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Il ConsigliO Documento inserito il 7-10-2007


 

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Il Consiglio  54

 

Mutui. Pagate la perizia? Vi spetta un esemplare.

Servirà per la portabilità del mutuo.

 

Di Mauro Novelli  7-10-2007

 

 

La surrogazione  della banca mutuante con altra entità finanziaria è diritto sancito dall’art. 1202  Codice civile del 1942 ed  introduce un elemento di concorrenza particolarmente osteggiato – oggi - dagli istituti di credito. I quali frappongono una serie di ostacoli a quella che viene ormai definita “portabilità”: la prima banca non si presenta all’incontro; si impone la presenza del notaio di cui si minaccia la costosità, quando invece l’operazione deve avvenire senza costi per il mutuatario [Legge 40/2007 (Bersani bis) Art. 8 – punto 3: -  E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.].

A questi due presidi anticoncorrenziali posti in essere per impedire il diritto del cliente mutuatario, se n’è aggiunto di recente un altro: la seconda banca chiede  di entrare in possesso  di copia della perizia effettuata per la concessione del mutuo originario (legittimamente, a nostro avviso, poiché lo scopo del surrogante è quello di valutare la congruità del mutuo rispetto al valore dell’immobile). Ma spesso, la prima banca risponde: “ciccia”, il documento peritale non si trova, si è perso, è andato distrutto…

A questo punto, o la seconda banca rinuncia a subentrare o chiede al cliente di presentare una ulteriore perizia.

 

Raccomandazione.

1) All’atto dell’accensione del mutuo, la banca richiede una perizia sull’immobile.Tale perizia è a carico del cliente, quindi a lui il perito deve fatturare. Di norma le risultanze vengono acquisite dalla banca senza che nulla resti al mutuatario.

Per ovviare all’inconveniente appena richiamato, della perdita del documento tra le varie scartoffie della prima banca  mutuante, è opportuno che il cliente ottenga dal perito uno o più originali del testo della perizia: in caso di surrogazione può soddisfare l’eventuale richiesta della banca surrogante senza dover ricorrere ai “servigi” della prima banca.

2) Se la seconda banca richiede il testo della perizia, non chiedetene copia alla banca originaria, chiedetelo al perito, il quale non può opporre la perdita del documento.