HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento inserito il 13-1-2009 |
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Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 263/L TITOLO I Sostegno alle famiglie Art. 1. 1. E' attribuito un
bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti
di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008,
esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917: a)
lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1; b)
pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ; c)
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1,
lettere a), c-bis), d), l) e i)
limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1,
lettera c); d)
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del
richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; e)
fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi
indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a
duemilacinquecento euro. 2. Ai fini delle
disposizioni di cui al presente articolo: a)
nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il
richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se
non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste; b)
nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito
complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a
ciascun componente del nucleo familiare. 3. Il beneficio di cui
al comma 1 e' attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza
del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti
portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo,
in alternativa, la facoltà prevista al comma 12: a)
euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed
unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia
superiore ad euro quindicimila; b)
euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila; c)
euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila; d)
euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila; e)
euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila; f)
euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila; g)
euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i
quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato
testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
trentacinquemila. 4. Il beneficio di cui
al comma 1 e' attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non
costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini
della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa
la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. 5. Il beneficio
spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al
comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da
apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il
richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
i seguenti elementi informativi: a)
il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale; b)
i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela; c)
di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 6. La richiesta e'
presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può
essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun
compenso. 7. Il sostituto
d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta
erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e
marzo 8. Il sostituto
d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle
richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di
febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici
erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel
limite del monte delle ritenute disponibile. 10. I soggetti di cui
al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile
del 12. Il beneficio di
cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di
componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti
al periodo d'imposta 2008. 13. Il beneficio
richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a),
b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono
titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base
della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro
il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6. 14. Il sostituto
d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta
erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e
maggio 15. Il sostituto
d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle
richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di
aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il
beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile. 16. I soggetti di cui
al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno
a)
entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla
presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità
prescelte per l'erogazione dell'importo; b)
con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. 19. I soggetti che
hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti
ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla
erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non
spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro
i medesimi termini. a)
ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non
restituiti spontaneamente; b)
alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo
il recupero degli importi indebitamente compensati. 21. I sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai
richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione
finanziaria. 22. Per l'erogazione
del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno
2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui
si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 23. Gli Enti
previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando
i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter),
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Art. 2. 2. Il comma 1 si
applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre
2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento
accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento
accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del
2009. 3. La differenza tra
gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma
1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei
mutui e' assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle
banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del
comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9,
del presente decreto. 4. Gli oneri derivanti
dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. Art. 3. 1. Al fine di
contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31
dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o
autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto
l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o
persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri
meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero
dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i
settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e
seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di
pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui
al presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di
governo. 2. Ferma restando la
piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli
atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi
tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a
decorrere dal 1° maggio 2009. 3. Entro il 30 aprile
2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono
approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito
dalle vigenti convenzioni autostradali. 4. Fino alla data del
30 aprile 2009 e' altresi sospesa la riscossione
dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali
decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. All'articolo 8-duodecies,
comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in
vigore del presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo: «Le
società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare
con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera
durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica
copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come
individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007,
ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della
direttiva medesima.». 6. All'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi; b)
i commi 87 e 88 sono abrogati; c) il comma 89 e' sostituito dal seguente: «All'articolo
21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a
comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni
tariffarie che intende applicare nonche' la componente investimenti del parametro X relativo a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi
trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze, i quali, di concerto, approvano o
rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici
giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento
motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi
conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state
formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 7. All'articolo 11,
comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo
2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) mantenere
adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle
convenzioni;». a)
il prezzo dell'energia e' determinato in base ai diversi prezzi di vendita
offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del
mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi
più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda; b)
l'Autorità può effettuare interventi di regolazione
asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie
nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza; c)
e' adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza
nella produzione e nell'offerta di energia. 11. Agli stessi fini
ed entro lo stesso termine di cui al comma a)
i servizi di dispacciamento vanno assicurati
attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal
gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il
prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale
misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a
non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di
dispacciamento e' determinata dall'Autorità,
in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa
copertura dei costi dei produttori; b)
e' adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione
e nell'offerta di energia. 12. Entro 24 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di
trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre
macro-zone. Art. 4. 1. Per la
realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso
al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato:
«Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie
dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della
famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento
del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie. 2. Il comma 4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive
modificazioni e' sostituito dai seguenti: «4.
Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi
ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
corrispondenti al servizio civile su base volontaria
successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte,
a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del
Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano già coperti da
contribuzione in alcuno dei regimi stessi. 4-bis.
Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di
appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza
l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a
carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo
ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai
volontari avviati dal 1° gennaio 2009.». 3. Nell'anno 2009, nel
limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità
dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare
di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 4. All'articolo 7,
comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» e' sostituita
dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e». 5. Il decreto
ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
TITOLO II Sostegno all'economia Art. 5. 1. Per il periodo dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per
l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali
misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000
euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di
reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno Art. 6. 3. I contribuenti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato
domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia
delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente
il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. 4. Il rimborso di cui
al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100
milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400
milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei
rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed
ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Art. 7. 1. Per gli anni solari
2009, 2010 e Art. 8. 1. Al fine di tenere
conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n.
195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. Art. 9. 1. All'articolo 15-bis,
comma 12, del decreto - legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili
sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007,
il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale,
tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle
risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche'
per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci
anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti. 2. Per effetto della
previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato. 3. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a.
nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei
crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche. Art. 10. 1. La misura
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società
e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali. 2. Ai contribuenti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già
provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta
in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. 3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il
termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma
1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della
finanza pubblica. Art. 11. 1. Nelle more della
concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di
euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il
limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento
netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2. 2. Gli interventi di
garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo
competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui
all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con
i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale
delle imprese artigiane. 3. Il 30 per cento per
cento della somma di cui al comma 1 e' riservato agli interventi di
controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. 4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a
legislazione vigente sul bilancio dello Stato. 5. La dotazione del
Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento
di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a.,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Art. 12. 1. Al fine di
assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato
livello di patrimonializzazione del sistema
bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti
finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile,
computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni
sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di
gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati
regolamentati. 2. Gli strumenti
finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni
ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a
favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione
che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni
finanziarie o di solvibilità della banca ne' del
gruppo bancario di appartenenza. 3. La remunerazione
degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o
in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi
dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto
delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi. 4. Il Ministero
dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al
comma 5. La sottoscrizione
e', altresi, condizionata: a)
all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito
protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in
ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e
medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con
l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione; b)
all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra
l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici
aziendali. Il codice etico e' trasmesso al Parlamento. 6. Sul finanziamento
all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e
categoria economica; a tale fine presso le Prefetture e' istituito uno
speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati.
Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al
funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture. 7. La sottoscrizione
degli strumenti finanziari e' effettuata sulla base di una valutazione da
parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e
della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di
vigilanza. 9. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le
operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: a)
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di
spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre
spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai
trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle
risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del
5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla
legge o derivanti da accordi internazionali; b)
riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c)
utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali nonche'
sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni
territoriali, nonche' di quelli riguardanti i
flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative
autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione
al predetto capitolo; d)
emissione di titoli del debito pubblico. 10. I decreti di cui
al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con
immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. 11. Ai fini delle
operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9
ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto
comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte
con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti
per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà. 12. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e
modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al
presente articolo. Art. 13. «1.
Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che,
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a
oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi
1-bis e 1-ter. 1-bis. Salvo autorizzazione
dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di
competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto
dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di
astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e
fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non
decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione
in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la
responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di
gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le
operazioni compiuti. 1-ter.
L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta anche per
l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato
nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che
non rientri nel corso normale delle attività della società e la
cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta. 2. I termini e le modalità di
convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati,
anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato
dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.». a)
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo
123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse
dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da
loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3». b)
al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono
aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto». a)
al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis,
commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis
e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»; b)
il comma 2 e' soppresso; c)
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta adottata dalla società emittente in virt
di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea in vista di una eventuale offerta
pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di
promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo Art. 14. 1. Sono abrogati i
commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono
in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari ne' finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19
del medesimo decreto legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove
ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto
compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a
tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale
generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza
sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la
competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia
può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre
tale valutazione. 2. Il primo periodo
del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
«Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il
congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede
alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche
oggetto di congelamento.». 3. All'articolo 12 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 e' aggiunto il
seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i
soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si
applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e
seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo
56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di
sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore
a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e
il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti
previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto
compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi
comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 4. All'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte
salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi
dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 12». 5. All'articolo 56 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo comma e' aggiunto il
seguente comma: «4.
Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo
27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della
liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento
di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.». 6. Al fine di
salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti,
il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può
prevedere che, sino al 31 dicembre 2009: a)
nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato
giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la
SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in
misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha
richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova
domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione
dei rimborsi parziali. b) nei casi eccezionali in cui la
cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte
alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei
partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo,
trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.
Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a
quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere
nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate. 7. Le modifiche al
regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6
entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca
d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già
presentate ma non ancora regolate. 8. Sono abrogati i
limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da
norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione. 9. La Banca d'Italia
definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del
presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di
attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al
comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche
dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito
dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di
valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi. Art. 15. 1. Le modifiche
introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti
reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali
e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle
operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate,
valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le
disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della
determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo
1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007. 2. I contribuenti
possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma
1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. 3. Il riallineamento
può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano: a)
dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le
modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico,
dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato
applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi
contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di
prima applicazione dei principi contabili internazionali, per effetto dei
commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, nonche' quelli che sono derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione
della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e
quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito
dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi come
modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007; b)
dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
n. 38 del 2005, nonche' dall'applicazione della
soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4,
del citato testo unico. 4. Il riallineamento
delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere
attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal
fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 5. Il riallineamento
delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere
attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con
riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i
componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima
natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad imposta
sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del
16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non e' comunque
deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. 6. Se nell'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute
aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato
testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il
soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni
dei commi 4 o 7. Il riallineamento
delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere
attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 8. Le disposizioni dei
commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a)
variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati,
rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto
rilevanza fiscale; b)
variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili
effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 9. Si applicano le
norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 11. Le disposizioni
del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai
maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle
indicate nel medesimo comma 12. Le disposizioni
dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione
prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il
contribuente procede a riliquidare l'imposta
sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a
saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. 13. Considerata
l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che
non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al
loro valore di iscrizione cosi come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di
turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 14. Per le imprese di
cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono
stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresi
le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di
attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di
cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa
verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo. 15. Le imprese
indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13
destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori di
mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere
fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della
citata differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili
disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. 16. I soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che
non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad
ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attività di impresa,
risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. 17. La rivalutazione
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e
deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal
fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. 18. Il saldo attivo
risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta. 19. Il saldo attivo
della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo
alla società di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le
modalità indicate al comma 23. 20. Il maggior valore
attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10
per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo
attivo della rivalutazione. 21. Nel caso di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore
a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio
la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione. 22. Le imposte
sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a scelta, in
un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la
rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima
scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del
3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 23. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86. Art. 16. 1. All'articolo 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: "La mancata
comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni
e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso."; b)
il comma 10 e' soppresso. 2. All'articolo 37,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 3. All'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 4. All'articolo 1,
della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 5. Nell'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo"; b)
al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "un decimo"; c)
al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo". 6. Le imprese
costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima
data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo
di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 7. I professionisti
iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via
telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata. 8. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. 9. Salvo quanto
stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano
provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso
la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare
la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. 10. La consultazione
per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione
di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per
le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 11. I commi 4, 5, 6 e
7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, sono abrogati. 12. I commi 4 e 5
dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", sono sostituiti dai
seguenti: «4.
Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti
analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro
supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale e'
assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale
e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per
le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo
della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione
ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.». Art. 17. 1. I redditi di lavoro
dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di
titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente
residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata
in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente
nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia. 2. Le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da TITOLO III Ridisegno in funzione anticrisi
del quadro strategico nazionale: protezione del capitale umano e
domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture, con
priorità per l'edilizia scolastica Art. 18. a)
al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'ù istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro, dellaù
salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche leù risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga
alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla
formazione; b)
al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale,
per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e
le infrastrutture strategiche per la mobilità. 2. Le risorse
assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere
convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole
pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. 3. Per le risorse
derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo
il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle
risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 4. Agli interventi
effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere
applicate le disposizioni di cui all'articolo 20. Art. 19. 1. Nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle
quali e' riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i
criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai
seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro,
ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli
assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2: a)
l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi
aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non può superare novanta giornate di indennità nell'anno
solare. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato
di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro; b) l'indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese
del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione
di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti
dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La
durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue
di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro
a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e
di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato
di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro; c) in via sperimentale per il triennio
2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla
misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i
lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso
l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta
giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista; Con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del
presente comma il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la
sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che
devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al
locale centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comunica
tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati
o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a
un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro
ai sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, l'eventuale ricorso
nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente e' in
ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente
comma. a)
operino in regime di monocommittenza; b)
abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari
o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; c)
con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; d)
svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in
stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; e)
non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. 3. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalità di applicazione del presente articolo, nonche'
le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso
decreto può altresi effettuare la
ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in
limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1
e del comma 2 del presente articolo. 5. Con effetto dal 1°
gennaio 2009 sono soppressi i commi da 6. Per le
finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di
euro per l'anno a)
mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di
una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con
esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. b)
mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, primo
periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; c)
mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto. 7. Il sistema degli
enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1 fino a
concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono
le risorse minime a valere sul territorio nazionale. I fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge n. 388/2000 possono destinare interventi, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela
dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio
di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002. 8. Le risorse
finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente
normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18,
possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo
indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati. 9. Nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla
vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale
territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede
governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
La misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga
e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di
reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati
dalla regione. 12. Nell'ambito delle
risorse finanziarie indicate al comma 13. Per
l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni
di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009». 14.
All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente
comma, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a
valere sul Fondo per l'occupazione. 15. Per il
rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 16. Per l'anno 2009,
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla
società Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si
provvede a carico del Fondo per l'occupazione. 17.
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009». 18. Per l'anno 2009,
al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari
allo svolgimento dell'attività ispettiva, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione. Art. 20. 2. I decreti di cui al
precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione
dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i
medesimi provvedimenti. 3. Il commissario
nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei
provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su
quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e
sulla cura delle attività occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine.
Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio
coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio
dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare
i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il
commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro
competente, ovvero al Presidente della regione. Qualora sopravvengano
circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro
competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell'assegnazione
delle risorse. 4. Per l'espletamento
dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della
nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti
dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie. 5. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi
degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in
via ordinaria per la realizzazione dell'intervento. 7. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari
al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori
oneri. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta
Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al
presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione
di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. 8. I provvedimenti
adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a
mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli
atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso
al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla
comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque
giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo
della prova della notifica può essere depositata attestazione
dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque
giorni da quando e' disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci
giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine
possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato
con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi
aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e
vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso
principale. Il processo viene definito ad una udienza
da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione
delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata, con i
criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
comportano, in alcun caso, la sospensione o la caducazione
degli effetti del contratto già stipulato, e il Giudice che sospende o
annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni
solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato
non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il
ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile
dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto non espressamente
disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 9. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente
per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di
cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito
delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione
dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso non e'
erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con
decreti del Presidente della Giunta Regionale. 10. Per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici
e di interesse nazionali si applica quanto
specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Art. 21. 1. Per la prosecuzione
degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, e' autorizzata la concessione di due contributi quindicennale
di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 2. Alla relativa
copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
di cui al presente decreto. 3. Alla compensazione
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti
all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente
comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350
milioni di euro per l'anno Art. 22. 1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL
30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla
garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui
alla presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP
S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o
dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità
economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno
essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).» 2. All'articolo 5
comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1,
della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e' aggiunta
la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione
delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a),
ammissibili a finanziamento». 3. Ai fini della
costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' autorizzato a compiere
qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi
compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale
sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al
relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della
predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede
la società Fintecna S.p.A., con successivo
rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
risorse autorizzate dal presente comma. Art. 23. 1. Per la
realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati
possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative
di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla
proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti
ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali
possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività
ed i processi di cui al presente comma. 2. Decorsi 2 mesi
dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto,
la stessa e', ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità
pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità
di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle
relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente,
deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei
lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio
del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. Le opere realizzate
sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente
competente. 4. La realizzazione
delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri
fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per
l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle
proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione
del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei
soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto
dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per
il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo
1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri
dell'ente competente. 5. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a
decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a
quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le
regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva
la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. TITOLO IV Servizi pubblici Art. 24. 1. Al fine di dare
completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5
giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e dei relativi interessi conseguente
all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3,
comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 2. Il recupero degli
aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di
cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 4. Gli interessi di
cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V
del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione
al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della
legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso
in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di
saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di
imposta interessato dal recupero dell'aiuto. 5. Trovano
applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 6 giugno 2008, n. 101. Art. 25. 1. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato
s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di
erogazione delle relative risorse. 2. Per assicurare i
necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei
nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario
con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 3. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009
e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla
realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.
133. 4. Ferrovie dello
Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze
una relazione sui risultati della attuazione del
presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di
investimento riservate al nord e al sud del Paese. 5. Gli importi oggetto
di recupero conseguenti all'applicazione delle norme
dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti
pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe. Art. 26. 1. Al fine di
consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della
Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e
delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai
sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione
Europea della compatibilità della convenzione con il regime
comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. 2. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla
quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli
effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per
l'anno 3. All'articolo 57 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma b)
i commi 3 e 4 sono abrogati. TITOLO V Disposizioni finanziarie Art. 27. 1. All'articolo 5, del
decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modifiche: a)
al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le maggiori imposte, ritenute,
contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di
cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori
imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)»; b)
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente può prestare
adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al
competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo
giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di
adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del
numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto
pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle
sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà. 1-ter. Il
pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve
essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza
prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale
calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. 1-quater. In
caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter
e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti
preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non
sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre
somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che
consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.»; c)
i commi 2 e 3 sono abrogati. 2. La comunicazione
dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera b), del
presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione
dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. Le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli
inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1°
gennaio 2009. 4. Dopo l'articolo 10-bis
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso
di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 2. La disposizione di
cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano
irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma
precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis,
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.». 7. Le misure cautelari
adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente
articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine
di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi
iscritti a ruolo. 8. All'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51,
secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.». 9. Per le dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di
più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo
sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione. 10. Si considerano
imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume
d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo e'
gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre
2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze
organizzative connesse all'attuazione del comma 9. 11. Il controllo
sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in modo selettivo sulla base
di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di
appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della
singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate,
desunto anche dai precedenti fiscali. 12. Le istanze di
interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.
212, all'articolo 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo
37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma
10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997,
n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta
viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9. 13. Ferme restando le
previsioni di cui ai commi da 14. Alle strutture di
cui al comma 13 sono demandate le attività: a)
di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi; b)
di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi; c)
di controllo sostanziale con riferimento alla quale,
alla data del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; d)
di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge; e)
di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti
di competenza delle strutture stesse. 16. Salvi i più
ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta
l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 17. La disposizione di
cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del
modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti
utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di
entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui
al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 20. Per la notifica
della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base
all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente articolo, si applica il
termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Art. 28. 1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a
prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei
presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un
invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta
giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia.
In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a
ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso
garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento
contenuto nell'invito. 2. I dipendenti
pubblici che non adempiono alle disposizioni
previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di
responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Art. 29. 1. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002, sul
monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a
tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle
disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente
comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui
all'articolo 1, commi da 2. Al fine di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i
diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di
euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4
milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1,
commi da a)
per le attività di ricerca che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni
dalla data di attivazione della procedura di cui al comma b)
per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei
soggetti interessati ed il suo inoltro per via
telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso
alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera
a). a)
relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione
del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso
di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle
disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi; b)
relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la
certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento
della relativa prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a). 4. Per il credito di
imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati
espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle
spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro
l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni
caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 5. Il formulario per
la trasmissione dei dati di cui ai commi da 6. Le detrazioni di
cui all'articolo 1, commi da 7. Per le spese
sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia
delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per
consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti
di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 8. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito
Internet dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per
presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari
alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa
l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di
ripartire la detrazione spettante. 9. Per le spese
sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 10. I
contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno
2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 11. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet
della medesima Agenzia e' comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui
al comma 6. Art. 30. 1. I corrispettivi, le
quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli
enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla
normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle
entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito
modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. 2. Con il medesimo
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi
e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da
parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' le modalità di
comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai
benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente
normativa. 5. La disposizione di
cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività
commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto
interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie
rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1. Art. 31. Art. 32. 1. All'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'attività degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio,
pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse e dei relativi interessi di mora e che e' a carico del
debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal
caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore; b)
integralmente, in caso contrario.»; b)
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le
percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con
decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel
limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle
riscossioni e dei costi del sistema.»; c)
il comma 3 e' abrogato; d)
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'agente
della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse»; e)
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.
Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli
agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto
2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.». 2. Le disposizioni del
comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 3. All'articolo 3,
comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modifiche: a)
alla lettera a) le parole «di pari importo»
sono eliminate; b)
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette effettuate in
forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non
erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un
tasso di interesse pari all'euribor diminuito di
0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o
comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data in vigore
del presente decreto la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una
riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono
stabilite con il decreto di cui alla lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle
lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e
venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data
del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della
riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione
e' eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote,
secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente non spettanti e' effettuato mediante
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a
seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui
al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1
commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le
riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al
31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le
somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica
soluzione, entro il 20 gennaio 2009.». 5. All'articolo 182-ter
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il
piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento,
parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali
e dei relativi accessori, nonche' dei contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei
tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento
e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e
degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il
credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari.»; b)
al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini
della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,». 6. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di accettazione da
parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. 7. Alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di
riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a
seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitori
iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12,
15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge: a)
il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a
cinquemila euro; b)
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; c)
l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di
sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai
sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.». Art. 33. 1. Per il personale
delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto
pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo
stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di
vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove
non corrisposta durante l'anno 2008. 2. Le somme erogate
sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei
benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o
altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di
legge finanziaria per l'anno 2009. 3. Agli oneri
derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 4. Le amministrazioni
pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi
bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al
proprio personale. 5. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto
pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il cui trattamento economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di
legge. Art. 34. 1. Per la proroga delle
attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 35. 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per
i quali le rispettive norme autorizzative indicano
direttamente la copertura finanziaria, pari
complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno Art. 36. 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |