HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Altri documenti Documento
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Il testo del ddl
sulle UNIONI CIVILI Diritti e doveri delle
persone stabilmente conviventi Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione) 1. Due persone maggiorenni e
capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che
convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale
e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro
il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado,
adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono
titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla
presente legge. 2. La convivenza di cui al comma
1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli
articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le
modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento
o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di
cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la
prova che la convivenza è iniziata successivamente o è
terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche. 3. Relativamente alla convivenza
di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa
contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha
l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la
possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori
ai sensi della presente legge. 4. L’esercizio dei diritti e
delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone
l’attualità della convivenza. 5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero. 6. Ai fini della presente legge
i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”. Art. 2 (Esclusioni) 1. Le disposizioni della
presente legge non si applicano alle persone: a) delle quali l’una sia stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla
persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti; b) delle quali l’una sia stata
rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a); c) legate da rapporti
contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in
comune. Art. 3 ( Sanzioni ) 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle
disposizioni della presente legge, chiede
l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente
di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2. La falsa dichiarazione di cui
al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti
eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero) 1. Le strutture ospedaliere e di
assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio
del diritto di accesso del convivente per fini di
visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente. Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte) 1.Ciascun
convivente può designare l’altro quale suo rappresentante: in caso di malattia che comporta incapacità di
intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di
salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di
organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni
funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. 2. La designazione è
effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità
a redigerlo, viene formato un processo verbale alla
presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono. Art. 6 (Permesso di soggiorno) 1. Il cittadino straniero
extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e
comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere
il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza. 2. Il cittadino dell’Unione
europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto
di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2004/38/CE. Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ) 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi
di edilizia popolare o residenziale pubblica. Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione ) 2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei
confronti del convivente che intenda subentrare nel
rapporto di locazione. Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro ) 1. La legge e i contratti
collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei
conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento
della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio
una durata almeno triennale della convivenza. 2. Il convivente che abbia
prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia
titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività
medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto
fornito. Art. 10 ( Trattamenti previdenziali e pensionistici ) Art. 11 ( Diritti successori ) 1. Trascorsi nove anni dall’inizio della
convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro
convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3. 2. Il convivente ha diritto a un
terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un
quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero
con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà
dell’eredità. 4. Al convivente, trascorsi
almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei
legittimari, spettano i diritti di abitazione nella
casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano
sulla quota spettante al convivente. 5. Quando i beni ereditari di un
convivente vengono devoluti, per testamento o per
legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni
prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto
eccedente i 100.000 euro. Art. 12 ( Obbligo alimentare ) 1. Nell’ipotesi in cui uno dei
conviventi versi in stato di bisogno e non sia in
grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è
tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché
perdurante da almeno tre anni,
con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in
proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti
cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio
o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1. Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali ) 1. I conviventi sono titolari
dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i
presupposti e le modalità dalle stesse previste. 2. Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di
una data di inizio della convivenza anteriore a
quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione
di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui
all’articolo 10 della presente legge. 3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per
entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e
le cause di esclusione di cui all’articolo 2. 5. I diritti patrimoniali,
successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni
vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando
questi risulti convivente ai sensi della presente legge. 6. I diritti patrimoniali,
successori o previdenziali e le agevolazioni previsti
dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
Art. 14 (Copertura
finanziaria) 1. All'onere derivante dall’articolo
11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni
a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |