DECRETO LEGISLATIVO 21
Novembre 2007, n. 231
Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
(GU
n. 290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268
)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia
di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva
91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a
integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo
all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di
provenienza illecita e attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6
febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione
della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante
misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura
patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16
ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca
d'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso
nella riunione del 25 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'interno;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo
l'espressione:
a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la
borsa;
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione
finanziaria internazionale;
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le amministrazioni
competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle
dichiarazioni di inizio attivita' di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati
negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a
mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato
tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di
identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente
decreto;
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai
sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti
indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e
13, comma 1, lettera a);
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita'
equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che
consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia
collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o
compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il
soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una
prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per
effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data
di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di
identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la
denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone
giuridiche, la partita IVA;
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento
dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice
indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a
svolgere la propria attivita'. In tale luogo il soggetto
deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere
evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli
effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare;
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e
postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o
equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento,
le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che
permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attivita' determinata o
determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o
patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare
tramite una prestazione professionale;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo
economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente
decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori
ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo
di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza
dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
n) "operazioni collegate": operazioni che, pur non costituendo
esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto
che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette;
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di
altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o
coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami,
individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente
decreto;
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni
persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei
servizi seguenti a terzi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di
socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre
persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale
funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o
postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi
altra entita' giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto
giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale
funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non si tratti di una
societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a
obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme
internazionali equivalenti;
q) "prestazione professionale": prestazione professionale o
commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati agli
articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che
avra' una certa durata;
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante
nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati all'articolo
11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di
mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale sono
conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti
nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalita'
previste nel presente decreto;
u) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonche' la persona fisica
per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', individuate
sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;
v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il
possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera
presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;
z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura
nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai
medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le
informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
Art. 2.
Definizioni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo e finalita' del decreto
1. Ai soli fini del presente
decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono
riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza
che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi
alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza,
al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita'
criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il
fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le
attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel
territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un
elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze
di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la
definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello
economico per finalita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il
presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' di tali sistemi e
la correttezza dei comportamenti.
6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 e'
svolta in coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 3.
Principi generali
1. Le misure di cui al presente
decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari
delle disposizioni in esso previste, i quali
adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di
adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette,
di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di
gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni
pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono
gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite
nell'ambito della propria attivita' istituzionale o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le
prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto
continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere
proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle dimensioni dei
destinatari della presente normativa.
Art. 4.
Rapporti con il diritto comunitario
1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, le
altre Amministrazioni interessate e le Autorita' di vigilanza di settore
possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 40 della direttiva.
Capo II
Autorita'
Art. 5.
Ministero dell'economia e delle
finanze
1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' responsabile delle politiche di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per
fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento
del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini
professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle
norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di
ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione
di prevenzione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza
finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente
disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del
presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e
pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti
dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni
private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le
seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a
scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle
finanze una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione
del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a
renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le
autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini
professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo
di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle
funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni
sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di
casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni
congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza
finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i
rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati
di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori
amministrativi previsti dal presente decreto.
Art. 6.
Unita' di informazione
finanziaria
1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In
attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento
l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi
compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia
attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse
idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita'
della gestione, e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca
d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e
conoscenza del sistema finanziario.
Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli
obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti
del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati
requisiti di onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili
per altri tre. La partecipazione al Comitato non da'
luogo a compensi, ne' a rimborso spese. Il Comitato e'
convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la
redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della
documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.
5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro
dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari un rapporto sull'attivita' svolta unitamente a una
relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
attribuite all'UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita':
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni
di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne
effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle
segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte
nello svolgimento delle proprie attivita':
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia
ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche
realta' economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti
anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorita' giudiziaria,
per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi
il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.
Art. 7.
Autorita' di vigilanza di settore
1. Le Autorita'
di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti
dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati
con le modalita' di cui all'articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro
dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.
2. Nel rispetto delle finalita' e nell'ambito dei poteri regolamentari
previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorita' di vigilanza,
d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le
modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente,
l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti
a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono
attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente
iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla
CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2,
lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.
Art. 8.
Amministrazioni interessate, ordini
professionali e Forze di polizia
1. Il Ministero della giustizia
esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I
collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le
modalita' previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano
l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1,
lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonche' dei soggetti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente
decreto.
2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano
all'attivita' di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e
svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.
3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua,
altresi', ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare
l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione.
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di
operazioni sospette:
a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria
di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37,
comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria.
Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di
finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' delegare
l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3;
c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti
indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.
5. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei
soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti
in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma
4, lettere a) e b).
Art. 9.
Scambio di informazioni
e collaborazione tra Autorita' e Forze di polizia
1. Tutte le informazioni in
possesso della UIF, delle Autorita' di vigilanza di
settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e
degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del
presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti
della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i
casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il
segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le
informazioni richieste siano necessarie per le
indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di vigilanza di
settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare
informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati che
perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per
quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, puo'
stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF
puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe
autorita' di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in
possesso della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di
cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute
dalla autorita' estere possono essere trasmesse
dalla UIF alle autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego
dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le
attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle
segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza
e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure
con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia
con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita'
ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla
UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli
ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle
segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere
correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei
confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il
riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza
illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli
intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione all'Autorita' di
vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie
comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio
alle indagini. L'Autorita' di vigilanza e la UIF
comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti
adottati.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi
sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli
intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o
piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale o da
altre disposizioni di legge.
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati
alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore
nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del
codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli
studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare
l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la
cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del
sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono
fornire informazioni all'UIF.
Capo III
Soggetti destinatari degli obblighi
Art. 10.
Destinatari
1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto si applicano ai soggetti indicati
negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli
obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e
II, si applicano altresi':
a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti
finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di
strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari;
d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle
operazioni in strumenti finanziari;
e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso di
licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste
dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita'
industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di
cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e
l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e' prevista la licenza di
cui all'articolo 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane,
all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione
tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista
dall'articolo 126 del TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista alla
licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti
aventi sede legale in uno stato estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.
Art. 11.
Intermediari finanziari e altri
soggetti esercenti attivita' finanziaria
1. Ai fini del presente decreto per
intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui
all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del TUB;
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto
dall'articolo 106 del TUB;
n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti
aventi sede in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa'
di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;
d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a)
e c) aventi sede all'estero.
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a)
e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della
legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d), osservano
gli obblighi di adeguata verifica della clientela e
di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle
stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo
5 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora la
legislazione del Paese terzo non consenta l'applicazione di misure
equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne
notizia all'autorita' di vigilanza di settore.
5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono
agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36,
comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli obblighi
stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e
filiali controllate a maggioranza situate in Paesi terzi, sono comunicate
all'autorita' di vigilanza di settore.
Art. 12.
Professionisti
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali,
nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e
altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in materia di
contabilita' e tributi;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o
attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di
titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione
o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust
o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad esclusione dei
soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41
non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per
le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente
o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in
un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento
stesso.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in
relazione allo svolgimento della mera attivita' di redazione e/o di
trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia
di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della
legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 13.
Revisori contabili
1. Ai fini del presente decreto per
revisori contabili si intendono:
a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto
dall'articolo 161 del TUF;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2.
Art. 14.
Altri soggetti
1. Ai fini del
presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori
che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta
subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o
registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita'
specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui
all'articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di
guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo
134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie
particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle
leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione
nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989,
n. 39.
Titolo II
DEGLI OBBLIGHI
Capo I
Obblighi di adeguata
verifica della clientela
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
Art. 15.
Obblighi di adeguata
verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri
soggetti esercenti attivita' finanziaria
1. Gli intermediari finanziari e
gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11
osservano gli obblighi di adeguata verifica della
clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale degli stessi ed, in
particolare, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano
effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono
collegate o frazionate;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono
individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della
rilevazione delle operazioni che appaiono collegate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi'
nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste
Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento
di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o
superiore a 15.000 euro.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a
15.000 euro.
Art. 16.
Obblighi di adeguata
verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
1. I professionisti di cui
all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita'
professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti
casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni
od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore
a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata
verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di
identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello
svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale,
associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma
1.
Art. 17.
Obblighi di adeguata
verifica della clientela da parte di altri soggetti
1. I soggetti di cui all'articolo
14, comma 1, lettere a), b), c)
ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica
della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento
dell'attivita' professionale, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal cliente
l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000
euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione
unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente.
Art. 18.
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
1. Gli obblighi di
adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivita':
a) identificare il cliente e verificarne l'identita' sulla base di documenti,
dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identita';
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
Art. 19.
Modalita' di adempimento
degli obblighi
1. L'adempimento degli
obblighi di adeguata verifica della clientela, di
cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita' di seguito
descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identita' del cliente e del titolare
effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri
dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identita' non scaduto,
tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del
rapporto continuativo o al momento in cui e' conferito l'incarico di
svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.
Qualora il cliente sia una societa' o un ente e'
verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono
acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare
l'identita' dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione
da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identita' del titolare effettivo e'
effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le
persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di
misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la
struttura di proprieta' e di controllo del cliente. Per identificare e
verificare l'identita' del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale
obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti
informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati
pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse
durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali
transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona
tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attivita'
commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario,
all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le
informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, puo' adottare, con proprio decreto, disposizioni
attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 20.
Approccio basato sul rischio
1. Gli obblighi di
adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al
rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione
professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e
le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare
alle autorita' competenti di cui all'articolo 7, ovvero
agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure
adottate e' adeguata all'entita' del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le
istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' i seguenti criteri
generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attivita' svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o
dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione
professionale:
1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione
professionale posti in essere;
2) modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della
prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o
del rapporto continuativo.
Art. 21.
Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono, sotto la
propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere
agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini
dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per
iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie
e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Art. 22.
Modalita'
1. Gli obblighi di
adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi
clienti, nonche' previa valutazione del rischio presente, alla clientela gia'
acquisita.
Art. 23.
Obbligo di astensione
1. Quando gli enti o le persone
soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti
dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il
rapporto continuativo ne' eseguire operazioni o prestazioni professionali
ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale
gia' in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma
del Titolo II, Capo III.
3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono
dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con
il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente
alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.
4. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un
obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per
sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le
indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF
immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.
5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e
all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso
dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento.
Art. 24.
Case da gioco
1. Gli operatori che svolgono
l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1,
lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di
cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o
superiore a 2.000 euro.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla
registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei clienti
fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo
dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2008, adottano
le modalita' idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di
acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo
pari o superiore a quello di cui al comma 1.
3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di cui al successivo
articolo 39 le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.
4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on
line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per
importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti
di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente
attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i
quali e' possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal
presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le
informazioni relative:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei
conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso
ai giochi on line;
b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di
riscossione sui medesimi conti;
c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento
utilizzati;
d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni
telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del
gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al comma 4,
lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla
data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 14,
comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto
dall'articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere
richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all'articolo 53.
6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del
controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze,
riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno,
sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di
denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da
gioco.
Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
Art. 25.
Obblighi semplificati
1. I destinatari
del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli
articoli della Sezione I se il cliente e':
a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario,
che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda
il controllo del rispetto di tali obblighi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui
regime e' ritenuto equivalente.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente e' un
ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo
che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea,
ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente
decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il
cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si
applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione
effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora
essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non
applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000
euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, a
condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di
cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da
garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa
vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che
versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati
tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari,
se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera
h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile,
l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel
caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di
2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione
per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al
detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;
e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri
tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro
dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui all'articolo 26.
Art. 26.
Criteri tecnici e procedure
semplificate di adeguata verifica della clientela
1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, puo' autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli
obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.
Art. 27.
Esclusioni
1. Quando la Commissione europea
adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'articolo
40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente
decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata
verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate
del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che
rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma
dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.
Sezione III
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
Art. 28.
Obblighi rafforzati
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di
adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai
commi 2, 4 e 5.
2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli enti e le persone
soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per
compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu' fra le misure di
seguito indicate:
a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o informazioni
supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei
documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente
creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato
tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si
considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei
seguenti casi:
a) qualora il cliente sia gia' identificato in relazione a un rapporto in
essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli
automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita'
di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono
imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da
acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da
certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale
associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da
acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita'
consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati
extracomunitari, gli enti creditizi devono:
a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per
comprendere pienamente la natura delle sue attivita'
e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza cui
e' soggetto; base, la sua reputazione e la qualita';
b) valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio
o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente e' soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero
di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi
conti di corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente
e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato
l'identita' dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio,
che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della
clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario
controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le
prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un
altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli enti e le persone soggetti
al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il
cliente sia una persona politicamente esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero
di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un
rapporto continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei
fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di
corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente
consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare
attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e
adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per
scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Sezione IV
Esecuzione da parte di terzi
Art. 29.
Ambito e responsabilita'
1. Al fine di evitare il ripetersi
delle procedure di adeguata verifica della clientela
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone
soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli
obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi.
Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente
decreto che ricorrono a terzi.
Art. 30.
Modalita' di esecuzione
degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
1. Gli obblighi di
adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del
cliente, quando e' fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti
seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali
abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in
relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona:
a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea,
cosi' come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d),
della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti
all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di
altri Stati aderenti al GAFI;
d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri
professionisti.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto
che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto
instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonche'
l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto
per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un
codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere
all'identificazione.
4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non
hanno insediamenti fisici in alcun Paese.
5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalita' particolari
dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
comunicazione a distanza.
6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identita' del
cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una
nuova identificazione che dia certezza sulla sua identita'.
7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento di un
soggetto esercente attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario puo'
procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attivita'
finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale
del cliente.
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al
consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie
operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere
effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita
convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente
decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.
Art. 31.
Riconoscimento a livello
comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
1. Nelle ipotesi previste
dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 11
riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica
della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c),
eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a
condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se
i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da
quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e' introdotto.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), i soggetti
di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati
degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo
18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'articolo
2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un
altro Stato comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli
articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali
requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato comunitario nel quale
il cliente e' introdotto.
Art. 32.
Requisiti obbligatori per i
soggetti terzi
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per "terzi" gli enti o le persone
enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e persone equivalenti
situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti:
a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta
dalla legge;
b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di
conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla
direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto
dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva
medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi
equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.
Art. 33.
Esclusioni
1. Quando
la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40,
paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono
ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l'assolvimento
degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).
Art. 34.
Obblighi dei terzi
1. I terzi mettono immediatamente a
disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' introdotto le informazioni richieste in virtu' degli
obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di
qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del cliente o
del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo
all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e'
introdotto.
3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la
legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli
previsti dai due commi 1 e 2.
Art. 35.
Rapporti di esternalizzazione
o di agenzia
1. La presente sezione non si
applica ai rapporti di esternalizzazione o di
agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o
l'agente sono considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente
o della persona soggetti al presente decreto.
Capo II
Obblighi di registrazione
Art. 36.
Obblighi di registrazione
1. I soggetti indicati negli
articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni
che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata
verifica della clientela affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi
indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi
altra Autorita' competente. In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata
verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti
richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le
prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni,
consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia
probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni
dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo
o della prestazione professionale.
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le
modalita' indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci
anni, le seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione
professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente,
unitamente alle generalita' dei delegati a operare per conto del titolare del
rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000
euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di
piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale,
l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati
identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per
conto del quale eventualmente opera.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento
dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del
rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma
3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di
cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per
conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati
stessi entro trenta giorni.
5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del
CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di
incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati,
sussistono esclusivamente se tali attivita' sono espressamente previste
nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al
presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni
vigenti.
Art. 37.
Archivio unico informatico
1. Ai fini del rispetto degli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari
indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a), le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a),
e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e),
istituiscono un archivio unico informatico.
2. L'archivio unico informatico e' formato e gestito in modo tale da
assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni,
la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della
storicita' delle informazioni, la possibilita' di desumere evidenze
integrate, la facilita' di consultazione. Esso deve essere strutturato in
modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere
conto delle peculiarita' operative dei diversi destinatari e semplificare le
registrazioni.
3. L'istituzione dell'archivio unico informatico e'
obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico
e' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le
specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico del soggetto
obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e
immediato all'archivio stesso.
5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono
avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di
servizio affinche' un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di
gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione
delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti
continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche
essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a
condizione che sia comunque assicurata la possibilita' di trarre, con
un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle
stesse e dei dati.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorita' di vigilanza e sentita
la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2, lettere
b), c) e d), la Banca d'Italia stabilisce modalita' semplificate di
registrazione.
Art. 38.
Modalita' di registrazione per i
professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b)
1. Ai fini del rispetto degli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati
nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b),
istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di
strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono
istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale
conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonche' gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel
fascicolo relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela e' numerato progressivamente e siglato in ogni
pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per
iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle
pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle
suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza
spazi bianchi e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrati con le modalita' di cui al comma 2
sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attivita' in
piu' sedi, possono istituire per ciascuna di esse un
registro della clientela.
6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il
notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio
1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai
sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
costituiscono idonea modalita' di registrazione dei dati e delle
informazioni.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta
disposizioni applicative del presente articolo.
Art. 39.
Modalita' di registrazione per i
soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)
1. Ai fini del rispetto degli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui
all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f),
utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della
propria attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al comma 1
sono rese disponibili entro tre giorni dalla
relativa richiesta.
3. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo' essere istituito
l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalita'
indicate nell'articolo 38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche
tecniche del presente articolo, nonche' del comma 3 dell'articolo 24.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' stabilire modalita' di registrazione differenti da quelle ivi
previste, di concerto con il Ministero dell'interno.
Art. 40.
Dati aggregati
1. Gli intermediari finanziari
indicati nell'articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettere
l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le societa' di revisione
indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con
cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine
di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali
fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di
determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un approccio
basato sul rischio e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati
e trasmessi, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.
Capo III
Obblighi di segnalazione
Art. 41.
Segnalazione di operazioni
sospette
1. I soggetti indicati negli
articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF,
una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle
caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto
anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti
nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un
incarico.
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su
proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di
anomalia:
a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla
lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri
soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 e per i
soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorche'
contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della
Banca d'Italia;
b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili
indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della
giustizia, sentiti gli ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per
quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti
prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per
assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di
eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a
conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere
l'operazione finche' non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta
astensione non sia possibile tenuto conto della normale operativita', o possa
ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli
effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di
segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla
comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le
finalita' ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun
tipo.
Art. 42.
Modalita' di segnalazione da parte
degli intermediari finanziari e delle societa' di gestione di cui
all'articolo 10, comma 2
1. I soggetti di cui agli articoli
10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell'ambito dell'autonomia organizzativa,
assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione
delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche
sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.
2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo,
unita' organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione
e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di
segnalare senza ritardo al titolare del-l'attivita' o al legale
rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.
3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di
segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare
dell'attivita' o al legale rappresentante, o a un suo delegato,
dell'intermediario di riferimento, per le finalita' di cui all'articolo 41,
comma 1.
4. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato
esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo
conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili
dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo
del segnalante.
Art. 43.
Modalita' di segnalazione da parte
dei professionisti
1. I professionisti di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui
all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli
ordini professionali di cui al comma 2.
2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la
segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia.
3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a
trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
2. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo
del segnalante per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3.
Art. 44.
Modalita' di segnalazione da parte
delle societa' di revisione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a)
1. Per le societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il
responsabile dell'incarico, cui compete la gestione del rapporto con il
cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l'obbligo di
segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le
operazioni di cui all'articolo 41.
2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione
pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell'insieme degli
elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in
adempimento dell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 36, la
trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.
Art. 45.
Tutela della riservatezza
1. I soggetti obbligati alla
segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare
la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano
la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate
le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta
responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del
loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano
adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei
professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i
documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono
custoditi sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un soggetto da
lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori
informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della
segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la
segnalazione secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui agli articoli
42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario o alla
societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43,
comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale
dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli
10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono
richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la
riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali
richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti
alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la
DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via
telematica, con modalita' idonee a garantire la riferibilita' della
trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita'
delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di
protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate
misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei soggetti che
effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del
codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche che hanno
effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
7. L'identita' delle persone fisiche puo' essere rivelata solo quando
l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai
fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti
si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza
dell'identita' delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.
Art. 46.
Divieto di comunicazione
1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti
alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a
chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta
segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai
fini di accertamento investigativo, ne' la comunicazione rilasciata alle
autorita' di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste
dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto
interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che e'
in corso o puo' essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli
intermediari finanziari appar-tenenti al medesimo gruppo, anche se situati in
Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste
dal presente decreto.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti
di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria
prestazione professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti o
collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino
misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che
coinvolgano due o piu' intermediari finanziari ovvero due o piu' soggetti di
cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma
1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in
questione, a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone
obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, fermo restando
quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di
protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere
utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attivita' illegale
non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente.
8. Quando la Commissione europea adotta una
decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, e' vietata
la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.
Art. 47.
Analisi della segnalazione
1. La UIF,
in relazione alle segnalazioni ricevute:
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti
nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle
segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non segnalate di cui
viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi
propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle
indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorita' di vigilanza di
settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che
coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore in
collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli
ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per
dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi
investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli
d'intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto
dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio,
anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi
del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni
relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora
siano attinenti alla criminalita' organizzata.
Art. 48.
Flusso di ritorno delle
informazioni
1. L'inoltro
della segnalazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3,
ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora cio'
non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al
segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43,
comma 2.
2. Gli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, informano la UIF
delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso
investigativo.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito della
comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al Comitato di
sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati
nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di prevenzione del
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonche' sull'esito delle
segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle
operazioni e aree territoriali.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto agli stessi divieti
di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'articolo 46, comma 1.
Titolo III
MISURE
ULTERIORI
Art. 49.
Limitazioni all'uso del contante e
dei titoli al portatore
1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione,
anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma
1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli
stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal
terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio
domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di
cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del
codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di
non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per
iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000
euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere
girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo
inferiore a 5.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza
la clausola di non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente,
intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo'
chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma
libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario
rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di
nullita', il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni,
possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e
il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di
assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto
assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di
coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le
modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione
inerente i dati medesimi, costituisce prova
documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo'
essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o
superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro
saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro
il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia
diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al
portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste
Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del
trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in
proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di
certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o piu' soggetti
indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla
lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato
o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte
verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la
possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura
civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attivita'
di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e
trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto disposto dal comma
19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui
all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000
euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il
tramite di esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella
forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attivita'
finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo
se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruita' dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30
aprile 2008.
Art. 50.
Divieto di conti e libretti di
risparmio anonimi o con intestazione fittizia
1. L'apertura in qualunque
forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione
fittizia e' vietata.
2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri e' vietata.
Art. 51.
Obbligo di comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e
nei limiti delle loro attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni
alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e
all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia
e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni
bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione
deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta
in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua
l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza
che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento
segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato
la segnalazione di operazione sospetta non e' tenuto alla comunicazione di
cui al comma 1.
Titolo IV
VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 52.
Organi di controllo
1. Fermo restando quanto disposto
dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del
presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di settore tutti
gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai
sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attivita' o al legale
rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui
all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle
finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5,
6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni
contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.
Art. 53.
Controlli
1. Le autorita' di vigilanza di
settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza
degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi
previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10,
comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo
11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati
all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono
essere eseguiti, previe intese con l'Autorita' di vigilanza di riferimento,
anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e
dalle relative disposizioni di attuazione da parte
dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli
intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei
professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d), e degli
altri soggetti di cui all'articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono
l'attivita' ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da
parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e
contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo
alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di
operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la
collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o
la trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra informazione utile.
A fini di economia dell'azione amministrativa e di
contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorita'
di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e concordano le
modalita' per l'effettuazione degli accertamenti.
Art. 54.
Formazione del personale
1. I destinatari degli obblighi e
gli ordini professionali adottano misure di adeguata
formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta
applicazione delle disposizioni del presente decreto.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione
finalizzati a riconoscere attivita' potenzialmente connesse al riciclaggio o
al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la
DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai
riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Capo I
Sanzioni penali
Art. 55.
Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque contravviene alle
disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di
identificazione, e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del
soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica
false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o
le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da 5.000 a
50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la
registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o
incompleto e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la
comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione
fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e
registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad
ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3,
lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo
36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica
la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi, essendovi tenuto,
viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48,
comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente
utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto
di beni o alla prestazione di servizi, ovvero
possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con
essi.
Capo II
Sanzioni amministrative
Art. 56.
Organizzazione amministrativa e
procedure di controllo interno
1. Nei casi di inosservanza
delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2,
54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10,
comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b),
e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo
11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva il procedimento di
cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, per gravi
violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione
prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
g), e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo
11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per
l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo
XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.
Art. 57.
Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo
37 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 50.000 a
500.000 euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto
della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e
dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della
sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto
sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno
economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38
ovvero la mancata adozione delle modalita' di registrazione di cui
all'articolo 39 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa
segnalazione di operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non
segnalata. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della
gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e
dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di
irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui
uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono
punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 58.
Violazioni del Titolo III
1. Fatta salva l'efficacia degli
atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5,
6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al
40 per cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20
per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e
14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al
20 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e
19, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al
40 per cento dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del
saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del
saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente
decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento
al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
del conto.
Art. 59.
Responsabilita' solidale degli enti
1. Per le violazioni indicate agli
articoli 57 e 58, la responsabilita' solidale dei soggetti di cui
all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando
l'autore della violazione non e' stato identificato
ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge
medesima.
Art. 60.
Procedure
1. LA UIF, le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e
la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei
limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58
e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede,
con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui
importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima
facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto
di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni
precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per
cui si procede.
3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni
amministrative previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio
1951, n. 168.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al
comma 2, con le modalita' indicate dal decreto del Presidente della
Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei
cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in
base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF
per un periodo di dieci anni.
6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorita' di
vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva
competenza.
7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via
telematica.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 61.
Regolamento (CE) n. 1781/2006
1. Per i trasferimenti di fondi di
cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano
fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi
relativi all'ordinante, nonche' quelli relativi alla
loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento.
2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di
prevenzione del riciclaggio dei proventi da attivita' illecite o del
finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui
all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE)
n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo
9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di
servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per
gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, previsti
dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria
internazione (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di
trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille
USD.
3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE)
n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.
Art. 62.
Disposizioni sull'Ufficio italiano
dei cambi
1. Alla Banca d'Italia sono
trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali,
umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal
decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai
successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in
atti normativi si intende effettuato alla Banca
d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la
Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio
italiano cambi e' titolare. Ai fini delle imposte
sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione
del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio
italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego
prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle
anzianita' di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del
trattamento economico e previdenziale gia' riconosciuto ai dipendenti
medesimi dall'Ufficio.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, i
compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via
transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei
cambi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1°
gennaio 2008.
Art. 63.
Modifiche a disposizioni normative vigenti
1. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "l'esistenza dei
rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto
continuativo";
b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le
seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari
qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole:
"sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle
seguenti "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle
funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies
e' inserito il seguente:
"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilita' di provenienza illecita). -
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,
648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da 200 a
800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono
da delitto per il quale e' stabilita la pena della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione
pecuniaria da 400 a
1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della
giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".
4. Dopo l'articolo 648-ter del
codice penale e' inserito il seguente articolo:
"Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei
beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca
di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro,
dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto
o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e
648-ter, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui
all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine
che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da
sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.".
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605".
6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo le parole: "dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa" sono inserite le seguenti: ", dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo".
Art. 64.
Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15,
nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di
attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti
di attuazione;
e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante
ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Art. 65.
Allegato tecnico
1. Ai fini della corretta
individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u),
nonche' della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e
26, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente
decreto.
2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e'
modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.
Art. 66.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni emanate in
attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a
essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma
4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45,
comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), e' modificata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa
con la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti
idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati
all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti per l'utilizzo
degli stessi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai
fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto
modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.
8. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo
la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.".
9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o),
adempie a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e
secondo le modalita' e i termini ivi previsti.
Art. 67.
Norme di coordinamento
1. All'articolo 1, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio
si intende il presente decreto.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
per soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2,
11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
Art. 68.
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono
all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le
politiche europee Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato tecnico
Art. 1.
Articolo 1, comma 2, lettera o)
Persone politicamente esposte
1. Per persone fisiche che occupano
o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o
Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui
decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in
circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle
banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello
delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle
imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di
livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a)
a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e
internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui
alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al
numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarita' effettiva
congiunta di entita' giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari
con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entita'
giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio
della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi
rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha
cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un
anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a
considerare tale persona come politicamente esposta.
Art. 2.
Articolo 1, comma 2, lettera u).
Titolare effettivo
1. Per titolare effettivo
s'intende:
a) in caso di societa':
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il possesso o il
controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle
partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale
entita' giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche' non si tratti
di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o
a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto
ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione al
capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il
controllo sulla direzione di un'entita' giuridica;
b) in caso di entita' giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici
quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono gia' stati determinati, la persona fisica o
le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu' del patrimonio di
un'entita' giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entita' giuridica non sono ancora state
determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e'
istituita o agisce l'entita' giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25
per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica.
Art. 3.
Articolo 19,
comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione
1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di
riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'eta'
si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e
concepiti, l'identificazione e' effettuata nei confronti del rappresentante
legale. L'identificazione puo' essere svolta anche
da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una foto
autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio
unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto
di nascita dell'interessato.
Art. 4.
Articolo 26. Criteri tecnici e
procedure semplificate di adeguata verifica della
clientela
1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo, s'intendono:
a) autorita' o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che
siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al
trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o alla
legislazione secondaria della Comunita' europea;
2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e
certa;
3) le attivita' del cliente, cosi' come le sue pratiche contabili, siano
trasparenti;
4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle
autorita' di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e
contrappesi che assicurino la verifica dell'attivita' del cliente;
b) entita' giuridiche diverse dalle autorita' o organismi pubblici di cui
alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano
soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia un'entita' che eserciti attivita' finanziarie che esulino
dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma
alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente
all'articolo 4 di tale direttiva;
2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e
certa;
3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione
per esercitare le attivita' finanziarie e l'autorizzazione possa essere
rifiutata se le autorita' competenti non ottengano soddisfacente convinzione
circa la competenza e l'onorabilita' delle persone che dirigono o dirigeranno
effettivamente l'attivita' di tale entita' o del suo titolare effettivo;
4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo
3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita' competenti per quanto
riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a
tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti
dalla legislazione nazionale;
5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del
cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive,
compresa la possibilita' di adeguate misure amministrative o l'imposizione di
sanzioni amministrative;
c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i
seguenti requisiti:
1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente
presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente
creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a
quelli stabiliti da tale direttiva;
3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura
sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera
c), della direttiva 2005/60/CE;
4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare
a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidita', sopravvivenza a
una predeterminata eta' avanzata o eventi analoghi;
6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in
attivita' finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di
crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano
realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non
possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti
anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso
anticipato durante la relazione contrattuale.
1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto
al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i
criteri per proprio conto.
2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attivita' esercitata
dal cliente e' soggetta a vigilanza da parte delle autorita' competenti. In
questo contesto per vigilanza si intende quella
basata sui poteri di controllo piu' intensi, compresa la possibilita' di
effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e
comprendere verifiche a campione.
3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie
stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si
applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura
analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia
massima e' 15.000 euro. E' possibile derogare a
questa soglia nel caso di prodotti che siano
collegati al finanziamento di attivita' materiali e quando la titolarita'
legale ed effettiva delle attivita' non venga trasferita al cliente fino alla
conclusione della relazione contrattuale, purche' la soglia stabilita per le
operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto
che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che
appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.
4. Si puo' derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6),
nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro
dell'economia e delle finanze per finalita' di interesse generale, che
beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette
o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte
delle autorita' pubbliche, purche' i vantaggi dei prodotti siano realizzabili
solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della
lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia
puo' essere stabilita nella forma di un ammontare
massimo su base annuale.
6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere
a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, il Ministro dell'economia delle finanze presta particolare
attenzione a qualsiasi attivita' di tali clienti o a qualsiasi tipo di
prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente
suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti
o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non
possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo
se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo puo' non
essere basso.
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