HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 31-8-2007 |
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CONSOB
Delibera
n. 16070 Applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali della
società UniCredit Banca d'Impresa spa in relazione a carenze procedurali afferenti
l'operatività in prodotti derivati OTC LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA VISTA
la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA
la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO
il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e
le successive modificazioni; VISTO
il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione
e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2
agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA
la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative
e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative; VISTE
le lettere di contestazione del 22 agosto 2006, con le quali - in esito
all'attività di vigilanza, anche ispettiva, condotta nei confronti di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. in merito
all'operatività in prodotti derivati over the counter
(OTC) posta in essere nei confronti della clientela nel periodo 1 gennaio
2003/21 luglio 2005 - è stato dato avvio, per la "Parte
istruttoria di valutazione delle deduzioni", a procedimento
sanzionatorio nei confronti degli esponenti aziendali Sigg.ri
Mario Fertonani, Renzo Piccini, Piero Gnudi, Giovanni Desiderio, Alessandro Riello,
Alessandro Profumo, Giampaolo Giampaoli, Franco Andreetta, Pietro Modiano, Luca
Majocchi, Luca Cordero di Montezemolo, Francesco Farinelli, Mauro Saviola,
Giulio Sapelli, Giuseppe Pichetto,
Girolamo Marchi, Luigi Lunelli, Callisto Fedon, Paolo Cavazzuti, Roberto
Nicastro, Diana Bracco, Massimo Calearo,
Mario Aramini, Paolo Bonamini,
Giuseppe Benini, Michele Rutigliano,
Vincenzo Nicastro, Federica Bonato,
Domenico Insenga, Fabio Bolognini, Eugenio Calini, Ferdinando Brandi, Carlo Scarenzio,
Giorgio Bonavida, nonchι nei confronti della stessa
UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.,
in qualità di responsabile in solido ai sensi dell'art. 195, comma 9,
del d.lgs. n. 58/1998, per violazione dell'art. 21,
comma 1, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 58/1998 e
dell'art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non essersi
l'Intermediario dotato di procedure interne idonee a garantire l'efficiente,
ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione alla
citata operatività; CONSIDERATO
che la società UniCredit Banca d'Impresa
S.p.A. e gli esponenti aziendali di cui sopra sono stati altresì resi
edotti, con le citate note del 22 agosto 2006, della facoltà di
presentare deduzioni difensive; VISTA
la nota del 9 novembre 2006, con la quale UniCredit
Banca d'Impresa S.p.A. ha formulato deduzioni in merito ai fatti oggetto di
contestazione, alle quali hanno dichiarato di aderire tutti gli esponenti
aziendali sopra citati; VISTE
le note dell'8 e del 9 novembre con le quali i Sigg.ri Bracco, Brandi e Majocchi,
nel dichiarare di aderire alle deduzioni formulate dalla Società,
hanno altresì presentato, ciascuno per proprio conto, ulteriori
deduzioni in merito alla relativa posizione; VISTA
la Relazione istruttoria del 19 marzo 2007, con la quale la Divisione
Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio ha
espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli
interessati, esprimendo motivato avviso nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione; VISTE
le note del 28 marzo 2007, con le quali è stato comunicato a tutti gli
esponenti aziendali di cui sopra e, in qualità di responsabile in
solido, alla società UniCredit Banca
d'Impresa S.p.A., l'avvio della "Parte
istruttoria della decisione" relativa al procedimento sanzionatorio di
cui alle suddette lettere di contestazione ed è stata inoltrata ai
medesimi copia della predetta Relazione istruttoria, indicando altresì
la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre
documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle medesime; VISTA
la nota del 30 aprile 2007, con la quale UniCredit
Banca d'Impresa S.p.A. ha formulato deduzioni integrative, alle quali hanno
dichiarato di aderire tutti gli esponenti aziendali di che trattasi; VISTE
le note del 27 aprile 2007 e del 30 aprile 2007 con le
quali i Sigg.ri Modiano,
Brandi e Bracco, nel dichiarare di aderire alle deduzioni formulate dalla
Società, hanno altresì presentato, ciascuno per proprio conto,
ulteriori deduzioni in merito alla relativa posizione; ESAMINATA
la Relazione per la Commissione del 23 luglio 2007, con la quale l'Ufficio
Sanzioni Amministrative, avuto riguardo agli atti del procedimento e valutate
le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle Parti, ha
espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati
i fatti oggetto di contestazione, con conseguente
violazione da parte degli esponenti aziendali sopra indicati dei citati artt. 21, comma 1, lett. d), del
d.lgs. n. 58/98 e 56 del Regolamento Consob n.
11522/98; RITENUTA
conclusivamente accertata l'inadeguatezza delle procedure interne di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.,
disciplinanti l'operatività in prodotti derivati over the counter (OTC), in quanto rivelatesi - nel periodo
oggetto di accertamenti sopra richiamato - carenti sia in generale, sia con
riguardo agli specifici profili oggetto di contestazione (selezione delle
operazioni oggetto dell'attività di negoziazione con la clientela,
selezione della clientela potenziale per la prestazione del servizio, pricing delle operazioni oggetto
dell'attività di negoziazione con la clientela, vigilanza sulle
attività svolte dal personale); VISTO
l'art. 190 del d.lgs. n. 58/98, nel testo vigente
all'epoca dei fatti oggetto di accertamento nell'ambito del
presente procedimento, ai sensi del quale la misura della sanzione
amministrativa pecuniaria da applicare è determinata, in casi della
specie, tra 516,00 e 25.822,00; SULLA
BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di
accertamento, che è unito alla presente e ne forma parte integrante,
nonchι negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: 1)
per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
2)
è ingiunto alla società UniCredit
Banca d'Impresa S.p.A., con sede in Verona, via G.
Garibaldi, n. 1, ai sensi dell'art. 195, comma 9,
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di pagare
l'importo complessivo di 511.200,00, quale somma delle sanzioni sopra
indicate, con obbligo di regresso nei confronti dei soggetti sopra
nominativamente indicati. [
omissis
] La
presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per
estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello
competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica. Milano,
1° agosto 2007 IL PRESIDENTE
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