AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Delibera
n. 569/07/CONS
Ordine
di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi
dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 dell'11/12/2007
Allegato A (VEDI IN FONDO)
L’Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 13
novembre 2007,
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante “Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481,
recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 20, lett. d);
VISTO il decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689
recante “Modifiche al sistema penale”;
VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007,
n. 7 recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare,
l’articolo 1, comma 3, secondo cui “I contratti per adesione stipulati con
operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la
facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le
utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non
giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le
clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori
di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali
già stipulati alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni” e l’articolo 1,
comma 4, secondo cui “l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e stabilisce le modalità attuative
delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286”;
VISTO il regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9
ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 4/06/CONS,
relativa al “Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso
l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della
fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli
identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed
individuazione degli obblighi regolamentari”, e in particolare,
l’articolo 41, comma 2, secondo cui “Il processo di implementazione delle
procedure di passaggio concordate tra gli operatori, di cui agli artt. 17, 18 e 20, è avviato da Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento,
coinvolgendo tutti gli operatori interessati, e viene
vigilato dall’Autorità che, qualora lo ritenga necessario, sentite
anche le associazioni dei consumatori, si riserva di introdurre eventuali
adeguamenti e correttivi, prima che le procedure divengano operative”;
VISTA la delibera n. 274/07/CONS
recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS:
Modalità di attivazione, migrazione e
cessazione nei servizi di accesso”, e in particolare l’articolo 18, comma
2, che conferma il principio secondo cui le procedure di migrazione delle
linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso
l’operatore notificato;
VISTA la nota del 4 aprile 2007, prot. n. 182797, con cui la
società Telecom Italia S.p.A. comunicava
all’Autorità, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge
n. 40/07, “l’intenzione a partire dal 10 aprile 2007 di accettare
dai clienti finali che intendono migrare presso altro operatore un mandato a
completare la procedura di migrazione, ove tecnicamente possibile, in caso di
ingiustificata inerzia dell’operatore donating;
tale disponibilità sarà garantita indipendentemente
dall’identità dell’OLO recipient”;
VISTA la nota del 12 aprile 2007, prot. n. 191699, con cui Telecom Italia trasmetteva copia del testo del mandato,
nella quale ribadiva la propria disponibilità “ad accettare
identici mandati, sottoscritti dagli utenti, da parte di qualsiasi operatore
di settore per la gestione delle procedure di migrazione, a decorrere dal 16
aprile 2007”;
inoltre, evidenziava che “gli OLO donating potranno
non procedere al completamento delle procedure di migrazione soltanto
nell’ipotesi di obiettive e giustificate cause ostative, che devono essere
comunicate dagli stessi entro 30 giorni dalla richiesta di recesso”;
VISTA la memoria del 4 giugno 2007, prot. n. 297977, con cui la
medesima società dichiarava la piena conformità dei propri
comportamenti inerenti le procedure di passaggio di un cliente da un
operatore ad altro operatore con quanto previsto dalla legge n. 40/07 e dal
quadro regolatorio vigente;
VISTE le diverse segnalazioni pervenute
nel periodo aprile-giugno 2007 da parte delle società BT Italia S.p.A., Eutelia
S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A. e Wind Telecomunicazioni
S.p.A., in merito ad iniziative unilaterali messe
in opera da parte di Telecom Italia relative alle
suddette procedure di migrazione;
SENTITE la società Telecom Italia in data 24 aprile e 28 maggio 2007 e le
società segnalanti in data 8 giugno 2007 per chiarimenti sulle
circostanze comunicate nelle predette segnalazioni;
VISTA la nota del 24 maggio 2007, prot. AGCOM n. 33841, con cui la Direzione Reti e Servizi
di Comunicazione Elettronica di questa Autorità
invitava Telecom Italia a non porre in essere
iniziative in contrasto con la normativa vigente ed a fornire chiarimenti e
la propria posizione in ordine a quanto segnalato;
VISTA la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50954, con cui la Direzione Reti e Servizi
di Comunicazione Elettronica:
a. richiedeva a Telecom Italia di
provvedere, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della suddetta nota,
alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare
l’operatività delle procedure di migrazione nel rispetto dell’obbligo
di preavviso previsto dalla legge n. 40/07;
b.
invitava codesta società, nelle more della conclusione del processo
negoziale, a non porre in essere procedure non concordate secondo quanto
previsto dal quadro normativo sopra richiamato;
VISTA la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50916, con cui la Direzione Reti e Servizi
di Comunicazione Elettronica richiedeva alle
società riportate nell’Allegato A
di provvedere, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della nota, alla
conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l’operatività
delle procedure di migrazione;
VISTE le note pervenute nel mese di
settembre dell’anno 2007 da parte di Fastweb, Wind
Telecomunicazioni, Tele2 Italia, Eutelia e Tiscali con le quali tali società hanno
evidenziato la mancata interruzione, da parte di Telecom
Italia, durante lo svolgimento delle negoziazioni volte ad assicurare
l’operatività di tali procedure di migrazione, dell’applicazione delle
procedure unilaterali sopra descritte;
CONSIDERATO che le procedure delineate
da questa Autorità, in coerenza con il
corrente quadro normativo, per la migrazione dei clienti da un operatore
all’altro, sono state sempre caratterizzate sul piano esecutivo da regole di
matrice consensuale concordate tra gli operatori; e che tali regole
consensuali trovano riscontro nella natura intrinseca esclusivamente
bilaterale delle procedure di cui si tratta, le quali si sostanziano nella
necessaria cooperazione tra operatori normalmente occorrente ad attuare il
passaggio del singolo utente da un’impresa ad un’atra;
CONSIDERATO che la delibera n.
4/06/CONS, all’articolo 41, comma 2, stabilisce il principio della
condivisione tra tutti gli operatori delle procedure che prevedono trasferimenti
di utenti tra imprese di telefonia fissa; inoltre,
che la delibera n. 274/07/CONS, all’articolo 18, comma 2, conferma il
principio della necessaria preventiva condivisione delle procedure di
migrazione;
RITENUTO che il comportamento tenuto da
Telecom Italia si configura come una
modalità attuativa solo unilaterale delle
disposizioni della legge n. 40/07 che, come tale, non trova la sua fonte
legittimante né nel suddetto provvedimento normativo né nelle delibere di questa Autorità, con le quali si pone, invece, in
contrasto per violazione della regola generale della necessità del
previo concordamento delle procedure tra operatori;
ciò, in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.
40/07, l’obbligo di preavviso non superiore ai trenta giorni non inficia
l’anzidetto principio di condivisione tra operatori delle procedure di
migrazione sancito dalle predette disposizioni;
OSSERVATO, pertanto, che l’applicazione
della recente previsione normativa contenuta nella legge n. 40/07 non
legittima Telecom Italia ad assumere iniziative
unilaterali, che hanno, altresì, l’effetto di impedire agli altri
operatori di partecipare al processo di implementazione
delle procedure di migrazione individuato dall’articolo 41, comma 2, della
delibera n. 4/06/CONS e ribadito dall’articolo 18, comma 2, della delibera
274/07/CONS;
RITENUTO che l’iniziativa unilaterale
avviata da Telecom Italia è idonea a violare
norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle
procedure di migrazione, ma anche della continuità e della
funzionalità del servizio fornito ai clienti finali; e che, inoltre,
l’assenza di procedure di migrazione condivise tra Telecom
Italia e gli operatori alternativi è idonea a
pregiudicare la possibilità per questi ultimi di gestire le attività
di portabilità dei numeri di rete fissa nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 20, comma 3, della delibera 4/06/CONS, come, peraltro,
ribadito dall’articolo 18, comma 5, della delibera n. 274/07/CONS;
RITENUTO che sia, altresì,
necessario che Telecom Italia e le società
riportate nel suddetto Allegato A addivengano alla
conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l’operatività
delle procedure di migrazione, nel rispetto dell’obbligo di preavviso
previsto dalla legge n. 40/07 e di quanto previsto dal quadro normativo e
regolamentare sopra richiamato, entro il termine di 30 giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento; in caso di mancato accordo,
l’Autorità si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo
delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per
garantire un’effettiva concorrenza e interoperabilità
dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti;
RITENUTO che l’attività
conoscitiva degli uffici sopra richiamata abbia consentito alle
società interessate e a Telecom Italia di
fornire tutte le informazioni necessarie a
illustrare la propria situazione in merito ai fatti rilevati e che la
complessiva esposizione che precede evidenzia l’esistenza di motivi tali da
esigere, ai fini della tutela dei clienti finali, l’immediata adozione della
presente misura prescrittiva;
UDITA la relazione
del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi
dell’articolo 29 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
Ordina
1. alla società Telecom Italia S.p.A., con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e
sede secondaria in Roma, al Corso d’Italia, 41, l’immediata interruzione della
procedura unilaterale di migrazione ed, in particolare, l’immediata
interruzione della modalità operativa volta ad accettare dai clienti
finali mandato a completare tale procedura;
2. a Telecom Italia
S.p.A. e alle società riportate nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di provvedere alla
conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l’operatività
delle procedure di migrazione, nel rispetto dell’obbligo di preavviso
previsto dalla legge n. 40/07 e di quanto previsto dal quadro normativo e
regolamentare evidenziato in motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento;
- di trasmettere
all’Autorità, entro il medesimo termine di cui al precedente alinea,
gli accordi sulle procedure di migrazione stipulati ad esito delle
predette negoziazioni.
L’inottemperanza alle disposizioni di
cui al punto sub 1), integra la violazione sanzionata dall’Autorità in
attuazione dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259.
Nel caso in cui Telecom
Italia S.p.A. e gli operatori alternativi non addivengano
alla conclusione degli accordi atti ad assicurare l’operatività delle
procedure di migrazione nei termini di cui al punto sub 2), l’Autorità
si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al
fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un’effettiva
concorrenza e interoperabilità dei servizi a
beneficio delle parti contrattuali e degli utenti.
La presente delibera è
notificata alla società Telecom Italia S.p.A., Regulatory
Affairs, Via di Val Cannuta
n.182, 00166, Roma ed alle società di cui
all’Allegato
A ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e nel sito web
dell’Autorità www.agcom.it.
Ai sensi dell’art. 9 del decreto
legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i ricorsi avverso i
provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva
del giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere
avverso il presente provvedimento è di 60
giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è
attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del
Lazio.
Roma,
13 novembre 2007
IL
PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
Per
visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegato A alla delibera 569/07/CONS
BT Italia S.p.A. Via M.
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Provinciale di Montramito, 431/A 55040 MASSAROSA
(LU)
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