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Documento inserito il: 19-2-2014

 

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15-2-2014 Il PuntO n° 283. Bonifici dall'estero: i beneficiari sono tutti evasori. Ritenuta automatica del 20 percento della somma bonificata. Poi si vedrà.

 

 

 

Il ConsigliO n° 86

Banche e SEPA. Bonifici, ordini permanenti e RID: che cosa cambia.

Diritti dei correntisti e inconvenienti nella transizione verso il nuovo sistema.

Di Mauro Novelli   19-2-2014

 

 

SEPA: UE+5 paesi costituiscono un’unica area per i sistemi di pagamento (bonifici, ordini permanenti ecc.).

 

Dal 1° febbraio, nell’area, regole, condizioni e costi dei bonifici diventano omogenei e si armonizzano. Almeno, dovrebbero.

 

Inconvenienti nella transizione e diritti dei correntisti. Mancata o doppia esecuzione dei vecchi RID.

Che fare?

 

 

 

 

Dal 1° febbraio 2014, è  entrato in vigore il nuovo sistema di pagamento interbancario Sepa (Single Euro Payments Area). Con esso, privati, aziende e P.A. possono effettuare pagamenti utilizzando i canali del credito secondo regole, condizioni e costi omogenei e armonizzati nei 28 paesi UE e in altri 5 paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Monaco.

In altri termini, pagamenti, bonifici ecc. verranno considerati come conclusi in una area unica (Regolamento UE 260 del 2012). Per cui, trasferimenti di denaro e ordini permanenti (i vecchi RID) verranno rispettivamente sostituiti da SCT (Sepa Credit Transfer) e SDD (Sepa Direct Debit), con caratteristiche, appunto, comuni nei 32 paesi dell’area.

In Italia la Direttiva sui Servizi di Pagamento è stata recepita con il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010.

Testo del Decreto legislativo di recepimento della PSD

La novità più rilevante (per il vecchio RID oggi SDD) riguarda il rapporto, tra creditore e debitore, prima mediato dalle due rispettive banche attraverso l’allineamento dei loro archivi. Al contrario, il nuovo sistema prevede un rapporto diretto: il debitore rilascerà al creditore l’autorizzazione all’addebito e informerà di ciò la sua banca. Il mandato all'addebito è sottoscritto dal pagatore e consegnato direttamente al creditore (ad es. fornitore di telefonia, elettricità, gas etc.) il quale provvede alla relativa raccolta, conservazione e registrazione. Ogni successivo cambiamento nei riferimenti bancari del debitore(ad esempio dell’IBAN, perché ha cambiato banca, o per la revoca del mandato ad addebitare) saranno direttamente gestiti dal creditore e rientreranno nella sua responsabilità.

Le banche italiane pensano però di rientrare in gioco offrendo la possibilità di aderire ad un servizio aggiuntivo, l’italico Seda, che permetterà di tornare al ruolo di intermediari attivi tra debitore e creditore: saranno quindi le banche a gestire gli archivi.

E’ evidente che i RID in essere resteranno attivi e non hanno bisogno di azioni di aggiornamento da parte degli interessati.

 

Cause di mancato buon fine dell’operazione e diritti del debitore.

Alcune operazioni di addebito possono essere rifiutate dal sistema o dallo stesso debitore che può limitare l’operatività del suo conto corrente in materia di ordini permanenti. A tal proposito, il sistema  SEPA richiama una serie di casistiche (“Operazioni R”) che possono intervenire prima o dopo l’”eseguito” dell’addebito e non permetterne il “buon fine” dell’operazione di trasferimento.

1)   Per i bonifici (SCT).

Prima dell’esecuzione:

- REJECT: rifiuto dell’operazione da parte della banca dell’ordinante. Ad esempio, per errori nel format dell’ordine di bonifico.

 

Dopo l’esecuzione:

- RETURN: storno da parte della banca del beneficiario. Ad esempio, per indicazione errata del numero di conto bonificato.

Prima o dopo l’esecuzione:

- RECALL: richiamo dell’operazione da parte della banca dell’ordinante. Ad esempio, per aver duplicato l’operazione.

 

2)   Per gli ordini permanenti (SDD).

Prima dell’esecuzione:

- REJECT: Rifiuto da parte della banca del creditore. Ad esempio per attivazione tardiva dell’ordine permanente.

- REFUSAL: Ordine del debitore presentato al suo PSP prima del regolamento, con la quale indica di non pagare la disposizione di incasso.

- REVOCATION: Revoca dell’ordine permanente di addebito da parte del debitore o della sua banca. Ad esempio per aver aderito non intenzionalmente o per errore all’SDD.

- REQUEST FOR CANCELLATION: Richiesta di cancellazione dell’addebito diretto da parte del creditore. Ad esempio per evitare una doppia esecuzione dell’ordine.

Dopo l’esecuzione:

- RETURN: storno da parte della banca del debitore, non oltre 5 giorni lavorativi dopo l’eseguito. Ad esempio, per fondi insufficienti, perché il  conto è stato chiuso, per blocco del titolare del conto ecc.

- REFUND: richiesta di rimborso (richiamo) da parte della banca del debitore. Ad esempio per obbiezioni da parte dell’ordinante.

La richiesta di rimborso da parte del debitore privato (consumatore) deve intervenire entro 8 settimane dalla data di addebito; in caso di disposizione non autorizzata, è facoltà per il debitore di richiedere il rimborso entro 13 mesi dalla data di intervenuto addebito.

- REVERSAL: cancellazione e richiesta di rimborso disposta dal creditore a favore del debitore nei 2 giorni operativi dopo l’intervenuto regolamento, a fronte di una disposizione di addebito diretto non intenzionale.

 

 

Inoltre, il titolare di un conto corrente può tutelarsi dando ordine alla sua banca di limitare, ad un determinato importo e/o ad una determinata periodicità, l'addebito diretto. Oppure ordinando di bloccare ogni addebito diretto sul proprio conto, ovvero bloccare o autorizzare addebiti diretti solo se disposti da beneficiari preventivamente individuati ed indicati alla banca.

 

 Il debitore deve ricevere una comunicazione di preavviso relativo all'addebito diretto, almeno 14 giorni prima della data in cui verrà effettuato l’addebito.

 

Ma il trapasso al sistema SEPA sta creando criticità.

Sebbene preannunciato da una Direttiva UE del 2007, recepita col decreto legislativo 27-1-2010, e l’argomento sia stato oggetto di elaborazione dal Regolamento UE n° 260/2012, molte banche italiane stanno avendo difficoltà nel trapasso operativo al nuovo sistema. Non sembrano avere, invece, difficoltà nei ritocchini del costo del servizio, tanto per consolarsi. Per le banche, vale infatti la regola generale: se il legislatore tocca i servizi bancari e/o i loro costi, le banche rivedono procedure e voci o livelli di costo, guadagnandoci sempre.

Ma si stanno creando criticità (sempre per il correntista). Soprattutto in materia di ordini permanenti (domiciliazioni ecc.), si stanno verificando mancati pagamenti o pagamenti duplicati.

Almeno fino alla messa a regime delle nuove ‘procedure interbancarie, consigliamo i correntisti che abbiano ordinato bonifici dopo il 1° febbraio 2014 o che abbiano utenze domiciliate sul proprio conto, di verificare che le operazioni ordinate vengano effettuate e che quelle effettuate non vengano duplicate.

In caso di accertata mancata esecuzione si chiarisca con la banca che ogni eventuale indicazione a banche dati del proprio nominativo come cattivo pagatore darà luogo ad una richiesta di danni. Si chiarirà altresì che ogni addebito per more ecc. dovrà essere imputato alla banca stessa.

In casi di duplicazione dell’addebito, il riaccredito delle somme deve avvenire con “valuta giusta” (cioè quella dell’addebito duplicato) e che ogni addebito collaterale (righe di estratto conto, costo delle operazioni ecc.) dovrà essere annullato dalla banca.