PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Documento inserito il:  19-9-2015

 

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Il ConsigliO n° 92

Bail-in. Una trappola inaccettabile se Bankitalia non dovesse informare ogni tre mesi la cittadinanza circa lo stato di salute delle 654 banche italiane e la qualità della loro gestione. I correntisti potranno proteggersi, ma con azioni costose.

Di Mauro Novelli  19-9-2015

 


 Documentazione


 

Se “bail out” vuol dire “salvare intervenendo dall’esterno”, “bail in” vuol dire “salvarsi con gli strumenti (interni)  a disposizione”.

CHE CASA E’?

Da gennaio 2016, le banche in difficoltà non potranno più ricorrere a strumenti finanziari messi a disposizione dallo stato, come – in Italia – i Tremonti bond utilizzati dal MPS, o ad aiuti diretti per nazionalizzare l’istituto – come in Gr. Bretagna che, ormai, ha ben cinque banche nazionalizzate, compresa la Bank of Scotland.

Lo spirito della direttiva è quello di evitare che le crisi bancarie gravino sui bilanci degli stati, che, come in passato, ritengono di dover intervenire a favore di banche in crisi, e quindi sulla totalità dei contribuenti.  Secondo Eurostat citata da Bankitalia [Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie – 8-7-2015],  alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in Germania, quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti. Le nostre banche infatti hanno da sempre il sostegno privato delle famiglie italiane, costrette a pagare i servizi offerti a prezzi ben superiori a quelli applicati in altri paesi europei.

[Dei 4 miliardi di aiuti di stato (Monti bonds), il Mps ne ha rimborsati 3 nel 2014 e 1,017 miliardi nel 2015. La banca ha così completato la restituzione del capitale. Ha però pagato gli interessi al 1° luglio 2015 con azioni proprie. Con esse il Tesoro passa  da semplice creditore del MPS ad azionista con una quota del 4%.]

Ecco che cosa accadrà. Dal primo gennaio le banche europee in difficoltà potranno attingere alle finanze di chi ha dato loro fiducia: degli azionisti, che hanno deciso di diventare proprietari di un pezzo dell’azienda; degli obbligazionisti, che hanno deciso di prestare capitali e risparmi alla banca, ad esclusione dei titolari di obbligazioni bancarie garantite (covered bond); dei correntisti, con saldo del C/C superiore ai 100mila euro, che hanno deciso di affidare alla banca il ruolo di cantabile delle loro finanze. La custodia titoli è franca ( in merito, daremo più avanti alcuni suggerimenti).

Per gli azionisti, gli obbligazionisti e i correntisti italiani è una rivoluzione.

Fino ad oggi le difficoltà di aziende bancarie venivano gestite o all’interno del sistema creditizio (non fallirono neanche, Banca Unione e Banca Privata, la banche di Sindona) o, come abbiamo visto per MPS, con provvidenze approntate dal governo. Oggi scopriamo che, dal primo gennaio, non è più così. Le banche, quindi, non sono tutte uguali: alcune risulteranno più solide e meglio gestite di altre.

Provocazione solo apparente: è pertanto necessario procedere ad una accorta analisi trimestrale dei bilanci e delle capacità gestionali degli amministratori della banca, prima di decidere l’acquisto di azioni, di obbligazioni non garantite o di detenere conti con saldo superiore ai 100mila euro e, se del caso, di cambiare banca.

Al fine di evitare ai cittadini le indagini diaboliche per definire presso quale banca riporre la propria fiducia (ineludibili dal 1° gennaio 2016), è necessario che le autorità di controllo del sistema bancario procedano alla creazione di un indice di affidabilità per ogni singola banca, di una graduatoria di solidità e buona gestione, aggiornato trimestralmente e da rendere pubblico. E’ altresì necessario che BCE renda pubblici e leggibili  i risultati dei periodici stress test.

In mancanza di questi dati, nessun azionista, obbligazionista o correntista può essere chiamato a risanare la propria banca. Qualora lo fosse, l’Antitrust dovrebbe intervenire contro la banca costretta ad  attivare il bail-in e contro la Banca d’Italia per pratica commerciale scorretta e occultamento di informazioni al mercato. Tutto ciò in attesa che al primo bail-in, un cliente colpito ricorra alla giustizia ed il giudice rimetta alla Consulta la vicenda per non manifesta infondatezza di incostituzionalità della legge. La sentenza della Consulta interverrà almeno dopo un anno.

Comunque è presumibile che si creino “società di rating” più o meno qualificate e magari a pagamento, che, in base alle elaborazioni dei dati di bilancio ufficiali, procederanno ad informare di pagelle e graduatorie.

 La situazione obbligherà comunque azionisti, obbligazionisti e correntisti ad azioni molto costose: chiusura di conti, spostamento di titoli, di ordini permanenti, di accrediti di stipendi e pensioni ecc.

Richiamiamo il governatore Visco ad adempiere a questi obblighi di informazione alla cittadinanza. Il fatto che lui si stia sbracciando perché le banche informino i clienti che dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la potenziale tagliola, non è certo sufficiente: ci dica periodicamente quali tagliole sono potenzialmente attive.

 

SUGGERIMENTI

Poiché il coinvolgimento non riguarda solo i nuovi clienti, ma la loro totalità, è quanto meno opportuno:

-  Non rimpinzate il conto corrente di servizi accessori (domiciliazioni, ordini permanenti ecc.) che ne rendano difficoltosa e penosa la chiusura. Meglio affiancarlo con un conto on line (di basso costo) non della stessa banca,  col quale dividere l’operatività finanziaria personale e della famiglia.

- Non detenere conti con saldo superiore ai 100mila euro. In caso di cointestazione del conto, il limite dei 100mila euro “dovrebbe” essere appannaggio di ciascun cointestatario; in caso di più conti detenuti presso la stessa banca da uno stesso correntista, si sommano i saldi di tutti i conti; in caso di conti detenuti dallo stesso correntista in più banche, il limite è di 100mila euro per ciascuna banca.

- Valutare l’opportunità di  liquidare le obbligazioni bancarie non covered, comunque  attraverso vendite frazionate, in modo tale da non creare sul conto saldi superiori a 100mila euro. Si ricordi che si può essere obbligazionisti di una banca (e quindi soggetti al suo bail-in) anche non essendone correntisti, con  i titoli presso altri istituti.

- Stesso suggerimento in caso di scadenza di titoli di entità tale da portare il saldo del conto oltre i 100mila euro all’atto del rimborso: si vendano quantitativi adeguatamente frazionati prima della scadenza.

- Valutare l’opportunità di liquidare le azioni di banche, non solo italiane, pianificando le vendite.

 

Ricordo che la capitalizzazione complessiva di borsa al 15-9-2015 era pari a 650 miliardi. Quella delle prime 21 banche italiane era di 141 miliardi di euro (vedi tabella seguente) e che, a luglio 2015 le obbligazioni bancarie   in circolazione ammontavano ad oltre 382 miliardi, da anni in forte declino: erano 542 miliardi nel 2012.

 

  

Capitalizzazione delle prime 21 banche italiane quotate.

[Capitalizzazione complessiva di piazza Affari (in mld di euro): 650,1.]

Valori aggiornati alla chiusura del 15/09/2015. Fonte Milano Finanza

 

Titolo

Capitalizz.
(ml. di euro)

Var.%
a 12 mesi

1.     Intesa Sanpaolo

 52,969

  33,71 %

2.     Unicredit

 34,870

  - 4,05 %

3.     Mediobanca

 7,724

  29,28 %

4.     Ubi Banca

 6,321

  11,01 %

5.     Banco Popolare

 5,389

  18,66 %

6.     B M.Paschi Siena

 5,257

  - 6,84 %

7.     Mediolanum

 5,057

  19,05 %

8.     FinecoBank

 3,891

  55,01 %

9.     B P Emilia Romagna

 3,826

  22,16 %

10.     B Pop Milano

 3,076

  54,25 %

11.     Banca Generali

 2,995

  20,43 %

12.     Credem

 2,267

-

13.     B P di Sondrio

 1,931

  20,41 %

14.     B Carige

 1,376

20,07 %

15.     Cr Valtellinese

 1,340

  36,73 %

16.     B Ifis

 1,123

  35,9 %

17.     B Intermobiliare

 0,491

  -9,87 %

18.     B Desio e Brianza

 0,415

  14,21 %

19.     B Sistema

0,341

-

20.     B Profilo

0,183

  -25,72 %

21.     Bca Finnat

 0,178

  5,58 %

Totale capitalizzazione

Delle prime 21 banche (15-9-2015)

141,02

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE

·          

·          

·         Da Banca d’Italia.

Roma, 21 settembre 2015 La Banca d'Italia, in qualità di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico europeo, istituisce al suo interno l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi. L’Unità coopererà, oltre che con il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, con il Single Resolution Board e il Single Resolution Fund.

·          

·          Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

Direttore: Stefano De Polis

Vice Direttore: Pier Luigi Conti

Numero addetti: 37

 

In relazione all'attribuzione alla Banca d'Italia delle funzioni di Autorità di risoluzione nazionale, l'Unità svolge i compiti istruttori e operativi previsti dal Meccanismo di risoluzione unico.

In tale ambito segue la pianificazione della risoluzione e l'applicazione degli strumenti di gestione delle crisi, vigila sui sistemi di garanzia dei depositi, definisce la normativa, in collaborazione con il Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, e i metodi.

Coopera con il Single Resolution Board, il Fondo di Risoluzione e, per i profili di competenza, con le Istituzioni nazionali, europee e internazionali.

Cura le procedure di amministrazione straordinaria in essere al 21 settembre 2015 e quelle di liquidazione volontaria e di liquidazione coatta amministrativa.

Coopera, per i profili di competenza, con i Servizi del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

 

­­­­­

·         Regolamento (UE) n. 806/2014 el Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014  Norme e procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico Modifica del Regolamento (UE) n. 1093/2010

·          

·         Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014   Istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento Modifica della direttiva 82/891/CEE, delle direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012

·          

·         Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72    Attuazione della direttiva 2013/36/UE per quanto concerne l'accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58