HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli    

Documentazione   Inserito il 21-3-2007


 

Documenti correlati

 

 

 

 

 

 

CONSOB Delibera n. 15697

 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti

di esponenti aziendali e della societa` Bipiemme Gestioni Sgr spa

relativamente alla prestazione dei servizi di gestione collettiva e di gestione individuale nel periodo 1º luglio 2003 -31 dicembre 2004

 

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1º luglio 1998, e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita` organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative;

VISTE le lettere di contestazione del 27 dicembre 2005, con le quali -in esito all’attivita` di vigilanza ispettiva effettuata dalla Con­sob, tra l’11 febbraio 2005 e il 30 settembre 2005, relativamente alla prestazione dei servizi di gestione collettiva e di gestione individuale nel periodo tra il 1º luglio 2003 ed il 31 dicembre 2004 -e` stato dato avvio, per la «Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni», al procedimento sanzionatorio nei confronti dei Sig.ri Marco VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni VERGA, Gianfranco PITTATORE, Roberto CAVALLOTTI, Luigi DABBICCO, Giovanni GIUNTA, Enrico CASTOLDI, Fabrizio VIOLA, Pietro CIRENEI, Armando CARCA­TERRA e, in qualita` di responsabile in solido, della societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A.;

CONSIDERATO che con le richiamate lettere del 27 dicembre 2005, regolarmente notificate tra il 28 dicembre 2005 e il 20 gennaio 2006, e` stata contestata:

A) ai Sig.ri Marco VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni VERGA, Roberto CAVALLOTTI, Luigi DABBICCO, Giovanni GIUNTA, Fabrizio VIOLA, Armando CARCATERRA e, in qualita` di respon­sabile in solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A. la violazione:

degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, in tema di regole di comportamento, nonche´ degli artt. 43, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, del regolamento

adottato con delibera Consob n. 11522/98, secondo cui le SGR, «per ciascun OICR gestito ... provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino ... b) la descrizione delle strategie deliberate» e «dispongono l’esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali d’investimento preventivamente definite, tenendo conto degli obiettivi di investimento degli OICR gestiti».

B) ai Sig.ri Marco VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni VERGA, Gianfranco PITTATORE, Roberto CAVALLOTTI, Luigi DABBICCO, Giovanni GIUNTA, Enrico CASTOLDI, Fabrizio VIOLA, Pietro CIRENEI e, in qualita` di responsabile in solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A. la violazione:

degli artt. 21, comma 1, lett. a), e), d), e 40, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, in tema di regole di comportamento, nonche´ del­l’art. 56, comma 2, del citato regolamento di cui alla delibera Consob

n. 11522/1998, secondo cui «le societa` di gestione del risparmio ... si dotano di procedure idonee a ... assicurare l’ordinata e corretta pre­stazione dei servizi», nonche´ «... una adeguata vigilanza interna sulle attivita` svolte dal personale addetto».

C) ai Sig.ri Marco VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni VERGA, Gianfranco PITTATORE, Fabrizio VIOLA, Pietro CIRENEI, Armando CARCATERRA e, in qualita` di responsabile in solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A. la violazione:

dell’art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale «... i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’in­tegrita` dei mercati; b) ..... operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati» e dell’art. 26, comma 1, lett. e), del pre­detto regolamento di cui alla delibera Consob n. 11522/1998, secondo cui «gli intermediari autorizzati .... acquisiscono una cono­scenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonche´dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, ade­guata al tipo di prestazione da fornire», nonche´ violazione del­l’art. 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 30, comma 2, secondo cui «... il contratto con l’investitore deve... specifi­care i servizi forniti e le loro caratteristiche» e 37, comma 1, secondo cui «in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 30, il contratto con gli investitori deve ... indicare le caratteristiche della gestione», di cui al medesimo regolamento Consob sopra citato.

CONSIDERATO che la societa` BIPIEMME GESTIONI SGR

S.P.A. e gli esponenti aziendali di cui sopra, sono stati altresı` resi edotti, con le stesse note del 27 dicembre 2005, della facolta` di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;

VISTE le deduzioni formulate con unico atto, in data 9 febbraio 2006, dalla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A., in qualita` di soggetto solidalmente obbligato, e da tutti gli esponenti aziendali destinatari delle contestazioni sopra riportate;

VISTA la «Relazione istruttoria» del 19 luglio 2006, con la quale la Divisione Intermediari -Ufficio Vigilanza SGR e OICR ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli inte­ressati, nel senso di confermare tutte le contestazioni espresse nei confronti dei soggetti sopra indicati;

VISTE le note del 27 luglio 2006, regolarmente ricevute tra il 3 e l’8 agosto 2006, con le quali e` stato comunicato a tutti gli esponenti aziendali destinatari delle lettere di contestazione e, nella qualita` di responsabile in solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A., l’avvio della «Parte istruttoria della decisione» relativa al medesimo procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazioni ed e` stata inoltrata ai medesimi copia della predetta «Relazione istruttoria», indicando altresı` la facolta` per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima;

VISTE le deduzioni integrative formulate con unico atto, in data 27 settembre 2006, da BIPIEMME GESTIONI SGR s.p.a. e da tutti gli esponenti aziendali destinatari delle contestazioni;

VISTA la «Relazione istruttoria» del 13 novembre 2006, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie valu­tazioni in ordine alla qualificazione dei fatti nei termini di seguito richiamati:

Fattispecie A), concernente il processo decisionale di inve­stimento: e` stata ritenuta accertata la violazione di tale fattispecie per tutti i soggetti contestati ad eccezione del sig. CARCATERRA il quale, nella sua qualita` di Direttore Investimenti e Presidente del Comitato Investimenti, non puo` essere ritenuto responsabile dell’inef­ficacia del processo decisionale d’investimento non spettando ad esso poteri decisionali in materia;

Fattispecie B), concernente le procedure interne: e` stata rite­nuta accertata la violazione di tale fattispecie, ma limitatamente al periodo di accertamento ispettivo (1.7.2003-31.12.2004) e non fino alla data di predisposizione della relazione ispettiva (30.9.2005): cio` in ragione sia della circostanza che il periodo dell’accertamento era stabilito nella lettera d’incarico ispettivo, sia della circostanza che si tratta dello stesso periodo per il quale e` stata formulata la contesta­zione sub A). Per effetto di cio` i sig.ri PITTATORE, CASTOLDI e CIRENEI non possono essere ritenuti responsabili di tale violazione in quanto, nel periodo 1.7.2003-31.12.2004, hanno ricoperto la loro rispettiva carica per un arco temporale inferiore a sei mesi;

Fattispecie C), concernente la gestione individuale «VALORE PROTETTO»: e` stata ritenuta non accertata la violazione di tale fattispecie in quanto le caratteristiche delle gestioni a capitale protetto, prima dell’intervento «regolatore» della Consob avvenuto con la comunicazione n. 5051791 del 22 luglio 2005, non potevano ritenersi sufficientemente sedimentate sul mercato quanto a modus operandi e prassi generalmente condivisa, come desumibile proprio dalla circostanza che, con tale comunicazione, la Consob ha ricono­sciuto agli operatori un termine di sei mesi (scadenti nel febbraio 2006) per apportare i necessari adeguamenti documentali e procedu­rali alle prassi in uso;

 

ESAMINATI gli atti del procedimento e fatte proprie le conside­razioni conclusive formulate dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con la Relazione n. 063120121 del 13 novembre 2006 in ordine alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione delle sanzioni, eccezion fatta:

A) per il sig. CARCATERRA il quale, nella sua qualita` di Direttore Investimenti e Presidente del Comitato Investimenti, relati­vamente alla violazione di cui alla Fattispecie sub A), avrebbe comunque dovuto rilevare l’inefficacia del processo d’investimento e segnalarla ai competenti organi societari;

B) per la durata della violazione di cui alla Fattispecie sub B), che va calcolata tenendo conto dell’arco temporale compreso fra la data di inizio del periodo oggetto di accertamento ispettivo (1.7.2003) e la data finale di predisposizione della Relazione Ispettiva (30.9.2005), in quanto a tale ultima data non sono risultate rimosse tutte le carenze procedurali riscontrate in sede ispettiva, il che com­porta l’irrogazione di sanzioni anche a carico dei sig.ri PITTATORE, CASTOLDI e CIRENEI, rimasti in carica per un periodo superiore a sei mesi;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni con­tenute nell’atto di accertamento, che e` unito alla presente e ne forma parte integrante, nonche´ negli atti in esso richiamati;  E L I B E R A:

 

1) per effetto di quanto sopra, sono irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Sig. Marco VITALE, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 20.800,00 quale somma della sanzione di e 12.000,00 per la violazione sub A) e di e 8.800,00 per la violazione sub B);

Sig. Maurizio CAVALLARI, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.7.2003­30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Giuseppe COPPINI, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.7.2003­30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Maurizio BILIOTTI, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Con­sigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Italo CIANCIA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Roberto FUSILLI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Lorenzo GHEZZI MORRIS, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Mario MAZZOLENI, tenuto conto della carica rive­stita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Con­sigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Giovanni VERGA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consi­gliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Roberto CAVALLOTTI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 17.300,00 quale somma della sanzione di e 9.900,00 per la violazione sub A) e di e 7.400,00 per la violazione sub B);

Sig. Luigi DABBICCO, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B);

Sig. Giovanni GIUNTA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 1.7.2003-8.7.2004), e 11.200,00 quale somma della sanzione di e 6.700,00 per la violazione sub A) e di e 4.500,00 per la violazione sub B);

Sig. Fabrizio VIOLA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo 1.7.2003-13.9.2004), e 15.400,00 quale somma della sanzione di e 9.200,00 per la violazione sub A) e di e 6.200,00 per la violazione sub B);

Sig. Gianfranco PITTATORE, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 22.09.2004-30.9.2005), e 4.500,00 per la violazione sub B);

Sig. Enrico CASTOLDI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 8.7.2004-30.9.2005), e 4.800,00 per la violazione sub B);

Sig. Pietro CIRENEI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore generale nel periodo 13.09.2004-30.9.2005), e 6.000,00 per la violazione sub B);

Sig. Armando CARCATERRA, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Investimenti e Presidente del Comitato Investimenti nel periodo 1.7.2001-31.12.2004), e 7.700,00 per la violazione sub A);

 

2) e` ingiunto alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.p.A., con sede in Milano, Galleria de Cristoforis n. 1, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di pagare l’importo complessivo di e 210.100,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti dei soggetti sopra nominativamente indicati.

[...omissis...]

La presente delibera e` notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento e` ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.

Roma, 21 dicembre 2006 IL PRESIDENTE

 

Lamberto Cardia