HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli www.mauronovelli.it Il ConsigliO Documento inserito il 10-1-2008 |
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Il Consiglio n° 60 Evitate i contratti bancari e assicurativi che obbligano al ricorso all’arbitrato. Di Nel settore
bancario e assicurativo, è sempre più frequente verdersi sottoporre alla firma
contratti (polizze vita, polizze infortuni, polizze malattia,
contratti derivati ecc.) che per le
eventuali controversie rendono di
fatto obbligatorio il ricorso all’arbitrato ed escludono la
possibilità di adire le vie legali per sanare eventuali controversie e
contenziosi. Tale clausola
è particolarmente “odiosa” perché impedisce all’utente di rivolgersi
al giudice naturale ed lo obbliga ad un costoso ricorso ad arbitri, di nessun
impaccio finanziario per l’azienda che offre il servizio, certamente
scoraggiante per l’utente, finanziariamente sempre e comunque più
debole. A
dimostrazione di quanto affermiamo, La Corte costituzionale, con
sentenza 8 giugno 2005 n. L’arbitrato
imposto per legge, pertanto, è contrario ai principi della Carta
Costituzionale. Ma nulla è
possibile fare se l’obbligatorietà del ricorso è inserita in un
articolato contrattuale liberamente sottoscritto dalle parti. Tali clausole sono particolarmente frequenti nelle polizze infortuni ed assistenza sanitaria: «...In caso di controversie sulla natura della malattia o sul grado dell’invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la vertenza è deferita a tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio». In altri casi, la deroga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario è prevista per «divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità» e al collegio medico «è data facoltà di rinviare ... l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi». In queste ed in tutte le altre ipotesi in cui si deferisca ad un collegio la decisione se ed in quali limiti risarcire, si è di fronte ad un vero e proprio arbitrato obbligatorio, lesivo della posizione del consumatore. Analogamente, per quanto riguarda previsioni del tipo: «In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente». Si
raccomanda quindi di evitare la sottoscrizione di contratti che di fatto impongano alle parti l’obbligo del ricorso all’abitrato. Ne
discende che in nessun caso si firmeranno contratti senza averne valutato
adeguatamente i contenuti e gli impegni che ne deriveranno. |