HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documento d’interesse Inserito il 4-7-2007 |
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Italia Oggi
4-7-2007 Tutela
doc per i raggiri di banche e intermediari finanziari Lo
prevede lo schema di dlgs, attuativo della Finanziaria 2006, oggi in pre-consiglio dei ministri Risparmiatori, indennizzi
Consob Di
Marco Gasparini Risparmiatori raggirati dalle banche e dagli intermediari
finanziari saranno indennizzati dalla Consob. Lo prevede uno schema di
dlgs che dà attuazione alla legge n. 262 del
2005 sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il
provvedimento che sarà esaminato domani in pre-consiglio
istituisce un fondo di garanzia alimentato con le sanzioni pecuniarie
irrogate nei confronti delle imprese e degli operatori attivi nel settore
dell'intermediazione mobiliare e prevede l'attivazione di un meccanismo di
conciliazione e arbitrato amministrato direttamente dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa. A beneficiare della nuova
procedura di risarcimento saranno i consumatori danneggiati dalla violazione
degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza
stipulati nei rapporti contrattuali con la clientela. A poche
settimane dal varo del regolamento sul fondo anti-crack finanziato dai conti
correnti dormienti presso imprese bancarie, assicurative, sim e operatori del
mercato il governo tende una nuova mano ai risparmiatori e introduce
nell'ordinamento un sistema di indennizzo più rapido ed efficace
rispetto a quello della giustizia ordinaria. Presso la Consob
opererà, infatti, una vera e propria camera di
conciliazione e arbitrato formata da esperti del settore (obbligatorie
anche forme di consultazione con le associazioni dei consumatori) e
specializzata nella risoluzione di controversie tra gli investitori non
professionali e gli intermediari autorizzati. La procedura di conciliazione
potrà essere attivata dal cliente mediante presentazione di una
semplice istanza purché non sia già stato presentato reclamo all'intermediario
o non sia scaduto il termine ordinario per
l'impugnazione del contratto. Il procedimento dovrà rispettare i
principi di riservatezza, imparzialità, garanzia del contraddittorio
tra le parti e celerità. La Consob avrà infatti 40 giorni di tempo per definire la causa con un
lodo arbitrale che avrà efficacia esecutiva immediata e potrà
essere impugnato dinanzi al giudice civile solo per la violazione di norme e
principi di diritto. La banca o l'intermediario riconosciuto
responsabile della violazione degli obblighi informativi, di correttezza o
trasparenza del contratto, dovrà pertanto risarcire il cliente. In
caso di inerzia scatterà la garanzia del fondo gestito dalla
Commissione che potrà poi rivalersi nei confronti dell'impresa o del
soggetto inadempiente. Fermo restando il diritto dell'investitore di
rivolgersi successivamente anche al giudice ordinario per il riconoscimento
del maggior danno subito. Le risorse necessarie ad alimentare il fondo
saranno garantite da un duplice flusso. Il versamento della metà
dell'importo delle sanzioni pecuniarie pagate dagli
operatori all'autorità di vigilanza e i diritti posti a carico degli
utenti che ricorreranno alle procedure arbitrali. Sarà la stessa
Commissione con appositi regolamenti da emanare entro un anno dall'entrata in
vigore del decreto delegato a disciplinare l'istituzione della camera di
conciliazione, il meccanismo di funzionamento e attivazione del fondo nonché
la determinazione dell'indennizzo massimo che potrà essere chiesto dai
risparmiatori. Per dare maggiore efficacia all'intero impianto normativo il dlgs prevede il ricorso a un'ulteriore procedura
semplificata destinata a chiudersi con un 'lodo non definitivo' a favore dei risparmiatori vittime di
violazioni 'manifestamente fondate' degli obblighi
contrattuali. Anche questo tipo di provvedimento potrà essere
immediatamente opposto alla banca. Un'ulteriore disposizione a tutela
dei risparmiatori stabilisce che la clausola compromissoria inserita nei
contratti riguardanti i servizi di investimento e quelli eventualmente
accessori sono 'vincolanti' solo per l'intermediario. In questo modo viene
salvaguardata la facoltà del cliente di ricorre a meccanismi di
conciliazione diversi da quelli preventivamente concordati con l'impresa
finanziaria incluso, naturalmente, l'arbitrato amministrato dalla Consob. |