HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento
inserito il 28-10-2008 |
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Il Decreto
Gelmini (137/2008) Da
Cittadinolex.kataweb.it Il
provvedimento contiene anche il ritorno del maestro unico Al
Senato il decreto scuola di cui si chiede il ritiro (Ddl Senato 1108) È all'esame del Senato il
decreto sulla scuola. Dopo il via libera della Camera ora la parola è
ai senatori. Il testo ha subito modifiche con l'approvazione alla Camera di
un maxi emendamento sul quale il governo aveva posto la fiducia. In
particolare a partire dal prossimo anno scolastico, con il ritorno del
maestro unico alle elementari i docenti della scuola elementare impegnati
oltre le 24 ore settimanali di base verranno retribuiti attraverso un fondo
istituito presso la scuola ma finanziato dal Ministero. Tornano i voti espressi
in decimali ma nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado la
bocciatura degli alunni dovrà essere decisa all’unanimità dal
consiglio di classe e collocata nei casi di eccezionalità
"comprovati da specifica motivazione". Viene poi previsto lo stop
alle continue riedizioni dei libri scolastici: nella scuola primaria la
cadenza di rinnovamento dei testi sarà quinquennale, mentre nella
scuola secondaria di primo e secondo grado la cadenza diventa di sei anni. I
docenti e le case editrici hanno comunque la possibilità di adottare
nuove edizioni nel caso di "eventuali appendici di aggiornamento".
Per quel che riguarda i nuovi accessi di personale gli studenti che stanno
terminando il ciclo formativo presso le università verranno inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento non più in coda, come previsto dal
testo iniziale del decreto, ma "nella posizione spettante in base ai
punteggi attribuiti ai titoli posseduti". Lo stesso trattamento anche
per i docenti che stanno conseguendo l’abilitazione all’insegnamento di
materie musicali. Infine arriva un piano per sveltire gli investimenti nel
campo dell'edilizia scolastica e della sicurezza. (28 ottobre 2008) Ddl Senato 1108 -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008,
n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università Articolo 1. (Cittadinanza e Costituzione). 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza
del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono
altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali
delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale 2. All'attuazione del presente articolo
si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Articolo 2. (Valutazione del comportamento
degli studenti). 1. Fermo restando quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività
ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche
fuori della propria sede. 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei
residui del bilancio dello Stato per l'anno 3. La votazione sul comportamento degli
studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo
del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento
al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative
del presente articolo. Articolo 3. (Valutazione sul rendimento
scolastico degli studenti). 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 1-bis. Nella scuola primaria i docenti,
con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella
scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 3. Nella scuola secondaria di primo
grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta
a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
sostituito dal seguente: 4. Il comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato; al comma 5, dopo le parole: degli
studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi
specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,. 5. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si
provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalità applicative del presente articolo. Articolo 4. (Insegnante unico nella scuola
primaria). 1. Nell'ambito degli obiettivi di
razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei
regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è
ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario
di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle
esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia
articolazione del tempo-scuola. 2. Con apposita sequenza contrattuale
è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della
scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario
d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. 2-bis. Per la realizzazione delle
finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del
comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati
dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o
settembre 2-ter. La disciplina prevista dai
presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010,
relativamente alle prime classi del ciclo scolastico. Articolo 5. (Adozione dei libri di testo). 1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi
scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si
è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate
esigenze, l'adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con
cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi
sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti
organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel
rispetto delle disposizioni vigenti. Articolo 5-bis. (Disposizioni in materia di
graduatorie ad esaurimento). 1. Nei termini e con le modalità
fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605,
lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi
biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo
abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono
collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli
posseduti. 2. Analogamente sono iscritti, a
domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante
in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno
frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e
32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A
e hanno conseguito la relativa abilitazione. 3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione
con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico
2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi
quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto
del conseguimento dell'abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi
quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è
disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti. Articolo 6. (Valore abilitante della laurea
in scienze della formazione primaria). 2. Le disposizioni di cui al comma i si
applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei
corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di
entrata in vigore del presente decreto. Articolo 7. (Modifica del comma 433
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 1. Il comma 433 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,
possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di
cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi
alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione
per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato». Articolo 7-bis. (Provvedimenti per la sicurezza
delle scuole). 2. Al fine di consentire il completo
utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in
materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di
entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti
attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma
4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti
per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o
gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a
rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne
danno comunicazione alla regione territorialmente competente. 3. La revoca di cui al comma 2 è
disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative
somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di
opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla
mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la
sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della
pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali,
ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 4. Nell'attuazione degli interventi
disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9
della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono,
comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime
modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni
dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità
di eseguire le opere. 5. Il ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce
gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di
almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che
presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della
sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici
interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata. 6. Al fine di assicurare l'integrazione
e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle
scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma
dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento
della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata. 7. All'attuazione dei commi da Articolo 8. (Norme finali). 1. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-bis. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. 2. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. |