HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO Documentazione Documento inserito l’8-3-2008 |
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Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione " pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 14
dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L […] Titolo III MISURE ULTERIORI Art. 49. - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 1. E' vietato il
trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione,
anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il
trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,
istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 2. Il
trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve
essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi,
previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo
giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha
diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 3. La
comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al
comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice
civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. 4. I moduli di
assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane
S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente
può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari
e postali in forma libera. 5. Gli assegni
bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono
recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità. 6. Gli assegni
bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati
unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni
circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità. 8. Il rilascio di
assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000
euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola
di non trasferibilità. 9. Il richiedente
di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi
ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere
il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 10. Per ciascun
modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per
ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di
1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice
fiscale del girante. 11. I soggetti
autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane
S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano
stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma
libera nonche' di coloro che li abbiano presentati
all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al
presente comma. La documentazione inerente i dati
medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice
di procedura penale. 12. Il saldo dei
libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere
pari o superiore a 5.000 euro. 13. I libretti di
deposito bancari o postali al portatore con saldo pari
o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere
ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno
2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e
informazione a tale disposizione. 15. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in
cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra
gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di
cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 16. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di
certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti
indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla
lettera g). 17. Restano ferme
le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti
pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti.
E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista
dall'articolo 494 del codice di procedura civile. 18. E' vietato il
trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le
quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta
elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d). 19. Il
trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e
inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività
finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo
se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione
rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. 20. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008. Art. 50. - Divieto di conti e libretti di
risparmio anonimi o con intestazione fittizia Art. 51. - Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo 1. I destinatari
del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei
limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni
alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e
all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia
e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Qualora oggetto
dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi
dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di
operazione sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. |