effettuate, che risultino di diversa natura
rispetto a quella prescelta dal fondo per la sua specializzazione, le
società istitutrici dei fondi pensione aperti dovranno valutare se
consentire il mantenimento delle iscrizioni in essere, limitando la
“specializzazione” solo alle adesioni future, oppure prevederne il necessario
trasferimento ad altro fondo, fornendo ogni utile informativa all’iscritto per
il consapevole esercizio delle connesse prerogative.
Istituzione delle forme pensionistiche
L’articolo 3 del decreto individua le specifiche fonti istitutive
in relazione alle tipologie di destinatari indicate nell’articolo
2, riproducendo, con alcune integrazioni, la formulazione dell’articolo
3 del decreto n. 124/1993.
Tra le novità che interverranno dal 1° gennaio 2008 va
segnalata la possibilità di accordi, a livello aziendale, intercorrenti
direttamente tra datore di lavoro e singoli lavoratori. Detti accordi avranno,
comunque, un’efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli accordi
stessi, non potendo in alcun modo inerire ai lavoratori, pur appartenenti alla
medesima azienda, che non vi abbiano preso parte e non
determinando, conseguentemente, alcun vincolo nei loro confronti. Pertanto,
tali accordi non possono essere inclusi tra quelli di cui all’articolo
8, comma 7, lettera b), del decreto, al fine di regolare la devoluzione tacita del TFR
degli altri dipendenti dell’impresa.
Da segnalare è anche l’inserimento tra le fonti istitutive
delle forme pensionistiche complementari delle Regioni, cui è anche
conferito il compito di disciplinare con legge regionale il funzionamento di
tali forme, nel rispetto comunque della normativa nazionale di settore. Resta
ovviamente ferma la possibilità delle Regioni di promuovere e favorire
lo sviluppo di iniziative di previdenza complementare, come già
sperimentato nell’attuale contesto normativo, in primo luogo attraverso formule
che prevedano il coinvolgimento della contrattazione
collettiva.
Per completezza, il decreto riconduce nell’alveo delle fonti
istitutive anche le società istitutrici dei fondi pensione aperti e
delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita.
Infine, la lettera g) del
comma 1 dell’articolo 3 del decreto conferma tra le fonti istitutive gli
enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (come oggi previsto dal comma 1-bis dell’articolo 3 del
decreto n. 124/1993, introdotto dall’articolo 1, comma 35, della legge 23
agosto 2004, n. 243). Ai predetti enti è dunque consentito provvedere,
sia direttamente, tramite delibera degli enti stessi, sia anche sulla base di contratti
collettivi o accordi fra lavoratori, all’istituzione di nuove forme di
previdenza complementare.
Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio
Per quanto attiene ai fondi pensione negoziali, a far tempo dal 1°
gennaio 2008 risulterà modificata, in chiave di snellimento e
semplificazione, la procedura per il riconoscimento della personalità
giuridica. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento
conseguirà direttamente al provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività adottato dalla COVIP, senza che più occorra un
ulteriore provvedimento del Ministero del Lavoro. La COVIP provvederà,
per tali fondi pensione, alla tenuta del registro delle persone
giuridiche.
Al riguardo, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti alla COVIP
nella Direttiva ministeriale, si ha presente che anche i fondi pensione che
risulteranno già costituiti come soggetti dotati di personalità
giuridica (siano essi fondi pensione negoziali di nuova istituzione ovvero
fondi pensione preesistenti) dovranno essere, da tale
data, iscritti nel Registro tenuto dalla COVIP, la quale provvederà
all’acquisizione dei fascicoli da parte delle Prefetture competenti.
Le forme pensionistiche promosse dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono essere
costituite come associazioni non riconosciute ovvero come soggetti dotati di
personalità giuridica; è, inoltre, ammessa l’adozione della forma
del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell’ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del
codice civile, gestito separatamente rispetto alle altre attività
dell’ente.
L’adozione del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
è, in ogni caso, l’unica forma ammessa per i fondi pensione aperti e per
le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita. La disposizione, già esistente per i fondi
pensione aperti, riveste rilevanti profili di novità con riferimento
alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo
13 comma 1, lettera b), del decreto.
Ciascuna impresa assicurativa sarà, pertanto, tenuta ad adottare un’apposita deliberazione volta alla
costituzione di un patrimonio di destinazione con riguardo alle forme
pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Come
precisato nella Direttiva ministeriale, nella costituzione del patrimonio
separato le imprese di assicurazione dovranno operare secondo le
modalità stabilite dall’ISVAP.
Inoltre, l’operatività delle forme pensionistiche
individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sarà
subordinata alla prevista adozione del regolamento, redatto in base alle
direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni circa le modalità di
partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme
pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione,
la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, le modalità di
comunicazione agli iscritti e alla COVIP delle attività della forma
pensionistica e della posizione individuale.
Unitamente al regolamento, dovranno essere trasmesse alla
Commissione anche le condizioni generali dei contratti, per le quali il decreto
richiama espressamente l’esigenza di comunicazione prima della loro
applicazione. Le eventuali modifiche successive delle condizioni generali dei
contratti dovranno essere parimenti trasmesse, da parte delle imprese
assicurative, alla COVIP sempre in via preventiva rispetto alla loro concreta
applicazione.
Iscrizione all’Albo della COVIP
Tutte le forme pensionistiche complementari (con la sola eccezione
delle forme pensionistiche istituite all’interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa) dovranno essere
iscritte nell’apposito Albo tenuto a cura della COVIP. Ciò
costituirà una novità di rilievo per le forme pensionistiche
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, le quali saranno
inserite nell’Albo solo ad esito della procedura di approvazione del relativo regolamento.
Dette forme potranno essere iscritte all’Albo della COVIP solo a
partire dal 1° gennaio 2008. Si ha infatti presente
che secondo l’articolo 19 del decreto n. 252/2005 spetta alla Covip definire, “al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilità e portabilità”, le condizioni che le forme devono soddisfare “per poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del (…)
decreto ed essere iscritte all’albo”. Considerando pertanto che, per le forme individuali
assicurative, la realizzazione dei suddetti principi di trasparenza,
comparabilità e portabilità è strettamente correlata
all’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare,
tali forme potranno essere iscritte all’Albo soltanto una
volta intervenuto l’adeguamento alle nuove norme, avendo proceduto alla
costituzione del patrimonio autonomo e separato e avendo ricevuto
l’approvazione del relativo regolamento.
Responsabile delle forme pensionistiche complementari
Alcune significative modifiche ed integrazioni sono previste dal
decreto in materia di governance delle forme pensionistiche e dovranno essere tenute presenti ai
fini dei necessari adeguamenti. Il decreto valorizza il ruolo del responsabile
del fondo disponendo che per tutte le forme pensionistiche complementari, senza
eccezione alcuna, si debba procedere alla nomina di un
responsabile della forma stessa. L’organo competente ad effettuare la predetta
nomina sarà il consiglio di amministrazione del fondo pensione, qualora
si tratti di un soggetto giuridico, ovvero della società o ente
promotore della forma pensionistica, qualora priva di
soggettività.
In particolare, questa novità rivestirà rilievo
soprattutto per le forme pensionistiche complementari attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto, per le quali non è oggi prevista la figura
del responsabile. Dette forme dovranno procedere alla relativa nomina, nel
rispetto delle previsioni del decreto, in modo da disporre di tale figura a far
tempo dal 1° gennaio 2008.
Per i fondi aperti, per i quali la figura del responsabile del
fondo risulta già contemplata dall’attuale normativa, oltre a procedere
ai necessari adeguamenti quanto alle nuove funzioni da attribuire al
responsabile, si richiama l’attenzione sulla necessità che, a far tempo
dal 1° gennaio 2008, i soggetti incaricati non si trovino nelle situazioni di
incompatibilità delineate nell’articolo 5, comma 3, del decreto.
Al riguardo, si evidenzia che l’incarico di responsabile dei fondi
pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita non potrà, in ogni caso, essere
conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa e
sarà incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro
subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso i soggetti istitutori
delle forme stesse, ovvero presso le società da queste controllate o che
le controllano.
Con riferimento alle società che hanno istituito una
pluralità di fondi pensione aperti o di forme pensionistiche
complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, pur restando
ammessa la possibilità che sia affidato ad uno stesso soggetto l’incarico
di responsabile di più forme pensionistiche, dovrà evitarsi la
concentrazione sul medesimo soggetto di un numero eccessivo di incarichi,
considerati i delicati compiti che lo stesso è chiamato a svolgere
nell’interesse degli iscritti.
Per i fondi pensione negoziali istituiti mediante accordi,
potrà essere sufficiente provvedere ad integrare le competenze del
direttore generale, figura questa in genere già prevista, nei termini
indicati dal decreto. Eventualmente, potrà essere valutata l’opportunità
di conferire il predetto incarico di responsabile del fondo anche a soggetto
distinto dal direttore generale.
In generale, quanto alle funzioni, spetterà al responsabile
provvedere a verificare che la gestione della forma sia svolta nell’esclusivo
interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, anche
regolamentare e di indirizzo della COVIP, e delle previsioni di natura
contrattuale contenute negli statuti e nei regolamenti. In particolare, al
responsabile compete la vigilanza sul rispetto dei limiti di investimento,
complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la forma, sulle
operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee
a meglio tutelare gli iscritti.
Organismo di sorveglianza
I fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilità
di adesioni su base collettiva devono provvedere all’istituzione di un
organismo di sorveglianza. In sede di prima applicazione, l’organismo
dovrà essere composto da almeno due membri da
designarsi da parte dei soggetti istitutori dei fondi, per un incarico che non
potrà superare i due anni.
Per i componenti dell’organismo, il decreto richiede determinati
requisiti di onorabilità e professionalità e prevede situazioni
di incompatibilità e di decadenza, rinviando per la relativa disciplina
ad un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro del Lavoro. I
componenti non potranno, peraltro, ricoprire cariche negli organi sociali dei
soggetti istitutori del fondo pensione aperto ovvero presso le società
da questi controllate o che li controllano, né
potranno svolgere presso tali enti attività di lavoro subordinato o di
prestazione d’opera a carattere continuativo. E’ fatto divieto di essere
proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti – anche indirettamente o
per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie dei soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi
controllate o che li controllano. L’accertamento del
mancato possesso dei richiesti requisiti, la cui attestazione deve essere
effettuata dall’interessato, eventualmente mediante apposita dichiarazione
scritta, determina la decadenza dall’ufficio, che sarà dichiarata con
decreto del Ministro del Lavoro su proposta della
COVIP. Resta facoltativa, in questa fase, la costituzione di un organismo di
sorveglianza a partecipazione paritetica dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Successivamente a questa prima fase, i componenti dell’organismo
di sorveglianza dovranno essere individuati nell’ambito degli amministratori
indipendenti iscritti ad un Albo della CONSOB (ove istituito). Inoltre, in
questa seconda fase, nei fondi pensione aperti ad
adesioni collettive, l’organismo di sorveglianza dovrà essere
necessariamente integrato da un rappresentante del datore di lavoro e da un
rappresentante dei lavoratori ogniqualvolta l’adesione collettiva comporti
l’iscrizione al fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola
azienda o a un medesimo gruppo. La disposizione di cui sopra non preclude la
possibilità per i fondi pensione aperti di prevedere, su base
volontaria, la suddetta integrazione anche nella fase di prima applicazione del
decreto.
L’organismo di sorveglianza è destinato a rappresentare
adeguatamente gli interessi degli aderenti e a verificare che l’amministrazione
e gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi. L’organismo
riferisce all’organo di amministrazione del fondo pensione aperto e alla COVIP
in merito alle irregolarità riscontrate.
Gestione delle risorse delle forme pensionistiche complementari
Il decreto sostanzialmente conferma l’attuale disciplina, con
alcune novità di rilievo. In primo luogo, con riferimento al
conferimento tacito del TFR, il decreto prevede che l’investimento delle
relative somme debba necessariamente avvenire nella linea a contenuto
più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, si
ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come un effettivo impegno
ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del
capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato
e/o al realizzarsi di determinati eventi (come in particolare il
pensionamento). Non è quindi sufficiente il mero impegno a perseguire
strategie di investimento atte a realizzare con un grado di probabilità
anche molto elevato, ma non ad assicurare con certezza, il risultato della
restituzione del capitale. La politica di investimento di detta linea
dovrà, comunque, essere idonea a realizzare con elevata
probabilità rendimenti che siano pari o
superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nel
determinare le specifiche caratteristiche della linea, si richiama
altresì l'attenzione sulla necessità di considerare ed
evidenziare con particolare chiarezza anche il profilo dei costi gravanti
direttamente e indirettamente sulle posizioni degli iscritti, che dovranno
risultare il più possibile contenuti.
Le forme pensionistiche potenzialmente destinatarie del
conferimento tacito del TFR dovranno pertanto provvedere ai necessari
adeguamenti in tempo utile, prima dell’avvio del meccanismo di
devoluzione tacita del TFR, prevedendo una linea con le caratteristiche di cui
sopra. In caso contrario, le forme pensionistiche non potranno risultare
destinatarie della devoluzione tacita del TFR. Alla predetta linea dovranno
confluire anche le sole quote di TFR residuo conferito in via tacita, laddove
il lavoratore risulti già iscritto ad altra linea, cui continueranno ad
affluire i relativi flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi
alle quote di TFR già in precedenza devolute a previdenza complementare).
Il lavoratore potrà comunque decidere, attraverso esplicita
manifestazione di volontà, di destinare anche le quote di TFR residuo
alla medesima linea in precedenza prescelta.
In ogni caso, deve consentirsi ai lavoratori la possibilità
di chiedere in seguito di riallocare le quote di TFR,
quelle già versate e quelle maturande, nella linea di investimento
ritenuta più adatta alle proprie esigenze e al proprio
grado di propensione al rischio a prescindere anche dal periodo minimo di
permanenza nella linea medesima.
Inoltre, al momento di effettiva istituzione di tale linea
dovrà essere consentito a tutti gli iscritti di esercitare la
facoltà del trasferimento della propria
posizione individuale (o di parte della stessa, se consentito) alla linea in
questione, anche prima del decorso del periodo minimo previsto nello
statuto/regolamento per il normale esercizio della facoltà di passaggio
ad altra linea.
Con riguardo alle forme pensionistiche multicomparto,
si rappresenta l’opportunità di una strutturazione articolata su un
numero contenuto di linee, di facile comprensione e inquadramento quanto ai
profili di rischio.
Diversamente, poi, da quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto n. 124/1993
non è più prescritto che la scelta dei gestori finanziari debba
essere effettuata dal consiglio di amministrazione individuato ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 terzo periodo, del predetto decreto n. 124/1993. A far
tempo dal 1° gennaio 2008, pertanto, detta scelta potrà essere
effettuata, sempre nel rispetto delle procedure previste, anche dal consiglio
di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.
Per effetto della previsione contenuta nell’articolo 6, comma 1,
del decreto, i modelli gestionali ivi contemplati troveranno applicazione anche
con riguardo alle forme pensionistiche che saranno istituite direttamente dalle
Regioni. Il decreto, inoltre, conferma che detti modelli gestionali si
applicano anche alle forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,
conformemente a quanto è già oggi contemplato dalla vigente
normativa.
Inoltre, è da evidenziare che le forme pensionistiche
complementari saranno tenute, a far tempo dal 1° gennaio 2008, ad esporre nel rendiconto
annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed
in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio, siano stati presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali. L’obbligo farà carico a tutte le
forme pensionistiche complementari, collettive e individuali.
Quanto alla gestione delle forme pensionistiche individuali
attuate tramite contratti assicurativi, il decreto precisa che continuano ad
applicarsi le regole di investimento di cui al Codice delle
assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
Service amministrativo
A partire dal 1° gennaio 2008 verrà meno l’obbligo di richiedere
offerte contrattuali, attraverso la forma della pubblicità notizia, per
la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi
amministrativi.
La circostanza che la norma non espliciti più la necessità che la selezione avvenga sulla
base di una procedura di pubblica evidenza non farà naturalmente venir
meno l’obbligo dei consigli di amministrazione dei fondi pensione di effettuare
la scelta del service
amministrativo nel rispetto dei principi di
sana e prudente gestione, sulla base di criteri oggettivi e adeguati,
così da individuare il soggetto che meglio risponde alle esigenze del
fondo e della platea di riferimento.
Limiti agli investimenti e conflitti di interesse
Va evidenziata l’innovazione recata dall’articolo
6, comma 13, lettera c), del decreto che, avendo a riferimento la previsione
dell’articolo 18 della Direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, introduce
un nuovo limite agli investimenti.
In base alla nuova previsione, i fondi aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie
disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o,
allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle
imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore,
rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. I fondi sono chiamati, pertanto, ad adeguarsi
anche al predetto limite.
Quanto al conflitto di interessi, il decreto prevede che anche per
le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi
debba trovare applicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la normativa
prevista per le altre forme pensionistiche complementari. Rilevato che anche la
legge 28 dicembre 2005, n.
Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione
negoziali
Come già anticipato con lettera circolare inviata il 23
febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali, si fa presente che l’articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto
(disposizione entrata in vigore il 14 dicembre
La previsione normativa di cui sopra conferma, pertanto, la
sussistenza del potere di vigilanza della COVIP in
merito alle convenzioni di gestione, già prevista nell’articolo 17,
comma 2, lettera f), del decreto n. 124/1993, nell’ambito della complessiva vigilanza
sulle linee di indirizzo della gestione (e, cioè, sulla politica di
investimento) del fondo e dei singoli comparti. Rispetto alla precedente
formulazione del decreto n. 124/1993, è ora previsto il superamento, in
un’ottica di semplificazione, dell’assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni. Per effetto di tale previsione, dunque,
le convenzioni di gestione non formano più oggetto di autorizzazione
preventiva, rientrando, comunque, nell’ambito della vigilanza della COVIP
unitamente alla politica di investimento dei singoli
comparti.
Pertanto, la procedura relativa alle convenzioni di gestione,
contemplata nella deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003, recante “Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti
dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 21 aprile 1993 n.
In particolare, sono da intendersi non più applicabili gli
articoli 5 e 6 del citato Regolamento, disciplinanti la procedura di
autorizzazione alla stipula delle convenzioni e la procedura di autorizzazione
delle modifiche delle linee di indirizzo.
Ai fini della vigilanza sulla politica di investimento e sulle
convenzioni di gestione, i fondi pensione negoziali devono trasmettere alla
COVIP, entro venti giorni dalla stipula delle convenzioni, la seguente
documentazione:
- una relazione dell’organo di amministrazione nella quale
è illustrata la politica di investimento deliberata per ciascun comparto
e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di ogni singola
convenzione ed è indicata la data di conferimento delle risorse ai
gestori;
- il testo di ciascuna convenzione, redatto in conformità
ai criteri definiti dalla COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche
complementari (al momento le convenzioni si dovranno, comunque, conformare agli
schemi-tipo di convenzione attualmente vigenti);
- la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
lettera b), della delibera COVIP 9 dicembre 1999.
Per quanto riguarda le successive modifiche della politica di
investimento o delle convenzioni, i fondi pensione sono tenuti, entro venti
giorni dalla data della delibera dell’organo di
amministrazione recante la modifica, agli stessi obblighi di
comunicazione sopra esposti. In particolare, la relazione dell’organo di
amministrazione deve illustrare i cambiamenti introdotti, le motivazioni che
hanno portato all’adozione delle suddette modifiche, nonché le eventuali
ricadute che le stesse hanno sugli iscritti con indicazione dei presidi a
tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.
Banca depositaria
Per quanto attiene all’istituto della banca depositaria, ferma
restando la generale disciplina precedentemente applicabile, il decreto
chiarisce che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono
riferire senza ritardo alla COVIP sulle eventuali irregolarità
riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Tenuto anche presente il disposto dell’articolo
38, comma 1, lettera a-bis), seconda parte, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che ha riconosciuto la possibilità per la banca depositaria di
provvedere, su incarico della SGR, al calcolo del valore della quota degli
OICR, si ritiene di ammettere che anche i fondi pensione possano attribuire
alla banca depositaria la delega a provvedere direttamente al calcolo del
valore delle quote del fondo. Come per gli altri casi di delega, rimane ferma
in capo al fondo pensione negoziale o alla società istitutrice del fondo
pensione aperto la responsabilità per l’operato del soggetto delegato.
Finanziamento delle forme pensionistiche complementari
E’ in primo luogo affermato il principio della libertà per
tutti i lavoratori di determinare l’entità della contribuzione a proprio
carico, fermo restando che, nelle forme a carattere collettivo, le fonti
istitutive potranno fissare le modalità e la misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e dei
lavoratori.
Inoltre, il contributo da destinare alle forme pensionistiche
complementari potrà essere determinato, per tutti gli aderenti, e quindi
anche per i lavoratori dipendenti ed autonomi, sia in misura fissa sia in
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR (o parte di essa) o del reddito di lavoro autonomo o di impresa.
Il decreto consentirà altresì alle forme pensionistiche
complementari, a far tempo dal 1° gennaio 2008, di prevedere negli
statuti/regolamenti la possibilità per l’aderente di suddividere i
flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno di una
stessa forma pensionistica. L’introduzione di tale previsione negli
statuti/regolamenti è rimessa alla valutazione delle forme
pensionistiche, fermi restando gli effetti conseguenti al conferimento tacito
del TFR per un lavoratore già iscritto, come in precedenza precisato. In
ogni caso tale facoltà, ove si intenda introdurla, deve essere
chiaramente esplicitata a livello di statuto/regolamento.
E’ inoltre stabilito che la contribuzione alle forme
pensionistiche complementari possa proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del
pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare e ferma restando la
libertà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la
contribuzione di determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche. Tale facoltà dell’iscritto dovrà
essere necessariamente inserita negli statuti e nei regolamenti delle forme
pensionistiche complementari.
Le forme pensionistiche complementari, sia collettive che
individuali, potranno prevedere, quanto alle modalità di finanziamento,
la possibilità per l’iscritto di avvalersi anche dell’accredito, sulla
sua posizione individuale, degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i
centri vendita convenzionati, sulla base di apposita delega al centro servizi o
all’azienda emittente la carta di credito o di addebito (risulta così
ampliata tale facoltà, oggi ammessa solo per i
soggetti destinatari del Fondo INPS di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, ossia coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti
da responsabilità familiari).
E’ da ritenersi, in ogni caso, rimessa alla valutazione delle
forme pensionistiche l’introduzione di tale previsione negli statuti e nei regolamenti,
considerato sia l’effettivo interesse degli iscritti sia le implicazioni
amministrative e in termini di costi che la stessa comporta. In ogni caso,
qualora si intenda introdurre questa facoltà, la stessa dovrà
essere chiaramente esplicitata nella regolamentazione del fondo.
Conferimento del TFR
La disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche
complementari risulta incisivamente innovata a decorrere dal 1° gennaio 2008,
soprattutto per effetto delle disposizioni che prevedono il conferimento a tali
forme, anche con modalità tacite, del TFR, oltre alle quote contributive
a carico del lavoratore e, ove previsto, del datore di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti, parte cospicua del finanziamento
sarà ovviamente costituita dal TFR, in ordine al quale il decreto
prevede un’articolata disciplina, potendo il relativo conferimento a forme di
previdenza complementare avvenire secondo modalità sia esplicite sia
tacite.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (e, quindi,
entro il 1° luglio 2008) ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione,
se successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere, con una
manifestazione esplicita di volontà, se conferire l’intero importo del
TFR maturando ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare, scelta
tra quelle esistenti e già adeguate alle disposizioni del decreto e alle
direttive COVIP, ovvero mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In tale
secondo caso, il lavoratore potrà comunque successivamente modificare la
scelta effettuata, procedendo al conferimento del TFR maturando ad una forma di
previdenza complementare dallo stesso prescelta.
In difetto di una manifestazione esplicita di volontà, nei
termini sopra indicati, si attiverà il conferimento tacito del TFR. Al
riguardo, il decreto prevede che qualora nell’arco di tempo di sei mesi sopra
indicato il lavoratore non esprima alcuna volontà, il datore di lavoro
sarà tenuto a conferire il TFR maturando dei propri dipendenti alla
forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, che trovano applicazione per quell’azienda
(siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali), a decorrere dal
mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti.
Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad
esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi
territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale) il TFR
maturando sarà trasferito a quella individuata con accordo aziendale
ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di
lavoratori dell’azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà
farsi riferimento, con riguardo all’ipotesi di cui all’articolo 23, comma 8,
del decreto, alla data del 1° gennaio 2008, e in ordine ai lavoratori assunti
successivamente all’entrata in vigore del decreto, alla data di assunzione.
Qualora non sia possibile procedere nei termini di cui sopra il datore di
lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando alla forma
pensionistica complementare costituita presso l’INPS.
Disposizioni particolari trovano, poi, applicazione per i
lavoratori che siano stati iscritti ad una forma di
previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del
decreto n. 124/1993. In tale ambito, coloro che siano
già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita alla data del 1° gennaio 2008 e che non versino
già l’intero TFR a previdenza complementare potranno scegliere, entro
sei mesi dalla predetta data o dalla data della nuova assunzione se successiva,
se mantenere la residua quota di TFR presso il datore di lavoro; in difetto di
una manifestazione esplicita di volontà il TFR sarà trasferito
integralmente alla forma complementare alla quale risultino avere già
aderito. Coloro che, invece, non siano, alla data del 1°
gennaio 2008, già iscritti a previdenza complementare potranno
scegliere, sempre entro sei mesi dalla predetta data, a quale forma
pensionistica complementare destinare il proprio TFR futuro e definire la quota
di TFR da conferire. Tale quota corrisponderà
a quella prevista dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al
lavoratore ovvero, quando tali accordi non prevedono il versamento del TFR, non
potrà essere inferiore al 50 per cento; è in
ogni caso ammessa la devoluzione di una quota di TFR superiore ai
predetti limiti e, quindi, anche pari al 100 per cento. Resta ferma la
possibilità, in alternativa, di decidere di mantenere il TFR presso il
proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se il lavoratore non esprime
alcuna volontà esplicita, il TFR maturando sarà integralmente
devoluto alla forma pensionistica complementare secondo le ordinarie
modalità del trasferimento tacito.
In forza di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del
decreto, le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR non si
applicheranno ai lavoratori le cui aziende risulteranno prive dei requisiti per
l’accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto
medesimo, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque
non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto.
Come già in precedenza rilevato,
è espressamente previsto che il conferimento del TFR, sia in forma
espressa sia in forma tacita, determina l’adesione del lavoratore alla forma
pensionistica complementare. Ciò, peraltro, non comporterà
l’obbligo di destinare alla forma prescelta la contribuzione eventualmente
prevista, negli accordi collettivi, a carico del lavoratore e del datore di
lavoro. Il lavoratore sarà libero di destinare, in aggiunta al TFR,
anche una parte della propria retribuzione. Nel caso in cui il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico ed
abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, ad un contributo
del datore di lavoro, detto contributo affluirà alla forma prescelta nei
limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Resta comunque salva
la facoltà del datore di lavoro di decidere, pur in assenza di accordi
collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale
il lavoratore abbia già aderito.
Al fine di consentire ai lavoratori una scelta consapevole in
merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare e renderli edotti
degli effetti derivanti dalla mancata manifestazione delle proprie preferenze,
il decreto prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire adeguata
informativa sulle diverse scelte possibili, nonché sulla forma alla quale il
TFR sarà destinato in assenza di manifestazione esplicita di
volontà nei termini.
In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai
lavoratori una prima adeguata informativa scritta sulle diverse scelte
disponibili, secondo la seguente tempistica: in prossimità dell’entrata
in vigore del decreto, con riferimento ai lavoratori che risultano già
assunti a tale momento; contestualmente all’assunzione, invece, per i
lavoratori assunti successivamente. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza
dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (e, cioè,
entro il 1° giugno 2008 per i lavoratori già assunti alla data di
entrata in vigore del decreto e, invece, entro cinque mesi dall’assunzione per
i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2008) i datori di lavoro
devono provvedere a fornire, ai soli lavoratori che non abbiano
ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata
informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare
verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
Nel caso di conferimento tacito del TFR, la forma pensionistica di
destinazione dovrà prontamente provvedere ad informare il lavoratore
dell’avvenuta adesione dello stesso e della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste
dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del
contributo a proprio carico. La forma pensionistica dovrà, inoltre,
fornire al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di
acquisizione della Nota informativa per la raccolta delle adesioni, della Scheda
sintetica e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra
informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza dei
meccanismi di funzionamento della forma pensionistica
ed i diritti e gli obblighi connessi all’adesione. Unitamente a tale
comunicazione dovrà essere trasmesso al lavoratore un modulo per
l’eventuale versamento di propri contributi e per l’eventuale modifica della
scelta di allocazione delle risorse.
Regime delle prestazioni
Il decreto prevede l’introduzione, dal 1° gennaio 2008, di
importanti novità in tema di prestazioni pensionistiche, riscatti,
anticipazioni e trasferimenti. Gli statuti e i regolamenti, nonché i documenti
informativi per la raccolta delle adesioni, dovranno, pertanto, essere opportunamente
modificati al fine di allineare le relative previsioni alle nuove disposizioni.
Le novità inerenti al regime delle prestazioni e al
trattamento fiscale dovranno essere, altresì, portate a conoscenza di
coloro che risulteranno a tale data già iscritti alle forme di
previdenza complementare, onde consentire agli stessi di effettuare scelte
consapevoli. In ogni caso, le nuove disposizioni in tema di prestazioni e di
regime tributario troveranno immediata applicazione nei confronti di tutti
coloro che siano iscritti alle forme pensionistiche
complementari riguardate dal decreto, anche in mancanza dell’adeguamento della
documentazione contrattuale.
Va peraltro tenuto presente che, stante la disposizione di cui all’articolo
23, comma 5, del decreto, continuano a trovare applicazione le previgenti
disposizioni normative (di cui al decreto n. 124/1993) relativamente alle
prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, intendendosi per tali
quelle per cui, entro tale data, siano stati
conseguiti tutti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo
diritto da parte dell’interessato mediante esplicita richiesta.
Prestazioni pensionistiche
A partire dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni
pensionistiche si acquisirà al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari.
Dalla lettura coordinata degli articoli 14, comma 2, lettera c), e 11, comma 4, del
decreto deriva che, su richiesta dell’aderente,
l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in
rendita, potrà essere conseguito in via anticipata rispetto ai termini
sopra indicati, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti
per l’accesso alle prestazioni di base, nel caso di invalidità
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di
un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a
48 mesi.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per
la richiesta delle prestazioni pensionistiche dovranno considerarsi utili tutti
i periodi di partecipazione, e cioè di iscrizione, a forme
pensionistiche complementari, per i quali non sia stato
esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Resta ferma la possibilità di ottenere la liquidazione in
capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50 per cento
della posizione individuale. Nel computo dell’importo complessivamente
erogabile in capitale dovranno, peraltro, essere sottratte le somme già
erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell’iscritto. Ai
fini del rispetto di detta previsione le forme pensionistiche complementari
dovranno tenere debitamente nota delle anticipazioni concesse e delle
reintegrazioni effettuate (si veda il successivo paragrafo relativo alle
Informazioni analitiche relative all’iscritto).
Qualora l’importo derivante dalla conversione in rendita
pensionistica annua a favore dell’iscritto del 70 per cento del
montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell’importo annuo
dell’assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in
capitale. Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una
rendita vitalizia immediata senza reversibilità.
Infine, il decreto precisa che in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi per l’erogazione
delle rendite potranno prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso
indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di
una rendita calcolata in base al suddetto montante.
Anticipazioni
Anche le disposizioni in tema di anticipazioni presentano delle
rilevanti novità. Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge
e ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere,
quindi, dal periodo di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75
per cento dell’intera posizione. Quelle per acquisto o ristrutturazione della
prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento
della posizione, decorsi otto anni dall’iscrizione a forme pensionistiche
complementari.
In aggiunta alle ipotesi di cui sopra, anticipazioni potranno
essere chieste per ulteriori esigenze dell’iscritto, decorsi otto anni
dall’iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest’ultimo
caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso
del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare
alcuna indagine circa le motivazione alla base della
richiesta). Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili
durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all’articolo 7, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi
parentali, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. Tali forme di anticipazione potranno essere, pertanto, richieste
nei limiti ora previsti dal decreto.
A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima
dell’erogazione della stessa, la forma pensionistica dovrà comunque
controllare che le somme complessivamente erogate all’iscritto a detto titolo
(a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino
superare il tetto del 75 per cento del totale della
posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di
anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione
individuale tempo per tempo maturata, incrementata
delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale
superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi dovrà essere
ridotto entro il limite consentito.
Come in precedenza già osservato in
riferimento, in via generale, al regime delle prestazioni, si evidenzia che,
anche ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la
richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente
per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
Perdita dei requisiti di partecipazione prima della
maturazione del trattamento pensionistico
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica, prima della maturazione del diritto all’erogazione del
trattamento pensionistico, il decreto prevede la possibilità di
effettuare il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore possa
iscriversi in ragione della nuova attività lavorativa esercitata e la
facoltà di riscatto della posizione.
In particolare, il riscatto potrà essere conseguito in
misura parziale (50 per cento della posizione individuale maturata), nei casi
di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione
per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro
a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni. Il riscatto in
misura totale sarà, invece, ammesso nei casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore ai 48 mesi.
Come già sopra rilevato nel paragrafo relativo alle
prestazioni pensionistiche, è da tenere presente che la facoltà
di riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi non è, comunque, esercitabile nel quinquennio precedente alla maturazione
dei requisiti di accesso alle prestazioni giacché in
questo caso sussiste il diritto per l’iscritto di accedere anticipatamente alla
prestazione pensionistica.
Oltre alle ipotesi sopra rappresentate, espressamente contemplate
dall’articolo 14, comma 2, del decreto e per le quali
è prevista una tassazione particolarmente agevolata ai sensi del comma 4
del medesimo articolo, va peraltro tenuta presente la disposizione del
successivo comma 5, che prevede un diverso, e meno favorevole, regime di
tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto per “cause diverse” da
quelle di cui sopra.
Avuto riguardo alla formulazione normativa, è da ritenersi
ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari contengano previsioni relative alla possibilità di
riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e
regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione
collettiva.
Salva l’applicazione delle ordinarie prerogative di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica
complementare, dovrà comunque essere consentito il mantenimento, in
generale, della stessa presso la forma pensionistica complementare di
appartenenza. Tutte le forme pensionistiche complementari dovranno pertanto
prevedere, oltre al riscatto e al trasferimento anche il mantenimento della
posizione individuale dell’aderente presso la forma stessa; la posizione, salvo
diverso avviso del lavoratore, dovrà continuare ad essere gestita dalla
forma pensionistica ed essere incrementata dei rendimenti conseguiti. In
difetto dell’esercizio dell’opzione da parte dell’iscritto
dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della
posizione presso la forma pensionistica.
La nuova disciplina precisa, poi, che gli adempimenti a carico
delle forme pensionistiche complementari derivanti dall’esercizio delle
facoltà di riscatto o trasferimento conseguenti al venir meno dei
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nonché
dalle richieste di trasferimento volontario (di cui si tratterà in
successivo paragrafo), devono essere effettuati entro il termine massimo di sei
mesi dall’esercizio stesso. Tale termine dovrà essere necessariamente indicato
nella documentazione statutaria/regolamentare, per chiarezza nei confronti
degli iscritti, ferma comunque restando la facoltà per le forme
pensionistiche complementari di fissare, in modo più favorevole per gli
iscritti, anche un termine inferiore ai predetti sei mesi. In ogni caso le
forme devono provvedere ai relativi adempimenti nel più breve tempo
possibile, così da rispondere tempestivamente alle richieste degli
iscritti, il cui interesse va tenuto presente anche in questa fase.
Restano ferme le disposizioni COVIP (delibera del 17 giugno 1998
sul bilancio dei fondi pensione) in merito al giorno
in cui effettuare, a fronte dell’esercizio delle predette facoltà, la
valorizzazione della posizione dell’iscritto.
Premorienza dell’aderente
Risulterà unificata, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la
disciplina del riscatto della posizione individuale in caso di morte
dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica, oggi differenziata a seconda che si tratti
di adesione individuale o di adesione su base collettiva.
L’intera posizione individuale maturata potrà essere
riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall’aderente, sia persone fisiche sia persone giuridiche.
In mancanza di tali soggetti la posizione resterà acquisita al fondo
pensione, fatta eccezione per le forme pensionistiche individuali (fondi
pensione aperti dedicati esclusivamente ad adesioni
individuali e forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita) per le quali dette somme sono devolute a
finalità sociali secondo le modalità che saranno stabilite con
decreto del Ministro del Lavoro.
Trasferimento volontario della posizione individuale
In base all’articolo 14 del decreto ed in linea con l’obiettivo della legge delega di
agevolare il passaggio tra forme pensionistiche complementari, il periodo di
permanenza minimo nella forma pensionistica prescelta scende a due anni da
tre/cinque anni contemplati dal decreto n. 124/1993. Decorsi due anni dalla
data di iscrizione alla forma pensionistica complementare l’aderente
avrà, pertanto, la facoltà di trasferire l’intera posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i regolamenti non potranno in alcun modo introdurre
limitazioni al predetto diritto: saranno dunque inammissibili clausole che
risultino, anche di fatto, limitative, quali, ad
esempio, l’applicazione di voci di costo elevate, iniziali o all’atto del
trasferimento, che penalizzino un’eventuale fuoriuscita dalla forma (come
quelle relative all’applicazione di costi precontati
direttamente con il versamento della prima annualità di premio previste
in alcuni contratti di assicurazione sulla vita con finalità
previdenziale).
In caso di esercizio della predetta facoltà il lavoratore
avrà diritto al versamento alla forma da lui individuata del TFR
maturando. Per quanto attiene al contributo del datore di lavoro, la
continuazione dei relativi versamenti a favore della forma prescelta dal
lavoratore potrà avvenire nel rispetto dei limiti e modalità
stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali.
In ordine alla tempistica degli adempimenti conseguenti alle
richieste di trasferimento volontario della posizione individuale, si richiama
quanto in precedenza precisato (trattando del riscatto
o trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione).
Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
L’articolo 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in
primo luogo, l’intangibilità delle posizioni individuali durante la fase
di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi
compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In
tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio della forma
pensionistica e non sono, in generale, disponibili da
parte dell’iscritto né assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per
iniziativa dell’iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla
fase di accumulo.
Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni
pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per far
fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di
base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di
riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun
vincolo al riguardo.
Informazioni analitiche relative all’iscritto
Considerata la necessità di tenere traccia nel tempo delle
scelte operate dall’iscritto, in merito soprattutto al conferimento del TFR,
alla fruizione delle anticipazioni e alla reintegrazione della posizione
individuale, e la possibilità che l’iscritto transiti da una forma
all’altra nella fase dell’accumulazione, la forma pensionistica complementare
annoterà in modo ordinato e analitico tutte le informazioni rilevanti
inerenti la storia del rapporto contrattuale e trasmetterà dette informazioni alla forma
pensionistica di destinazione in caso di trasferimento della posizione
individuale.
Creazione di siti Internet e pubblicità
I fondi pensione negoziali e le società istitutrici di
fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita devono pubblicare sul proprio sito Internet lo statuto/regolamento,
la nota informativa e la scheda sintetica, i bilanci/rendiconti e tutti gli
strumenti utili all'aderente, effettivo o potenziale, per effettuare più
consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione.
Le forme pensionistiche complementari comunicano alla COVIP
l’indirizzo dei siti Internet realizzati.
Nel sito Internet dovrà inoltre essere reso disponibile un programma che consenta di generare i progetti esemplificativi in
precedenza richiamati, permettendo altresì di effettuare simulazioni
prendendo in considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo
esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti
parziali.
Le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme
pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita avranno cura di consentire una chiara e immediata distinzione delle
informazioni relative alle forme di previdenza complementare, rispetto a quelle
inerenti agli altri prodotti offerti, ponendo in essere siti,
o quanto meno apposite sezioni dei siti, dedicati a tali forme.
L’esigenza di distinguere con evidenza le forme pensionistiche
complementari rispetto agli altri prodotti offerti andrà peraltro tenuta
presente anche con riferimento agli annunci pubblicitari, in qualunque forma diffusi.
I prodotti non rientranti nell’ambito della previdenza complementare non
dovranno, in alcun modo, essere presentati in modo da
ingenerare confusione e da indurre in errore i potenziali interessati.
Gli annunci pubblicitari devono essere facilmente individuabili
come tali. In particolare, dovrà essere specificata la natura di
messaggio pubblicitario con finalità promozionale e richiamata la
necessità di leggere i documenti informativi prima della sottoscrizione.
Roma, 28 giugno 2006
Il Presidente: SCIMIA
*********
Allegato
RELAZIONE
sulle
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
L’articolo 23 del decreto
n. 252/2005 prevede che la maggior parte delle disposizioni entrino in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e attribuisce alla COVIP il compito di emanare
direttive a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, al fine
dell’adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo, considerate
l’ampiezza e la rilevanza delle modifiche recate dal decreto.
La COVIP è pertanto tenuta, come
precisato anche nella Direttiva generale alla stessa indirizzata dal Ministro
del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, ad impartire le opportune
direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria
attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti, e a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli
statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta
delle adesioni e agli altri adempimenti previsti dal decreto.
Il lavoro della Commissione
è stato quindi orientato verso la definizione di regole e
modalità operative per quanto possibile comuni
a tutte le forme pensionistiche complementari, ricercando un punto di equilibrio
che possa rispettare le peculiarità delle diverse forme e favorirne al
tempo stesso la confrontabilità.
A tale scopo, la COVIP ha
proceduto all’adozione delle presenti Direttive generali, nelle quali si
forniscono indicazioni dirette ad inquadrare i principali profili di
novità del settore e indirizzi circa la complessa attività di
adeguamento che le forme pensionistiche complementari saranno chiamate a porre
in essere.
L’emanazione delle
Direttive è stata preceduta da una consultazione delle parti sociali,
degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di
servizi finanziari e dei consumatori, al fine di far emergere con evidenza le
esigenze del settore, tanto sotto il profilo dell’adeguatezza delle regole di funzionamento quanto sotto quello più strettamente
operativo. Anche il CNEL e altre Autorità di vigilanza hanno fatto
pervenire alla Commissione indicazioni assai utili.
Nel complesso, la
consultazione ha fatto emergere l’opportunità della sollecita adozione
da parte della Commissione di un primo documento di
indirizzo e di chiarimento in ordine a numerosi profili di novità, di
particolare rilievo, della normativa. In particolare, tenendo conto delle
osservazioni ricevute, la COVIP ha fornito più puntuali indicazioni circa
una serie di istituti che presentano significative innovazioni, al fine di
favorire l’esatto adempimento da parte degli operatori degli obblighi ad essi imposti. Ciò, tenendo comunque conto del
conseguente impatto operativo e dei costi connessi ai previsti adempimenti ed
avendo, in ogni caso, a riferimento l’esigenza di assicurare la maggior tutela
degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza
complementare.
In tale ambito, è
emersa, più specificamente, l’utilità di fornire precisazioni e
chiarimenti in ordine, tra l’altro, alla strutturazione della linea di
investimento prudenziale sulla quale far confluire i flussi di TFR conferito in
via tacita, alle possibili opzioni di riscatto della posizione individuale,
nell’intento di favorire la corretta individuazione delle causali ammissibili
in tema di perdita di requisiti di partecipazione, ai
modelli di governance, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli che potrebbero
determinare onerosità ed inefficienze, alla corretta definizione della
nozione di prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, per le quali la
legge dispone che continuino a trovare applicazione le previgenti disposizioni
normative.
La COVIP, nel redigere le
Direttive, ha anche ritenuto opportuno predisporre, in attuazione di quanto previsto all’articolo 19 del decreto legislativo
n. 252/2005, una serie di documenti tecnici relativi agli schemi di statuti,
regolamenti e documenti informativi, che potranno essere di ausilio per gli
operatori nella stesura dei relativi atti.
Tali documenti sono stati
concepiti nell’ottica di valorizzare il principio della confrontabilità
da parte del lavoratore delle diverse forme
pensionistiche complementari e, quindi, cercando di riportare a fattor comune
la definizione degli istituti previsti per le varie forme.
Anche in ordine ai suddetti
documenti tecnici, la Commissione ha avviato una procedura di consultazione, i
cui tempi di esperimento risulteranno necessariamente più ampi in considerazione
dell’articolazione e complessità della documentazione predisposta.
Peraltro, nella prima fase
di consultazione, con riferimento, in particolare, ai documenti informativi,
è già emersa l’opportunità di semplificare ulteriormente
gli schemi proposti e di rendere più flessibile la definizione delle
modalità di consegna degli stessi ai soggetti
interessati. Tale istanza è stata tenuta in considerazione nella
redazione delle presenti Direttive, che forniscono alcune prime utili
indicazioni sulla documentazione in argomento, e sarà, altresì,
tenuta presente nella redazione finale dei documenti informativi.
Per quanto attiene alla
struttura delle Direttive, il documento è articolato secondo il seguente
schema: una premessa, nella quale sono chiarite le modalità attraverso
le quali la COVIP ha proceduto, sulla base della Direttiva generale emanata dal
Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, e poi singoli
paragrafi, nei quali sono fornite le indicazioni relative alle novità legislative
e le conseguenti direttive e precisazioni agli operatori, in
riferimento ai vari istituti previsti dal decreto n. 252/2005.
Le Direttive contengono, in
primo luogo, chiarimenti in tema di definizione delle forme pensionistiche
complementari e delle relative fonti istitutive (che risultano ora integrate
rispetto alla previgente disciplina), di destinatari
delle forme stesse e di modalità di istituzione e autorizzazione
all’esercizio (ivi compresa l’obbligatoria iscrizione all’Albo tenuto dalla COVIP).
Vengono
quindi fornite indicazioni inerenti all’assetto della governance delle forme
pensionistiche complementari, con particolare attenzione alle innovazioni
relative alla figura del responsabile del fondo e agli organismi di
sorveglianza previsti per i fondi pensione aperti con adesioni su base
collettiva.
Particolare attenzione
è dedicata al tema del conferimento del TFR, specie con riguardo alle
modalità tacite attraverso cui esso può confluire alle forme
pensionistiche di natura collettiva e agli obblighi di informativa preliminare
preordinati alla realizzazione del predetto effetto. Sul punto, vengono anche
fornite precisazioni circa le caratteristiche che deve possedere la linea
prudenziale cui dovranno essere destinate, nel
rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n.
252/2005, le quote di TFR conferite tacitamente.
Le Direttive analizzano
inoltre il tema delle prestazioni, sia con riferimento alle novità
relative ai requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche
complementari, sia in ordine al mutato regime delle
anticipazioni e dei riscatti. Sotto tale ultimo profilo, vengono
forniti chiarimenti e precisazioni volti a contemperare la disciplina recata
dall’articolo 14, comma 2 (cause tipizzate di riscatto), con quella del
successivo comma 5 (altre cause).
E’, quindi, trattato il
profilo del trasferimento volontario delle posizioni, avendo riguardo al nuovo
e più ampio regime di “portabilità” delle stesse, riconosciuto in
via generale al lavoratore trascorsi due anni dall’iscrizione a ciascuna forma
di previdenza complementare.
Infine, viene
evidenziata la nuova disciplina relativa ai vincoli alla cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità delle posizioni e delle
prestazioni di previdenza complementare, in analogia con le disposizioni
previste per la previdenza obbligatoria.
L’ultima sezione delle
Direttive è dedicata agli adempimenti connessi alla creazione di siti internet da parte delle forme
pensionistiche complementari e alle modalità di diffusione di messaggi
pubblicitari, al fine di definire alcune regole uniformi ed evitare la
diffusione di informazioni non pertinenti e fuorvianti.