PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento
inserito il:
11-2-2013 |
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Il Consiglio n° 78 CONCORDATO
DEL DEBITORE INSOLVENTE CON I CREDITORI Legge n. 3 del 27/1/2012
concernente “Disposizioni in materia di usura
e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” Per risolvere
il sempre più grave problema del sovraindebitamento delle famiglie (definito come
situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle
obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e
immobili), è consentita alle persone fisiche insolventi, che non svolgano
attività imprenditoriale, il raggiungimento di un concordato con i creditori.
La normativa
è in vigore dal 29 febbraio 2012 (vai al testo: Legge n. 3 del 27/1/2012 concernente
“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione
delle crisi da sovraindebitamento”). Vediamo come
la legge affronta il problema del sovraindebitamento
e quali procedure individua per consentire al debitore-consumatore
insolvente, ed alle famiglie sovraindebitate
insolventi, di pervenire ad un concordato con i creditori. Per
concordato con i creditori si intende il piano di ristrutturazione dei debiti
che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei
creditori che rappresenti i tre quarti dell’ammontare complessivo dei
crediti. Accesso alla procedura di concordato – Requisiti
(Art. 8.) Ai fini
dell’accesso alla procedura di concordato con i creditori, la persona fisica,
o ciascuna delle persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in
possesso dei seguenti requisiti: a) non svolgere
attività imprenditoriale; f) i rapporti
obbligatori devono essere sorti in Italia; g) i debiti
siano stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato Accesso alla procedura di concordato – Domanda al
Giudice di pace ( Art. 9.) La procedura
di concordato è attivata dalla persona fisica sovraindebitata,
attraverso la presentazione di una domanda
al giudice di pace del luogo di residenza. La domanda
deve essere sottoscritta da una o più
persone, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato,
che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte
dei loro beni mobili o immobili. Documenti da allegare Alla domanda
devono essere allegati i documenti riguardanti i rapporti finanziari e i
seguenti elenchi, sottoscritti dal debitore richiedente: a) elenco
relativo ai debiti non ancora estinti; I coniugi,
indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore
e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi
di cui sopra devono riguardare ciascuno
dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi. Alla domanda
può essere allegata la dichiarazione di una o più persone che accettano di
fare da garanti e che sottoscrivano, come tali, il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori; i garanti devono allegare
l’elenco di beni mobili e immobili offerti per l’esecuzione del concordato. Costituisce reato per il sovraindebitato
rilasciare indicazioni e attestazioni false, omettere notizie o non produrre
la documentazione riguardante lo stato attivo e passivo. Qualora
sopravvengano nuove poste attive
nel suo patrimonio, il sovraindebitato deve darne
immediata notizia al Giudice di pace cui ha presentato la domanda; l’omessa notizia costituisce reato. Instaurazione della procedura di
concordato – Blocco delle procedure esecutive
(Art. 11.) La procedura
di concordato può essere instaurata se almeno
il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei
crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione il parere
favorevole. Il giudice di
pace, se ritiene accoglibile la domanda di concordato, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, decide se
instaurare la procedura. Provvede a comunicare
al debitore insolvente e ai suoi creditori l’esito della domanda. Rende altresì pubblica l’esistenza della
procedura. Se viene
accolta la domanda di concordato e a carico del sovraindebitato
sussistono una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con
un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice
competente di sospendere l’esecuzione
pendente nei confronti del sovraindebitato. Le esecuzioni restano sospese fino
ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori
per l’esecuzione dell’accordo. Concordato con i creditori (Art. 13.) Il Giudice di
pace propone al sovraindebitato e ai suoi
creditori, entro il termine di trenta
giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo
per la definizione di tutte le posizioni debitorie secondo le seguenti ipotesi: a) rinuncia,
totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali; Il giudice di
pace stabilisce altresì il termine,
non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito
l’accordo. Il mancato rispetto dell’accordo risolve il concordato; in tal
caso, i rapporti tornano ad essere regolati secondo le obbligazioni
originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il
rispetto totale dell’accordo comporta l’estinzione delle obbligazioni
originarie. Il concordato ha effetto solo nei confronti dei creditori che vi abbiano
partecipato. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendano
impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi
garanti, l’adempimento delle obbligazioni assunte, questi deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che,
dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di modificare
l’accordo. Chiusura della procedura di concordato (Art. 17.) Sentiti gli
interessati, il giudice di pace dichiara la chiusura della procedura di
concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni
assunte a suo tempo dal debitore. |
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