PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Documento inserito il:  25-11-2015

 

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14-12-2015 Il ConsigliO n° 95. Titolari di obbligazioni subordinate. Facciamo il punto. Cosa fare immediatamente.

 

 

 

 

Il ConsigliO n° 94

Obbligazionisti subordinati delle quattro banche salvate dal sistema creditizio

(ed anche con qualche pesante aiutino dello stato):

per (tentare di) proteggersi occorre verificare che….

 

Di Mauro Novelli 25-11-2015

 

 

Sappiamo che azionisti e obbligazionisti non covered delle quattro banche “salvate dal sistema creditizio nazionale, con annesso aiutino dello stato (Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara e Cari Chieti), sono stati praticamente annichiliti.

Oltre alla assoluta mancanza di informazioni al mercato da parte delle Autorità di vigilanza, la difesa, qualora si decidesse di ricorrere in giudizio, dovrebbe puntare su quattro elementi:

1)   In funzione delle date in cui furono sottoscritte le azioni e/o le obbligazioni non garantite, occorre valutare se l’informativa fornita allo sportello circa i rischi dell’investimento fu adeguata.

In altri termini, se le banche di cui trattiamo erano già “chiacchierate” e, nonostante ciò, i clienti furono spinti a sottoscrivere comunque quei titoli, si può ipotizzare il dolo.

2)   Qualora siano verificate le condizioni richiamate nel punto 1), controllare che non ci sia stata una forzatura sulla Mifid del cliente circa la rischiosità dei titoli promossi allo sportello e quella risultante dalle risposte fornite a suo tempo dal correntista.

3)   Molti clienti delle quattro banche “salvate”, hanno in portafoglio, per decine di migliaia di euro,  solo azioni o solo obbligazioni della banca di riferimento. In tal caso la “consulenza” di borsini e dipendenti bancari è stata effettuata non in buona fede, non avendo proposto la necessaria diversificazione degli investimenti,  e comunque non rispettando le obbligatorie valutazioni di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dell’investimento.

4)   Informatevi se quell’ordine di acquisto è stato effettuato perché fatto passare dalla banca come ordine “execution only” e fattovi firmare come tale. Se vi hanno fatto firmare il modulo “execution only” (con esso la banca è obbligata ad eseguire comunque l’ordine, non è cioè obbligata a verificarne adeguatezza e appropriatezza), le cose per il cliente si complicano.