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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA*
Sommario
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Riferimenti bibliografici
IL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la
deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22
dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la
XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La
Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
L’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici1.
L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La
libertà personale è inviolabile.
Non
è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Il
domicilio è inviolabile.
Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
L’estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici2.
La
responsabilità penale è personale. L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte3.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
L’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La
scuola è aperta a tutti.
L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
La
scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura
la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza
privata è libera.
L’organizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Il
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
L’iniziativa
economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
A
fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto
di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura
l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge4.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Tutti
i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini5.
La
legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni8.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l’altra.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
I
membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali
è dichiarata l’urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o
un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
È
indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per
la loro applicazione.
In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
(Testo
applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
***
(Testo applicabile a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014) 11
12
Lo
Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il
ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le
Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il
contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura13.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico
ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei
ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
(Testo applicabile fino all’esercizio
finanziario relativo all’anno 2013)
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
***
(Testo applicabile a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico15.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La
legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte
di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il
loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Le
norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge.
La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
L'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati
dalla Costituzione.
Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
[Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3]
Il
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge
è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
·
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
·
b)
immigrazione;
·
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
·
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
·
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
·
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
·
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
·
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
·
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
·
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
·
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
·
n)
norme generali sull'istruzione;
·
o)
previdenza sociale;
·
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
·
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
·
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
·
s)
tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
***
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
·
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;
·
b)
immigrazione;
·
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
·
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
·
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie21;
·
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
·
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
·
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
·
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
·
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
·
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
·
n)
norme generali sull'istruzione;
·
o)
previdenza sociale;
·
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
·
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
·
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
·
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario22;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato.
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
***
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione
europea25.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento
e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia
rispettato l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti26.
La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,
né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
[Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]
[Comma
abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3]
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell’atto avente valore di legge.
[Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]
[Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]
[Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si
può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra34.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
La
Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d’esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che
il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di
legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e
il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se
alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma
del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a
sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
La
disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali
militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all’articolo 111.
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
[Comma
abrogato dall’articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
2.]
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato
e degli enti locali.
La
Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l’articolo 6.
Fino
a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con
leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco
di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che
non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il
31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata
del Governo o di almeno duecento deputati.
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a
Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO
DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente
dell'Assemblea Costituente :
UMBERTO
TERRACINI
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri:
DE
GASPERI ALCIDE
Visto: il
Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
*
Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al
1948.
1 (Nota all’art. 10, quarto comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1, «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma
dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di
genocidio».
2 (Nota all’art. 26, secondo
comma).
A norma
dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1,
«l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma
dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di
genocidio».
3 (Nota all’art. 27, quarto comma).
Le parole
«, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono
state soppresse con l’art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007,
n. 1.
4 (Nota all’art. 48, terzo comma).
Comma
inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
5 (Nota all’art. 51, primo comma).
Il secondo
periodo di questo comma è stato aggiunto con l’art. 1 della legge
costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.
6 (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1963, n. 2, e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con
l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
7 (Nota all’art. 57).
Articolo
così sostituito dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, e, successivamente modificato, nel terzo comma, dalla
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise,
nonché, nel primo, secondo e quarto comma, con l’art. 2 della
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
8 (Nota all’art. 60, primo comma).
Comma
così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2,
9 (Nota all’art. 68).
Articolo
così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre
1993, n. 3.
10 (Nota all’art. 79).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 6
marzo 1992, n. 1.
11 (Nota all’art. 81).
Articolo
così sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si
applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della
stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno
2014.
12 (Nota all’art. 81).
L’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 prevede quanto
segue: «1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni,
in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni,
distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico,
all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b)
del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno
lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e
delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi
dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali
sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli
effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla
lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli
equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia
costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di
analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione
dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del
ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera
d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di
governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali
inerenti ai diritti civili e sociali.
2.
La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma,
secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della
presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le
Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni.
3.
La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4.
Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti,
esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare
riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità
e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».
13 (Nota all’art. 88, secondo
comma).
Comma
così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 4 novembre
1991, n. 1.
14 (Nota all’art. 96).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1.
15 (Nota all’art. 97, primo comma).
Comma così premesso dall’art. 2 della legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si
applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della
stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno
2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.
16 (Nota all’art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
17 (Nota al Titolo V).
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Nelle disposizioni finali (artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha
così stabilito:
«Art. 10. - 1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite».
«Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o
parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di
legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti».
18 (Nota all’art. 114).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
19 (Nota all’art. 116).
Articolo
così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
20 (Nota all’art. 117).
Articolo così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
21 (Nota all’art. 117, secondo
comma, lettera e).
Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla
citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal
comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio
finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della
suddetta legge costituzionale.
22 (Nota all’art. 117, terzo comma,
primo periodo).
Periodo così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla
citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal
comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio
finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della
suddetta legge costituzionale.
23 (Nota all’art. 118).
Articolo così sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
24 (Nota all’art. 119).
Articolo così sostituito con l’art. 5 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
25 (Nota all’art. 119, primo
comma).
Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla
citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal
comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio
finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della
suddetta legge costituzionale.
26 (Nota all’art. 119, ultimo
comma).
Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla
citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal
comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio
finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della
suddetta legge costituzionale.
27 (Nota all’art. 120).
Articolo così sostituito con l’art. 6 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
28 (Nota all’art. 121).
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con l’art. 1
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
29 (Nota all’art. 122).
Articolo così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1.
Con
le «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha
inoltre stabilito:
«Art.
5. - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le
modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in
materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza
della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato
eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il
maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta
regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di
consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che
ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal
fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato
alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.
43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per
la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in
sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede
all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto
per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti
alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le
seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si
procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento
permanente o morte del Presidente».
30 (Nota all’art. 123).
Articolo così sostituito, nei primi tre commi, con l’art. 3 della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e integrato dell’ultimo
comma con l’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
31 (Nota all’art. 126).
Articolo così sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1.
32 (Nota all’art. 127).
Articolo così sostituito con l’art. 8 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
33 (Nota all’art. 131).
Articolo così modificato con l’art. 1 della legge costituzionale
27 dicembre 1963, n. 3.
34 (Nota all’art. 132, secondo
comma).
Comma così modificato con l’art. 9, comma 1, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
35 (Nota all’art. 134).
L’ultimo
capoverso è stato così modificato con l’art. 2, comma 1,
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
36 (Nota all’art. 135).
Articolo
così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell’ultimo capoverso,
con l’art. 2, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
37 (Nota alla XI disposizione transitoria
e finale).
Il termine,
previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con
l’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
38 (Nota alla XIII disposizione
transitoria e finale).
Ai sensi della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo
e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono
i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale».
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