HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli    Documenti d’interesse  

Documento inserito il 18-12-2006


 

 

DA IL SOLE 24 ORE 15 dicembre 2006

 

Ichino propone un'Authority contro gli statali negligenti e pigri – Il testo della proposta di legge

Creare un'Authority in grado di misurare l'efficienza della pubblica amministrazione al fine di premiare i molti comportamenti virtuosi, che «costituiscono la maggioranza», e punire i non rari casi di negligenza o pigrizia. Arrivando, se necessario, al licenziamento o al trasferimento dei dirigenti e dei dipendenti per responsabilità oggettive o improduttività. I danni erariali verrebbero segnalati, naturalmente, alla Corte dei Conti.

È quanto hanno proposto i giuristi Pietro Ichino, professore di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano, e Bernardo Mattarella, professore di Diritto amministrativo nell’Università di Siena, che hanno predisposto un progetto di legge-delega già presentato al presidente del consiglio Romano Prodi e al ministro per l'innovazione nella pubblica amministrazione Luigi Nicolais. Il testo sarà presentato ufficialmente alla Camera da Lanfranco Turci, vicepresidente della Rosa del Pugno alla Camera, e al Senato da Antonio Polito, dell'Unione.

Il progetto di legge - opera di un gruppo di amministrativisti, costituzionalisti, giuslavoristi e dirigenti pubblici coordinato da Ichino e Mattarella - tende a riunire e riqualificare il coordinamento dei nuclei di valutazione istituiti dalla legge Bassanini del 1999. Il testo prevede, al primo articolo, l'istituzione di una Autorità per la valutazione delle strutture e del personale pubblico, con deleghe legislative al governo sulla valutazione del rendimento, sulla responsabilità dei dipendenti pubblici e sulle retribuzioni degli stessi nei successivi tre articoli. Il criterio, come ha spiegato lo stesso Ichino, è «premiare i volenterosi e punire i nullafacenti», rompendo anche il tabù dell'impossibilità di licenziare un dipendente pubblico.

Tuttavia «il licenziamento - ha chiarito Ichino - resterà un caso estremo». Anche se «un'amministrazione pubblica dove chi decide deliberatamente di non lavorare è garantito, non può funzionare». Quanto al confronto con i sindacati, Ichino ha cominciato dal segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, che, secondo il giuslavorista, si è detto «interessato» a tal punto da «promuovere un convegno sull'argomento a gennaio». Positiva anche la valutazione di Nicolais, che, secondo quanto ha riferito Ichino «ha intenzione di proporlo ai sindacati in fase di trattativa per il pre-accordo sul pubblico impiego». La nuova autorità, secondo gli ideatori, dovrebbe avere sede a Roma, con un organico massimo di 100 persone, 70 delle quali provenienti dall'Alto commissariato contro la corruzione e contro le frodi, che sarebbe soppresso.

Podda (Fp-Cgil): «Un delirio autoritario». Molto negativo il giudizio della Cgil. Il segretario generale della Funzione pubblica, Carlo Podda, ha attaccato l'istituzione di un organismo «burocratico e non rappresentativo», una struttura «che non ridurrebbe la distanza tra cittadini ed enti che erogano il servizio. In un delirio autoritario si pretende di consegnare nella mani di un organismo senza alcuna rappresentatività democratica la competenza di misurare la produttività di tutte le amministrazioni e i servizi del Paese e di fissare unilateralmente il trattamento economico e normativo dei lavoratori pubblici».

 

 

Norme in materia di valutazione

dell’efficienza e del rendimento

delle strutture e dei dipendenti pubblici

 

 

 

Art. 1

Istituzione dell’Autorità per la valutazione delle strutture e del personale pubblico

 

1.    È istituita l’Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche, di seguito “l’Autorità”. L’Autorità è organismo indipendente che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. È organo collegiale costituito dal Presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Gli altri due membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici o da associazioni nazionali di consumatori dotate di alta e riconosciuta professionalità. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione.

 

2.    Il Presidente e i membri dell’Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all’entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

 

3.    Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.

 

4.    l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, istituito dall’articolo 1, legge n. 3 del 2003, è soppresso. Il suo personale è trasferito all’Autorità.

 

5.    Il Comitato dei garanti, di cui all’art. 22, decreto legislativo n. 165 del 2001, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all’Autorità.

 

6.    La banca dati di cui all’articolo 7, decreto legislativo n. 286 del 1999, è trasferita all’Autorità. Il Comitato tecnico scientifico e l’Osservatorio di cui commi 2 e 3, dello stesso articolo, sono soppressi. Le sue funzioni sono trasferite all’Autorità. La soppressione produce effetti al momento della prima nomina dei componenti dell’Autorità. Fino a quel momento, le funzioni dell’Autorità sono svolte dal Comitato tecnico scientifico in carica.

 

7.    L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, nel limite massimo di 100 unità. Alla copertura dei relativi posti si può  provvedere per trasferimento interno all’amministrazione statale ovvero tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l’Autorità può avvalersi di ulteriori esperti.

 

8.    L’Autorità svolge le funzioni di valutazione previste dall’articolo 2 a favore delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001. A norma dell’articolo 118 della Costituzione, l’Autorità svolge le sue funzioni di indirizzo e supporto anche a favore degli enti territoriali. A norma dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi emanati in forza di essa. L’Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 5, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

9.    L’Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale, nel campo della valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.

 

10. L’attività dell’Autorità si ispira alla massima trasparenza. I risultati della sua attività sono pubblici. L’Autorità pubblica i risultati della valutazione e assicura la disponibilità per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato di tutti i dati sui quali essa si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell’Autorità ospita commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e sindacati sui risultati della valutazione. Esso pubblica altresì informazioni sulle segnalazioni e informazioni ricevute dai cittadini.

 

 

Art. 2

Delega legislativa in materia di valutazione del rendimento del personale degli uffici pubblici

 

1.    Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei controlli interni, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999 e per disciplinare il sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa.

 

2.    Nell’emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)    valutazione di tutto il personale pubblico con periodicità definita in via generale, per categorie di personale;

b)    definizione, da parte dell’Autorità, di requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;

c)     definizione, da parte dell’Autorità, di indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l’attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati;

d)    obbligo delle amministrazioni di adeguare le attività di valutazione previste dalla legge ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri, evidenziandone il rispetto nel pubblicare i risultati dell’attività;

e)    pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione; pubblicazione sistematica e periodica validazione, da parte dell’Autorità, dell’attività di valutazione svolta dalle amministrazioni; disponibilità per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato di tutti i dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione;

f)      possibilità per l’Autorità di procedere direttamente alla valutazione di determinati uffici o amministrazioni, anche sotto il profilo della congruità delle strutture alle funzioni, o di singoli dipendenti, anche a seguito della segnalazione di qualunque soggetto pubblico o privato; possibilità per l’Autorità di pronunciarsi, in occasione di detta valutazione, sul curriculum del dirigente preposto alla struttura; comunicazione dei risultati della valutazione, da parte dell’Autorità, ai dirigenti dei relativi uffici o amministrazioni e agli uffici di controllo interno delle amministrazioni;

g)    possibilità per l’Autorità, nello svolgimento dell’attività prevista dalla lettera f), di avvalersi degli uffici di controllo interno delle pubbliche amministrazioni, di sentire e rivolgere quesiti al personale in servizio e di procedere a ispezioni; obbligo del personale in servizio di rispondere ai quesiti e prestare collaborazione; possibilità dell’Autorità di utilizzare ulteriori mezzi istruttori;

h)    individuazione, da parte delle amministrazioni, anche sulla base delle segnalazioni dell’Autorità a norma della lettera f, del personale in esubero; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

i)      individuazione nominativa, da parte dell’Autorità o delle amministrazioni, delle unità di personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla per l’amministrazione, a causa di grave e colpevole inefficienza o incompetenza professionale;

j)      collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi delle lettere h) e i), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione degli aumenti retributivi;

k)    mobilità del personale collocato a disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

l)      attribuzione agli uffici, nei quali risulti esservi personale in esubero ai sensi della lettera h), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi;

m)  attribuzione delle indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

n)    organizzazione di un confronto pubblico annuale sull’attività di valutazione compiuta da ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione; disponibilità permanente sul sito internet dell’Autorità della registrazione del confronto pubblico;

o)    previsione di modalità di partecipazione delle associazioni di consumatori o utenti agli organi di valutazione e alla loro attività;

p)    limitazione della responsabilità dei membri dell’Autorità, per le decisioni in materia di valutazione, al dolo o colpa grave;

q)    coordinamento delle disposizioni in materia di valutazione del rendimento del personale con quelle in materia di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti.

 

 

Art. 3

Delega legislativa in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

1.    Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina legislativa della responsabilità disciplinare, erariale e dirigenziale dei dipendenti pubblici, apportandovi le modifiche richieste dai seguenti principi e criteri direttivi:

a)    limitazione della responsabilità civile dei dirigenti amministrativi, per la decisione di avviare il procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, all’ipotesi di dolo;

b)    comunicazione delle decisioni, adottate  a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera i), alle competenti procure regionali della Corte dei conti, ai fini della valutazione della responsabilità degli interessati e dei dirigenti dei relativi uffici;

c)     segnalazione alle amministrazioni, da parte dell’Autorità, di fatti dai quali può sorgere responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici;

d)    segnalazione alle procure regionali della Corte dei conti, da parte dell’Autorità, di fatti dai quali può sorgere responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, anche sulla base dell’esame delle relazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti;

e)    rilevanza dei risultati negativi della valutazione, condotta a norma dell’articolo 2, ai fini della responsabilità dirigenziale, di cui all’art. 21, decreto legislativo n. 165 del 2001;

f)      rilevanza del comportamento dei dirigenti, che, a fronte di fatti che appaiono rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare, facciano decorrere i termini per l’avvio del procedimento disciplinare, ai fini della responsabilità dirigenziale, di cui all’art. 21, decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

 

Art. 4

Retribuzioni dei dipendenti pubblici

 

1.    Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la disciplina legislativa delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, apportandovi le modifiche richieste dai seguenti principi e criteri direttivi:

a)      formulazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, di indirizzi, a norma dell'articolo 41, comma 1, e dell'articolo 70, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001, affinché la componente della retribuzione legata al risultato, fissata in  una misura minima del cinquanta per cento della retribuzione complessiva, venga attribuita sulla base dei risultati della valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall’Autorità;

b)      in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall’Autorità, divieto per le pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dipendenti la componente della retribuzione legata al risultato; responsabilità personale del dirigente, che contravvenga al divieto con dolo o colpa grave, per il maggior onere conseguente;

c)       divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli non ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti individuati a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera i).

d)      divieto di attribuzione di aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma dell’art. 2, comma 2, lettera h, per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.