PRIVILEGIA NE IRROGANTO         di Mauro Novelli   


 

(Documento inserito il 13-11-2006)

 

DA IL SOLE – 24 ORE   11 novembre 2006

 


Sommario

 

>> Banche, ecco chi taglia le spese  di Nicola Borzi 1

>> CLIENTI ALLO SPORTELLO / Trasferimento titoli, passaggio a peso d’oro di Maximilian Cellino e Vitaliano D’Angerio  1

>> CLIENTI ALLO SPORTELLO - Le risposte delle banche  2 (N. Borzi)

>> DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006 n. 223 , coordinato e modificato dalla legge di conversione 248/2006 16

 


 

Banche, ecco chi taglia le spese

di Nicola Borzi

 

I risparmiatori hanno certamente ottenuto qualche beneficio dal decreto Bersani, come un generale miglioramento della comunicazione da parte delle banche. Ma sul fronte dei costi, come quelli di trasferimento titoli da un intermediario a un altro o per l’estinzione anticipata dei mutui, poco è cambiato. Lo dimostra l’inchiesta di «Plus24», condotta con un questionario inviato a gruppi bancari e istituti di credito di ogni dimensione in tutto il Paese. Hanno risposto 40 banche (tra cui grandi gruppi come Bnl, Capitalia, UniCredit, Mps e SanPaolo Imi), che nel 2005 gestivano oltre 15.800 sportelli: un campione superiore a metà della rete nazionale. La tabella riassuntiva e tutte le risposte sono pubblicate negli articoli collegati ai link che seguono.
Cosa dice la legge. L’articolo 10 del decreto Bersani (Dl 4 luglio 2006, n. 223), convertito dalla legge 248 del 4 agosto (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto) prevede che le variazioni contrattuali dei contratti di durata sono inefficaci «se pregiudizievoli per il consumatore», nel caso non rispettino alcune regole. Le variazioni contrattuali decise unilateralmente dalla banca vanno comunicate entro 30 giorni: il cliente può chiudere il contratto entro 60 giorni dalla comunicazione della banca «senza penalità e senza spese di chiusura», mentre le altre spese saranno applicate alle condizioni praticate in precedenza. Il decreto Bersani quindi non azzera le altre spese: nel caso del conto corrente, ad esempio, per i bonifici, per l’uso del Bancomat, la domiciliazione di bollette e fatture, l’acquisto di titoli, di bollo e per riga dell’estratto conto.
Interpretazione difficile. La materia del decreto è complessa, il testo originario è stato modificato in sede di conversione e non c’è accordo sulla sua applicazione. Con la circolare del 3 agosto, l’Associazione bancaria italiana (Abi) ha escluso i mutui dall’ambito della norma. Le associazioni dei consumatori non ne danno un’interpretazione unica. Il 22 novembre si terrà la prossima riunione del "tavolo tecnico", un gruppo di lavoro al quale partecipano organizzazioni dei risparmiatori, banche e ministero dell’Economia, che cercheranno l’interpretazione autentica che elimini i rischi di disparità di trattamento in caso di eventuali cause.
Chi si è mosso per primo. Le politiche di costo sono fondamentali anche per le banche, sia per guadagnare nuovi clienti che per fidelizzare quelli esistenti. La competizione è stata aperta da UniCredit Banca che ha rotto il fronte degli istituti di credito il primo giugno 2005 lanciando la chiusura gratuita del conto corrente e l’eliminazione delle spese di chiusura dossier e trasferimento titoli per alcuni conti "a pacchetto". Una decisione poi estesa a tutta la clientela dal 23 gennaio scorso.
Applicazione a macchia di leopardo. Nonostante i buoni propositi, l’applicazione del decreto Bersani non è sempre garantita. Lo testimoniano le lamentele dei clienti alle associazioni e anche le quattro "candid bank" delle pagine seguenti. «Spese di chiusura eliminate? Non ci è arrivata nessuna circolare» si è sentito rispondere, ad esempio, un risparmiatore milanese al quale a inizio ottobre sono stati chiesti 28 euro per chiudere il conto corrente. Decreto o no, insomma, resta ancora molto da fare.

Invia una emailnicola.borzi@ilsole24ore.com

 

 


 

11 novembre 2006

CLIENTI ALLO SPORTELLO / Trasferimento titoli, passaggio a peso d’oro

di Maximilian Cellino e Vitaliano D’Angerio

 

Una banca può guadagnare fino a 100 volte per un click sulla tastiera. Succede anche questo a un malcapitato correntista italiano. O almeno poteva accadere fino allo scorso anno, prima cioè che gli appelli del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, e il decreto Bersani cominciassero a dare una scossa al sistema bancario di casa nostra.
L’operazione in questione è il trasferimento di titoli da un conto corrente all’altro: nel 2005, secondo i dati diffusi da Montetitoli (Borsa Italiana), un istituto di credito spostava un’azione o un’obbligazione pagando in media poco più di 35 centesimi di euro (0,30 euro per ordinante e beneficiario su operazioni domestiche, 0,60 euro per operazioni trasfrontaliere). Siamo però di fronte a prezzi all’ingrosso. Se invece passiamo alla «spesa al dettaglio», ecco la sorpresa: il correntista italiano, a fine 2005, pagava mediamente 35 euro per ciascun titolo (45 euro per quelli esteri) e i dati sono stati forniti dall’Osservatorio Patti Chiari al «Sole-24 Ore» (pubblicati su Affari Privati, il 16 gennaio 2006). Cento volte in più dunque o, per chi ama le percentuali, sul conto titoli vi è stato un ricarico in media di quasi il 10mila per cento. Forse un po’ eccessivo per giustificare i pur elevati costi dell’impiegato che ha seguito la pratica o del mantenimento delle strutture.
La svolta. Cambio ai vertici della Banca d’Italia, sbarco in Italia di agguerriti concorrenti stranieri e decreto Bersani. Sono alcuni dei fattori che hanno dato la sveglia, nel 2006, alle banche italiane. Senza dimenticare il pressing dei consumatori e qualche mirata campagna di marketing. Sta di fatto che è crollato il tabù delle spese di chiusura del conto corrente e gli istituti di credito tricolore stanno, anche se con lentezza, eliminando i costi legati all’estinzione del dossier titoli. Dove il sistema bancario oppone una strenua resistenza è appunto sul trasferimento titoli e non c’è da stupirsi, viste le cifre. C’è, è vero, anche chi ha tagliato del tutto il balzello come UniCredit, Mps e Bpvn. Ma la maggioranza degli istituti di credito fa ancora pagare l’operazione, qualcuno anche oltre 50 euro a titolo (vedi tabella in alto e lista completa sul sito del «Sole24-Ore»).
Sul filo dell’interpretazione. Il trasferimento titoli è quindi il tema cruciale di cui si sta discutendo nel tavolo tecnico tra Abi, l’associazione bancaria, e associazioni consumatori. All’origine della discussione c’è l’interpretazione del decreto Bersani. «Il conto titoli è un contratto di durata — afferma Fabio Picciolini, segretario nazionale Adiconsum — da cui c’è la facoltà di recedere senza penalità e senza spese di chiusura. E ciò vale anche per le spese di trasferimento titoli». L’Abi invece limita l’estensione della norma ai costi di chiusura del conto titoli. Nel braccio di ferro si è poi inserita la Banca d’Italia: «È opportuno che i costi direttamente o indirettamente connessi con la chiusura dei rapporti in essere con le banche siano eliminati», ha dichiarato lunedì scorso il direttore generale Fabrizio Saccomanni.
Rischio cause. A questo punto è fondamentale un accordo sull’interpretazione del decreto. «Il 22 novembre ci sarà un altro incontro del tavolo tecnico», ricorda Picciolini. Sempre che non arrivi prima una circolare del ministro dello Sviluppo economico con l’interpretazione autentica del decreto.
In caso contrario si aprono due scenari. Da una parte potrebbe aumentare il contenzioso tra banche e clienti davanti al giurì bancario (vedi intervista nella pagina a fianco) e al giudice di pace. Dall’altra c’è la concorrenza: alcuni istituti di credito, italiani e non, stanno infatti utilizzando a proprio vantaggio questa situazione per attirare nuovi clienti. Alcuni si spingono addirittura a rimborsare i costi sostenuti per chiudere il conto in un’altra banca. Lì dove non arriva la legge, vincerà (forse) il mercato.

Invia una emailm.cellino@ilsole24ore.com

 

 


 

CLIENTI ALLO SPORTELLO - Le risposte delle banche

 

“Plus24”, il settimanale di finanza e risparmio del “Sole 24 Ore”, ha condotto una inchiesta sul recepimento da parte degli istituti di credito delle norme contenute nel “decreto Bersani” (articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

Abbiamo chiesto a un campione di circa 130 istituti di credito  quali sono le rispettive politiche  aziendali riguardo ai contratti bancari di durata (conto corrente, conto o dossier titoli, e altri).

Ecco di seguito il questionario inviato agli istituti di credito.

 

Per i conti correnti:

A - In caso di modifica unilaterale delle condizioni, la chiusura del conto è senza spese o commissioni di chiusura?

B - Oppure, sempre in caso di modifica unilaterale delle condizioni, valgono le condizioni contrattuali statuite alla firma del contratto?

C - In alternativa ai casi A e B, la banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto corrente?

Per i conti o dossier titoli:

D - La chiusura di un conto o dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori implica costi od oneri? Per fare un esempio, qual è la commissione unitaria per strumento finanziario: azione quotata a Milano, obbligazione quotata, titolo di Stato, fondo comune, Etf.

E - Oppure la chiusura di un conto o dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori è gratuita?

Per la comunicazione alla clientela:

F - La banca comunica entro 30 giorni le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali?

G – La banca comunica le variazioni dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria?

H - In caso di variazioni dei tassi per decisioni di politica monetaria, la banca le applica contestualmente sia ai tassi attivi che a quelli passivi?

Per il recesso dai contratti di durata (conti correnti, conti titoli, mutui):

I – La banca accorda al cliente la facoltà di recesso senza penalità e senza spese di chiusura?

L - Oppure la banca applica al recesso le condizioni contrattuali statuite al momento della firma del contratto?

 

Hanno risposto al questionario una quarantina di istituti di credito (si veda la tabella precedente) che, alla fine del 2005, gestivano una rete complessiva di oltre 16.800 sportelli pari a oltre il 53% della rete di oltre 31mila filiali presenti in Italia, per non parlare dei promotori finanziari e degli altri canali di vendita (come quello online). Alcuni di questi istituti di credito operano su una sola categoria di prodotti (ad esempio, mutui, o credito al consumo), oppure sui canali Internet o attraverso reti di agenti e promotori. Le risposte sono quindi collegate alla tipologia di prodotti e servizi offerti, che non in tutti i casi è onnicomprensiva.

Di seguito riportiamo le risposte a ciascun punto ricevute da ogni istituto.

 

Nicola Borzi

nicola.borzi@ilsole24ore.com

 


 

SANPAOLO IMI

 

A - Tutte le banche del Gruppo Sanpaolo IMI non prevedono in alcun caso spese o commissioni per la chiusura di un conto corrente

B - Tutte le banche del Gruppo Sanpaolo IMI non prevedono in alcun caso spese o commissioni per la chiusura di un conto corrente

C - Sì, tutte le banche del Gruppo Sanpaolo IMI non prevedono in alcun caso spese o commissioni per la chiusura di un conto corrente

D - E - Non sono previste spese o commissioni per la chiusura di conti/dossier titoli. Sono recuperate esclusivamente eventuali spese vive per il trasferimento di titoli materiali. Sono altresì soggette a recupero eventuali spese addebitate dalle Società di Gestione per la produzione di certificati fisici rappresentativi di quote di fondi comuni, necessari in caso di trasferimento ad istituti che non rivestano la qualifica di banca depositaria.

F - Si

G - Si

H - Si

I - L - Non sono previste spese di chiusura per conti correnti e dossier titoli. (La facoltà di recesso per i conti titoli è contrattualmente prevista previo preavviso di 15 giorni). Esiste la possibilità di estinguere anticipatamente un mutuo o un finanziamento personale: in questi casi, per alcuni prodotti è previsto un compenso di estinzione anticipata come da contratto. Questo compenso non è previsto per alcuni prodotti, come per esempio, per i mutui a tasso variabile.

 

 

UNICREDIT BANCA

 

In relazione ai temi affrontati dal cosiddetto decreto Bersani, UniCredit Banca non solo ha dato immediata attuazione alla normativa ma ha addirittura anticipato di propria inizativa l'applicazione di alcune delle misure più favorevoli per la clientela previste dalla normativa stessa.

A – B – La chiusura del conto corrente, per qualsiasi motivo avvenuta, non solo in dipendenza di modifica unilaterale delle condizioni, non è soggetta a spese o commissioni di chiusura sin dal 23 gennaio 2006 (Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2006). L'agevolazione è stata posta in essere sin dal primo giugno 2005 per i titolari da almeno sei mesi di vari conti correnti package(Gamma Genius e Light - Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2005).

C - Come risulta dai precedenti punti la Banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto corrente.

D - E - La chiusura di un conto o dossier titoli è gratuita. Il trasferimento degli strumenti finanziari ad altra Banca è gratuito non essendo previsti oneri a carico della clientela per l'attività della Banca. L'iniziativa è stata assunta, con le modalità e i tempi indicati nei precedenti punti A e B, in particolare per tutta la clientela a far data dal 23 gennaio 2006 e per i titolari dei conti package più diffusi con decorrenza primo giugno 2005.

F - La Banca comunica le variazioni unilaterali rispettando il termine di preavviso di 30 giorni stabilito dalla normativa vigente.

G – H - La Banca non assume iniziative in relazione alle decisioni di politica monetaria, ma in funzione dell'andamento dei tassi di mercato. Tuttavia anche se le variazioni dei tassi debitori non sono connesse a decisioni di politica monetaria, ai clienti interessati viene applicato un aumento dei tassi creditori di ugual misura.

I – L - La facoltà di recesso viene accordata senza penalità e spese di chiusura. Nei contratti ove è prevista una determinata scadenza, in caso di estinzione anticipata rispetto alla scadenza prefissata, per esempio per mutui fondiari, in conformità alle previsioni di legge, ossia l'articolo 40 del Decreto Legislativo 385 del 1993, è previsto un compenso onnicomprensivo contrattualmente definito per l'estinzione.

 

 

GRUPPO MPS (MPS, BANCA TOSCANA, BANCA AGRICOLA MANTOVANA)

 

1 - La chiusura di un conto corrente avviene sempre senza l’applicazione di commissioni o “spese di estinzione”.
2 - Se la chiusura avviene per recesso del cliente a seguito di “proposta di modifica unilaterale delle condizioni”, la modifica stessa non ha alcun effetto e vengono applicate le “vecchie” condizioni fino – ovviamente – al momento della chiusura che, come stabilisce la legge, può avvenire nei 60 giorni successivi alla comunicazione da parte della banca.

3 - L’esenzione dalle spese di chiusura vale sempre e in ogni caso, anche al di fuori delle previsioni del decreto Bersani.

4 - La chiusura di un conto o dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori non implica alcun costo od onere a carico del cliente. Vengono ovviamente recuperate eventuali spese reclamate da terzi.

5 - La chiusura di un conto o dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori è gratuita.

6 - La banca comunica – attraverso una “proposta” le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, con un preavviso minimo di 30 giorni, avvertendo con la stessa comunicazione il cliente che, in caso non intenda accettare le modifiche, ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni e in tal caso verranno applicate le vecchie condizioni.

7 - Tutte le variazioni, comprese quelle dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria, vengono comunicate secondo la procedura descritta al punto 6.

8 -  In caso di variazioni dei tassi per decisioni di politica monetaria, le variazioni stesse vengono applicate contestualmente sia ai tassi attivi che a quelli passivi.

Per il recesso dai contratti di durata il Gruppo Mps si attiene alle norme di cui sopra: se il cliente recede dal contratto di conto corrente e dossier titoli, perché non intende accettare le modifiche proposte, in sede di chiusura gli vengono applicate le vecchie condizioni, senza l’applicazione di nessun onere o commissione per “spese di chiusura”. Se recede per altri motivi gli vengono applicate le condizioni contrattualizzate, sempre senza nessun onere o commissione per “spese di chiusura”. Nel caso di estinzione anticipata di un mutuo viene applicata solo la commissione omnicomprensiva (conteggi estinzione anticipata, coperture swap, eccetera) prevista in contratto.

 

 

CAPITALIA

 

A - L'estinzione del conto corrente è sempre senza spese di estinzione.

B - Si, se il cliente non aderisce e pertanto decide di recedere.

C – Si.

D – Si. Per fare un esempio, qual è la commissione unitaria per strumento

finanziario: azione quotata a Milano,  obbligazione quotata, titolo di Stato, fondo comune, Etf, da 25 euro a un massimo di 250 euro.

E – No.

F – Si.

G – Si.

H – Si.

I – Si.

L – No.

 

 

BANCA POPOLARE ITALIANA

 

A - Da agosto 2006 la chiusura del conto corrente è senza spese e senza penalità.

B - La banca ha un obbligo di preavviso al cliente di 30 giorni (in caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto) e dalla ricezione di tale preavviso, il cliente ha 60 giorni di tempo per recedere dal contratto senza spese di chiusura e commissioni. Sono da ritenersi valide le condizioni contrattuali precedentemente in essere.

C - Non esistono più le spese di chiusura. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

D -Dal primo dicembre 2006 non esisteranno più le spese di chiusura dossier titoli e la commissione per il trasferimento sarà di 5 euro a titolo (qualunque tipo di titolo).

F -Esatto. La Banca Popolare Italiana comunica con un preavviso di 30 giorni le modifiche unilaterali contrattuali al cliente.

G -Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Il preavviso al cliente è di 30 giorni.

H - Si, ad entrambi.

I - Si. Senza penalità, né spese di chiusura.

 

 

GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

 

A – Sì.

B - NO, non ci sono spese.

C – Sì.

D - -.

E - La chiusura di un dossier titoli non prevede applicazioni di commissioni. In caso di richiesta di trasferimento Titoli, le commissioni sono azzerate, mentre è previsto il recupero di eventuali spese reclamate dall'intermediario terzo.

F – Sì.

G – Sì.

H – Sì.

 I - Sì relativamente a Conti Correnti, Depositi a Rispamio, Dossier Titoli.

L – No.

 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Bnl ha azzerato già da febbraio 2006 le spese per trasferimento titoli così come quelle di estinzione per i conti correnti a canone.

D - Il trasferimento di titoli, con o senza la chiusura del relativo dossier, non ha alcun costo per il cliente.

E - E' tutto gratuito.

 

 

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

 

A - B - C - La banca non prevede spese o commissioni di chiusura su tutti i conti correnti.
D – E - Anche per la chiusura di un dossier o di un conto titoli e per il trasferimento dei titoli ad altro istituto non sono previsti oneri o spese a carico dei clienti.
F - Si, in linea con il dettato del Decreto Bersani.
G - Si, in linea con il dettato del Decreto Bersani.
H - Si, in linea con il dettato del Decreto Bersani.
I - L - Come già precisato, per conti correnti e conti titoli non sono previste in nessun caso penalità o spese di chiusura. Per quanto concerne l'estinzione anticipata di mutui, sono applicate le condizioni di volta in volta stabilite con il cliente alla stipula del contratto.

 

 

BANCA POPOLARE DI MILANO

 

A - B - Senza spese.

C - Sempre senza spese estinzione.

D - E - La chiusura di un dossier titoli non è gratuita ma implica costi per il trasferimento dei titoli (azione quotata a Milano, obbligazione quotata, titolo di Stato, fondo comune, Etf, eccetera). Infatti per il trasferimento del deposito compreso il primo titolo il costo è di euro 115, in più Euro 25 per ogni ulteriore titolo fino ad un massimo di 550 euro.

F - Eventuali modifiche vengono comunicate almeno 30 giorni prima.

G - Ove applicate comunicate con decorrenza posteriore 30 giorni.

H - Applicata la contestualità per non recare pregiudizio al cliente.

I - Senza spese estinzione.

L - Si applicano le ultime condizioni prima della variazione proposta.

 

 

CREDITO EMILIANO

 

A - B - C - I - L - L’estinzione del conto è sempre gratuita: nessuna penale di chiusura, indipendentemente dalla casistica.

D - E- L’estinzione di un conto titoli è sempre gratuita; per l’eventuale trasferimento titoli  presso altro intermediario la commissione unitaria che è in fase di delibera in questi giorni sarà pari a 25 euro per i titoli Italia e 50 euro per i titoli esteri; su queste ultime commissioni occorre precisare che le operazioni di trasferimento comportano dei costi vivi per la banca. La revisione dei processi operativi ha consentito anche la riduzione delle commissioni.

F - Le comunicazioni di variazioni condizioni unilaterali vengono effettuate sempre entro 30 giorni.

G - Le variazioni del tasso Bce non vengono comunicate in quanto di dominio pubblico.

H - Nel caso di variazioni tassi, tali variazioni devono avvenire contestualmente sia sui tassi attivi, sia su quelli passivi per effetto del "Decreto Bersani".

 

 

BIPOP CARIRE

 

A -  B - C - La Banca, nel rispetto della normativa prevede che la chiusura del conto corrente sia esente da spese di estinzione in ogni caso, e pertanto sia per il caso di eventuale esercizio della facoltà di modifica delle condizioni, sia per ogni altro caso di chiusura del rapporto.

D -  E - La chiusura di un conto o di un dossier titoli non comporta spese di estinzione, diverso discorso riguarda le spese per l'eventuale trasferimento dei titoli contenuti nel dossier che attualmente ammontano a 50 euro per trasferimento ad altro istituto per ogni codice italiano e  75 euro per il trasferimento ad altro istituto per ogni codice estero.

F - La Banca, nel rispetto delle previsioni dell'art.118 D.Lgs.385/93 come da ultimo modificato osserva il preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni

G - H -La risposta è sì per entrambe le domande.

I - L - La Banca non applica penalità e spese di chiusura in relazione al recesso da parte dei clienti in relazione ai contratti di durata. La Banca non ritiene rientrino nell'ambito delle penalità e delle spese di chiusura vietate dalla legge la previsione, per i mutui, di un compenso per anticipata estinzione. Il compenso per anticipata estinzione rappresenta un corrispettivo per la banca in relazione alla concessione al cliente dell'esercizio della propria facoltà di modificare il contratto rispetto al piano di durata del finanziamento, come tale confermato, nella sua legittimità, anche dall'art.40 del Testo Unico Bancario per quanto riguarda i mutui fondiari.

 

 

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

 

A - Si, è senza spese e senza commissioni di chiusura.

B - Non prevedere spese o commissioni di chiusura del conto non risulta contraddittorio rispetto ad applicare le condizioni precedentemente previste. In caso di modifica unilaterale delle condizioni, il cliente può recedere dal contratto senza spese e la banca applica le condizioni precedentemente praticate (di norma, più favorevoli al cliente). Infatti, poiché la comunicazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della decorrenza della variazione stessa ed il termine per l’esercizio del recesso è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può accadere che il cliente receda dal contratto in vigenza delle nuove condizioni. È appunto in tal caso che la banca annulla gli effetti della modifica, ripristinando le condizioni precedenti.

C - La banca prevede che la chiusura del conto corrente avvenga sempre senza spese e penalità.

D – E - Non sono previsti costi per la chiusura del deposito titoli. È invece previsto un diritto fisso per ogni strumento finanziario trasferito. Non è percepito alcun onere per il trasferimento di Fondi Comuni di diritto italiano.

F - Certamente, la banca comunica per iscritto le modifiche unilaterali delle condizioni, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla decorrenza delle modifiche stesse.

G - Qualora la banca decida di variare i tassi di interesse a seguito di decisioni di politica monetaria, tali variazioni sono comunicate con le modalità ed i tempi di preavviso indicati nella precedente risposta.

H - Sì, in caso di variazioni dei tassi derivanti da decisioni di politica monetaria, le variazioni stesse vengono attualmente applicate contestualmente ed in egual misura ai tassi attivi e passivi.

H - Sì, in caso di variazioni dei tassi derivanti da decisioni di politica monetaria, le variazioni stesse vengono attualmente applicate contestualmente ed in egual misura ai tassi attivi e passivi.

L – Si veda la risposta al punto B: non prevedere spese o commissioni di chiusura del conto non risulta contraddittorio rispetto ad applicare le condizioni precedentemente previste. In caso di modifica unilaterale delle condizioni, il cliente può recedere dal contratto senza spese e la banca applica le condizioni precedentemente praticate (di norma, più favorevoli al cliente). Infatti, poiché la comunicazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della decorrenza della variazione stessa ed il termine per l’esercizio del recesso è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può accadere che il cliente receda dal contratto in vigenza delle nuove condizioni. È appunto in tal caso che la banca annulla gli effetti della modifica, ripristinando le condizioni precedenti.

 

 

DEUTSCHE BANK

 

A - B - C -  La banca applica la soluzione C  dal 4 agosto 2006.

D – Titoli Italia:  diritto fisso per disposizione 80 euro - per ogni strumento finanziario 10 euro; Titoli esteri: diritto fisso per ogni strumento finanziario (oltre alle eventuali spese vive sostenute) - se sub-depositati presso Clearing House 26 euro - se sub-depositati presso altri depositari 40 euro

E – No.

F - Sì, 40 giorni da data comunicazione.

G – Sì.

H –Sì.

I - Sì, se conseguente a modifica unilaterale.

L – No.

 

 

BANCA DELLE MARCHE

 

A - In caso di chiusura del conto corrente da parte del cliente a causa di modifica unilaterali delle condizioni, Banca Marche non applica nessuna spesa o commissione.

B - Solo nel caso in cui non siano stati rispettati i tempi previsti (almeno 30 gg. prima) per la comunicazione al cliente della modifica unilaterale delle condizioni

C - Banca Marche non applica nessuna spesa o commissione per la chiusura del conto corrente.

D - Per la chiusura del conto corrente vale quanto indicato al punto precedente. Per il trasferimento ad altro Istituto di titoli e la conseguente chiusura del dossier, Banca Marche applica un recupero spese per trasferimento titoli pari a 35 euro per ogni titolo trasferito. Se i titoli vengono trasferiti a Monte Titoli o Banca d’Italia viene applicato un recupero spese di 15,49 euro per ogni titolo trasferito.

E - La chiusura di un conto corrente è gratuita. La chiusura di un dossier titoli è gratuita solo nel caso in cui non vengano trasferiti titoli ad altro Istituto, in questo caso vengono applicate le spese di cui al punto precedente.

F - Banca Marche, in caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, comunica alla clientela tali variazioni con un preavviso minimo di 30 giorni.

G - Banca Marche, dall’entrata in vigore del Decreto Bersani, non ha ancora effettuato variazioni dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria. Qualora ciò in futuro dovesse avvenire, la Banca ha adeguato le proprie modalità di comunicazione alla clientela così come previsto dalla normativa “Bersani”.

H - Banca Marche, dall’entrata in vigore del Decreto Bersani, non ha ancora effettuato variazioni dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria. Qualora ciò in futuro dovesse avvenire, la Banca per l’applicazione delle variazioni dei tassi seguirà quanto previsto dalla normativa “Bersani”.

I - Non vengono applicate penalità per il recesso dal contratto per quanto riguarda il conto corrente ed il conto titoli, mentre per il contratto di mutuo, in caso di estinzione anticipata del mutuo, viene applicata la penale di “estinzione anticipata” prevista nel contratto di mutuo.

L - Solo per quanto riguarda i contratti di mutuo, come indicato al punto precedente.

 

 

GRUPPO VENETO BANCA

 

A - B - C - La chiusura di un conto corrente è sempre stata gratuita per Veneto Banca, Banca di Bergamo e Banca Meridiana. Per Banca del Garda è gratuita dal 12 agosto 2006 (l’11 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Bersani/Visco).

D - La chiusura di un dossier titoli è gratuita, invece il trasferimento di titoli ad altri intermediari ha dei costi: 150 euro fissi più 50 euro per ciascun codice titolo trasferito.

F - Bisogna distinguere se parliamo di modifiche unilaterali su singoli accordi o massive. Nel primo caso la risposta è no, in quanto non vengono fatte modifiche unilaterali. Eventuali modiche sono solamente bilaterali con sottoscrizione di un modello apposito. Quando invece effettuiamo variazioni massive (come nel caso di variazioni dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria) inviamo almeno 30 giorni prima una lettera di preavviso alla clientela interessata dalla variazione.

G - Sì (vedi sopra).

H - Sì. I conti correnti che sono soggetti ad un aumento dei tassi passivi cliente beneficiano contestualmente ed in egual misura di un aumento dei tassi attivi.

I - Per le spese di chiusura vale quanto detto sopra. Per le penalità vale la precisazione che i compensi omnicomprensivi contrattualmente previsti per l’estinzione anticipata dei mutui possono ancora essere applicati in quanto aventi natura diversa dalle penali e dalle spese di chiusura. In pratica, secondo l’interpretazione data dall’Abi (lettera circolare Abi, Prot. LG/004315 del 4 agosto 2006), quella che comunemente viene chiamata “penale estinzione anticipata” non è di fatto una penale. Secondo questa interpretazione la nostra Banca, quindi, non applica alcuna penalità. Bisogna però aggiungere che la lettera circolare in questione è stata sospesa dopo l’avvio di un procedimento verso l’Abi da parte del Garante della concorrenza e del mercato.

 

 

BANCA ETRURIA

 

F - La chiusura del conto e' sempre gratuita, non solo in caso di proposta di modifica unilaterale delle condizioni.

B - Se il cliente in caso di proposta unilaterale di modifica delle  condizioni esercita il diritto di recesso, la liquidazione del conto avviene  alle condizioni in essere ante proposta di modifica.

C - La chiusura del conto è sempre gratuita.

D - 1) Relativamente alla chiusura dei conti correnti le spese di chiusura sono  sempre pari a zero, le spese per trasferimento saldo creditore, che avviene tramite bonifico bancario, sono pari alle spese di bonifico (come previsto nei fogli informativi dei bonifici), le spese di trasferimento saldo debitore sono pari a zero essendo un giro tra banche. 2) Relativamente alla chiusura dei dossier titoli le spese di chiusura sono sempre pari a zero, le spese di trasferimento titoli sono diversificate per tipologia titoli, come pubblicizzato nei fogli informativi, e possono essere applicate per un massimo di 150 euro. Non c'e distinzione tra i titoli come pubblicizzatoi nei fogli informativi.

E - 1) Relativamente alla chiusura dei conti correnti le spese di chiusura sono sempre pari a zero, le spese per trasferimento saldo creditore, che avviene tramite bonifico bancario, sono pari alle spese di bonifico (come previsto nei fogli informativi dei bonifici), le spese di trasferimento saldo debitore sono pari a zero essendo un giro tra banche. 2) Relativamente alla chiusura dei dossier titoli le spese di chiusura sono sempre pari a zero, le spese di trasferimento titoli sono diversificate per tipologia titoli, come pubblicizzato nei  fogli informativi, e possono essere applicate per un massimo di 150 euro.

F – Sì.

G - Certamente sì, nel caso in cui la banca le recepisca.

H - Sì.

I - Non vengono percepite spese di chiusura e penalita' sia per per i conti correnti che per  i conti titoli; per i mutui non vengono percepite penalita' solo se contrattualemnte previsto.

L - al momento dell'eventuale recesso il conto viene liquidato alle condizioni in essere al momento del recesso stesso (ribadiamo che non vengono percepite ne' spese di chiusura ne' penali).

 

 

BANCO DESIO

 

A – Sì.

D – 50 euro per chiusura dossier, 51,65 euro per titolo Italia,77,47 euro per titolo estero, massimo 1032,91 euro.

F – Sì.

G – Sì, se modifichiamo i tassi.

H – Sì.

I – Sì, nel caso del conto corrente.

 

 

BIVERBANCA

 

A – B – C - La banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto corrente.

D- E - La chiusura del dossier titoli è gratuita,  il trasferimento dei valori ad altro istituto implica un recupero di 50 euro per ogni codice titolo con un massimo di 250 euro.

F – Sì.

G – Sì.

H – Sì.

I – L - Per i conti correnti ed i conti titoli è valida la prima ipotesi (la banca accorda al cliente la facoltà di recesso senza penalità e senza spese di chiusura, Ndr), per i mutui la seconda (la banca applica al recesso le condizioni contrattuali statuite al momento della firma del contratto, Ndr).

 

 

BANCA FIDEURAM

 

A - La chiusura del conto è gratuita.

B -No, in coerenza con il nuovo art.118 del Testo Unico Bancario.

C - Sì, la chiusura del conto corrente è sempre gratuita.

D - E - La chiusura di un conto o dossier titoli e il trasferimento ad altro istituto dei valori è sempre gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese (ove presenti) di trasporto/postali ovvero reclamate da banca corrispondente.

F - Sì

G - Sì, qualora effettuate.

H - Sì, qualora effettuate.

I -  Non sono previste penalità o spese di chiusura. Nei rapporti di mutuo viene applicato, in coerenza con quanto previsto dall'art.40 del Testo Unico Bancario un compenso (di diversa natura giuridica) stabilito contrattualmente nel caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo da parte del debitore.

L – No.

 

 

CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ

 

Cassa dei Risparmi di Forlì ha pienamente adeguato la propria  policy commerciale, recependo le previsioni del cosiddetto "decreto Bersani", pertanto:

C - La banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto  corrente.

E - La chiusura del conto/dossier titoli è sempre gratuita, compreso il  trasferimento dei titoli ad altra banca (con la sola eccezione del  recupero delle spese eventualmente reclamate da altri intermediari).

F - La banca comunica le "proposte di variazione unilaterale" delle condizioni inviando una lettera al domicilio del cliente almeno 30 giorni prima della decorrenza della modifica.

G - La banca comunica anche le variazioni di tasso derivanti da decisioni di politica monetaria inviando una "proposta di variazione unilaterale" delle condizioni, tramite lettera al domicilio del cliente, almeno 30 giorni prima della decorrenza della modifica.

H - Le variazioni di tasso derivanti da decisioni di politica monetaria, una volta decorso il preavviso di cui sopra, sono applicate contestualmente sia ai tassi attivi, sia ai tassi passivi.

I - La nostra banca offre al cliente il recesso dai contratti di durata senza applicazione di penali o spese di chiusura, come previsto dal "decreto Bersani". L'unica eccezione è costituita dal recupero del compenso onnicomprensivo per l'anticipata estinzione di finanziamenti così come previsto da specifiche normative che non sono state modificate dal "decreto Bersani" (ad esempio: credito fondiario ex art. 40 Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385).

 

 

BANCA POPOLARE DI INTRA

 

La Banca Popolare di Intra, dallo scorso settembre, ha abolito le spese di estinzione dei conti correnti;

Analogamente a quanto previsto per il conto corrente, anche l'estinzione del dossier titoli è esente da costi; il trasferimento di titoli ad altro istituto su indicazione del cliente è, invece, assogettato a costi standard che ammontano a 36,15 euro per ogni titolo Italia e a 46,48 euro per ogni titolo estero con un limite massimo di 516,46 euro.

In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali praticate alla clientela, la banca provvede a comunicare le predette variazioni con un preavviso minimo di trenta giorni.

Analogamente, anche le variazioni unilateriali dei tassi - sia attivi, che passivi - applicati alla clientela, conseguenti a decisioni di politica monetaria, sono comunicate sempre con un preavviso minimo di trenta giorni.

In caso di recesso dai contratti di durata, come peraltro nei casi di estinzione, alla clientela non vengono applicate spese di estinzione, né sono previste penalità. Qualora il cliente intenda recedere, in sede di liquidazione del rapporto, allo stesso vengono praticate le condizioni contrattuali statuite all'atto della sottoscrizione del contratto. Per quanto concerne, invece, mutui e finanziamenti può trovare applicazione, se prevista in contratto, la "commissione per rimborso anticipato".

 

 

BANCA DI CIVIDALE

 

A – Sì.

B - Qualora i contratti di conto corrente avessere previsto (all'epoca della firma) esplicite “spese di chiusura conto”, esse sono state eliminate.

C – Sì.

D - E - La chiusura di un conto o dossier titoli è gratuita. Nel caso di richiesta di estinzione di un dossier titoli, vengono eddebitate le sole spese relative al servizio di custodia ed amministrazione prestato nel periodo, se previsto (presso la Banca di Cividale SpA numerosi strumenti finanziari prevedono la custodia e amministrazione gratuita, per tutte le categorie di clienti). Il costo di trasferimento di un titolo presso un altro intermediario dipende dal depositario presso cui è rubricato il titolo stesso (ad esempio Monte Titoli o banca depositaria estera) indipendentemente dalla estinzione o meno del dossier titoli. Il costo di trasferimento massimo per un titolo in deposito presso Monte Titoli è di 50 euro. Il costo di trasferimento massimo per un titolo in deposito presso altro depositario (italiano o estero) è di 70 euro.
F – Sì.

G – Sì.

H – Sì.

I - La facoltà di recesso - in generale - non prevede penalità per la chiusura, ad esempio: a) nel caso di chiusura di un conto corrente si provvede a una liquidazione immediata delle competenze a debito e a credito del cliente, secondo le modalità applicate alla consueta chiusura (= conteggio delle competenze) annuale a fine dicembre; b) il rimborso anticipato di un finanziamento (totale o parziale) prevede il pagamento del capitale, degli interessi maturati fino alla data del rimborso e del compenso omnicomprensivo per il rimborso anticipato (se contrattualmente previsto).

L - Qualora i contratti avessere previsto (all'epoca della firma) esplicite spese di chiusura (ad esempio: conti correnti che avessero previsto specifiche “spese di chiusura conto”), esse sono state eliminate.

 

 

CASSA PADANA

 

A - La chiusura del conto corrente è sempre senza spese.

B - La chiusura del conto corrente è sempre senza spese ed in caso di contestazione si applicano i tassi pre esistenti alla variazione.

C – Sempre.

D - La chiusura del conto o del dossier titoli è sempre gratuita. Il trasferimento fondi da una chiusura è sempre gratuita, mentre il trasferimento dei titoli il costo è in base ad un tariffario.

E - Sempre.

F - Sempre, per evitare disguidi postali comunichiamo le variazioni unilaterali 50 giorni prima.

G –Si.

H – Si.

I - Per conti e dossier nessuna penale, per i mutui applichiamo le condizioni contrattuali.

L - Vedi sopra.

 

BANCA ETICA

 

Banca Etica ha abolito tutte le spese relative all'estinzione del conto corrente (erano 20 euro fino allo scorso luglio) e non ha mai previsto alcuna spesa per la chiusura o il trasferimento del dossier titoli. Questo trattamento vale sia in caso di modifica unilaterale delle condizioni, sia in caso di recesso da parte del cliente.

Banca Etica ha sempre comunicato anticipatamente ai propri clienti, congiuntamente all'invio dell'estratto conto trimestrale (che è gratuito), tutte le variazioni delle condizioni contrattuali (evenienza che in sette anni si è verificata una sola volta nel 2003).

Per quanto riguarda l'estinzione anticipata dei mutui, viene applicata una penale forfettaria per quanto riguarda i mutui a tasso fisso, mentre non è prevista alcuna penale nel caso di mutui a tasso variabile.

 

 

MACQUARIE BANK

 

A - B - C – La banca non offre conti correnti.

D - E - La banca non offre conti o dossier titoli.

F - Nei contratti di mutuo Macquarie Bank stabilisce : 1)  che la banca non ha la facoltà di modificare unilateralmente lo spread, in caso di mutui a tasso variabile, il tasso di interesse convenuto, in caso di mutui a tasso fisso, e l’indennizzo da corrispondersi in caso di estinzione anticipata; 2) che qualora la banca dovesse modificare unilateralmente le commissioni e le spese applicate al contratto di mutuo lo farà nel pieno rispetto del nuovo articolo 118 del Testo Unico Bancario e, pertanto: i) solo qualora sussista un giustificato motivo ii) tramite espressa comunicazione in forma scritta al cliente iii) secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’ iv) con preavviso minimo di trenta giorni. Si segnala che, a oggi, Macquarie Bank non ha mai apportato alcuna modifica unilaterale ai contratti di mutuo stipulati con la clientela.

G - Come già detto, Macquarie Bank non si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi di interesse. In caso di mutui a tasso variabile, la banca comunica le variazioni del parametro di riferimento (Euribor 365 a 3 mesi) in occasione dell'indicizzazione trimestrale del tasso applicato al contratto di mutuo.

H - Non applicabile.

I -No, peraltro si segnala che la norma contenuta nell'articolo 10 della legge di conversione del Dl Bersani, in materia di diritto di recesso dai contratti di durata senza penalità, non è applicabile ai mutui fondiari, in quanto il Testo Unico Bancario all'articolo 40 prevede espressamente la facoltà del cliente di estinguere anticipatamente il proprio debito corrispondendo alla banca un compenso onnicomprensivo per l'esinzione contrattualmente stabilito.

 

 

BANCA DELLA RETE

 

A – Sì.

C – Sì.

D - La chiusura del conto / dossier titoli è gratuita. Il trasferimento degli strumenti finanziari prevede il pagamento di 10 euro per ISIN

F – Banca della Rete segue alla lettera il dettato dell'art. 118 del Testo Unico Bancario.

G -Tassi attivi e passivi sui conto corrente di Banca della Rete sono parametrati al tasso euribor a 3 mesi (base 360) aggiornato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, conseguentemente, come previsto, ogni fine trimestre vengono resi disponibili i documenti di sintesi aggiornati con indicazione puntuale del tasso da applicare per il trimestre successivo.

H - Tassi attivi e passivi sui conto corrente di Banca della Rete sono parametrati al tasso euribor a 3 mesi (base 360) aggiornato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, conseguentemente, come previsto, ogni fine trimestre vengono resi disponibili i documenti di sintesi aggiornati con indicazione puntuale del tasso da applicare per il trimestre successivo.

I – Sì.

 

 

ING DIRECT

 

Da sempre la “filosofia” di Ing Direct è quella di non innalzare alcuna barriera all’uscita dei clienti, che possono decidere di lasciare la banca senza nessun costo e nessuna penale quando vogliono. Ing Direct cerca di attrarre e mantenere i clienti offrendo loro prodotti di qualità, semplici, a condizioni economiche altamente competitive (sia in termini di assenza di costi – o di low cost - e di tassi di interesse molto competitivi), ottimo servizio al cliente e l’affidabilità di un grande gruppo bancario internazionale.

 

A – B – C- Ing Direct Italia non offre a oggi il conto corrente.

D - Ing Direct non applica nessun costo di chiusura né sul conto, né sugli investimenti (fondi).

E - Il conto deposito Conto Arancio è completamente a costo zero: zero spese di apertura, zero spese di chiusura, zero spese periodiche, zero spese di trasferimento denaro sul conto predefinito. Con Conto Arancio non si paga neanche l’imposta di bollo. Anche i fondi di investimento ING DIRECT sono definiti fondi “low cost” poiché hanno eliminato tutti i costi superflui (costi entrata, uscita, commissioni di performance, costi periodici). Il Ter (Total Expense Ratio, Indice di Costo Complessivo) risulta dunque essere in assoluto tra i più competitivi del mercato. Alcuni esempi: Dividendo Arancio, il fondo azionario internazionale ha un Ter di 1,50% di commissione (contro una media di categoria di 2,09%), Euro Arancio, fondo obbligazionario in Euro 0,80% (media categoria 1,11%), Mattone Arancio, fondo azionario settore immobiliare l’1,50% (media categoria 1,87%).

Il trasferimento del denaro sul Conto Arancio e da qui –eventualmente - ad un’altra banca è gratuito.

F - Ogni cambio di tasso viene annunciato da Ing Direct circa un mese prima della sua entrata in vigore.

G - Qualsiasi variazione del tasso di interesse viene comunicata circa un mese prima.

H - La mission di Ing Direct è offrire le condizioni economiche più competitive del mercato, ovvero gli spread più bassi per il mutuo e un tasso di interesse molto competitivo per il conto di deposito. Tutto sempre a zero spese e senza alcun vincolo per il cliente. Nel 2006 Ing Direct è intervenuta due volte sulle condizioni di conto deposito e mutui, entrambe le volte a favore del cliente. In particolare: marzo 2006: ha alzato il tasso di Conto Arancio dal 2,40% al 2,60% e ridotto lo spread del mutuo variabile ad un massimo dell’1% (dall’1,20% precedente e ancora prima dell’1,40%); - agosto 2006: ha alzato il tasso del Conto Arancio al 2,80% e da settembre introdotto per il mutuo variabile una nuova fascia di spread che favorisce le durate più lunghe e gli importi più elevati (in linea con la tendenza del mercato). Lo spread massimo è sempre dell’1%.

I - Ing Direct non applica alcuna spesa di chiusura né sui conti, né sui prodotti di investimento, né sui mutui a tasso variabile. Solo il mutuo a tasso fisso prevede a oggi una penale per estinzione anticipata pari al 2% dell’importo rimborsato.

 

 

CITIBANK

 

I dati si riferiscono ai conti correnti tradizionali e non al conto corrente ad alta remunerazione Citibest.

 

A – B - C: in Citibank la chiusura del conto corrente è SEMPRE senza spese o commissioni.

D - E: per il trasferimento di titoli dai conti ai conti di altre banche, applica le seguenti due tariffe: 51,65 euro per  spese trasferimento titoli ad altre banche Italia; 103,29 euro per spese trasferimento titoli ad altre banche estero. Molto spesso però queste somme vengono derogate.

F – Sì.

G – Sì.

H – Sì.

I – Sì.

L – No.

 

 

 

BANCA WOOLWICH

 

Woolwich è un banca specializzata in mutui immobiliari. Per stipulare un mutuo con Woolwich, quindi, non è necessario aprire un conto corrente (anche perché Woolwich non ha questo tipo di prodotti in gamma). Le risposte sono limitate quindi alle domande relative alla comunicazione alla clientela e al recesso dei contratti di durata.

 

F - Non è ancora capitato di prevedere delle modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali. Se dovesse capitare la banca comunicherà entro 30 giorni il nuovo documento di sintesi.

G – No.

H -Sì, sempre.

I - No, sono previste delle penali di estinzione anticipata del mutuo.

L – Sì

 

 

 

RASBANK

 

A – Sì, la chiusura è senza spese o commissioni di chiusura.

B – Sì.

C – Sì, Rasbank offre sempre la chiusura gratuita dei rapporti di conto e deposito titoli.

D - La chiusura è completamente gratuita. Per il trasferimento titoli su altra banca è prevista una commissione di 25 euro a titolo con un massimo di 150 euro qualsiasi sia la piazza di negoziazione o la tipologia dello strumento finanziario.

E - La chiusura dei rapporti è gratuita (sia conto corrente che dossier titoli) mentre il trasferimento dei valori prevede un costo di 25 euro per codice titolo. Non è previsto alcun costo per il trasferimento del saldo di conto corrente.

F – Sì.

G – Sì, per il conti aperti a società e persone giuridiche in genere (rappresentano una percentuale molto contenuta rispetto al totale dei rapporti aperti). Per i conti aperti a persone fisiche sin dal 2003 la banca regola i rapporti creditori e debitori parametrizzandoli all'Euribor 1 mese/365 (con revisione mensile delle condizioni applicate). Da ciò deriva che non è necessario inviare alcuna comunicazione in caso di decisioni di politica monetaria in quanto i tassi di mercato (nostro parametro di riferimento) si allineano immediatamente alla nuova situazione.

H - Sì, le modifiche sono contestuali sia per i tassi attivi che per quelli passivi.

I – Sì.

L – La banca conferma che in caso di recesso viene data facoltà di estinguere il rapporto di durata senza penalità, spese di chiusura e mantenendo le condizioni contrattuali statuite al momento della firma del contratto. La banca precisa, peraltro, che Rasbank non eroga mutui (si limita a distribuire mutui di altre case) motivo per il quale non è applicabile la fattispecie proposta al prodotto bancario citato.

 

 

IWBANK

 

A - La chiusura è sempre senza spese, a prescindere.

B - Sempre chiusura gratuita.

C - Sì, sempre chiusura gratuita.

D - Dipende dal tipo di conto: 25 euro per ogni titolo (codice ISIN) per il conto Banking, 15 euro per ogni titolo (codice ISIN) per il conto Trading, 25 euro per ogni titolo (codice ISIN) per il conto Corporate.

F – Sì.

G – Sì.

H – Sì.

I – Sì.

L - Sono sempre senza penali e spese di chiusura.

 

 

FINECOBANK

 

A - La chiusura del conto Fineco è senza spese.

B – La banca conferma: valgono le condizioni contrattuali statuite alla firma del contratto.

C - Sì, la chiusura del conto Fineco è sempre gratuita.

D - La chiusura del conto e del dossier titoli sono sempre gratis.

E - Anche in questo caso chiusura conto e dossier titoli sono gratuiti.

F – Sì.

G - Sì, la banca comunica ai clienti le variazioni dei tassi tempestivamente via e mail.

H - Sì, i tassi attivi e passivi applicati da FinecoBank sono ancorati alle variazioni Bce e si adeguano sempre automaticamente e tempestivamente a ogni decisione della Banca Centrale Europea.

I - Il recesso dai contratti di conto corrente e conto titoli è senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso dal contratto di mutuo viene applicata la penale di estinzione anticipata prevista dal contratto sottoscritto dal cliente.

L - Il recesso dal contratto di conto corrente e conto titoli e contrattualmente senza penalità e spese di chiusura. In caso di mutuo vengono applicate le penali di estinzione anticipata previste dal contratto.

 

 

BANCA GENERALI

 

A - B - C - SI, in ogni caso (dal 14 agosto 2006).
D - Titoli italiani (azioni, obbligazioni, ETF, Titoli di Stato): 35  euro per titolo (per codice ISIN); titoli esteri: 52 per titolo (per codice ISIN); Fondi comuni; nessuna spesa.
F - Sì, la decorrenza delle variazioni è posticipata di circa 45 giorni rispetto alla data di invio della comunicazione.

G - Tutti i conti correnti di Banca Generali hanno tassi attivi e passivi indicizzati a tassi ufficiali (euribor) e aggiornati mensilmente, per cui non è necessario comunicarne la variazione ogni mese. Il cliente può verificarlo in ogni momento su internet o tramite call center o chiedendo al promotore. In ogni caso il tasso puntuale è comunicato all'interno della rendicontazione periodica.

H - Sì, si veda la risposta precedente.

I - Sì, limitatamente alla chiusura del conto corrente e alla chiusura del deposito titoli, nonché all'estinzione dei mutui "propri" (erogati da Banca Generali). Sono invece previste spese per il trasferimento di titoli (vedi sopra) e per l'estinzione anticipata di mutui "di terzi" (erogati da altre banche, e che Banca Generali distribuisce ai propri clienti).

 

 

BANCA GALILEO

 

A - In questi casi Banca Galileo non applica spese o commissioni di chiusura.

B - In caso di modifica unilaterale delle condizioni il cliente ha tempo 60 giorni per recedere dal contratto con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente concordate.

C - Banca Galileo non applica, in ogni caso, spese o commissioni di chiusura conto corrente.

D -Banca Galileo non applica,spese o commissioni di chiusura del conto o del dossier titoli. Spese di trasferimento titoli ad altro istituto per titolo: per titoli obbligazionari e azionari domestici 25 euro; per titoli obbligazionari e azionari esteri 50 euro.

E - La chiusura di un conto o dossier titoli è gratuita, per il trasferimento si applicano le spese indicate al punto D).

F - Banca Galileo comunica per iscritto le modifiche unilaterali delle condizioni con un preavviso di almeno 30 giorni.

G - Eventuali modifiche unilaterali conseguenti a decisioni di politica monetaria vengono comunicate alla clientela.

H - Eventuali variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria vengono applicate contestualmente sia ai tassi debitori che a quelli creditori.

I - Per conti correnti e dossier titoli non si applicano spese di estinzione.

L - Per i mutui valgono le condizioni pattuite in sede di firma del contratto.

 

 

BANCA MEDIOLANUM

 

A - B - C In caso di modifica unilaterale delle condizioni l’estinzione del conto corrente è senza spese. In ogni caso l’estinzione del conto corrente è sempre senza spese trovando applicazione la statuizione del nuovo articolo 118 del Testo Unico Bancario.

D - E - L’estinzione del dossier titoli è sempre gratuita. Il costo di trasferimento è 15 euro per ogni codice titolo.

F  - La banca comunica con un preavviso minimo di 30 giorni la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

G  - Sì.

H – Sì.

I -  Sì, per quanto riguarda i conti correnti e i dossier titoli.

L - Per i mutui a seguito del recesso si applicano le condizioni contrattuali statuite ossia la penale per estinzione anticipata che non rappresenta una spesa d’estinzione. In questo caso si applica l’articolo 40 del Testo Unico Bancario dove si parla di compenso omnicomprensivo per estinzione anticipata del mutuo e non di spese di estinzione.

 

 

GE MONEY BANK

 

GE Money Bank non applica e non applicherà delle modifiche alle condizioni contrattuali stabilite al momento della sottoscrizione del finanziamento garantito da ipoteca.

 

 

BANCA UCB

 

Per quanto riguarda il settore di attività di Banca Ucb - concessione di mutui per acquisto immobili a uso abitativo – la banca conferma che al recesso applica le condizioni contrattuali statuite al momento della firma del contratto di mutuo. In merito alle penali applicate per estinzioni anticipate il meccanismo della banca prevede che non si applica penale per rimborsi fino al 50% del capitale e per estinzioni totali non si applicano penali dopo l'ammortamento del 50% del capitale.

 

 

GRUPPO BANCA SELLA

 

C - Il Gruppo Banca Sella offre sempre e per tutti i clienti la chiusura gratuita di tutti i tipi di conto corrente e di deposito a risparmio.

D - L'estinzione del conto o dossier titoli è gratuita per tutti (aziende e privati) ; inoltre dal 13 febbraio 2006, sono state azzerate le spese di trasferimento titoli per la clientela privata; per le aziende le suddette spese sono diverse per le varie banche del gruppo e sono indicate in valore massimo all'interno dei fogli informativi del servizio di deposito titoli.

F - Le variazioni unilaterali vengono comunicate alla clientela con almeno 30 giorni di preavviso tramite apposita lettera redatta secondo normativa.

G - La variazioni di tassi d'interesse derivanti da decisioni di politica monetaria vengono comunicati con le stesse modalità di qualsiasi altra modifica unilaterale, con almeno 30 giorni di preavviso tramite apposita lettera inviata alla clientela.

H  - In caso di variazioni di tassi legati a politica monetaria, la variazione viene applicata contestualmente sia ai tassi attivi che passivi

I - Per tutti i contratti di conto corrente deposito a risparmio e conto titoli, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, non viene applicata alcuna commissione in caso di recesso (salvo quanto sopra specificato per i conti o dossier titoli).

L - Per quanto riguarda i mutui vengono applicate in caso di estinzione anticipata le condizioni contrattuali stabilite al momento della firma del contratto o successivamente accettate dal cliente.

 

 

UNIPOL BANCA

 

A - B - C - Unipol Banca per quanto riguarda spese e commissioni di chiusura conto corrente ha anticipato il Decreto Bersani. Infatti già dal primo marzo di questo anno sono state azzerate tutte le spese e commissioni di chiusura conto.

D - E - La chiusura di un conto o dossier titoli è gratuita; il trasferimento dei titoli implica una commissione pari a 25 euro per codice titolo.

F - G - H -  Unipol Banca comunica qualsiasi variazione unilaterale peggiorativa nei confronti del cliente. Tali variazioni entrano in vigore con decorrenza minima di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Quindi anche per le variazioni di tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria, ma sempre nel caso esse siano peggiorative per il cliente. Le variazioni di tassi causate da decisioni di politica monetaria sono applicate contestualmente sia ai tassi attivi che a quelli passivi.

I - L - Per i recessi di conti correnti e conti titoli come già sottolineato sono state eliminate spese e commissioni come indicato nelle condizioni contrattuali, mentre per alcune categorie di mutui è prevista una commissione per l’estinzione anticipata.

 

 

GRUPPO BPU

 

A – B – C- I conti correnti commercializzati dal Gruppo Bpu non prevedono l'applicazione di "spese di chiusura".

D - Fermo restando la non presenza di "spese di chiusura" per conti correnti o dossier titoli, attualmente la commissione massima prevista per il trasferimento presso altri Istituti di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni eccetera) per le banche del Gruppo oscilla tra i  25,82 e i 30 euro a titolo.

E - Non sono previste "spese di chiusura" per conti correnti o dossier titoli.

F – Sì, in attuazione del "Decreto Bersani".

G – H - A oggi non è stata effettuata alcuna variazione derivante da decisioni di politica monetaria.

H – Vale quanto specificato per il punto G.
I – L - È
necessario un chiarimento sulla tipologia di recesso.

 

 

BANCA DI VERONA CREDITO COOP CADIDAVID

 

A – B – C- Per quanto riguarda i conti correnti la banca offre sempre gratuitamente la chiusura del conto corrente (risposta C).

D – E -Per la chiusura di un conto corrente o di un dossier titoli non sono previste applicazioni di costi o oneri. Per il trasferimento ad altro istituto dei valori nei dossier titoli è prevista una commissione pari a 30 euro per i titoli Italia e da un minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro per i titoli esteri.

F – G – H - Riguardo alla comunicazione alla clientela la banca comunica le variazioni dei tassi di interesse derivanti  da decisioni di politica monetaria (risposta G) e, nel caso di variazioni dei tassi per decisioni di politica monetaria, tali variazioni vengono applicate contestualmente sia ai tassi attivi che a quelli passivi (risposta H). La banca, inoltre, è obbligata a inserire la decorrenza delle variazioni delle condizioni peggiorative almeno 30 giorni dopo la data della comunicazione al cliente.

I – Riguardo al recesso dai contratti di durata la bancai accordiamo al cliente la facoltà di recesso senza penalità e senza spese di chiusura.

 

 

FINDOMESTIC BANCA

 

Pur essendo Findomestic una banca, svolge un'attività limitata al credito al consumo, settore già regolamentato da apposita normativa. L’istituto, seppure banca, opera esclusivamente nell'ambito dell'erogazione dei finanziamenti di credito al consumo, ragion per cui gli ambiti di prodotto evidenziati nll’indagine non costituiscono oggetto della sua attività. Questa  si sostanzia nell'erogazione del credito al consumo: a) "classico",con piano di ammortamento predefinito e b) "revolving" con carta di credito. Nel primo caso il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito corrispondendo, oltre alle mensilità scadute, il residuo capitale maggiorato di una indennità di estinzione contrattualmente prevista pari all'1% dello stesso capitale residuo dovuto. Nel caso di credito "revolving" il cliente può sempre recedere in ogni momento corrispondendo gli importi capitale ed interessi maturati sino a quel momento senza alcuna aggiunta/penalità. Sempre nel prodotto "revolving" qualora si ponga la necessità, nel corso del rapporto, di modifica delle condizione praticate, le stesse vengono preventivamente comunicate al cliente secondo i dettami della legge tempo per tempo vigente (adesso legge "Bersani"), fatta sempre salva la facoltà del cliente stesso di recedere dal rapporto alle condizioni sopra dette senza alcuna aggiunta/penalità..

 


 


 

 

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006 n. 223 , coordinato e modificato dalla legge di conversione 248/2006 LEGGE 4 agosto 2006 n. 248

 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - S.O. n. 183)

Art. 10.

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, é sostituito dal seguente:

«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
 

Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.

Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».

Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223

 

Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

(( 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita'
contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare
pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di
chiusura. ))


Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

 


 

MUTUI CASA / La circolare Abi sull’interpretazione del Decreto Bersani

 

Ecco il testo della circolare Abi del 4 agosto 2006, Prot. LG/004315, diramata a commento della «legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 articolo 10 - Modifiche all'articolo 118 del Dlgs n. 385/1993 (Testo unico bancario)»

Il Parlamento ha approvato la legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, che introduce «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (1).
Tale provvedimento - in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» - reca disposizioni in tema di «Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali», che sostituiscono integralmente quelle contenute nell'articolo 118 del Testo unico bancario, così come modificato dall'articolo 10, Dl n. 223/2006 (2).
Si commenta il testo della disposizione in argomento - di seguito riportata integralmente - (3) che ha portata completamente innovativa, e non interpretativa, delle disposizioni in precedenza vigenti.
«Articolo 10 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - 1. L'articolo 118 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"articolo 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del Codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».
Si rammenta che la legge in oggetto - ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della stessa legge - entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» e che le modifiche apportate all'articolo 118 Tub in sede di conversione in legge del Dl n. 223/2006 hanno efficacia da tale giorno.
Ambito di applicazione della normativa.
1.1 Il nuovo testo dell'articolo 118 del Testo unico bancario, come i testi precedentemente in vigore (4), si rivolge a tutti i clienti della banca e trova applicazione a tutti i contratti bancari di durata, intendendosi per tali i contratti (a tempo indeterminato e determinato) volti a creare con il cliente un rapporto che per sua natura duri nel tempo, con esclusione dunque dei contratti la cui esecuzione, contestuale o meno alla conclusione, sia istantanea (5).
Per la norma in esame non è più sufficiente che sia contrattualmente prevista la possibilità per la banca di variare le condizioni, sia economiche che normative, con clausola approvata dal cliente in modo specifico, ma è necessario che ricorra anche un giustificato motivo (6).
Sono da ritenere esclusi dall'ambito applicativo della norma in esame le pattuizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di tassi, condizioni e spese indicizzati ove le variazioni di tali oneri economici sono una conseguenza automatica della variazione di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.
La disposizione in esame è connessa a quella dell'articolo 117, comma 5 Tub, per cui la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente per iscritto.
Pertanto, restano operanti le pattuizioni che, nel rispetto del predetto comma 5 dell'articolo 117, hanno formato oggetto di sottoscrizione specifica da parte del cliente, ai sensi dell'articolo1341, comma 2, Codice civile, e contengono un richiamo all'articolo 118 Tub, il quale deve intendersi sostituito nei contenuti da quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 118 Tub. Va da sé che vengono meno comunque eventuali previsioni contenute nelle pattuizioni, anche se specificamente approvate, non in linea con la nuova disciplina dell'articolo 118 Tub, in quanto sostituite ex lege (quali ad esempio il richiamo specifico alla possibilità di effettuare comunicazioni impersonali) (7).
È da notare che al ricorrere di un giustificato motivo sembra ora soggetta anche la variazione unilaterale delle condizioni favorevoli al cliente, come depone il tenore letterale della norma, a differenza del testo contenuto nel Dlgs n. 385/1993, che faceva riferimento solo alle variazioni sfavorevoli. La sanzione di inefficacia prevista dal comma 3 per le variazioni che non osservino le prescrizioni stabilite dall'articolo in commento è limitata a quelle sfavorevoli per il cliente.
Va infine segnalato che la normativa in parola (8) si applica - ai sensi dell'articolo 23, Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 (Tuf) (9) - esclusivamente ai rapporti bancari, mentre i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari rimangono regolati dalla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob.
1.2 Con specifico riferimento alla materia dei rapporti tra banca e cliente, il giustificato motivo (10) potrebbe essere identificato con qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto, sia con riguardo ai mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della banca sia con riferimento a situazioni oggettive (11).
Nel primo caso potrebbero, a mero titolo esemplificativo, rientrare i mutamenti relativi al grado di affidabilità del cliente, in termini di rischio di credito, e, con riferimento alla banca, i mutamenti nelle caratteristiche gestionali.
Nel secondo caso potrebbero, a mero titolo esemplificativo, ricomprendersi le variazioni dei tassi di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (Bce, Fed, eccetera, in relazione alle valute di riferimento) - come previsto espressamente dall'attuale testo dell'articolo 118 Tub - o anche dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio Euribor, Libor, Irs), o di altri rilevanti e oggettivi parametri economici (ad esempio indici Istat) e altre condizioni di mercato (ad esempio, aumenti generali dei costi industriali - trasporto valori, forniture di sevizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari). Potrebbe inoltre configurarsi come esigenza giustificativa, legittimante l'esercizio dello ius variandi, la necessità di adeguarsi a una intervenuta modifica di disposizioni legislative (12).
Quanto sopra illustrato costituisce un primo approfondimento della nozione di "giustificato motivo". Al momento non si è in grado di fornire una più articolata e puntuale casistica degli eventi che potrebbero integrare detta nozione, in quanto essa, con riferimento alla materia bancaria, non ha avuto ancora una compiuta elaborazione da parte della giurisprudenza e dalla dottrina.
2. Modalità di comunicazione
al cliente della variazione
delle condizioni del contratto.
La norma in commento prevede la comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, di qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto». Tale comunicazione va fatta con un preavviso minimo di trenta giorni (si veda il comma 2).
Per supporto durevole va inteso qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate (13).
Ne deriva che non è più possibile ricorrere a forme di comunicazione impersonale delle variazioni unilaterali delle condizioni mediante l'inserzione di appositi avvisi nella «Gazzetta Ufficiale», come in precedenza disposto dall'articolo 11 della Delibera del Cicr 4 marzo 2003 e dalle relative Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, che sono comunque venute meno per la parte relativa alla disciplina delle modifiche delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela, atteso che l'attuale formulazione dell'articolo 118 Tub non prevede più la delega al Cicr per stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle variazioni sfavorevoli intervenute nel corso del rapporto.
Si ritiene che la comunicazione al cliente delle variazioni in parola possa effettuarsi quindi mediante l'invio di un'apposita lettera (14) o anche nel contesto degli strumenti di comunicazione periodica alla clientela, come ad esempio l'estratto conto, sempreché sia riportata ed evidenziata la formula sopra citata relativa alla proposta di modifica unilaterale.
È ragionevole ritenere che l'utilizzo del documento di sintesi al fine di comunicare la variazione unilaterale - sebbene non sia più obbligatorio per le ragioni sopra indicate - si collochi comunque nello spirito della novella, in quanto in tale documento debbono essere chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Per renderlo conforme alla norma in commento sarà comunque necessario riportate in esso, all'inizio del testo e con evidenza grafica, la frase relativa alla "proposta di modifica unilaterale".
Per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in commento, appare opportuno esplicitare nella comunicazione inviata al cliente - il motivo che dà luogo alla «proposta di modifica unilaterale del contratto» (per cui si rimanda alle categorie indicate, peraltro a titolo meramente esemplificativo, nel paragrafo 1.2.), oltreché la data di decorrenza della modifica e il diritto di recesso per il cliente alle condizioni di legge.
3. Esercizio del diritto di recesso
e inefficacia delle variazioni.
Per quanto attiene alla operatività della variazione comunicata, è da ritenere che essa decorra dalla scadenza del termine di preavviso senza attendere anche il decorso dell'ulteriore termine di 60 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso trascorso il quale, come stabilito dalla norma, la modifica si intende approvata dal cliente.
Ciò è confermato in primo luogo dall'esistenza stessa di un termine di preavviso, la cui funzione è proprio quella di preannunciare l'applicazione della variazione, onde non avrebbe senso far riferimento al preavviso ove fosse comunque da ritenersi sospesa l'applicazione della modifica comunicata fino al momento in cui sia decorso il termine per il recesso del cliente.
In secondo luogo, la norma in commento prevede il diritto del cliente di vedersi applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni in precedenza praticate, previsione questa che non sarebbe stata necessaria ove le mutate condizioni non fossero già divenute operanti.
L'aver esplicitato (15) che &la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni» è funzionale alla prova dell'avvenuta accettazione - tacita - dell'intervenuta modifica delle condizioni (16). Il termine spese dovrebbe riferirsi a quelle di chiusura coerentemente con quanto previsto in via generale nel comma 2 dell'articolo 10.
Quest'ultimo comma prevede che in ogni caso il cliente, nei contratti di durata, ha sempre la facoltà di recedere dal rapporto, senza penalità e senza che siano dovute spese di chiusura. Si tratta di previsione che - al di là della collocazione in una disposizione (il predetto articolo 10) la cui rubrica è intitolata «modifica unilaterale delle condizioni contrattuali» - appare di portata generale e non limitata alle sole ipotesi di esercizio del recesso da pare del cliente in conseguenza della modifica unilaterale comunicata (17). Tale interpretazione può trovare conferma anche nella circostanza che, in sede di conversione del decreto legge n. 223/2006, la previsione in parola è stata svincolata dalla fattispecie prevista nel terzo comma del decreto legge che risultava connessa alla modifica delle condizioni ed è stata resa di carattere generale.
Dovrebbe peraltro ritenersi che la previsione del comma 2 dell'articolo 10 non sia volta a introdurre un diritto di recesso ex lege per ogni tipo di rapporto di durata, ma solo a escludere l'applicazione di penalità e spese di chiusura nel caso di recesso (18), laddove il cliente sia a ciò facoltizzato ex lege o in base a quanto convenuto in contratto. Si pensi ai contratti a tempo determinato (ad esempio, depositi vincolati a termine) nei quali per loro natura, a differenza di contratti a tempo indeterminato, il recesso è possibile se espressamente pattuito o al verificarsi di una giusta causa.
Si ritiene che per spese di chiusura possono intendersi quelle strettamente inerenti alle attività di chiusura del rapporto (ad esempio, nel conto corrente, conteggi, conguagli contabili e messa a disposizione delle somme risultanti dal saldo) e non quelle generate da ulteriori servizi richiesti a valle della chiusura del rapporto medesimo (ad esempio spese sostenute dalla banca in presenza di prestazioni fornite da terzi per il trasferimento titoli o dossier titoli).
Si rammenta, come detto, che l'attuale formulazione dell'articolo 118 Tub - in modo sostanzialmente conforme all'originaria formulazione della norma e cioè quella anteriore all'emanazione del citato Dl n. 223/2006 - precisa inoltre che la sanzione di inefficacia, per le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le richiamate prescrizioni, è circoscritta al caso in cui le variazioni stesse siano sfavorevoli per il cliente (si veda il comma 3) (19).
4. Variazioni del tasso di interesse dipendenti da decisioni
di politica monetaria.
L'articolo 118 Tub in esame stabilisce che le modifiche dei tassi d'interesse - conseguenti a decisioni di politica monetaria- devono riguardare, contestualmente, sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente (articolo 118, comma 4) (20).
Si premette che la formulazione del comma in parola non è chiara, ne emergono dall'iter legislativo elementi utili per individuarne la portata: essa non si presta pertanto a un'interpretazione univoca. Le considerazioni che seguono devono quindi ritenersi come un primo tentativo di analisi.
Dovrebbe ritenersi che la previsione in oggetto presupponga delle variazione dei tassi che la banca decida unilateralmente, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 118 Tub, in conseguenza di interventi di politica monetaria (che quindi costituiscono ex lege un caso di giustificato motivo), come depone anche la previsione che fa obbligo alla banca, in caso in cui voglia modificare i tassi di interesse, di operare contestualmente - con riferimento ai tassi creditori e debitori - una variazione in una misura non prestabilita. In altri termini la banca di fronte ad eventi di decisioni di politica monetaria (ad esempio, modifica dei tassi Bce, Fed) può decidere se procedere a una variazione determinandone l'entità, con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Potrebbe ritenersi che il fatto che la norma disponga esplicitamente che le variazioni dei tassi debitori e creditori avvengano "contestualmente" indichi che dette variazioni operano nell'ambito di uno stesso rapporto (e cioè nello stesso "contesto") e quindi allorché il rapporto può essere sia attivo sia passivo.
Potrebbe altresì ritenersi che il termine "contestualmente" vada inteso nella sua accezione temporale e vada quindi letto alla luce dell'esigenza che la proposta di variazione dei tassi, conseguente a decisione di politica monetaria, debba riguardare al contempo non solo i tassi attivi e passivi di uno stesso rapporto ma anche quelli (attivi e/o passivi) relativi ad altri rapporti con lo stesso cliente. Per quanto riguarda l'ambito dei rapporti interessati esso dovrebbe riguardare quelli in cui sia stata pattuita - nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 - la facoltà di variare unilateralmente il tasso di interesse. Poiché la variazione dei tassi, per le motivazioni sopra illustrate, è legata alla scelta della banca di adeguarsi a intervenuti eventi di politica monetaria, le variazioni deliberate troveranno applicazione - contesualmente sia per i tassi creditori che per quelli debitori - nei confronti del singolo cliente interessato dalle variazioni apportate.
Come nelle altre fattispecie di modifica unilaterale delle condizioni, il cliente potrà recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo in oggetto. Quanto infine alla specifica prescrizione che fa riferimento, in modo estremamente generico, a che le variazioni dei tassi «si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente», si ritiene che la stessa vada interpretata in coerenza con la linea interpretativa adottata ai fini del comma in esame.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare il testo dell'Avviso sulle principali norme di trasparenza ai nuovi principi introdotti dalla normativa sopra esaminata.
Si fa presente che quanto in precedenza illustrato costituisce un primo commento sulla materia, onde si fa riserva in argomento.


Note:

(1) Si veda la seduta del Senato della Repubblica del 26 luglio 2006 e quella della Camera dei deputati del 3 agosto 2006.
(2) Si riporta di seguito il testo dell'articolo 118 Tub, così come modificato dall'articolo 10 Dl n. 223/2006: «1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente: "Articolo 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumator
e. 5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.»".
Il testo dell'articolo 118 Tub, nella formulazione originaria (e cioè quella ante articolo 10 Dl n. 223/2006), prevedeva che: "1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal Cicr. 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".
(3) Si segnala che il commento è effettuato prendendo a riferimento il testo dell'articolo 118 Tub come modificato dalla legge di conversione del Dl n. 223/2006.
(4) E cioè rispettivamente il testo dell'articolo 118 Tub, nella formulazione recata del Dlgs n. 385/1993 - in vigore dal 1º gennaio 1994 - e successivamente, cioè dal 4 luglio 2006, nella formulazione ante conversione in legge del Dl n.223/2006.
(5) Si veda «Molle, I contratti bancari, Milano, 1981, pagina 35; Rescigno, voce Contratto I, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1998, volume IX, pagina 27».
(6) Si rammenta sul punto che il testo dell'articolo 118 Tub, nella formulazione ante conversione in legge del Dl 223/2006 non richiamava esplicitamente in materia l'articolo 1341, comma 2, Codice civile.
(7) Si vedano gli articoli 1339 e 1419 del Codice civile.
(8) Confermando quanto indicato nel testo originario dell'articolo 118 Tub e nel testo di tale articolo nella versione ante conversione in legge del Dl n. 223/2006.
(9) L'articolo 23, comma 4, Tuf prevede che «le disposizioni del titolo VI, capo I, del Testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo I, comma 6, lettera f)». Si segnala inoltre l'articolo 11, comma 2 lettera b) della legge n. 262/2005 che - nell'abrogare l'articolo 100, comma 1, lettera f) Tuf - assoggetta tutti i prodotti finanziari emessi da banche alla disciplina sulla sollecitazione all'investimento che include quella sul prospetto informativo, di competenza della Consob (si veda la comunicazione Consob n. Dem/6031543 del 7 aprile 2006 e la nota della Banca d'Italia n. 787371 dell'11 luglio 2006).
(10) Per quanto attiene alla nozione di giustificato motivo, essa è stata in particolare oggetto di attenzione nell'ambito della tematica relativa al rapporto di lavoro, ove si è fatto riferimento, da un lato, a un notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore (cosiddetto giustificato motivo soggettivo) e, dall'altro, a ragioni caratteristiche dell'attività economica svolta dall'impresa e alla sua organizzazione (cosiddetto giustificato motivo oggettivo).
(11) Per approfondimenti in materia si veda «Santosuosso D., Prime note a commento della disciplina sui contratti del consumatore, in Giur. comm., 1996 pagina 1012, Gaggero, La modifica unilaterale dei contratti bancari, Padova 1999, pagina 132; La Rocca, Il potere della banca di modificare unilateralmente i contratti: esigenze sostanziali e profili civilistici, in Banca, impresa e società, 1997, pagine 63 e seguenti; Bussoletti, La normativa sulla trasparenza: il ius variandi, in Dir. Banc., 1994, pagine 471 e seguenti».
(12) App. Roma 24 settembre 2002, in Gius cd-rom, 2/2005 ha affermato che «senza dubbio il richiamo alle modifiche di legge è ragione sufficiente e idonea per legittimare la variazione». Tale decisione è stata emanata nell'ambito della specifica disciplina normativa sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, introdotta in ambito comunitario dalla direttiva n. 93/13 del 5 aprile 1993, recepita nel nostro ordinamento con l'articolo 25, comma 1, della legge n. 52/1996 e attualmente contenuta nell'articolo 33, Dlgs n. 206/2005 recante il Codice del consumo, seppure con difformità rispetto al dettato comunitario.
(13) Si veda al riguardo la definizione contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, tuttora vigenti, che disciplinano in particolare, con riferimento alle tecniche di comunicazione a distanza, l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni al cliente - ove ciò sia pattuito - da fornire su supporto durevole (si veda paragrafo 5, sezione IV). In argomento si rinvia inoltre alla lettera - circolare Abi, Protocollo Lg n. 4139 del 1º agosto 2003.
(14) Per quanto attiene alla prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione in parola, si rammenta che la giurisprudenza ritiene applicabile la presunzione di conoscenza stabilita dall'articolo 1335 del Codice civile con riferimento a tutte le dichiarazioni recettizie e per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione a destinazione indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato. Qualora non si faccia ricorso a mezzi che costituiscono prova certa della spedizione e ricezione della comunicazione (ad esempio, raccomandata a/r, telegramma, fax, eccetera), la prova della ricezione dell'atto può essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni (si veda ex multis, Cassazione, 20 gennaio 2004, n. 771; Cassazione, 26 marzo 2002, n. 4310; Cassazione, 22 febbraio 2001, n. 2612; Cassazione, 15 febbraio 1999, n. 1265; Cassazione 13 gennaio 1988, n. 178, ove con riferimento alla presunzione legale contenuta nell'articolo 1832, comma 1 del Codice civile in tema di approvazione dell'estratto conto, si afferma che la prova dell'avvenuta trasmissione e ricezione dello stesso estratto conto può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche attraverso presunzioni semplici, decisione pubblicata in Leggi d'Italia, sub articoli 1335 e 1832 del Codice civile, o a prova testimoniale: si veda Cassazione 29 gennaio 1982, n. 575, in Il foro it., 1983, I, 1, col. 1990 e seguenti).
(15) Si segnala infatti che il testo dell'articolo 118 Tub nella formulazione ante conversione in legge del Dl n. 223/206 prevedeva in materia il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta per l'esercizio da parte del cliente del recesso, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere in sede di liquidazione dal rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
(16) In tema di approvazione tacita, si vedano l'articolo 119, comma 3, Tub e l'articolo 1832 del Codice civile in forza dei quali l'estratto conto si intende approvato qualora non contestato nei termini stabiliti, con l'effetto di precludere al correntista ogni azione concernente la conformità delle singole operazioni già registrate in conto (si veda ad esempio Cassazione 15 giugno 1995, n. 6736; Cassazione 26 luglio 2001, n. 10186; Cassazione 8 agosto 2003, n. 11961; Tribunale di Monza 15 marzo 2006 e Tribunale di Genova 6 aprile 2006, tutte in Le leggi d'Italia, 2006).
(17) L'aver previsto che il recesso avviene per il cliente senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto non comporta che non siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi onnicomprensivi da corrispondere nel caso di estinzione anticipata del rapporto stesso, aventi per ciò stesso natura diversa dalle penali e dalle spese di chiusura prima dette. Si veda ad esempio quanto previsto in tema di credito al consumo dell'articolo 135, comma 2, per cui &la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal Cicr». Tali modalità sono tuttora disciplinate dall'articolo 3 del Dm 8 luglio 1992 ove è previsto che «il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo».
(18) Si veda Cassazione, 28 novembre 1981, n. 6354 in leggi di Italia 2006; in dottrina, si veda Bianca, Il Contratto, 1987, pagina 705.
(19) La dottrina, che si è occupata della natura assoluta o relativa dell'inefficacia con specifico riferimento al previgente articolo 118, si è espressa, come noto, propendendo per l'inefficacia relativa nel senso di rimettere al cliente l'interesse a farla valere (si veda Belli, Contento, Patroni Griffi, Porzio, Santoro, Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, volume II, pagina 1951).
(20) L'articolo 118, nel testo ante conversione in legge del Dl n. 223/2006 prevedeva che «le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori». Pertanto eventuali variazioni unilaterali, dipendenti da modifiche del tasso di riferimento, effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto, dovrebbero essere effettuate secondo le modalità indicate da detta disposizione.