HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documenti d’interesse
Documento inserito il 18-12-2006
DA IL SOLE 24
ORE 15 dicembre 2006
Ichino propone un'Authority
contro gli statali negligenti e pigri – Il testo della proposta di legge
Creare un'Authority
in grado di misurare l'efficienza della pubblica amministrazione al fine di
premiare i molti comportamenti virtuosi, che «costituiscono la maggioranza», e
punire i non rari casi di negligenza o pigrizia. Arrivando, se necessario, al
licenziamento o al trasferimento dei dirigenti e dei dipendenti per
responsabilità oggettive o improduttività. I danni erariali verrebbero segnalati, naturalmente, alla Corte dei Conti.
È quanto hanno proposto i giuristi Pietro Ichino, professore di Diritto
del lavoro nell’Università degli Studi di
Milano, e Bernardo Mattarella,
professore di Diritto amministrativo nell’Università di Siena, che hanno
predisposto un progetto di legge-delega già presentato al presidente del
consiglio Romano Prodi e al ministro per l'innovazione nella pubblica
amministrazione Luigi Nicolais. Il testo sarà
presentato ufficialmente alla Camera da Lanfranco Turci,
vicepresidente della Rosa del Pugno alla Camera, e al Senato da Antonio Polito,
dell'Unione.
Il progetto di legge - opera di un gruppo di amministrativisti,
costituzionalisti, giuslavoristi e dirigenti pubblici
coordinato da Ichino e Mattarella
- tende a riunire e riqualificare il coordinamento dei nuclei di valutazione
istituiti dalla legge Bassanini del 1999. Il testo
prevede, al primo articolo, l'istituzione di una Autorità
per la valutazione delle strutture e del personale pubblico, con deleghe
legislative al governo sulla valutazione del rendimento, sulla
responsabilità dei dipendenti pubblici e sulle retribuzioni degli stessi
nei successivi tre articoli. Il criterio, come ha spiegato lo stesso Ichino, è «premiare i volenterosi e punire i
nullafacenti», rompendo anche il tabù dell'impossibilità di
licenziare un dipendente pubblico.
Tuttavia «il licenziamento - ha chiarito Ichino -
resterà un caso estremo». Anche se «un'amministrazione pubblica dove chi
decide deliberatamente di non lavorare è garantito, non può
funzionare». Quanto al confronto con i sindacati, Ichino ha cominciato dal
segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, che, secondo il giuslavorista,
si è detto «interessato» a tal punto da «promuovere un convegno
sull'argomento a gennaio». Positiva anche la valutazione di Nicolais,
che, secondo quanto ha riferito Ichino «ha intenzione
di proporlo ai sindacati in fase di trattativa per il pre-accordo
sul pubblico impiego». La nuova autorità, secondo gli ideatori, dovrebbe
avere sede a Roma, con un organico massimo di 100 persone, 70 delle quali
provenienti dall'Alto commissariato contro la corruzione e contro le frodi, che
sarebbe soppresso.
Podda (Fp-Cgil):
«Un delirio autoritario». Molto negativo il giudizio della Cgil. Il segretario generale della Funzione pubblica, Carlo
Podda, ha attaccato l'istituzione di un organismo
«burocratico e non rappresentativo», una struttura «che non ridurrebbe la
distanza tra cittadini ed enti che erogano il servizio. In un delirio
autoritario si pretende di consegnare nella mani di un
organismo senza alcuna rappresentatività democratica la competenza di
misurare la produttività di tutte le amministrazioni e i servizi del
Paese e di fissare unilateralmente il trattamento economico e normativo dei
lavoratori pubblici».
Norme in materia di valutazione
dell’efficienza e del rendimento
delle strutture e dei dipendenti pubblici
Art. 1
Istituzione dell’Autorità per la
valutazione delle strutture e del personale pubblico
1.
È istituita l’Autorità
per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche, di seguito
“l’Autorità”. L’Autorità è organismo indipendente che
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;
è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio. È organo collegiale costituito dal Presidente e da due membri,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Le designazioni
effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in
mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza
dei due terzi dei componenti. Il Presidente è scelto tra persone di
notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi
istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Gli altri due membri
sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte
di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o
giuridiche e personalità provenienti da settori economici o da
associazioni nazionali di consumatori dotate di alta e riconosciuta professionalità.
Non possono essere nominate persone che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla
designazione.
2.
Il Presidente e i membri
dell’Autorità durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all’entrata
in carica dei successori. Essi non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All’atto dell’accettazione della
nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni
ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
3.
Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
membri compete un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i
due terzi di quella spettante al presidente.
4.
l’Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, istituito
dall’articolo 1, legge n. 3 del 2003, è soppresso. Il suo personale
è trasferito all’Autorità.
5.
Il Comitato dei garanti, di cui
all’art. 22, decreto legislativo n. 165 del 2001, è soppresso. Le sue
funzioni sono attribuite all’Autorità.
6.
La banca dati di cui all’articolo 7,
decreto legislativo n. 286 del 1999, è trasferita all’Autorità.
Il Comitato tecnico scientifico e l’Osservatorio di cui commi 2 e 3, dello
stesso articolo, sono soppressi. Le sue funzioni sono trasferite all’Autorità.
La soppressione produce effetti al momento della prima nomina dei componenti dell’Autorità. Fino a quel momento, le funzioni
dell’Autorità sono svolte dal Comitato tecnico scientifico in carica.
7.
L’Autorità definisce con
propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza,
efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa
individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui
avvalersi, nel limite massimo di 100 unità. Alla copertura dei relativi
posti si può provvedere
per trasferimento interno all’amministrazione statale ovvero tramite concorsi
pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l’Autorità
può avvalersi di ulteriori esperti.
8.
L’Autorità svolge le funzioni
di valutazione previste dall’articolo
9.
L’Autorità promuove la
conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle
esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale, nel campo della
valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni
pubbliche.
10. L’attività
dell’Autorità si ispira alla massima trasparenza. I risultati della sua
attività sono pubblici. L’Autorità pubblica i risultati della
valutazione e assicura la disponibilità per le associazioni di consumatori
o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato di tutti i
dati sui quali essa si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma
elaborazione e valutazione. Il sito internet
dell’Autorità ospita commenti di associazioni di
consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti
specializzati e sindacati sui risultati della valutazione. Esso pubblica
altresì informazioni sulle segnalazioni e informazioni
ricevute dai cittadini.
Art. 2
Delega legislativa in materia di valutazione del
rendimento del personale degli uffici pubblici
1.
Il Governo è delegato a
emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei controlli
interni, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999 e per disciplinare il
sistema di valutazione del rendimento del personale
delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione
stessa.
2.
Nell’emanazione dei decreti
legislativi previsti dal comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
valutazione di tutto il
personale pubblico con periodicità definita in via generale, per
categorie di personale;
b)
definizione, da parte
dell’Autorità, di requisiti per il personale addetto al controllo di
gestione e alla valutazione dei dirigenti;
c)
definizione, da parte
dell’Autorità, di indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per
l’attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle
amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la
partecipazione delle amministrazioni e degli interessati;
d)
obbligo delle
amministrazioni di adeguare le attività di valutazione previste dalla
legge ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri, evidenziandone il rispetto
nel pubblicare i risultati dell’attività;
e)
pubblicità e
trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione;
pubblicazione sistematica e periodica validazione, da
parte dell’Autorità, dell’attività di valutazione svolta dalle
amministrazioni; disponibilità per le associazioni di consumatori o
utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato di tutti i
dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto
di autonoma elaborazione e valutazione;
f)
possibilità per
l’Autorità di procedere direttamente alla valutazione di determinati
uffici o amministrazioni, anche sotto il profilo della congruità delle
strutture alle funzioni, o di singoli dipendenti, anche a seguito della
segnalazione di qualunque soggetto pubblico o privato; possibilità per
l’Autorità di pronunciarsi, in occasione di detta valutazione, sul
curriculum del dirigente preposto alla struttura; comunicazione dei risultati
della valutazione, da parte dell’Autorità, ai dirigenti dei relativi
uffici o amministrazioni e agli uffici di controllo interno delle
amministrazioni;
g)
possibilità per l’Autorità,
nello svolgimento dell’attività prevista dalla lettera f), di avvalersi
degli uffici di controllo interno delle pubbliche amministrazioni, di sentire e
rivolgere quesiti al personale in servizio e di procedere a ispezioni; obbligo
del personale in servizio di rispondere ai quesiti e prestare collaborazione;
possibilità dell’Autorità di utilizzare ulteriori mezzi istruttori;
h)
individuazione, da parte
delle amministrazioni, anche sulla base delle segnalazioni dell’Autorità
a norma della lettera f, del personale
in esubero; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso
di mancata individuazione delle unità in esubero;
i)
individuazione nominativa,
da parte dell’Autorità o delle amministrazioni, delle unità di
personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla per
l’amministrazione, a causa di grave e colpevole inefficienza o incompetenza
professionale;
j)
collocamento a
disposizione delle unità di personale individuate ai sensi delle lettere
h) e i), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed
esclusione degli aumenti retributivi;
k)
mobilità del
personale collocato a disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad
altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel
rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in
caso di rifiuto;
l)
attribuzione agli uffici,
nei quali risulti esservi personale in esubero ai sensi della lettera h), di
una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale
residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi;
m) attribuzione delle indennità di risultato
esclusivamente sulla base della valutazione;
n)
organizzazione di un
confronto pubblico annuale sull’attività di valutazione compiuta da
ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori
o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione; disponibilità
permanente sul sito internet
dell’Autorità della registrazione del confronto pubblico;
o)
previsione di
modalità di partecipazione delle associazioni di consumatori o utenti
agli organi di valutazione e alla loro attività;
p)
limitazione della
responsabilità dei membri dell’Autorità, per le decisioni in
materia di valutazione, al dolo o colpa grave;
q)
coordinamento delle
disposizioni in materia di valutazione del rendimento del personale con quelle
in materia di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti.
Art. 3
Delega legislativa in materia di
responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1.
Il Governo è delegato a
emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per adeguare la disciplina legislativa
della responsabilità disciplinare, erariale e dirigenziale dei
dipendenti pubblici, apportandovi le modifiche richieste dai seguenti principi
e criteri direttivi:
a)
limitazione della
responsabilità civile dei dirigenti amministrativi, per la decisione di
avviare il procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, all’ipotesi di
dolo;
b)
comunicazione delle
decisioni, adottate a norma
dell’articolo 2, comma 2, lettera i), alle competenti procure regionali della
Corte dei conti, ai fini della valutazione della responsabilità degli
interessati e dei dirigenti dei relativi uffici;
c)
segnalazione alle
amministrazioni, da parte dell’Autorità, di fatti dai quali può
sorgere responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici;
d)
segnalazione alle procure
regionali della Corte dei conti, da parte dell’Autorità, di fatti dai
quali può sorgere responsabilità erariale dei dipendenti
pubblici, anche sulla base dell’esame delle relazioni delle sezioni di
controllo della Corte dei conti;
e)
rilevanza dei
risultati negativi della valutazione, condotta a norma dell’articolo 2, ai fini
della responsabilità dirigenziale, di cui all’art. 21, decreto
legislativo n. 165 del 2001;
f)
rilevanza del
comportamento dei dirigenti, che, a fronte di fatti che appaiono rilevanti sul
piano della responsabilità disciplinare, facciano decorrere i termini
per l’avvio del procedimento disciplinare, ai fini della responsabilità
dirigenziale, di cui all’art. 21, decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 4
Retribuzioni dei dipendenti pubblici
1.
Il Governo è delegato a
emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per adeguare la disciplina legislativa
delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, apportandovi le modifiche richieste
dai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
formulazione all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, da parte delle
pubbliche amministrazioni, di indirizzi, a norma dell'articolo 41, comma 1, e
dell'articolo 70, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001, affinché la
componente della retribuzione legata al risultato, fissata in una misura minima del cinquanta per cento
della retribuzione complessiva, venga attribuita sulla base dei risultati della
valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di
credibilità definiti dall’Autorità;
b)
in mancanza di
una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di
credibilità definiti dall’Autorità, divieto per le pubbliche
amministrazioni di corrispondere ai propri dipendenti la componente della
retribuzione legata al risultato; responsabilità personale del
dirigente, che contravvenga al divieto con dolo o colpa grave, per il maggior
onere conseguente;
c)
divieto di
corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui
risulti che egli non ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti individuati a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera i).
d)
divieto di
attribuzione di aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici
o strutture che siano stati individuati a norma dell’art. 2, comma 2, lettera
h, per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento
dell’organico.