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inserito il 2-1-2007 |
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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche e la nascita di nuove imprese.
(G.U. n. 26 del 1-2-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo,
lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ostacoli allo
sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita
della competitivita' del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto
dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello
sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle
comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei
consumatori
Art. 1.
Ricarica nei servizi di
telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori
telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al
fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai
consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul
mercato, e' vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile,
l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte
prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al
costo del traffico telefonico richiesto, nonche' la previsione di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola
difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Gli operatori
adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve
evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico
telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o
ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da
costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a
trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli
operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti
contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto
entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei
carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale
1. Al
fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della
distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello
di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il
confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e
autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita'
esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche'
gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche
in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli
impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della
rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con
conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa
i prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti
di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave
limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete
di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali
e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita' e
la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per
facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe
aeree
1. Al
fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi
costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti
sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei
recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri
aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un
numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a
modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1
sono sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti
alimentari
1. All'articolo
3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di
scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e
indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita'
del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del
consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si
adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e
per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I
divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano
alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a
tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo
contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di
assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima
di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata
nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in
relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.
Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si
computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini
della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe
di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario
completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati
forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo,
anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare
le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al
proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha
facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di
sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facolta'
degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Art. 6.
Semplificazione nel
procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari
1. Ai
fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore e'
soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente
decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che
viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che,
ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di
permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore
procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine
dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e' necessaria
l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le
clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
Art. 7.
Estinzione anticipata dei
mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. E'
nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi
incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda
l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto
della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della
banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle
di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona
fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere mediante,
in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della
penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura
della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita dalla Banca
d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo
comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in
essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti
di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilita' del mutuo;
surrogazione
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato
subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato.
L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per
atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con
il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della
facolta' di surrogazione di cui al comma 1.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non
comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima
casa.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo
imprenditorialee la promozione della concorrenza
Art. 9.
Comunicazione unica per la
nascita dell'impresa
1. Ai
fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio
del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica
per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi
previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della
partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta,
che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, e
da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della
comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del
registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice
fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati
definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di
modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente
articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via
telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni
imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati
interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza
sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente
articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di
presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei
necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo 14, comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e
l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta'
degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina,
di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle
imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza
del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la
liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le
disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e
il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai
consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio
comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86
del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista
di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione
di inizio attivita', da presentare al comune territorialmente competente ai
sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del
criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei
requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei
locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e
successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti
professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove
richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita'
economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali
di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in
particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali
o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive
modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni
preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo
restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la
normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di
laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo
equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o accompagnatore
turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame
abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive,
restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando
le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio
attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente
competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei
requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli standard
tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte
delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali
della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» e'
sostituita dalla seguente:
«dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono
soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi da
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e
regolamentari ai principi di cui ai commi da
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e'
inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti
abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico
comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono
soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico
proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al
fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al
completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le modalita' con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di
giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno
2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il
mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della
deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della
deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le
modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato
regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con
decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente
importati. Le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non
discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas.
Art. 12.
Revoca delle concessioni per
la progettazione e costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina
degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi
1. Al
fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga
tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a
livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa
compatibili con le priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture
ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti
dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito
pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla
tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle
relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea
Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro
integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel
rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A. relativo alla progettazione e
costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti
convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i
general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le
successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite societa' del
gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente,
secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attivita'
progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti
dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte
dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.».
Art. 13.
Disposizioni urgenti in
materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica
1. Il
secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
successive modificazioni, e' costituito dal sistema dell'istruzione secondaria
superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno
parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti
tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del
comma 6 sono soppresse le parole:
«economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I
percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005
sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle
competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione
dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o
sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le
strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano
nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore
denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di
cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'
«poli tecnico professionali», di natura consortile e con le forme di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. I
«poli» sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la
diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo
economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi
nelle relative convenzioni.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la
seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle
seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno
2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle
somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono
far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni
scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di
imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
Art. 14.
Misure in materia di
autoveicoli
1. Il
contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di
favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico
nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano
limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della
rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono
estesialle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un
demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani,
Ministro dello sviluppo economico
Rutelli,
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni,
Ministro della pubblica istruzione
Bonino,
Ministro per le politiche europee
Lanzillotta,
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Bianchi,
Ministro dei trasporti
Nicolais,
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Gentiloni
Silveri, Ministro delle comunicazioni
Di
Pietro, Ministro delle infrastrutture
Padoa
Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
De
Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella