HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 18-7-2007 |
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IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Considerato ·) che a se medesimo e ai
Consigli dell’ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare
l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di
garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti,
nell’interesse della collettività; ·) che, in particolare, al
Consiglio nazionale forense è attribuito dalla legge il potere di
determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale, che la
giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di
cassazione considera norme giuridiche; ·) che il Codice deontologico
forense, all’art. 12,
impone all’avvocato il dovere di competenza, prevedendo, fra l’altro, che “l’avvocato
non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata
competenza” e che “l’accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell’incarico”; ·) che l’art. 13 del
Codice deontologico forense dispone: «È dovere
dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai
settori nei quali svolga l’attività» ; ·) che l’obbligo formativo
è assolto, tra l’altro, con «lo studio individuale e la partecipazione
a iniziative culturali in campo giuridico e forense», rispettando «i
regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i
programmi formativi»; ·) che, oltre che in ambito
deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere,
anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente
si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l’importanza e la rilevanza
costituzionale dell’attività professionale forense ne impone un
esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione
dell’ordinamento per i fini della giustizia; ·) che la continuità
nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più
elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto
con il diritto vivente, soprattutto in presenza di
un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre
più numerosa e sofisticata; ·) che l’intensità e la
qualità specifica della formazione e dell’aggiornamento variano in
rapporto al settore di esercizio dell’attività, a seconda che si
tratti di attività generalista, prevalente o
specialistica; ·) che il regolamento di cui infra ha riguardo all’aggiornamento per l’attività
generalista e prevalente, mentre è rinviato
a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina
dell’aggiornamento per l’attività specialistica; ·) che, sino all’adozione di
quest’ultimo, anche per gli esercenti attività
“specialistica” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli
obblighi e le modalità di espletamento dell’aggiornamento previsti per
gli esercenti attività generalista e
prevalente; REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Articolo 1 Formazione professionale
continua 1. L’avvocato iscritto all’albo
ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del
certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la
propria preparazione professionale... 2. A tal fine, essi hanno il
dovere di partecipare alle attività di formazione professionale
continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità
ivi indicate. 3. L’adempimento di tale dovere,
con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare
l’attività professionale prevalente, è, altresì,
condizione per la spendita deontologicamente
corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense,
dell’indicazione dell’attività prevalente in qualsiasi comunicazione
diretta al singolo o alla collettività. 4. Con l’espressione formazione
professionale continua si intende ogni attività di accrescimento
ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché
il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in
campo giuridico e forense. Articolo 2 Durata e contenuto dell’obbligo 1. L’obbligo di formazione
decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione
all’albo o di rilascio del certificato di compiuta
pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il
riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in
conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo
intercorrente fra la data d’iscrizione all’albo o del rilascio del
certificato di compiuta pratica e l’inizio dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con
quello solare. 2. Il periodo di valutazione
della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della
formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire
nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i
criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui
almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno
formativo. 4. Ogni iscritto sceglie
liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in
relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito
di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti
formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi
aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la
deontologia. 5. L’iscritto che, dando con
qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le
indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver
conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno
di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività
professionale che intende indicare. Articolo 3 Eventi formativi 1. Integra
assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la
partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito
indicati: a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e
tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia
possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi
di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense
e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della
categoria professionale; c) altri eventi specificamente
individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine. 2. La partecipazione agli eventi
formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ogni ora di partecipazione,
con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo
evento formativo. 3. La partecipazione agli eventi
di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di
formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal
Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali,
o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od
organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente
accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal
Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza. A tal fine: - appartiene alla competenza del
Consiglio nazionale forense l’accreditamento di eventi da svolgersi
all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero –a richiesta
dei soggetti organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici
programmi in più circondari o distretti; - appartiene alla competenza dei
singoli Consigli dell’ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro
evento, in ragione del suo luogo di svolgimento. 4. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità
dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed
associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi
formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’ordine
locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva
competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a
consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua
rispondenza alle finalità del presente regolamento.. A tal fine il Consiglio
dell’ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano
sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni
dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della
documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto
oltre il quindicesimo giorno l’accreditamento si intende concesso. Il Consiglio dell’ordine
competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi
non programmati, a richiesta dell’interessato e con decisione motivata da
assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di
mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà concesso. Il Consiglio nazionale forense
può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza
forense e con le Associazioni forensi riconosciute
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale
forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di
semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi
programmati e di quelli ulteriori. 5. Ciascun Consiglio dell’ordine
dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli
eventi formativi da esso medesimo organizzati o
altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la
pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta
diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti
eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli. Articolo 4 Attività formative 1. Integra
assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche
lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli
eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole
forensi o nelle scuole di specializzazione per le
professioni legali; b) pubblicazioni in materia
giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale,
anche on line, ovvero pubblicazioni di libri,
saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee,
su argomenti giuridici; c) contratti di insegnamento in
materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle
commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata
dell’esame. e) il compimento di altre
attività di studio ed aggiornamento svolte in
autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano
state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio
nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti. 2. Il Consiglio dell’ordine
attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto
conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa
richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di
cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla
lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c),
di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12
crediti annuali per le attività di cui alla lettera e). Articolo 5 Esoneri 1. Sono esonerati dagli obblighi
formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di
aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento
professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i
ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche
parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo
svolgimento dell’attività formativa, nei casi di: – gravidanza, parto, adempimento
da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o
alla maternità in presenza di figli minori; – grave malattia o infortunio od
altre condizioni personali; – interruzione per un periodo
non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento
di questa all’estero; – altre ipotesi indicate dal
Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell’ordine
può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in
parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia
superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione
motivata, del settore di attività, della quantità e
qualità della sua attività professionale e di ogni altro
elemento utile alla valutazione della domanda. 3. L’esonero dovuto ad
impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata
dell’impedimento. 4. All’esonero consegue la
riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio,
proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Articolo 6 Adempimenti degli iscritti e
inosservanza dell’obbligo formativo 1. Ciascun iscritto deve
depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica
relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente,
indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. 2. Costituiscono illecito
disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o
infedele certificazione del percorso formativo seguito. 3. La sanzione è
commisurata alla gravità della violazione. Articolo 7 Attività del Consiglio
dell’ordine 1. Ciascun Consiglio dell’ordine
dà attuazione alle attività di formazione professionale e
vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le
modalità del rilascio degli attestati di
partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, i Consigli
dell’ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di
concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel
corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la
partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti
eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e
l’ordinamento professionale . 3. I Consigli dell’ordine realizzano
il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine o nell’ambito
delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in
collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano
opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque
controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da
consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo,
realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo
determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo
del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno
risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da
enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare
attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con
finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o
indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a
quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi. 4. Entro il 31 ottobre di ogni
anno, i Consigli dell’ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale
forense una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno
solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti
attuatori e indichi i criteri e le finalità
cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma
stesso. Se la programmazione sia avvenuta di
concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione. 5. I Consigli dell’ordine, anche
in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od
istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno
eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati,
attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone
comunicazione al Consiglio nazionale forense. Articolo 8 Controlli del Consiglio
dell’ordine 1. Il Consiglio dell’ordine
verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative
documentate i crediti formativi secondo i criteri
indicati dagli artt. 3 e 4. 2. Ai fini della verifica, il
Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di controllo, anche a
campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che
hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione
integrativa. 3. Ove i chiarimenti non siano
forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata
entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce
crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino
adeguatamente documentate. 4. Per lo svolgimento di tali
attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita
commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo
caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma
può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata. Articolo 9 Attribuzioni del Consiglio
nazionale forense 1. Il Consiglio nazionale
forense: a) promuove ed indirizza lo
svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi
settori di sviluppo. b) valuta le relazioni trasmesse
dai Consigli dell’ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo
apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al
Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza
dei piani dell’offerta formativa organizzati dai Consigli dell’ordine,
eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con
l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della
formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine
di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo
si intende approvato. In caso di parere negativo, il
Consiglio dell’ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a
trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga
conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale
forense. 2. Esso inoltre, anche tramite
la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione
dell’Avvocatura Italiana e la Fondazione per l’informatica e innovazione
forense: a) favorisce l’ampliamento
dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se
del caso in collaborazione con il C.S.M.; b) assiste i Consigli
dell’ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e
vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate; Articolo 10 Norme di attuazione Il Consiglio nazionale forense
si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente
regolamento. Articolo 11 Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente regolamento entra
in vigore dal 1° settembre 2007. 2. Il primo periodo di
valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008. 3. Nel primo triennio di
valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i
crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a
compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione
all’albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per
il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali
in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti
nel triennio formativo. 4. L’articolo 1, comma 3 del
presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008. 5. Per il primo triennio di
valutazione l’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita
informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all’articolo 1,
comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l’informazione
non meno di 10 crediti formativi nell’ambito di esercizio
dell’attività professionale che intende indicare. |