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Documento inserito: 9-5-2019

 

Il ConsigliO  n°  99

Attenzione ai nuovi PIR

MiniDossier

 

Sommario

 

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Da Il Sole 24 Ore dell’8 maggio 2019. 1. Semaforo verde per i nuovi Pir: è arrivato il decreto attuativo. Bankitalia: aumentano i rischi per i risparmiatori. – di Isabella Della Valle   08 maggio 2019. 1

Dal Corriere della Sera dell’8-5-2019. 1. Pir, scontro sulle nuove regole: il 3,5% dell’investimento andrà a startup e venture capital. Bankitalia: «Più rischi di perdite» di Alessandra Puato08 mag 2019. 1

Da startupitalia.eu.. 1. Al via i nuovi PIR: il 3,5% dell’investimento andrà alle startup.  Di Gabriella Rocco. 9 maggio 2019. 1

Bankitalia. L’impatto delle recenti modifiche normative sui fondi PIR (1). 1

Decreto 30 aprile 2019 . Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine. 1

 

 

 

 


 

 

Da Il Sole 24 Ore dell’8 maggio 2019

Semaforo verde per i nuovi Pir: è arrivato il decreto attuativo. Bankitalia: aumentano i rischi per i risparmiatori. – di Isabella Della Valle   08 maggio 2019

 

Semaforo verde alla normativa sui nuovi PirAlla fine il tanto sospirato decreto attuativo è arrivato. Non ci sono grandi modifiche rispetto alla normativa primaria. Come previsto, i Pir 2.0 sono vincolati a investire una percentuale minima sull’Aim e sul Venture capital. Le Pmi oggetto dell’investimento saranno quelle che, nell’accezione comunitaria (e non del Tuf per evitare il rischio di infrazione sugli aiuti di Stato) arrivano ad avere 250 dipendenti, un fatturato massimo di 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo che non superi i 43 milioni. Inoltre queste società non devono aver ricevuto risorse finanziarie per una somma superiore a 15 milioni, non devono essere quotate sui mercati regolamentati e non devono essere operative sul mercato da più di 7 anni.

Pubblicato in Gazzetta

Il decreto 30 aprile 2019 sui piani individuali di risparmio è stato pubblicato in Gazzetta il 7 maggio scorso confermando quindi la soglia del 3,5% (che equivale al 5% del 70%) della raccolta da investire per i nuovi Pir (quelli cioè nati dopo il 1 gennaio 2019) rispettivamente sull’Aim e sul Venture capital. Viene così confermato lo schema normativo stabilito nella legge di Bilancio 2019 che modifica la legge 632 del dicembre 2016 e che tanto ha fatto discutere gli addetti ai lavori. Diffusa la delusione tra i gestori di fondi secondi i quali la legge così come è stata concepita è destinata a mettere la parola fine ai Pir di nuova generazione. Se questo fosse vero, il mercato sarebbe destinato a fermarsi ai 72 prodotti attualmente offerti. Il Ministero dello Sviluppo economico tra sei mesi rivaluterà comunque la situazione, come spiegato nell’articolo 6 del decreto «al fine di valutare opportunità di interventi normativi ulteriori». Una speranza di molti.

Bankitalia mette in guardia sul rischio perdite

Una forte critica  arriva alla normativa arriva da Banca d’Italia, secondo la quale le nuove regole sui Pir «aumentano il profilo di rischio dei Pir, strumenti di risparmio rivolti alle famiglie. Le nuove regole inoltre - scrive via Nazionale nel Rapporto sulla stabilità finanziaria - possono rendere più difficile il rispetto dei requisiti prudenziali di diversificazione e di liquidità previsti per i fondi Pir esistenti, tutti costituiti nella forma di fondi aperti». Inoltre la banca centrale italiana sottolinea l’aumento del rischio che «i fondi registrino perdite derivanti da vendite di attività in mercati poco liquidi a fronte di episodi di forte volatilità dei corsi che inducano i sottoscrittori a liquidare l'investimento prima di conseguire il beneficio fiscale. Tali perdite potrebbero riflettersi negativamente sui risultati dei Pir e sulla reputazione degli intermediari che li promuovono. Proprio al fine di limitare questi rischi gli investimenti dei fondi aperti italiani in titoli di Pmi italiane e in fondi di venture capital sono attualmente pressoché nulli».

 



 

Dal Corriere della Sera dell’8-5-2019

Pir, scontro sulle nuove regole: il 3,5% dell’investimento andrà a startup e venture capital. Bankitalia: «Più rischi di perdite» di Alessandra Puato08 mag 2019

 

Sui nuovi Pir la legge è fatta, ora si accende lo scontro istituzionale: il governo da una parte, con l’associazione dei fondi di private equity e venture capital (Aifi), a favore; la Banca d’Italia e Assogestioni, l’associazione dei gestori dei fondi d’investimento, dall’altra, che sollevano dubbi. Il decreto attuativo sui nuovi Piani individuali di risparmio a lungo termine - i prodotti finanziari per convogliare sulle piccole e medie imprese i soldi dei risparmiatori e delle famiglie, attraverso i gestori dei fondi comuni e delle polizze, che in cambio ne hanno un beneficio fiscale - è stato pubblicato il 7 maggio in Gazzetta Ufficiale e firmato da Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, di concerto con Giovanni Tria, ministro del Tesoro. Era atteso. La svolta sulle startup fa scattare le polemiche.

Le novità

I fondi d’investimento specializzati nei Pir e attivi dal primo gennaio scorso dovranno i nfatti ora avere una «fetta» del 3,5% del capitale vincolata al venture capital, il capitale per le piccole imprese innovative e le startup, aziende appena nate o con meno di sette anni di vita (l’investimento avviene attraverso quote o azioni di fondi di venture capital, o fondi di fondi di venture capital). Soddisfatta l’Aifi, l’associazione dei fondi di private equity e venture capital presieduta dall’economista Innocenzo Cipolletta, perché sono state accolte le sue richieste: «Un’occasione per promuovere il venture capital e l’innovazione nel nostro Paese», dicono. «Aifi è a disposizione per l’apertura immediata di un tavolo di confronto e lavoro — ha dichiarato Cipolletta —. L’associazione vuole supportare l’attività dei gestori Pir nel lancio di nuovi prodotti che potranno essere di supporto alla crescita dell’innovazione in Italia».

Critici i gestori e via Nazionale

Sono invece scettici i gestori dei fondi d’investimento (non di private equity e venture capital, quindi) che, come già espresso anche dal presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, chiedono regole diverse, con la costituzione di veicoli specifici (fondi chiusi) per gli investimenti nelle startup. Il loro timore è che vincolare il 3,5% degli investimenti dei fondi aperti per i Pir in un bene illiquido (è difficile venderlo in fretta) come il venture capital penalizzi sia l’industria del risparmio gestito sia il risparmiatore. Critica anche la Banca d’Italia: «Le nuove regole aumentano il profilo di rischio dei Pir, strumenti di risparmio rivolti alle famiglie, e possono rendere più difficile il rispetto dei requisiti prudenziali di diversificazione e liquidità».

I risultati

Nella fase precedente i Pir, lanciati nel 2017 e senza questi ultimi vincoli, hanno avuto successo con una raccolta di oltre 15 miliardi al dicembre scorso (più nel 2017 che nel 2018, anche per la frenata generale della Borsa). Ora cambiano le regole, c’è chi prospetta un flop.

 


 

Da startupitalia.eu 

Al via i nuovi PIR: il 3,5% dell’investimento andrà alle startup.  Di Gabriella Rocco. 9 maggio 2019

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che rende pienamente operativi i nuovi PIR. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d’investimenti dedicati a startup e PMI innovative

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che rende pienamente operativi i nuovi PIR: Piani Individuali di Risparmio.

La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d’investimenti dedicati a startup e PMI innovative.

 

Leggi anche: Cosa sono i Pir e alcuni rischi da cui guardarsi, spiegati da MoneyFarm

 

Con questo provvedimento, pertanto, si regolamentano le modalità e i criteri di investimento in PMI che dovranno essere effettuati in parte in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali e in parte in quote o azioni di fondi per il venture capital, ovvero organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono almeno il 70 per cento dell’attivo nelle predette imprese. A tal fine, sono stati considerati ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre per i PIR costituiti fino al 2018 continuerà invece ad applicarsi la disciplina pre-vigente con la possibilità di adeguamento del portafoglio di investimento alla nuova disciplina.

 

Leggi anche: Startup e innovazione. La strategia del Ministro Di Maio

 

La soglia del 3,5% andrà a startup e venture capital

Il decreto 30 aprile 2019 sui piani individuali di risparmio è stato pubblicato in Gazzetta il 7 maggio confermando la soglia del 3,5% (che equivale al 5% del 70%) della raccolta da investire per i nuovi Pir (quelli cioè nati dopo il 1 gennaio 2019) rispettivamente sull’Aim e sul Venture capital.

 Soddisfatta l’Aifi, l’associazione dei fondi di private equity e venture capital presieduta dall’economista Innocenzo Cipolletta, perché sono state accolte le sue richieste: “un’occasione per promuovere il venture capital e l’innovazione nel nostro Paese”. I fondi d’investimento specializzati nei Pir e attivi dal primo gennaio scorso dovranno infatti avere una fetta del 3,5% del capitale vincolata al venture capital, il capitale per le piccole imprese innovative e le startup, aziende appena nate o con meno di sette anni di vita (l’investimento avviene attraverso quote o azioni di fondi di venture capital, o fondi di fondi di venture capital).

 “Aifi è a disposizione per l’apertura immediata di un tavolo di confronto e lavoro — ha dichiarato al Corriere della Sera Cipolletta —. L’associazione vuole supportare l’attività dei gestori Pir nel lancio di nuovi prodotti che potranno essere di supporto alla crescita dell’innovazione in Italia”.

 Nella fase precedente i Pir, lanciati nel 2017, hanno avuto successo con una raccolta di oltre 15 miliardi al dicembre scorso (più nel 2017 che nel 2018, anche per la frenata generale della Borsa).

 

Leggi anche: Cosa dice la Legge di Bilancio 2019 sulle startup

 


 

 

Dal Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1   Aprile 2019 di Bankitalia

[….]

L’IMPATTO DELLE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE SUI FONDI PIR (1)

L’introduzione all’inizio del 2017 dei piani individuali di risparmio (PIR) (2) ha favorito l’avvio di fondi di investimento specializzati nei mercati azionari e obbligazionari italiani. In virtù dei vincoli imposti dalla normativa, oltre il 50 per cento delle risorse gestite dai fondi PIR di diritto italiano sono investite in titoli di imprese non finanziarie residenti (a fronte di una media di circa il 2 per cento per gli altri fondi; tavola); ciò ha aumentato la liquidità del mercato mobiliare italiano, favorendo la quotazione di nuove imprese (cfr. il riquadro: Gli investimenti dei fondi comuni italiani conformi alla normativa sui PIR, in Rapporto sulla stabilità finanziaria, 1, 2018). La legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018), nell’ambito di un programma di iniziative per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), ha modificato la normativa sui PIR vincolando tali fondi a investire una quota del portafoglio in strumenti finanziari emessi da PMI italiane e in fondi di venture capital (3) .

Questi investimenti risultano relativamente rischiosi e caratterizzati da un basso grado di liquidità, anche in ragione delle dimensioni contenute dei mercati dei titoli emessi dalle imprese di minore dimensione. Alla fine del 2018 all’Alternative Investment Market (AIM) di Borsa italiana erano quotati poco più di 60 titoli emessi da PMI italiane non finanziarie, con una capitalizzazione complessiva di circa 3 miliardi e un flottante (4) medio del 30 per cento. Lo scorso anno quasi la metà di questi titoli non ha registrato scambi per almeno un quarto dei giorni di contrattazione. In Italia operano inoltre poco più di 30 fondi di venture capital di diritto italiano con un patrimonio complessivo di circa 500 milioni e solo alcuni di questi hanno caratteristiche in linea con i requisiti della nuova normativa sui PIR (5) . Le norme recentemente introdotte possono favorire l’emissione di titoli da parte delle imprese di minore dimensione e la diversificazione delle loro fonti di finanziamento. Per contro va considerato che tali norme aumentano il profilo di rischio dei PIR, strumenti di risparmio rivolti alle famiglie. Le nuove regole inoltre possono rendere più difficile il rispetto dei requisiti prudenziali di diversificazione e di liquidità previsti per i fondi PIR esistenti, tutti costituiti nella forma di fondi aperti (6). Aumenta il rischio che i fondi registrino perdite derivanti da vendite di attività in mercati poco liquidi a fronte di episodi di forte volatilità dei corsi che inducano i sottoscrittori a liquidare l’investimento prima di conseguire il beneficio fiscale. Tali perdite potrebbero riflettersi negativamente sui risultati dei PIR e sulla reputazione degli intermediari che li promuovono. Proprio al fine di limitare questi rischi gli investimenti dei fondi aperti italiani in titoli di PMI italiane e in fondi di venture capital sono attualmente pressoché nulli.

 

NOTE

1 A cura di Mario Cappabianca e Giovanni Guazzarotti.

2 Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016).

3 A fronte dei benefici fiscali la normativa preesistente prevedeva un obbligo di investimento minimo del 70 per cento del valore complessivo degli attivi in strumenti finanziari, anche non quotati, emessi da imprese residenti in Italia oppure in Stati membri dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) con una stabile organizzazione nel nostro paese, di cui almeno il 30 per cento in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle facenti parte dell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o di equivalenti indici di mercati regolamentati esteri (cfr. il riquadro: I piani individuali di risparmio, in Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2, 2017). La nuova normativa richiede che il 70 per cento indicato dalla legge originaria debba essere costituito, oltre che dalla quota del 30 per cento sopra indicata: (a) per almeno il 5 per cento da strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI; (b) per un ulteriore 5 per cento da fondi di venture capital domiciliati in Italia o nella UE e nell’SEE. A loro volta, questi fondi devono investire almeno il 70 per cento dei capitali raccolti a favore di PMI non quotate italiane o estere con stabile organizzazione nel nostro paese. L’avvio dei nuovi PIR richiede l’emanazione di un decreto ministeriale che ne definisca le modalità e i criteri attuativi, secondo i limiti e le condizioni di compatibilità con le norme comunitarie in tema di aiuti alle PMI.

4 Quantità delle azioni disponibili per la negoziazione in borsa.

5 Anche i fondi di venture capital sono strumenti sostanzialmente illiquidi. Di norma riservati a clientela professionale, sono istituiti obbligatoriamente in forma chiusa e non ammettono pertanto la possibilità di rimborsi anticipati; la valutazione del loro portafoglio avviene di norma solo semestralmente. Per i fondi aperti armonizzati, che investono in attività più liquide e possono essere commercializzati anche alla clientela al dettaglio, è prescritta invece una periodicità almeno quindicinale sia del calcolo del patrimonio netto, sia del rimborso delle quote ai sottoscrittori.

6 La normativa impone ai fondi aperti che rientrano nell’ambito della direttiva UCITS (fondi aperti armonizzati, ossia organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) un limite del 10 per cento alla quota di portafoglio che è possibile investire in titoli non negoziati in un mercato regolamentato. Ulteriori limiti prudenziali, differenti a seconda della tipologia di investimento, assicurano un’opportuna diversificazione del portafoglio.

 



 

DECRETO 30 aprile 2019 . Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto, in particolare, il comma 214 del medesimo art. 1 che prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il successivo comma 215 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 214; Visto l’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, che disciplina i piani di risparmio a lungo termine;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il regolamento della Commissione 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e che si applica fino al 31 dicembre 2020; Visto, in particolare, l’art. 21 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio;

Visto il successivo art. 23, paragrafo 2, ultimo periodo, del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI concessi nella forma di incentivi fiscali a investitori privati dipendenti che sono persone fisiche; Visto l’allegato I al medesimo regolamento n. 651/2014/ UE che contiene la definizione di PMI;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto l’art. 4, paragrafo 1, numeri 21) e 22), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE, concernenti le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione;

Decreta:

Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «piccola o media impresa (PMI)»: l’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell’allegato I, art. 2, paragrafo 1, al regolamento n. 651/2014/UE; b) «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote, al momento dell’investimento, non sono negoziate in un mercato regolamentato di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE; c) «PMI ammissibile»: la PMI non quotata, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che non ha ricevuto risorse finanziarie per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di euro a titolo di aiuto al finanziamento del rischio in conformità all’art. 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: i) non ha operato in alcun mercato; ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni; d) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 22), della direttiva n. 2014/65/UE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI di cui al citato allegato I al regolamento n. 651/2014/UE; e) «fondo per il venture capital »: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che destina almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI ammissibili; f) «fondo di fondi per il venture capital »: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che destina l’intero patrimonio raccolto all’investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital di cui alla precedente lettera e) ; g) «investimenti per il finanziamento del rischio»: gli investimenti in equity e quasi-equity ; h) «investimento in equity »: il conferimento di capitale a un’impresa quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi; i) «investimento in quasi-equity »: un tipo di finanziamento che si colloca tra e quity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango ( senior ) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario ( common equity ), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e convertibile in equity o come capitale privilegiato ( preferred equity ); l) «investitore privato indipendente»: l’investitore privato che non è azionista dell’impresa ammissibile in cui investe; m) «investimenti ulteriori»: gli investimenti supplementari per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio; n) «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: i) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; iii) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; iv) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa che controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Art. 2. Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali di negoziazione e fondi per il venture capital 1. La quota del 70 per cento del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine, disciplinato dall’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituito dall’investitore privato indipendente, deve essere investita: a) per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili; b) per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital , o di fondi di fondi per il venture capital . 2. Al fine del computo della quota del 5 per cento del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, e della quota del 70 per cento dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital , si considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity .

Art. 3. Limite agli aiuti per il finanziamento del rischio 1. Ciascuna PMI emittente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna PMI i cui strumenti finanziari sono oggetto di investimento da parte dei fondi per il venture capital non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.

Art. 4. Condizioni per l’accesso all’aiuto 1. I soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti nei piani, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale: a) non è quotata; b) soddisfa una delle seguenti condizioni: i) non ha operato in alcun mercato ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni. 3. È possibile effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 2, lettera b) , punto ii) , se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non è superato l’importo di cui al comma 1; b) il piano aziendale lo prevede; c) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n) , a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI. 4. Ai fini del presente articolo i soggetti di cui al comma 1 devono acquisire, al momento dell’investimento iniziale, il piano aziendale della PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e c) . 5. È possibile acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Art. 5. Condizioni per l’accesso all’aiuto tramite fondi per il venture capital 1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi per il venture capital , i soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dagli stessi fondi per il venture capital , una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi per il venture capital , i predetti soggetti presso i quali sono costituiti i piani devono acquisire dagli stessi fondi di fondi una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera f) , del presente decreto. I medesimi fondi di fondi acquisiscono dai fondi per il venture capital una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. I fondi per il venture capital devono acquisire, dalle PMI oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro. 4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale: a) non è quotata; b) soddisfa una delle seguenti condizioni: i) non ha operato in alcun mercato; ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni. 5. I fondi per il venture capital possono investire nelle PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 4, lettera b) , punto ii) , se il piano aziendale iniziale lo prevede e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non è superato l’importo di cui al comma 3; b) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n) , a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI. 6. Ai fini del presente articolo i predetti fondi, al momento dell’investimento iniziale, devono acquisire il piano aziendale dalla PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, alle lettere a) e b) . 7. I fondi per il venture capital possono acquistare quote o azioni di una PMI ammissibile da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Art. 6. Monitoraggio degli effetti 1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori.

Art. 7. Decorrenza 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Roma, 30 aprile 2019

Il Ministro dello sviluppo economico DI MAIO

Il Ministro dell’economia e delle finanze TRIA