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Il ConsigliO Documento inserito il 10-1-2008


 

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Il Consiglio  60

 

Evitate i contratti bancari e assicurativi

 che obbligano al ricorso all’arbitrato.

 

Di Mauro Novelli   10-1-2008

 

 

 

Nel settore bancario e assicurativo, è sempre più frequente verdersi sottoporre alla firma contratti (polizze vita, polizze infortuni, polizze malattia, contratti derivati ecc.) che  per le eventuali controversie  rendono di fatto obbligatorio il ricorso all’arbitrato ed escludono la possibilità di adire le vie legali per sanare eventuali controversie e contenziosi.

Tale clausola è particolarmente “odiosa” perché impedisce all’utente di rivolgersi al giudice naturale ed lo obbliga ad un costoso ricorso ad arbitri, di nessun impaccio finanziario per l’azienda che offre il servizio, certamente scoraggiante per l’utente, finanziariamente sempre e comunque più debole.

A dimostrazione di quanto affermiamo,  La Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2005 n. 221, ha stabilito che deve ritenersi incostituzionale una legge che imponga l'arbitrato come strumento di risoluzione di una controversia. In particolare la Consulta ricorda che l’art 24 della  Costituzione garantisce ad ogni cittadino il diritto di agire in giudizio per la tutela di diritti ed interessi legittimi, pertanto «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, comma primo, Cost. [...], sicché la "fonte" dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa».

L’arbitrato imposto per legge, pertanto, è contrario ai principi della Carta Costituzionale.

Ma  nulla è possibile fare se l’obbligatorietà del ricorso è inserita in un articolato contrattuale liberamente sottoscritto dalle parti.

Tali clausole sono particolarmente frequenti nelle polizze infortuni ed assistenza sanitaria: «...In caso di controversie sulla natura della malattia o sul grado dell’invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la vertenza è deferita a tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio». In altri casi, la deroga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario è prevista per «divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità» e al collegio medico «è data facoltà di rinviare ... l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi». In queste ed in tutte le altre ipotesi in cui si deferisca ad un collegio la decisione se ed in quali limiti risarcire, si è di fronte ad un vero e proprio arbitrato obbligatorio, lesivo della posizione del consumatore. Analogamente, per quanto riguarda previsioni del tipo: «In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente».

Si raccomanda quindi di evitare la sottoscrizione di contratti che di fatto impongano alle parti l’obbligo del ricorso all’abitrato.

Ne discende che in nessun caso si firmeranno contratti senza averne valutato adeguatamente i contenuti e gli impegni che ne deriveranno.