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Il ConsigliO Documento inserito il 29-8-2007


 

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Il Consiglio  52

 

Cancellazione dei protesti

per (A) cambiali e (B) assegni

 

Di Mauro Novelli  29-8-2007

 

 

 

Cercheremo di fornire ogni informazione utile e la documentazione  per  la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico dei protesti.

 

Le Camere di Commercio dispongono la cancellazione (o l'annotazione) dei soli protesti levati nella provincia di riferimento.

 

Il Dirigente dell'Ufficio protesti della Camera di Commercio pronuncia il proprio provvedimento entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. L'Ufficio protesti esegue quanto disposto entro i 5 giorni successivi. L'esito dell'istanza viene comunicato all'interessato con nota scritta.

Contro l'eventuale provvedimento che respinge l'istanza è possibile adire il Giudice di Pace del luogo.

 

La cancellazione dal Registro ha procedure diverse per qualità di titolo protestato (cambiale o assegno). Infatti, la Sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 12 marzo 2003 (1)  ha ritenuto legittima la disparità di trattamento tra il traente di un assegno bancario non onorato e quello  di un titolo cambiario non pagato, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell΄art.4, comma 1, della legge n.77 del 12.2.1955, in riferimento agli art.3 e 24 della Costituzione.

 


 

 

 

(A) CAMBIALI

 

Cancellazione per avvenuto pagamento della cambiale.

 

Cancellazione per illegittima o erronea levata di protesto (cambiali e assegni).

 

Cancellazione per intervenuta riabilitazione (cambiali e assegni).

 

 

PER AVVENUTO PAGAMENTO DELL'EFFETTO CAMBIARIO

(art.4, comma 1, della Legge n.77/1955 e successive modificazioni)

 

La norma prevede il diritto del debitore ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti se, entro 12 mesi dalla levata:

onora la cambiale protestata,

paga gli interessi maturati e delle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.

 

L'interessato deve presentare domanda (2), indirizzata alla Camera di Commercio di Bergamo. Può farlo personalmente dall'interessato; o da un terzo formalmente incaricato dall'interessato;
o tramite il servizio postale. 

Alla domanda vanno allegati:

- l’effetto in originale quietanzato e relativo atto di protesto (pure in originale);

- il documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese per il precetto e per il procedimento esecutivo qualora sia iniziata azione esecutiva nei confronti di colui che ha subito il protesto.

Se il protestato non è in possesso dell'effetto può produrre:

- certificazione della banca di avvenuto deposito vincolato al portatore del titolo ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.290 del 3.6.1975, attuativo dell'art.12 della L. n.349 del 12.6.1973 (il deposito deve comprendere anche le spese e gli interessi legali);

- dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dal pubblico ufficiale.

Oltre alla marca da bollo, da applicare sulla domanda, devono essere versati i diritti di segreteria pari a € ……  - ci si informi) per ogni protesto elencato nella domanda.

Tempi

Se il richiedente è sprovvisto della quietanza di pagamento rilasciata dal creditore, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (3) , da utilizzare come allegato all’istanza di cancellazione dal Registro protesti

 


 

 

PER ILLEGITTIMA O ERRONEA LEVATA DI PROTESTO (anche per assegni)

(art.4, comma 2, della Legge n.77/1955 e successive modificazioni)

 

L'istanza può riguardare sia effetti cambiari che assegni.

Essa prevede che la domanda di cancellazione possa essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto al proprio nome illegittimamente o erroneamente; oppure dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto; o ancora dalle aziende di credito quando hanno proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

 

Le Camere di Commercio non possono entrare nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo. Si limitano  a valutare eventuali errori nell'indicazione del debitore, nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista, nella pubblicazione di protesto levato nei confronti del trattario non accettante (per cambiale tratta) e simili.

 

L'interessato deve presentare all'Ufficio protesti domanda (4) , indirizzata alla Camera di Commercio e firmata in originale dal protestato. Può essere presentata  personalmente dall'interessato; oppure da un terzo formalmente incaricato dall'interessato; o ancora tramite il servizio postale.

Anche i pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito possono presentare la domanda quando abbiano riconosciuto di aver proceduto illegittimamente od erroneamente.

Occorre allegare:

- la documentazione atta a dimostrare l’errore;

- il titolo e l’atto di protesto (se in possesso);

- l’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria (ci si informi).

 


 

PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE  (anche per assegni)


(art.17, comma 6-bis, della Legge n.108/1996 e successive modificazioni)

 

Il protestato e riabilitato ha diritto alla cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico. La riabilitazione è definita dal Tribunale. Il relativo decreto è pubblicato nel Registro, su istanza dell'interessato ed è reclamabile entro 10 giorni dalla pubblicazione (art.17 L. n.108/1996).

Il protestato, ottenuto il decreto di riabilitazione ottenuto dal Tribunale, deve presentare  all'Ufficio protesti della Camera di Commercio una istanza di Pubblicazione del Decreto di riabilitazione nel Registro Informatico dei Protesti (5) e, successivamente la Domanda di cancellazione per intervenuta riabilitazione (6).


 

 


B) Assegni

 

Abbiamo visto che non si può chiedere la cancellazione del protesto con oggetto assegni per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto. Infatti  l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per le cambiali.

Solo per illegittima o erronea levata del protesto o per riabilitazione del Tribunale si può ottenere la cancellazione.

La riabilitazione si può chiedere al Tribunale la riabilitazione trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purchι siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati.

Neanche il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto può permettere la cancellazione dal Registro Informatico, da non confondersi con la notifica alla Centrale di Allarme interbancaria che invece può essere evitata (assieme alla sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura). La cancellazione è ottenibile  solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96.

 

 

CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMA O ERRONEA LEVATA DI PROTESTO

CANCELLAZIONE PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE

 

 


 

 

DOCUMENTAZIONE

 

(1)

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 12 - 14 MARZO 2003  N. 70

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dalla legge 18 agosto 2000,

n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), promosso con ordinanza del 30 luglio 2002 dal Giudice di pace di Sansepolcro nel procedimento civile vertente tra Viciani Lorenzo e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2002.  Visto l'atto di costituzione di Viciani Lorenzo nonchι l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella; 

uditi l'avv. Alberto Rubechi per Viciani Lorenzo e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli

per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un procedimento civile promosso, davanti al Giudice di pace di Sansepolcro, da Lorenzo Viciani nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) - sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) -, a seguito della reiezione, da parte del presidente di detto ente camerale, dell'istanza di cancellazione dal registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio) -convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480 -, iscrizione avvenuta per mancato pagamento di due assegni bancari, il giudice adito, con ordinanza del 30 luglio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 4 della citata legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui -mentre prevede che il debitore, contro cui sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal predetto registro informatico qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato (unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso) -non consente, invece, al traente di un assegno bancario, o agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico. 

1.1.- Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente rileva che l'attore, avendo emesso due assegni bancari, presentati per il pagamento in data 21 e 24 dicembre 2001, e successivamente protestati, per difetto di provvista, aveva provveduto al pagamento delle somme portate dai titoli, oltre agli interessi maturati, alle spese di protesto ed alla penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata, in data 8 gennaio 2002, ossia nel termine (sessanta giorni) di cui all'art. 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) - sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). L'attore aveva, quindi, presentato istanza al presidente della locale camera di commercio, in data 24 gennaio 2002, per ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ma si era visto respingere l'istanza, con la motivazione che non ricorreva alcuna delle ipotesi in cui la legge consente la cancellazione del protesto di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 77 del 1955 (illegittima od erronea levata del protesto), non essendo estensibile al protesto di assegno bancario la disposizione del comma 1 dello stesso art. 4, il quale prevede la cancellazione del protesto per mancato pagamento soltanto con riferimento alla cambiale ed al vaglia cambiario. 

1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente sostiene che la norma dell'art. 4 della legge n. 77 del 1955, nella parte in cui nega al traente di un assegno bancario, protestato per mancato pagamento, la possibilità di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, è in contrasto: 

a) con l'art. 3 della Costituzione, poichι determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al debitore che abbia provveduto, nel termine di dodici mesi ivi previsto, al pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario protestato per mancato pagamento, ed equipara ingiustificatamente la posizione del traente dell'assegno bancario protestato, che abbia eseguito il pagamento nel termine (60 giorni) di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - sostituito dall'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 -, a quella del traente che non vi abbia provveduto; 

b) con l'art. 24 della Costituzione, poichι comprime il diritto di difesa del traente che abbia eseguito il pagamento dell'assegno bancario dopo il protesto nel termine di cui innanzi. 

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, in due precedenti occasioni (con sentenza 26 giugno 1990, n. 317, e ordinanza 12 gennaio 1993, n. 14), ha dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, ma osserva che la diversità di regime giuridico e sanzionatorio fra cambiale e assegno bancario, in considerazione della quale la Corte ha respinto le censure di incostituzionalità, si è nel frattempo quasi del tutto annullata, per effetto di alcune norme di legge; in particolare: 

“a) della legge n. 386 del 15 dicembre 1990, art. 8, la quale prevede che l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi e della penale sollevano il traente da ogni conseguenza sanzionatoria; 

“b) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, art. 33, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegni emessi senza provvista, sottoponendolo così ora al procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; 

“c) dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, comma 2, che ha introdotto la possibilità di cancellare il nome del debitore protestato dall'archivio informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, nel caso in cui la levata del protesto sia stata fatta in modo erroneo

o illegittimo, non distinguendo fra cambiale e assegno; 

“d) dell'art. 17, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, secondo cui il debitore protestato, che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, trascorso un anno, ove non abbia subito ulteriore protesto, anche qui senza fare alcuna distinzione tra assegni e cambiali; 

“e) dell'art. 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, nella parte in cui prevede, non distinguendo gli effetti protestati, che il debitore protestato riabilitato possa ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381”. 

In sintesi, l'evoluzione legislativa successiva al 1993 mostra, ad avviso del rimettente, una tendenziale volontà del legislatore di armonizzare le normative della cambiale e dell'assegno bancario, per cui risulta essere ormai ingiustificato il trattamento differenziato che ancora permane quanto alla possibilità di ottenere la cancellazione del protesto per mancato pagamento. 

2.- Si è costituito nel giudizio il sig. Lorenzo Viciani, il quale si è limitato a concludere per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. 

3.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, in quanto è tuttora valido ciò che aveva evidenziato la Corte costituzionale nelle su richiamate pronunce, e cioè che diversa è “la funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, invece, uno strumento di credito” (ordinanza n. 14 del 1993). 

Quanto, poi, al parametro dell'art. 24 Cost., la difesa erariale osserva che, essendo negato dal legislatore, sul piano sostanziale, un diritto alla cancellazione del protesto dell'assegno bancario, manca lo stesso presupposto perchι si possa porre una questione di diritto alla tutela giurisdizionale. 

4.- All'udienza pubblica del 28 gennaio 2003 l'avv. Rubechi, per Lorenzo Viciani, ha concluso per la fondatezza della questione e l'avv. Massimo Salvatorelli, dell'Avvocatura generale dello Stato, ha insistito per la dichiarazione di infondatezza. 

 

Considerato in diritto

1.- Il Giudice di pace di Sansepolcro dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, nella parte in cui esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto (nel registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480) il traente di assegno bancario che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo (e relativi oneri accessori e penale), irrazionalmente discriminandolo rispetto al debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto.

2.- La questione non è fondata. 

La Corte osserva che, se è vero, come rilevato dal rimettente, che l'evoluzione legislativa (in particolare, il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) è nel senso di un avvicinamento -sia rispetto all'originaria disciplina, di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), marcatamente pubblicistica, sia anche rispetto alla successiva legge 15 dicembre 1990, n. 386 - della disciplina legislativa dell'assegno bancario a quella della cambiale, è anche vero che permangono significative e strutturali diversità di disciplina, frutto di opzioni non irragionevoli del legislatore. 

Va evidenziato, in particolare, che l'avvicinamento di cui si è detto si riscontra non tanto nella previsione di una condizione di procedibilità connessa allo spirare del “termine di grazia” di sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento (condizione di procedibilità per l'azione penale: legge n. 386 del 1990; condizione di procedibilità per la sanzione amministrativa pecuniaria e inibitoria della facoltà di emettere assegni: legge n. 205 del 1999), quanto piuttosto nell'irrilevanza - sotto ogni profilo - dell'assenza della provvista al momento dell'emissione. 

Tuttavia, tale circostanza non vale a snaturare la peculiare natura dell'assegno bancario quale mezzo di pagamento, dal momento che - pur non costituendo più, in sι, illecito sanzionabile sul piano penale (art. 12 legge n. 386 del 1990) l'omessa o inesatta indicazione della data di emissione - l'assegno continua ad essere (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933) immediatamente presentabile per il pagamento ed al momento della presentazione deve sussistere la provvista.

Va ritenuto, conseguentemente, che appartiene alla discrezionalità del legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quali la levata del protesto e l'irrogazione della penale del 10%, e postergarne altri (sanzione pecuniaria ed inibizione) allo spirare del “termine di grazia”, in tal modo, da un lato, favorendo l'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione portata dal titolo, ma anche, dall'altro lato, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all'assenza della provvista al momento della presentazione. 

Pertanto, il protrarsi - nonostante il successivo adempimento nel “termine di grazia” - ­dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, e come tale non censurabile da questa Corte, a fronte della diversa soluzione adottata per il debitore cambiario adempiente nel “termine di grazia”, al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell'iscrizione. 

Totalmente irrilevante, ai fini della asserita irrazionalità della disciplina, è la circostanza che la legge (ovviamente) riconosca anche al traente di assegno bancario il diritto alla cancellazione del protesto erroneamente o illegittimamente levato, così come irrilevante è, ai medesimi fini, la circostanza che, quanto alla cancellazione del protesto, il traente di assegno che abbia adempiuto nel “termine di grazia” sia trattato allo stesso modo del traente che non abbia adempiuto, il quale, tuttavia, viene assoggettato alle ulteriori sanzioni (pecuniaria e inibizione) collegate all'inutile decorso del termine di grazia. 

In definitiva, non sussiste alcuna irrazionalità nel diverso trattamento riservato a due situazioni tra loro diverse, quale quella del traente di assegno bancario adempiente nel “termine di grazia” e quella del debitore cambiario adempiente nel “termine di grazia”. 

Ne discende che, in assenza di una violazione dell'art. 3 Cost. per aver diversamente disciplinato sul piano sostanziale situazioni diverse, non sussiste alcuna violazione dell'art. 24 Cost., ciò che presupporrebbe un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Sansepolcro con l'ordinanza in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to: 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: DI PAOLA 

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 -ccost@cortecostituzionale.it

 

 


 

 

(2)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI PER
AVVENUTO PAGAMENTO NEI DODICI MESI DALLA LEVATA DEL PROTESTO

­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Marca da bollo

Al Presidente della CAMERA di COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA

di ___________

                         

Istanza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a …………………………..…...………….………………………………………………….. nato/a a..………………………………………………….. il ……….………………………………………… residente a …….……………………..………….in via-piazza ....……………...……………...…………… codice fiscale ………………………..…………………………telefono ……………………………………

[ Se diversa da persona fisica:]

In qualità del legale rappresentante di ­­­­…………………………..

Denominazione……………………………………………………..

Sede sociale…………………………………………………………

Codice fiscale……………………………………………………….

 

 

PREMESSO

1) che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma del richiedente:

Importo euro/lire

Scadenza

Data del protesto

Ufficiale levatore

Data del pagamento

Numero repertorio

1)

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 (nel caso di elenco di ulteriori titoli, continua in allegato con n………….pagine)

 

2) che il/la sottoscritto/a ha eseguito, entro 12 mesi dalla levata del protesto, il pagamento delle somme indicate nei predetti titoli, unitamente agli interessi maturati, alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso

 

CHIEDE

la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni,

                        - del proprio nome

                        - della denominazione della società, associazione, ecc. sopraindicata

                        - del proprio nome e del nome di:________________ firmatario/ri degli stessi titoli cambiari

 

in relazione al/i titolo/i protestato/i elencato/i in premessa.

 

ALLEGA

                        n. ……. titolo/i in originale

                        n. ……. atto/i di protesto in originale

                        altro  ……………………………………………………………………………………

 

….………………………………………………………………………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………

Le comunicazioni riguardanti la presente istanza vanno inviate al seguente recapito:      Cognome e nome/denominazione…………………………………………………………………… via/piazza……………………………………………………………………………………………….. cap………………comune…………………………..………………… prov………………………….

      firma del richiedente

 

data …………………….                                                                                                                  ……………………….……………….

 


 

(3)

Modello dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del protestato - Modello DSAN 1

 

Da utilizzare come allegato all’istanza di cancellazione dal Registro protesti (per pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla levata del protesto) quando il richiedente è sprovvisto della quietanza di pagamento rilasciata dal creditore.

 

 

 

ALLEGATO all’istanza n. prot. _________________

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ ,  consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi dall’art. 76  del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in relazione alla domanda di cancellazione dal Registro informatico dei protesti presentata in data ___________________ ,

DICHIARA

di aver pagato al creditore quanto dovuto, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto.

Si allega fotocopia del seguente documento di identità: _____________________________ __________________________________________________________________________ .

 

Data ____________________        Firma dichiarante _______________________________

 



 

(4)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE TITOLI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI A SEGUITO DI ILLEGITTIMA E/O ERRONEA LEVATA DEL PROTESTO


Marca da bollo

Al Presidente della      CAMERA di COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA

di ______________

 

Istanza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a …………………………..…...………….………………………………………………….. nato/a a..………………………………………………….. il ………………………………………………… residente a …………………………..………….in via-piazza…..……………...……………...…………… codice fiscale ………………………..…………………………telefono ……………………………………

[ Se diversa da persona fisica:]

In qualità del legale rappresentante di ­­­­…………………………..

Denominazione……………………………………………………..

Sede sociale…………………………………………………………

Codice fiscale……………………………………………………….

 

PREMESSO

che sono stati protestati i seguenti titoli:

Importo euro/lire

Scadenza

Data del protesto

Ufficiale levatore

Numero repertorio

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

(nel caso di elenco di ulteriori titoli, continua in allegato con n………….pagine)

 

RITENUTO

che la levata del/i suindicato/i protesto/i è illegittima e/o erronea per i seguenti motivi:

(se lo spazio sottostante non è sufficiente, è possibile allegare uno scritto a parte)

 

CHIEDE

la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni,

del proprio nome

della denominazione della società, associazione, ecc. sopraindicata

del proprio nome e del nome di:______________________________________________ firmatario/ri degli stessi titoli

 

in relazione al/i titolo/i protestato/i elencato/i in premessa.

A dimostrazione di quanto esposto allega:

Le comunicazioni riguardanti la presente istanza vanno inviate al seguente recapito: Cognome e nome/denominazione…………………………………………………………………… via/piazza………………………………………………………………………………………………... cap………………comune…………………………..………………… prov………………………….

firma del richiedente

data………………………………                  ……………………….……………….


 


(5)

RICHIESTA DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DELL’ AVVENUTO  PAGAMENTO DI TITOLI OLTRE DODICI MESI DALLA LEVATA DEL PROTESTO

_______________________

 

Marca da bollo

Al PRESIDENTE della CAMERA di COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA

Di   ………………………..

 

Istanza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a …………………………..…...………….…………………………………………………..

nato/a a..………………………………………………….. il …………………………………………………

residente a …………………………..………….in via-piazza…..……………...……………...……………

codice fiscale ………………………..…………………………telefono ……………………………………

 

[Da indicare solo se il/i protesto/i è/sono stato/i levato/i nei confronti di: ditta individuale, società, associazione, ecc.]

In qualità di legale rappresentante/titolare della:

Denominazione..………………….…………………………………………………………………………..

con sede a …………………..……………in via-piazza …..………...………………..………..………….

codice fiscale ……………..…………..……………………….

 

PREMESSO

che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma del richiedente:

Importo euro/lire Scadenza Data del

Protesto

Importo euro/lire

Scadenza

Data del protesto

Ufficiale levatore

Numero repertorio

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 (nel caso di elenco di ulteriori titoli, continua in allegato con n………….pagine)

 

- che il/la sottoscritto/a ha eseguito, oltre 12 mesi dalla levata del protesto, il pagamento

delle somme indicate nei predetti titoli, unitamente agli interessi maturati, alle spese per il

protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, in relazione al/i titolo/i protestato/i elencato/i in premessa

 

CHIEDE

annotazione dell’avvenuto pagamento dell’/degli effetto/i nelle Informazioni Aggiuntive del

Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 12 febbraio

1955, n. 77, e successive modificazioni.

ALLEGA

n. ……. titoli in originale

n. ……. atti di protesto in originale

altro  ……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………

 

Le comunicazioni riguardanti la presente istanza vanno inviate al seguente recapito:

Cognome e nome/denominazione……………………………………………………………………

via/piazza………………………………………………………………………………………………..

cap………………comune…………………………..………………… prov………………………….

 

data …………………….

firma del richiedente

……………………….……………….

 



(6)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE TITOLI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE

______________________

 

Marca da bollo

Al PRESIDENTE della CAMERA di COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA

Di ……………………………..

 

Istanza ai sensi dell’articolo 17, comma 6 bis, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e succ. modificazioni

Il/la sottoscritto/a …………………………..…...………….…………………………………………..

nato/a a..……………………………………………….. il ……………………………………………

residente a …………………………..……..in via-piazza………………...……………...…………

codice fiscale ………………………..…………………………telefono ……………………………

 

[Da indicare solo se il/i protesto/i è/sono stato/i levato/i nei confronti di: ditta individuale, società, associazione, ecc.]

In qualità di legale rappresentante/titolare della:

Denominazione..………………….…………………………………………………………………………..

con sede a …………………..……………in via-piazza …..………...………………..………..………….

codice fiscale ……………..…………..……………………….

 

PREMESSO

che è stata accordata dal Tribunale di Bergamo, in data ……………………..…………..….

la riabilitazione n. …………………….R.R. – n. …………….. Cron.:

- del proprio nome

- della denominazione della società, associazione, ecc. sopraindicata

- del proprio nome e della denominazione della società, associazione, ecc. sopraindicata

con riferimento ai seguenti titoli indicati nel provvedimento:

 

Importo euro/lire

Scadenza

Data del protesto

Ufficiale levatore

Numero repertorio

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 (nel caso di elenco di ulteriori titoli, continua in allegato con n………….pagine)

 

- che il decreto di riabilitazione è stato pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti,

relativamente al/i titolo/i protestato/i sopraelencato/i, in data………………………………….

 

CHIEDE

la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 bis,

della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni:

- del proprio nome

- della denominazione della società, associazione, ecc. sopraindicata

- del proprio nome e della denominazione della società, associazione, ecc. sopraindicata

in relazione al/i titolo/i protestato/i elencato/i in premessa.

 

Le comunicazioni riguardanti la presente istanza vanno inviate al seguente recapito:

Cognome e nome/denominazione……………………………………………………………………

via/piazza………………………………………………………………………………………………..

cap………………comune…………………………..………………… prov………………………….

 

data …………………….

firma del richiedente

……………………….……………….