HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli www.mauronovelli.it Il ConsigliO Documento inserito il 7-10-2007 |
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Il Consiglio n° 54 Mutui. Pagate la perizia? Vi spetta un
esemplare. Servirà per la portabilità del
mutuo. Di Mauro Novelli 7-10-2007 La surrogazione della banca
mutuante con altra entità finanziaria è diritto sancito
dall’art. 1202 Codice civile del 1942
ed introduce un elemento di
concorrenza particolarmente osteggiato – oggi - dagli istituti di credito. I
quali frappongono una serie di ostacoli a quella che viene ormai definita
“portabilità”: la prima banca non si presenta all’incontro; si impone
la presenza del notaio di cui si minaccia la costosità,
quando invece l’operazione deve avvenire senza costi per il mutuatario [Legge 40/2007 (Bersani
bis) Art. 8 – punto 3: - E' nullo ogni patto, anche
posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta'
di surrogazione di cui al comma 1. La nullita'
del patto non comporta la nullita' del contratto.]. A questi due presidi
anticoncorrenziali posti in essere per impedire il diritto del cliente
mutuatario, se n’è aggiunto di recente un altro: la seconda banca
chiede di
entrare in possesso di copia della
perizia effettuata per la concessione del mutuo originario (legittimamente, a
nostro avviso, poiché lo scopo del surrogante è quello di valutare la
congruità del mutuo rispetto al valore dell’immobile). Ma spesso, la
prima banca risponde: “ciccia”, il documento
peritale non si trova, si è perso, è andato distrutto… A questo punto, o la
seconda banca rinuncia a subentrare o chiede al cliente di presentare una ulteriore perizia. Raccomandazione. 1) All’atto
dell’accensione del mutuo, la banca richiede una perizia sull’immobile.Tale perizia è a
carico del cliente, quindi a lui il perito deve fatturare. Di norma le
risultanze vengono acquisite dalla banca senza che nulla resti al mutuatario.
Per ovviare
all’inconveniente appena richiamato, della perdita
del documento tra le varie scartoffie della prima banca mutuante, è opportuno che il cliente
ottenga dal perito uno o più originali del testo della perizia: in
caso di surrogazione può soddisfare l’eventuale richiesta della banca
surrogante senza dover ricorrere ai “servigi” della prima banca. 2) Se la seconda banca
richiede il testo della perizia, non chiedetene copia alla banca originaria,
chiedetelo al perito, il quale non può opporre la perdita del
documento. |