PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Documento inserito il: 14-12-2015

 

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25-11-2015 Il ConsigliO n° 94 Obbligazionisti subordinati delle quattro banche salvate dal sistema creditizio (e con qualche pesante aiutino dello stato): per (tentare di) proteggersi occorre verificare se….

 

19-9-2015 Il ConsigliO n° 92.  Bail-in. Una trappola inaccettabile se Bankitalia non dovesse informare ogni tre mesi la cittadinanza circa lo stato di salute delle 654 banche italiane e la qualità della loro gestione. I correntisti potranno proteggersi, ma con azioni costose. Suggerimenti.

 

 

 

Il ConsigliO n° 95

Titolari di obbligazioni subordinate.

Facciamo il punto. Cosa fare immediatamente.

Di Mauro Novelli  14-12-2015


Sommario

A)   Il punto della situazione. 2

B)    I tempi e le tappe della malagestione delle “fab four”. 3

C)   Le banche non sono, più tutte uguali. 3 Gli indicatori che possono informare sulla gestione e sulla solidità  di una banca. 4

D)   Il ConsigliO. 5

E)    Quesito alla Banca d’Italia. 5

F)    Quesito alla Consob. 6

 


 

 

A) Il punto della situazione.

 

370 delle 654 banche operanti in Italia a giugno 2015 (il 57 percento del totale), hanno collocato con destrezza circa 63 miliardi di obbligazioni subordinate.

Circa 20 miliardi di questi titoli non  hanno mercato sono quindi illiquidi. Circa 40 miliardi non hanno rating, gli emittenti, cioè, hanno ritenuto opportuno non chiedere valutazioni alle agenzie che danno pagelle.

I possessori privati di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche salvate sono circa 12.500 per un totale investito pari a 431 milioni di euro. Gli investitori istituzionali hanno acquistato 355 milioni di tali obbligazioni.

Secondo valutazioni delle “fab four”, i casi “umani” non supererebbero il numero di  1010 (per circa 27 milioni investiti), piccoli risparmiatori che hanno perso tutto.

Siamo alla presenza del secondo azzardatissimo tentativo di depistaggio. Il primo, quello di deviare gli strali dei cittadini verso le istituzioni europee, è fallito miseramente. Il secondo tentativo consiste nello spostare l’attenzione sui “casi umani” sperando di nascondere le responsabilità di chi ha violato precise norme di legge:

1)  Mifid scardinata, al fine di poter piazzare obbligazioni subordinate, ad alto rischio, anche a risparmiatori con  bassa o bassissima propensione al rischio, come risultante dal questionario di profilazione Mifid;

2) Articolo 21 del TUF violato:

[….[ Capo II
Svolgimento dei servizi e delle attività
 

Art. 21
(Criteri generali)

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività 196 .

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:

a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;

c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati197.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

 

3) Dispositivo dell'art. 1375 del Codice Civile annullato:

 C.C. Capo V - Degli effetti del contratto Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1375: Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

 

Tralasciamo, infine, ogni giudizio sulla compliance.


 

B)  I tempi e le tappe della malagestione delle “fab four”.

 

E’ importante poter definire il momento dal quale i dirigenti e i dipendenti di banca incaricati del collocamento delle obbligazioni subordinate sono venuti a conoscenza di un andamento non corretto della gestione di ogni singolo istituto, tale da convincere le Autorità di controllo a inviare ispezioni e, eventualmente a sanzionare la dirigenza e l’istituto, fino al commissariamento. Da quel momento, le pressioni dei dirigenti sugli impiegati incaricati del collocamento, con l’imposizione di budget feroci e i premi per il loro raggiungimento,  la mancanza di informativa alla clientela, le rassicurazioni, le false indicazioni di robustezza della banca a giustificazione delle pressioni per l’acquisto delle obbligazioni iunior risulteranno fornite al risparmiatore con azione dolosa.

Quello che segue (Fonte Ansa)  è il ruolino di marcia – dal maggio 2013 - fino al commissariamento ed al “salvataggio” delle fab four.

 

Tappe dell'agonia

 

Per Cariferrara si parla di cattiva gestione dal 2007.  I due commissari di Bankitalia, Giovanni Capitanio e Antonio Blandini. hanno intrapreso anche un’iniziativa al fine di chiedere conto ai presunti responsabili (30 persone) che tra il 2007 e il 2013 si occuparono della gestione della banca e delle attività di controllo che avrebbero dovuto far emergere molto prima i suoi guai finanziari.

Quanto a Banca Etruria, le indagini sembrano evidenziare vendite di obbligazioni subordinate anche dopo il commissariamento (11-2-2015). Da quel momento, occorrerà verificare a chi e come quei titoli sono stati venduti (1).

 


 

C)   Le banche non sono, più tutte uguali.

Gli indicatori che possono informare sulla gestione e sulla solidità  di una banca.

 

Attraverso le valutazioni dello Srep (Supervisory review and evaluation process) miranti a pesare la solidità degli istituti bancari principali,  l’EBA analizza, tra gli altri, i processi interni di governance, i rischi relativi al capitale e la liquidità. Si perviene, così,  ad un indice in grado di valutare lo stato di solidità finanziaria e operativa delle aziende analizzate. Si tratta del Common Equity Tier 1 (CET 1), fornito dal rapporto tra il capitale ordinario della banca (capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte) e le sue attività ponderate per il rischio.

La classificazione va da 1 (banca che non presenta rischi manifesti), 2 (banca con basso livello di rischio), 3 (con rischio medio), 4 (con rischio elevato), fino ad arrivare ad F (banca in situazione fallimentare per la quale urge l’intervento del fondo di risoluzione).

Il livello a cui l’indice CET 1  annette la sufficienza non è uguale per tutti i paesi: ad esempio,  le banche francesi devono superare il 10,14%, le tedesche il 10,43%, le italiane il 10,80%, le spagnole il 12%.

Per le banche italiane esaminate (bilanci al dicembre 2014), i “quadri” hanno dato questi risultati: Intesa Sanpaolo è in classe 2; Ubi, Bpm, Bper, Banco Popolare, Mediobanca, UniCredit, Popolare di Sondrio, Iccrea in classe 3; Carige, Mps, Popolare Vicenza e Veneto Banca in classe 4.

Dal Sole 24 Ore di settembre 2015 la tabella riporta la classifica delle banche italiane monitorate ed i rispettivi livelli di CET 1 (dati al 30 giugno 2015). Due banche sono in peggioramento: veneto Banca e Popolare di Vicenza.

Esiti dello SREP

 

Non sappiamo se EBA e BCE continueranno rendere pubbliche le valutazioni riportate. Ma ormai la domanda di queste informazioni crea la sua offerta: il sito www.moneyreport.it (novembre 2015) fornisce in proposito una tabella con i CET 1 di 24 banche, ricavati da dati dalle ultime trimestrali.

Da www.moneyreport.it

cet1

 

 

In Nota (2) riportiamo le banche e le entità finanziarie in amministrazione straordinaria. Fonte Bankitalia

 


 

D)   Il ConsigliO.

 

Per tentare di risolvere il problema dei titolari di obbligazioni delle fab four, si procederà con un arbitrato. Con molta probabilità, l’arbitro si baserà su analisi e valutazioni documentali richieste alle banche e (ci auguriamo) al cliente. Al fine di contestare eventualmente i documenti forniti dalla banca, è quindi fondamentale avere in casa copia:

-  del questionario Mifid completato e firmato a suo tempo dall’investitore. Da esso risulta il livello di rischio che il risparmiatore è disposto a correre per i suoi investimenti ed il livello di conoscenza dei mercati mobiliari;

- di copia delle contabili relative all’ordine d’acquisto delle obbligazioni subordinate e dell’eseguito di quell’ordine, compresa la copia dell’autorizzazione “execution only” qualora sottoscritto e fornito alla banca. Se quell’autorizzazione è stata firmata, la banca è svincolata da ogni rispetto dei dettami Mifid ;

- di copia dell’informativa sul conflitto di interessi che la banca ha necessariamente dovuto sottoporre all’investitore

- di copia degli estratti del conto titoli,  almeno quello relativo al semestre in cui quei titoli furono acquistati. Questo documento servirà a valutare il peso percentuale di quelle obbligazioni sul totale degli investimenti. In caso di mancata diversificazione, la consulenza del dipendente incaricato non è stata corretta ed è stato violato l’art. 21 del TUF (vedi sopra).

Qualora la banca non abbia consegnato al sottoscrittore copia dei documenti firmati, o siano stati smarriti è opportuno fare immediatamente richiesta di copia di essi.

Nella lettera di richiesta si richiamerà il punto 4 dell’art.119 del TUB [4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.]. Si dovrà inoltre indicare come il cliente pagherà il servizio: addebito in conto, pagamento in contanti allo sportello ecc.

Attenzione alla commissione imposta dalla banca per questo servizio:  “Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, certamente variabili in funzione del tipo di documentazione di cui si richiede copia, ma non come mero prodotto del numero di fogli richiesti per il costo standard riportato per il servizio sui fogli analitici che ogni sportello deve tenere a disposizione dei correntisti. Quindi si tratti il costo.

Inoltre, si suggerisce ai titolari di obbligazioni subordinate di stilare una cronistoria dei fatti, un promemoria che annoti chi e come ha proposto e venduto quei titoli.

Si consiglia inoltre di non firmare assolutamente nuovi questionari Mifid: si richieda il testo  che viene sottoposto alla firma e, se non in grado, ci si faccia aiutare da persona esperta ed affidabile.

Questi suggerimenti valgono anche per i titolari di obbligazioni subordinate emesse da banche diverse dalle fab four.

 

E)    Quesito alla Banca d’Italia.

 

Chiediamo alla Banca d’Italia: viste le caratteristiche di rischio delle obbligazioni  subordinate,  per quale motivo permettete che quei titoli vengano definiti come “obbligazioni”? Questo aiutino ai collocatori fa risparmiare loro molte energie nel proporre “l’affare”  al risparmiatore e può generare nell’investitore una falsa idea di ciò che sta comprando, specie in termini di rischio e di liquidabilità.

Questa permissività sulla denominazione dei titoli subordinati contrasta, oltretutto, con la minuziosità della normativa che l’emittente deve rispettare (3), indice che si è ben compreso il pericolo che quei titoli possono rappresentare per l’investitore non istituzionale. Ciononostante, Bankitalia permette che al risparmiatore si parli di “obbligazioni”.

Dopo aver studiato e ristudiato le carte, tramite RAI Tre, Salvatore Rossi,  Direttore e numero due di Bankitalia, informa: «A questo punto è necessario e urgente che per prodotti come le obbligazioni subordinate venga vietata la vendita allo sportello, per legge».

 

F)     Quesito alla Consob.

 

Vista la rischiosità dei titoli in questione, e le ripercussioni che possono avere nella vita della banca emittente e, soprattutto, per le finanze e i risparmi dell’investitore,  perché la Commissione non impone che il prospetto informativo riporti lo sviluppo di scenari probabilistici, al fine di permettere al cliente la formazione di una volontà consapevole circa la decisione d’acquisto?

 

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NOTE

1.0)    IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Lobby

Banca Etruria, nel 2013 la lettera di Bankitalia: istituto travolto “in modo irreversibile” da “progressivo degrado”

Mentre la Popolare chiedeva investimenti alla clientela, Via Nazionale già sapeva che erano fortemente a rischio. Ma non è intervenuta e i risparmiatori hanno perso tutto. E' dal 2002 che Palazzo Koch ha riserve sull'istituto aretino e lo ribadisce nel 2010 e nel 2012

di  | 17 dicembre 2015

Già due anni fa Banca Etruria era travolta “in modo irreversibile” da un “progressivo degrado” in corso indisturbato da 11 anni. Lo ha scritto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in una lettera al consiglio d’amministrazione della Popolare aretina il 3 dicembre 2013. Peccato che la lettera fosse segretata, probabilmente per non disturbare il collocamento di obbligazioni subordinate in corso proprio in quei giorni. Se Visco avesse reso pubblica la lettera, molti risparmiatori avrebbero potuto salvare i propri risparmi. Ma per Bankitalia il parco buoi non deve sapere, per essere spolpato meglio. In questo caso però, essendo saltato il banco, è possibile che chi ha perso i suoi soldi chieda giustizia in tribunale: la Vigilanza bancaria sapeva cose tremende su Banca Etruria e le ha occultate al pubblico.

Nel 2013 Banca Etruria è pressata da Bankitalia, che dal 2002 contesta la debolezza patrimoniale a fronte di crescenti rischi sui crediti (clienti che stentano a rimborsare i prestiti ottenuti). Piazza un aumento di capitale da 100 milioni e quattro emissioni di subordinate per complessivi 120 milioni. L’ultima tranche viene piazzata agli sportelli di Etruria, unico luogo di smercio, tra ottobre e dicembre. Nel frattempo gli ispettori della Vigilanzapassano al setaccio per l’ennesima volta gli uffici di Arezzo. Guidati da Emanuele Gatti, che il capo della Vigilanza Carmelo Barbagallo considera il suo Maradona, si installano in banca dal 18 marzo al 6 settembre. Dopo sei mesi consegnano a palazzo Koch i loro rilievi.

Il 3 dicembre Visco scrive la lettera che comincia con la scritta “riservatissimo”. Leggendo si capisce perché. Il 20 dicembre laConsob pubblica un supplemento al prospetto informativo dellasubordinata IT0004966856, che è già stata venduta e che, secondo gli scenari probabilistici opportunamente vietati dalla Consob, presentava il 64 per cento di probabilità di perdere la metà del capitale. Il supplemento concede agli investitori (qualora avessero per caso saputo della pubblicazione) di revocare l’ordine di acquisto, alla luce delle novità, entro due giorni lavorativi. Il 20 dicembre è un venerdì, possono eventualmente andare in banca il 23 e il 24 dicembre.

A parte questa presa in giro, il supplemento tace della lettera di Visco. Si limita a dire che, a seguito dell’ispezione, Bankitalia ha fatto dei rilievi che “non assumono in ogni caso un’entità tale da pregiudicare il mantenimento dei requisiti prudenziali”. E che, “in linea con gli indirizzi dell’Organo di Vigilanza”, il cda ha deciso di cercare un partner bancario di “elevato standing”: “Un intento che, oltre a dare respiro alle prospettive future, mira a non compromettere i livelli occupazionali ed a valorizzare il sempre crescente patrimonio di professionalità e conoscenze acquisite nel tempo”. Ma che bello. Prima di vedere che cosa ha scritto Visco, ricordiamoci il copione. La Banca d’Italia non vigila sui mercati finanziari, quindi non si assume responsabilità se il contenuto di un prospetto, oltre che tardivo, risulti anche falso. Scarica la colpa sullaConsob, che però replicherà che non può sapere della lettera di Visco se Bankitalia non glielo dice.

Visco il 3 dicembre ha scritto nella lettera segreta che già nel 2002, a fronte di ingenti crediti ammalorati, “la Banca d’Italia ha imposto un coefficiente patrimoniale specifico”: cioè un capitale totale pari al 10 per cento dei prestiti erogati e non dell’8 per cento come nelle banche sane. Questa misura di prevenzione, dice Visco, “non è stata mai rimossa per mancanza dei necessari presupposti”, visto che “negli ultimi anni tali criticità si sono progressivamente accentuate”. Ricorda l’ispezione del 2010, che non è servita a fermare il degrado. E richiama la lettera del 24 luglio 2012 con cui era stato chiesto un rimpasto sostanzioso del cda per la sua “inadeguatezza”, un taglio della struttura attraverso il “ridimensionamento della rete territoriale”, e “un rafforzamento dei buffer patrimoniali rispetto ai minimi regolamentari”, cioè nuovo capitale, cioè obbligazioni subordinate, visto che il mercato non assorbiva aumenti di capitale.

Un anno e mezzo dopo la lettera del 2012 Visco sostiene che aBanca Etruria si sono fatti beffe di lui: “I ritardi accumulati nell’affrontare le gravi problematiche e il ricorso ad interventi parziali e talvolta dilatori hanno contribuito ad accrescere le criticità”. Conclusione tombale: “A seguito del progressivo degrado della situazione aziendale, la Banca Popolare dell’Etruria risulta ormai condizionata in modo irreversibile da vincoli economici, finanziari e patrimoniali che ne hanno di fatto ‘ingessato’ l’operatività”. Per cui Bankitalia “ritiene che la Popolare non sia più in grado di percorrere in via autonoma la strada del risanamento”. Visco ordina a Banca Etruria di vendersi a un’altra banca più grossa entro 120 giorni, tempo che in genere non basta neppure per vendere un’auto usata. Infatti non succederà niente. L’ispezione di Bankitalia serve solo a fare fuori il presidente Giuseppe Fornasari (che ne ha contestato energicamente i contenuti) e a mettere in sella Lorenzo Rosi (oggi indagato) con due vice presidenti: Pier Luigi Boschi e Alfredo Berni, ex direttore generale negli anni in cui la Banca, stando a Visco, era stata sfasciata. Lo scorso febbraio, a quindici mesi dalla letteraccia, Visco ha commissariato l’istituto che Bankitalia ha lasciato sfasciare per 13 anni segretando le sue ispezioni.

da Il Fatto Quotidiano del 17 dicembre 2015


1.1)     Il direttore di banca: "Caccia all'uomo per vendere i bond, cercavamo clienti anche in ospedale"

Sotto garanzia dell'anonimato, l'uomo spiega i meccanismi che portavano alla collocazione di bond a rischio: "Volevo salvarli ma non potevo dire il vero: li mandai dalle associazioni"

dal nostro inviato FEDERICA ANGELI

15 dicembre 2015

PERUGIA. "Ho cercato di salvare quanti più correntisti ho potuto, invitavo i miei clienti a rivolgersi ad associazioni di consumatori per saperne di più. Non potevo dire loro la verità, avrei rischiato il posto di lavoro, ma che le obbligazioni subordinate fossero un prodotto che avrebbe rovinato solo e soltanto i clienti lo sapevamo tutti". A parlare è un direttore di banca Etruria di una filiale del centro Italia che incontriamo a Perugia e che, sotto garanzia dell'anonimato, ci spiega i meccanismi che portavano alla collocazione di bond a rischio.

Emerge che c'erano pressioni per vendere questi bond. È così?
"Sì. I dipendenti ricevevano premi in soldi sul rendimento settimanale. È iniziata una caccia all'uomo spietata: correntisti (soprattutto anziani) venivano raggiunti in case di cura o ospedali, incontrati casualmente fuori da scuola e invitati ad andare in banca, o chiamati uno per uno".

Come proponevate questi prodotti?
"Con correntisti e piccole e medie imprese operavamo così: proponevamo le obbligazioni subordinate a tutti dichiarando un rischio zero. A chi invece ci chiedeva un mutuo lo concedevamo maggiorato con l'obbligo di acquistare questi titoli. Oggi le piccole e medie imprese a fronte del mutuo a garanzia con quei titoli hanno perso tutto".

Il questionario Mifid lo sottoponevate al cliente?
"No. Nel 95% dei casi veniva compilato dagli impiegati di banca. Partiamo da un presupposto: i risparmiatori interessati non lo vedevano neanche. Si trattava soprattutto di persone con una scolarità finanziaria pari allo zero a cui noi professionisti del settore eravamo obbligati a spiegare tutto. Invece questo non avveniva. Moltissimi di loro non sapevano neanche cosa stavano firmando".

Quando si è raggiunto il picco di vendita di subordinate?
"Tra la fine del 2012 inizio 2013 in poi. Le sollecitazioni di funzionari di banca Etruria nei confronti dei risparmiatori si sono fatte più insistenti per l'acquisto di obbligazioni subordinate e azioni. In quel periodo c'erano le ispezioni di Banca d'Italia e la situazione di dissesto erano già note agli organi della banca e agli operatori del settore".

Il 10 febbraio 2015 la banca dell'Etruria viene commissariata. Da quella data avete smesso di vendere bond subordinati?
"No. Dopo l'ispezione e le lettere inviate dai commissari della banca ai correntisti è successo qualcosa di ancora più vergognoso".

Può spiegarci di quale lettera parla e cosa è accaduto di "vergognoso"?
"Verso giugno 2015 i commissari di Etruria si accorsero dei Mifid taroccati, mandarono lettere ai clienti di questo tenore". (Il direttore mostra la lettera datata 30 giugno 2015). "Gentile cliente, con la presente vogliamo comunicarle che, sulla base delle informazioni da lei fornite nel questionario Mifid il suo portafoglio risulta non adeguato al suo livello di conoscenza ed esperienza finanziaria. La invitiamo a mettersi in contatto con la sua filiale e il suo gestore per verificare la coerenza delle informazioni rese per valutare eventuali interventi al suo portafoglio".

E quando il risparmiatore che ha ricevuto questa lettera veniva in banca?
"Nella stragrande maggioranza dei casi è successo che i dipendenti dicessero che era una pura

formalità e facevano rifirmare lo stesso prodotto, però con la dicitura "alto rischio", senza che il cliente sapesse nulla. È stato allora che ho detto a molti dei miei clienti di rivolgersi ad una associazione di consumatori seria prima che fosse troppo tardi".


 

1.2)     Banca Etruria, direttore di banca confessa: "Reclutavamo clienti negli ospedali e nelle case di cura per vendere bond truffa"

I dipendenti di Banca Etruria “ricevevano premi in soldi” per quante obbligazioni secondarie riuscivano a vendere a settimana. “È iniziata una caccia all’uomo spietata: correntisti (soprattutto anziani) venivano raggiunti in case di cura o ospedali, incontrati casualmente fuori da scuola e invitati ad andare in banca, o chiamati uno ad uno”. Eppure, tutti in banca “sapevamo che quei bond erano un prodotto che avrebbe rovinato solo e soltanto i clienti”.

È la confessione shock resa a Repubblica da un direttore di Banca Etruria di una filiale del centro Italia, che per ovvie ragioni ha chiesto di rimanere anonimo. L’uomo racconta di aver “cercato di salvare quanti più correntisti” ha potuto. Quando il gioco è diventato ancora più sporco – vale a dire quando i commissari di Etruria, nel giugno del 2015, si accorsero dei Mifid taroccati e invece di tutelare i clienti fecero rifirmare loro gli stessi prodotti – “ho detto a molti dei miei clienti di rivolgersi ad una associazione di consumatori prima che fosse troppo tardi”.

“Non potevo dire loro la verità – afferma il direttore di banca – avrei rischiato il posto di lavoro”. La truffa, però, era iniziata molto prima, visto che il picco delle vendite è stato registrato tra 2012 e 2013. “Con correntisti e piccole e medie imprese operavamo così: proponevamo le obbligazioni subordinate a tutti dichiarando un rischio zero. A chi invece ci chiedeva un mutuo lo concedevamo maggiorato con l’obbligo di acquistare questi titoli. Oggi le piccole e medie imprese a fronte del mutuo a garanzia con quei titoli hanno perso tutto”.

L’assunto su cui si basava tutto il meccanismo era molto semplice: nella stragrande maggioranza dei casi, i correntisti e le pmi in questione non capivano nulla di strumenti finanziari. Nel 95% dei casi – ammette il direttore – il questionario Mifid “veniva compilato dagli impiegati di banca. Partiamo da un presupposto: i risparmiatori interessati non lo vedevano neanche. Si trattava soprattutto di persone con una scolarità finanziaria pari allo zero a cui noi professionisti del settore eravamo obbligati a spiegare tutto. Invece questo non avveniva. Moltissimi di loro non sapevano neanche cosa stavano firmando”.

 


 

2)   Bankitalia. Procedure di amministrazione straordinaria

Bankitalia Amm. contr.

 

 

Bankitalia amm. straord dal 21-9-2015


 

3)  Bankitalia. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e aggiornamenti.

[…..]

5. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

 Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi  — per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente — i seguenti elementi:

— gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili (1) e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

 — le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, certificati di deposito, buoni fruttiferi e di altri titoli. Si applicano le norme previste dal Titolo V, Capitolo 3, delle Istruzioni di Vigilanza per le banche. Qualora i predetti strumenti siano valutati in bilancio al fair value oppure siano designati come “operazioni coperte” nell’ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato nell’ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 8). I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

[….]

5.2 Passività subordinate di 2° livello.

 Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni (1);

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia.

 I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza. I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso. Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca. In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.