HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 21-3-2007 |
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CONSOB Delibera n. 15697 Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali e della societa` Bipiemme Gestioni Sgr spa relativamente alla prestazione dei servizi
di gestione collettiva e di gestione individuale nel periodo 1º luglio
2003 -31 dicembre 2004 LA COMMISSIONE NAZIONALE VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; VISTO il regolamento adottato con propria
delibera n. 11522 del 1º luglio 1998, e le successive modificazioni; VISTO il regolamento di attuazione degli articoli
2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
determinazione dei termini di conclusione e delle unita`
organizzative responsabili dei procedimenti della
Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive
modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno
2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative
all’applicazione di sanzioni amministrative; VISTE le lettere di contestazione del 27 dicembre 2005, con le quali -in esito all’attivita` di vigilanza ispettiva effettuata dalla Consob, tra l’11 febbraio 2005 e il 30 settembre 2005, relativamente alla prestazione dei servizi di gestione collettiva e di gestione individuale nel periodo tra il 1º luglio 2003 ed il 31 dicembre 2004 -e` stato dato avvio, per la «Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni», al procedimento sanzionatorio nei confronti dei Sig.ri Marco VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni VERGA, Gianfranco PITTATORE, Roberto CAVALLOTTI, Luigi DABBICCO, Giovanni GIUNTA, Enrico CASTOLDI, Fabrizio VIOLA, Pietro CIRENEI, Armando CARCATERRA e, in qualita` di responsabile in solido, della societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A.; CONSIDERATO che con le richiamate lettere del 27
dicembre 2005, regolarmente notificate tra il 28 dicembre 2005 e il 20
gennaio 2006, e` stata contestata: A) ai Sig.ri Marco
VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo
CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni
VERGA, Roberto CAVALLOTTI, Luigi DABBICCO, Giovanni GIUNTA, Fabrizio VIOLA,
Armando CARCATERRA e, in qualita` di responsabile
in solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A. la violazione: – degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, in tema di regole di comportamento, nonche´ degli artt. 43, commi 1
e 2, e 54, commi 1 e 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11522/98, secondo cui le SGR, «per ciascun OICR gestito ... provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino ... b) la descrizione delle strategie deliberate» e «dispongono l’esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali d’investimento preventivamente definite, tenendo conto degli obiettivi di investimento degli OICR gestiti». B) ai Sig.ri Marco
VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo
CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni
VERGA, Gianfranco PITTATORE, Roberto CAVALLOTTI, Luigi DABBICCO, Giovanni
GIUNTA, Enrico CASTOLDI, Fabrizio VIOLA, Pietro CIRENEI e, in qualita` di responsabile in solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A.
la violazione: – degli artt. 21, comma 1, lett. a), e),
d), e 40, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, in tema
di regole di comportamento, nonche´ dell’art. 56, comma 2, del
citato regolamento di cui alla delibera Consob n. 11522/1998, secondo cui «le societa` di gestione del risparmio ... si dotano di procedure idonee a ... assicurare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi», nonche´ «... una adeguata vigilanza interna sulle attivita` svolte dal personale addetto». C) ai Sig.ri Marco
VITALE, Maurizio CAVALLARI, Giuseppe COPPINI, Maurizio BILIOTTI, Italo
CIANCIA, Roberto FUSILLI, Lorenzo GHEZZI MORRIS, Mario MAZZOLENI, Giovanni
VERGA, Gianfranco PITTATORE, Fabrizio VIOLA, Pietro CIRENEI, Armando
CARCATERRA e, in qualita` di responsabile in
solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A. la violazione: – dell’art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale «... i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrita` dei mercati; b) ..... operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati» e dell’art. 26, comma 1, lett. e), del predetto regolamento di cui alla delibera Consob n. 11522/1998, secondo cui «gli intermediari autorizzati .... acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonche´dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire», nonche´ violazione dell’art. 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 30, comma 2, secondo cui «... il contratto con l’investitore deve... specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche» e 37, comma 1, secondo cui «in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 30, il contratto con gli investitori deve ... indicare le caratteristiche della gestione», di cui al medesimo regolamento Consob sopra citato. CONSIDERATO che la societa`
BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A. e gli esponenti aziendali di cui sopra, sono stati altresı` resi edotti, con le stesse note del 27
dicembre 2005, della facolta` di presentare
deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle
stesse; VISTE le deduzioni formulate con unico atto, in
data 9 febbraio 2006, dalla societa` BIPIEMME
GESTIONI SGR S.P.A., in qualita` di soggetto solidalmente obbligato, e da tutti
gli esponenti aziendali destinatari delle contestazioni sopra riportate; VISTA la «Relazione istruttoria» del 19 luglio 2006, con la quale la Divisione Intermediari -Ufficio Vigilanza SGR e OICR ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli interessati, nel senso di confermare tutte le contestazioni espresse nei confronti dei soggetti sopra indicati; VISTE le note del 27 luglio 2006, regolarmente
ricevute tra il 3 e l’8 agosto 2006, con le quali e`
stato comunicato a tutti gli esponenti aziendali destinatari delle lettere di
contestazione e, nella qualita` di responsabile in
solido, alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A., l’avvio della «Parte
istruttoria della decisione» relativa al medesimo procedimento sanzionatorio
di cui alle suddette lettere di contestazioni ed e`
stata inoltrata ai medesimi copia della predetta «Relazione istruttoria»,
indicando altresı` la facolta`
per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima; VISTE le deduzioni integrative formulate con
unico atto, in data 27 settembre 2006, da BIPIEMME GESTIONI SGR s.p.a. e da
tutti gli esponenti aziendali destinatari delle contestazioni; VISTA la «Relazione istruttoria» del 13 novembre
2006, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie
valutazioni in ordine alla qualificazione dei fatti nei termini di seguito
richiamati: – Fattispecie A), concernente il processo decisionale di investimento: e` stata ritenuta accertata la violazione di tale fattispecie per tutti i soggetti contestati ad eccezione del sig. CARCATERRA il quale, nella sua qualita` di Direttore Investimenti e Presidente del Comitato Investimenti, non puo` essere ritenuto responsabile dell’inefficacia del processo decisionale d’investimento non spettando ad esso poteri decisionali in materia; – Fattispecie B), concernente le procedure interne: e` stata ritenuta accertata la violazione di tale fattispecie, ma limitatamente al periodo di accertamento ispettivo (1.7.2003-31.12.2004) e non fino alla data di predisposizione della relazione ispettiva (30.9.2005): cio` in ragione sia della circostanza che il periodo dell’accertamento era stabilito nella lettera d’incarico ispettivo, sia della circostanza che si tratta dello stesso periodo per il quale e` stata formulata la contestazione sub A). Per effetto di cio` i sig.ri PITTATORE, CASTOLDI e CIRENEI non possono essere ritenuti responsabili di tale violazione in quanto, nel periodo 1.7.2003-31.12.2004, hanno ricoperto la loro rispettiva carica per un arco temporale inferiore a sei mesi; – Fattispecie C), concernente la gestione individuale «VALORE PROTETTO»: e` stata ritenuta non accertata la violazione di tale fattispecie in quanto le caratteristiche delle gestioni a capitale protetto, prima dell’intervento «regolatore» della Consob avvenuto con la comunicazione n. 5051791 del 22 luglio 2005, non potevano ritenersi sufficientemente sedimentate sul mercato quanto a modus operandi e prassi generalmente condivisa, come desumibile proprio dalla circostanza che, con tale comunicazione, la Consob ha riconosciuto agli operatori un termine di sei mesi (scadenti nel febbraio 2006) per apportare i necessari adeguamenti documentali e procedurali alle prassi in uso; ESAMINATI gli atti del procedimento e fatte
proprie le considerazioni conclusive formulate dall’Ufficio Sanzioni
Amministrative con la Relazione n. 063120121 del 13 novembre A) per il sig. CARCATERRA il quale, nella sua qualita` di Direttore Investimenti
e Presidente del Comitato Investimenti, relativamente alla violazione di cui
alla Fattispecie sub A), avrebbe comunque dovuto rilevare l’inefficacia del
processo d’investimento e segnalarla ai competenti organi societari; B) per la durata della violazione di cui alla
Fattispecie sub B), che va calcolata tenendo conto dell’arco temporale
compreso fra la data di inizio del periodo oggetto di
accertamento ispettivo (1.7.2003) e la data finale di predisposizione della
Relazione Ispettiva (30.9.2005), in quanto a tale ultima data non sono
risultate rimosse tutte le carenze procedurali riscontrate in sede ispettiva,
il che comporta l’irrogazione di sanzioni anche a carico dei sig.ri
PITTATORE, CASTOLDI e CIRENEI, rimasti in carica per un periodo superiore a
sei mesi; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle
motivazioni contenute nell’atto di accertamento, che e`
unito alla presente e ne forma parte integrante, nonche´
negli atti in esso richiamati; E L I B E R A: 1) per effetto di quanto sopra, sono irrogate le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: – Sig. Marco VITALE, tenuto conto
della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in
carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo
1.7.2003-30.9.2005), e 20.800,00 quale somma della
sanzione di e 12.000,00 per la violazione sub A) e di e 8.800,00 per la
violazione sub B); – Sig. Maurizio CAVALLARI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.7.200330.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Giuseppe COPPINI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1.7.200330.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Maurizio BILIOTTI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Italo CIANCIA, tenuto conto
della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in
carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la
violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Roberto FUSILLI, tenuto
conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza
in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e
13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00
per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Lorenzo GHEZZI MORRIS,
tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua
permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo
1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della
sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la
violazione sub B); – Sig. Mario MAZZOLENI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Giovanni VERGA, tenuto conto
della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in
carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00 quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la
violazione sub A) e di e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Roberto CAVALLOTTI, tenuto
conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza
in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo 1.7.2003-30.9.2005),
e 17.300,00 quale somma della sanzione di e 9.900,00
per la violazione sub A) e di e 7.400,00 per la violazione sub B); – Sig. Luigi DABBICCO, tenuto conto
della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in
carica (Sindaco nel periodo 1.7.2003-30.9.2005), e 13.600,00
quale somma della sanzione di e 7.700,00 per la violazione sub A) e di
e 5.900,00 per la violazione sub B); – Sig. Giovanni GIUNTA, tenuto
conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza
in carica (Sindaco nel periodo 1.7.2003-8.7.2004), e 11.200,00
quale somma della sanzione di e 6.700,00 per la violazione sub A) e di
e 4.500,00 per la violazione sub B); – Sig. Fabrizio VIOLA, tenuto conto
della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in
carica (Direttore Generale nel periodo 1.7.2003-13.9.2004), e 15.400,00 quale somma della sanzione di e 9.200,00 per la
violazione sub A) e di e 6.200,00 per la violazione sub B); – Sig. Gianfranco PITTATORE, tenuto
conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza
in carica (Consigliere di amministrazione nel periodo 22.09.2004-30.9.2005),
e 4.500,00 per la violazione sub B); – Sig. Enrico CASTOLDI, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco nel periodo 8.7.2004-30.9.2005), e 4.800,00 per la violazione sub B); – Sig. Pietro CIRENEI, tenuto conto
della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in
carica (Direttore generale nel periodo 13.09.2004-30.9.2005), e 6.000,00 per
la violazione sub B); – Sig. Armando CARCATERRA, tenuto
conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza
in carica (Direttore Investimenti e Presidente del
Comitato Investimenti nel periodo 1.7.2001-31.12.2004), e 7.700,00 per la
violazione sub A); 2) e` ingiunto alla societa` BIPIEMME GESTIONI SGR S.p.A.,
con sede in Milano, Galleria de Cristoforis n. 1,
ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, di pagare l’importo complessivo di e 210.100,00, quale
somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti
dei soggetti sopra nominativamente indicati. [...omissis...] La presente delibera e`
notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della
Consob. Avverso il presente provvedimento e` ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per
territorio entro 30 giorni dalla data della notifica. Roma, 21 dicembre 2006 IL PRESIDENTE Lamberto Cardia |