HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli    

Documentazione   Inserito il 21-3-2007


 

CONSOB Delibera n. 15698

 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti

di esponenti aziendali e della societa` Caam Sgr spa (gia` Nextra Investment Management Sgr spa)

per violazioni inerenti alla prestazione dell’attivita` di gestione collettiva avente ad oggetto fondi immobiliari


 

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA


 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1º luglio 1998, e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita` organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative;

VISTE le lettere di contestazione del 12 gennaio 2006, con le quali -in esito all’attivita` di vigilanza ispettiva, iniziata il 10.2.2004 e conclusa il 27.9.2005, e all’attivita` di vigilanza cartolare successivamente effettuata dalla Consob, relativamente alla presta­zione dell’attivita` di gestione collettiva avente ad oggetto fondi immo­biliari nel periodo 1º aprile 2001-30 settembre 2005 -e` stato dato avvio, per la «Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni», al procedimento sanzionatorio nei confronti dei Sig.ri Mario MISCALI, Giovanni CEVENINI, [...omissis...], Giovanni LANDI, Norberto ACHILLE, Giovanni BOCCOLINI, Roberto BRAMBILLA, Luigi CAPUANO, Luigi CRIPPA, Eliano LODESANI, Paolo GRANDI, Victor MASSIAH, Enrico MEUCCI, Gesualdo PIANCIAMORE, Angelo PORTA, Marco REBOA, Marco SILVANI, Ernesto TANSINI, Luigi VIRGILIO, Giulio CASTELLI, Giorgio CUCINATO, Lorenzo GAIDELLA, [...omissis...], Ugo ZANELLO, Giovanni Federico DI CORATO, Pietro CAPPELLINI e, in qualita` di responsabile in solido, della societa` NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., ora denominata CAAM SOCIETADI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.;

CONSIDERATO che con le richiamate lettere del 12 gennaio 2006, regolarmente notificate tutte tra il 13 e il 24 gennaio 2006, ad esclusione di un’unica notificazione -da effettuare nei confronti di un esponente residente all’estero -avvenuta in data 25 febbraio 2006, e` stata contestata:

A) ai Sig.ri Mario MISCALI, Giovanni CEVENINI, [...omissis...], Giovanni LANDI, Norberto ACHILLE, Giovanni BOCCOLINI, Roberto BRAMBILLA, Luigi CAPUANO, Luigi CRIPPA, Eliano LODESANI, Paolo GRANDI, Victor MASSIAH, Enrico MEUCCI, Gesualdo PIANCIAMORE, Angelo PORTA, Marco REBOA, Marco SILVANI, Ernesto TANSINI, Luigi VIRGILIO, Giulio CASTELLI, Giorgio CUCINATO, Lorenzo GAIDELLA, [...omissis...], Ugo ZANELLO e, in qualita` di responsabile in solido, alla societa` NEX­TRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., ora denominata CAAM SOCIETADI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., la vio­lazione per il periodo 1º aprile 2001 -3 febbraio 2005:

dell’art. 40, comma 1 D.Lgs. n. 58/98 in tema di regole di comportamento nella gestione collettiva del risparmio e dell’art. 56, commi 2 e 7 della delibera CONSOB n. 11522/98, secondo cui «le societa` di gestione (...) si dotano di procedure idonee a: a) assicurare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi; b) ricostruire le modalita`, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella pre­stazione dei servizi; c) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attivita` svolte dal personale addetto»e «comunicano per iscritto al personale addetto (...) le procedure concernenti le modalita` di svolgi­mento delle attivita`agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilita`»;

B) ai Sig.ri Giovanni LANDI, Giovanni Federico DI CORATO, Pietro CAPPELLINI e, in qualita` di responsabile in solido, alla societa` NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., ora denominata CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., la violazione per il periodo 1º maggio 2002 -30 settembre 2005:

dell’art. 40, comma 1 D.Lgs. n. 58/98 in tema di regole di comportamento nella gestione collettiva del risparmio e degli artt. 48, comma 1 lett. a), d) ed e), secondo cui «le societa` di gestione (...) nell’interesse dei partecipanti agli OICR e dell’integrita` del mercato

mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole del Testo Unico; (..) d) acquisiscono una conoscenza ade­guata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui e` possibile investire il patrimonio gestito; e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investi­mento degli stessi OICR» e 49, comma 1 della delibera Consob 11522/98, secondo cui «Le societa` di gestione (...) vigilano sull’indi­viduazione dei conflitti d’interessi» e «possono effettuare operazioni (...) in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa` del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire».

CONSIDERATO che la societa` CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. e gli esponenti aziendali di cui sopra, sono stati altresı` resi edotti, con le stesse note del 12 gennaio 2006, della facolta` di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;

VISTE le deduzioni individualmente formulate da tutti gli espo­nenti aziendali destinatari delle contestazioni sopra riportate, ad esclusione del sig. MEUCCI e della societa` CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.;

VISTA la «Relazione istruttoria» del 28 luglio 2006, con la quale la Divisione Intermediari -Ufficio Vigilanza SGR e OICR ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli inte­ressati, nel senso di confermare tutte le contestazioni espresse nei confronti dei soggetti sopra indicati, ad esclusione dei sig.ri [...omis­sis...] (per aver essi ricoperto la carica per un periodo inferiore a 6 mesi) e del sig. [...omissis...] (per sopravvenuto decesso);

VISTE le note del 2 agosto 2006, regolarmente ricevute tra l’8 ed il 31 agosto 2006, con le quali e` stato comunicato agli esponenti aziendali destinatari delle lettere di contestazione – ad esclusione dei sig.ri MEUCCI e [...omissis...] -e, nella qualita` di responsabile in solido, alla societa` CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., l’avvio della «Parte istruttoria della decisione» relativa al medesimo procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazioni ed e` stata inoltrata ai medesimi copia della predetta «Relazione istruttoria», indicando altresı` la facolta` per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima;

VISTA la nota del 4 agosto 2006 con la quale e` stato comunicato al sig. MEUCCI, residente in Brasile, l’avvio della «Parte istruttoria della decisione» relativa al medesimo procedimento sanzionatorio di cui alla suddetta lettera di contestazioni ed e` stata inoltrata al mede­simo copia della predetta «Relazione istruttoria», indicando altresı` la facolta` per lo stesso di presentare memorie scritte e produrre docu­menti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima;

VISTA la nota del 14 aprile 2006 con la quale il Comune di Milano ha certificato il decesso del sig. [...omissis...];

VISTE le deduzioni integrative individualmente presentate dai sig.ri MEUCCI e ACHILLE, rispettivamente in data 4 e 6 settembre 2006;

CONSIDERATO che i rimanenti esponenti aziendali e la societa` CAAM SOCIETADI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., desti­natari delle contestazioni, non hanno presentato deduzioni integra­tive;

VISTA la «Relazione istruttoria» dell’11 dicembre 2006, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie valu­tazioni in ordine alla qualificazione dei fatti nei termini conclusivi di seguito richiamati:

Fattispecie A), concernente le Procedure interne disciplinanti la gestione dei fondi immobiliari: e` stata ritenuta accertata la viola­zione di tale fattispecie per tutti i soggetti destinatari delle contesta­zioni, ad eccezione dei sindaci sig.ri [...omissis...] in quanto costoro hanno ricoperto la rispettiva carica sociale per periodi inferiori a sei mesi; e`, inoltre, stata constatata l’estinzione del procedimento nei confronti del sig. [...omissis...] a causa del decesso del medesimo;

Fattispecie B), concernente l’operativita` del fondo «Nextra Sviluppo Immobiliare»: e` stata ritenuta accertata la violazione di tale fattispecie per tutti soggetti destinatari delle contestazioni;

ESAMINATI gli atti del procedimento e fatte integralmente proprie le considerazioni conclusive formulate dall’Ufficio Sanzioni Ammini­strative con la Relazione n. 063410101 dell’11 dicembre 2006 in ordine alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione delle san­zioni;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni con­tenute nell’Atto di accertamento, che e` unito alla presente e ne forma parte integrante, nonche´ negli atti in esso richiamati;


 

D E L I B E R A:


 

1) per effetto di quanto sopra, sono irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Sig. Mario MISCALI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 24.7.2002 -30.9.2002 e Pre­sidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.10.2002 ­3.2.2005), e 24.100,00 per la violazione sub A);

Sig. Giovanni CEVENINI, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Pre­sidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.4.2001 ­1.10.2002), e 23.100,00 per la violazione sub A);

Sig. Giovanni LANDI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame (Amministratore Delegato) e della sua per­manenza in carica (relativamente alla violazione sub A) il periodo 1.4.2001 -3.2.2005 e relativamente alla violazione sub B) il periodo 1.5.2002 -30.9.2005), e 45.000,00 quale somma della sanzione di e 25.000,00 per la violazione sub A) e di e 20.000,00 per la violazione sub B);

Sig. Norberto ACHILLE, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);

Sig. Giovanni BOCCOLINI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.10.2002 -6.4.2004), e 15.500,00 per la violazione sub A);

Sig. Roberto BRAMBILLA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.10.2002 -26.8.2003 e nel periodo 1.2.2004 -3.2.2005), e 16.000,00 per la violazione sub A);

Sig. Luigi CAPUANO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 26.10.2001 -6.4.2004), e 16.500,00 per la violazione sub A);

Sig. Luigi CRIPPA, tenuto conto della carica rivestita dal­l’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.4.2002 -6.4.2004), e 16.100,00 per la violazione sub A);

Sig. Eliano LODESANI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 21.9.2001 -6.4.2004), e 16.600,00 per la violazione sub A);

Sig. Paolo GRANDI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);

 

Sig. Victor MASSIAH, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 21.9.2001 -24.9.2002), e 14.600,00 per la violazione sub A);

Sig. Enrico MEUCCI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -2.10.2001), e 13.000,00 per la violazione sub A);

Sig. Gesualdo PIANCIAMORE, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -3.2.2005), e 17.500,00 per la violazione sub A);

Sig. Angelo PORTA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -3.2.2005), e 17.500,00 per la violazione sub A);

Sig. Marco REBOA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);

Sig. Marco SILVANI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -6.4.2004), e 17.000,00 per la violazione sub A);

Sig. Ernesto TANSINI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 21.9.2001 13.6.2002), e 13.800,00 per la violazione sub A);

Sig. Luigi VIRGILIO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 1.4.2001 -6.4.2004), e 17.000,00 per la violazione sub A);

Sig. Giulio CASTELLI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo 1.4.2001 -3.2.2005), e 21.300,00 per la violazione sub A);

Sig. Giorgio CUCINATO, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sin­daco nel periodo 1.4.2001 -3.2.2005), e 17.500,00 per la viola­zione sub A);

Sig. Lorenzo GAIDELLA, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sin­daco nel periodo 1.4.2001 -18.12.2003), e 16.800,00 per la vio­lazione sub A);

Sig. Ugo ZANELLO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 6.4.2004 -3.2.2005), e 14.200,00 per la violazione sub A);

Sig. Giovanni Federico DI CORATO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell’Area Strategy Development & Real Estate nel periodo 4.9.2002 -30.9.2005), e 13.500,00 per la violazione sub B);

Sig. Pietro CAPPELLINI, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell’Ufficio Real Estate nel periodo 1.5.2002 ­31.7.2003), e 9.800,00 per la violazione sub B);

 

2) e` ingiunto alla societa` CAAM SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., (gia` NEXTRA INVESTMENT MANAGE­MENT SGR S.p.A.), con sede in Milano, piazzale Cadorna n. 3, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di pagare l’importo complessivo di e 419.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti dei soggetti responsabili sopra nominativamente indicati.

[...omissis...]

La presente delibera e` notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento e` ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.

Roma, 21 dicembre 2006 IL PRESIDENTE


 

Lamberto Cardia

***


 

Delibera n. 15736

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Riccardo Preve per violazione dell’art. 120 del Tuf


 

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA


 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n, 11522 del 1º luglio 1998, e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita` organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative;

VISTA la nota del 20 luglio 2005, con la quale la societa` Preve Costruzioni SpA ha trasmesso alla Consob, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 58/98, il modello 120A con il quale ha comunicato di avere acquisito, in data 15 luglio 2005, una partecipazione rilevante pari al 2,01% (detenuta direttamente) nel capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della Banca Ifis SpA.;

VISTA la nota del 9 novembre 2005, con la quale la Divisione Emittenti, Ufficio OPA e Assetti Proprietari, al fine di assicurare la trasparenza proprietaria e di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dall’art. 120 del TUF e delle relative disposizioni attuative di cui agli artt. 117 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/ 99, avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 115, comma 3, del TUF, ha chiesto alla Preve Costruzioni SpA di comunicare tra l’altro:

l’elenco nominativo dei soci della societa` medesima;

la percentuale di capitale posseduta da ciascuno dei soci;

 

l’eventuale esistenza di un soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del TUF;

VISTA la nota del 10 novembre 2005, rettificata in data 11 novembre 2005, con la quale la Preve Costruzioni SpA ha comu­nicato che il sig. Riccardo Preve, con una partecipazione pari al 89,60%, risultava detenere il controllo della societa` medesima a far data dall’8 aprile 1991;

CONSIDERATO che, non risultando pervenuta alcuna comunica­zione riguardo tale partecipazione da parte del sig. Riccardo Preve, la Divisione Eminenti, per le vie brevi, ha invitato il medesimo ad inviare il relativo modello 120A ovvero a comprovarne l’invio;

VISTA la nota del 18 novembre 2005, con la quale il sig. Riccardo Preve ha trasmesso alla Consob il richiesto modello 120A, relativo all’acquisizione, avvenuta in data 15 luglio 2005, della partecipa­zione del 2,01 % al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della Banca Ifis SpA, detenuta indirettamente tramite la societa` controllata Preve Costruzioni SpA;

VISTA la nota del 2 febbraio 2006, con la quale la Divisione Emittenti, Ufficio OPA e Assetti Proprietari ha contestato al sig. Riccardo Preve la violazione dell’art. 120 del TUF, in quanto l’ac­quisizione della partecipazione rilevante in Banca Ifis SpA (detenuta indirettamente tramite la societa` controllata Preve Costruzioni SpA), avvenuta in data 15 luglio 2005, e` stata comunicata dal sig. Preve alla Consob solo in data 18 novembre 2005, anziche´, nel rispetto dei termini regolamentari, in data 22 luglio 2005;

VISTA la nota del 28 febbraio 2006, con la quale il sig. Preve ha formulato deduzioni in ordine ai fatti contestati, affermando che la mancata comunicazione della sua partecipazione era dipesa da un errore in buona fede e non da intenzione di eludere le norme in materia di trasparenza e invocando l’irrogazione della sanzione al minimo edittale;

VISTA la Relazione Istruttoria del 31 agosto 2006, con la quale la Divisione Emittenti ha conclusivamente rilevato che le deduzioni formulate dal sig. Preve non consentono di superare quanto allo stesso contestato, «posto che, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 3 della legge 689/81 pone una presunzione iuris tantum di colpa in capo all’autore della viola­zione che ponga in essere o manchi di impedire il fatto vietato, sicche` il Sig. Preve, al fine di escludere la sussistenza della colpa, avrebbe dovuto dimostrare la propria estraneita` al fatto o l’impossibilita` di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla sua posizione di controllante la Preve Costruzioni SpA». Inoltre, la Divisione Emittenti ha evidenziato come, in base al combinato dispo­sto della disciplina di cui all’art. 120 del TUF e alle norme di attua­zione previste dal R.E.:

ai sensi dell’art. 117, comma 1, del R.E. «Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di una societa` con azioni quotate comunicano alla societa` partecipata e alla Consob: a) il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5; b)

ai sensi dell’art. 118, comma 2, del R.E. ai fini del calcolo della partecipazione «sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa` controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o e` attribuito a tali sog­getti»;

ai sensi dell’art. 121, comma 1, del R.E. le comunicazioni relative alle partecipazioni in societa` con azioni quotate devono essere effettuate «entro cinque giorni di mercato aperto dall’opera­zione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante i modelli previsti nell’Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 4B»;

ai sensi dell’art. 121, comma 2, del R.E. «Qualora piu` sog­getti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purche` sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati»;

quanto previsto dall’art. 121, comma 2, del R.E., quindi, e` una facolta` concessa ai soggetti obbligati, ma tale facolta` e` da inten­dersi esclusivamente come una facilitazione nelle modalita` operative di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in societa` quotate e non come una sostituzione del soggetto tenuto all’obbligo di comuni­cazione;

tale principio e` ulteriormente riaffermato nel citato Allegato 4B del R.E. «Istruzioni per l’assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998», nel quale, al punto 1.4, e` precisato che «Nel caso in cui ci si avvalga della facolta` prevista dall’articolo 121, comma 2, del presente rego­lamento, la comunicazione potra` essere effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti tenuti all’obbligo; in tal caso al fine di realizzare la

 

completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi che consentano di ricostruire le partecipazioni di tutti i soggetti tenuti all’obbligo»;

nel caso in esame, poiche´ la dichiarazione inviata da Preve Costruzioni SpA in data 20 luglio 2005 non conteneva alcun riferi­mento riguardo al sig. Riccardo Preve, la stessa non puo` essere considerata idonea a garantire «la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati» al fine di una esatta ricostru­zione della catena partecipativa relativa alla partecipazione detenuta nella Banca Ifis SpA.;

VISTA la nota del 4 settembre 2006, recapitata l’8 settembre 2006, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Preve l’avvio della «parte istruttoria della decisione» relativa al medesimo procedimento sanzionatorio di cui alla suddetta lettera di contestazioni, inoltrando al medesimo copia della sopra citata Rela­zione istruttoria;

CONSIDERATO che in tale fase procedimentale l’interessato non si e` avvalso di nessuno degli strumenti di contraddittorio a sua dispo­sizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 15 gennaio 2007, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del pro­cedimento, ha espresso le proprie valutazioni conclusive nei termini di seguito indicati:

A) dall’esame della documentazione acquisita agli atti del pro­cedimento emerge e risulta comprovata l’irregolarita` contestata al sig. Riccardo Preve;

la tardiva comunicazione della partecipazione rilevante acquisita dal sig. Preve in Banca Ifis SpA costituisce fatto risultante inequivocabilmente dai documenti agli atti del procedimento e non contestato dal sig. Preve;

lo stesso sig. Preve, tuttavia, afferma di non aver posto volontariamente in essere la condotta contestata, essendo essa il frutto di un «errore in buona fede»;

le deduzioni del sig. Preve non risultano idonee a rimuo­vere la violazione contestata;

in ordine al profilo soggettivo della condotta, si rileva che la dedotta carenza di dolo nella commissione del fatto accertato non e` sufficiente a elidere l’antigiuridicita` dello stesso, atteso che la con­dotta non conforme a norma si configura illecita anche se posta in essere in stato di colpa. La quale, peraltro, si presume fino a prova contraria: prova della quale, negli atti del procedimento e nelle dedu­zioni di parte, non sussistono elementi, neppure indiziari;


 

si ritiene, pertanto, accertato il fatto contestato.

B) relativamente alla quantificazione della sanzione:

visto l’art. 120 del d.lgs. n. 58/1998;


 

– viste le disposizioni di attuazione di tale articolo, conte­nute nel Regolamento Consob 11971/1999 (artt. 117 e seg.);

visto l’art. 193 del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente al tempo del fatto, il quale prevede per la violazione dell’art. 120 l’irro­gazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da e 5.000 a e 500.000;

considerato che il sig. Preve ha provveduto all’invio alla Consob del modello 120A non appena richiesto dalla stessa, manife­stando un atteggiamento collaborativo e non sorretto da volonta` elu­siva della normativa di settore;

considerato altresı` che la violazione accertata ha avuto quale effetto l’omessa informativa in ordine alla catena delle parteci­pazioni in Banca Ifis SpA per un arco temporale circoscritto;

valutato l’insieme delle circostanze sopra rilevate, si ritiene che la sanzione sia da commisurare, nel caso di specie, al minimo di e 5.000,00;

 

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative nella pre­detta Relazione del 15 gennaio 2007 in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione della sanzione da applicare nel caso di specie;


 

D E L I B E R A:


 

Per effetto di quanto sopra, e` irrogata nei confronti del sig. Ric­cardo Preve, nato a Magliano Alpi (CN) il 21 gennaio 1951 e resi­dente in Cuneo (CN) Viale degli Angeli n. 23, la sanzione ammini­strativa di e 5.000,00, della quale e` contestualmente ingiunto il pagamento.

[...omissis...]

La presente delibera e` notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento e` ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.

Roma, 23 gennaio 2007

 IL PRESIDENTE


 

Lamberto Cardia