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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento
inserito il:
19-9-2015 |
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DOCUMENTI CORRELATI |
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Il ConsigliO n° 92 Bail-in. Una trappola inaccettabile se Bankitalia non dovesse informare ogni tre mesi la
cittadinanza circa lo stato di salute delle 654 banche italiane e la qualità
della loro gestione. I correntisti potranno proteggersi, ma con azioni
costose. Di Mauro Novelli 19-9-2015 Se “bail out” vuol dire “salvare intervenendo dall’esterno”,
“bail in” vuol dire “salvarsi con gli strumenti
(interni) a disposizione”. CHE CASA E’? Da gennaio 2016, le
banche in difficoltà non potranno più ricorrere a strumenti finanziari messi
a disposizione dallo stato, come – in Italia – i Tremonti bond utilizzati dal
MPS, o ad aiuti diretti per nazionalizzare l’istituto – come in Gr. Bretagna
che, ormai, ha ben cinque banche nazionalizzate, compresa la Bank of Scotland. Lo spirito della
direttiva è quello di evitare che le crisi bancarie gravino sui bilanci degli
stati, che, come in passato, ritengono di dover intervenire a favore di
banche in crisi, e quindi sulla totalità dei contribuenti. Secondo Eurostat
citata da Bankitalia [Che cosa cambia nella gestione delle
crisi bancarie – 8-7-2015],
alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano
accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in Germania,
quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia,
sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno
pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti. Le nostre
banche infatti hanno da sempre il sostegno privato delle famiglie italiane,
costrette a pagare i servizi offerti a prezzi ben superiori a quelli
applicati in altri paesi europei. [Dei 4 miliardi di aiuti di stato (Monti bonds), il Mps ne ha rimborsati 3 nel 2014 e 1,017 miliardi nel
2015. La banca ha così completato la restituzione del capitale. Ha però pagato
gli interessi al 1° luglio 2015 con azioni proprie. Con esse il Tesoro
passa da semplice creditore del MPS ad
azionista con una quota del 4%.] Ecco che cosa
accadrà. Dal primo gennaio le banche europee in difficoltà potranno attingere
alle finanze di chi ha dato loro fiducia: degli azionisti, che hanno deciso
di diventare proprietari di un pezzo dell’azienda; degli obbligazionisti, che
hanno deciso di prestare capitali e risparmi alla banca, ad esclusione dei
titolari di obbligazioni bancarie garantite (covered
bond); dei correntisti, con saldo del C/C superiore ai 100mila euro, che
hanno deciso di affidare alla banca il ruolo di cantabile delle loro finanze.
La custodia titoli è franca ( in merito, daremo più avanti alcuni
suggerimenti). Per gli azionisti,
gli obbligazionisti e i correntisti italiani è una rivoluzione. Fino ad oggi le
difficoltà di aziende bancarie venivano gestite o all’interno del sistema
creditizio (non fallirono neanche, Banca Unione e Banca Privata, la banche di
Sindona) o, come abbiamo visto per MPS, con provvidenze approntate dal
governo. Oggi scopriamo che, dal primo gennaio, non è più così. Le banche,
quindi, non sono tutte uguali: alcune risulteranno più solide e meglio
gestite di altre. Provocazione solo
apparente: è pertanto necessario procedere ad una accorta analisi trimestrale
dei bilanci e delle capacità gestionali degli amministratori della banca,
prima di decidere l’acquisto di azioni, di obbligazioni non garantite o di
detenere conti con saldo superiore ai 100mila euro e, se del caso, di
cambiare banca. Al fine di evitare
ai cittadini le indagini diaboliche per definire presso quale banca riporre
la propria fiducia (ineludibili dal 1° gennaio 2016), è necessario che le
autorità di controllo del sistema bancario procedano alla creazione di un
indice di affidabilità per ogni singola banca, di una graduatoria di solidità
e buona gestione, aggiornato trimestralmente e da rendere pubblico. E’
altresì necessario che BCE renda pubblici e leggibili i risultati dei periodici stress test. In mancanza di
questi dati, nessun azionista, obbligazionista o correntista può essere
chiamato a risanare la propria banca. Qualora lo fosse, l’Antitrust dovrebbe
intervenire contro la banca costretta ad
attivare il bail-in e contro la Banca
d’Italia per pratica commerciale scorretta e occultamento di informazioni al
mercato. Tutto ciò in attesa che al primo bail-in,
un cliente colpito ricorra alla giustizia ed il giudice rimetta alla Consulta
la vicenda per non manifesta infondatezza di incostituzionalità della legge.
La sentenza della Consulta interverrà almeno dopo un anno. Comunque è
presumibile che si creino “società di rating” più o meno qualificate e magari
a pagamento, che, in base alle elaborazioni dei dati di bilancio ufficiali,
procederanno ad informare di pagelle e graduatorie. La situazione obbligherà comunque azionisti,
obbligazionisti e correntisti ad azioni molto costose: chiusura di conti,
spostamento di titoli, di ordini permanenti, di accrediti di stipendi e pensioni
ecc. Richiamiamo il
governatore Visco ad adempiere a questi obblighi di informazione alla
cittadinanza. Il fatto che lui si stia sbracciando perché le banche informino
i clienti che dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la potenziale tagliola,
non è certo sufficiente: ci dica periodicamente quali tagliole sono
potenzialmente attive. SUGGERIMENTI Poiché il
coinvolgimento non riguarda solo i nuovi clienti, ma la loro totalità, è
quanto meno opportuno: - Non rimpinzate il conto corrente di servizi
accessori (domiciliazioni, ordini permanenti ecc.) che ne rendano
difficoltosa e penosa la chiusura. Meglio affiancarlo con un conto on line
(di basso costo) non della stessa banca,
col quale dividere l’operatività finanziaria personale e della
famiglia. - Non detenere
conti con saldo superiore ai 100mila euro. In caso di cointestazione del
conto, il limite dei 100mila euro “dovrebbe” essere appannaggio di ciascun
cointestatario; in caso di più conti detenuti presso la stessa banca da uno
stesso correntista, si sommano i saldi di tutti i conti; in caso di conti
detenuti dallo stesso correntista in più banche, il limite è di 100mila euro
per ciascuna banca. - Valutare
l’opportunità di liquidare le
obbligazioni bancarie non covered, comunque attraverso vendite frazionate, in modo tale
da non creare sul conto saldi superiori a 100mila euro. Si ricordi che si può
essere obbligazionisti di una banca (e quindi soggetti al suo bail-in) anche non essendone correntisti, con i titoli presso altri istituti. - Stesso
suggerimento in caso di scadenza di titoli di entità tale da portare il saldo
del conto oltre i 100mila euro all’atto del rimborso: si vendano quantitativi
adeguatamente frazionati prima della scadenza. - Valutare
l’opportunità di liquidare le azioni di banche, non solo italiane,
pianificando le vendite. Ricordo che la
capitalizzazione complessiva di borsa al 15-9-2015 era pari a 650 miliardi.
Quella delle prime 21 banche italiane era di 141 miliardi di euro (vedi
tabella seguente) e che, a luglio 2015 le obbligazioni bancarie in circolazione ammontavano ad oltre 382
miliardi, da anni in forte declino: erano 542 miliardi nel 2012.
Capitalizzazione delle prime 21 banche italiane quotate. [Capitalizzazione complessiva di piazza Affari (in mld
di euro): 650,1.] Valori aggiornati alla chiusura del 15/09/2015. Fonte Milano Finanza
DOCUMENTAZIONE
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Da Banca d’Italia. Roma, 21 settembre 2015 La Banca
d'Italia, in qualità di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi
nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico europeo, istituisce al suo
interno l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi. L’Unità coopererà,
oltre che con il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca
d'Italia, con il Single Resolution Board e il
Single Resolution Fund. ·
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Unità di Risoluzione e gestione
delle crisi Direttore: Stefano De Polis
Vice Direttore: Pier Luigi Conti Numero
addetti: 37 In relazione all'attribuzione alla Banca d'Italia delle funzioni di
Autorità di risoluzione nazionale, l'Unità svolge i compiti istruttori e
operativi previsti dal Meccanismo di risoluzione unico. In tale ambito segue la pianificazione della risoluzione e
l'applicazione degli strumenti di gestione delle crisi, vigila sui sistemi di
garanzia dei depositi, definisce la normativa, in collaborazione con il
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale,
e i metodi. Coopera con il Single Resolution Board, il
Fondo di Risoluzione e, per i profili di competenza, con le Istituzioni
nazionali, europee e internazionali. Cura le procedure di amministrazione straordinaria in essere al 21
settembre 2015 e quelle di liquidazione volontaria e di liquidazione coatta
amministrativa. Coopera, per i profili di competenza, con i Servizi del Dipartimento
Vigilanza bancaria e finanziaria. ·
Regolamento
(UE) n. 806/2014 el Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2014
Norme e procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di
talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico
e del Fondo di risoluzione unico Modifica
del Regolamento (UE) n. 1093/2010 ·
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Direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
Istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento Modifica della direttiva 82/891/CEE, delle direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e
2013/36/UE e dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 ·
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Decreto
Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 Attuazione della direttiva 2013/36/UE per
quanto concerne l'accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento Modifiche al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
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