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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento inserito il:
19-2-2014 |
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DOCUMENTI CORRELATI |
15-2-2014 Il PuntO n° 283.
Bonifici dall'estero: i beneficiari sono tutti evasori. Ritenuta automatica
del 20 percento della somma bonificata. Poi si vedrà.
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Il ConsigliO n° 86 Banche e SEPA. Bonifici, ordini permanenti e
RID: che cosa cambia. Diritti dei
correntisti e inconvenienti nella transizione verso il nuovo sistema. Di Mauro Novelli 19-2-2014
Dal 1° febbraio
2014, è entrato in vigore il nuovo
sistema di pagamento interbancario Sepa (Single
Euro Payments Area). Con esso, privati, aziende e
P.A. possono effettuare pagamenti utilizzando i canali del credito secondo
regole, condizioni e costi omogenei e armonizzati nei 28 paesi UE e in altri
5 paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Monaco. In altri termini,
pagamenti, bonifici ecc. verranno considerati come conclusi in una area unica
(Regolamento UE 260 del 2012). Per cui, trasferimenti di denaro e ordini
permanenti (i vecchi RID) verranno rispettivamente sostituiti da SCT (Sepa Credit Transfer) e SDD (Sepa
Direct Debit), con caratteristiche, appunto, comuni
nei 32 paesi dell’area. In Italia
la Direttiva sui Servizi di Pagamento è stata recepita con il decreto
legislativo del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
36 del 13 febbraio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010. Testo del Decreto
legislativo di recepimento della PSD La novità più rilevante
(per il vecchio RID oggi SDD) riguarda il rapporto, tra creditore e debitore,
prima mediato dalle due rispettive banche attraverso l’allineamento dei loro
archivi. Al contrario, il nuovo sistema prevede un rapporto diretto: il
debitore rilascerà al creditore l’autorizzazione all’addebito e informerà di
ciò la sua banca. Il mandato all'addebito è sottoscritto dal pagatore e
consegnato direttamente al creditore (ad es. fornitore di telefonia,
elettricità, gas etc.) il quale provvede alla relativa raccolta, conservazione
e registrazione. Ogni successivo cambiamento nei riferimenti bancari del
debitore(ad esempio dell’IBAN, perché ha cambiato banca, o per la revoca del
mandato ad addebitare) saranno direttamente gestiti dal creditore e
rientreranno nella sua responsabilità. Le banche italiane
pensano però di rientrare in gioco offrendo la possibilità di aderire ad un
servizio aggiuntivo, l’italico Seda, che permetterà di tornare al ruolo di
intermediari attivi tra debitore e creditore: saranno quindi le banche a
gestire gli archivi. E’ evidente che i
RID in essere resteranno attivi e non hanno bisogno di azioni di aggiornamento
da parte degli interessati. Cause di mancato buon fine dell’operazione e diritti del
debitore. Alcune operazioni
di addebito possono essere rifiutate dal sistema o dallo stesso debitore che
può limitare l’operatività del suo conto corrente in materia di ordini
permanenti. A tal proposito, il sistema
SEPA richiama una serie di casistiche (“Operazioni R”) che possono intervenire
prima o dopo l’”eseguito” dell’addebito e non permetterne il “buon fine”
dell’operazione di trasferimento. 1) Per i bonifici (SCT). Prima
dell’esecuzione: - REJECT:
rifiuto dell’operazione da parte della banca dell’ordinante. Ad esempio, per
errori nel format dell’ordine di bonifico. Dopo
l’esecuzione: - RETURN: storno da parte della
banca del beneficiario. Ad esempio, per indicazione errata del numero di
conto bonificato. Prima
o dopo l’esecuzione: - RECALL: richiamo dell’operazione
da parte della banca dell’ordinante. Ad esempio, per aver duplicato
l’operazione. 2) Per gli ordini permanenti (SDD). Prima dell’esecuzione: - REJECT: Rifiuto da parte della
banca del creditore. Ad esempio per attivazione tardiva dell’ordine
permanente. - REFUSAL: Ordine del debitore
presentato al suo PSP prima del regolamento, con la quale indica
di non pagare la disposizione di incasso. - REVOCATION: Revoca dell’ordine
permanente di addebito da parte del debitore o della sua banca. Ad esempio
per aver aderito non intenzionalmente o per errore all’SDD. - REQUEST FOR CANCELLATION:
Richiesta di cancellazione dell’addebito diretto da parte del creditore. Ad
esempio per evitare una doppia esecuzione dell’ordine. Dopo
l’esecuzione: - RETURN: storno da parte della banca
del debitore, non oltre 5 giorni lavorativi dopo l’eseguito. Ad esempio, per
fondi insufficienti, perché il conto è
stato chiuso, per blocco del titolare del conto ecc. -
REFUND: richiesta di rimborso (richiamo) da parte della banca del debitore.
Ad esempio per obbiezioni da parte dell’ordinante. La richiesta
di rimborso da parte del debitore privato (consumatore) deve intervenire
entro 8 settimane dalla data di addebito; in caso di disposizione non
autorizzata, è facoltà per il debitore di richiedere il rimborso entro
13 mesi dalla data di intervenuto addebito. -
REVERSAL: cancellazione e richiesta di rimborso disposta dal creditore a
favore del debitore nei 2 giorni operativi dopo l’intervenuto regolamento, a fronte
di una disposizione di addebito diretto non intenzionale. Inoltre, il titolare di un conto corrente può
tutelarsi dando ordine alla sua banca di limitare, ad un determinato importo
e/o ad una determinata periodicità, l'addebito diretto. Oppure ordinando di
bloccare ogni addebito diretto sul proprio conto, ovvero bloccare o autorizzare
addebiti diretti solo se disposti da beneficiari preventivamente individuati
ed indicati alla banca. Il debitore deve ricevere una comunicazione
di preavviso relativo all'addebito diretto, almeno 14 giorni prima della
data in cui verrà effettuato l’addebito. Ma il trapasso al sistema SEPA sta creando criticità. Sebbene
preannunciato da una Direttiva UE del 2007, recepita col decreto legislativo
27-1-2010, e l’argomento sia stato oggetto di elaborazione dal Regolamento UE
n° 260/2012, molte banche italiane stanno avendo difficoltà nel trapasso
operativo al nuovo sistema. Non sembrano avere, invece, difficoltà nei
ritocchini del costo del servizio, tanto per consolarsi. Per le banche, vale
infatti la regola generale: se il legislatore tocca i servizi bancari e/o i
loro costi, le banche rivedono procedure e voci o livelli di costo, guadagnandoci
sempre. Ma si stanno
creando criticità (sempre per il correntista).
Soprattutto in materia di ordini permanenti
(domiciliazioni ecc.), si stanno verificando mancati pagamenti o pagamenti
duplicati. Almeno fino alla
messa a regime delle nuove ‘procedure interbancarie, consigliamo i correntisti
che abbiano ordinato bonifici dopo il 1° febbraio 2014 o che abbiano utenze
domiciliate sul proprio conto, di verificare che le operazioni ordinate
vengano effettuate e che quelle effettuate non vengano duplicate. In caso di
accertata mancata esecuzione si chiarisca con la banca che ogni eventuale
indicazione a banche dati del proprio nominativo come cattivo pagatore darà
luogo ad una richiesta di danni. Si chiarirà altresì che ogni addebito per
more ecc. dovrà essere imputato alla banca stessa. In casi di
duplicazione dell’addebito, il riaccredito delle somme deve avvenire con “valuta
giusta” (cioè quella dell’addebito duplicato) e che ogni addebito collaterale
(righe di estratto conto, costo delle operazioni ecc.) dovrà essere annullato
dalla banca. |
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