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Documentazione   Inserito il 24-9-2007


 

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DEXIA - CREDIOP

 

“STRATEGIE, GOVERNANCE, COMPLIANCE: LE SFIDE DELLA DIRETTIVA MIFID

 

E L’INTEGRAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO EUROPEO”

 

L’ATTUAZIONE

DELLA DIRETTIVA MIFID IN ITALIA

NELLA REGOLAMENTAZIONE SECONDARIA

 

LAMBERTO CARDIA

PRESIDENTE DELLA CONSOB

 

 

ROMA, 21 SETTEMBRE 2007

 

 


 

1. La MiFID nel nuovo scenario normativo e di mercato

L’entrata in vigore, a partire dal 1° novembre, della nuova

disciplina degli intermediari e dei mercati disegnata dalla Mifid conclude

un lungo e incisivo processo di innovazione normativa, nel quale si sono

intrecciati interventi normativi sia di fonte nazionale che comunitaria.

 

La riforma del risparmio e la produzione legislativa europea hanno

definito un nuovo quadro di regole che si pone l’obiettivo di rispondere,

da un lato, ai profondi e continui mutamenti nelle attivita di

intermediazione mobiliare, dall’altro, alle nuove esigenze di tutela del

risparmio conseguenti sia a tali mutamenti sia ai problemi emersi nelle

relazioni tra intermediari e investitori.

 

Ci troviamo di fronte ad uno snodo cruciale della disciplina

dell’intermediazione dei prodotti finanziari che produrra effetti

significativi anche sugli assetti strutturali e competitivi dell’industria

europea e nazionale e sugli assetti e l’articolazione dell’architettura dei

sistemi di vigilanza.

 

In tale quadro, un ruolo rilevante nel definire le misure applicative

dei principi stabiliti dai legislatori comunitario e nazionale spetta alla

regolamentazione delle Autorita di vigilanza, coerentemente con una

consolidata (anche se non sempre lineare) tendenza alla delegificazione

di una normativa connotata da forti competenze tecniche.

 

1

 

 


 

Il Decreto legislativo di recepimento della MiFID attribuisce estesi

poteri regolamentari a Consob e Banca d’Italia secondo un approccio

parzialmente innovativo.

 

E infatti previsto che, fermo restando il principio della ripartizione

di competenze sulla base delle finalita perseguite, determinate materie

siano oggetto di un regolamento congiunto delle due Autorita chiamate

anche alla definizione di specifici protocolli di collaborazione e

coordinamento nell’esercizio della vigilanza.

 

Tale approccio, che rafforza le intense e proficue prassi di

cooperazione in atto, appare coerente con l’evoluzione del mercato, che

vede una progressiva integrazione delle attivita e delle modalita di

prestazione delle diverse tipologie di servizi d’investimento, e con la

conseguente necessita di minimizzare l’impatto della regolamentazione e

dei controlli sui soggetti vigilati e di evitare duplicazione dei costi per il

mercato e per le Autorita stesse.

 

Si tratta di un’evoluzione che conferma e rafforza l’impostazione

data dal legislatore italiano alla struttura del sistema di vigilanza sui

mercati finanziari secondo il principio della ripartizione della competenza

in funzione dei diversi obiettivi di stabilita, da un lato, di trasparenza e

correttezza dall’altro. Piu estese e intense forme di collaborazione tra

Banca d’Italia e Consob nell’esercizio delle varie funzioni di vigilanza,

da quella regolamentare a quella ispettiva, consentono infatti di

valorizzare gli elementi di complementarieta, salvaguardando al

contempo l’autonomia e l’indipendenza dei diversi obiettivi tutelati, che

 

2

 

 


 

per la loro rilevanza non possono essere oggetto di mediazioni ne di

subordinazioni.

 

La recente evoluzione del mercato sta mostrando alcuni profili

critici che enfatizzano la necessita che i diversi obiettivi di tutela siano

perseguiti con piena autonomia e indipendenza dalle due Autorita

all’interno di un costante coordinamento e di rapporti di reciproca

informazione.

 

Gli intermediari hanno ormai assunto un ruolo centrale nella

allocazione e nella redistribuzione dei rischi finanziari, operando

attivamente su mercati globalizzati, dal punto di vista geografico, e

fortemente integrati, dal punto di vista dei prodotti.

 

Il ricorso allo strumento della cartolarizzazione determina una

contiguita di rischi tradizionalmente segmentati. Come e emerso con

evidenza negli ultimi mesi con riferimento alla crisi dei mutui

immobiliari, il rischio di credito si e traslato velocemente sui mercati

mobiliari.

 

Si creano in tal modo condizioni di potenziale contagio reciproco

tra segmenti di mercato diversi che, in occasione di crisi pur circoscritte

all’origine ad un singolo fenomeno, quale l’insolvenza dei prenditori di

fondi sul mercato dei mutui, arriva a coinvolgere il sistema finanziario

nel suo complesso. Ne derivano rischi di stabilita individuale e sistemica

e rischi per la tutela degli investitori.

 

3

 

 


 

In tale contesto si acuiscono, e assumono nuove forme, le esigenze

di garantire condizioni di trasparenza e correttezza di comportamento

nell’offerta di prodotti e servizi finanziari che incorporano componenti di

rischio elevate e non sempre facilmente percepibili.

 

Le attivita di vigilanza messe in atto da Consob e Banca d’Italia in

occasione della crisi dei mutui sub-prime sono un esempio

dell’importanza della specializzazione delle funzioni di vigilanza che

consente di graduare le modalita e i tempi degli interventi in funzione dei

diversi obiettivi di tutela.

 

La Consob ha concentrato la propria attenzione sulla tutela della

regolarita del mercato, i cui andamenti hanno fortemente risentito del

clima di incertezza, e assicura un costante monitoraggio delle eventuali

anomalie informative e/o operative al fine di prevenire e eventualmente

reprimere eventuali abusi.

 

E’ in corso una ricognizione approfondita dell’esposizione degli

emittenti finanziari quotati nei confronti di strumenti finanziari

direttamente o indirettamente connessi ai mutui sub prime, il cui impatto

dovra essere valutato anche per informare tempestivamente il mercato in

presenza di esposizioni al rischio di particolare rilievo.

 

Accertamenti paralleli sono in corso per verificare il rispetto delle

regole di trasparenza e correttezza da parte degli intermediari con

specifico riferimento all’eventuale inserimento nei portafogli degli

investitori di componenti di rischio non adeguate.

 

4

 

 


 

A prescindere dai risultati delle attivita di indagine in corso, che in

base ai primi elementi raccolti sembrano rivelare problemi contenuti per

il sistema italiano, i fenomeni emersi a livello internazionale evidenziano

l’esigenza di un maggior livello di attenzione sull’evoluzione dei

meccanismi di trasferimenti dei rischi finanziari e sul ruolo che in tali

meccanismi esercitano categorie di soggetti che operano su scala globale,

spesso al di fuori dei tradizionali sistemi di regolazione e vigilanza.

 

Mi riferisco da un lato alle agenzie di rating, le cui valutazioni

influiscono in misura determinante sul funzionamento del mercato di

strumenti di debito sempre piu sofisticati e complessi; dall’altro ai fondi

speculativi internazionali la cui operativita, stimolata e sostenuta dai

meccanismi di moltiplicazione e trasferimento dei rischi di credito, puo

essere un elemento di amplificazione delle tensioni.

 

Fino ad oggi su questi e fenomeni e prevalso un atteggiamento

prudente da parte dei regolatori internazionali e nazionali, che ha

privilegiato l’incoraggiamento di forme di autoregolamentazione e di

responsabilizzazione delle categorie di soggetti vigilati nel fronteggiare e

gestire adeguatamente i potenziali rischi per la stabilita del sistema e la

tutela degli investitori. Ferma restando la validita complessiva di tale

approccio, sembra opportuno che su questi fenomeni si intensifichi la

collaborazione tra le Autorita di vigilanza, sia in ambito nazionale che

internazionale, al fine di ridurre le opacita di tali attivita e di contenere i

rischi di conflitti di interesse.

 

E in tale quadro, nel quale sembrano evidenziarsi crescenti profili

di criticita nell’interazione tra i meccanismi di intermediazione e il

 

5

 

 


 

funzionamento dei mercati mobiliari, che si inserisce il processo di

ridefinizione della regolamentazione italiana su mercati e intermediari.

 

Le norme di recepimento della MiFID costituiscono un’occasione

decisiva per configurare un quadro normativo e di vigilanza adeguato alle

esigenze di tutela degli investitori e in grado di offrire nuove opportunita

di sviluppo al sistema finanziario italiano.

 

La Consob e la Banca d’Italia hanno fin dall’inizio partecipato ai

lavori di predisposizione della normativa delegata, che si sono giovati di

contatti e approfondimenti svolti con gli operatori interessati e di una

consultazione finale del mercato.

 

La Consob ha avuto occasione di apportare il proprio contributo

facendo tesoro dell’esperienza acquisita presso il CESR, che ha

attivamente contribuito al processo di normazione europea.

 

Il dialogo e la collaborazione che hanno coinvolto Parlamento,

Ministero dell’Economia e Autorita di vigilanza hanno nell’occasione

consentito di definire un quadro normativo coerente con i principi

europei e che tenesse conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e

delle istanze provenienti dal mercato nazionale.

 

Sebbene il processo di modifica del Testo Unico connesso con il

recepimento della MiFID non sia concluso, la Consob nell’approssimarsi

della scadenza del 1° novembre ha avviato la consultazione del mercato

sullo schema dei propri regolamenti "intermediari" e "mercati” –

consultazione conclusa da pochi giorni e che ci portera all’adozione

definitiva dei regolamenti entro la meta del mese di ottobre - fermo

 

6

 

 


 

restando il massimo impegno, condiviso con Banca d’Italia, per

sottoporre ad analoga consultazione nei tempi piu brevi possibili, intorno

alla prima decade di ottobre, anche la bozza dell’ulteriore regolamento

da emanarsi congiuntamente.

 

E’ prioritario, infatti, il rispetto della scadenza del 1° novembre,

per evitare ostacoli alla libera prestazione dei servizi in altri Paesi

dell’UE da parte delle imprese nazionali.

 

Nello stesso tempo, il rispetto di tale scadenza va garantito

assicurando che la disciplina secondaria sia opportunamente confrontata

con le istanze, se compatibili con la cornice comunitaria di riferimento,

dei risparmiatori e degli operatori.

 

2. Il sistema MiFID e i ridotti margini di recepimento nelle

normative nazionali

I margini di liberta lasciati dalla normativa comunitaria nel definire

la regolamentazione nazionale risultano estremamente ridotti.

 

L’evoluzione registrata con l’emanazione della MiFID, e delle

misure di esecuzione di secondo livello, segna il passaggio verso una

disciplina comunitaria di armonizzazione, se non sempre massima

certamente assai ampia, individuata come strumento per realizzare

effettivamente un mercato finanziario europeo integrato ed unico.

 

Anche quando la disciplina comunitaria ha assunto la forma della

direttiva (dir. n. 2004/39/CE; dir. n. 2006/73/CE) e non del regolamento

(direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali), essa e risultata

 

7

 

 


 

estremamente analitica e dettagliata, limitando ulteriormente, ed in via

espressa, la possibilita per gli Stati membri, in sede di recepimento, di

introdurre eventuali "regole aggiuntive" (il c.d. gold plating).

 

In particolare, la direttiva di secondo livello precisa che per

l’applicazione uniforme dei "requisiti armonizzati" stabiliti a livello

europeo, "gli Stati membri e le autorita competenti non devono

aggiungere regole vincolanti supplementari all’atto del recepimento e

dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva,

salvo qualora quest’ultima lo preveda espressamente" (7° Considerando).

 

L’elemento centrale di questa eccezione e individuato

nell’esistenza di rischi nazionali specifici, di particolare importanza per la

struttura del mercato, e che possono comprendere il comportamento delle

imprese e dei consumatori in tale mercato. Questi rischi, se non

adeguatamente affrontati dalla disciplina europea, possono giustificare il

mantenimento o l’introduzione di proporzionati obblighi nazionali

aggiuntivi.

 

Le eccezionali regole nazionali aggiuntive non troverebbero

comunque applicazione nei confronti degli intermediari comunitari

operanti in regime di libera prestazione di servizi, che continuerebbero ad

essere sottoposti alla disciplina ed alla vigilanza del Paese di origine.

 

L’effetto dell’introduzione di significative regole aggiuntive

potrebbe allora essere quello di porre gli intermediari nazionali in una

posizione di sfavore concorrenziale, senza peraltro garantire

effettivamente un piu elevato livello di protezione degli investitori o un

migliore funzionamento del mercato, posto che nello stesso Paese

 

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concorrerebbero imprese (quelle comunitarie senza succursale in Italia)

alle quali le regole aggiuntive non verrebbero applicate. Per effetto della

regola del gold plating le norme di recepimento, sia primarie che

secondarie, appaiono quindi vincolate nei loro contenuti.

 

Il nuovo art. 6, comma 2, del Testo Unico, cosi come risultante dal

testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio, ribadisce le

condizioni eccezionali che rendono possibile alla Consob (e alla Banca

d’Italia) l’introduzione nei propri regolamenti di obblighi aggiuntivi

rispetto a quelli previsti dalla stessa direttiva.

 

3. Le principali innovazioni della direttiva

Come noto, la MiFID, e le relative misure di esecuzione, si

occupano di intermediari che prestano servizi di investimento

(negoziazione, raccolta ordini, gestione, collocamento, consulenza) e di

mercati.

 

Peraltro, oggi il mercato europeo e diventato piu complesso e il

confine tra mercati e intermediari e diventato piu labile.

 

In particolare, sono nati sistemi alternativi di esecuzione delle

transazioni1 che si affiancano sia ai servizi di investimento tradizionali

(negoziazione o raccolta ordini) sia ai mercati regolamentati.

 

1 I cosiddetti Alternative Trading Systems - ATS, o, per usare una categoria nota al

Tuf, i Sistemi di Scambi Organizzati – SSO.

 

9

 

 


 

Obiettivo della direttiva e garantire la concorrenza tra i diversi

meccanismi di esecuzione degli ordini, prevenendo la frammentazione

dei mercati con alti obblighi di trasparenza e garantendo un elevato

standard di tutela degli investitori.

 

Strumentali all’obiettivo sono le norme che prevedono: il venir

meno della facolta di imporre la concentrazione degli scambi nei mercati

regolamentati; la conseguente apertura alla negoziazione da parte

dell’intermediario in contropartita diretta con il cliente (c.d.

"internalizzazione degli ordini"), l’inclusione tra i servizi di investimento

dell’attivita di "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione"

(Multilateral trading facilities; MTF) il cui esercizio e riservato a

imprese di investimento e banche, ma consentito anche ai gestori di

mercati regolamentati.

 

In questo contesto il dovere per l’intermediario di garantire

all’investitore la best execution dei suoi ordini diviene centrale e il suo

adempimento piu complesso e organizzativamente piu impegnativo per

gli intermediari.

 

4. Il recepimento nell’ordinamento italiano

La MiFID e la direttiva di livello 2 del 2006 (2006/73/CE)2

prevedevano che ciascuno Stato membro adottasse le norme di

 

Tra le misure di secondo livello vi e anche il Regolamento n. 1287/2006/CE,

 

immediatamente efficace (con decorrenza, in genere, 1° novembre 2007) negli

 

ordinamenti dei singoli Stati membri.

 

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trasposizione entro il gennaio 2007, ferma restando l’applicazione della

nuova disciplina dal 1° novembre 2007.

 

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 6 luglio ha approvato lo schema

del decreto legislativo modificativo del Testo Unico della Finanza che

rimette su molti aspetti a Banca d’Italia e Consob il compito di dettare la

regolamentazione di dettaglio necessaria per garantire il pieno

adeguamento alla nuova disciplina europea.

 

La bozza di nuovo "regolamento intermediari" diffusa dalla

Consob nelle scorse settimane, e per il quale la consultazione e appena

conclusa, si propone di evitare “regole aggiuntive” rispetto all’assetto

disegnato dalla disciplina comunitaria.

 

In linea con le fonti comunitarie, il nuovo regolamento si propone

di potenziare il principio della centralita dell’interesse del cliente quale

destinatario del servizio prestato dall’intermediario. Da tale centralita

discende, tra l’altro, la necessaria contrattualizzazione del rapporto "di

servizio" tra intermediario (anche se mero collocatore) e cliente al

dettaglio, volta a porre il cliente nelle condizioni di assumere piena

consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dalla

prestazione dei servizi di investimento.

 

In linea con gli indirizzi che hanno ispirato la legge sul risparmio,

il nuovo regolamento tende a rimuovere le incoerenze normative che

hanno fino ad ora caratterizzato la disciplina della prestazione dei servizi

di investimento, quella della gestione collettiva e, infine, la disciplina

della distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e compagnie di

assicurazione. Da questo punto di vista l’Italia presenta un sistema

 

11

 

 


 

regolamentare e di vigilanza piu organico rispetto all’esperienza di altri

Paesi comunitari.

 

In altre parole, i principi stabiliti per la prestazione dei servizi di

investimento a tutela dei clienti vengono estesi alla gestione collettiva e

alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi e bancari.

 

La Consob, esaurito l’impegno regolamentare, si concentrera sulla

realizzazione di iniziative formative che, con il necessario

coinvolgimento delle Associazioni di categoria, possano agevolare una

transizione consapevole ed efficace al nuovo regime. Con le stesse

modalita, cioe con l’opportuno confronto con gli attori del mercato, si

potranno individuare linee interpretative capaci di fornire certezza

operativa sulle aree che generano maggiore incertezza applicativa.

 

Anche la bozza di nuovo “regolamento mercati” diffuso per la

consultazione non si discosta da quanto previsto dalle norme comunitarie,

In esso sono inoltre confluite anche disposizioni di attuazione del TUF in

materie non interessate dalla normativa comunitaria.

 

Fra le questioni di particolare rilievo ed assoluta novita, vi e la

materia della trasparenza delle negoziazioni e del consolidamento delle

informazioni.

 

Gli obiettivi di tutela dell’investitore e di garanzia dell’ordinato

svolgimento delle negoziazioni assumono carattere prioritario:

l’investitore ed il partecipante al mercato devono essere messi in grado di

poter valutare in qualunque momento le condizioni disponibili in merito

ad una determinata operazione e di poter verificare a posteriori le

condizioni alle quali tale operazione e stata conclusa.

 

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In tal modo, dovrebbe essere raggiunto l’obiettivo di effettiva

integrazione dei mercati, rafforzato il processo di formazione dei prezzi e

favorito il rispetto dell’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori.

 

Il regime di trasparenza previsto dalla MiFID trova applicazione al

solo mondo delle azioni ammesse a negoziazione nei mercati

regolamentati.

 

La direttiva (Considerando 46) consente tuttavia agli Stati membri

di prevedere un regime di trasparenza pre e post-negoziazione per

strumenti finanziari diversi dalle azioni. Il nuovo art. 79-bis, comma 2 del

TUF affida infatti alla Consob il compito di estendere in tutto o in parte il

regime di trasparenza alle operazioni aventi ad oggetto strumenti

finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati

regolamentati, quando cio si renda necessario per assicurare l’ordinato

svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore.

 

La questione riveste particolare rilevanza soprattutto in

considerazione dell’impatto che puo avere l’adozione isolata da parte

dell’Italia (non perseguita anche da altri Stati membri) di un regime di

trasparenza, ad esempio, per le obbligazioni.

 

Pur tuttavia, la mancata previsione di un regime di trasparenza per

strumenti finanziari diversi dalle azioni comporterebbe nei fatti una

diminuzione sostanziale dei livelli di trasparenza attualmente presenti in

Italia.

 

Lo sviluppo che ha avuto il mercato obbligazionario negli ultimi

anni e le criticita che sono emerse sollecitano peraltro alcune riflessioni

in merito alle specifiche caratteristiche che tale mercato sta assumendo.

 

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La questione ha ricevuto specifica e tempestiva attenzione da parte

della Commissione Europea che, al riguardo, ha provveduto ad effettuare

una consultazione ("call for evidence") nel mese di settembre 2006 e ha

assegnato al CESR il compito di approfondire la materia.

 

In attesa che sull’argomento si pervenga ad un approccio europeo,

il nuovo schema di regolamento diffuso per la consultazione - per non

vanificare l’attuale livello di informazione sugli scambi di strumenti

finanziari diversi dalle azioni - rimette ai mercati regolamentati, ai

sistemi multilaterali di negoziazione e ai soggetti che intendono

intraprendere l’attivita di internalizzazione sistematica l’obbligo di

individuare adeguati requisiti pre e post-negoziazione (tenendo conto

delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento

finanziario negoziato e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla

quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio).

 

5. Conclusioni

I mutamenti indotti dal recepimento della Mifid sono profondi. Nel

nuovo quadro normativo risulta piu complesso l’intreccio tra finalita da

perseguire; sono piu ampi il numero e la tipologia di soggetti, le attivita e

gli strumenti da regolamentare; maggiori sono le esigenze di

coordinamento della vigilanza; piu estesi sono i rischi di arbitraggi

regolamentari.

 

Le gia difficili valutazioni d’impatto, in termini di costi e benefici,

sono rese piu complesse dal peso che rivestono le posizioni di partenza

dei singoli contesti nazionali.

 

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In Italia, la MiFID configura uno scenario nuovo per gli

intermediari nazionali, imponendo notevoli sforzi di adeguamento e al

contempo aprendo nuove prospettive di tipo strategico-competitivo.

 

Le analisi da piu parti condotte e le prime riflessioni svolte dalla

Consob rinvengono nel “livellamento del campo di gioco” europeo

relativo all’intermediazione mobiliare uno dei principali benefici, cui

conseguira la creazione di un mercato dei capitali di maggiori

dimensioni, piu competitivo, piu efficiente e piu liquido.

 

Per gli intermediari, il fenomeno dovrebbe tradursi in una

riduzione dei costi per l’operativita transfrontaliera, grazie alla

omogeneizzazione delle regole di condotta, alla maggiore copertura del

“passaporto europeo” e all’eliminazione delle residue barriere all’entrata.

 

Gli operatori che adotteranno strategie di sviluppo nel mercato

unico europeo potranno quindi trarre nuove opportunita, adottando

strategie commerciali unitarie, con la possibilita di raggiungere

dimensioni che consentono economie di scala e di scopo.

 

Ulteriori opportunita discenderanno dal nuovo inquadramento

europeo del rapporto "intermediario-cliente", che potra innescare processi

evolutivi in specie nella distribuzione di servizi e prodotti finanziari,

segmento di rilevanza centrale per il mercato italiano.

 

La nuova direttiva, infatti, differenzia in modo piu netto il "valore

aggiunto" ascrivibile ai diversi servizi di investimento, articolando di

conseguenza il grado di tutela offerto al cliente. Nella catena

"societa/prodotto-distributore–cliente" l’intermediario dovra privilegiare

 

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l’obiettivo di fornire un "servizio al cliente" piuttosto che la logica di

integrazione con il produttore, spesso appartenente allo stesso gruppo.

 

E’ probabile che si configureranno architetture distributive aperte,

nelle quali il distributore, spesso anche consulente, valutera le esigenze

del singolo cliente, orientandolo verso i prodotti piu adatti a soddisfarne i

bisogni.

 

L’industria italiana del risparmio gestito, ancora molto legata alle

scelte e ai canali distributivi del gruppo di appartenenza, potra beneficiare

di maggiore autonomia operativa e di maggiori incentivi all’innovazione.

 

La Consob ha programmato un complesso piano di azione che, con

iniziative di natura anche formativa, accompagnera il processo di

adeguamento del sistema.

 

L’intensita dei cambiamenti richiede comunque un impegno

unitario dell’intero sistema nazionale. Nonostante il notevole sforzo di

armonizzazione, sono ancora presenti differenze significative tra gli Stati

membri nelle prassi operative, nel diverso ruolo di intermediari e mercati,

nella cultura finanziaria dei risparmiatori, nei modelli di controllo

societario e di governance, nel peso della fiscalita, negli approcci

regolamentari e sanzionatori, nei meccanismi legislativi e nei tempi della

giustizia.

 

Vi e quindi la necessita, oltre che di garantire il rispetto dei tempi

previsti dalla direttiva, di adottare le misure necessarie per assicurare

condizioni di sostanziale operativita e competitivita, evitando che nel

breve periodo eventuali disallineamenti trasformino le opportunita in

 

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minacce. L’iniziativa di riavviare nel nostro paese la discussione sull’idea

di “piazza finanziaria” puo certamente essere letta in questa chiave.

 

Le considerazioni appena fatte valgono, a maggior ragione, se si

considera la rapida evoluzione dei mercati e dell’innovazione finanziaria.

 

I recenti turbamenti che hanno coinvolto i mercati internazionali

offrono l’occasione per mettere alla prova la capacita dei sistemi di

regolamentazione e di vigilanza.

 

La crisi dei mutui sub-prime ha messo in luce come il ruolo delle

agenzie di rating rimane uno dei nodi regolamentari piu importanti da

sciogliere a livello internazionale. La crisi potrebbe portare a

riconsiderare l’approccio basato sull’autodisciplina, fino ad ora

prevalente anche in sede europea, sebbene l’assetto oligopolistico e

globalizzato del mercato renda inevitabile un’azione coordinata a livello

internazionale.

 

Come gia avvenuto in passato, la Consob e parte attiva nel

promuovere e contribuire al dibatto nelle sedi internazionali competenti.

Importanti iniziative in tal senso sono in corso, ed hanno ricevuto una

comprensibile accelerazione, sia in ambito IOSCO che CESR.

 

In particolare e sotto osservazione il problema dei conflitti di

interesse delle societa di rating, coinvolte, oltre che nella valutazione del

merito di credito, nelle diverse fasi di costruzione e diffusione di

strumenti finanziari complessi che incorporano il rischio di credito.

 

Un’altra area di attenzione riguarda il crescente coinvolgimento di

soggetti non bancari nella gestione dei rischi di credito; coinvolgimento

 

17

 

 


 

che solleva un problema di adeguatezza degli strumenti informativi

attraverso i quali mercato e autorita monitorano la circolazione e

distribuzione dei rischi.

 

Tale problema e enfatizzato dal ruolo sempre piu rilevante di

soggetti non regolamentati che operano su grandi volumi di strumenti

finanziari e con un elevato turn-over, anche a causa della capacita

moltiplicativa dei volumi intermediati propria degli strumenti derivati.

 

Il mercato di tali strumenti, che tende a svilupparsi soprattutto

attraverso circuiti alternativi ai mercati regolamentati, e infatti

caratterizzato da un minore grado di trasparenza rispetto alle altre

componenti del mercato mobiliare.

 

Anche in questo caso e opportuna una convergenza internazionale

nel definire migliori condizioni informative sull’operativita di soggetti

(quali gli hedge funds) e su comparti del mercato (quali i circuiti non

regolamentati di negoziazione di titoli di debito soprattutto strutturati)

attualmente caratterizzati da bassi livelli di trasparenza.

 

La scelta proposta dalla Consob di sottoporre a obblighi di

trasparenza anche le negoziazioni di titoli non azionari, utilizzando

l’opzione consentita dalla MiFID, va in questa direzione e merita

ulteriori sviluppi e approfondimenti da condurre in coordinamento con le

altre Autorita di vigilanza e con gli operatori.

 

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