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inserito il 6-3-2007 |
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Il Consiglio n° 49 Decreto Bersani bis. Assicurazioni pluriennali ramo danni: il cliente può recedere ad ogni
scadenza annuale Di Mauro Novelli 6-3-2007 Il decreto
Bersani bis, [Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e
la nascita di nuove imprese. (G.U. n. 26 del
1-2-2007)], n° 7/2007 sulle liberalizzazioni,
all’art. 5 punto 4 recita: Art. 5 […] 4. Al primo
comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni». […] Con la variazione, l’art. 1899 del codice civile,
sarà del seguente tenore: Art. 1899
Durata dell'assicurazione Il contratto
può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna
proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932;
att. 187). La norma ha il pregio di
eliminare definitivamente gli effetti della stortura – tipicamente italica –
dei vincoli pluriennali nelle polizze del ramo danni (malattia, infortuni, ecc.). Il consiglio: se siete
titolari di polizze (ramo danni) di durata pluriennale e ritenete che i
motivi che vi spinsero a sottoscrivere quel contratto sono
decaduti, potete rescindere il
contratto stesso ad ogni scadenza annuale, purché la revoca (per Raccomandata
A.R.) sia data 60 giorni prima di quella data. NB: La legge di
conversione (GU 2-4-2007) limita la facoltà di recedere agli
assicurati firmatari di contratti firmati almeno da tre anni. |