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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento
inserito il: 14-12-2015 |
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25-11-2015 Il ConsigliO n° 94 Obbligazionisti subordinati
delle quattro banche salvate dal sistema creditizio (e con qualche
pesante aiutino dello stato): per (tentare di) proteggersi
occorre verificare se….
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19-9-2015 Il ConsigliO n° 92. Bail-in. Una trappola inaccettabile se Bankitalia non
dovesse informare ogni tre mesi la cittadinanza circa lo stato di salute
delle 654 banche italiane e la qualità della loro gestione. I correntisti
potranno proteggersi, ma con azioni costose. Suggerimenti.
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Il ConsigliO n° 95 Titolari di obbligazioni subordinate. Facciamo il punto. Cosa fare immediatamente. Di Mauro Novelli 14-12-2015 Sommario B) I
tempi e le tappe della malagestione delle “fab four”. C) Le
banche non sono, più tutte uguali. Gli
indicatori che possono informare sulla gestione e sulla solidità di una banca. E) Quesito
alla Banca d’Italia. A) Il punto della
situazione.
370 delle 654 banche operanti in Italia a giugno 2015 (il 57 percento
del totale), hanno collocato con destrezza circa 63 miliardi di obbligazioni
subordinate. Circa 20 miliardi di questi titoli non
hanno mercato sono quindi illiquidi. Circa 40 miliardi non hanno
rating, gli emittenti, cioè, hanno ritenuto opportuno non chiedere
valutazioni alle agenzie che danno pagelle. I possessori privati di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro
banche salvate sono circa 12.500 per un totale investito pari a 431 milioni
di euro. Gli investitori istituzionali hanno acquistato 355 milioni di tali
obbligazioni. Secondo valutazioni delle “fab four”, i casi “umani” non supererebbero il numero di 1010 (per circa 27 milioni investiti),
piccoli risparmiatori che hanno perso tutto. Siamo alla presenza del secondo azzardatissimo tentativo di
depistaggio. Il primo, quello di deviare gli strali dei cittadini verso le
istituzioni europee, è fallito miseramente. Il secondo tentativo consiste
nello spostare l’attenzione sui “casi umani” sperando di nascondere le
responsabilità di chi ha violato precise norme di legge: 1) Mifid
scardinata, al fine di poter piazzare obbligazioni subordinate, ad alto
rischio, anche a risparmiatori con
bassa o bassissima propensione al rischio, come risultante dal
questionario di profilazione Mifid; 2) Articolo 21 del TUF violato: [….[ Capo II Art. 21 1. Nella prestazione dei servizi e
delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e
per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni
necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati; c) utilizzare comunicazioni
pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure,
anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei
servizi e delle attività 196 . 1-bis. Nella prestazione dei
servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole
per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il
cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure
organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi
dei clienti; b) informano chiaramente i clienti,
prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei
conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a)
non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio
di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato; c) svolgono una gestione
indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i
diritti dei clienti sui beni affidati197. 2. Nello svolgimento dei servizi le
imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio
possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del
cliente. 3) Dispositivo dell'art. 1375 del Codice Civile annullato: C.C. Capo V - Degli effetti del contratto →Sezione I - Disposizioni generali Art. 1375: Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Tralasciamo, infine, ogni giudizio sulla compliance. B) I tempi e le tappe della malagestione delle “fab four”.
E’ importante poter definire il momento dal quale i dirigenti e i
dipendenti di banca incaricati del collocamento delle obbligazioni
subordinate sono venuti a conoscenza di un andamento non corretto della
gestione di ogni singolo istituto, tale da convincere le Autorità di
controllo a inviare ispezioni e, eventualmente a sanzionare la dirigenza e
l’istituto, fino al commissariamento. Da quel momento, le pressioni dei
dirigenti sugli impiegati incaricati del collocamento, con l’imposizione di
budget feroci e i premi per il loro raggiungimento, la mancanza di informativa alla clientela,
le rassicurazioni, le false indicazioni di robustezza della banca a
giustificazione delle pressioni per l’acquisto delle obbligazioni iunior
risulteranno fornite al risparmiatore con azione dolosa. Quello che segue (Fonte Ansa) è
il ruolino di marcia – dal maggio 2013 - fino al commissariamento ed al
“salvataggio” delle fab four.
Per Cariferrara si parla di cattiva gestione
dal 2007. I due commissari di Bankitalia, Giovanni Capitanio
e Antonio Blandini. hanno intrapreso anche
un’iniziativa al fine di chiedere conto ai presunti responsabili (30 persone)
che tra il 2007 e il 2013 si occuparono della gestione della banca e delle
attività di controllo che avrebbero dovuto far emergere
molto prima i suoi guai finanziari. Quanto a Banca Etruria, le indagini sembrano evidenziare vendite di
obbligazioni subordinate anche dopo il commissariamento (11-2-2015). Da quel
momento, occorrerà verificare a chi e come quei titoli sono stati venduti
(1). C) Le banche non sono, più tutte uguali.
Gli indicatori che
possono informare sulla gestione e sulla solidità di una banca.
Attraverso le valutazioni dello Srep (Supervisory review and evaluation process) miranti a
pesare la solidità degli istituti bancari principali, l’EBA analizza, tra gli altri, i processi
interni di governance, i rischi relativi al
capitale e la liquidità. Si perviene, così,
ad un indice in grado di valutare lo stato di solidità finanziaria e
operativa delle aziende analizzate. Si tratta del Common Equity
Tier 1 (CET 1), fornito dal rapporto tra il
capitale ordinario della banca (capitale azionario e riserve di bilancio
provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte) e le sue
attività ponderate per il rischio. La classificazione va da 1 (banca che non presenta rischi manifesti),
2 (banca con basso livello di rischio), 3 (con rischio medio), 4 (con rischio
elevato), fino ad arrivare ad F (banca in situazione fallimentare per la
quale urge l’intervento del fondo di risoluzione). Il livello a cui l’indice CET 1
annette la sufficienza non è uguale per tutti i paesi: ad
esempio, le banche francesi devono
superare il 10,14%, le tedesche il 10,43%, le italiane il 10,80%, le spagnole
il 12%. Per le banche italiane esaminate (bilanci al dicembre 2014), i
“quadri” hanno dato questi risultati: Intesa Sanpaolo è in classe 2; Ubi, Bpm, Bper,
Banco Popolare, Mediobanca, UniCredit, Popolare di Sondrio, Iccrea in classe 3; Carige, Mps,
Popolare Vicenza e Veneto Banca in classe 4. Dal Sole 24 Ore di settembre 2015 la tabella riporta la classifica
delle banche italiane monitorate ed i rispettivi livelli di CET 1 (dati al 30
giugno 2015). Due banche sono in peggioramento: veneto Banca e Popolare di
Vicenza. Non sappiamo se EBA e BCE continueranno rendere pubbliche le
valutazioni riportate. Ma ormai la domanda di queste informazioni crea la sua
offerta: il sito www.moneyreport.it (novembre 2015) fornisce in proposito una
tabella con i CET 1 di 24 banche, ricavati da dati dalle ultime trimestrali. In Nota (2) riportiamo le banche e
le entità finanziarie in amministrazione straordinaria. Fonte Bankitalia D)
Il ConsigliO.
Per tentare di risolvere il problema dei titolari di obbligazioni
delle fab four, si
procederà con un arbitrato. Con molta probabilità, l’arbitro si baserà su
analisi e valutazioni documentali richieste alle banche e (ci auguriamo) al
cliente. Al fine di contestare eventualmente i documenti forniti dalla banca,
è quindi fondamentale avere in casa copia: - del questionario Mifid completato e firmato a suo tempo dall’investitore.
Da esso risulta il livello di rischio che il risparmiatore è disposto a
correre per i suoi investimenti ed il livello di conoscenza dei mercati
mobiliari; - di copia delle contabili relative all’ordine d’acquisto delle
obbligazioni subordinate e dell’eseguito
di quell’ordine, compresa la copia dell’autorizzazione “execution
only” qualora sottoscritto e fornito alla banca. Se
quell’autorizzazione è stata firmata, la banca è svincolata da ogni rispetto
dei dettami Mifid ; - di copia dell’informativa sul conflitto di interessi che la banca ha
necessariamente dovuto sottoporre all’investitore - di copia degli estratti del conto titoli, almeno quello relativo al semestre in cui
quei titoli furono acquistati. Questo documento servirà a valutare il peso
percentuale di quelle obbligazioni sul totale degli investimenti. In caso di
mancata diversificazione, la consulenza del dipendente incaricato non è stata
corretta ed è stato violato l’art. 21 del TUF (vedi sopra). Qualora la banca non abbia consegnato al sottoscrittore copia dei
documenti firmati, o siano stati smarriti è opportuno fare immediatamente
richiesta di copia di essi. Nella lettera di richiesta si richiamerà il punto 4 dell’art.119 del
TUB [4. Il
cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie
spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di
produzione di tale documentazione.]. Si dovrà inoltre indicare come il cliente pagherà il servizio:
addebito in conto, pagamento in contanti allo sportello ecc. Attenzione alla commissione imposta dalla banca per questo
servizio: “Al cliente possono essere
addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, certamente
variabili in funzione del tipo di documentazione di cui si richiede copia, ma
non come mero prodotto del numero di fogli richiesti per il costo standard
riportato per il servizio sui fogli analitici che ogni sportello deve tenere
a disposizione dei correntisti. Quindi si tratti il costo. Inoltre, si suggerisce ai titolari di obbligazioni subordinate di
stilare una cronistoria dei fatti, un promemoria che annoti chi e come ha
proposto e venduto quei titoli. Si consiglia inoltre di non firmare assolutamente nuovi questionari Mifid: si richieda il testo che viene sottoposto alla firma e, se non
in grado, ci si faccia aiutare da persona esperta ed affidabile. Questi suggerimenti valgono anche per i titolari di obbligazioni
subordinate emesse da banche diverse dalle fab four. E) Quesito alla Banca d’Italia.
Chiediamo alla Banca d’Italia: viste le caratteristiche di rischio delle
obbligazioni subordinate, per quale motivo permettete che quei titoli
vengano definiti come “obbligazioni”? Questo aiutino ai collocatori fa
risparmiare loro molte energie nel proporre “l’affare” al risparmiatore e può generare
nell’investitore una falsa idea di ciò che sta comprando, specie in termini
di rischio e di liquidabilità. Questa permissività sulla denominazione dei titoli subordinati
contrasta, oltretutto, con la minuziosità della normativa che l’emittente
deve rispettare (3), indice che si è ben compreso il pericolo che quei titoli
possono rappresentare per l’investitore non istituzionale. Ciononostante, Bankitalia permette che al risparmiatore si parli di
“obbligazioni”. Dopo aver studiato e ristudiato le carte, tramite RAI Tre, Salvatore
Rossi, Direttore e numero due di Bankitalia, informa: «A questo punto è necessario e
urgente che per prodotti come le obbligazioni subordinate venga vietata la
vendita allo sportello, per legge». F) Quesito alla Consob.
Vista la rischiosità dei titoli in questione, e le ripercussioni che
possono avere nella vita della banca emittente e, soprattutto, per le finanze
e i risparmi dell’investitore, perché
la Commissione non impone che il prospetto informativo riporti lo sviluppo di
scenari probabilistici, al fine di permettere al cliente la formazione di una
volontà consapevole circa la decisione d’acquisto? __________________________ NOTE 1.0)
IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Lobby
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PERUGIA.
"Ho cercato di salvare quanti più correntisti ho potuto, invitavo i miei
clienti a rivolgersi ad associazioni di consumatori per saperne di più. Non
potevo dire loro la verità, avrei rischiato il posto di lavoro, ma che le
obbligazioni subordinate fossero un prodotto che avrebbe rovinato solo e
soltanto i clienti lo sapevamo tutti". A parlare è un direttore di banca
Etruria di una filiale del centro Italia che incontriamo a Perugia e che,
sotto garanzia dell'anonimato, ci spiega i meccanismi che portavano alla
collocazione di bond a rischio.
Emerge che c'erano pressioni per vendere questi bond. È così?
"Sì. I dipendenti ricevevano premi in soldi sul rendimento settimanale.
È iniziata una caccia all'uomo spietata: correntisti (soprattutto anziani)
venivano raggiunti in case di cura o ospedali, incontrati casualmente fuori
da scuola e invitati ad andare in banca, o chiamati uno per uno".
Come proponevate questi prodotti?
"Con correntisti e piccole e medie imprese operavamo così: proponevamo
le obbligazioni subordinate a tutti dichiarando un rischio zero. A chi invece
ci chiedeva un mutuo lo concedevamo maggiorato con l'obbligo di acquistare
questi titoli. Oggi le piccole e medie imprese a fronte del mutuo a garanzia
con quei titoli hanno perso tutto".
Il questionario Mifid lo sottoponevate al
cliente?
"No. Nel 95% dei casi veniva compilato dagli impiegati di banca.
Partiamo da un presupposto: i risparmiatori interessati non lo vedevano
neanche. Si trattava soprattutto di persone con una scolarità finanziaria
pari allo zero a cui noi professionisti del settore eravamo obbligati a
spiegare tutto. Invece questo non avveniva. Moltissimi di loro non sapevano
neanche cosa stavano firmando".
Quando si è raggiunto il picco di vendita di subordinate?
"Tra la fine del 2012 inizio 2013 in poi. Le sollecitazioni di
funzionari di banca Etruria nei confronti dei risparmiatori si sono fatte più
insistenti per l'acquisto di obbligazioni subordinate e azioni. In quel
periodo c'erano le ispezioni di Banca d'Italia e la situazione di dissesto
erano già note agli organi della banca e agli operatori del settore".
Il 10 febbraio 2015 la banca dell'Etruria viene commissariata. Da quella
data avete smesso di vendere bond subordinati?
"No. Dopo l'ispezione e le lettere inviate dai commissari della banca ai
correntisti è successo qualcosa di ancora più vergognoso".
Può spiegarci di quale lettera parla e cosa è accaduto di
"vergognoso"?
"Verso giugno 2015 i commissari di Etruria si accorsero dei Mifid taroccati, mandarono lettere ai clienti di questo
tenore". (Il direttore mostra la lettera datata 30 giugno 2015).
"Gentile cliente, con la presente vogliamo comunicarle che, sulla base
delle informazioni da lei fornite nel questionario Mifid
il suo portafoglio risulta non adeguato al suo livello di conoscenza ed
esperienza finanziaria. La invitiamo a mettersi in contatto con la sua
filiale e il suo gestore per verificare la coerenza delle informazioni rese
per valutare eventuali interventi al suo portafoglio".
E quando il risparmiatore che ha ricevuto questa lettera veniva in banca?
"Nella stragrande maggioranza dei casi è successo che i dipendenti
dicessero che era una pura
formalità
e facevano rifirmare lo stesso prodotto, però con
la dicitura "alto rischio", senza che il cliente sapesse nulla. È
stato allora che ho detto a molti dei miei clienti di rivolgersi ad una
associazione di consumatori seria prima che fosse troppo tardi".
La Repubblica 15-12-2015
I dipendenti di Banca Etruria “ricevevano
premi in soldi” per quante obbligazioni secondarie riuscivano a vendere a
settimana. “È iniziata una caccia all’uomo spietata: correntisti (soprattutto
anziani) venivano raggiunti in case di cura o ospedali, incontrati
casualmente fuori da scuola e invitati ad andare in banca, o chiamati uno ad
uno”. Eppure, tutti in banca “sapevamo che quei bond erano un prodotto che
avrebbe rovinato solo e soltanto i clienti”.
È la
confessione shock resa a Repubblica da un direttore di Banca Etruria di una
filiale del centro Italia, che per ovvie ragioni ha chiesto di rimanere
anonimo. L’uomo racconta di aver “cercato di salvare quanti più correntisti”
ha potuto. Quando il gioco è diventato ancora più sporco – vale a dire quando
i commissari di Etruria, nel giugno del 2015, si accorsero dei Mifid taroccati e invece di tutelare i clienti fecero rifirmare loro gli stessi prodotti – “ho detto a molti
dei miei clienti di rivolgersi ad una associazione di consumatori prima che
fosse troppo tardi”.
“Non
potevo dire loro la verità – afferma il direttore di banca – avrei rischiato
il posto di lavoro”. La truffa, però, era iniziata molto prima, visto che il
picco delle vendite è stato registrato tra 2012 e 2013. “Con correntisti e
piccole e medie imprese operavamo così: proponevamo le obbligazioni
subordinate a tutti dichiarando un rischio zero. A chi invece ci chiedeva un
mutuo lo concedevamo maggiorato con l’obbligo di acquistare questi titoli.
Oggi le piccole e medie imprese a fronte del mutuo a garanzia con quei titoli
hanno perso tutto”.
L’assunto
su cui si basava tutto il meccanismo era molto semplice: nella stragrande
maggioranza dei casi, i correntisti e le pmi in
questione non capivano nulla di strumenti finanziari. Nel 95% dei casi –
ammette il direttore – il questionario Mifid
“veniva compilato dagli impiegati di banca. Partiamo da un presupposto: i
risparmiatori interessati non lo vedevano neanche. Si trattava soprattutto di
persone con una scolarità finanziaria pari allo zero a cui noi professionisti
del settore eravamo obbligati a spiegare tutto. Invece questo non avveniva.
Moltissimi di loro non sapevano neanche cosa stavano firmando”.
2) Bankitalia.
Procedure di amministrazione straordinaria
3) Bankitalia. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Circolare
n. 263 del 27 dicembre 2006 e aggiornamenti.
[…..]
5. Strumenti ibridi di
patrimonializzazione e passività subordinate
Tra le componenti del
patrimonio supplementare possono essere ricompresi — per l'ammontare massimo delle somme
effettivamente ricevute dalla banca emittente — i seguenti elementi:
— gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività
irredimibili (1) e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente
con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
— le passività subordinate.
In entrambi i casi le passività
possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni,
convertibili e non, certificati di deposito, buoni fruttiferi e di altri
titoli. Si applicano le norme previste dal
Titolo V, Capitolo 3, delle Istruzioni di Vigilanza per le banche. Qualora i predetti
strumenti siano valutati in bilancio al fair value
oppure siano designati come “operazioni coperte” nell’ambito di una relazione
di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato
nell’ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 8). I relativi contratti devono
soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.
[….]
5.2 Passività subordinate di 2° livello.
Le passività subordinate emesse
dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a
condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano
espressamente che:
a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia
rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori
non ugualmente subordinati;
b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la
scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di
almeno 5 anni (1);
c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa
dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia.
I contratti non devono
presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati
ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza. I
contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di
remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili
non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base
oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al
netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla
quale si calcola l'aumento di tasso. Sui titoli rappresentativi delle
passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al
precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è
subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. L'ammontare dei prestiti
subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni
anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in
mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.
L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a
prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. Le passività subordinate
sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle
somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca. In caso di
conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve
essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e
quote di ammortamento già maturate.