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DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE E VIGILANZA SUI MERCATI

 E DI FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI PREPOSTE AI MEDESIMI

Capo I

Oggetto

Articolo 1

(Finalità e ambito della legge)

    1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono principi e norme in materia di funzioni, organizzazione e attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, al fine di rafforzarne e razionalizzarne i compiti di promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori e degli utenti; di protezione di diritti e interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati europei; di promozione della trasparenza dei mercati e di vigilanza prudenziale; di regolazione dei mercati nei casi in cui la concorrenza non sia sufficiente; di tutela della concorrenza. Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le discipline relative alle singole Autorità.
    2. Le disposizioni della presente legge sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di tutela del risparmio e mercati finanziari, di garanzia dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dei cittadini consumatori e utenti, nonché in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali.
    3. Restano ferme le funzioni di indirizzo e di alta vigilanza del Governo e dei Ministri nelle materie di cui alla presente legge e le competenze di regioni ed enti locali previste dalla normativa vigente.

Capo II

Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Articolo 2

(Disposizioni generali sulle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)

  1. Al fine di accelerare e rendere effettiva l’introduzione della concorrenza, le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e nel rispetto delle procedure di cui all’art. 18 della presente legge, possono adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica, nell’ambito dei poteri conferiti dalla legge e nel rispetto dell’ordinamento comunitario.
  2. Nei casi di grave turbamento al funzionamento del mercato da cui derivi la lesione potenziale o attuale dei diritti dei consumatori e degli utenti, l’Autorità di regolazione competente per settore può adottare misure urgenti a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nel rispetto dell’ordinamento comunitario. L’Autorità di regolazione può adottare tali misure anche in via cautelare, sentite in forma semplificata e abbreviata le imprese interessate.
  3. Il Governo indica gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale e le esigenze di carattere sociale e ambientale dei servizi di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e in appositi documenti di indirizzo generale adottati con cadenza biennale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all’art. 21.
  4. Le disposizioni di legge statale o di regolamento governativo o ministeriale che intervengono con misure specifiche in una materia riservata alla competenza regolatoria delle Autorità loro assegnata dalla legge cessano di avere efficacia entro due anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo conferma da parte dell’Autorità competente, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 18 della presente legge.
  5. Sono Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ai fini della presente legge:
    1. l’Autorità per l’energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle disposte dalla presente legge;
    2. l’Autorità per i servizi e l’ uso delle infrastrutture di trasporto, istituita dall’articolo 5 della presente legge;
    3. l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle disposte dalla presente legge.

Articolo 3

(Disposizioni relative all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni e integrazioni in attuazione della normativa comunitaria, sono trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore della norma che dispone la riduzione a 5 del numero dei commissari dell’Autorità di cui all’art. 16 della presente legge, le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l’Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero delle comunicazioni, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento alla individuazione del servizio universale, all’emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.

  1. Al fine di consentire l’esercizio delle nuove competenze attribuite, l’organico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Fino al trenta per cento dei posti a concorso può essere riservato al personale operante presso l’Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale. L’applicazione agli operatori del mercato postale dei meccanismi di autofinanziamento previsti dalla normativa vigente è disciplinata in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, della presente legge.
  2. Alla scadenza del mandato dell’attuale consiliatura dell’Agcom, secondo quanto previsto dall’art. 16 della presente legge, le competenze attualmente ripartite tra le commissioni e il consiglio previsti dalla legge n. 249/1997 sono attribuite al collegio. Le commissioni e il consiglio sono sciolti.

Articolo 4

(Disposizioni relative all’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

  1. Al fine di promuovere l’efficienza, l’economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici e di garantire i diritti dei consumatori e degli utenti, ferme restando le competenze di regioni ed enti locali, le funzioni di regolazione e controllo attualmente svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), dal Nucleo di Attuazione e Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità (Nars), dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dall’Osservatorio sui servizi idrici di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 36/1994 sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che le esercita anche avvalendosi dei poteri di cui all’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Restano ferme le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di tutela delle risorse idriche.
  2. Ai fini di cui al comma 1, oltre a esercitare i poteri generali di cui all’art. 2 della legge n. 481/1995, l’Autorità:
  1. propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni alle amministrazioni competenti in base all'andamento delle gestioni e alle esigenze degli utenti; i soggetti che non si adeguino a dette proposte sono tenuti a darne comunicazione motivata all’Autorità;
  2. definisce indici di produttività per la valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  3. determina parametri e criteri per la definizione delle tariffe in armonia con i principi fissati dalla legge n. 481/1995, controllando le tariffe praticate e verificando il rispetto dei criteri fissati;
  4. definisce i livelli generali e specifici di qualità del servizio, determinando obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di loro violazione, e controlla che i gestori adottino e rendano pubblici gli standard di dei singoli servizi, verificandone il rispetto;
  5. individua situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, intervenendo se del caso con provvedimenti sanzionatori;
  6. richiede informazioni e documentazioni agli esercenti anche svolgendo poteri di acquisizione, accesso ed ispezione in conformità alla disciplina prevista dalla legge n. 481/1995 e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino all’1% dei ricavi ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o intralciano l'accesso o le ispezioni, e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino al 5% dei ricavi ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;
  7. definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti, e svolge attività consultive nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni;
  8. formula proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione ed invia al Governo e al Parlamento, secondo le procedure di cui all’art. 21 della presente legge, una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici ai consumatori e agli utenti.
  1. Al fine di consentire l’esercizio delle nuove competenze attribuite, l’organico dell’Autorità è accresciuto di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il trenta per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale e agli esperti del Cipe e del Nars e al personale del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio sui servizi idrici. All'onere aggiuntivo derivante dall’estensione delle competenze dell’Autorità, si provvede mediante un contributo versato dai gestori dei servizi idrici integrati in misura non superiore all’1 per mille dei ricavi derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della presente legge. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno.
  2. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, la Commissione bicamerale di cui all’art. 21 della presente legge e l’Autorità, è delegato ad adottare, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore idrico e ambientale in modo coerente con la presente legge e con le funzioni di regolazione e di vigilanza dalla stessa attribuite all’Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione, o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.
  3. All’articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell’energia elettrica e il gas, ai fini della tutela dei clienti finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera.".
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l’articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) l’articolo 1, comma 14 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

c) il decreto legge 4 settembre 2002, n. 193, conv. con la legge 28 ottobre 2002, n. 238.

Articolo 5

(Istituzione dell’Autorità per i servizi e l’ uso delle infrastrutture di trasporto)

1. E’ istituita, con sede in Roma, l’Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto, con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. In conformità alla disciplina comunitaria, l’Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione. Nell’interesse della concorrenza e dell’utenza, e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l’Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei vari comparti;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un’equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. Il settore dei trasporti, di seguito denominato anche "settore", nel quale si esplicano le funzioni dell’Autorità ai sensi e per gli effetti della presente legge, comprende:

  1. le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;

b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

3. Tenuto conto dei processi in corso di apertura alla concorrenza dei mercati dei servizi di trasporto di cui al comma 2, lettera b, e degli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a) e considerato l’interesse a che la regolamentazione non ecceda quanto strettamente necessario a promuovere condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, compresa la Commissione bicamerale di cui all’art. 21 della presente legge, sentite l’Autorità di cui al presente articolo e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e sentita, per quanto di competenza, la Conferenza Stato-Regioni, con periodicità non superiore a cinque anni, vengono indicati all’Autorità i servizi di trasporto e gli usi infrastrutturali per i quali la regolazione economica non risulta più necessaria e quelli per i quali, all’opposto, risulta necessaria introdurla.

4. Sono sottoposti a regolazione economica da parte dell’Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a) e, fatto salvo quanto al precedente comma 3, i seguenti servizi di trasporto:

    1. servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, con esclusione di quelli ad alta velocità, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all’assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;
    2. servizi di trasporto aereo di linea operati in regime di oneri di servizio pubblico, o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;
    3. servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all’Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;
    4. servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

5. L’Autorità vigila sull’allocazione degli slots aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del Reg. Ce n. 95/93 e successive modificazioni e integrazioni;

  1. Nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, l’Autorità formula altresì pareri in materia di apertura al mercato dei servizi di trasporto pubblico locale.
  2. A livello statale, restano ferme in capo ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e al Cipe, nell’ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici, di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l’assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico, e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì ferme, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dei trasporti, e ai relativi enti e società strumentali, nonché nei casi di caso di competenza concorrente, con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal Cipe, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero delle infrastrutture, dall’Anas, dall’Enac e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui all’articolo successivo, sono trasferite all'Autorità.
  3. Alle dipendenze dell’Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 200 unità. Con regolamento dell’Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell’ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui cui l’Autorità eserciterà le proprie competenze, di cui al comma 3 del presente articolo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono equiparati a quelli dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei ministri competenti, volti a rivedere le piante organiche di amministrazioni e soggetti pubblici interessati dalla applicazione del presente Capo. A decorrere dalla loro data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il personale può essere reclutato, fino al trenta per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell’economia e delle finanze operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all’Autorità, nonché al personale e agli esperti del Cipe e del Nars.
  4. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché la Commissione bicamerale di cui all’art. 21 della presente legge, sentita altresì l’Autorità, è delegato ad adottare, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore in modo coerente con le funzioni attribuite all’Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.
  5. All'onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettera a) e b) del presente articolo in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della presente legge. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno.

Articolo 6

(Funzioni e poteri dell’Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto)

1. Nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo, fatte le salve le competenze dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità svolge le seguenti funzioni:

    1. verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati per i soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell’orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l’adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
    2. formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l’attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
    3. emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all’esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
    4. garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa a tutela della concorrenza;
    5. verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
    6. verifica l’adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
    7. assicura che tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l’efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti, e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l’intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l’equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l’incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici le misure sono adottate d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e per quanto di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;
    8. promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte ed ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l’Autorità esercita i seguenti poteri:

  1. esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico, e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
  2. qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento, propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
  3. valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
  4. determina i criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo comunque denominati, delibera sui livelli massimi applicabili, e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g, del comma 1 del presente articolo, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
  5. determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l’opportunità, per la separazione contabile nonché per la classificazione e l’imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico, e vigila sul loro rispetto;
  6. ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
  7. disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che siano gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d’ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera siano giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
  8. stabilisce standard qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
  9. controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti ed agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
  10. promuove la redazione di codici deontologici e norme di autoregolamentazione, e controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;
  11. richiede a chi ne sia in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
  12. qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e mezzi di trasporto; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
  13. svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
  14. ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le preoccupazioni da essa manifestate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
  15. valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell’esercizio delle proprie competenze;
  16. favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
  17. ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nel caso di: inosservanza dei criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; inosservanza dei criteri per la separazione contabile, e la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico; violazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dall’Autorità; inottemperanza agli ordini e alle misure disposte;
  18. irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell’impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti dell’Autorità diversi da quelli di cui alla lettera precedente e alla lettera successiva;
  19. applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all’1 per cento del fatturato dell’impresa interessata qualora, nell’interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, oppure non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
  20. applica la sanzione di cui alla lettera q) del presente comma, che può essere aumentata fino al 50%, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera n);

3.Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione. Si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti di cui all’articolo 18 della presente legge. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero dei trasporti finalizzato all’adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

Capo III

(Autorità di vigilanza sui mercati finanziari)

Articolo 7

(Individuazione delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari)

1. Sono Autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai fini della presente legge:

    1. la Banca d’Italia, per gli aspetti relativi alla stabilità degli operatori e del sistema finanziario;
    2. la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per gli aspetti relativi alla trasparenza del mercato e alla correttezza dei comportamenti.

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB) e successive modificazioni e dall’articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – TUF) e successive modificazioni.

Articolo 8

(Trasferimento di competenze alla Banca d’Italia)

  1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal TUB, dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Articolo 9

(Comitato per la stabilità finanziaria)

1. All’art. 1, comma 1, del TUB la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) "CSF" indica il Comitato per la stabilità finanziaria"

2. L’art. 2 del TUB è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Comitato per la stabilità finanziaria. – Il CSF è composto:

a) dal Ministro dell’economia e delle finanze, che lo presiede,

b) dal governatore della Banca d’Italia;

c) dal presidente della Consob.

3. Il presidente del CSF può invitare ad intervenire a singole riunioni il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, altri ministri e altri soggetti dei quali sia opportuna la consultazione.

4. Il CSF è convocato dal Ministro dell’economia e delle finanze quando sia richiesto da uno dei suoi componenti.

5. Il CSF, anche al fine di consentire l’esercizio dei compiti di cui all’art. 1, comma 3 della presente legge, promuove, attraverso la collaborazione e lo scambio di informazioni, la stabilità finanziaria e la soluzione delle crisi delle società e dei gruppi bancari e finanziari che possono influire sull’intero sistema finanziario, nonché la collaborazione tra le Autorità competenti e tra queste e le Autorità dei paesi comunitari ed extracomunitari.

6. Ferme restando le competenze in ordine all’adozione dei provvedimenti e alla gestione delle procedure, il CSF individua le modalità organizzative attraverso cui il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia debbono valutare gli interventi necessari per prevenire e risolvere le crisi di cui al comma 5 e promuove la cooperazione con gli equivalenti organismi presenti negli Stati comunitari, individuando le forme più opportune di collaborazione.

7. Il CSF promuove altresì la consultazione e la cooperazione nel processo di formazione dei regolamenti di competenza del Ministro dell’economia e delle finanze e degli atti normativi comunitari riguardanti il settore finanziario.

8. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, disciplina con decreto il regolamento di funzionamento del CSF. "

3. L’articolo 69, comma 1-ter, del TUB è abrogato.

Articolo 10

(Delega in materia di riordino delle competenze nel settore finanziario)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è delegato a emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti

  1. disporre la soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), nonché del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio di cui all’art. 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
  2. attribuire alla Banca d’Italia e alla Consob le competenze e i poteri di vigilanza dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le ulteriori competenze necessarie al perseguimento delle finalità indicate dall’art. 7;
  3. attribuire alla Banca d’Italia e alla Consob le competenze e i poteri di vigilanza della Covip dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché le ulteriori competenze necessarie al perseguimento delle finalità indicate dall’art. 7;
  4. disciplinare il trasferimento del personale dell’Isvap e della Covip alla Banca d’Italia e alla Consob, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso gli enti di provenienza. Il restante personale può essere trasferito, su richiesta, anche ad altre amministrazioni, enti pubblici e autorità indipendenti, nella misura e in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso gli enti di provenienza; è in ogni caso garantito al personale dell’Isvap e della Covip il mantenimento del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto, nonché della qualifica e delle funzioni svolte presso gli enti di provenienza.
  5. disciplinare gli effetti patrimoniali conseguenti alla soppressione della Covip e dell’Isvap;
  6. coordinare il TUB, il TUF, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e altre leggi speciali che disciplinano la materia con quanto previsto dalla presente legge;
  7. assicurare l’indipendenza dell’attività di vigilanza;
  8. omogeneizzare il trattamento economico dei componenti del collegio della Consob a quello delle altre Autorità di cui alla presente legge;
  9. assegnare le competenze attribuite al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) dal TUB al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Banca d’Italia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, compreso quello della Commissione bicamerale di cui all’art. 21 della presente legge, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma primo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la medesima procedura.

Articolo 11

(Comitato Antiriciclaggio)

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è costituito un Comitato Antiriciclaggio, composto da membri designati dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della giustizia e degli affari esteri, dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dalla Guardia di Finanza, dalla Direzione Investigativa Antimafia, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, nonché dal Direttore del SAF di cui all’art. 12 La Presidenza è attribuita a un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comitato è convocato con cadenza almeno semestrale.

2. Il Comitato, ferma restando l’autonomia funzionale, organizzativa e operativa del SAF di cui all’art. 12, promuove la collaborazione tra le Autorità di cui al comma 1 e svolge funzioni di coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico a scopi di riciclaggio; esso inoltre esprime un parere in merito ai criteri seguiti nell’archiviazione delle segnalazioni di operazione sospette.

Articolo 12

(Servizio di analisi finanziaria)

1. Presso la Banca d'Italia è istituito un Servizio di analisi finanziaria (SAF), che costituisce l’unità di informazione finanziaria per l’Italia (FIU), per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale ad esso assegnati dalla legge.

2. I compiti di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale precedentemente attribuiti all’UIC sono attribuiti al SAF.

3. In conformità di quanto previsto dai principi e dalle disposizioni internazionali, il SAF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti degli organi della Banca d’Italia e del Governo.

4. La Banca d'Italia emana con regolamento disposizioni per assicurare l'indipendenza organizzativa e operativa del SAF e per disciplinare l'utilizzo di altre strutture dell'Istituto, la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce al SAF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

5. Il Direttore del SAF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità; l’atto di nomina indica la durata del mandato, che non può eccedere 5 anni, ed è rinnovabile una volta.

6. Il Direttore del SAF, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull’attività svolta dal Servizio unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite al SAF.

7. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso il SAF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Il Comitato è convocato dal Direttore con cadenza almeno semestrale; esso cura la redazione di un parere sull’azione del SAF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 6.

8. Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti volti ad attribuire al SAF poteri di proposta per l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’inosservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e a disciplinare le regole e i criteri per assicurare la collaborazione del SAF con le FIU estere, con l’Autorità Giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza.

Articolo 13

(Soppressione di enti e di organi)

        1. L’UIC è soppresso. La Banca d’Italia succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche attive e passive dei quali l’UIC è titolare. La successione avviene senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti dell’UIC. Il Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, nomina uno o più commissari liquidatori entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        2. Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare la neutralità fiscale dell’operazione e i controlli sui soggetti iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall’UIC.

Articolo 14

(Abrogazioni, norme di attuazione e disposizioni transitorie)

1. Ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia e, nella materia dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al Servizio di cui all’art. 12.

2. È abrogato il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, fatta eccezione per l'articolo 5, comma 3 e l’art. 3-ter del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni. Dall’art. 5, comma 10 del suddetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, sono eliminate le seguenti parole: "Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i criteri generali con cui" e "sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro".

3. In attesa dell'istituzione del Servizio di cui all'art. 12 e dell’emanazione del regolamento della Banca d’Italia ivi previsto, i compiti e le funzioni del Servizio indicato dal medesimo articolo sono esercitati in via transitoria dal Servizio antiriciclaggio dell’UIC.

4. All’articolo 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo: dopo " imprese assicurative, " sono aggiunte le parole: " o banche e società appartenenti a gruppi bancari, "; dopo " parere " è aggiunta la parola: " rispettivamente "; dopo " (ISVAP) " sono aggiunte le parole: " e della Banca d’Italia "; le parole " si pronuncia " sono sostituite dalle seguenti: " si pronunciano ";all’ultimo periodo, dopo la parola " ISVAP ", sono aggiunte le seguenti: " o della Banca d'Italia".

5. Nei casi previsti dal precedente comma la Banca d’Italia si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza.

6. È abrogato l’art. 19, comma 10, della l. 28 dicembre 2005, n. 262. Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire i criteri di partecipazione al capitale della Banca d’Italia e a introdurre, a garanzia dell’indipendenza della medesima, limiti al possesso delle quote di partecipazione, nonché criteri per la loro remunerazione. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, è abrogato l’art. 20, comma 3, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

7. È abrogato l’art. 22 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Capo IV

Adeguamento degli ordinamenti delle autorità di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati di cui alla presente legge

Articolo 15

(Ambito di applicazione)

        1. Al fine di consentire l’immediata attuazione del disegno di riorganizzazione funzionale previsto dalla presente legge, le norme di cui al presente capo si applicano alle seguenti autorità indipendenti di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati:
    1. alle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui al capo II;
    2. alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari di cui al capo III, fatte salve le deroghe specificamente previste per la Banca d’Italia dal presente capo;
    3. all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nei limiti previsti dal presente capo.

2. Restano ferme, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente capo, le discipline relative alle singole autorità istituite con precedenti leggi.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di composizione del Collegio delle Autorità di cui alla presente legge)

  1. Ogni Autorità di cui alla presente legge è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri.
  2. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, al termine della procedura di cui al seguente comma.
  3. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri competenti per materia, nel rispetto dell’equilibrio di genere, soltanto soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell’ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante della Commissione parlamentare di cui all’articolo 21, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. La procedura di nomina dei componenti delle Autorità è avviata centoventi giorni prima della scadenza del mandato dei componenti delle Autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma.
  4. I componenti delle Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, nonché coloro che sono stati componenti del Collegio di altra Autorità indipendente. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell’Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato. Per le Autorità di nuova istituzione, due dei componenti sono nominati per un periodo di cinque anni, così da evitare il rinnovo contestuale dell’intero collegio.
  5. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalla Commissione parlamentare di cui all’articolo 21, la revoca motivata del Collegio. La revoca del Collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
  6. Per l’intera durata dell’incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità. All’atto di accettazione della nomina, i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nel biennio successivo alla cessazione dall’incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza dell’Autorità presso cui hanno svolto il mandato, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l’importo del corrispettivo percepito. I valori delle predette sanzioni sono rivalutati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
  7. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio. Restano ferme le disposizioni in materia di segreto d’ufficio e di scambio di informazioni previste dalle leggi speciali per le Autorità di cui al Capo III. Con apposito regolamento, le Autorità adottano il proprio codice deontologico che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.
  8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alla Banca d’Italia.
  9. Nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, fino a quando le funzioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di incarichi di governo non siano trasferite ad altro ente o organo, la nomina del Presidente e dei componenti è effettuata dai Presidenti delle Camere nell’ambito di una rosa pari ad almeno al doppio dei soggetti nominandi selezionata dalla Commissione bicamerale di cui all’art. 21 secondo le procedure di candidatura di cui al comma 3 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 5 del presente articolo non si applica all’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato.
  10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione alle nomine successive all’entrata in vigore della presente legge. La riduzione a cinque del numero dei componenti dell’Agcom opera a partire dalla scadenza del mandato dell’attuale consiliatura.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di organizzazione delle Autorità di cui alla presente legge)

  1. Le Autorità di cui alla presente legge hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
  2. Nelle materie inerenti all’organizzazione interna delle Autorità, il Collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al Presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.
  3. All’amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’organizzazione interna di ciascuna Autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal Collegio, su proposta del Presidente dell’Autorità, tra i dirigenti dell’Autorità in servizio da almeno due anni per un periodo non inferiore a quattro anni, salvo revoca per giusta causa. Ai rapporti del Collegio con i servizi e gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal Collegio, su proposta del Presidente dell’Autorità.
  4. Per l’esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l’organizzazione interna delle Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. L’attività istruttoria degli uffici nei procedimenti di controllo a carattere contenzioso e nei procedimenti sanzionatori è coordinata da un dirigente nominato dal Collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, le Autorità, con appositi regolamenti, possono individuare i casi in cui avvalersi, per l’esercizio della funzione sanzionatoria, del parere motivato emesso da collegi di garanzia, composti di esperti giuridici e economici, nominati dal Collegio, nonché individuare i casi in cui il Collegio può delegare agli uffici l’assunzione di atti di propria competenza non aventi carattere strategico e consentire ai medesimi di avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.
  5. Le Autorità provvedono all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, anche in deroga alla disciplina generale e speciale in materia di contabilità, ove le risorse provenienti dal finanziamento a carico degli operatori e del mercato siano prevalenti rispetto a quelle a carico del bilancio dello Stato. Le modalità di attuazione delle disposizioni normative per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissate con propria deliberazione da ciascuna Autorità. Le suddette deliberazioni sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni di cui al presente comma divengono esecutive. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6. Alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico è stabilito dalla legge. Con regolamento dell’Autorità, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla definizione della pianta organica e alla determinazione dell’organico definitivo del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi in misura non superiore a un decimo di quella prevista dalla legge. Con proprio regolamento, l’Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge istitutiva.
  7. L’Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell’Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica dell’Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, le Autorità possono avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario, e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Le Autorità possono altresì avvalersi di personale dipendente di altre Autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell’ambito di convenzioni concluse tra le Autorità interessate.
  8. Ciascuna Autorità adotta, adeguandoli entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge alle disposizioni del presente articolo, i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalle singole leggi istitutive. Le Autorità provvedono all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla Banca d’Italia.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di procedimenti e atti delle Autorità di cui alla presente legge)

  1. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dalle Autorità di cui alla presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell’Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet dell’Autorità. Ciascuna Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, devono essere garantite adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell’Autorità.
  2. I regolamenti e gli atti a contenuto generale delle Autorità, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull’attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.
  3. Le Autorità consultano i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvalgono di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell’atto da adottare al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. Le Autorità possono altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali viene redatto verbale. Le Autorità rendono pubblici mediante il proprio sito internet i risultati delle consultazioni svolte, salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.
  4. Le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.
  6. Le Autorità possono promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati.
  7. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
  8. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge predetta.
  9. I comma da 2 a 5 del presente articolo non si applicano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità di cui alla presente legge)

1. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti delle Autorità di cui alla presente legge è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio. Tutti i giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui al comma 1, lettera d), dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In tali giudizi l’incarico di consulente tecnico d’ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell’Autorità che è parte in causa, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.

2. È fatto salvo il foro del pubblico impiego di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1.

3. Restano ferme le eccezioni previste dall’articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.

4. Per la difesa in giudizio, le Autorità si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato, ovvero, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, degli uffici legali istituiti presso le medesime. In casi eccezionali, con decisione motivata del collegio, le Autorità possono avvalersi altresì degli avvocati del libero foro.

Articolo 20

(Disposizioni in materia di rapporti istituzionali)

1. Le Autorità di cui alla presente legge riferiscono al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale alla Commissione di cui all’articolo 21.

2. Le Autorità possono presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive.

3. Le Autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le Autorità e le amministrazioni competenti dell’Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le Autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell’Unione europea spetta ai ministeri competenti per settore, i quali, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, possono farsi assistere o sostituire da organi tecnici.

4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l’adempimento delle loro funzioni.

5. Nell’esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le Autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati alle Autorità che hanno richiesto la collaborazione.

Articolo 21

(Commissione parlamentare per le politiche della concorrenza e i rapporti con le Autorità di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati)

1. È istituita la Commissione parlamentare per le politiche della concorrenza e i rapporti con le Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che ne costituiscono l’ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’ufficio di presidenza.

4. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

5. La Commissione:

    1. esprime il parere vincolante sulle nomine di cui all’articolo 16;
    2. esprime il parere sui documenti di indirizzo generale del Governo di cui all’articolo 2, comma 3;
    3. esamina la relazione annuale presentata da ciascuna Autorità di cui alla presente legge; svolge un’audizione del Collegio in cui viene discussa la suddetta relazione; trasmette alle Camere un rapporto con le proprie valutazioni;
    4. svolge audizioni delle Autorità di cui alla presente legge, degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e diffusi nelle materie di rilevanza strategica sull’assetto concorrenziale dei mercati e sulla tutela dei consumatori e degli utenti e di competenza delle Autorità;
    5. si esprime sui pareri e sulle segnalazioni formulate dalle Autorità di cui alla presente legge ed invita il Governo all’adozione delle iniziative ritenute opportune;
    6. esprime pareri sulle iniziative legislative e regolamentari di rilevanza strategica sull’assetto concorrenziale dei mercati e sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
  1. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 5, la Commissione può acquisire dal Governo, nonché da operatori e utenti, segnalazioni ed elementi conoscitivi afferenti i settori di competenza delle Autorità di cui alla presente legge. La Commissione non si occupa di singoli casi sottoposti all’esame delle Autorità e non esprime giudizi tecnici sulle singole questioni.
  2. Restano ferme le competenze delle Commissioni permanenti delle due Camere che concorrono all’attività della Commissione con modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Articolo 22

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica