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Il ConsigliO Documento inserito il 12-10-2007


 

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Il Consiglio  55

 

Portabilità del mutuo (art. 8 della legge 40/2007).

Stampate il commento dal sito di Bankitalia

e mostratelo ai direttori di banca che sostengono di non saperne nulla.

 

Di Mauro Novelli – 12-10-2007

 

Il sito della Banca d’Italia comincia ad essere utile anche per il semplice cittadino. Finora, infatti, i suoi contenuti erano stilati da addetti ai lavori e rivolti ad addetti ai lavori.

In particolare, è possibile avere informazioni sui servizi bancari nelle pagine della rubrica “La Banca e il cittadino”.

 

Tra le altre informazioni, ricaviamo un commento relativo ai mutui ed alla surrogazione del creditore.

 

Novità sui mutui bancari

Surrogazione del creditore iniziale

In generale, con la surrogazione si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo il pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).
Con riferimento ai mutui bancari, la surrogazione realizza la cosiddetta portabilità del mutuo, ossia permette al debitore di sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita. Nel caso in cui si decida di trasferire il mutuo ad altro intermediario non è quindi più necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle nuove condizioni concordate.
Le recenti disposizioni normative rendono il ricorso a tale facoltà più agevole. E’ infatti prevista la nullità delle clausole contrattuali che ne impediscono ovvero ne rendono oneroso l’esercizio per il cliente.

 

Questa breve illustrazione è ricavata dall’analisi dell’art. 8 del Bersani bis (legge 40/2007) che le banche si ostinano a disapplicare frapponendo difficoltà burocratiche, di merito e di metodo.

E’ importante l’ultimo periodo del commento di Bankitalia sul divieto di rendere onerosa l’operazione di trasferimento.

Sappiamo che con azioni e argomentazioni speciose, molti “bancari” riescono ad eludere la legge ritardando, anzi, impedendo l’esercizio del diritto del mutuatario di surrogare il mutuante.

Consigliamo di stampare e consegnare allo sportello “recalcitrante” il testo delle considerazioni svolte da Bankitalia.