HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli www.mauronovelli.it Il ConsigliO Documento inserito il 12-10-2007 |
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Il Consiglio n° 55 Portabilità del mutuo (art. 8 della
legge 40/2007). Stampate il commento dal sito di Bankitalia e mostratelo ai direttori di banca che
sostengono di non saperne nulla. Di Mauro Novelli – 12-10-2007 Il sito della Banca d’Italia comincia ad essere utile anche per il semplice cittadino.
Finora, infatti, i suoi contenuti erano stilati da addetti ai lavori e
rivolti ad addetti ai lavori. In particolare, è possibile avere informazioni sui
servizi bancari nelle pagine della rubrica “La Banca e il
cittadino”. Tra le altre informazioni, ricaviamo un commento relativo ai
mutui ed alla surrogazione del creditore. Novità sui mutui bancari Surrogazione del creditore iniziale In generale,
con la surrogazione si consente al debitore di sostituire il creditore
iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di
quest’ultimo, previo il pagamento del debito (art. 1202 del codice civile). Questa breve
illustrazione è ricavata dall’analisi dell’art. 8 del Bersani bis
(legge 40/2007) che le banche si ostinano a disapplicare frapponendo
difficoltà burocratiche, di merito e di metodo. E’ importante l’ultimo
periodo del commento di Bankitalia sul divieto di rendere onerosa
l’operazione di trasferimento. Sappiamo che con azioni
e argomentazioni speciose, molti “bancari” riescono ad eludere la legge
ritardando, anzi, impedendo l’esercizio del diritto del mutuatario di
surrogare il mutuante. Consigliamo di stampare
e consegnare allo sportello “recalcitrante” il testo delle considerazioni
svolte da Bankitalia. |