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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento inserito il:
26-5-2014 |
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DOCUMENTI CORRELATI |
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Il ConsigliO n° 90 Bonifici: massima attenzione nell’indicare
l’IBAN del beneficiario. Se errato, si possono perdere le
somme bonificate. Di Mauro Novelli 26-5-2014 Che cos’è l’Iban? Bonifici:
i codici da indicare. Di Mauro Novelli (15.11.2003)
L’articolo 24 del Decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11 [Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante
modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che
abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027) (GU n.36 del 13-2-2010 - Suppl.
Ordinario n. 2] entrato in vigore il
1°/03/2010, recita: Art. 24 (Identificativi unici inesatti) 1. Se
un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico,
esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o
il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il
prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo
25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore compie
sforzi ragionevoli per recuperare i fondi
oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel
contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento
addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità
con l'identificativo unico fornito
dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo
prestatore di servizi di pagamento informazioni
ulteriori rispetto all'identificativo unico. In altri termini, l’Iban è l’unico dato che individua il beneficiario,
anche se l’ordinante ha indicato nel modulo il nominativo dell’intestatario
del conto. In caso di errore dell’Iban, quindi, i sistemi automatici utilizzati
dalle banche per la gestione dell’ordine, accrediteranno il conto di un terzo
estraneo. Una volta emerso l’errore (quasi sempre per interessamento del vero beneficiario
che non ha ricevuto l’accredito) occorre impostare il tentativo di recupero
della somma presso la banca dell’ordinante. Questa (definita dall’art. 24
come “prestatore di servizi di
pagamento del pagatore”) compirà sforzi
ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Per inciso, una norma dove si parla di “sforzi ragionevoli” è posta in essere
solo a favore di chi si deve attivare – perché unica in grado di farlo - per recuperare i fondi. Il risultato del tentativo non è quindi certo né sulla conclusione, né
sui tempi. Un paio di esempi. Se la somma da accreditare è andata ad un
destinatario sbagliato, il quale ha immediatamente provveduto a chiudere il
conto ed è sparito, non sarà facile mettersi in caccia del “fuggitivo” e venire
a capo del problema. Così come se la somma è stata accreditata su un conto
passivo (titolare nullatenente) che la banca bonificata ha provveduto a
chiudere prima dell’emergere del problema. Massima attenzione quindi nel fornire il ns. Iban e nel registrare quello del creditore. Ma che cos’è l’Iban? Il ConsigliO.Bonifici: i codici da indicare.
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