Schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005 , n. 262

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari, e in particolare gli articoli 27, commi 1 e 2, e 44;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante norme in materia di definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Camera di conciliazione e arbitrato)

    1. E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato per la risoluzione di controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela, insorte tra gli investitori diversi dagli investitori professionali e gli intermediari autorizzati di cui all’art. 25, lett. d), del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera n.

    2. 11522 del 1° luglio 1998, e successive modificazioni e integrazioni, d’ora in poi denominato regolamento intermediari.
  1. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.

  2. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti fra tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità.

  3. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. L’organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all’articolo 3 del presente decreto.

5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d’Italia:
a) l’organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalità di nomina dei componenti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri,

prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle categorie interessate;

c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti

dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri; d) la periodicità dell’aggiornamento dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri; e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato; f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato.

Art. 2

(Indennizzo)

  1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 4, l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di cui all’art. 1, comma 1, l’arbitro o il collegio arbitrale, con il lodo, riconoscono un indennizzo a favore dell’investitore, per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.

  2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri in base ai quali viene stabilito l’indennizzo di cui al comma 1.

  3. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui al comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.

  4. E’ fatto salvo il diritto dell’investitore di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell’inadempimento, oltre all’indennizzo già stabilito.

  5. Resta ferma l’irrogazione da parte dell’Autorità di vigilanza competente delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni degli obblighi dell’intermediario per le quali è stato riconosciuto l’indennizzo o il risarcimento del danno, ove ne ricorrano i presupposti.

  6. Il lodo arbitrale con i quali viene disposto l’indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l'applicabilità dell'articolo 825 del codice di procedura civile e dell’articolo 40, comma 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003,

n. 5.

Art. 3

(Conciliazione stragiudiziale)

  1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

    1. L’istanza di conciliazione non può essere presentata qualora: a) la controversia sia stata già portata su istanza dell’investitore, ovvero su istanza dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito, all’esame di altro organismo di conciliazione;

    2. b) non sia stato presentato reclamo all’intermediario o non sia ancora decorso il termine di cui all’art. 59, comma 3, del regolamento intermediari.
  2. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. f), disciplina la procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità di sentire le parti separatamente.

  3. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di quaranta giorni.

  4. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l’articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

  5. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nel procedimento sanzionatorio avanti l’Autorità di vigilanza competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 5, del presente decreto.

  6. Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del conciliatore per la singola controversia e l’indennità a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazione, nonché l’importo

posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 luglio 2004, n. 223.

Art. 4

(Arbitrato amministrato dalla Consob)

  1. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. f), disciplina altresì la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 1 del presente decreto, tenendo conto degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonché degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.

  2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento, con lodo non definitivo, dell’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 1, quando la domanda dell’investitore sia manifestamente fondata, ferma restando l’applicazione dei commi 4 e 6 del medesimo articolo.

  3. La Consob determina altresì le modalità di nomina del collegio arbitrale o dell’arbitro unico, i casi di incompatibilità, ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.

  4. L’arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed è ispirato a criteri di economicità, rapidità ed efficienza. Il lodo è sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.

Art. 5

(Clausola compromissoria)

1. La clausola compromissoria inserita nei contratti stipulati con gli investitori, come definiti all’articolo 1 del presente decreto, relativi ai servizi di investimento, compresi quelli accessori, è vincolante solo per l’intermediario, a meno che non sia frutto di una trattativa diretta.

Art. 6

(Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. E’ fatta salva la legittimazione delle associazione dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria ai sensi dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 7

(Fondo di garanzia)

    1. E’ istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all’articolo 27, comma 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, d’ora in poi denominato Fondo, destinato all’indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    2. 2. La gestione del Fondo è attribuita alla Consob.
  1. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell’intermediario responsabile.

  2. La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al precedente comma 3; a tal fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari.

  3. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1.

  4. La Consob con regolamento: a) individua i soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del Fondo, escludendo comunque gli investitori professionali;

b) definisce i criteri di determinazione dell’indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall’indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l’indennizzo di cui all’articolo 2 del presente decreto;

c) disciplina le modalità di richiesta dell’indennizzo, prevedendo comunque che è consentito l’accesso al Fondo solo dopo l’inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti della banca o dell’intermediario responsabile;

d) coordina l’accesso al Fondo con quello ai sistemi di indennizzo di cui all’articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) emana le ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

Art. 8

(Norme finali)

  1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

  2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui all’articolo 1 con risorse autonome, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.