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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento
inserito il:
25-11-2015 |
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DOCUMENTI CORRELATI |
14-12-2015 Il ConsigliO n° 95. Titolari di obbligazioni subordinate.
Facciamo il punto. Cosa fare immediatamente.
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Il ConsigliO n° 94 Obbligazionisti subordinati delle quattro banche salvate dal sistema
creditizio (ed anche con qualche pesante aiutino dello stato): per (tentare di) proteggersi occorre verificare che…. Di Mauro Novelli 25-11-2015 Sappiamo che azionisti e obbligazionisti non covered
delle quattro banche “salvate dal sistema creditizio nazionale, con annesso
aiutino dello stato (Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara e Cari
Chieti), sono stati praticamente annichiliti. Oltre alla assoluta mancanza di informazioni al mercato da parte delle
Autorità di vigilanza, la difesa, qualora si decidesse di ricorrere in giudizio,
dovrebbe puntare su quattro elementi: 1) In funzione delle date in cui
furono sottoscritte le azioni e/o le obbligazioni non garantite, occorre
valutare se l’informativa fornita allo sportello circa i rischi
dell’investimento fu adeguata. In altri termini, se le banche di
cui trattiamo erano già “chiacchierate” e, nonostante ciò, i clienti furono
spinti a sottoscrivere comunque quei titoli, si può ipotizzare il dolo. 2) Qualora siano verificate le
condizioni richiamate nel punto 1), controllare che non ci sia stata una
forzatura sulla Mifid del cliente circa la
rischiosità dei titoli promossi allo sportello e quella risultante dalle
risposte fornite a suo tempo dal correntista. 3) Molti clienti delle quattro banche
“salvate”, hanno in portafoglio, per decine di migliaia di euro, solo azioni o solo obbligazioni della banca
di riferimento. In tal caso la “consulenza” di borsini e dipendenti bancari è
stata effettuata non in buona fede, non avendo proposto la necessaria diversificazione
degli investimenti, e comunque non
rispettando le obbligatorie valutazioni di “adeguatezza” e di
“appropriatezza” dell’investimento. 4) Informatevi se quell’ordine di
acquisto è stato effettuato perché fatto passare dalla banca come ordine “execution only” e fattovi
firmare come tale. Se vi hanno fatto firmare il modulo “execution
only” (con esso la banca è obbligata ad eseguire
comunque l’ordine, non è cioè obbligata a verificarne adeguatezza e
appropriatezza), le cose per il cliente si complicano. |
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