HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli    

Altri documenti   Documento inserito il 9-2-2008


 

 

Documenti correlati

 

 

DECRETO-LEGGE RECANTE : ”MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI AGONISTICHE” (7 febbraio 2007)

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione

VISTA la legge 13 dicembre 1989 n. 40, e successive modificazioni;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di interventi volti a contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’interno, del Ministro della Giustizia e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;



Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)

1. Fino all’esecuzione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio possono essere svolte esclusivamente "a porte chiuse". Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto legge n. 28 del 2003.

2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano. E’, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.."

3. I divieti di cui al comma 2 si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a.      al comma 1:

1.      le parole: "e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: "ed agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter ";

    1. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
  1. al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni".
  2. al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro".
  3. al comma 7, le parole: "da due mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a sette anni" e le parole: "il giudice può disporre" con le seguenti: "il giudice dispone altresì."

2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro."

Art. 3

(Modifiche all’articolo 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva."

2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.".

Art. 4

(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a.      al comma 1-bis, le parole: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, all’articolo 6-ter e all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione della pena accessoria di cui al comma 7 dell’articolo 6."

  1. al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto ore".

2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell’articolo 6-bis commi 1 e 2, " sono inserite le parole "nell’articolo 6-ter".

Art. 5

(Integrazione del sistema sanzionatorio

per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)

1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto il seguente periodo: "Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni".

Art. 6

(Misure di prevenzione)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:

Art. 7-ter

(Misure di prevenzione)

1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965.

Art. 7

(Aggravante ad effetto speciale per i delitti

di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)

1.All’articolo 339 del codice penale le parole "della reclusione da tre a quindici anni" sono sostituite con le parole "da cinque a quindici anni".

2.All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone."

Art. 8

(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1.      E’ vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell’associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

 

  1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
  2. Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l’elenco dei propri aderenti.
  3. Fermi restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre anni la documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al comma 2.
  4. Alle società sportive che non osservano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l’organo che effettua l’accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che non ottemperano all’obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9

(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici

di competizioni riguardanti il gioco del calcio)

1. E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10

(Adeguamento degli impianti)

1. All’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5 bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta".

Art. 11

(Iniziative per promuovere i valori della cultura sportiva)

1. Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, assicura, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la definizione delle opportune forme di intesa con le Regioni e gli Enti Locali e promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle Organizzazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.

Art. 12

(Piano nazionale per l’impiantistica sportiva destinata

all’esercizio della pratica calcistica)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno convoca un tavolo di concertazione per definire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, il piano nazionale straordinario per l’impiantistica destinata all’esercizio della pratica calcistica al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il C.O.N.I., i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Art. 13

Modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177

1. All’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

"6 bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codici di autoregolamentazione recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive".

2.All’articolo 35, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis In caso di inosservanza delle disposizioni dei codici adottati ai sensi del comma 6 bis dell’art. 34 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

3.All’articolo 35, comma 2, le parole "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a trenta giorni"."