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Documento d’interesse   Inserito il 29-10-2008


 

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COMUNICATO STAMPA DI ADUSBEF

 

BANCHE: TRIBUNALE DI BARI, ANNULLA INTERESSI COMPOSTI SUI MUTUI

 

Il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano – in persona del dr. Pietro MASTRONARDI, ha pronunziato, oggi 29 ottobre 2008, una sentenza epocale in tema di mutui, poiché applicabile alla massima parte dei mutui in essere in Italia. Nel caso in esame era coinvolta una famiglia pugliese, soffocata dalle banche, a cui era stata appena venduta la casa: la sentenza arriva tardi, ma arriva. I consumatori si erano rivolti all’ Adusbef,e sono stati difesi dal vicepresidente, Avv. Antonio Tanza.

Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poichè il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell’interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell’art. 1284 c.c. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti (rate), effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata, però, nel caso in esame, con la formula del c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di fatto degli interessi anatocistici. La CTU ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo: cresce quest’ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché più sono le rate, più costa il mutuo. Gli attori al momento della sottoscrizione dei contratti, non sono resi conto dell’alto tasso effettivo, che avrebbero dovuto corrispondere alla banca, in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre lìaltro era occultato nel piano di ammortamento. Bisogna accogliere le doglianze attoree, secondo cui per tutta la durata dei mutui si è verificata un’accentuata discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato dai piani di ammortamento: la parte mutuataria era convinta di pattuire un contratto di mutuo con la banca convenuta, stabilendo di remunerare il prestito con il pagamento di interessi in misura non superiore al tasso nominale, ad esempio del 13% semestrale; invece, le risultanze della espletata CTU hanno evidenziato che, per il mutuo da 350.000.000, di lire gli attori dovuto sopportare un tasso effettivo annuale del 14,276%. Le famiglie italiane,strozzate e massacrate dagli interessi composti delle banche, vedranno un ridimensionamento della rata del mutuo: il capitale sarà quello convenuto in contratto, ma maggiorato del solo interesse legale di tempo in tempo vigente.

Le banche,per evitare un inevitabile contenzioso legale,dovrebbero aprire un tavolo di trattative serio rinegoziando i mutui con riferimento ai tassi della BCE e non più a quello dell’Euribor fissato da un cartello bancario europeo, divenuto inaffidabile ed esoso.