HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli    

Documentazione   Inserito il 30-5-2007


 

Documenti correlati

 

 

 

Disegno di legge: Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali,

 nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.

Presentato il 16 febbraio 2007 da Bersani ed altri ministri.

Lavori in corso

 


 

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. Presentato il 16 febbraio 2007. 2

 

Testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007. 53

 

Già articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007. 79

 


Fine modulo

 

 

XV LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2272




 


Pag. 1


 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri

(RUTELLI)

dal ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

e dal ministro per le politiche europee

(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali

e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro dei trasporti

(BIANCHI)

e con il ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale

 

Presentato il 16 febbraio 2007

 


Pag. 2


 


      

torna su

Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge proposto è finalizzato a promuovere lo sviluppo economico del Paese, intervenendo su tre ambiti tra loro connessi: l'apertura del mercato alla concorrenza, la tutela dei consumatori, in particolare nelle condizioni di mercato asimmetriche e di fronte ai poteri economici forti, e la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale e di contribuire alla crescita economica.
      Tali interventi erano già previsti nel programma di Governo e il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2007-2011 ha dedicato, per la prima volta, un intero capitolo a questi aspetti, indicando le motivazioni politiche ed economiche, i settori, i metodi e le priorità d'intervento per promuovere la concorrenza e migliorare la condizione dei consumatori.
      Le disposizioni proposte fanno idealmente seguito a quelle approvate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 giugno 2006 e, in particolare, al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      Il Governo, con tale decreto, ha dato un primo parziale, ma deciso, segnale di apertura del mercato e di abbattimento dei vincoli amministrativi, eliminando 14 restrizioni alla concorrenza segnalate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le misure di luglio hanno rappresentato una rilevante discontinuità politico-culturale, molto apprezzata dalla maggioranza degli italiani, toccando settori che nel loro insieme assumono rilevanza strategica, per la complessiva incidenza sul versante della competitività e sulla vita quotidiana dei cittadini: le libere professioni e la distribuzione commerciale, i panifici e i conti correnti bancari, i tassisti e la vendita dei farmaci, i notai e le polizze assicurative per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, i trasporti locali e i prezzi dei prodotti agroalimentari, gli apparati pubblici locali e i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      Il «pacchetto per il cittadino consumatore» di luglio, a sei mesi di distanza, ha superato con immediata evidenza la verifica di efficacia, cui è stato sottoposto mediante un monitoraggio condotto dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico; basti pensare alle circa 600 parafarmacie aperte in tutta Italia e alla conseguente riduzione del prezzo dei farmaci, all'avvenuto adeguamento dei codici deontologici della generalità degli ordini professionali entro il previsto termine del 1o gennaio 2007, agli accordi intervenuti in molte città per il potenziamento del servizio dei taxi, alla progressiva riduzione dei costi di gestione dei conti correnti grazie alla maggiore mobilità dei clienti messa in atto con la definitiva soppressione delle spese di chiusura dei conti stessi e al successo popolare ottenuto dalle norme che consentono di fare a meno del notaio per il passaggio di proprietà dei veicoli.
      Insieme al decreto-legge di luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato altre importanti misure di liberalizzazione e cioè un disegno di legge delega per la riforma dei servizi pubblici locali, che impone di ricorrere alla gara pubblica secondo i princìpi della concorrenza e della tutela degli utenti, e un disegno di legge delega per l'introduzione della cosiddetta «class action», quale strumento fondamentale per tutelare, finalmente, la

 


Pag. 3


 

generalità dei consumatori dalle inaccettabili disparità di trattamento da parte dei grandi gruppi economici.
      Inoltre, a luglio è stato approvato un regolamento che introdurrà un notevole cambiamento nel settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto (che è divenuto esecutivo dal 1o febbraio): il risarcimento diretto. In base alle nuove regole, l'80-90 per cento dei sinistri che normalmente si verificano saranno indennizzati agli automobilisti dalla loro compagnia assicurativa in tempi brevi e certi (dai trenta ai novanta giorni).
      Peraltro, fin dal suo insediamento, il Governo ha presentato un disegno di legge per la riforma e la liberalizzazione del mercato dell'energia e, dopo luglio, ha approvato molti altri importanti progetti normativi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riforma di importanti settori, quali le libere professioni, il trasporto aereo e il mercato radiotelevisivo.
      Infine, anche la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) contiene, in realtà, importanti misure di riordino volte, ad esempio, a favorire gli investimenti economici per le energie rinnovabili e il risparmio energetico, in accordo con le nuove esigenze di tutela ambientale, e a consentire una nuova e più incisiva politica per l'innovazione industriale e per la competitività del sistema produttivo italiano.
      Nelle more dell'esame dei progetti di legge già sottoposti al Parlamento, il Governo intende proseguire lungo la duplice via dell'apertura del mercato al principio della concorrenza e della semplificazione amministrativa delle attività economiche, quali iniziative per garantire lo sviluppo economico e la tutela dei consumatori.
      In questo contesto, occorre pensare a diverse e articolate misure di tutela dei consumatori, di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, legando tutti questi interventi ad una duplice e unitaria finalità.
      Da una parte, combattere le pratiche anticoncorrenziali diffuse nell'economia e nella società italiane, che sono determinate dalla difesa di interessi particolaristici, corporativi e localistici, ed eliminare gli oneri amministrativi non giustificati dalla tutela di alcun interesse pubblico primario, di cui sono emblematici gli attuali obblighi di rispetto di contingenti numerici e di distanze fra esercizi, volti in realtà a chiudere il mercato ai nuovi operatori.
      Dall'altra, arricchire di nuovi operatori l'economia italiana, accelerare la nascita e lo svolgimento di nuove attività e favorire la realizzazione di insediamenti che concretino nuove occasioni di lavoro nel pieno rispetto dell'ambiente, rafforzando, ove necessario, la tutela degli utenti di beni e di servizi di grande rilevanza collettiva.
      Per perseguire questi ambiziosi obiettivi di ordine economico e sociale, il presente disegno di legge si ispira all'idea di una democrazia efficiente, che collega la trasparenza e la partecipazione alla certezza delle decisioni, abbandonando la logica statalistica e burocratica dell'imposizione per una logica della responsabilità tanto per gli operatori economici quanto per i pubblici poteri, che sono chiamati a ridurre all'essenziale l'attività di intermediazione amministrativa e a concentrare la loro attività nelle funzioni strategiche di programmazione e di costante e severo controllo della veridicità delle attestazioni fornite dagli operatori di mercato.
      In conclusione, si rende necessaria una nuova iniziativa legislativa del Governo, volta a favorire nuovi e più alti livelli di tutela dei consumatori, anche mediante l'apertura del mercato con l'eliminazione delle più gravi restrizioni alla concorrenza e la riduzione degli adempimenti amministrativi e delle intermediazioni burocratiche, che appesantiscono senza giustificazione le attività economiche e d'impresa, consentendo lo sprigionarsi di nuove energie imprenditoriali.
       Si illustrano, di seguito, brevemente, i singoli articoli.
      Il titolo I reca norme volte a rendere più libero l'esercizio di imprese e professioni.

 


Pag. 4


 


      L'articolo 1 interviene per eliminare limitazioni allo svolgimento di attività commerciali tra loro complementari in forma integrata, tra cui quella della distribuzione di carburanti.
      L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte richiamato l'attenzione (da ultimo con la decisione 4 novembre 2004 - segnalazione AS 283) sulla necessità di riformare il settore in senso favorevole alla concorrenza, modificando la disciplina vigente (in particolare il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32).
      Distorsioni alla concorrenza, con effetti di sovrapprezzo per i consumatori, derivano, peraltro, anche da alcune normative regionali, che hanno ulteriormente irrigidito le prescrizioni fissate dalla normativa nazionale (con riferimento anche al Piano nazionale per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, approvato con decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001) e hanno comportato disomogeneità nelle condizioni richieste agli operatori sul territorio nazionale. L'intervento qui proposto, per il quale la competenza legislativa statale è garantita dai princìpi comunitari in materia di libertà economica e da quelli costituzionali di tutela della concorrenza e dei consumatori, è finalizzato a escludere che l'apertura di nuovi impianti sia subordinata a parametri numerici o di distanza minima. L'imposizione di tali vincoli, infatti, si traduce nella predeterminazione di un numero massimo di operatori e ostacola di fatto l'apertura di nuovi punti di vendita caratterizzati da strutture moderne e automatizzate. Il comma 1 vieta qualunque limitazione riguardo all'abbinamento della vendita di prodotti o servizi complementari e accessori rispetto a quelli principali. L'Autorità garante ha evidenziato come una simile imposizione comporti in termini economici solo un aumento dei costi, non corrispondendo ad una specifica e rigida domanda dei consumatori. Il comma 2 elimina le distanze minime e i parametri numerici prestabiliti per l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione di carburanti. Il comma 3 dispone le conseguenti abrogazioni. Il comma 4 garantisce, comunque, la competenza delle regioni e degli enti locali a disciplinare nel dettaglio le attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto dei princìpi di liberalizzazione e di tutela della concorrenza posti dalla nuova norma.
      L'articolo 2 riguarda le attività di intermediazione commerciale e di affari.
      L'attuale disciplina delle attività di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e raccomandatario marittimo subordina, peraltro con varie disomogeneità tra le diverse categorie, l'esercizio dell'attività all'iscrizione in ruoli o in elenchi, per l'accesso ai quali sono stabiliti requisiti vari, o ad autorizzazioni di pubblica sicurezza oramai prive di una vera ragione. La normativa comunitaria (si veda in particolare la direttiva 86/653/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, in materia di agenti commerciali) esclude per l'esercizio di tali professioni la necessità di iscrizione in ruoli. Con la sentenza del 6 marzo 2003 la Corte di giustizia delle comunità europee ha affermato che l'iscrizione dell'agente commerciale nel ruolo non può essere ritenuta condizione di validità dei contratti di agenzia conclusi dall'agente con il suo proponente. Pur non essendo preclusa l'esistenza di norme nazionali che per l'iscrizione dell'agente commerciale nel registro delle imprese richiedano la preventiva iscrizione nell'apposito ruolo, ne deriva che chi non è iscritto nel ruolo suddetto può qualificarsi agente, può stipulare un valido contratto di agenzia, ma non può iscriversi come tale nel registro delle imprese. Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato la necessità di rimuovere le ingiustificate restrizioni all'esercizio delle attività professionali in esame (si confronti, in particolare, la segnalazione AS 219 del 18 ottobre 2001, in materia di agenti e rappresentanti del commercio). Per rispondere a tali necessità

 


Pag. 5


 

di liberalizzazione e di promozione della concorrenza, il presente articolo, da un lato, unifica i profili professionali di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e raccomandatario marittimo nella nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari; dall'altro, richiede per l'esercizio della relativa attività unicamente una dichiarazione di inizio di attività (da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e, per conoscenza, alla questura), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente, alla quale consegue, verificato il possesso dei requisiti, l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto presso le camere di commercio, e la contestuale attribuzione della qualifica.
      L'articolo 3 attiene alla materia relativa alla componentistica dei veicoli a motore.
      La normativa attualmente in vigore in materia di veicoli - sia per quanto riguarda l'omologazione del primo equipaggiamento che per quanto concerne le successive modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali - è disciplinata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con la presente disposizione si intende incidere esclusivamente sulle modifiche al veicolo successive all'omologazione del primo equipaggiamento (dettagliatamente disciplinata da regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive dell'Unione europea) e che riguardano non i singoli pezzi di ricambio - il cui regime è già ampiamente liberalizzato (per l'equivalenza delle caratteristiche tecniche del ricambio al pezzo originario in dotazione) - ma singoli componenti o sistemi di componenti finalizzati ad aumentare le prestazioni, la comodità e la sicurezza del veicolo e che non sono stati previsti dalla casa costruttrice in sede di omologazione del veicolo e, quindi, non sono originariamente in dotazione. Questi componenti e sistemi soddisfano la scelta del consumatore di personalizzare il proprio mezzo; il settore cosiddetto dell'«after market» si è fortemente sviluppato negli ultimi venti anni e si contraddistingue per l'elevata innovazione tecnologica e per l'evoluzione costante dei componenti originali del veicolo. Nato inizialmente in ambiti molto specifici e settoriali, come quello delle competizioni sportive, si è poi esteso all'intero settore dell'automotive. Il settore merceologico è considerevole e riguarda sia i componenti e gli accessori interni, sia quelli esterni. L'Italia si distingue in questo mercato, in continua crescita nei Paesi europei e nel mondo, grazie ad una ricerca di prodotto, una qualità e un design propri del made in Italy. Non è un caso, infatti, che siano italiane le aziende più rappresentative del settore, con una realtà variegata composta sia da piccole e medie imprese che da più consistenti gruppi imprenditoriali. La finalità dell'intervento normativo proposto è dunque duplice:

          a) garantire l'apertura e la liberalizzazione di un mercato a favore di un intero settore produttivo del Paese che, a differenza dei produttori dei singoli pezzi di ricambio, è ancora irrigidito da una regolamentazione obsoleta e onerosa che ne impedisce la crescita e lo sviluppo in Italia;

          b) assicurare una significativa semplificazione amministrativa a favore del cittadino-consumatore proprietario del veicolo, che intenda apportarvi modifiche al fine di personalizzarlo.

      Sono due le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo che possono essere previste: la sostituzione del singolo componente o di un intero sistema di componenti (singole parti che interagiscono per garantire il funzionamento di un determinato meccanismo). Alla prima categoria, appartiene la maggior parte degli accessori e della componentistica (il

 


Pag. 6


 

cosiddetto «tuning»), mentre alla seconda appartengono quelle modifiche di sistema (più componenti) che rappresentano, al contrario, un settore di nicchia con volumi decisamente minori (anche in considerazione dell'alto costo dei prodotti esistenti). In Italia, come è noto, la materia risulta disciplinata in modo fortemente restrittivo e penalizzante; l'articolo 78 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, infatti, prevede - qualora si apportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali o ai dispositivi di equipaggiamento o al telaio - una visita e una prova presso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, previo rilascio da parte della casa costruttrice di un nulla osta che può essere comunque negato anche per motivi diversi da quelli tecnici e che impedisce di fatto, il più delle volte, di eseguire le modifiche. L'attuale formulazione dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 236 del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è in netto contrasto con il principio di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e con quello di libera circolazione delle merci e dei servizi, che consentono di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta dei prodotti offerti sul mercato. Quanto sopra è reso evidente dalla circostanza che mentre il nostro Paese non può rifiutare l'immatricolazione di un veicolo omologato in un altro Paese membro dell'Unione europea, un componente - pur se omologato in un altro Paese membro dell'Unione europea, o, quanto meno, perfettamente rispondente nelle sue caratteristiche tecniche agli standard contenuti nelle direttive comunitarie e dotato di una certificazione tecnica che ne attesta il positivo inserimento per singolo modello di veicolo - non può essere montato senza una visita e una prova e senza il nulla osta della casa costruttrice del veicolo. È fin troppo evidente che il previsto nulla osta non tutela l'aspetto tecnico - e cioè la sicurezza attiva e passiva del veicolo -, che è garantito dalla certificazione di cui il componente è dotato, ma l'interesse commerciale della casa costruttrice del veicolo, in stridente contrasto con i citati princìpi comunitari.
      A garanzia della sicurezza degli utenti, si prevede infine che le disposizioni in esame trovino applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto con cui il Ministro dei trasporti dovrà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuare i casi in cui resta necessaria una specifica verifica da parte degli uffici della citata Direzione generale per la Motorizzazione.
      L'articolo 4 prevede una misura di apertura nel mercato della distribuzione del GPL, assicurando all'utente la facoltà di acquistare il gas liberamente sul mercato, senza essere legato per il suo rifornimento all'impresa che oggi dà in comodato il serbatoio imponendo il rifornimento solo presso di essa e che, con la norma in esame, dovrà invece dare in locazione il medesimo serbatoio, lasciando al consumatore la libertà di scelta del fornitore.
      Il contratto di locazione del serbatoio ha una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque salva formale disdetta da parte del locatario; al suo termine il consumatore può chiedere, senza sopportare spese, la rimozione del serbatoio.
      Le clausole difformi sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in corso entro sei mesi. È infine previsto che anche le regioni e i comuni adeguino le proprie norme entro sei mesi.
      L'articolo 5 intende promuovere l'effettiva liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti situati nel territorio nazionale. All'esito del monitoraggio, il Ministero dei trasporti, qualora risulti insufficiente il grado di concorrenza nel mercato, indicherà le misure e i correttivi concreti che possono realizzare una effettiva liberalizzazione nel settore. Si stabilisce poi che il Ministero adotterà i provvedimenti ordinatori volti a garantire una effettiva concorrenza nel mercato dei servizi di handling aeroportuale.

 


Pag. 7


 


      L'articolo 6 prevede talune misure in materia di trasporto ferroviario favorendo la prosecuzione del processo di apertura del mercato già avviato nel settore dei trasporti di persone e di merci per ferrovia, come appare evidente già dal comma 1, laddove vengono sanciti i seguenti princìpi ispiratori: a) separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; b) efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; c) professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio; d) stretta ed espressa connessione, attraverso la garanzia di una specifica destinazione, tra proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria e manutenzione del materiale rotabile.
      Si affida poi al Ministero dei trasporti - nelle more della costituzione dell'Autorità per i servizi e le infrastrutture di trasporto - il compito di avviare in tempi brevissimi un'indagine conoscitiva volta all'accertamento della situazione attuale in merito all'attuazione dei princìpi dettati al comma 1, in particolare individuando gli eventuali ostacoli normativi o derivanti dall'attuale assetto societario della «filiera» ferroviaria o, ancora, dal comportamento dei soggetti operanti nel settore, che si frappongono al dispiegamento della concorrenza nell'ambito del trasporto passeggeri di media e di lunga percorrenza, nonché al corretto ed efficace espletamento delle gare nel settore del trasporto dei passeggeri in ambito regionale. In considerazione dell'esito di tale indagine, sarà possibile individuare i provvedimenti eventualmente utili a favorire l'ulteriore liberalizzazione del settore e ordinare al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte dei soggetti in possesso dei prerequisiti appropriati, la cui specificazione è demandata dal successivo comma 3 al Ministro dei trasporti.
      L'articolo 7 promuove lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto pubblico individuale e collettivo all'interno delle città e soprattutto delle grandi aree urbane, anche al fine di accrescere l'attrattività di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata. Lo sviluppo di tali servizi è ostacolato dall'attuale rigida regolamentazione dell'accesso al mercato. L'introduzione di sistemi e di tecnologie innovativi nel settore del trasporto pubblico locale - che non prevedono interventi infrastrutturali ma sono volti al miglioramento del servizio ampliando il ventaglio di offerte a disposizione dei cittadini - si sostanzia nei servizi di uso multiplo, di condivisione dei veicoli, di trasporto ecologico e di trasporto per categorie disagiate.
      La norma rimuove gli ostacoli alla crescita di questi servizi, prevedendo la completa liberalizzazione dell'offerta, stabilendo - da una parte - il principio che il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione del servizio non sia soggetto a limitazioni numeriche e prevedendo - dall'altra - che i comuni incoraggino la crescita e la diffusione del servizio attraverso forme di incentivazione.
      La tutela dei diritti del cittadino è poi ulteriormente rafforzata attraverso l'adozione di una carta dei servizi di trasporto innovativo, mentre è prevista un'incentivazione dei comuni che adotteranno le misure previste dall'articolo 7, sotto forma di accesso preferenziale ai finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile, previsti dalla legge finanziaria per il 2007.
      L'articolo 8 prevede il riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese di distribuzione operanti nel settore del gas naturale.
      Con la disposizione normativa si stabilisce di riordinare il sistema di incentivi attualmente operante per le imprese del settore del gas naturale, mediante regolamento di delegificazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'intento di favorire la crescita dimensionale degli operatori e la loro aggregazione. La norma non implica maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
      Il titolo II, al capo I (articoli 9-18) disciplina la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, individuando nello sportello comunale per le attività

 


Pag. 8


 

produttive la struttura amministrativa unica di riferimento.
      Le disposizioni in esame attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera e), della Costituzione e si applicano, quindi, a tutte le amministrazioni pubbliche, ferma restando la previsione di un congruo termine e di un'articolata disciplina transitoria per l'entrata a regime delle nuove norme, rinviando ad accordi e intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata l'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività del nuovo regime e l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi delle regioni e dello Stato. Il nuovo strumento operativo mira ad integrare i due momenti, spesso considerati antitetici, del marketing territoriale, dell'informazione agli imprenditori e dell'assistenza allo start-up di impresa, da un lato, e della tutela sanitaria, ambientale e paesistico-territoriale dall'altro, affidando al comune, quale ente esponenziale della comunità locale radicata nel territorio secondo il principio di sussidiarietà sancito dal nuovo articolo 117 della Costituzione, la gestione dei diversi interessi, legando la possibilità di stimolare e di valorizzare uno sviluppo economico del territorio caratterizzato dalla massima innovatività e dinamicità all'introduzione di una nuova procedura che consenta la massima libertà e rapidità di azione dell'imprenditore, compatibilmente con il rispetto dei diritti della persona e dell'interesse pubblico generale, nella realizzazione e nella modifica degli insediamenti produttivi necessari alle strategie di impresa, come volano di sviluppo economico e occupazionale del territorio. Del resto, non sembrano esservi alternative nell'attuale contesto, caratterizzato dalla progressiva integrazione europea ma anche dalla globalizzazione dell'economia, in cui i territori non solo devono entrare nella competizione globale per poter attrarre risorse e investimenti, ma devono anche conquistare sul campo la possibilità di conformare le attività economiche nel rispetto della salute e della sicurezza delle popolazioni residenti e in conformità alle vocazioni e alle caratteristiche locali, per garantire uno sviluppo duraturo ed equilibrato. In tale quadro, la competizione tra territori diviene inevitabilmente competizione tra amministrazioni che operano su territori diversi, in termini di efficienza ma anche e soprattutto di idoneità ed efficacia delle azioni che, per quanto concerne gli insediamenti produttivi, devono garantire la massima libertà di iniziativa economica nei limiti strettamente richiesti dalla garanzia del rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
      Il programma del Governo ha attribuito la massima importanza alla riduzione e alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese, e fin dal suo insediamento il nuovo esecutivo ha avviato molteplici iniziative e tavoli di discussione sul tema. In particolare, il Ministro dello sviluppo economico ha istituito, presso il Gabinetto del proprio Ministero, una Commissione di studio, con la partecipazione (a titolo del tutto gratuito, giova ricordare) di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati ad ogni livello, di centri di studi e di formazione e del mondo accademico. Durante la scorsa estate, la Commissione ha coinvolto tutte le principali associazioni imprenditoriali, le cui proposte e osservazioni sono state attentamente vagliate dagli uffici legislativi dei Ministeri dello sviluppo economico e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai fini della redazione della proposta del Governo che, così come suggerito dalle stesse associazioni, è stata articolata in due distinti momenti.
      Da un lato, con decreto-legge è stata avviata ad immediata soluzione l'esigenza di consentire la nascita e l'avvio di attività delle nuove imprese nello stesso giorno della presentazione, da parte dell'imprenditore, di un'unica dichiarazione che viene, poi, trasmessa alle diverse amministrazioni statali competenti per i controlli. D'altro lato, con il presente disegno di legge si è affrontata la più complessa

 


Pag. 9


 

problematica, relativa alla necessità di ridurre e di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla localizzazione, alla realizzazione e alla messa in esercizio dei nuovi impianti produttivi, salvaguardando al contempo le esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali.
      Quest'ultimo profilo è stato, parallelamente, approfondito in sede parlamentare. In particolare, è già da tempo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari la proposta di legge atto Camera n. 1428 (primo firmatario l'onorevole Capezzone, appartenente alla maggioranza di Governo), che segna un'importante messa a punto delle problematiche concernenti gli adempimenti amministrativi delle imprese e delinea una credibile prospettiva di riforma, prevedendo una drastica riduzione dei termini procedimentali e delegando il Governo a modificare di conseguenza le norme vigenti sullo sportello unico per le attività produttive.
      Il Governo, preso atto della rilevanza della questione e dell'esistenza di un progetto di riforma già all'esame del Parlamento, si è orientato favorevolmente in ordine all'esame in sede legislativa, ai fini di una rapida conclusione dell'iter parlamentare della suddetta proposta di legge.
      Condividendo le finalità della citata proposta di legge, il Governo ha inteso altresì anticipare la sua operatività, attuando le previste misure di semplificazione. Peraltro, avendo il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione attribuito buona parte delle materie di interesse alla competenza concorrente delle regioni, l'intervento semplificatore deve necessariamente avvenire in via legislativa e non in via regolamentare, al fine di introdurre princìpi capaci di semplificare gli adempimenti imposti alle imprese a livello statale, regionale e comunale.
      Il Governo confida, pertanto, che la presente iniziativa potrà essere abbinata, per la parte ora in esame, alla citata proposta di legge atto Camera n. 1428, ai fini della redazione, da parte della X Commissione in sede legislativa, di un testo unificato che consenta di giungere in tempi rapidi ad una tempestiva semplificazione degli adempimenti per la realizzazione di nuovi impianti produttivi.
      L'articolo 9 prosegue e rinnova, dopo gli ultimi anni di immobilità normativa, le linee di riforma avviate, dieci anni fa, dal precedente Governo Prodi con la legge delega n. 59 del 1997, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, che trasferì competenze e risorse alle regioni e agli enti locali, e con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, che disciplinò lo sportello unico comunale per le attività produttive e che si propone ora di abrogare per dare spazio alla nuova disciplina. La vigente disciplina dello sportello unico per le attività produttive ha infatti evidenziato nel tempo una profonda innovatività, collocandosi a cavallo fra l'istanza di valorizzazione delle competenze degli enti locali e l'esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi statali, cercando di avviare a soluzione lo storico dilemma fra sviluppo economico e tutela del territorio, secondo una linea strategicamente connessa allo sviluppo locale e divenendo una sorta di laboratorio per l'applicazione e la sperimentazione delle novità organizzative e procedimentali della fine degli anni novanta. La novità del descritto approccio, unitamente alla mancata o ritardata semplificazione delle normative e alle ristrettezze organizzative e finanziarie, ha reso assai difficoltoso l'operare dei comuni, ma anche degli altri soggetti istituzionali partecipanti alle istruttorie, talvolta restii ad abdicare al loro precedente ruolo, e persino degli stessi professionisti, collaboratori degli imprenditori, chiamati ad una inedita sfida che valorizzava iniziativa e competitività e che reclamava, peraltro, una forte assunzione di responsabilità al di fuori dello schermo finora troppo spesso offerto dalle lentezze e farraginosità amministrative. Oggi la rinnovata attenzione del Governo verso l'esigenza di una profonda innovazione del sistema produttivo non può certamente limitarsi a snellimenti procedurali e a riduzioni dei termini procedimentali, più o meno accentuati e più o meno credibili nel panorama

 


Pag. 10


 

italiano, né ad operazioni di deregulation deleterie per la tutela dei diritti della persona e dell'ambiente, ma deve, viceversa, misurarsi con una più difficoltosa, ma ben più efficace attività di individuazione e abbattimento di tutti gli adempimenti amministrativi non giustificati da interessi pubblici primari, valorizzando le reciproche responsabilità dell'imprenditore e dell'amministrazione.
      L'articolo 10, in particolare, dispone che l'immediato avvio della realizzazione o della modifica di impianti produttivi è consentito dalla presentazione di una «dichiarazione unica» dell'imprenditore, attestante la sussistenza dei requisiti di legge, corredata degli elaborati progettuali e di una dichiarazione di conformità del progetto, resa dal progettista (per i profili edilizi e urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza), ovvero da un ente tecnico indipendente dall'imprenditore, per gli altri profili autocertificabili.
      I casi o i profili in cui non è ammessa la dichiarazione unica sono tassativamente elencati all'articolo 11.
      L'articolo 12, integrando le disposizioni dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, introduce la previsione che lo sportello unico comunale, ove necessitino una o più autorizzazioni, debba convocare una conferenza di servizi on line, che, proprio grazie alle modalità telematiche di svolgimento, può concludere i suoi lavori entro un mese, decorso il quale intervengono le misure sostitutive previste dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990. Alla scadenza dei termini previsti da tale disposizione, i progetti asseverati da enti tecnici indipendenti possono, di regola, essere realizzati. Infine, è fatta salva la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo procedimento si caratterizza per l'ampio utilizzo di modalità informatiche e telematiche, per la sua completa pubblicità e per la possibilità di intervento di tutti i soggetti, anche portatori di interessi diffusi o collettivi (articolo 9). Viene altresì confermata per la conferenza di servizi convocata dallo sportello unico la possibilità, oggi prevista, di proporre la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'impianto snellendo il relativo iter (articolo 9, comma 8).
      L'articolo 13 disciplina la comunicazione di fine lavori e il collaudo (ove necessario) che, resi a cura dell'imprenditore, consentono l'immediata messa in funzione dell'impianto, fermi restando i poteri di controllo delle competenti amministrazioni.
      L'articolo 14 regola l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza delle amministrazioni competenti nell'ambito del procedimento, prevedendo che le eventuali misure immediatamente interdittive debbano essere riesaminate in sede di conferenza di servizi, su richiesta dell'interessato, ai fini della loro conferma e della individuazione dei tempi e delle modalità dell'adeguamento dell'impianto, fatta salva la riduzione in pristino (oltre alle altre conseguenze penali e disciplinari) in caso di accertata falsità delle autocertificazioni.
      Di notevole rilievo è l'articolo 15, che disciplina i controlli sulle attività produttive (anch'essi resi pubblici via internet unitamente ai risultati) secondo modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle attività imprenditoriali, anche garantendone la contestualità e l'unitarietà ove siano competenti più uffici. A tal fine, si prevedono intese tra i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari nonché i sindaci, mentre la Conferenza unificata potrà individuare le modalità essenziali, la cui violazione determinerà il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario.
      L'articolo 16 delega il Governo a disciplinare i requisiti tecnici e di affidabilità e indipendenza necessari per l'accreditamento degli enti privati ai quali l'imprenditore può rivolgersi per far asseverare il proprio progetto, adottando le disposizioni conseguentemente necessarie in materia di norme tecniche ed enti tecnici.
      L'articolo 17 delega, infine, il Governo al riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, che dovranno essere specificamente riordinati e coordinati, con l'abrogazione di ogni altra disposizione

 


Pag. 11


 

vigente. Il medesimo articolo prevede che le regioni e gli enti locali si adeguino, quanto alla disciplina e ai procedimenti di propria competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo.
      L'articolo 18 disciplina le abrogazioni e le misure transitorie e di attuazione.
      Il capo II (articoli 19-27) reca alcune misure di immediata semplificazione per l'attività delle imprese.
      L'articolo 19 tende a semplificare l'attività di verifica degli impianti a pressione, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, nonché delle gru e degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, valorizzando la responsabilità del proprietario o del gestore e del tecnico da essi scelto e liberando energie pubbliche per successivi controlli sul territorio.
      In particolare, si tende a far emergere nei rapporti che intercorrono tra i diversi operatori, nel rispetto delle singole competenze, gradi di professionalità e di responsabilità al fine di garantire trasparenza e sicurezza nella realizzazione e nel funzionamento degli impianti, mediante il ricorso all'autocertificazione dell'interessato, asseverata da un professionista indipendente, fatto salvo il successivo controllo pubblico.
      L'articolo 20 delega il Governo ad introdurre procedure semplificate per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, assicurando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e un conseguente abbattimento dei costi per le imprese.
      L'articolo 21 delega il Governo ad adottare provvedimenti diretti a garantire, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il raggiungimento del duplice obiettivo di incentivare le società italiane ad intervenire nell'assetto proprietario di investitori indipendenti qualificati e di favorire l'accesso di nuovi titoli alle negoziazioni nei mercati borsistici. A tal fine, con il primo principio e criterio direttivo di delega, viene prevista una misura agevolativa, nei confronti sia delle società non quotate che di quelle quotate, consistente nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) applicabile alla parte di imponibile corrispondente al capitale di nuova formazione sottoscritto da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ovvero da società da essi appositamente create. Si deve sottolineare che, affinché operi il meccanismo agevolativo, gli organismi d'investimento devono rispondere a determinati requisiti di composizione del proprio attivo e che, inoltre, è in facoltà del legislatore delegato porre anche un limite, sia in termini percentuali che in termini assoluti, all'ammontare massimo di capitale sottoscritto. L'applicazione della misura, inoltre, non spetta solo in caso di sottoscrizione diretta del capitale di nuova emissione, ma anche in caso di acquisizione in occasione del collocamento dello stesso per la quotazione in mercati regolamentati, ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). In alternativa alla riduzione di aliquota, è data facoltà al legislatore delegato di attuare le finalità della delega prevedendo un diverso meccanismo agevolativo, operante del pari in favore della società partecipata, ma consistente nella deduzione dall'imponibile, nell'anno della delibera, di una quota dei dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio d'ingresso dell'organismo d'investimento nel capitale di rischio. Quale che sia il meccanismo applicativo che il legislatore delegato intenderà adottare, è peraltro stabilito che il risparmio d'imposta derivante per la società non potrà comunque eccedere, in ciascun periodo d'imposta, un determinato limite massimo; ciò servirà evidentemente ad evitare che nei confronti delle società di grandi dimensioni l'agevolazione possa raggiungere un ammontare sproporzionato. Al fine di contrastare possibili manovre elusive, inoltre, è espressamente previsto che il beneficio è destinato a cessare qualora la quota di capitale originariamente sottoscritta o acquisita dal

 


Pag. 12


 

l'organismo sia successivamente ceduta a un soggetto diverso da un altro organismo simile. Il secondo obiettivo della delega, come si è detto, è quello di favorire l'accesso di nuovi titoli al mercato borsistico. A tal fine viene introdotta una disciplina agevolativa permanente per la deduzione dal reddito d'impresa, ferma restando la deduzione già applicabile in base alle ordinarie regole, delle spese sostenute per l'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati, ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Importa notare che anche in questo caso sono previste la fissazione di un limite massimo alla deduzione da parte del legislatore delegato e, inoltre, la facoltà di ripartire la deduzione nell'arco di più esercizi fino a un massimo di tre. Anche questa misura, al pari della prima, ha carattere permanente, ritenendosi che la crescita del numero delle società quotate sia un obiettivo strategico da perseguire in funzione dello sviluppo e della ripresa economica.
      L'articolo 22 disciplina misure di semplificazione in materia di cooperazione prevedendo un'integrazione all'articolo 2545-octies del codice civile, mediante la quale è sospeso, per il biennio successivo alla perdita del requisito della mututalità prevalente da parte della cooperativa, l'obbligo di redigere apposito bilancio per determinare il valore dall'attivo da imputare alle riserve indivisibili.
      L'articolo 23 è volto a sanare una disparità di trattamento che vede tra i primi effetti, per le imprese di spettacolo, quello di non poter usufruire di agevolazioni al pari delle imprese operanti in altri settori economici. Invero, l'estensione dell'applicabilità della nozione comunitaria di piccola e media impresa alle imprese di spettacolo consente alle stesse di poter risultare destinatarie di contributi e finanziamenti agevolati. Appare importante sostenere e valorizzare politiche sociali volte a rispondere ai bisogni di crescita culturale, promovendo lo sviluppo delle attività in materia di spettacolo per l'alto valore di formazione e di aggregazione sociale che le diverse espressioni artistiche perseguono.
      L'articolo 24 prescrive che il Governo, le regioni e gli enti locali, attraverso le modalità di cooperazione amministrativa previste nel decreto legislativo n. 281 del 1997, raggiungano intese o accordi che prevedano la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio anche in via informatica, al fine di garantire una maggiore celerità e diffusione della pubblicità degli atti stessi e la trasparenza della comunicazione amministrativa.
      L'articolo 25 prevede l'abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese. La norma è finalizzata a diminuire in maniera consistente gli obblighi di certificazione a carico degli imprenditori per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Il meccanismo delineato è quello di un'autocertificazione con contestuale autorizzazione per le pubbliche amministrazioni a reperire direttamente presso le proprie banche dati le necessarie informazioni. Si passa così per le imprese dal modello dell'autocertificazione, introdotto con le cosiddette «riforme Bassanini» della XIII legislatura, che a loro volta avevano sensibilmente semplificato rispetto alla situazione precedente, a un nuovo approccio secondo il quale la pubblica amministrazione utilizza direttamente i dati e le informazioni già in proprio possesso, senza gravare ulteriormente l'operatore economico.
      L'articolo 26 reca alcune misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di atti telematici. In particolare, il comma 1 concerne la pubblicità della nomina di procuratori, semplificando l'attuale disciplina, ai sensi della quale in tutti i casi di nomina di un procuratore è comunque necessaria la redazione di una procura notarile con firma autenticata del rappresentato, e consentendo di depositare direttamente il verbale della deliberazione di conferimento dei poteri, evitando ulteriori aggravi di procedura e consentendo un risparmio di costi

 


Pag. 13


 

per le imprese. I commi 2 e 3 semplificano le modalità di produzione di procure speciali per il compimento di determinati atti nei confronti della pubblica amministrazione. In attuazione dei princìpi di semplificazione per le imprese e con l'obiettivo di far conseguire risparmi di spesa alle stesse, viene consentito di redigere le procure speciali in carta semplice, senza necessità di autenticazione della firma. L'identità e la veridicità della procura sono garantite dall'allegazione della copia fotostatica di un documento del rappresentato, sottoscritta da quest'ultimo. Infine, il comma 4, concernente le procure per atti telematici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, intende consentire il rilascio di un'apposita procura per tali atti, con modalità semplificate, assicurando comunque che l'esercizio della stessa avvenga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza informatica richieste dalla normativa. La pubblicità del rilascio della procura è assicurata dalla pubblicazione del contenuto del certificato digitale rilasciato al procuratore nel registro delle imprese, garantendo altresì che venga data idonea pubblicità anche ai casi di revoca o di modifica dei poteri conferiti, secondo le previsioni di cui all'articolo 2207 del codice civile.
      L'articolo 27, in materia di tenuta dei libri obbligatori e di elenco dei soci, sostituisce il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, conferendo efficacia costitutiva all'iscrizione del trasferimento di proprietà delle quote di società a responsabilità limitata (srl) nel registro delle imprese. La nuova disciplina prevede che tale iscrizione abbia efficacia dirimente rispetto a più acquisti successivi, stabilendo che prevale sugli altri acquirenti colui che per primo abbia iscritto l'atto presso il registro. Preso atto dell'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento delle quote sociali, anche al fine di far valere il proprio diritto verso terzi, e considerato che il nuovo testo legislativo incentiva gli acquirenti a procedere a detta iscrizione, si intende semplificare maggiormente gli obblighi di tenuta dei libri sociali da parte delle srl, eliminando per tali tipologie di società il libro dei soci, la cui tenuta appare oramai superflua. La proprietà delle quote di capitale di una srl, infatti, è comunque quella risultante dal registro delle imprese, la cui consultazione assicura la piena conoscibilità di tali informazioni. In tal senso, anche la distinzione tra efficacia del trasferimento nei confronti della società ed efficacia del trasferimento nei confronti dei terzi appare superflua, dato che l'acquirente ha comunque interesse ad iscrivere quanto prima l'atto nel registro delle imprese, momento in cui il trasferimento potrebbe acquisire efficacia sia nei confronti della società sia nei confronti dei terzi. La soppressione del libro dei soci per le srl ha come conseguenza anche l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei soci, di cui all'articolo 2478-bis, secondo comma, del codice civile. Le variazioni della compagine sociale, infatti, sono sempre e comunque rilevabili dal registro delle imprese e l'invio di detto elenco non può apportare elementi di novità rispetto a quanto già pubblicizzato nel registro stesso.
      Il titolo III riguarda la materia dell'istruzione tecnico-professionale, che viene riordinata e potenziata, finalizzandola all'immediato inserimento nel mondo produttivo.
      La riforma degli ordinamenti scolastici introdotta dalla legge n. 53 del 2003 ha determinato profondi mutamenti e innovazioni nell'ordinamento scolastico e in particolare, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, nel settore dell'istruzione tecnica e professionale. Il decreto legislativo n. 226 del 2005, emanato in attuazione della delega prevista dalla predetta legge n. 53 del 2003, nel disciplinare il sistema dei licei, ha infatti previsto l'istituzione dei licei economico e tecnologico e la soppressione degli istituti tecnici e professionali fino al completo esaurimento delle classi del precedente ordinamento ancora funzionanti. Nella scorsa legislatura si è provveduto, peraltro, a rinviare l'avvio della riforma del secondo ciclo, al fine di avere un arco temporale

 


Pag. 14


 

più congruo per iniziative legislative di revisione, consentendo ancora la possibilità di iscrizione ai predetti istituti. Si è creata, d'altronde, una notevole incertezza in ordine alla congruità della formazione assicurata dai futuri licei tecnologici ed economici rispetto a quella degli attuali istituti tecnici e professionali, ai fini della preparazione specifica dei giovani per l'accesso al mercato dell'occupazione. Non vanno inoltre sottovalutati i negativi riflessi che tale situazione determina anche per le aspettative e la funzionalità delle imprese, che vedono in tale modo diminuire le possibilità di reclutamento di giovani già formati per l'impiego lavorativo in quanto dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo e dei servizi. In considerazione del ruolo strategico di tale settore di istruzione si potrebbe, quindi, determinare un effetto negativo sulla stessa competitività delle imprese, sulla valutazione della convenienza ad investire in Italia e sulla programmazione a breve e medio periodo dell'attività del mondo imprenditoriale, con particolare riferimento al settore delle piccole e medie imprese.
      L'articolo 28, comma 1, dispone pertanto che gli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 191 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, siano riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Questi istituti sono strutturati organicamente sul territorio attraverso collegamenti stabili con il mondo del lavoro - ivi compresi il volontariato e il privato sociale - con la formazione professionale e con l'università e la ricerca. Il comma 2, nel demandare al potere regolamentare, nella specie a regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il riassetto degli istituti tecnici e professionali di cui al comma 1, detta una serie di princìpi ai quali i regolamenti attuativi devono attenersi:

          a) la riduzione del numero degli attuali indirizzi di studio e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo;

          b) la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento;

          c) la previsione di un monte ore di lezioni sostenibile per gli allievi e il conseguente riassetto delle discipline di insegnamento con un più ampio spazio per le esperienze di laboratorio, di stage e di tirocini;

          d) l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

      Al riguardo va precisato che l'adozione di regolamenti ministeriali in materia di assetti ordinamentali dei corsi di istruzione era già prevista dall'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Il comma 3 prevede l'adozione di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata, per realizzare raccordi organici tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative previste dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, compresi in un apposito repertorio nazionale. Il comma 4 prevede in via generale la possibilità di provvedere, con appositi regolamenti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, a disciplinare le materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 53 del 2003 (nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale, determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici e definizione degli standard minimi formativi per i titoli professionali) e a rivedere i profili educativi di cui agli allegati A e B del decreto

 


Pag. 15


 

legislativo n. 226 del 2005. Con analoghi regolamenti si provvede anche per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo. La materia, pertanto, non è più oggetto di regolamenti governativi di delegificazione, così come previsto dalla legge n. 53 del 2003, bensì di regolamenti ministeriali.
      L'articolo 29 prevede, al comma 1, un'apposita delega per il riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche; a tale fine si prevede che il Governo emani, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio e di assicurare altresì una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al comma 2 si dispone che i decreti legislativi in questione sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il comma 3 prevede che eventuali disposizioni integrative o correttive dei citati decreti legislativi possono essere adottate entro il termine di diciotto mesi dalla loro entrata in vigore, fermo restando il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e delle stesse procedure. Il comma 4 elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi, ai quali si devono conformare i decreti legislativi sopra citati:

          a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia scolastica;

          b) possibilità per le scuole di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti nel territorio;

          c) attribuzione alla giunta esecutiva di funzioni di supporto e collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in materia economico-finanziaria e di gestione amministrativo-contabile delle scuole e di gestione delle risorse derivanti da donazioni o da altri contributi;

          d) possibilità di istituire all'interno di ciascuna istituzione scolastica un comitato tecnico, deputato a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;

          e) previsione di appositi corsi di formazione per dirigenti scolastici e per direttori dei servizi generali e amministrativi, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni, da finanziare con una quota parte delle risorse di bilancio previste per la formazione.

      L'articolo 30 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, di un apposito fondo, denominato «Fondo perequativo», destinato ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa prevista dall'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997. I criteri per l'assegnazione delle risorse alle scuole sono definiti con decreto del Ministro, mentre la consistenza annuale del Fondo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.
      L'articolo 31 reca le disposizioni finali, le modificazioni e le abrogazioni delle norme vigenti, conseguenti all'entrata in vigore della legge. In particolare, il comma 1 proroga di ulteriori dodici mesi il termine di trentasei mesi, già previsto dal

 


Pag. 16


 

l'articolo 1, comma 5, della legge n. 228 del 2006, per l'adozione di disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo n. 226 del 2005.
      Il comma 2 prevede invece che all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 228 del 2006, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010». Al comma 3, poi, si elencano le disposizioni del decreto legislativo n. 226 del 2005 che sono soppresse ovvero modificate, in relazione ai riferimenti ivi contenuti ai licei tecnologici ed economici, compresi quelli degli allegati B e D-bis. Il comma 4 stabilisce espressamente che le abrogazioni contenute nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 non abbiano efficacia relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. Il comma 5, infine, dispone che all'attuazione delle norme contenute nella presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      Il titolo IV è dedicato al cittadino consumatore.
      L'articolo 32 riguarda la nullità della clausola di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un tempo stabilito. Pertanto, essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione dalla banca ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, la destina a quell'utente per la durata dell'affidamento, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione.
      Attualmente, la commissione di massimo scoperto non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento. Al fine di favorire la posizione del cliente della banca, con la norma proposta - al comma 1 - si vuole eliminare la commissione di massimo scoperto e, infatti, si sanziona con la nullità l'inserimento di clausole contrattuali aventi questo oggetto. Inoltre, con il comma 2 si prevede che interessi, commissioni e provvigioni, derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca, rilevano ai fini dell'applicazione delle norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del codice civile; articolo 644 del codice penale; articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996).
      L'articolo 33 delega il Governo a modernizzare l'attuale sistema dei pagamenti, caratterizzato da un uso eccessivo di strumenti «materiali», come denaro contante e assegni. La norma, pertanto, detta i princìpi cui il Governo dovrà attenersi per delineare un nuovo quadro normativo che conduca alla progressiva estensione di un sistema di pagamenti caratterizzato dall'utilizzo di strumenti elettronici. Le innovazioni consentiranno, con innegabile vantaggio per gli utenti e per gli operatori, l'abbattimento dei costi connessi alla gestione materiale del denaro. In tale ottica, il perseguimento dell'obiettivo posto dalla norma di delega consentirà, inoltre, di colmare la distanza che esiste attualmente tra l'Italia e gli altri Paesi europei, ove l'utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento ha quasi del tutto sostituito l'uso del contante. La delega è ispirata, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) progressiva «dematerializzazione» dei pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione, da attuare con la previsione dell'obbligo, per quest'ultima, di attrezzarsi per consentire pagamenti con modalità elettroniche nonché attraverso servizi telematici e telefonici;

 


Pag. 17


 

          b) introduzione graduale, sostenuta da opportuni incentivi anche di natura fiscale, del sistema di pagamento elettronico nei confronti dei soggetti incaricati di servizi pubblici, delle banche, delle assicurazioni e di altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;

          c) previsione di un limite massimo, superato il quale gli emolumenti per prestazioni lavorative (stipendi, pensioni) e i compensi comunque corrisposti in via continuativa non possono essere erogati in contanti o con assegni;

          d) previsione di misure agevolative per ridurre i costi di gestione dei pagamenti effettuati con sistemi elettronici, anche mediante la previsione di incentivi fiscali nonché la revisione, per i conti caratterizzati da un ridotto rilievo finanziario e da un limitato impatto amministrativo, della disciplina concernente l'imposta di bollo gravante sui servizi bancari;

          e) superamento dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori conseguente all'utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica che facilita il suddetto adempimento da parte dei titolari di partita IVA.

      L'articolo 34 prevede che non è più necessario rinnovare ogni anno la domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza a beneficio degli invalidi civili minori che frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado. Si prevede il solo obbligo, a carico del legale rappresentante del minore, di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'eventuale cessazione della frequenza.
      Il titolo V disciplina la semplificazione della circolazione giuridica dei veicoli.
      L'articolo 35 reca disposizioni in materia di regime delle targhe automobilistiche. La norma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sia istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo.
      Le disposizioni successive (articoli 36-41) mirano a dare compimento a un processo di riforma che si è articolato, nel corso della XIII legislatura, prima con il disegno di legge del Governo atto Camera n. 6956, presentato il 28 aprile 2000 ma non approvato dal Parlamento entro la conclusione della legislatura, e poi con l'adozione del regolamento ad efficacia delegificante 19 settembre 2000, n. 358, che, «in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e loro rimorchi», istituì il cosiddetto «sportello unico dell'automobilista». Nella successiva legislatura il percorso riformatore si è interrotto. Oggi, pertanto, in Italia è ancora applicato ai veicoli stradali il regime giuridico del bene mobile registrato, che non trova riscontro in alcun Paese membro dell'Unione europea. Negli altri Paesi europei non esiste un pubblico registro automobilistico appositamente costituito per l'iscrizione di tali beni. Esistono, invece, archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà, allo scopo di potere rapidamente individuare il responsabile della circolazione di ciascun veicolo, abbinando alla targa di immatricolazione il numero del telaio del veicolo e l'identità del relativo proprietario. Anche in Italia esiste, come negli altri Paesi europei, un archivio del tipo indicato: l'archivio nazionale dei veicoli, istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che svolge le identiche funzioni, annotando per ciascun veicolo, identificato dalla targa fin dall'immatricolazione, tutti i trasferimenti di proprietà, la residenza dei proprietari, le revisioni effettuate, gli incidenti in cui è incorso, la data di cessazione della circolazione. È altresì indicata l'identità dell'eventuale usufruttuario, locatario o venditore con patto di riservato dominio, al precipuo fine di consentire, in ogni momento, l'identificazione del soggetto responsabile della circolazione del veicolo, tant'è vero che lo stesso archivio è in costante collegamento

 


Pag. 18


 

telematico con le Forze di polizia. Nel nostro Paese, peraltro, esiste anche il pubblico registro automobilistico, dove i veicoli, pur già registrati nell'archivio nazionale dei veicoli, devono essere nuovamente registrati a cura dei proprietari, in conformità alla disciplina civilistica dei beni mobili registrati, che prevede la trascrizione, fra gli altri, dei contratti di trasferimento della proprietà e costitutivi o modificativi di diritti reali immobiliari, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, per dirimere i possibili conflitti fra gli interessati al medesimo bene, secondo una complessa disciplina giuridica. L'inclusione degli autoveicoli fra i beni mobili registrati (ai sensi dell'articolo 2683, numero 3), del codice civile), con il conseguente obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico previsto dal regio decreto n. 1814 del 1927, sembra peraltro poter essere rivisitata in considerazione dei notevoli mutamenti che hanno caratterizzato il ruolo e la diffusione degli autoveicoli, che si sono moltiplicati e che hanno visto vertiginosamente aumentare la velocità di circolazione giuridica (più di 6 milioni di immatricolazioni e di successivi trasferimenti di proprietà all'anno), amplificando enormemente i problemi di tutela della sicurezza della circolazione, anche sotto il profilo della identificabilità del responsabile della circolazione di ogni singolo veicolo. Parallelamente, è venuta scemando, nell'attuale società, la rilevanza dei medesimi veicoli sotto il profilo della garanzia dei crediti e l'istituto dell'iscrizione immobiliare è divenuto del tutto desueto. Il fatto è che, ormai, quasi più nessuno iscrive ipoteche sui veicoli e quasi tutti, invece, preferiscono più moderni ed efficienti sistemi di finanziamento all'acquisto. Il regime della trascrizione dei contratti e degli atti indicati nel pubblico registro automobilistico e dell'iscrizione dei veicoli in entrambi i registri ha evidenziato, nel corso degli anni, gravissimi problemi quanto alla inammissibile durata delle procedure, alla complessità e all'onerosità degli adempimenti per gli interessati e alla sostanziale inefficacia rispetto alla tutela degli interessi pubblici. In particolare, la scelta che si impone è quella dell'abolizione dell'obbligo di iscrizione e di trascrizione nel pubblico registro automobilistico, disposto dal codice civile, che si sovrappone all'altra secondo una complessa disciplina, non più attuale, afferendo a un regime di circolazione giuridica e di garanzia dei crediti non rispondente alle odierne esigenze del commercio giuridico, e neppure idoneo a garantire la perseguita tutela delle parti contraenti e dei terzi alla luce dei numerosissimi episodi di truffa in danno dei consumatori, connessi alla ripetuta vendita del veicolo prima della trascrizione, o di intestazione di decine di veicoli a cittadini ignari, talvolta ad opera della criminalità organizzata per dissimulare il proprio patrimonio, nonché alla luce degli altri innumerevoli ulteriori inconvenienti riscontrati, ad esempio, in caso di fallimento del concessionario dopo la vendita e il pagamento del prezzo, ma prima della relativa trascrizione. Tutti gli episodi descritti, in realtà, trovano una matrice comune nella stessa natura dell'istituto giuridico derivante dalla qualificazione di «bene mobile registrato» che si va ad eliminare, la quale impone, a fini di opponibilità ai terzi, la successiva trascrizione di un atto contrattuale già perfetto ed efficace fra le parti, oltretutto oggi sottoposto a verifica notarile, con i conseguenti relativi oneri finanziari, ma limitatamente all'accertamento dell'identità del solo venditore. Risultano, pertanto, ampiamente superati sia il regime giuridico di circolazione, già venuto meno, ad esempio, per le imbarcazioni di minore dimensione, sia il pubblico registro automobilistico, a cui va peraltro riconosciuto di avere svolto, a decorrere dagli anni venti dello scorso secolo, un ruolo fondamentale nel tentativo, poi ampiamente riuscito, di far diventare l'auto un bene di massa attraverso la rateizzazione del prezzo di acquisto con garanzia ipotecaria. La descritta anomalia dell'attuale assetto giuridico, organizzativo e procedimentale produce lungaggini burocratiche a costi elevati, colpisce le operazioni di compravendita dei veicoli, ostacola la naturale espansione del mercato dell'auto, crea difficoltà

 


Pag. 19


 

all'industria e agli operatori. Un ulteriore grave ostacolo alla circolazione giuridica degli autoveicoli è costituito dai pesanti oneri economici connessi, causati dall'apposizione delle marche da bollo sugli atti afferenti ad entrambi i registri e sulle relative domande e dalle tariffe amministrative applicate. Ciò appare particolarmente grave rispetto all'attuale esigenza di un rapido ricambio del parco auto circolante, al fine di limitare l'inquinamento ambientale e di garantire la sicurezza stradale, in conformità alle prescrizioni comunitarie. Solo attraverso una maggiore facilità e fluidità della compravendita dei vecchi veicoli già a norma sarà, infatti, possibile innescare un circuito economico in grado di favorire anche l'acquisto dei veicoli di nuova fabbricazione, con indubitabili vantaggi ambientali ed economico-occupazionali. Sotto entrambi i profili, risulta quindi necessario procedere lungo la linea di riforma già individuata dal Governo con il citato disegno di legge atto Camera n. 6956 della XIII legislatura, per completare e integrare il processo di semplificazione regolamentare, eliminando radicalmente il regime giuridico di bene mobile registrato relativamente agli autoveicoli, mediante l'abrogazione delle relative disposizioni del codice civile e quindi del citato articolo 2683, lettera c), e delle altre disposizioni di legge che finora impongono l'iscrizione e la trascrizione nel pubblico registro automobilistico, facendo venire meno, conseguentemente, le relative imposte di bollo, che oggi gravano pesantemente sulla compravendita degli autoveicoli. In conclusione, il provvedimento riconduce la disciplina degli autoveicoli al comune regime dei beni mobili, concentrando nell'archivio nazionale dei veicoli, che ha già dimostrato di assolvere egregiamente le proprie funzioni in materia di circolazione, anche le attuali ineludibili esigenze di certezza circa la titolarità dei diritti relativi; lo stesso archivio, in particolare, include già i dati relativi ai trasferimenti di proprietà e alle principali vicende giuridiche del bene; risulta pertanto sufficiente prevedere l'annotazione di talune ulteriori vicende giuridiche, quali il sequestro conservativo e il pignoramento. La nuova disciplina, al contrario del precedente sistema, sancisce la predetta esigenza di pubblicità sanzionando in via amministrativa la mancata annotazione sulla carta di circolazione e la mancata registrazione dei relativi dati nell'archivio nazionale dei veicoli e attribuendo ai precedenti dati, in armonia con la nuova qualifica del bene, un mero valore di pubblicità a fini di sola notizia sotto il profilo civilistico.
      Il presente capo del disegno di legge in materia di tutela della concorrenza, in sintesi, si prefigge di innovare radicalmente il sistema speciale in esame e di ricondurlo ai più generali istituti civilistici, nonché alle previsioni già presenti in tutti i Paesi europei:

          a) eliminando, per i veicoli stradali, il regime giuridico del bene mobile registrato;

          b) abolendo, di conseguenza, il pubblico registro automobilistico;

          c) attribuendo al già esistente archivio nazionale dei veicoli un valore analogo a quello rivestito dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei;

          d) riducendo, in definitiva, i tempi e i costi delle pratiche automobilistiche, per riportarle a livelli di efficienza confrontabili con quelli degli altri Paesi.

      L'articolo 36 dispone, in relazione ai veicoli stradali, il superamento del regime giuridico previsto dal codice civile per i beni mobili registrati; conseguentemente è abolito il pubblico registro automobilistico presso l'Automobile Club d'Italia, che è sostituito in tutti i riferimenti normativi dall'archivio nazionale dei veicoli già esistente presso il Ministero dei trasporti.
      L'articolo 37 salvaguarda il mantenimento del rapporto di pubblico impiego del personale dell'Automobile Club d'Italia addetto al pubblico registro automobilistico, che potrà anche avvalersi del vigente regime della mobilità.

 


Pag. 20


 


      L'articolo 38 disciplina l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione alle nuove fattispecie.
      L'articolo 39 rimette ad uno o più regolamenti ad efficacia delegificante, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adeguamento della disciplina di settore in conseguenza della soppressione dell'obbligo di trascrizione dei veicoli stradali presso il pubblico registro automobilistico. Con gli stessi si provvederà a disciplinare, inoltre, la fase transitoria e le ulteriori modalità attuative, in modo da garantire l'invarianza di spesa, avuto riguardo alla quota di entrate finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
      L'articolo 40 stabilisce le sanzioni pecuniarie e accessorie, in caso di violazione della nuova disciplina basata sull'iscrizione nell'archivio nazionale dei veicoli, in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Infine, l'articolo 41 dispone la modificazione e l'abrogazione delle norme del codice civile che prevedono l'applicazione dell'istituto giuridico del bene mobile registrato ai veicoli stradali, l'abrogazione del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29, e delle relative norme di attuazione, nonché l'abrogazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che disciplinano l'immatricolazione, il trasferimento di proprietà e la cessazione della circolazione dei veicoli stradali.
      Il titolo VI, infine, reca le norme finali, prevedendo, oltre alla clausola di invarianza della spesa (articolo 43), il principio di collaborazione fra lo Stato, le regioni e le autonomie locali (articolo 42), e prescivendo che gli stessi promuovano accordi e intese al fine di pervenire a ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché al fine di garantire la piena applicazione e il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni della legge in esame.

 


Pag. 21


 

 

torna su

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Titolo I

Imprese e professioni più libere (articoli da 1 a 8).

        Le norme in esame prevedono l'eliminazione di ostacoli ad attività commerciali (articolo 1), nell'intermediazione commerciale e di affari (articolo 2), l'applicazione del principio comunitario di libera concorrenza al settore della componentistica dei veicoli a motore (articolo 3), alle misure della distribuzione del GPL (articolo 4), la verifica della liberalizzazione dei servizi a terra degli aeroporti civili (articolo 5), alcune norme di principio e la previsione di una indagine conoscitiva in materia di trasporto ferroviario (articolo 6), alcune misure per la liberalizzazione dei servizi di trasporto locale di carattere innovativo - con ciò intendendosi servizi quali l'uso multiplo, la condivisione di veicoli e il trasporto ecologico - (articolo 7) e il riordino, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale (articolo 8).
        Le citate norme non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, liberando al contrario le risorse umane, organizzative e finanziarie oggi impegnate dalle procedure amministrative di interdizione o di selezione al fine dell'accesso limitato alle attività in esame.

Titolo II - Impresa più facile.

Capo I - Abolizione e semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli impianti produttivi (articoli da 9 a 18).

        L'articolo 9 stabilisce i nuovi princìpi generali per il procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive.
        Gli articoli da 10 a 16 sono riferiti all'installazione di impianti produttivi; in particolare gli articoli 10 e 11 riguardano la dichiarazione unica e i casi esclusi, l'articolo 12 l'autorizzazione mediante conferenza di servizi telematica, l'articolo 13 la chiusura dei lavori e il collaudo, gli articoli 14 e 15 i controlli; gli articoli 16 e 17 conferiscono deleghe al Governo in materia, l'articolo 18 abroga precedenti disposizioni.
        Le norme in esame non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, risolvendosi in una razionalizzazione dei compiti delle amministrazioni statali, regionali e comunali coinvolte, che potranno utilizzare le risorse umane, organizzative e finanziarie, liberate dall'abbattimento degli adempimenti amministrativi e dalle semplificazioni procedurali, per le proprie finalità istituzionali

 


Pag. 22


 

di controllo nel territorio a tutela degli interventi pubblici della comunità locale e dei diritti dei cittadini.
        In particolare, l'articolo 9, comma 9, non comporta alcuna riduzione di gettito per la finanza pubblica, in quanto la misura del dimezzamento delle spese e dei diritti dovuti per procedure autorizzatorie per il caso di presentazione di dichiarazione di conformità è già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, in conformità alle previsioni della legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Ai sensi di tale disposizione, infatti, le spese e i diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.
        Quanto, poi, alla previsione di un indennizzo forfetario per la violazione delle modalità di effettuazione dei controlli, di cui all'articolo 15, comma 4, la disposizione è da intendere nel senso che le eventuali spese verranno fronteggiate nell'ambito delle disponibilità delle amministrazioni interessate previste a legislazione vigente.

Capo II - Ulteriori misure per le imprese (articoli da 19 a 27).

        Il capo disciplina misure di semplificazione dell'attività amministrativa.
        In particolare l'articolo 19 semplifica la procedura di verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento; l'articolo 20 conferisce delega al Governo in materia di semplificazione per il rilascio del certificato di prevenzione incendi; l'articolo 21 delega il Governo ad adottare misure fiscali dirette a favorire la capitalizzazione delle imprese garantendo espressamente che dall'attuazione congiunta delle deleghe di cui allo stesso articolo e all'articolo 33 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        L'articolo 22 semplifica la tenuta delle scritture contabili per le società a mutualità prevalente in caso di momentanea perdita di tale status.
        L'articolo 23 estende la nozione di media e piccola impresa alle imprese di spettacolo, dando a queste ultime la possibilità di accedere alle agevolazioni già previste dalla normativa comunitaria e nazionale, andando, quindi, ad incidere solo sulla platea dei soggetti ammessi ai contributi, senza comportare altresì oneri per la finanza pubblica.
        L'articolo 24 si occupa della pubblicazione informatica degli atti nell'albo pretorio; l'articolo 25 abolisce altre certificazioni dovute dalle imprese; gli ultimi due articoli 26 e 27 introducono modifiche al codice civile, semplificando le formalità per il conferimento di poteri di rappresentanza dell'imprenditore e in materia di tenuta dei libri obbligatori e dell'elenco dei soci.
        Tutte le citate norme non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica operando, al contrario, una razionalizzazione e una diminuzione della spesa.

 


Pag. 23


 


        Con riferimento, infine, all'articolo 23, si evidenzia che l'estensione delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per le piccole e medie imprese dalle normative vigenti agli organismi dello spettacolo è da intendere circoscritta agli stanziamenti già esistenti.

Titolo III

Scuola, imprese e società (articoli da 28 a 31).

        L'articolo 28 prevede norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale e dunque non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        L'articolo 29, prevedendo una delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        L'articolo 30 istituisce il Fondo di perequazione presso il Ministero della pubblica istruzione. La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto la consistenza annuale del Fondo stesso, fissata nella misura del 5 per cento, è posta a carico del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
        L'articolo 31 detta disposizioni finali, modificazioni e abrogazioni.

Titolo IV

Cittadino e consumatore (articoli da 32 a 34).

        L'articolo 32, eliminando la clausola di massimo scoperto e sanzionando con la nullità l'inserimento di clausole contrattuali aventi questo oggetto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
        L'articolo 33 prevede una delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come espressamente sancito al comma 5, il quale prevede che dall'attuazione congiunta delle deleghe di cui al presente articolo e all'articolo 21 non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        L'articolo 34 semplifica gli adempimenti relativi alla concessione di indennità per le famiglie di invalidi civili minori.

Titolo V

Semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli (articoli da 35 a 41).

        Le norme in esame riguardano la semplificazione in materia di circolazione giuridica dei veicoli e, in particolare:

            l'articolo 35 disciplina la portabilità della targa, che diviene personale;

 


Pag. 24


 

            l'articolo 36 dispone la modifica del regime giuridico di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevedendo, per gli atti opponibili ai terzi, la registrazione presso l'archivio nazionale dei veicoli e l'abolizione del pubblico registro automobilistico;

            l'articolo 37 prevede che al personale del pubblico registro automobilistico vengano applicate le procedure di mobilità previste dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001;

            l'articolo 38 conferma l'applicazione dell'imposta di trascrizione già prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

            l'articolo 39 reca norme di attuazione;

            l'articolo 40 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi specificati dalla norma;

            l'articolo 41 reca modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie.

        Tutte le sopra specificate norme non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. In particolare l'articolo 39 prevede, in via cautelativa, che con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le disposizioni per la disciplina dei nuovi procedimenti e le norme transitorie eventualmente necessarie, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Titolo VI

Norme finali (articoli 42 e 43).

        L'articolo 42 dispone in merito alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.
        L'articolo 43 regola l'invarianza della spesa.

 


Pag. 25


 

 

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE

Art. 1.

(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali).

      1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.
      2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari

 


Pag. 26


 

statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
      4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Attività di intermediazione commerciale e di affari).

      1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

          a) agente di affari in mediazione;

          b) agente immobiliare;

          c) agente d'affari;

          d) agente e rappresentante di commercio;

          e) mediatore marittimo;

          f) spedizioniere;

          g) raccomandatario marittimo.

      2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.
      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di

 


Pag. 27


 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
      4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
      7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
      8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
      9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
      10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

 


Pag. 28


 

Art. 3.

(Componentistica dei veicoli a motore).

      1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

          a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;

          b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

      2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono

 


Pag. 29


 

certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.
      4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto della disposizioni dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Misure per la distribuzione del GPL).

      1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatori di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie

 


Pag. 30


 

dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
      2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis.

Art. 5.

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

      1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in

 


Pag. 31


 

vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
      2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti individua le misure e i correttivi concreti che possono realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore. Fatti salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il medesimo Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indìcano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling).

Art. 6.

(Misure in materia di trasporto ferroviario).

      1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.
      2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee

 


Pag. 32


 

a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
      3. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che i componenti degli organi di amministrazione e di gestione devono possedere, quando le imprese esercenti i servizi sono costituite in forma societaria.

Art. 7.

(Misure in materia di trasporto innovativo).

      1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.

 


Pag. 33


 


      2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1.
      3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia quali imprenditori individuali sia in forma societaria o consorziata.
      4. I comuni predispongono una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:

          a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

          b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;

          c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;

          d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;

          e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

      5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.
      6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce

 


Pag. 34


 

titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8.

(Incentivi).

      1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.
      2. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.

Titolo II

IMPRESA PIÙ FACILE

Capo I

ABOLIZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 9.

(Princìpi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive).

      1. Le dichiarazioni e le domande di cui al presente capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato «sportello unico».
      2. Il comune designa l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a

 


Pag. 35


 

svolgere le attività previste dalle disposizioni del presente capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.
      3. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.
      4. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Lo sportello unico assicura gratuitamente, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta.
      5. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 1, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.
      6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.
      7. Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già

 


Pag. 36


 

esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
      8. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, sebbene conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrasta con lo strumento urbanistico, e lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 12 della presente legge, è convocata in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera senza ritardi sulla variante urbanistica, con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi. In caso di decisione negativa, il consiglio comunale può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tal caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un'ulteriore delibera del consiglio comunale.
      9. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti della metà per i profili di procedimento attivati dalla presentazione della dichiarazione di conformità. Le amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all'impresa interessata.
      10. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 4 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività della trasmissione.

 


Pag. 37


 

Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso.

Art. 10.

(Dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi).

      1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.
      2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
      3. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.
      4. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.

 


Pag. 38


 


      5. La dichiarazione di conformità di cui al comma 3 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.
      6. Per gli ulteriori profili non rientranti nelle ipotesi previste dall'articolo 11 e suscettibili di dichiarazione di conformità, l'immediato avvio dell'intervento è subordinato alla previa presentazione di una dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'imprenditore interessato all'intervento.
      7. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca una riunione, anche per via telematica, di cui viene redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti.

Art. 11.

(Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento).

      1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:

          a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

          b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

 


Pag. 39


 

          c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

      2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:

          a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

          b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;

          c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;

          d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;

          e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;

          f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

          g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.

Art. 12.

(Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica).

      1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.

 


Pag. 40


 


      2. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
      4. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

          b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

      «02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

 


Pag. 41


 


      03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

          c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

Art. 13.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

      1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
      2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente, scelti dall'imprenditore ma diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.
      3. Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo, consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

 


Pag. 42


 

Art. 14.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).

      1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente capo, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 13, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
      3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli

 


Pag. 43


 

obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 15.

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).

      1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
      2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.
      3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.
      4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il

 


Pag. 44


 

diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili.

Art. 16.

(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo;

          b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;

          c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni

 


Pag. 45


 

nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
      3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

          b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui

 


Pag. 46


 

all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

      2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
      4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il medesimo termine previsto dal comma 4, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 18.

(Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione).

      1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a

 


Pag. 47


 

quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti avviati oltre il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.
      3. Le regioni e i comuni possono prevedere che la disciplina dei procedimenti per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, vigente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continui a trovare applicazione per i sei mesi successivi, fermi restando le disposizioni del comma 5 e l'obbligo dei comuni di rendere operativo lo sportello unico e l'obbligo delle regioni di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza.
      4. Resta comunque ferma, per il medesimo periodo di cui al comma 2, la facoltà degli interessati di presentare alle amministrazioni competenti le dichiarazioni e le domande di autorizzazione secondo la normativa previgente.

      5. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.

      6. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo

 


Pag. 48


 

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 12 da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica.

Capo II

ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE

Art. 19.

(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).

      1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

      2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte e il relativo esito. Il gestore e il professionista attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto.

      3. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione.

 


Pag. 49


 



      4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

      5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, non si applica il comma 3 ed è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.

      6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni.

      7. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 20.

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

 


Pag. 50


 

          b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;

          c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

          d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

          e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

Art. 21.

(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e

 


Pag. 51


 

l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;

          b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa,

 


Pag. 52


 

delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell'ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l'imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell'arco massimo di tre periodi d'imposta.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 33 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

      1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo

 


Pag. 53


 

comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».

      2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.

Art. 23.

(Interventi a favore delle imprese di spettacolo).

      1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

      2. Ai sensi del comma 1, le imprese dello spettacolo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

      3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo.

Art. 24.

(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).

      1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo

 


Pag. 54


 

decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.

Art. 25.

(Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).

      1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

Art. 26.

(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

      1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale

 


Pag. 55


 

della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».

      2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
      3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.
      4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile.

Art. 27.

(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).

      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.
      L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'articolo 2022».

      2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

      3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

Titolo III

SCUOLA, IMPRESE E SOCIETÀ

Art. 28.

(Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale).

      1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione

 


Pag. 57


 

professionale, con l'università e con la ricerca.
      2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi, nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività di laboratorio, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

      3. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi in un apposito repertorio nazionale.
      4. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28

 


Pag. 58


 

marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.

Art. 29.

(Delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dal presente articolo.

 


Pag. 59


 


      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

          b) previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche, di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio;

          c) attribuzione alla giunta esecutiva, prevista dagli articoli 8 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

          d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;

          e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.

 


Pag. 60


 

Art. 30.

(Fondo di perequazione).

      1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997.

Art. 31.

(Disposizioni finali e abrogazioni).

      1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.
      2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».
      3. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

 


Pag. 61


 

          b) all'articolo 2:

              1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»;

              2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse;

              3) il comma 7 è abrogato;

              4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»;

          c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse;

          d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

          e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;

          f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse;

          g) l'allegato D-bis è abrogato.

      4. Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
      5. All'attuazione del presente titolo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 


Pag. 62


 

Titolo IV

CITTADINO E CONSUMATORE

Art. 32.

(Nullità della clausola di massimo scoperto).

      1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
      2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
      3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesime data.

Art. 33.

(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).

      1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 


Pag. 63


 

uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione;

          b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;

          c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;

          d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;

          e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;

          f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;

          g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti

 


Pag. 64


 

e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;

          h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;

          i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;

          l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;

          m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni

 


Pag. 65


 

necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 21 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 34.

(Famiglie di invalidi civili minori).

      1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».

Titolo V

SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Art. 35.

(Portabilità della targa dei veicoli).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della

 


Pag. 66


 

targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo.

Art. 36.

(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

      1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
      2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.
      3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 39 della presente legge, che devono essere emanati garantendo l'invarianza del gettito.

Art. 37.

(Personale del pubblico registro automobilistico).

      1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del

 


Pag. 67


 

pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Disposizioni in materia fiscale).

      1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 39.

(Regolamenti di attuazione).

      1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le

 


Pag. 68


 

modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Art. 40.

(Sanzioni).

      1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni relative alla caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
      3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le

 


Pag. 69


 

norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      4. Ai gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica la sanzione prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 36, che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 39.

Art. 41

(Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

          a) nel codice civile:

              1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»;

              2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;

              3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse;

              4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli

 


Pag. 70


 

autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato;

          b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29;

          c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato;

          d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;

          e) nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo, è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 sono abrogati;

          f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 42.

(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).

      1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza

 


Pag. 71


 

e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

Art. 43.

(Invarianza della spesa).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o diminuzioni di entrate per la finanza pubblica.
      2. Le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, 8, 9, 13, comma 3, 14, comma 1, 15, comma 4, 19, comma 4, 24 e 33 sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente.


 


Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007)

 


Pag. 2


 

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE

Art. 1.

(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali).

      1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.
      2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari

 


Pag. 3


 

statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
      4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Attività di intermediazione commerciale e di affari).

      1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

          a) agente di affari in mediazione;

          b) agente immobiliare;

          c) agente d'affari;

          d) agente e rappresentante di commercio;

          e) mediatore marittimo;

          f) spedizioniere;

          g) raccomandatario marittimo.

      2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.
      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di

 


Pag. 4


 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
      4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
      7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
      8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
      9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
      10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

 


Pag. 5


 

Art. 3.

(Componentistica dei veicoli a motore).

      1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

          a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;

          b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

      2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono

 


Pag. 6


 

certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.
      4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto della disposizioni dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Misure per la distribuzione del GPL).

      1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatori di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie

 


Pag. 7


 

dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
      2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis.

Art. 5.

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

      1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in

 


Pag. 8


 

vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
      2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti individua le misure e i correttivi concreti che possono realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore. Fatti salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il medesimo Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indìcano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling).

Art. 6.

(Misure in materia di trasporto ferroviario).

      1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.
      2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee

 


Pag. 9


 

a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
      3. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che i componenti degli organi di amministrazione e di gestione devono possedere, quando le imprese esercenti i servizi sono costituite in forma societaria.

Art. 7.

(Misure in materia di trasporto innovativo).

      1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.

 


Pag. 10


 


      2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1.
      3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia quali imprenditori individuali sia in forma societaria o consorziata.
      4. I comuni predispongono una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:

          a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

          b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;

          c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;

          d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;

          e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

      5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.
      6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce

 


Pag. 11


 

titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8.

(Incentivi).

      1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.
      2. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.

Titolo II

IMPRESA PIÙ FACILE

Capo I

ABOLIZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 9.

(Princìpi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive).

      1. Le dichiarazioni e le domande di cui al presente capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato «sportello unico».
      2. Il comune designa l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a

 


Pag. 12


 

svolgere le attività previste dalle disposizioni del presente capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.
      3. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.
      4. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Lo sportello unico assicura gratuitamente, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta.
      5. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 1, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.
      6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.
      7. Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già

 


Pag. 13


 

esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
      8. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, sebbene conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrasta con lo strumento urbanistico, e lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 12 della presente legge, è convocata in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera senza ritardi sulla variante urbanistica, con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi. In caso di decisione negativa, il consiglio comunale può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tal caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un'ulteriore delibera del consiglio comunale.
      9. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti della metà per i profili di procedimento attivati dalla presentazione della dichiarazione di conformità. Le amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all'impresa interessata.
      10. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 4 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività della trasmissione.

 


Pag. 14


 

Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso.

Art. 10.

(Dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi).

      1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.
      2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
      3. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.
      4. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.

 


Pag. 15


 


      5. La dichiarazione di conformità di cui al comma 3 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.
      6. Per gli ulteriori profili non rientranti nelle ipotesi previste dall'articolo 11 e suscettibili di dichiarazione di conformità, l'immediato avvio dell'intervento è subordinato alla previa presentazione di una dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'imprenditore interessato all'intervento.
      7. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca una riunione, anche per via telematica, di cui viene redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti.

Art. 11.

(Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento).

      1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:

          a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

          b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

 


Pag. 16


 

          c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

      2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:

          a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

          b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;

          c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;

          d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;

          e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;

          f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

          g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.

Art. 12.

(Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica).

      1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.

 


Pag. 17


 


      2. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
      4. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

          b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

      «02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

 


Pag. 18


 


      03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

          c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

Art. 13.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

      1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
      2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente, scelti dall'imprenditore ma diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.
      3. Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo, consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

 


Pag. 19


 

Art. 14.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).

      1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente capo, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 13, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
      3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli

 


Pag. 20


 

obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 15.

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).

      1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
      2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.
      3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.
      4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il

 


Pag. 21


 

diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili.

Art. 16.

(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo;

          b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;

          c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni

 


Pag. 22


 

nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
      3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

          b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui

 


Pag. 23


 

all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

      2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
      4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il medesimo termine previsto dal comma 4, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 18.

(Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione).

      1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a

 


Pag. 24


 

quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti avviati oltre il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.
      3. Le regioni e i comuni possono prevedere che la disciplina dei procedimenti per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, vigente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continui a trovare applicazione per i sei mesi successivi, fermi restando le disposizioni del comma 5 e l'obbligo dei comuni di rendere operativo lo sportello unico e l'obbligo delle regioni di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza.
      4. Resta comunque ferma, per il medesimo periodo di cui al comma 2, la facoltà degli interessati di presentare alle amministrazioni competenti le dichiarazioni e le domande di autorizzazione secondo la normativa previgente.
      5. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.
      6. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo

 


Pag. 25


 

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 12 da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica.

Capo II

ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE

Art. 19.

(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).

      1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

      2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte e il relativo esito. Il gestore e il professionista attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto.

      3. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione.

 


Pag. 26


 



      4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

      5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, non si applica il comma 3 ed è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.

      6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni.

      7. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 20.

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

 


Pag. 27


 

          b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;

          c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

          d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

          e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

Art. 21.

(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e

 


Pag. 28


 

l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;

          b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa,

 


Pag. 29


 

delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell'ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l'imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell'arco massimo di tre periodi d'imposta.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 33 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

      1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo

 


Pag. 30


 

comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».

      2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.

Art. 23.

(Interventi a favore delle imprese di spettacolo).

      1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

      2. Ai sensi del comma 1, le imprese dello spettacolo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

      3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo.

Art. 24.

(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).

      1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo

 


Pag. 31


 

decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.

Art. 25.

(Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).

      1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

Art. 26.

(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

      1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale

 


Pag. 32


 

della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».

      2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
      3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.
      4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile.

Art. 27.

(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).

      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.
      L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle

 


Pag. 33


 

imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'articolo 2022».

      2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

      3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

Titolo III

SCUOLA, IMPRESE E SOCIETÀ

Artt. 28-31.

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

Titolo IV

CITTADINO E CONSUMATORE

Art. 32.

(Nullità della clausola di massimo scoperto).

      1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo

 


Pag. 34


 

scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
      2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
      3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesime data.

Art. 33.

(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).

      1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere

 


Pag. 35


 

che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione;

          b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;

          c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;

          d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;

          e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;

          f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;

          g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;

          h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti

 


Pag. 36


 

amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;

          i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;

          l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;

          m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 21 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale,

 


Pag. 37


 

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 34.

(Famiglie di invalidi civili minori).

      1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».

Titolo V

SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Art. 35.

(Portabilità della targa dei veicoli).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo.

Art. 36.

(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

      1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle

 


Pag. 38


 

disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
      2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.
      3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 39 della presente legge, che devono essere emanati garantendo l'invarianza del gettito.

Art. 37.

(Personale del pubblico registro automobilistico).

      1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 


Pag. 39


 

Art. 38.

(Disposizioni in materia fiscale).

      1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 39.

(Regolamenti di attuazione).

      1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate

 


Pag. 40


 

le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Art. 40.

(Sanzioni).

      1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni relative alla caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
      3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      4. Ai gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere

 


Pag. 41


 

prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica la sanzione prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 36, che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 39.

Art. 41

(Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

          a) nel codice civile:

              1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»;

              2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;

              3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse;

              4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato;

          b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni,

 


Pag. 42


 

è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29;

          c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato;

          d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;

          e) nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo, è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 sono abrogati;

          f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 42.

(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).

      1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

 


Pag. 43


 

Art. 43.

(Invarianza della spesa).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o diminuzioni di entrate per la finanza pubblica.
      2. Le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, 8, 9, 13, comma 3, 14, comma 1, 15, comma 4, 19, comma 4, 24 e 33 sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente.


(Già articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,

stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007)

 


Pag. 2


torna su

DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-27.

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

Art. 28.

(Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale).

      1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e con la ricerca.
      2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi, nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive

 


Pag. 3


modificazioni, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività di laboratorio, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

      3. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi in un apposito repertorio nazionale.
      4. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.

Art. 29.

(Delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

 


Pag. 4


vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dal presente articolo.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

          b) previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche, di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio;

          c) attribuzione alla giunta esecutiva, prevista dagli articoli 8 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi

 


Pag. 5


espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

          d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;

          e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.

Art. 30.

(Fondo di perequazione).

      1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione

 


Pag. 6


di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997.

Art. 31.

(Disposizioni finali e abrogazioni).

      1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.
      2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».
      3. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

          b) all'articolo 2:

              1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»;

              2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse;

              3) il comma 7 è abrogato;

              4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»;

          c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse;

          d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

          e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;

 


Pag. 7


          f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse;

          g) l'allegato D-bis è abrogato.

      4. Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
      5. All'attuazione del presente titolo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Artt. 32-43.

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................