HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
Documentazione Inserito il 21-3-2007
CONSOB Delibera n. 15698
Irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti
di
esponenti aziendali e della societa` Caam Sgr spa
(gia` Nextra Investment
Management Sgr spa)
per
violazioni inerenti alla prestazione dell’attivita`
di gestione collettiva avente ad oggetto fondi immobiliari
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera
n. 11522 del 1º luglio 1998, e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli
2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
determinazione dei termini di conclusione e delle unita`
organizzative responsabili dei procedimenti della
Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive
modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno
2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative
all’applicazione di sanzioni amministrative;
VISTE le lettere di contestazione del 12 gennaio 2006, con le quali -in esito all’attivita` di vigilanza ispettiva, iniziata il 10.2.2004 e conclusa il 27.9.2005, e all’attivita` di vigilanza cartolare successivamente effettuata dalla Consob, relativamente alla prestazione dell’attivita` di gestione collettiva avente ad oggetto fondi immobiliari nel periodo 1º aprile 2001-30 settembre 2005 -e` stato dato avvio, per la «Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni», al procedimento sanzionatorio nei confronti dei Sig.ri Mario MISCALI, Giovanni CEVENINI, [...omissis...], Giovanni LANDI, Norberto ACHILLE, Giovanni BOCCOLINI, Roberto BRAMBILLA, Luigi CAPUANO, Luigi CRIPPA, Eliano LODESANI, Paolo GRANDI, Victor MASSIAH, Enrico MEUCCI, Gesualdo PIANCIAMORE, Angelo PORTA, Marco REBOA, Marco SILVANI, Ernesto TANSINI, Luigi VIRGILIO, Giulio CASTELLI, Giorgio CUCINATO, Lorenzo GAIDELLA, [...omissis...], Ugo ZANELLO, Giovanni Federico DI CORATO, Pietro CAPPELLINI e, in qualita` di responsabile in solido, della societa` NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., ora denominata CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.;
CONSIDERATO che con le richiamate lettere del 12 gennaio 2006, regolarmente notificate tutte tra il 13 e il 24 gennaio 2006, ad esclusione di un’unica notificazione -da effettuare nei confronti di un esponente residente all’estero -avvenuta in data 25 febbraio 2006, e` stata contestata:
A) ai Sig.ri Mario MISCALI, Giovanni CEVENINI, [...omissis...], Giovanni LANDI, Norberto ACHILLE, Giovanni BOCCOLINI, Roberto BRAMBILLA, Luigi CAPUANO, Luigi CRIPPA, Eliano LODESANI, Paolo GRANDI, Victor MASSIAH, Enrico MEUCCI, Gesualdo PIANCIAMORE, Angelo PORTA, Marco REBOA, Marco SILVANI, Ernesto TANSINI, Luigi VIRGILIO, Giulio CASTELLI, Giorgio CUCINATO, Lorenzo GAIDELLA, [...omissis...], Ugo ZANELLO e, in qualita` di responsabile in solido, alla societa` NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., ora denominata CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., la violazione per il periodo 1º aprile 2001 -3 febbraio 2005:
– dell’art. 40, comma 1 D.Lgs. n. 58/98 in tema di regole di comportamento nella gestione collettiva del risparmio e dell’art. 56, commi 2 e 7 della delibera CONSOB n. 11522/98, secondo cui «le societa` di gestione (...) si dotano di procedure idonee a: a) assicurare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi; b) ricostruire le modalita`, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi; c) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attivita` svolte dal personale addetto»e «comunicano per iscritto al personale addetto (...) le procedure concernenti le modalita` di svolgimento delle attivita`agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilita`»;
B) ai Sig.ri Giovanni
LANDI, Giovanni Federico DI CORATO, Pietro CAPPELLINI e, in qualita`
di responsabile in solido, alla societa` NEXTRA
INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., ora denominata CAAM
SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., la violazione per il periodo 1º
maggio 2002 -30 settembre 2005:
– dell’art. 40, comma 1 D.Lgs. n. 58/98 in tema di regole di comportamento nella gestione collettiva del risparmio e degli artt. 48, comma 1 lett. a), d) ed e), secondo cui «le societa` di gestione (...) nell’interesse dei partecipanti agli OICR e dell’integrita` del mercato
mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole del Testo Unico; (..) d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui e` possibile investire il patrimonio gestito; e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR» e 49, comma 1 della delibera Consob 11522/98, secondo cui «Le societa` di gestione (...) vigilano sull’individuazione dei conflitti d’interessi» e «possono effettuare operazioni (...) in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa` del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire».
CONSIDERATO che la societa`
CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. e gli esponenti aziendali di cui
sopra, sono stati altresı` resi edotti, con le
stesse note del 12 gennaio 2006, della facolta` di
presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica
delle stesse;
VISTE le deduzioni individualmente formulate da
tutti gli esponenti aziendali destinatari delle contestazioni sopra riportate,
ad esclusione del sig. MEUCCI e della societa` CAAM
SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.;
VISTA la «Relazione istruttoria» del 28 luglio 2006, con la quale la Divisione Intermediari -Ufficio Vigilanza SGR e OICR ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli interessati, nel senso di confermare tutte le contestazioni espresse nei confronti dei soggetti sopra indicati, ad esclusione dei sig.ri [...omissis...] (per aver essi ricoperto la carica per un periodo inferiore a 6 mesi) e del sig. [...omissis...] (per sopravvenuto decesso);
VISTE le note del 2 agosto 2006, regolarmente
ricevute tra l’8 ed il 31 agosto 2006, con le quali e`
stato comunicato agli esponenti aziendali destinatari delle lettere di
contestazione – ad esclusione dei sig.ri MEUCCI e [...omissis...] -e, nella qualita` di responsabile in solido, alla societa` CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., l’avvio della «Parte istruttoria della decisione»
relativa al medesimo procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di
contestazioni ed e` stata inoltrata ai medesimi copia
della predetta «Relazione istruttoria», indicando altresı`
la facolta` per gli stessi di presentare memorie
scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della medesima;
VISTA la nota del 4 agosto 2006 con la quale e` stato comunicato al sig. MEUCCI, residente in Brasile, l’avvio della «Parte istruttoria della decisione» relativa al medesimo procedimento sanzionatorio di cui alla suddetta lettera di contestazioni ed e` stata inoltrata al medesimo copia della predetta «Relazione istruttoria», indicando altresı` la facolta` per lo stesso di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima;
VISTA la nota del 14 aprile 2006 con la quale il Comune di Milano ha certificato il decesso del
sig. [...omissis...];
VISTE le deduzioni integrative individualmente
presentate dai sig.ri MEUCCI e ACHILLE, rispettivamente in data 4 e 6 settembre
2006;
CONSIDERATO che i rimanenti esponenti aziendali e la societa` CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., destinatari delle contestazioni, non hanno presentato deduzioni integrative;
VISTA la «Relazione istruttoria» dell’11 dicembre
2006, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie
valutazioni in ordine alla qualificazione dei fatti nei termini conclusivi di
seguito richiamati:
– Fattispecie A), concernente le Procedure interne disciplinanti la gestione dei fondi immobiliari: e` stata ritenuta accertata la violazione di tale fattispecie per tutti i soggetti destinatari delle contestazioni, ad eccezione dei sindaci sig.ri [...omissis...] in quanto costoro hanno ricoperto la rispettiva
carica sociale per periodi inferiori a sei mesi; e`,
inoltre, stata constatata l’estinzione del procedimento nei confronti del sig.
[...omissis...] a causa del decesso del medesimo;
– Fattispecie B), concernente l’operativita`
del fondo «Nextra Sviluppo Immobiliare»: e` stata ritenuta accertata la violazione di tale
fattispecie per tutti soggetti destinatari delle contestazioni;
ESAMINATI gli atti del procedimento e fatte integralmente proprie le considerazioni conclusive formulate dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con la Relazione n. 063410101 dell’11 dicembre
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle
motivazioni contenute nell’Atto di accertamento, che e`
unito alla presente e ne forma parte integrante, nonche´
negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
1) per effetto di quanto sopra, sono irrogate le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
– Sig. Mario MISCALI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 24.7.2002 -30.9.2002 e Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.10.2002 3.2.2005), e 24.100,00 per la violazione sub A);
– Sig. Giovanni CEVENINI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.4.2001 1.10.2002), e 23.100,00 per la violazione sub A);
– Sig. Giovanni LANDI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame (Amministratore Delegato) e della sua permanenza in carica (relativamente alla violazione sub A) il periodo 1.4.2001 -3.2.2005 e relativamente alla violazione sub B) il periodo 1.5.2002 -30.9.2005), e 45.000,00 quale somma della sanzione di e 25.000,00 per la violazione sub A) e di e 20.000,00 per la violazione sub B);
– Sig. Norberto ACHILLE, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);
– Sig.
Giovanni BOCCOLINI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame
e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo
1.10.2002 -6.4.2004), e 15.500,00 per la violazione
sub A);
– Sig. Roberto BRAMBILLA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.10.2002 -26.8.2003 e nel periodo 1.2.2004 -3.2.2005), e 16.000,00 per la violazione sub A);
– Sig. Luigi CAPUANO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 26.10.2001 -6.4.2004), e 16.500,00 per la violazione sub A);
– Sig. Luigi CRIPPA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.4.2002 -6.4.2004), e 16.100,00 per la violazione sub A);
– Sig. Eliano LODESANI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 21.9.2001 -6.4.2004), e 16.600,00 per la violazione sub A);
– Sig. Paolo GRANDI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);
– Sig. Victor MASSIAH, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 21.9.2001 -24.9.2002), e 14.600,00 per la violazione sub A);
– Sig. Enrico MEUCCI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -2.10.2001), e 13.000,00 per la violazione sub A);
– Sig.
Gesualdo PIANCIAMORE, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in
esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel
periodo 1.4.2001 -3.2.2005), e 17.500,00 per la
violazione sub A);
– Sig. Angelo PORTA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -3.2.2005), e 17.500,00 per la violazione sub A);
– Sig. Marco REBOA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);
– Sig. Marco SILVANI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -6.4.2004), e 17.000,00 per la violazione sub A);
– Sig.
Ernesto TANSINI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e
della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo
21.9.2001 13.6.2002), e 13.800,00 per la violazione sub A);
– Sig. Luigi VIRGILIO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -6.4.2004), e 17.000,00 per la violazione sub A);
– Sig.
Giulio CASTELLI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e
della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo
1.4.2001 -3.2.2005), e 21.300,00 per la violazione
sub A);
– Sig. Giorgio CUCINATO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 1.4.2001 -3.2.2005), e 17.500,00 per la violazione sub A);
– Sig. Lorenzo GAIDELLA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 1.4.2001 -18.12.2003), e 16.800,00 per la violazione sub A);
– Sig.
Ugo ZANELLO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e
della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);
– Sig.
Giovanni Federico DI CORATO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente
in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell’Area Strategy Development & Real
Estate nel periodo 4.9.2002 -30.9.2005), e 13.500,00
per la violazione sub B);
– Sig. Pietro CAPPELLINI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell’Ufficio Real Estate nel periodo 1.5.2002 31.7.2003), e 9.800,00 per la violazione sub B);
2) e` ingiunto alla societa` CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., (gia` NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT
SGR S.p.A.), con sede in Milano, piazzale Cadorna n. 3, ai sensi dell’art. 195,
comma 9, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di
pagare l’importo complessivo di e 419.000,00, quale somma delle sanzioni sopra
indicate, con obbligo di regresso nei confronti dei soggetti responsabili sopra
nominativamente indicati.
[...omissis...]
La presente delibera e`
notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della
Consob.
Avverso il presente provvedimento e` ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per
territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.
Roma, 21 dicembre 2006 IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
***
Delibera n. 15736
Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria
nei confronti del sig. Riccardo Preve per violazione
dell’art. 120 del Tuf
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera
n, 11522 del 1º luglio 1998, e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli
2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
determinazione dei termini di conclusione e delle unita`
organizzative responsabili dei procedimenti della
Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive
modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno
2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative
all’applicazione di sanzioni amministrative;
VISTA la nota del 20 luglio 2005, con la quale la societa` Preve Costruzioni SpA ha trasmesso alla Consob, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 58/98, il modello 120A con il quale ha comunicato
di avere acquisito, in data 15 luglio 2005, una partecipazione rilevante pari
al 2,01% (detenuta direttamente) nel capitale rappresentato da azioni con
diritto di voto della Banca Ifis SpA.;
VISTA la nota del 9 novembre 2005, con la quale la
Divisione Emittenti, Ufficio OPA e Assetti Proprietari, al fine di assicurare
la trasparenza proprietaria e di verificare il corretto adempimento degli
obblighi previsti dall’art. 120 del TUF e delle relative disposizioni attuative di cui agli artt. 117 e
ss. del Regolamento Consob n. 11971/ 99, avvalendosi dei poteri previsti
dall’art. 115, comma 3, del TUF, ha chiesto alla Preve Costruzioni SpA di
comunicare tra l’altro:
– l’elenco
nominativo dei soci della societa` medesima;
– la percentuale
di capitale posseduta da ciascuno dei soci;
– l’eventuale esistenza di un soggetto controllante
ai sensi dell’art. 93 del TUF;
VISTA la nota del 10 novembre 2005, rettificata in
data 11 novembre 2005, con la quale la Preve
Costruzioni SpA ha comunicato che il sig.
Riccardo Preve, con una partecipazione pari al
89,60%, risultava detenere il controllo della societa`
medesima a far data dall’8 aprile 1991;
CONSIDERATO che, non risultando pervenuta alcuna
comunicazione riguardo tale partecipazione da parte del sig. Riccardo Preve, la Divisione Eminenti, per le vie brevi, ha invitato
il medesimo ad inviare il relativo modello 120A ovvero
a comprovarne l’invio;
VISTA la nota del 18 novembre 2005, con la quale il
sig. Riccardo Preve ha trasmesso alla Consob il
richiesto modello 120A, relativo all’acquisizione, avvenuta in data 15 luglio
2005, della partecipazione del 2,01 % al capitale rappresentato
da azioni con diritto di voto della Banca Ifis SpA, detenuta indirettamente tramite la societa`
controllata Preve Costruzioni SpA;
VISTA la nota del 2 febbraio 2006, con la quale la Divisione Emittenti, Ufficio OPA e Assetti Proprietari ha contestato al sig. Riccardo Preve la violazione dell’art. 120 del TUF, in quanto l’acquisizione della partecipazione rilevante in Banca Ifis SpA (detenuta indirettamente tramite la societa` controllata Preve Costruzioni SpA), avvenuta in data 15 luglio 2005, e` stata comunicata dal sig. Preve alla Consob solo in data 18 novembre 2005, anziche´, nel rispetto dei termini regolamentari, in data 22 luglio 2005;
VISTA la nota del 28 febbraio 2006, con la quale il
sig. Preve ha formulato deduzioni in ordine ai fatti
contestati, affermando che la mancata comunicazione della sua partecipazione era dipesa da un errore in buona fede e non da intenzione di
eludere le norme in materia di trasparenza e invocando l’irrogazione della
sanzione al minimo edittale;
VISTA la Relazione Istruttoria del 31 agosto 2006, con la quale la Divisione Emittenti ha conclusivamente rilevato che le deduzioni formulate dal sig. Preve non consentono di superare quanto allo stesso contestato, «posto che, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 3 della legge 689/81 pone una presunzione iuris tantum di colpa in capo all’autore della violazione che ponga in essere o manchi di impedire il fatto vietato, sicche` il Sig. Preve, al fine di escludere la sussistenza della colpa, avrebbe dovuto dimostrare la propria estraneita` al fatto o l’impossibilita` di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla sua posizione di controllante la Preve Costruzioni SpA». Inoltre, la Divisione Emittenti ha evidenziato come, in base al combinato disposto della disciplina di cui all’art. 120 del TUF e alle norme di attuazione previste dal R.E.:
– ai sensi
dell’art. 117, comma 1, del R.E.
«Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto
di voto di una societa` con azioni quotate comunicano
alla societa` partecipata e alla Consob: a) il
superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di
5; b)
– ai sensi dell’art. 118, comma 2, del R.E.
ai fini del calcolo della partecipazione «sono anche computate sia le azioni di
cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa`
controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o e` attribuito a tali soggetti»;
– ai sensi
dell’art. 121, comma 1, del R.E. le comunicazioni
relative alle partecipazioni in societa` con azioni
quotate devono essere effettuate «entro cinque giorni di mercato aperto
dall’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo,
indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante i modelli previsti
nell’Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute
nell’Allegato 4B»;
– ai sensi
dell’art. 121, comma 2, del R.E.
«Qualora piu` soggetti siano tenuti ad obblighi di
comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono
essere assolti da uno solo di essi, purche` sia garantita la completezza delle informazioni
dovute da tutti i soggetti interessati»;
– quanto previsto dall’art. 121, comma 2, del R.E., quindi, e` una facolta` concessa ai soggetti obbligati, ma tale facolta` e` da intendersi esclusivamente come una facilitazione nelle modalita` operative di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in societa` quotate e non come una sostituzione del soggetto tenuto all’obbligo di comunicazione;
– tale principio e` ulteriormente riaffermato nel citato Allegato 4B del R.E. «Istruzioni per
l’assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell’articolo 120 del
Decreto Legislativo n. 58/1998», nel quale, al punto 1.4, e`
precisato che «Nel caso in cui ci si avvalga della facolta` prevista dall’articolo 121, comma 2, del presente
regolamento, la comunicazione potra` essere
effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti tenuti all’obbligo; in tal
caso al fine di realizzare la
completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere
riportati tutti gli elementi che consentano di ricostruire le partecipazioni di
tutti i soggetti tenuti all’obbligo»;
– nel caso in esame, poiche´ la dichiarazione inviata da Preve Costruzioni SpA in data 20 luglio 2005 non conteneva alcun riferimento riguardo al sig. Riccardo Preve, la stessa non puo` essere considerata idonea a garantire «la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati» al fine di una esatta ricostruzione della catena partecipativa relativa alla partecipazione detenuta nella Banca Ifis SpA.;
VISTA la nota del 4 settembre 2006, recapitata l’8 settembre 2006, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative ha comunicato al sig. Preve l’avvio
della «parte istruttoria della decisione» relativa al medesimo procedimento
sanzionatorio di cui alla suddetta lettera di contestazioni, inoltrando al
medesimo copia della sopra citata Relazione istruttoria;
CONSIDERATO che in tale fase procedimentale
l’interessato non si e` avvalso
di nessuno degli strumenti di contraddittorio a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 15
gennaio 2007, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli
atti del procedimento, ha espresso le proprie valutazioni conclusive nei
termini di seguito indicati:
A) dall’esame della documentazione acquisita agli
atti del procedimento emerge e risulta comprovata l’irregolarita`
contestata al sig. Riccardo Preve;
– la tardiva
comunicazione della partecipazione rilevante acquisita dal sig. Preve in Banca Ifis SpA costituisce fatto risultante inequivocabilmente dai
documenti agli atti del procedimento e non contestato dal sig. Preve;
– lo stesso sig. Preve, tuttavia, afferma di non aver posto volontariamente
in essere la condotta contestata, essendo essa il frutto di un «errore in buona
fede»;
– le deduzioni
del sig. Preve non risultano idonee a rimuovere la
violazione contestata;
– in ordine al profilo soggettivo della condotta, si rileva che la dedotta carenza di dolo nella commissione del fatto accertato non e` sufficiente a elidere l’antigiuridicita` dello stesso, atteso che la condotta non conforme a norma si configura illecita anche se posta in essere in stato di colpa. La quale, peraltro, si presume fino a prova contraria: prova della quale, negli atti del procedimento e nelle deduzioni di parte, non sussistono elementi, neppure indiziari;
si ritiene, pertanto, accertato il fatto contestato.
B) relativamente alla quantificazione della
sanzione:
– visto l’art. 120 del d.lgs.
n. 58/1998;
– viste le disposizioni di attuazione di tale
articolo, contenute nel Regolamento Consob 11971/1999 (artt.
117 e seg.);
– visto l’art.
193 del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente al tempo
del fatto, il quale prevede per la violazione dell’art. 120 l’irrogazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da e
– considerato che il sig. Preve ha provveduto all’invio alla Consob del modello 120A non appena richiesto dalla stessa, manifestando un atteggiamento collaborativo e non sorretto da volonta` elusiva della normativa di settore;
– considerato altresı` che la violazione accertata ha avuto quale
effetto l’omessa informativa in ordine alla catena delle partecipazioni in
Banca Ifis SpA per un arco
temporale circoscritto;
– valutato
l’insieme delle circostanze sopra rilevate, si ritiene che la sanzione sia da
commisurare, nel caso di specie, al minimo di e 5.000,00;
ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto di
condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative nella predetta
Relazione del 15 gennaio
D E L I B E R A:
Per effetto di quanto sopra, e` irrogata nei confronti del sig. Riccardo Preve, nato a Magliano Alpi (CN) il 21 gennaio 1951 e residente in Cuneo (CN) Viale degli Angeli n. 23, la sanzione amministrativa di e 5.000,00, della quale e` contestualmente ingiunto il pagamento.
[...omissis...]
La presente delibera e`
notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della
Consob.
Avverso il presente provvedimento e` ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per
territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.
Roma, 23 gennaio 2007
IL
PRESIDENTE
Lamberto Cardia